Atto di donazione: cos’è, come funziona e quanto costa il notaio

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SCRITTO DA NOTAI DI TORINO

Notaio Lorenzo Bigiotto e Notaio Marina Strippoli. Nella loro attività professionale si occupano di successioni e famiglia, del settore immobiliare, e di quello commerciale.

La donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte (il donante) arricchisce l’altra (il donatario), disponendo a favore di quest’ultima di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligo (articolo 769 del Codice civile).

L’elemento essenziale del contratto di donazione è l’animus donandi, ossia l’intenzione di compiere la liberalità in cui la stessa si sostanzia: chi effettua la donazione deve essere cosciente di conferire al donatario un vantaggio patrimoniale senza esservi costretto, sentendosi libero di agire spontaneamente in tal senso.

Poiché, di norma, una volta conclusa, la donazione è irrevocabile, è sempre opportuno avvalersi della consulenza di un notaio che potrà indicare le soluzioni giuridiche più adatte al caso specifico, contribuendo anche a evitare futuri problemi riguardanti la trasferibilità dei beni donati e le eventuali questioni famigliari che potrebbero generarsi.

Punti chiave

  • La donazione è un contratto in cui una parte arricchisce l’altra, trasferendo a quest’ultima un diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione, senza ricevere un corrispettivo;
  • L’elemento essenziale di una donazione è l’animus donandi ovvero l’intenzione di compiere una liberalità senza costrizioni;
  • Le donazioni, ad eccezione di quelle manuali di modico valore, devono essere stipulate per atto pubblico alla presenza di due testimoni;
  • Non tutti possono effettuare donazioni, gli incapaci sono esclusi per legge;
  • La donazione può avere ad oggetto denaro, beni immobili, aziende e crediti, ma non può riguardare beni futuri o altrui;
  • La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli;
  • Gli atti di donazione comportano costi notarili e fiscali, con diverse aliquote a seconda del grado di parentela del donatario e del valore della donazione.
Atto di donazione - Copertina

La causa della donazione

Riguardo alla causa della donazione, nel corso del tempo sono emerse tre diverse correnti di pensiero nella dottrina giuridica. La prima sostiene che la causa della donazione è intrinsecamente legata all’elemento soggettivo rappresentato dall’animus donandi (teoria soggettiva).

La seconda tesi dottrinale, invece, riconosce la causa della donazione nell’impoverimento del patrimonio del donante accompagnato dall’arricchimento di quello del donatario, inteso giuridicamente come mancanza di corrispettivo per il trasferimento di beni (teoria oggettiva).

Una terza tesi, che non ha ricevuto un consenso favorevole tra gli studiosi, sostiene l’idea di “acausalità” della donazione, basandosi sulla concezione che nega l’esistenza della causa come requisito autonomo (contrapponendosi all’articolo 1325 del Codice civile che prevede la causa come elemento essenziale di ogni contratto), sostenendo che sia difficile distinguere chiaramente lo spirito di liberalità dalle ulteriori motivazioni che animano il donante.

L’oggetto della donazione 

La donazione può avere ad oggetto il denaro o un diritto reale di godimento come, ad esempio, la piena proprietà di un immobile. Ma è anche possibile che il donante, invece di donare un immobile, costituisca un diritto di usufrutto o di abitazione sul medesimo.

Oggetto della donazione può essere anche un’azienda, o un suo ramo, le quote sociali, o il credito vantato verso un altro soggetto.

Non possono, invece, essere oggetto di donazione i beni futuri ed i beni altrui; in particolare, l’articolo 771 del Codice civile dispone il divieto con riferimento ai beni futuri, stabilendo la nullità della donazione con riferimento a questi ultimi, e ciò al fine di porre un freno alla prodigalità del donante.

Con riferimento, invece, ai beni altrui, la legge non dispone espressamente alcun divieto a riguardo, ma esso può desumersi dalla circostanza per cui un elemento imprescindibile del contratto di donazione è che il donante disponga di un suo diritto, in quanto solo se si dispone di beni propri può effettivamente sussistere lo spirito di liberalità.

La forma dell’atto di donazione

La donazione richiede un particolare formalismo, ossia l’atto pubblico alla presenza di due testimoni, e ciò sotto pena di nullità del contratto. 

Quando la donazione ha ad oggetto cose mobili, è richiesto un ulteriore formalismo. L’atto di donazione deve infatti contenere l’indicazione del valore specifico di ogni cosa mobile all’interno dell’atto di donazione o in una nota a parte sottoscritta dalle parti, dai testimoni e dal notaio, sempre sotto pena di invalidità dell’atto (con riferimento ai soli beni mobili il cui valore non sia specificato). 

Questo rigido formalismo, previsto, in particolare, dall’articolo 782 del Codice civile, si giustifica per il fatto che la presenza del pubblico ufficiale e dei testimoni dovrebbe indurre il donante ad essere maggiormente riflessivo sull’importanza dell’atto di donazione e consapevole del fatto che si sta privando gratuitamente di propri beni o diritti. 

Quanto all’accettazione della donazione da parte del donatario, essa può essere fatta nello stesso atto di donazione, ove il donatario vi partecipi, o altrimenti in un atto pubblico posteriore, ma la donazione in questo caso si perfeziona solo dal momento in cui l’atto di accettazione viene notificato al donante.

Si sottolinea, inoltre, che, prima che la donazione si perfezioni, nel senso anzidetto, sia donante che donatario possono sempre revocare la propria dichiarazione.

Il formalismo tipico della donazione non si applica, per espressa disposizione di legge, alla donazione di modico valore né alle donazioni indirette, essendo queste ultime perfezionate mediante negozi giuridici diversi dalla donazione vera e propria.

La capacità di donare

Non tutti possono effettuare una donazione: proprio perché l’animus donandi, di cui si è detto sopra, è un requisito indispensabile del contratto di donazione, essa non può essere posta in essere da chi non ha piena capacità di disporre dei propri beni, come gli incapaci legali quali i minori, gli interdetti e gli inabilitati, fatte salve le limitate eccezioni previste dalla legge per i minori e per gli inabilitati (donazione fatta nel contratto di matrimonio ai sensi degli articoli 165 e 166 del Codice civile).

Nemmeno può donare colui che, sebbene non sia interdetto, non sia capace di intendere o di volere al momento in cui la donazione viene fatta, anche se per causa transitoria. 

Particolari tipologie di donazione

La donazione con condizione di riversibilità

La condizione di riversibilità è una vera e propria condizione risolutiva che può essere apposta alla donazione; con il patto di riversibilità, il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui ove il solo donatario, o questi ed i suoi discendenti, gli dovessero premorire.

La riversibilità può essere stabilita a favore del solo donante e mai a favore di terzi soggetti. Questa particolare figura di donazione è stata prevista in considerazione del fatto che spesso il donante può preferire sé stesso ad eventuali eredi del donatario, ove questi (ed anche, eventualmente, i suoi discendenti) venga a mancare prima del donante stesso.

Il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutti i successivi atti di disposizione dei beni oggetto dell’atto di donazione, facendoli tornare al donante liberi da ogni gravame, fatte salve le eccezioni contemplate dall’articolo 792 del Codice civile.

La donazione rimuneratoria

La donazione rimuneratoria è un particolare tipo di atto a titolo gratuito che si può perfezionare in tre ipotesi:

  • per riconoscenza, ossia per gratitudine verso il donatario, o verso un membro della famiglia di quest’ultimo;
  • in considerazione dei meriti del donatario, ovvero a fronte di un sentimento di ammirazione per qualità personali del donatario o per particolari attività svolte da quest’ultimo; non deve però trattarsi di meriti che abbiano direttamente avvantaggiato il donante, altrimenti si ricadrebbe nell’ipotesi di donazione per riconoscenza o per speciale rimunerazione;
  • per speciale rimunerazione, ovvero a fronte di servizi resi dal donatario al donante; un esempio è la donazione fatta al medico per la prestazione professionale resa, in aggiunta al normale compenso.

In tutte queste ipotesi, prevale sempre e comunque l’animus donandi in capo al donante.

La donazione con riserva di usufrutto

La donazione di un immobile con riserva di usufrutto è una particolare figura di donazione nella quale il donante, nel disporre la liberalità, riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto su quanto donato; pertanto, il donatario si arricchirà ricevendo, di fatto, la nuda proprietà dell’immobile.

La donazione con riserva dell’usufrutto su un immobile è prevista dall’articolo 796 del Codice civile, norma che fa riferimento esclusivamente all’usufrutto, ma si ritiene unanimemente che possa costituire oggetto della riserva ogni altro diritto reale minore (ad eccezione della servitù), come l’abitazione, la superficie o l’uso.

E’ anche possibile che nella donazione di un immobile il donante riservi il diritto di usufrutto dopo di lui, a vantaggio di un’altra persona. Si ha un’ipotesi di c.d. usufrutto successivo, eccezionalmente ammesso dalla legge: si hanno due usufrutti su immobile, dei quali il primo è riservato al donante, mentre il secondo spetterà, alla morte del donante, ad una terza persona; a questi due usufrutti corrispondono due diverse liberalità, in quanto è come se il donante disponesse a favore del donatario ed altresì a favore del soggetto cui è riservato l’usufrutto dopo la sua morte.

Ne deriva la necessità che, prima della morte del donante, il terzo cui è riservato l’usufrutto successivo, accetti la donazione a suo favore.

La donazione obnuziale

La donazione obnuziale è quel particolare tipo di donazione, prevista dall’articolo 785 del Codice civile, che viene effettuata in occasione di un determinato, futuro matrimonio, che è il motivo della donazione stessa. Quest’ultima può essere fatta sia dagli sposi tra loro, sia da un terzo a favore di uno solo degli sposi o di entrambi o dei figli nascituri di questi. La stessa si perfeziona senza che sia necessaria l’accettazione dei futuri sposi. 

Un elemento imprescindibile di tale tipologia di liberalità è che i futuri sposi siano determinati, dovendo essere precisamente indicati in atto. 

Quanto all’efficacia dell’atto, esso è subordinato alla effettiva celebrazione del matrimonio in riguardo del quale lo stesso è fatto. 

La norma che disciplina la donazione obnuziale dispone inoltre che l’annullamento del matrimonio in riguardo del quale è stata fatta, comporta la nullità dell’atto; sono fatti salvi però i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio ed il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.

La donazione di modico valore

La donazione di modico valore è prevista dall’articolo 783 del Codice civile, il quale stabilisce che, ove la stessa abbia per oggetto beni mobili, è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia la materiale consegna del bene al donatario. 

Questo tipo di atto liberale si caratterizza, pertanto, per l’assenza del formalismo tipico della donazione, ovvero l’atto pubblico in presenza di due testimoni.

Tuttavia, se da un lato non è necessaria la forma solenne dell’atto pubblico ove la donazione di modico valore abbia ad oggetto un bene mobile, sarà invece necessaria la consegna effettiva della cosa, altrimenti il contratto non potrà dirsi perfezionato.

La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. 

La revoca dell’atto di donazione

La donazione può essere revocata a causa dell’ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli; questa possibilità permette di risolvere quasi completamente gli effetti della donazione, a meno che non sia previsto diversamente per i contratti in generale.

La legge che disciplina la revoca delle donazioni è di carattere obbligatorio e di interesse pubblico, come affermato dall’articolo 806 del Codice civile, che non ammette la rinuncia anticipata alla revoca.

La revocazione della donazione può essere effettuata solamente dal Tribunale tramite una sentenza con la quale scioglie gli effetti del contratto e ripristina la situazione precedente all’atto. Non possono essere revocate le donazioni rimuneratorie e quelle obnuziali (articolo 805 del Codice civile).

La revoca dell’atto di donazione di per ingratitudine

La revoca per ingratitudine può essere applicata solo nei casi specificamente previsti dalla legge, che sono i seguenti:

  • quando l’erede si dimostra indegno di ereditare (articolo 463 numeri 1, 2 e 3 del Codice civile);
  • quando il donatario ha gravemente insultato il donante;
  • quando il donatario ha causato danni dolosi e gravi al patrimonio del donante;
  • quando il donatario ha rifiutato di pagare gli alimenti.

La facoltà di richiedere formalmente la revoca spetta al donante e ai suoi eredi, nei confronti del donatario e dei suoi eredi. La richiesta deve essere presentata entro un anno dalla data in cui il donante ha avuto conoscenza del motivo che giustifica la revoca. 

La revoca dell’atto di donazione per sopravvenienza di figli

La revoca per sopravvenienza dei figli è basata su due principi:

  1. il principio negativo riguarda l’assenza di figli o discendenti legali o la mancanza di conoscenza della loro esistenza al momento della donazione;
  2. il principio positivo riguarda l’avvenuta nascita o esistenza dei figli o discendenti (inclusi l’adozione legittima o il riconoscimento di un figlio) in un momento successivo alla donazione.

La richiesta di revoca deve essere presentata entro cinque anni dalla nascita del figlio o discendente legittimo, dalla scoperta di un figlio o discendente legittimo o dal riconoscimento di un figlio naturale.

Differenza tra revoca e annullamento della donazione

E’ importante sottolineare che la revoca e l’annullamento di una donazione sono due fenomeni nettamente distinti.

In generale, è fondamentale chiarire che le motivazioni che spingono un individuo a effettuare una donazione possono essere molteplici, e la maggior parte di esse non hanno rilevanza alcuna in ambito giuridico. La volontà del donante può però talvolta subire l’influenza di fattori esterni che possono compromettere la spontaneità dell’atto. È possibile quindi richiedere l’annullamento della donazione in casi eccezionali come quelli seguenti:

  • Errore da parte del donante (a condizione che risulti dal contratto e che sia stato l’unico motivo a spingere il donante a compiere la liberalità). In tali circostanze, sia errori di fatto che di diritto riguardo alle motivazioni consentono di contestare la validità della donazione. In questo caso, le regole generali sull’errore (come previste dall’articolo 1428 del Codice civile) che consentono l’annullamento solo in presenza di un errore essenziale e riconoscibile non trovano applicazione.
  • Motivo illecito. Se il donante decide di attribuire a titolo gratuito un bene o un diritto per motivi illeciti, la donazione è nulla quando tali motivi emergono dal contratto e sono stati l’unico motivo che ha spinto il donante a perfezionare l’atto.

Infografica

Infografica atto di notazione fatta dal Notaio

La donazione indiretta

La donazione indiretta è una liberalità attuata mediante uno strumento negoziale diverso dal contratto di donazione; lo scopo della medesima è pur sempre quello di arricchire l’altra parte senza trarne alcun vantaggio corrispettivo, bensì per spirito di liberalità.

Vi sono diverse ipotesi di donazione indiretta, tra le quali, in particolare, si ricordano le seguenti:

  • Remissione del debito o rinuncia a diritto reale di godimento: ove ricorra la volontà di avvantaggiare il debitore, la remissione del debito da parte del creditore configura sicuramente un’ipotesi di donazione indiretta; del pari, la rinuncia al diritto di usufrutto, allo scopo di compiere una liberalità nei confronti del nudo proprietario dell’immobile, che per effetto della rinuncia diviene pieno proprietario di quest’ultimo, integra un’ipotesi di tale fattispecie;
  • Intestazione di beni immobili in nome altrui: un classico esempio di donazione indiretta di un immobile è quella che si perfeziona quando un soggetto, si pensi ad un genitore, fornisce la provvista di denaro necessaria affinché il proprio figlio possa acquistare il bene. Affinché si configuri la fattispecie in oggetto è necessario che il genitore adempia direttamente l’obbligo del figlio di pagare il prezzo; invece, ove l’acquisto venisse fatto dal figlio utilizzando denaro precedentemente messo a disposizione dal genitore, si configurerebbe piuttosto una donazione diretta di denaro.

Tutela dei diritti dei legittimari e svantaggi della donazione

In relazione al rapporto tra donazione e successione del donante, è essenziale considerare che la donazione comporta dei rischi potenziali che potrebbero influire sulla successiva circolazione dei beni donati o su richieste di mutui garantiti da tali beni.

La legge tutela specifiche categorie di familiari del donante, noti come eredi legittimari, garantendo loro una quota di eredità, la cosiddetta legittima, anche in presenza di donazioni effettuate dal defunto. Queste categorie includono i discendenti (figli e nipoti ex filio), gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) e il coniuge.

Nel caso in cui le donazione, pur essendo valida, leda i diritti di un erede legittimario, quest’ultimo può impugnare la donazione e intraprendere l’azione di riduzione per farla dichiarare inefficace. L’azione di riduzione si prescrive decorsi dieci anni dall’apertura della succesione o per rinuncia del legittimario leso.

La tutela degli eredi legittimari potrebbe coinvolgere anche terzi che abbiano acquisito diritti dal donatario, comprese le banche che abbiano ricevuto un immobile in garanzia per un mutuo.

Se il donatario non possiede beni sufficienti per soddisfare le richieste degli eredi legittimari, il legittimario leso può richiedere la restituzione del bene attraverso l’azione di restituzione, dando la possibilità di compensare la richiesta con un pagamento in denaro. L’azione di restituzione può essere esperita dal legittimario leso e vittorioso nella causa conseguente alla presentazione dell’azione di riduzione entro venti anni dalla trascrizione della donazione.

E’ importante notare che gli eredi legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio fintanto che il donante è in vita, nemmeno prestando il loro consenso alla donazione. Solo dopo la morte del donante, potranno prestare acquiescenza alla donazione compiuta.

Quanto costa un atto notarile di donazione

Il costo di un atto di donazione comprende l’onorario del notaio ed i costi fissi relativi al regime fiscale applicabile, in termini di imposta di donazione (non sempre dovuta), imposta ipotecaria ed imposta catastale. Nella categoria dei costi fissi di atto rientrano la Tassa Archivio ed il Contributo Cassa Notarile, determinabili di volta in volta in base al valore del bene donato.

Con riferimento all’imposta di donazione, bisogna distinguere le seguenti ipotesi:

  • ove la donazione intervenga tra parenti in linea retta o tra coniugi, non sarà dovuta alcuna imposta se il valore di quanto donato non superi la franchigia di un milione di Euro; ove il valore di quanto donato sia maggiore di detto importo, per la restante parte si procederà al pagamento dell’imposta di donazione del 4% sul valore di quanto donato;
  • ove la donazione intervenga tra fratelli e sorelle, non sarà dovuta alcuna imposta se il valore di quanto donato non superi la franchigia di 100.000 Euro; per quanto donato oltre questo valore, sarà dovuta l’imposta di donazione del 6% sul valore di quanto donato;
  • ove la donazione intervenga a favore di altri parenti ed affini, sarà dovuta l’imposta di donazione del 6%, senza alcuna franchigia;
  • ove la donazione intervenga tra estranei, sarà dovuta l’imposta di donazione dell’8%.
  • Si sottolinea che ove il beneficiario della donazione sia una persona disabile, riconosciuta grave ai sensi della legge 140/1992, la franchigia è pari ad un milione e mezzo di Euro, indipendentemente dal grado di parentela tra donante e donatario. 

Oltre all’imposta di donazione, se dovuta, in caso di donazione di immobile, saranno dovute le seguenti imposte:

  • imposta di bollo di Euro 230;
  • imposta ipotecaria di Euro 200 se l’acquisto è perfezionato con le agevolazioni prima casa; imposta ipotecaria proporzionale del 2% sul valore catastale se l’acquisto è di seconda casa;
  • imposta catastale di Euro 200 se l’acquisto è perfezionato con le agevolazioni prima casa; imposta catastale proporzionale del 1% sul valore catastale se l’acquisto è di seconda casa.

Domande frequenti

Che cos’è l’animus donandi?

L’animus donandi è l’elemento psicologico della donazione e consiste nella volontà consapevole di compiere una liberalità attraverso il contratto di donazione senza ricevere alcun corrispettivo.

Quali beni possono essere oggetto di una donazione?

Possono essere oggetto di donazione il denaro, la proprietà o un altro diritto di godimento su beni immobili e mobili, aziende, quote sociali e diritti di credito ma non beni futuri o altrui, stante il divieto previsto dall’articolo 771 del Codice civile.

Chi può effettuare una donazione?

Solo chi ha la piena capacità di agire e di disporre dei propri beni può compiere una donazione. Sono pertanto esclusi i minori, gli interdetti e gli inabilitati.

Qual è la forma della donazione?

La donazione è un atto che deve essere ricevuto da un notaio in forma pubblica alla presenza di due testimoni. Il formalismo della donazione è necessario per indurre il donante a riflettere sul fatto che sta depauperando il suo patrimonio senza ricevere un corrispettivo.

Cosa comporta la revoca della donazione per ingratitudine?

Il donante può revocare la donazione se il donatario compie nei suoi confronti dei fatti penalmente rilevanti specificamente previsti o si renda colpevole di ingiuria grave nei confronti del medesimo o rechi un grave pregiudizio al suo patrimonio o gli rifiuti indebitamente gli alimenti. La revoca comporta il diritto del donante alla restituzione dei beni donati.

Che cos’è la donazione rimuneratoria?

La donazione rimuneratoria è un atto in cui il donante trasferisce a titolo gratuito dei beni o diritti al donatario come riconoscimento di meriti, servizi resi o per gratitudine, mantenendo però l’intenzione di compiere una liberalità.

In cosa consiste la donazione con riserva di usufrutto?

Il donante cede la nuda proprietà di un bene, riservando l’usufrutto vitalizio o per un determinato termine a suo favore. Al termine dell’usufrutto il nudo proprietario diventerà pieno proprietario del bene ricevuto in donazione.

Cos’è una donazione obnuziale?

E’ una donazione fatta in riguardo di un futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da un terzo a favore di uno solo di essi od entrambi o dei loro figli nascituri. Si perfeziona senza bisogno di accettazione ma è inefficace fino alla celebrazione del matrimonio.

Che cos’è la donazione di modico valore?

E’ una donazione di beni mobili, valida anche senza atto pubblico se il valore non supera una certa soglia rapportata alle condizioni economiche del donante, purchè via sia la consegna effettiva del bene.

Quanto costa dal notaio un atto di donazione?

La parcella del notaio, oltre agli onorari e ai contributi notarili, comprende le imposte come  l’imposta di donazione, se dovuta, il bollo, le imposte ipotecaria e catastale e altre tasse fisse.


Il ruolo del Notaio 

Dati i potenziali problemi derivanti da una donazione è sempre opportuno, prima di procedere, farsi consigliare dal notaio che potrà fornire soluzioni giuridiche adatte a prevenire futuri contenziosi famigliari e problemi di commerciabilità dei beni donati. Il notaio, grazie alla sua preparazione specifica in ambito successorio, svolge un ruolo cruciale per una pianificazione serena e consapevole della trasmissione generazionale della ricchezza famigliare.

Riferimenti

38 commenti su “Atto di donazione: cos’è, come funziona e quanto costa il notaio”

  1. Come posso fare a donare 75.000 euro per una ristrutturazione a un figlio e 40.000 euro all’altro per l’acquisto di una prima casa?
    Grazie

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Perissinotto,
      Trattandosi di importi rilevanti per entrambi i figli, il Codice Civile richiede che venga stipulato un atto pubblico notarile per garantire la validità delle donazioni.
      In alternativa, si potrebbe procedere con due donazioni indirette.
      Distinguerei però le situazioni dei Suoi figli:
      1) per le spese di ristrutturazione potrebbe pagare Lei direttamente l’impresa ma le detrazioni relative alla ristrutturazione rischiano di andare perse. In questa ipotesi credo sia meglio procedere alla donazione per atto notarile;
      2) per l’acquisto della prima casa dell’altro figlio ritengo che Lei possa emettere un assegno circolare intestato al venditore e di ciò farà menzione il notaio nell’atto di compravendita ai sensi dell’articolo 1 comma 4-bis Testo unico del 31/10/1990 n. 346.
      Cordiali saluti.

      Rispondi
  2. BUONASERA, MI CHIAMO TANASSI.
    GRAZIE PER IL SERVIZIO.
    VOLEVO CHIEDERLE MIO PADRE E MIA MADRE SONO INTESTATARI DI MUTUO E CASA. VORREI SAPERE SE C’E’ LA POSSIBILITA’ DI POTER DONARE LA NUDA PROPRIETA’ A MIA SORELLA E CONTINUANDO A PAGARE LORO IL MUTUO, E SE C’E’ QUALCHE AGEVOLAZIONE NEI CONFRONTI DI MIA SORELLA ESSENDO PRIMA CASA. GRAZIE

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Tanassi,
      I suoi genitori posso senz’altro donare l’immobile a Sua sorella in nuda proprietà continuando a pagare loro il mutuo. Ove ne ricorrano i presupporti di legge, Sua sorella può usufruire dell’agevolazione prima casa e pagare 400 euro di tasse ipotecarie e catastali anzichè il 3% del valore catastale. Prima di procedere consiglio però di confrontarVi con la Vostra Banca perchè spesso gli istituti di credito non vedono di buon occhio queste operazioni.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  3. Buongiorno,
    mio papà ha alcune vetture storiche e sta cominciando a pensare a sistemare le cose, visto l’avanzare dell’età.
    Volendo evitare di inserire queste auto nelle pratiche testamentarie, si stava pensando alla donazione con relativo passaggio di proprietà per alcune di queste auto sui figli. Quello che non mi è chiaro è cosa si intende per “modesto valore”, perchè io leggo frasi come “anche in relazione al patrimonio del donante”, ma chi decide se è di modesto valore o meno? (Il PRA, sul sito dice che non è tenuto a verificare la procedura, ma a noi cambia, se ho capito bene, il fatto di poter utilizzare una scrittura privata, piuttosto che un atto notarile).
    Ringrazio per l’aiuto a chiarire la questione e auguro una buona giornata
    Renato Pirovano

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Renato,
      La determinazione del “modico valore” si fonda su un’analisi congiunta di un elemento oggettivo e di uno soggettivo. L’elemento oggettivo consiste nel valore economico intrinseco del bene donato, determinabile attraverso, ad esempio, un’apposita perizia di stima (nel suo caso credo sia sufficiente una quotazione di Quattroruote). L’elemento soggettivo, invece, è rappresentato dalla consistenza patrimoniale del donante, intesa come capacità economica complessiva. Tale valutazione soggettiva mira a stabilire se la liberalità in questione incida in modo sostanziale sul patrimonio del donante. Non esistono dei parametri numerici predefiniti ma sarà il giudice, in caso di contestazione, a determinare nel singolo caso se la donazione sia di “modico valore” o meno. Se effettivamente il valore dei beni è tale da non incidere significativamente sul patrimonio di suo padre potrete procedere con scrittura privata, in caso contrario occorre una donazione notarile.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  4. Buonasera.
    Uno dei miei tre figli negli ultimi anni ha avuto bisogno di un mio grande “aiuto” economico con il suo impegno di restituzione. Ma così non è stato.
    Posso formalizzare questo debito che mio figlio ha con me come atto di donazione?

    Ringrazio per l’eventuale attenzione.

    Rispondi
  5. Buon giorno Sig. Notaio sono Antonio Spezzaferro ,ho un quesito:
    Ho una casa di proprieta , dove convivo con la mia compagna, 3 anni fa quando ho acquistato casa , abbiamo stabilito che a Lei andava l’usufrutto dell’immobile, mentre a me restava il valore della nuda proprietà.
    Passando gli annoi , ho deciso di donare completamente alla mia compagna l’intero immobile, ( per Lei risulterebbe 1° casa ) come posso procedere e quanto costa per attivare il tutto .
    La ringrazio infinitamente per la disponibilità e porgo cordiali saluti

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Antonio,
      Non conosco il valore catastale del bene ma, a grandi linee e salvo complicazioni particolari, una donazione prima casa può costare intorno ai 2400/2500 euro tutto compreso.
      Se abita a Torino e provincia può contattarci in studio per l’invio della documentazione in modo da poterle fornire un preventivo dettagliato.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  6. Buongiorno,
    vorrei fare una donazione volontaria indiretta di 80.000 euro ad una persona terza come contributo per acquisto prima casa. Conviene registrare una scrittura privata tra le parti oppure redigere un atto di donazione pubblica davanti al notaio. In questo caso vi sono vincoli di tempo da rispettare tra il bonifico, l’atto e poi l’atto d’acquisto dell’immobile?

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Roberto,
      La sua domanda tocca una questione molto complessa del diritto tributario. Provo a fornirle un quadro della situazione attuale.
      La giurisprudenza di Cassazione (in particolare le Sezioni Unite del 18 luglio 2017, n. 18725) ha chiarito un punto importante: il semplice bonifico bancario a favore di un terzo costituisce una “donazione diretta instabile” perché priva del requisito di forma previsto dalla legge (atto pubblico notarile in presenza di testimoni), non una donazione indiretta.
      Le sue opzioni sono le seguenti:
      1. Atto pubblico di donazione
      Questa sarebbe la soluzione più sicura dal punto di vista formale, ma comporterebbe il pagamento dell’imposta di donazione (se supera le franchigie previste o il terzo beneficiario è un estraneo) e della parcella del notaio;
      2. Donazione indiretta “collegata” all’atto di acquisto (art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/90)
      Se la donazione indiretta è “collegata” all’atto di compravendita dell’immobile soggetto a IVA o imposta di registro proporzionale, non è soggetta a imposta di donazione.
      Il collegamento deve risultare dall’atto di vendita e il bonifico (o l’emissione dell’assegno circolare intestato direttamente alla parte venditrice) dovrebbe essere effettuato in stretta correlazione temporale con l’acquisto.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  7. Buongiorno
    ho scoperto per caso dopo la morte di mia madre che i miei genitori avevano “venduto” a mio fratello anni fa la loro azienda di un consistente valore (indicato in atto notarile) a mia insaputa , cessione avvenuta gradualmente attraverso 8 atti notarili ,ogni volta cedendo parte delle quote da genitori a figlio /azienda , fino a dare il 100% a figlio/azienda Srl unipersonale costituita da mio fratello, quindi solo sua come proprietà al 100%.
    In tutti gli atti notarili i miei genitori/ venditori indicavano di “..essere già stati pagati in buona valuta .. ” ma in realtà non c’era nessun riferimento di pagamento , e mio fratello visto il reddito, non avrebbe potuto pagare quelle cifre ,posso considerarle donazioni ?

    Mi sarebbe riconosciuto il valore dichiarato negli atti notarili di cessione dell’azienda di famiglia come donazione ?

    Inoltre il capannone proprietà privata dei nostri genitori dove hanno sempre svolto l’attività , una volta poi “venduta” l’azienda di famiglia a mio fratello , (nello stesso capannone poi si è continuato a svolgere l’attività) viene dato in comodato d’uso senza affitto alla Srl 100% di mio fratello .

    Mentre i miei genitori quando avevano ancora l’azienda percepivano l’affitto dalla loro società essendo privati e proprietari dell’immobile , in questo modo invece mio fratello non ha pagato circa € 300.000 di locazione nel corso degli anni , anche questa sarebbe riconosciuta come donazione?

    Per mio ragionamento ,se avessero venduto ed affittato a terzi soggetti attività e capannone avrebbero incassato il valore attività e l’affitto dell’immobile , così facendo i miei genitori si sono impoveriti di quelle cifre importanti , di vendita e locazione per avvantaggiare mio fratello ,questo anche se giuridicamente l’hanno fatto ad una una società , pur sempre al 100% di mio fratello .

    Grazie per la risposta Cordiali saluti Marco

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    • Buonasera Sig. Marco,
      Se riesce a dimostrare che il prezzo delle varie cessioni dai suoi genitori a suo fratello non è mai stato incassato, può senz’altro far valere le sue pretese in giudizio.
      La somma di denaro che le dovrebbe essere riconosciuta è pari alla quota di legittima (1/4 sulla prima successione ed 1/3 sulla seconda) da calcolarsi sul valore della azienda alla data della morte di ciascun genitore
      Più complessa è la situazione del comodato che però potrebbe configurare una donazione indiretta pari all’ammontare complessivo dei canoni di locazione non percepiti.
      Cordiali saluti,

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  8. Vorrei donare la mia macchina a mia figlia e gradirei sapere quanto costa la pratica, tenendo conto che il valore della macchina sarà indicativamente di €1000. Inoltre vorrei sapere se oltre a questo atto devo successivamente rivolgermi all’ACI per il nuovo libretto.
    Grazie

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    • Buonasera Sig. Italo,
      Un atto di donazione di un veicolo del valore di 1000 euro può costare intorno ai 1500 euro tutto compreso.
      Successivamente occorrerà rivolgersi all’ACI per la voltura del mezzo.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  9. Buongiorno Dottore,
    a titolo informativo, quanto può costare un atto notarile di donazione di denaro padre-figlio per un importo, ad esempio, di 100.000€?

    Mille grazie per la sua risposta e complimenti a tutti per questo canale di divulgazione.

    Saluti

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  10. Buongiorno dottore, mia zia sorella di mia mamma vedova e senza prole ha fatto atto di donazione con usufrutto fino alla sua morte a noi 3 fratelli. Adesso dopo anni e in rsa perché ha l’Alzheimer e andiamo regolarmente a trovarla,tranne mio fratello che è andato solo una volta in 2 anni di ricovero. Posso farlo escludere dalla donazione?? Mi devo rivolgere ad un notaio o avvocato??? Grazie mille

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  11. Buongiorno, mio marito e suo fratello hanno ereditato un alloggio dal padre. Mio marito vorrebbe donare la sua metà al fratello, che vive in tale alloggio. Il CAF che ha effettuato le pratiche di successione ci ha detto che tale donazione è assolutamente sconsigliata e che “mai un notaio la effettuerebbe” perché abbiamo dei figli (entrambi maggiorenni e perfettamente d’accordo con la donazione). Cosa ne pensa?

    Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Alessandra,
      La donazione è tranquillamente stipulabile. In caso di rivendita del bene da parte di suo cognato prima che siano trascorsi 20 anni dall’atto, per garantire l’acquirente (e l’eventuale banca mutuante dello stesso), sarà necessario stipulare una polizza assicurativa del costo attuale di circa 1000 euro.
      Cordiali saluti,

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  12. Buonasera, mio suocero ha fatto un atto di donazione di un credito di € 490.660/00 alla figlia. Nell’atto di donazione, redatto da un notaio, è riportato che l’atto verrà….”annotato a margine dell’iscrizione ipotecaria sopra citata (di un immobile), con esonero del competente Signor Conservatore dell’Ufficio Provinciale Territorio da qualsiasi responsabilità al riguardo”. A distanza di un anno, in occasione della compravendita dell’immobile, vengo a sapere che questo atto non è stato annotato perchè il Conservatore chiede € 11.000/00 per questa operazione. Vorrei cortesemente sapere se è regolare questa richiesta e perchè non siamo stati avvisati prima. Grazie

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    • Buonasera Sig. Nicola,
      Mi sembra strano che il collega non abbia richiesto il pagamento dell’imposta in sede di atto notarile.
      Tuttavia, senza poter studiare la documentazione mi riesce difficile fornirle una risposta attendibile.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  13. Avendo letto che le donazioni di denaro tra fratelli devono essere assoggettate all’imposta di donazione nella misura del 6% per importi superiori a euro 100.000 e che, per tali somme, è necessario ricorrere all’atto notarile, chiedo cortesemente se tali obblighi si applicano anche quando la donazione avviene in più tranches. Inoltre, desidererei sapere se il limite di euro 100.000 debba essere considerato complessivamente, sommando le donazioni effettuate in anni diversi (ad esempio 2025 e 2026), ai fini dell’eventuale superamento della franchigia.

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    • Buonasera Sig. Antonio,
      La Sua domanda specifica riguarda la rilevanza delle donazioni effettuate in anni diversi ai fini del calcolo della franchigia. La risposta a tale quesito è fornita dal meccanismo del “coacervo” o “cumulo”, disciplinato dall’articolo 57 del medesimo Testo Unico, come novellato dal D.Lgs. 139/2024. La norma stabilisce:
      “1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante (…)” .
      Questo principio, consolidato anche nella giurisprudenza precedente alla riforma, impone di sommare il valore di tutte le donazioni intercorse tra lo stesso donante e lo stesso beneficiario nel corso del tempo. Tale somma, tuttavia, non serve a tassare nuovamente le donazioni passate, ma ha l’esclusivo scopo di verificare l’erosione e l’eventuale superamento della franchigia di 100.000 euro.
      In pratica, per ogni nuova donazione, si deve:
      – Sommare il valore della donazione attuale a quello di tutte le donazioni precedenti tra le stesse parti.
      – Verificare se tale somma totale supera la franchigia di 100.000 euro.
      Se la franchigia risulta superata, l’imposta del 6% si calcola solo sulla parte della donazione attuale che eccede la franchigia residua.
      Esempio pratico:
      – Anno 2025: Un fratello dona all’altro 80.000 euro. Poiché l’importo è inferiore alla franchigia di 100.000 euro, non è dovuta alcuna imposta. La franchigia residua è di 20.000 euro.
      – Anno 2026: Lo stesso fratello dona altri 50.000 euro. Ai fini del calcolo, si sommano le donazioni: 80.000 (2025) + 50.000 (2026) = 130.000 euro. La franchigia di 100.000 euro è superata. L’imposta del 6% non si calcola su 30.000 euro (130.000 – 100.000), ma si applica solo sulla parte della donazione attuale che eccede la franchigia residua. In questo caso, l’imposta sarà calcolata su 30.000 euro (ovvero, i 50.000 euro donati nel 2026 meno i 20.000 euro di franchigia residua).
      Pertanto, la risposta al Suo secondo quesito è affermativa: il limite di 100.000 euro deve essere considerato complessivamente, sommando tutte le donazioni effettuate nel tempo tra gli stessi soggetti.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  14. Buonasera, io vorrei donare le due case intestate a me a mia mamma, in una delle quali ci vive, dato che io ormai vivo in Svizzera. Avendo però ancora un srl in Italia, posso fare la donazione alla srl, della quale socia di maggioranza è mia mamma, oppure è meglio farla a mia mamma come persona fisica? Grazie mille!

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    • Buonasera Sig. Paolo,
      Ritengo che la soluzione di donare alla società sia fiscalmente inefficiente perché mentre verso sua mamma non paga imposta di donazione fino ad 1 milione di euro di franchigia (oltre il milione si paga il 4%), verso la SRL si paga invece direttamente l’8% senza franchigie.
      Cordiali saluti,

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  15. We are an English couple and joint owners of a holiday house in Italy. We do not have Italian residency. We have been married over 40 years and owned the Italian house for over 30 years. Can one of us make an act of donation to the other? (husband to wife in this case). What would be the tax implications in Italy? The house value is approximately half a million Euro.

    As I understand it, we could ask an Italian notaio to draw up a deed of donation in the presence of two witnesses. Am I correct?
    I am most grateful for your thoughts on this.

    Rispondi
    • Dear Mrs. Diana,
      A donation of a real estate Italian property between spouses is generally possible, regardless of your nationality or residency status. Since the property is located in Italy, Italian law governs the transfer.
      Under Italian law (Art. 782 of the Civil Code), a donation of real estate must be made by:
      – a public deed (atto pubblico) drawn up by an Italian notary (notaio);
      – in the presence of two witnesses;
      – followed by transcription (trascrizione) at the Land Registry (Conservatoria dei Registri Immobiliari).
      The deed can be drafted in bilingual form (Italian/English), which is strongly advisable in your case. You will need to be present before the notary in person, or alternatively, grant a power of attorney (procura) to a trusted person in Italy to act on your behalf.
      Tax implications in Italy are the most favourable aspect of your situation. Italian inheritance and gift tax law (D.lgs. 346/1990, as amended) provides very generous exemptions for transfers between spouses:
      – Tax-free allowance: €1,000,000 per spouse
      – Tax rate above the threshold: 4%
      Since the property is valued at approximately €500,000, the donation from husband to wife falls entirely within the €1,000,000 exemption threshold. Therefore, no Italian gift tax (imposta sulle donazioni) will be due.
      However, the following ancillary taxes will still apply:
      – TaxAmountMortgage tax (imposta ipotecaria)2% of cadastral value
      – Cadastral tax (imposta catastale)1% of cadastral value
      The cadastral value (valore catastale) is typically significantly lower than the property’s market value, so these taxes are usually modest.
      One practical consideration. Since you are UK nationals, it is worth checking with a UK tax adviser whether the donation triggers any UK tax consequences (e.g., Capital Gains Tax in the UK on the transfer between spouses, although inter-spousal transfers are generally exempt in the UK as well). This falls outside Italian jurisdiction but is worth verifying.
      Kind regards,

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