Impugnazione della donazione da parte degli eredi legittimari

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SCRITTO DA NOTAI DI TORINO

Notaio Lorenzo Bigiotto e Notaio Marina Strippoli. Nella loro attività professionale si occupano di successioni e famiglia, del settore immobiliare, e di quello commerciale.

In cosa consiste l’impugnazione della donazione da parte degli eredi legittimari?

Da un punto di vista pratico, la donazione consente di anticipare il trasferimento di beni ai futuri eredi, con possibili vantaggi in termini fiscali e di pianificazione successoria. Tuttavia, tale scelta comporta una serie di potenziali problematiche da valutare con attenzione.

Le principali criticità riguardano il rischio di ledere la quota di legittima degli altri eredi, ossia quella quota minima di eredità alla quale determinati soggetti hanno diritto per legge, con conseguenti situazioni di conflittualità e tensioni familiari.

La consulenza di un professionista esperto può risultare fondamentale per orientare le proprie scelte e tutelare adeguatamente i diritti di tutte le parti coinvolte.

Punti chiave

1. Donazione e quota di legittima:

  • La donazione è un anticipo sulla successione e può essere impugnata dai legittimari ove lesiva della loro quota di legittima.
  • La quota di legittima è la porzione di eredità riservata dalla legge ai legittimari (il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti).
  • La quota di legittima concretamente spettante a ciascun legittimario si calcola applicando il meccanismo della c.d. riunione fittizia, ossia sommando al valore dell’eredità, detratti i debiti, il valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.

2. Azione di riduzione:

  • I legittimari possono esercitare l’azione di riduzione per reintegrare la loro quota di legittima lesa da donazioni o disposizioni testamentarie.
  • Il termine per esercitare l’azione di riduzione è di 10 anni dalla data di apertura della successione.

3. Azione di restituzione:

  • Con la riforma approvata il 26 novembre 2025 (DDL Semplificazioni – art. 44), la disciplina dell’azione di restituzione è stata profondamente modificata per agevolare la circolazione dei beni provenienti da donazione.
  • Il legittimario che ottiene la riduzione riceve dal donatario il bene gravato dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal donatario stesso, con diritto a un conguaglio in denaro per compensare il minor valore.
  • L’azione di restituzione non è più opponibile ai terzi acquirenti dal donatario (a titolo oneroso o gratuito), salvo che abbiano acquistato dopo la trascrizione della domanda di riduzione.
  • Il termine per la trascrizione della domanda di riduzione con effetti verso i terzi aventi causa dall’erede o dal legatario è ridotto da dieci a tre anni dall’apertura della successione.

4. Possibili rischi e soluzioni per gli acquirenti di immobili di provenienza donativa

  • La riforma del 2025 ha notevolmente ridotto i rischi per gli acquirenti di immobili di provenienza donativa, che sono ora tutelati dall’azione di restituzione, salvo che abbiano acquistato dopo la trascrizione della domanda di riduzione.
Impugnazione della donazione - Copertina

Chi sono i legittimari e cos’è la quota di legittima?

Nel diritto successorio, la donazione costituisce un’anticipazione dell’eredità ed è pertanto soggetta alle stesse forme di impugnazione riservate al testamento, soprattutto quando coinvolge gli eredi legittimari.

Il sistema giuridico vigente mira a preservare i legami familiari e la continuità del patrimonio all’interno della famiglia, composta dal coniuge, dai discendenti e, in mancanza di questi, dagli ascendenti. Questa tutela si concretizza attraverso la riserva di una specifica quota di eredità, la “quota di legittima”, a vantaggio di tali soggetti, definiti appunto legittimari.

La “quota disponibile” rappresenta invece la parte dell’eredità di cui il defunto può disporre liberamente, destinandola anche a soggetti diversi dai suoi legittimari.

Le quote di legittima variano a seconda della composizione della famiglia del donante/de cuius. Ecco una panoramica generale:

Coniuge

  • In assenza di figli: un mezzo al coniuge come quota di legittima e un mezzo come quota disponibile.
  • Con un figlio: un terzo al coniuge come quota di legittima, un terzo al figlio come quota di legittima e un terzo come quota disponibile.
  • Con due o più figli: un quarto al coniuge come quota di legittima, due quarti ai figli come quota di legittima e un quarto come quota disponibile.

Figli

  • In assenza del coniuge con un solo figlio: un mezzo al figlio come quota di legittima e un mezzo come quota disponibile.
  • In assenza del coniuge con due o più figli: due terzi ai figli come quota di legittima e un terzo come quota disponibile.

Ascendenti

  • In assenza di coniuge e figli: un terzo agli ascendenti, come quota di legittima, e due terzi come quota disponibile.
  • In presenza di coniuge e in assenza di figli: un mezzo al coniuge come quota di legittima, un quarto agli ascendenti come quota di legittima e un quarto come quota disponibile.

Il valore della massa ereditaria, sulla quale calcolare la quota di legittima, si ottiene mediante la c.d. riunione fittizia, ossia sommando il valore dell’attivo ereditario, al netto dei debiti, al valore delle donazioni effettuate in vita dal defunto.

La riunione fittizia e il calcolo della quota di legittima

La riunione fittizia è un’operazione contabile che serve a ricomporre astrattamente l’asse ereditario al fine di verificare se il defunto, attraverso donazioni o disposizioni testamentarie, abbia arrecato pregiudizio ai diritti dei legittimari.

In particolare, la riunione fittizia consiste nell’aggiungere al valore dei beni lasciati dal defunto al momento dell’apertura della successione (relictum), diminuito dei debiti ereditari, il valore delle donazioni effettuate in vita dal medesimo (donatum), attualizzato alla data del decesso.

Il valore complessivo dei beni così riuniti (relictum – debiti + donatum) costituisce la massa di calcolo utilizzata per determinare la quota disponibile del patrimonio ereditario.

Se, a seguito della riunione fittizia, si verifica che il de cuius ha effettuato donazioni che eccedono il valore della quota disponibile, si ha una lesione della legittima.

In questo caso, i legittimari lesi possono esercitare l’azione di riduzione, al fine di ottenere la reintegrazione della loro quota di legittima.

L’azione di riduzione

L’azione di riduzione è un’azione legale che mira a tutelare il legittimario qualora emerga, successivamente al decesso del de cuius, che le disposizioni testamentarie di quest’ultimo e/o una o più donazioni, effettuate sia a favore di altri legittimari sia di terzi, abbiano intaccato la sua quota di legittima.

Chi può proporre l’azione di riduzione?

L’articolo 557 del Codice civile stabilisce che sono legittimati ad agire non solo i legittimari diretti, ma anche i loro eredi o aventi causa. Questo amplia il novero di soggetti che possono richiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni che abbiano leso il loro diritto alla quota di legittima. 

L’articolo 557 stabilisce inoltre che i donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione né approfittarne. Questa regola si applica solo ai donatari e ai legatari non legittimari, mentre il donatario legittimario può comunque esercitare l’azione di riduzione.

Anche i creditori del legittimario possono agire in riduzione, ma solo mediante l’azione surrogatoria, e solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario. 

È importante notare che i legittimari non possono rinunciare a questo diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

Termine di prescrizione

L’azione di riduzione è soggetta a un termine di prescrizione ordinario decennale che decorre dalla data di apertura della successione. Questo termine determina il lasso di tempo entro cui l’azione deve essere intrapresa.

Come funziona l’azione di riduzione?

Ai sensi del primo comma dell’articolo 564 del Codice civile, il legittimario, per poter agire in riduzione, deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

L’accettazione con beneficio d’inventario è un atto con cui l’erede accetta l’eredità riservandosi il diritto di pagare i debiti ereditari solo fino a concorrenza del valore dei beni ereditati, proteggendo così il proprio patrimonio personale da eventuali debiti del de cuius. 

Le eccezioni a questa regola sono previste nello stesso comma e riguardano i casi in cui le donazioni o i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, anche se queste abbiano rinunciato all’eredità. In questi casi, il legittimario può agire in riduzione anche senza aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

Imputazione alla quota di legittima

Il 2° comma dell’articolo 564 del Codice civile stabilisce che il legittimario che agisce in riduzione debba imputare alla sua quota di legittima le donazioni e i legati a lui fatti. In parole semplici, si presume che tali liberalità costituiscano anticipazioni sulla quota di legittima. 

La dispensa dall’imputazione

La dispensa dall’imputazione è un meccanismo giuridico che consente a un legittimario di ricevere donazioni o legati senza doverli imputare alla sua quota di legittima.

Questo significa che le donazioni o i legati ricevuti non vengono considerati come un’anticipazione sulla quota di eredità che gli spetterebbe, ma come un incremento della stessa, andando a gravare sulla quota disponibile.

La dispensa dall’imputazione ha efficacia a partire dall’apertura della successione e deve essere espressamente disposta a favore del beneficiario. Non è consentita una dispensa tacita né a mezzo di fatti concludenti. La dispensa può essere contenuta nella stessa donazione, in un atto notarile successivo o in un testamento, qualsiasi forma esso abbia.

Per effetto della dispensa dall’imputazione che accompagna un atto liberale (donazione o legato), si accresce la porzione di beni ereditari a cui il legittimario ha diritto, consentendogli di chiedere la riduzione di disposizioni che, altrimenti, non sarebbero riducibili.

Tuttavia, la dispensa dall’imputazione ha dei limiti. L’articolo 564, comma 4, del Codice civile stabilisce che la dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori, cioè dei beneficiari di una donazione effettuata prima della donazione contenente la dispensa.

In altri termini, il donante che ha già disposto donazioni in favore di estranei o di altri legittimari, dispensandoli dall’imputazione (donazioni gravanti quindi sulla porzione disponibile), può comunque donare a un altro legittimario, dispensandolo a sua volta dall’imputazione. Tuttavia, questa dispensa ha effetto solo se la quota disponibile non è già stata interamente erosa dalle precedenti donazioni.

La riduzione delle donazioni

Quando la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive non è sufficiente a integrare i diritti del legittimario leso, quest’ultimo può agire in riduzione anche contro le donazioni fatte dal defunto.

L’articolo 559 del Codice civile stabilisce che la riduzione delle donazioni deve avvenire seguendo un criterio cronologico, ovvero partendo dall’ultima donazione effettuata e procedendo a ritroso verso le donazioni precedenti.

Questo ordine di riduzione è tassativo e inderogabile, il che significa che il legittimario non può scegliere di ridurre prima una donazione anteriore senza aver prima aggredito quelle più recenti.

Il problema delle donazioni dissimulate

Non è infrequente il caso di simulazione relativa diretta a dissimulare una vera e propria donazione dietro l’apparenza di un contratto di vendita. In questo scenario, si crea l’apparenza di un trasferimento a titolo oneroso, celando la reale natura liberale dell’atto.

In altre parole, il bene viene ceduto senza un effettivo pagamento del prezzo, ma per puro spirito di liberalità.

Tuttavia, l’azione di riduzione può colpire soltanto gli atti a titolo gratuito compiuti dal de cuius e contraddistinti dall’animus donandi.

In questi casi si pone il problema del rapporto tra l’azione di riduzione e l’azione di simulazione, giacché solo una volta accertata la reale natura donativa dell’atto, il legittimario che ne assuma il carattere lesivo può ottenerne la riduzione.

L’azione di simulazione mira quindi ad accertare l’inefficacia di un negozio giuridico, dissimulante un altro negozio. Il termine di prescrizione per l’azione di simulazione relativa (che si verifica quando l’atto simulato produce effetti giuridici) è di 10 anni dalla scoperta della simulazione.

Un delicato rapporto intercorre tra l’azione di riduzione e l’azione di simulazione, quando quest’ultima viene utilizzata per far emergere una donazione dissimulata lesiva della legittima. In tali casi, la giurisprudenza (Cass. civile, sez. II del 2007 numero 4021 del 21 febbraio 2007) ha stabilito che:

  • il termine di prescrizione dell’azione di simulazione decorre dalla data di apertura della successione, non dalla scoperta della simulazione.
  • il legittimario agisce in veste di terzo pregiudicato dalla simulazione ai sensi dell’articolo 1415 del Codice civile.

L’azione di restituzione

Mentre l’azione di riduzione mira a ridurre le liberalità eccedenti la quota disponibile, l’azione di restituzione, che si propone in caso di insolvenza del donatario, si concentra sul recupero dei beni specifici che sono stati oggetto di tali liberalità. 

L’azione di riduzione ha carattere personale e mira a rendere inefficace l’atto dispositivo compiuto in violazione dei diritti dei legittimari, ponendosi come presupposto per l’esercizio dell’azione di restituzione. Quest’ultima azione ha quindi carattere reale e può essere esercitata contro il proprietario del bene, sia esso il donatario o un terzo avente causa dal medesimo.

La disciplina dell’azione di restituzione è stata oggetto di una riforma sostanziale con l’approvazione del Disegno di Legge n. 2655 “Semplificazioni” (art. 44) del 26 novembre 2025, che ha profondamente modificato la tutela dei legittimari e la circolazione dei beni provenienti da donazione.

La riforma ha inteso completare il processo già avviato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che aveva operato la significativa modifica sistematica di svincolare l’azione di restituzione dall’azione di riduzione mediante il termine ventennale e l’istituto dell’opposizione stragiudiziale alla donazione.

L’azione di restituzione contro l’erede o il legatario

L’azione del legittimario che ottenga la riduzione di una disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima continua ad essere opponibile ai terzi aventi causa dall’erede o dal legatario, ma con termini più ristretti.

Secondo la nuova disciplina, il termine per trascrivere la domanda di riduzione con effetti verso i terzi aventi causa dall’erede o dal legatario è stato ridotto da dieci a tre anni dall’apertura della successione (art. 2652, n. 8, c.c. novellato).

Dopo tre anni dall’apertura della successione, il terzo avente causa a titolo oneroso dall’erede o dal legatario fa salvo il proprio acquisto se lo stesso è stato trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda di riduzione.

L’azione di restituzione contro il donatario e la sorte di pesi e ipoteche
Una delle principali innovazioni introdotte dalla riforma riguarda la sorte dei pesi e delle ipoteche costituiti dal donatario sul bene donato.

Diversamente dal regime previgente, il legittimario che ottiene la restituzione del bene donato lo riceve ora gravato dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal donatario. Per “pesi” si intendono i diritti reali o personali di godimento costituiti dal donatario, vincoli di natura urbanistica, vincoli di indisponibilità.

A fronte del minor valore del bene restituito, gravato da pesi e ipoteche, il donatario è obbligato a compensare in denaro il legittimario, nei limiti necessari per integrare la quota di legittima.

Si tratta di un obbligo risarcitorio previsto dalla legge, gravante sul donatario e a favore del legittimario, che presenta analogie con l’onere del terzo acquirente di liberarsi dall’obbligazione di restituire in natura pagando l’equivalente in denaro.

Il legittimario che ha ricevuto la restituzione del bene ipotecato si trova in posizione analoga a quella del terzo acquirente di beni ipotecati, non obbligato personalmente, e può avvalersi delle facoltà previste dall’art. 2858 c.c.

Non sarà sempre agevole stabilire il minor valore del bene restituito al legittimario a causa di un diritto reale, di un vincolo o di una garanzia da cui lo stesso è gravato. Particolarmente problematico risulterà determinare l’esatto ammontare del conguaglio nell’ipotesi di immobile ipotecato a garanzia di un debito contratto dal donatario, rispetto al quale il legittimario, divenuto proprietario del bene gravato, non ha assunto alcun obbligo. Si tratta comunque di una valutazione di natura squisitamente economica, effettuata mediante perizie di stima.

La medesima disciplina è estesa anche alla donazione di beni mobili iscritti in pubblici registri (quali navi, galleggianti, aeromobili, autoveicoli) e, con alcuni adattamenti, ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, con la distinzione che per questi ultimi i pesi e le garanzie (non le ipoteche) di cui il donatario ha gravato il bene restano efficaci ma il donatario è obbligato a compensare il legittimario in ragione del conseguente minor valore del bene.

La restituzione non opera contro gli aventi causa dal donatario

La novità più significativa della riforma consiste nell’esclusione dell’azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario.

Il nuovo art. 563 c.c. – completamente riscritto dalla riforma con una nuova rubrica “Effetti della riduzione della donazione” – stabilisce che “La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell’art. 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata“.

Viene quindi meno la garanzia legale del bene donato per la soddisfazione della quota di legittima. Il legittimario può ottenere dal donatario, mediante compensazione in denaro, il valore necessario a integrare la sua quota di legittima.

Il donatario è il soggetto obbligato alla soddisfazione del legittimario e risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, mentre il bene donato non funge più da garanzia automatica. Il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione non può più pregiudicare il successivo acquirente, a titolo oneroso, dell’immobile dal donatario, che resta completamente estraneo alla reintegrazione della quota del legittimario.

L’unica eccezione a questa regola riguarda gli acquisti trascritti dopo la trascrizione della domanda di riduzione (art. 2652, comma 1, n. 1, c.c.), che rimangono opponibili.

In caso di insolvenza totale o parziale del donatario, l’avente causa a titolo gratuito dal donatario è obbligato a compensare in denaro il legittimario, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. L’acquirente, a titolo oneroso, invece, non è tenuto a alcuna garanzia nei confronti del legittimario.

La nuova disciplina si applica anche alla donazione di beni mobili, con il rinvio all’art. 2690, comma 1, n. 1, che prescrive la trascrizione della domanda di riduzione relativa a beni mobili iscritti nei pubblici registri.

L’insolvenza del donatario

La riforma ha modificato anche la disciplina dell’insolvenza del donatario (art. 562 c.c. novellato), rendendo più probabile tale rischio a causa dell’esclusione della garanzia legale del bene donato e del mantenimento dei pesi e delle ipoteche.

Nell’ipotesi in cui il donatario debba compensare in denaro il legittimario e risulti in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, mentre restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Quando il legittimario non può trovare soddisfazione a causa dell’insolvenza del donatario, non si tiene conto del valore donato nella determinazione dell’asse ereditario, riducendosi così il valore della quota di legittima spettante a ciascun legittimario. Il sacrificio patrimoniale derivante dall’insolvenza è ripartito tra il legittimario e il donatario anteriore.

Questa soluzione comporta una deroga al principio per cui le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559 c.c.), potendosi ridurre una donazione che gravava sulla quota disponibile e che altrimenti non sarebbe stata aggredita.

In caso di ritorno alla solvibilità del donatario, il legittimario insoddisfatto e il donatario anteriore mantengono inalterato il proprio credito nei confronti del donatario insolvente, potendo agire per recuperare quanto dovuto.

Qualora risulti infruttuosa anche la garanzia dell’avente causa a titolo gratuito dal donatario, il diritto del legittimario alla reintegrazione della propria quota rimane frustrato nonostante il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, e diviene riducibile la donazione anteriore in applicazione dell’art. 559 c.c.

La disciplina transitoria della riforma

La riforma contiene una disciplina transitoria che stabilisce l’applicazione della nuova normativa “alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.

Per le successioni aperte in data anteriore, la disciplina precedente continua ad applicarsi – con possibilità di proporre azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari – alle seguenti condizioni alternative:

  • se è stata notificata e trascritta domanda di riduzione prima dell’entrata in vigore della nuova normativa;
  • se viene notificata e trascritta domanda di riduzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa;
  • se viene notificato e trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa.

In assenza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione entro sei mesi dall’entrata in vigore, la nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte in data anteriore, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Il legislatore ha quindi reso omogenea la disciplina dell’azione di riduzione anche per le successioni precedenti, riducendo di fatto, da dieci anni a sei mesi, il termine concesso al legittimario per esercitare e trascrivere l’azione.

Per non danneggiare il legittimario che intende agire in riduzione e considerato il breve lasso di tempo a sua disposizione – che potrebbe non essere sufficiente in situazioni di patrimoni complessi e di difficile ricostruzione – il legislatore ha equiparato, ai fini del mantenimento della disciplina previgente, all’esercizio dell’azione di riduzione l’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Questo istituto, che nella disciplina previgente andava esercitato necessariamente prima dell’apertura della successione per conservare l’opponibilità ai terzi dell’azione di riduzione anche trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, non è più previsto nel nuovo testo dell’art. 563 c.c. e resta utilizzabile esclusivamente per sei mesi dall’entrata in vigore della riforma ai fini transitori.

Commerciabilità degli immobili di provenienza donativa

La riforma del 2025 ha profondamente modificato la circolazione degli immobili di provenienza donativa, riducendo significativamente le criticità legate alla possibile proposizione, da parte dei legittimari del donante, dell’azione di restituzione nei confronti degli aventi causa del donatario.

Con la nuova disciplina, i terzi acquirenti dal donatario sono sostanzialmente tutelati dall’azione di restituzione, salvo che abbiano acquistato dopo la trascrizione della domanda di riduzione.

Rischi per l’acquirente e per le banche

Dopo la riforma, i rischi per gli acquirenti di immobili di provenienza donativa sono notevolmente ridotti:

  • Tutela dell’acquirente a titolo oneroso: l’acquirente a titolo oneroso dal donatario è completamente tutelato dall’azione di restituzione e resta estraneo alla reintegrazione della quota del legittimario, salvo che abbia acquistato dopo la trascrizione della domanda di riduzione.
  • Facilitazione nell’ottenere mutui: le banche sono ora propense a concedere mutui per l’acquisto di immobili di provenienza donativa, poiché il rischio di dover restituire il bene libero da ipoteche è stato eliminato per gli acquisti effettuati prima della trascrizione della domanda di riduzione. La riforma ha privilegiato l’esigenza di non ostacolare la circolazione dei beni di provenienza donativa e la possibilità che questi possano costituire una garanzia reale stabile nelle operazioni di mutuo ipotecario.
  • Migliore commerciabilità: il rischio, ridotto in modo significativo, facilita la rivendita degli immobili di provenienza donativa, stimolando la concorrenza nel mercato immobiliare con maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici, oltre a possibilità di accesso al credito più ampie e agili.

Possibili soluzioni al problema

Nonostante la riforma abbia notevolmente ridotto i rischi, esistono ancora delle soluzioni che possono azzerare completamente le problematiche residue:

  • Verifica della situazione familiare del donante: se il donante non ha eredi legittimari, il rischio di impugnazione può ritenersi minimo.
  • Atto di rinuncia all’azione di riduzione (e restituzione): se tutti i legittimari del donante rinunciano espressamente alle azioni di riduzione e restituzione dopo il decesso del donante stesso, viene di fatto azzerata qualunque problematica relativa all’acquisto.
  • Mutuo dissenso: è possibile risolvere l’atto di donazione mediante un accordo tra donante e donatario, estinguendone gli effetti. Questo processo riconduce il bene alla sfera giuridica del donante, come se la donazione non fosse mai avvenuta.
  • Polizza assicurativa: la polizza protegge l’acquirente, permettendogli di recuperare il valore monetario della casa in caso di esito positivo dell’azione di restituzione da parte del legittimario leso. Inoltre, può proteggere l’istituto di credito che rilascia il mutuo per l’acquisto, prevedendo un apposito vincolo in suo favore. Tuttavia, con la riforma del 2025, la necessità di tale copertura assicurativa si è notevolmente ridotta.

Infografica riepilogativa

Impugnazione della donazione da parte degli eredi legittimari - Infografica

Domande frequenti

Chi sono i legittimari?

I legittimari sono coloro che, per legge, hanno diritto a una quota determinata di eredità, detta quota di legittima o quota di riserva. La categoria dei legittimari comprende il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti.

Che cos’è la quota di legittima?

La quota di legittima è la porzione del patrimonio ereditario di cui il defunto/donante non può disporre liberamente, in quanto è tenuto a destinare tale quota a favore dei suoi legittimari. La quota di legittima varia in base alla composizione della famiglia del soggetto.

Che cos’è la riunione fittizia?

La riunione fittizia è un’operazione contabile che mira a ricostruire l’asse ereditario per verificare se il defunto abbia leso le aspettative successorie dei suoi legittimari. Occorre sommare i beni lasciati dal defunto al momento della morte (relictum), al netto dei debiti ereditari, al valore delle donazioni fatte in vita (donatum). Successivamente, si applica la percentuale prevista dalla legge per ciascun legittimario al fine di determinare la rispettiva quota di legittima.

Che cos’è l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione è un’azione legale che consente ai legittimari di contestare le disposizioni testamentarie o le donazioni che ledono la loro quota di legittima. L’azione di riduzione è soggetta a un termine di prescrizione ordinario decennale che decorre dalla data di apertura della successione.

Che cos’è l’azione di restituzione?

L’azione di restituzione è un’azione legale che mira a recuperare i beni specifici che sono stati oggetto di liberalità eccedenti la quota disponibile e quindi lesive dei diritti dei legittimari. Con la riforma del 2025, l’azione di restituzione è stata profondamente modificata:
– Contro il donatario: il bene viene restituito gravato dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal donatario, con diritto del legittimario a un conguaglio in denaro per compensare il minor valore.
– Contro gli aventi causa dal donatario: l’azione di restituzione non è più opponibile ai terzi acquirenti dal donatario (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), salvo che abbiano acquistato dopo la trascrizione della domanda di riduzione. L’acquirente a titolo oneroso resta completamente estraneo alla reintegrazione della quota di legittima, mentre l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro il legittimario solo in caso di insolvenza del donatario e nei limiti del vantaggio conseguito.
– Contro l’erede o il legatario: l’azione di restituzione continua ad essere opponibile ai terzi aventi causa dall’erede o dal legatario se la domanda di riduzione è stata trascritta entro tre anni dall’apertura della successione (termine ridotto da dieci a tre anni).

Quali sono i rischi per l’acquirente di un immobile di provenienza donativa?

Con la riforma del 2025, i rischi per l’acquirente di un immobile di provenienza donativa sono stati notevolmente ridotti, soprattutto per gli acquirenti a titolo oneroso:
– Acquirente a titolo oneroso dal donatario: è completamente tutelato dall’azione di restituzione e resta estraneo alla reintegrazione della quota del legittimario, salvo che abbia acquistato dopo la trascrizione della domanda di riduzione. Non è tenuto ad alcuna garanzia nei confronti del legittimario.
– Acquirente a titolo gratuito dal donatario: è tenuto a compensare in denaro il legittimario solo in caso di insolvenza del donatario e nei limiti del vantaggio conseguito.
– Acquirente dall’erede o dal legatario: il principale rischio residuo riguarda gli acquisti effettuati dopo la trascrizione della domanda di riduzione. Per le successioni aperte dopo l’entrata in vigore della riforma, il termine per la trascrizione della domanda di riduzione con effetti verso i terzi aventi causa dall’erede o dal legatario è ridotto a tre anni dall’apertura della successione.
– Difficoltà nel mutuo: le banche sono ora propense a concedere mutui per immobili di provenienza donativa, grazie alla maggiore certezza offerta dalla riforma.


Il Ruolo del Notaio

Data la complessità della materia, è fondamentale rivolgersi a un notaio per ricevere una consulenza sulle implicazioni della donazione nel contesto della successione ereditaria. 

La sua preparazione specifica in materia successoria lo rende un professionista indispensabile per affrontare adeguatamente e in conformità alla legge le questioni relative alle donazioni e alla tutela dei diritti dei legittimari.

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88 commenti su “Impugnazione della donazione da parte degli eredi legittimari”

  1. Senza legittima e andata in prescrizione non si può chiedere comunque ?
    Mia mamma morta 50 anni fa i genitori e i fratelli non hanno dato nulla a me da mia sorella della parte di eredità di mia mamma possibile non si possa fare nulla , visto che x legge sono soldi miei e di mia sorella.

    Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Daniela,
      il termine per poter agire in riduzione è decennale e quindi senz’altro prescritto. In alternativa, ove ne ricorrano i presupporti di legge, potresTe tentare di agire con l’azione di petizione di eredità. Tale azione è imprescrittibile, e quindi ancora proponibile, ma il codice civile fa salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni del patrimonio ereditario e quindi dubito fortemente che dopo 50 anni possiaTe riuscire ad ottenere qualcosa.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
        • Buongiorno Sig. Luca,
          In talune circostanze potrebbe essere ammissibile ma, prima di poter dare una risposta, occorrerebbe sapere cosa prevedono i patti sociali in tema di morte del socio.
          Riesce a postarmi la clausola e ha specificarmi se si tratta di quota di accomandante o di accomandatario?
          Cordiali saluti,

          Rispondi
  2. salve,
    mio papà vuole sposarsi dopo essersi separato da mia madre lasciando però a me tutti gli immobili (3) e la quasi totalità dei soldi sui conti correnti, lasciando alla nuova moglie solo una parte dei soldi. Io ho paura che lei un domani che mio papà non ci sarà più possa procedere all’azione di riduzione e farmi causa per la lesione della legittima. Quanto è concreto questo rischio?
    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno Sig.ra Anna,
      I suoi timori sono fondati in quanto il nuovo coniuge, all’apertura della successione di Suo papà, avrà diritto alla quota di legittima (se Lei è figlia unica la quota del coniuge sarà pari ad 1/3) che dovrà calcolarsi, mediante la c.d. riunione fittizia, su un importo teorico che si ottiene sommando il Relictum (ovvero i beni lasciati in eredità da Suo padre) al Donatum (ovvero i beni donati in vita da Suo padre) e sottraendo eventuali debiti ereditari.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  3. Se a seguito del decesso di un genitore, si dovesse scoprire che questi in vita ha donato un immobile all’amante oppure bonificato una somma di denaro per fare acquisire direttamente all’amante un immobile, i figli del decuius (eredi legittimari) potrebbero impugnare dette situazione per riottenere l’immobile o il denaro “donato”?

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    • Buonasera Sig. Antonio,
      Le confermo che se l’immobile o la somma di denaro donati ad un estraneo hanno un valore tale da intaccare le quote che la legge riserva ai legittimari è possibile agire in riduzione per ottenere la reintegra della propria quota.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Sonia,
      La legge ammette la revoca della donazione esclusivamente nel caso di ingratitudine del donatario o di sopravvenienza di figli del donante. In base a quali elementi non corrette le attribuzioni effettuate tramite donazione? Può essere più specifica per cortesia?

      Rispondi
      • Buonasera notaio, tutto il discorso fatto per i rischi della commerciabilità di un immobile di provenienza donativa, sono validi anche quanndo si deve vendere un immobile su cui è stata fatta una donazione di usufrutto? Grazie

        Rispondi
        • Buongiorno Sig.ra Irene,
          La Cassazione con una sentenza piuttosto datata (n. 1987/1969) ha stabilito quanto segue: poiché la donazione di usufrutto non è soggetta a collazione – dato che i frutti maturati fino alla morte del donante non sono dovuti agli eredi – e considerato che l’azione di riduzione riguarda solo i beni oggetto di collazione (art. 556 c.c.), ne consegue che l’usufrutto donato non rileva ai fini di questi istituti successori.
          Nonostante recenti contestazioni dal sistema bancario (in un caso del genere ha costretto le parti a stipulare la polizza assicurativa), preoccupato per le garanzie ipotecarie su beni collegati a donazioni, questa interpretazione rimane la più logica e consolidata. La scarsità del contenzioso confermerebbe la solidità dell’orientamento.
          Cordiali saluti,

          Rispondi
  4. Buon giorno. Un quesito se io compro una casa che è stata donata e nel tempo il donante o il donatore contraggo dei debiti, possono rifarsi sulla mia proprietà? Grazie

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Lorenzo,
      Se lei acquista a prezzo di mercato e il suo acquisto viene trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, prima di eventuali azioni revocatorie proposte dai creditori del donante, non rischia nulla.
      La situazione dalla quale dovrebbe tutelarsi è invece l’eventuale impugnazione della donazione da parte dei legittimari del donante. Dovrebbe a tal fine farsi consegnare dal venditore una polizza assicurativa che la tuteli nel caso in cui si verificasse tale ipotesi.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  5. B sera io ho una zia che non ha figli e merito, ho scoperto che ha fatto una donazione a una cugina , avendo 3 fratelli e 6 nipoti , è possibile impugnare la cosa quando sarà ora ? Oppure c’è qualche tipo di donazione particolare che permette di nn potere impugnare l immobile ?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      Gli unici soggetti che possono impugnare una donazione (dopo la morte del donante) sono i legittimari ovvero il coniuge, i figli e, in mancanza di questi, i genitori. Sua zia che non ha nè marito nè figli può donare liberamente a chi vuole i suoi beni, addirittura ad un estraneo e l’atto non può essere impugnato se non provando, ove sussistente, l’incapacità di intendere e volere di sua zia.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  6. Buonasera, io e mia sorella abbiamo acquistato 12 anni fa, con soldi dei nostri genitori (ancora in vita) un appartamento, Potrebbe rivalersi qualcuno qualora lo vendessimo? Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno Sig. Salvo,
      Trattandosi di donazione indiretta il depauperamento nel patrimonio dei vostri genitori è avvenuto tramite il trasferimento del denaro e non tramite quello dell’immobile.
      Conseguentemente, l’immobile può essere venduto liberamente.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  7. Buongiorno,
    Mio marito ha lasciato per testamento i suoi beni immobili alla sorella (un appartamento e una villetta) mentre a me ha lasciato un immobile che mi aveva già donato 4 anni prima e l’usufrutto della villetta.
    La sorella può agire sull’appartamento che mi è stato donato? E lo stesso deve essere riportato nell’asse ereditario?
    Per garantire la quota legittima devo includere anche l’immobile donato?
    Io sono unico erede legittimario, come va fatta la ripartizione dei beni per non ledere la legittima?
    Una volta stabilita la quota legittima, l’usufrutto va detratto dalla quota disponibile?

    Rispondi
    • Buongiorno Sig.ra Miriana,
      L’unico legittimario potenzialmente leso nella successione di suo marito è lei. I fratelli e le sorelle non hanno alcun diritto di agire in riduzione per reclamare quote di eredità. Nel suo caso specifico occorre valutare se i beni da lei ricevuti (in donazione e in eredità) corrispondano almeno ad 1/2 del patrimonio di suo marito da calcolarsi appunto sommando i valori di quanto disposto per donazione in vita e quanto lasciato in eredità (e detraendo eventuali debiti). A meno che la donazione effettuata nei suoi confronti sia stata perfezionata con dispensa da imputazione, nel calcolo della sua quota di legittima dovrà essere considerata anche questa liberalità.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  8. Buonasera Dottori, nel lontano 1989 il genitore ha fatto una donazione ad una figlia di tre unità immobiliari. Ora alla sopravvenuta morte del genitore l’altra figlia, può mettere in discussione la precedente donazione? Preciso che l’altra figlia sarà beneficiaria di un’altra unità immobiliare di egual valore.
    Grazie, cordiali saluti.

    Rispondi
    • Buongiorno Sig. Giuseppe,
      In astratto la figlia che non ha ricevuto le donazioni può agire in riduzione e richiedere alla sorella che le venga riconosciuta la quota di legittima.
      Tuttavia, ove la legittimaria attualmente pretermessa riceva dalla successione dei beni tali da andare a soddisfare la quota di riserva prevista per legge, di fatto, non potrà agire contro la sorella.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
    • Buongiorno, ho una zia (molto anziana, senza figli) che senza dirci niente ha donato la nuda proprietà della sua casa a un estraneo. La cosa ci ha fatto rimanere molto male.
      In ogni caso ora il donatario ha qualche dovere nei confronti di mia zia o ce ne dobbiamo occupare noi economicamente? Nell’atto di donazione non ci sono clausole in merito. Lei ha donato a questo tizio, che abita molto lontano, l’unico bene che avesse (e penso anche parecchi soldi), ora vive solo della pensione e non può permettersi la casa di riposo. Grazie

      Rispondi
      • Buongiorno Sig.ra Virgina,
        L’art. 437 del Codice civile, titolato “Obbligo del donatario” prescrive che “Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.”
        Nel caso il donatario si rendesse inadempiente all’obbligo di prestare gli alimenti potreste agire giudizialmente per tutelare la zia.
        Voi, peraltro, in qualità di nipoti non rientrate nel novero dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti previsto dall’articolo 433 c.c. ma vi rientra, se ancora in vita, il vostro genitore fratello o sorella della zia.
        Cordiali saluti,

        Rispondi
  9. Buonasera Notaio,
    mia mamma (vedova) deceduta a dicembre 2023 ha come unici eredi me e mio fratello. Lascia un immobile del valore di circa 420K e un conto corrente di 80K. Undici anni fa ha pagato a mio fratello (con assegni bancari regolarmente riportati sull’atto dal notaio) parte del corripettivo per la compravendita di un immobile per un totale di 150K. Ora lui dice che secondo legge non ha leso la mia quota di legittima. E’ veramente così? Cosa posso fare per tutelare i miei diritti? Grazie, cordiali saluti

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Stefano,
      – riunione fittizia: 420K + 80K (relictum) + 150K (donatum) = 650K
      – quote di riserva: 1/3 lei, 1/3 suo fratello e 1/3 di quota disponibile
      – la quota di legittima è quindi 650K : 3 = 216,67K
      – lei dal relictum prende 250K e quindi più della quota di legittima
      – se i valori sono quelli da lei indicati suo fratello avrebbe ragione

      Le consiglio tuttavia di rivolgersi ad un avvocato al fine di approfondire la vicenda e valutare se ci sono gli estremi (e soprattutto i numeri) per agire in riduzione.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
      • Grazie molte notaio, seguirò sicuramente il suo suggerimento rivolgendomi ad un legale. Avevo dimenticato di precisare che la mamma è deceduta senza lasciare un testamento. Mi conferma che questo non varia la sua quota disponibile?

        Rispondi
  10. Buongiorno, ho un dubbio, in caso di successione testamentaria avente ad oggetto beni immobili, come si raccorda la pronunzia Cass S.U. n.20644/2004 sul dies a quo della prescrizione dell’azione di riduzione con il 2652 n.8 cc? Prevale comunque il 2652 n.8? Grazie!

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    • Buonasera Sig.ra Ersilia,
      La questione è molto complessa ed esistono orientamenti contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza; tuttavia personalmente ritengo che, per ragioni di certezza del diritto, gli interessi dei terzi che abbiano acquistato dagli eredi a titolo oneroso debbano tutelati ex art. 2652 n. 8 c.c. indipendentemente dalla Cassazione da lei citata.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  11. Buonasera sono Cosimo Rollo
    circa 30 anni fa mio padre e mia madre hanno fatto atto di donazione a noi 3 figli delle proprietà all’epoca possedute mantenendo l’usufrutto sui terreni e la casa con annesso garage in cui ancora vivono, preciso che da alcuni anni purtroppo per motivi di salute mentale mia madre è stata dichiarata incapace di intendere e volere ( ma all’epoca dell’atto di donazione era capace di intendere e volere). Ora mio fratello sta cercando di convincere mio padre a mettere in discussione quell’atto di donazione. Io oltre ad un terreno gravato di usufrutto ho ricevuto in donazione la casa in cui vivo e ho la residenza, senza usufrutto, che ho sottoposta nel corso degli anni a varie ristrutturazione a totale mio carico.
    Chiedo cortesemente quell’atto di donazione ultratrentennale può essere impugnato sia adesso che i miei genitori sono in vita e sia entro 10 anni dalla morte dell’ultimo genitore?
    Eventualmente la”riunione fittizia” prenderebbe in considerazione il valore del bene attuale o dell’epoca?
    I costi della ristrutturazione della casa che fine fanno?
    Allo stesso modo se 30 anni fa i terreni avevano la destinazione “agricola” e adesso hanno la destinazione di “aree fabbricabili” che valore si prenderebbe in considerazione?
    In che percentuale oltre la “legittima” i miei genitori possono disporre dell’eredità per donarla liberamente?
    E la percentuale fuori dalla cosiddetta “legittima” è unica tra mio padre e mia madre o ognuno di loro ha la propria percentuale?
    Nel ringraziare anticipatamente saluto cordialmente
    Cosimo Rollo

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Cosimo,
      Rispondo punto per punto:
      1) Nel suo caso la donazione può essere impugnata, viventi i donanti, solo per incapacità dei medesimi al momento del perfezionamento dell’atto e non per lesione di legittima. L’azione di riduzione potrà invece essere esperita nei dieci anni successivi al decesso di ciascun donante;
      2) il valore del bene che si prende in considerazione ai fini della riunione fittizia è quello alla data di apertura della successione e non quello alla data dell’atto di donazione, tuttavia si applica l’articolo 748 c.c. il quale dispone che si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa;
      3) le quote di legittima di ciascun genitore oggi sono le seguenti 1/4 coniuge, 1/2 da dividere per i tre figli (1/6 ciascuno) e 1/4 di disponibile, quando morirà il primo genitore le nuove quote di legittima saranno 2/9 per ciascuno dei tre figli figlio e 1/3 di disponibile. Ciascuna vicenda successoria è autonoma e ogni genitore ha quindi le sue quote di legittima da rispettare.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  12. Cosimo Rollo grazie per la chiarezza della risposta e la velocità nella risposta. Un’ultima domanda uno dei figli che all’epoca ha ricevuto in donazione una casa nel frattempo la alienata in questo caso se si dovesse iniziare un’azione di riduzione (che se ho ben capito è l’unica azione che si può intraprendere) dovrà entrare nella riunione fittizia ?e con valore attuale? Grazie ancora

    Rispondi
  13. Buongiorno,
    A giugno 2013 ho ricevuto in donazione un immobile da mio nonno paterno poi defunto a dicembre 2013. Se oggi volessi vendere l’immobile sarei tutelata dal decorso dei 10 anni dalla morte del de cuius o comunque qualche erede di primo grado potrebbe revocare la donazione di conseguenza la vendita?
    Gli eredi in linea diretta che sono mia nonna, mio padre e mio zio non hanno ancora terminato le pratiche di successione perché nel testamento (ove non era inclusa né menzionata la mia donazione) sono mancate le quote di legittima a mio padre.
    Grazie

    Rispondi
  14. Buonasera,
    Vorrei sottoporvi il seguente caso, riportando gli eventi per punti, in modo da essere di facile lettura, vista l’articolazione della vicenda:
    – sono passati più di vent’anni dalla morte del congiunto e questo, una decina di anni prima, aveva fatto delle anticipazioni di legittima, mediante donazione di immobili, “solo” ad alcuni degli eredi;
    – all’apertura della successione, sono stati pagati i tributi dovuti e il patrimonio restante, decurtato delle donazioni (che comunque risultano in successione), è rimasto “indiviso” tra gli eredi, con quote equivalenti, in attesa di procedere ad una vera e propria ripartizione, che avrebbe dovuto tenere conto delle precedenti donazioni. Tuttavia, senza che qualcuno dei “non donatari” agisse, affinché le donazioni restassero, anche oltre i dieci anni, nel “relictum”;
    – ad oggi, che le quote sono ancora indivise e nessuno dei beni donati è stato ceduto a terzi, è possibile far si che la quota di legittima tenga ancora conto delle suddette donazioni/anticipazioni?
    Con l’auspicio di essere stato esaustivo, ringrazio anticipatamente per la Vs. risposta.

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Salvo,
      L’azione di riduzione è ormai prescritta in quanto sono decorsi più di 10 anni dalla apertura della successione. Tuttavia, l’azione di collazione è imprescrittibile e quindi, ove ne ricorrano i presupposti (ad. esempio donazioni fatte senza dispensa da collazione) è possibile far ritornare nella massa da dividere i beni donati.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  15. +++ ERRATA CORRIGE +++
    Buonasera Notaio, il quesito che volevo porre è il seguente:

    nel 2013 il mio unico fratello acquistava un immobile parte con fondi propri e parte con 3 assegni dei nostri genitori provenienti da un conto a loro cointestato regolarmente riportati dal notaio nell’atto di compravendita con la dicitura “parte del pagamento corrispettivo è avvenuto con l’utilizzo di fondi dei proprio genitori” con di seguito i nomi di nostro padre e nostra madre, senza menzionare nell’atto una ipotetica esenzione / dispensa da collazione. Nel 2016 mio padre muore lasciando un testamento olografo dove lascia tutti i suoi beni a nostra madre quindi in fase di successione noi 2 fratelli assistiti da un notaio abbiamo rinunciato all’eredità a suo favore. Nel 2023 viene a mancare anche nostra madre, senza lasciare testamento e quindi all’apertura della successione i beni sono i seguenti:
    Casa mamma valore 900
    Conto corrente valore 100
    Garage valore 60
    Per un totale di 1060
    A questo andrebbero aggiunti i 300 degli assegni per l’acquisto dell’immobile di mio fratello che se non ho capito male si configurano come una donazione indiretta. Ora lui sostiene che dei 300 la metà era parte dell’eredità di mio padre (essendo il conto cointestato) a cui abbiamo rinunciato ed inoltre in presenza di un suo testamento questa somma dovrebbe essere ascritta alla sua quota disponibile di un quarto e quindi andrebbero calcolati solo i 150 di afferenti a nostra madre.
    Secondo voi come stanno le cose secondo legge e quali sono le strade da percorrere. Grazie in anticipo. Marco

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Marco,
      L’articolo 521, secondo comma, del Codice civile, prevede che il rinunciante possa ritenere le donazioni ricevute sino alla concorrenza della porzione disponibile. Nel caso in cui il rinunciante sia anche un legittimario, l’articolo 552 del codice civile introduce una specificazione importante. Il legittimario rinunciante può trattenere le donazioni nei limiti della porzione disponibile, ma qualora la quota di riserva spettante agli altri legittimari non sia stata rispettata, sarà proprio il rinunciante a dover sopperire all’eventuale riduzione delle donazioni.
      Io non credo che il notaio via abbia fatto rinunciare all’eredità di vostro padre quanto piuttosto rinunciare all’azione di riduzione contro vostra madre.
      Tuttavia, applicando per analogia i principi sopra esposti e basandomi sugli elementi che mi ha fornito, credo che la ricostruzione di suo fratello sia sostenibile.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
      • Grazie molte Notaio,

        in effetti pensavo erroneamente noi fratelli avessimo rinunciato all’eredità in favore di mia mamma invece sono riuscito a recuperare l’atto redatto a suo tempo dal notaio che riporta in alto “Deposito e Pubblicazione di testamento olografo e acquiescenza” e al termine del quale si legge :

        “I comparenti dichiarano di prestare piena adesione e acquiescenza al detto testamento, rinunciando ad ogni eccezione o riserva e ad ogni eventuale azione nascente dal medesimo, anche di riduzione. I predetti, riguardo alla rinuncia all’azione di riduzione, dichiarano che essa si intende riferita, ove possa occorrere, a qualunque atto, ivi compresi quelli di liberalità indiretta, che potessero dar luogo all’azione medesima. La signora (Nome e Cognome di mia mamma) accetta l’eredità relitta dal marito”.

        Le volevo quindi chiedere se in considerazione di questa precisazione cambia qualcosa rispetto a quanto da lei affermato e in quale modo?

        Grazie per la sua cortese attenzione, Marco

        Rispondi
  16. buonasera Notaio
    in presenza dei presupposti per l azione di riduzione e di restituzione nei confronti di un donatario non erede, se tali azioni vengono coltivate da uno solo dei legittimari (uno su tre figli) l’unico figlio vittorioso può ottenere la restituzione dell’intero immobile? grazie cordialità Elisa

    Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Elisa,
      La risposta alla sua domanda è contenuta nell’articolo 561 del Codice civile il quale testualmente prevede che:

      “Quando oggetto del legato o della donazione [c.c. 649, 769] da ridurre è un immobile [c.c. 561], la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.

      Se la separazione non può farsi comodamente [c.c. 720] e il legatario o il donatario ha nell’immobile un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile, compensando in danaro i legittimari [c.c. 792].

      Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario [c.c. 536].”

      Cordiali saluti,

      Rispondi
  17. Buonasera Notaio, la ringrazio, in particolare vorrei capire come vada inteso quel “si deve lasciare per intero nell eredità” nel caso in cui gli altri eredi non abbiano coltivato l azione contro il donatario ne abbiano mai manifestato alcun interesse per l eredità, l unico erede che ha coltivato le azioni può ritenere tutto l’immobile?grazie ancora Elisa

    Rispondi
  18. Buonasera Notaio, la ringrazio, in particolare vorrei capire come vada inteso quel “si deve lasciare per intero nell eredità” nel caso in cui gli altri eredi non abbiano coltivato l azione contro il donatario ne abbiano mai manifestato interesse per il diritto ereditario leso dall atto lesivo?grazie ancora Elisa

    Rispondi
  19. Buonasera Notaio
    Nel 1998 mio padre ha acquistato con mutuo una casa intestando la nuda proprieta’ a mio fratello e con usufrutto a favore di se stesso e di mia madre . Due mesi fa purtroppo sono morti entrambi e mio fratello ora risulta l’unico proprietario. Siccome la casa e’ stata pagata dai miei genitori con un contributo minimo di mio fratello, io posso esigere almeno la quota di legittima? Ho saputo di questa cosa alcune settimane fa. I miei genitori non hanno fatto testamento. La ringrazio della sua gentile risposta.

    Mauro

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Mauro,
      La donazione indiretta posta in essere dai suoi genitori potrebbe essere potenzialmente lesiva della sua quota di legittima. Tuttavia, per averne la certezza, occorre procedere con la riunione fittizia. Essa consiste in una sorta di “sommatoria ideale” del patrimonio di una persona deceduta, volta a determinare se le donazioni effettuate in vita abbiano inciso sulla quota di eredità riservata ai legittimari. Dovrà sommare il valore dei beni lasciati da ciascun defunto al momento del decesso (relictum) al valore dei beni precedentemente donati (donatum) e sottrarre eventuali debiti. Sul risultato di questa operazione potrà calcolare il valore della sua quota di legittima in ciascuna successione e valutare se la donazione indiretta abbia o meno pregiudicato i suoi diritti di legittimario. Al decesso del primo genitore le sarebbe spettata una quota di almeno 1/4 e al decesso del secondo genitore di almeno 1/3.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  20. Buonasera Notaio.
    Nel 1997 muore mio padre che ha come unica proprietà un appartamento in comproprietà con mia madre.
    Siamo 5 figli.
    Sulla base di una stima elaborata da un tecnico, liquido i miei 4 fratelli e acquisisco la proprietà del 50% dell’appartamento.
    Nel 2004, stante il fatto che sapevo di dover accudire da sola mia madre per il resto della sua vita, e dato anche che, a differenza di altri miei due fratelli avevo contribuito con anni di lavoro all’acquisto di questo appartamento, chiedo a mia madre di donarmi la sua quota equivalente al 50% dell’appartamento riservandosi l’usufrutto dello stesso.
    In occasione di questa operazione verso ai miei fratelli lo stesso importo che avevo pagato loro quando ereditai la quota di mio padre, facendo loro firmare una dichiarazione di rinuncia a qualsisi rivalsa sulla proprietà dell’appartamento.
    Un consulente ci aveva anche suggerito di predisporre un testamento da parte di mia madre, con il quale lasciava a me e mio fratello la sua quota di casa. Testamento che conservo e che spero di non dover usare.
    Sono passati più di 20 anni, sto continuando ad accudire mia madre disabile da anni che ora ha raggiungo i 92 anni e spero rimanga con me ancora a lungo.
    Purtroppo soprattutto una mia sorella mi fa spesso capire che quando morirà nostra madre pretenderà di avere la parte di mia madre di questo appartamento.
    Lei che non ha mai tenuto nostra madre nemmeno un giorno e che ha cambiato la sua residenza da giovanissima finiti gli studi.
    A parte il dispiacere che credo sia comprensibile, Le chiedo se e in che modo mia sorella potrebbe rivalersi su di me di fatto obbligandomi a consegnarle metà appartamento.
    Il fatto che siano passati 20 anni dalla donazione ha un qualche peso in questo caso, oppure no?
    Potrebbe chiedere la restituzione dell’immobile oppure in questo caso si fa un calcolo degli attivi di mia madre e si fa la suddivisione fra gli eredi detraendo quell’anticipazione che avevo dato in occasione della donazione dell’appartamento a me di mia madre?
    In caso di morte di mia madre è più sicuro procedere alla pubblicazione del testamento oppure lasciare tutto così e vedere come agirà?
    La ringrazio per la Sua attenzione.
    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Franca,
      L’articolo 557 comma 2, c.c. prevede che i legittimari non possono rinunziare al diritto di agire in riduzione, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Di conseguenza, la scrittura privata che ha fatto sottoscrivere ai suoi fratelli non la tutela se non nella parte in cui risultano “creditori” nei suoi confronti della somma che ha loro versato e che in teoria potrebbe opporre in compensazione (se sussistono tutti i requisiti di legge) ove alcuno di essi decidesse di agire nei suoi confronti dopo la morte di sua mamma. Peraltro, se quest’ultima le ha già donato la quota dell’immobile, il testamento è stato tacitamente revocato. Sua sorella non può pretendere la metà dell’appartamento ma solo una somma di denaro corrispondente alla sua quota di legittima che sarà pari a 2/3 da dividere per il numero di figli (ad esempio se foste in tre la quota di sua sorella sarebbe pari a 2/9).
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  21. buonasera.
    9 anni e mezzo fa i miei genitori hanno diviso il patrimonio con me e mio fratello tramite donazioni , a me sono andati immobili per 4 milioni a mio fratello immobili per 3 milioni ma a mio fratello hanno dato anche una societa’ a cui era stato dato un volore (all insaputa dei miei genitori) di un milione di euro quando invece ne valeva 4 milioni di euro. alla fine mio fratello ha ricevuto 3 milioni di immobili piu 4 milioni di societa e io invece solo 4 milioni di immobili ‘. l’intenzione dei miei genitori era quella di dividere il patrimonio al 50 e 50 %. cosa posso fare per ricevere il milione e mezzo mio che e andato a mio fratello?

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Giovanni,
      La volontà dei suoi genitori di suddividere i beni al 50% per ciascun figlio è purtroppo irrilevante se non va a ledere la sua quota di legittima.
      Al fine di valutare se vi sia stata o meno una lesione occorrerà calcolare il valore dei beni al momento del decesso di ciascun genitore. Quindi, fino a quel momento, ogni tipo di calcolo rischia di essere inutile (ad esempio, la società potrebbe valere zero tra qualche anno).
      Tuttavia, se i valori rimangono quelli attuali, suo fratello decidere di lasciare le cose così come stanno e le attribuzioni a suo favore non superano la quota disponibile, credo che per lei sarà di fatto impossibile ottenere il milione e mezzo di differenza.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  22. Salve, ho dei dubbi riguardo la compravendita di uno di due immobili che derivano da una successione testamentaria. il de cuius non aveva figli consanguinei e nel testamento ha lasciato il patrimonio ai nipoti e ha specificato anche che aveva una figlia adottiva che a 21 anni ha abbandonato casa e non vuole che rientri nell’eredità.
    ( chiaramente, questa figlia adottiva, ha diritto alla quota leggittima al 50% se impugna il testamento). Attualmente sono passati solo due anni dell’accettazione del testamento e dalla trascrizione dei beni da parte dei nipoti eredi designati. Ora questi nipoti stanno vendendo questo appartamento e chiaramente la figlia adottiva, quasi sicuramente si attiverà per avere la sua quota di legittima attraverso l’azione di riduzione. Nel momento in cui vincerà l’azione di riduzione, si rifarà prima sugli altri eredi per ottenere la sua quota di legittima? Ma,se negli anni, risultano incapienti e impossibilitati nel dare il 50% della vendita dell’immobile che ho comprato, si potrà rivalere nei miei confronti per la restituzione dell’immobile? Oppure inizialmente l’azione di restituzione sarà solo contro gli eredi testamentari e la sua quota leggittima potrà essere compensata dall’altro immobile presente nel testamento?
    Come posso proteggermi da eventuali richieste di restituzione dell’immobile? posso fare una scrittura privata con gli eredi testamentari specificando che, se ci saranno richieste di restituzione, mi solleveranno da ogni richiesta e saranno esclusivamente loro a compensare la quota di legittima della nuova erede?
    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno Sig. Giacomo,
      La figlia adottiva del de cuius ha 10 anni di tempo dall’apertura della successione per proporre l’azione di riduzione contro gli eredi testamentari.
      Ove questi ultimi non fossero in grado di soddisfare le pretese economiche della legittimaria lesa, avrebbe il diritto di attaccare l’acquirente dell’immobile.
      Qualunque tipo di scrittura privata lei decida di firmare con i venditori, a mio parere, non la tutela in modo sufficiente. Al suo posto pretenderei una polizza assicurativa che mi copra dal rischio dell’azione di restituzione per l’intero valore dell’immobile.
      Cordiali saluti,

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  23. Salve
    I miei genitori hanno donato con vita natural durante
    dei locali a uno dei miei fratelli circa 15 anni fa
    Uno dei genitori e venuto a mancare 6 anni fa e alla successione ho scoperto della donazione fatta nel 2010 circa
    Si può impugnare chiedendo la legittima?

    Rispondi
  24. Buongiorno, 3 anni fà i miei genitori hanno fatto l’atto di mantenimento a me su un immobile di loro proprietà
    Purtroppo non sapendo che avevo dei grossi debiti non pagati con delle finanziarie
    Adesso la mia domanda è se i creditori potrebbero riuscire a pignorare l’immobile una volta che i miei genitori vengono a mancare
    Grazie

    Rispondi
  25. Buongiorno, volevo un informazione se possibile riguardo all atto di mantenimento
    I miei genitori 3 anni fà, hanno firmato un atto di mantenimento, inserendo me riguardo ad un immobile a loro intestato
    Volevo sapere se a questo punto le finanziarie possono impugnare l immobile una volta che non ci saranno più i miei genitori
    Ho 2 finanziarie di circa 70.000,00 euro non più pagate
    Grazie

    Rispondi
  26. buongiorno, siccome mia nonna nel 2018 presso un notaio a donato un immobile, a mia madre, con usufrutto, essendoci altre figlie, è figli adottati, con il quale non sono stati neanche avvisati di questa donazione che mia nonna a fatto,
    i fratelli e o sorelle possono comunque impugnare l’atto? chiedere la la loro quota?

    vi spiego in parole semplici, il notaio informava mia madre chè nessuno può chiedere nulla, che siano fratelli, sorelle, ed aventuali figli adottati.

    siccome mia nonna è deceduta il 6 gennaio, adesso risulta di fatto gia la suddetta casa di poco valore a mia madre’

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Massimiliano,
      i figli adottivi hanno gli stessi diritti dei figli naturali e, pertanto, ove sia stata lesa la loro quota di legittima possono agire in riduzione per tutelare le loro ragioni.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  27. Buongiorno Sig. Notaio, con testamento pubblico la mamma ha lasciato a me la quota disponibile del suo immobile con pertinenza ove io ero e sono residente, a mia sorella altri immobili frazionati. Sorella non accettante per lesione legittima; valutatori discordi, secondo il mio la sua esubera secondo il suo difetta.Ho eseguito pubblicazione e successione (oltre l’anno, di poco); ho dovuto assumere anche un legale, ho pagato io tutte le spese conseguenti e non ho più denaro. 25 ed oltre anni fa mia sorella ha fatto trasferire l’ampio capitale di mamma in altra banca (la medesima ove lei in altra città aveva il c.cirrente) facendosi cointestare il c.c. a firma disgiunta con il raggiro che le avrebbe essa stessa fatto fruttare maggiormente il denaro, almeno sulla metà capitale. Morale c.c. estinto poiché “azzerato”. Si può configurare donazione? Ho documentazione comprovante. Come posso fare non avendo più denaro e pensionata ma senza diritto a gratuito patrocinio? La mamma è deceduta a 99 anni e sempre da me accudita. Già tutte le spese impiegate hanno inficiato la “disponibile” donatami. Mia sorella è molto abbiente e sta impugnando il testamento. Infiniti ringraziamenti e distinti saluti.

    Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Franca,
      Le confermo che la cointestazione di un conto corrente sul quale viene versata provvista proveniente da uno solo dei cointestatari, può configurare una ipotesi di donazione.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  28. Buonasera volevo porre il seguente quesito: la sorella di mio padre ha donato nel 2006 l’immobile (ereditato dal marito defunto, nel quale vive e della quale risulta usufruttuaria) ad una nipote (figlia della sorella) escludendo tutti gli altri nipoti legittimi (figli degli altri fratelli/sorelle della zia di che trattasi) gradirei sapere se è ancora possibile IMPUGNARE la donazione essendo ancora la zia in vita; e se l’atto in questione deve essere redatto da un Notaio, oppure basta una semplice comunicazione da eseguirsi nei confronti del donante e del donatario. Grazio anticipatamente per la eventuale risposta.

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    • Buonasera Sig. Fabio,
      Se sua zia non ha figli, è libera di donare a chi vuole i propri beni, anche ad un estraneo. L’unico modo per poter impugnare la donazione è dimostrare che la zia ha donato in stato di incapacità di intendere e volere, cosa di cui dubito in quanto l’atto di donazione immobiliare è obbligatoriamente redatto dal notaio in presenza di due testimoni.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  29. Buongiorno, mia zia 95 anni, senza figli né fratelli, a febbraio 2024 aveva fatto testamento olografo di tutti i suoi beni a me che sono uno dei sui 10 nipoti ( ne aveva fatto anche uno uguale sempre in mio favore nel 2017). Ieri dopo il suo funerale ho scoperto che ha donato tutti i suoi beni quando era in vita fra maggio e giugno 2024 ad un estraneo, che gli è stato intorno ( proprietario di una pompa funebre) con moglie e figlie e badanti portate da lui. Ora io e tutti i nipoti ci chiediamo: e’ impugnabile questa situazione? Anche perché io comunque ero sempre in contatto con lei, poi all’improvviso ha avuto un arresto cardiaco… ma non aveva problemi di cuore. Grazie saluti

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    • Buongiorno Sig. Luca,
      Premetto che sua zia, non avendo eredi legittimari, era libera di disporre del suo patrimonio senza limiti di sorta. Detto ciò, tutte le fattispecie in base alle quali potrebbe impugnare l’atto di donazione rischiano di sfociare nel diritto penale e preferisco non pronunciarmi in questa sede perché andrei oltre lo scopo per il quale ho creato questo blog.
      La invito però a riflettere sul fatto che l’atto notarile è stato rogato da un notaio e dubito fortemente che il collega non abbia valutato attentamente la capacità di intendere e di volere di sua zia prima stipulare.
      Cordiali saluti,

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  30. Buonasera avvocati, vorrei sottoporvi il seguente problema relativo ad una successione.
    In famiglia siamo io e mia sorella minore, 55 io sposata con 2 figli residente in un altro quartiere di Roma, 53 mia sorella che convive nella casa materna da sempre in quanto nubile.
    Nostro padre è morto nel 2016 e la mamma a dicembre 2023. Ora succede che nel 2013 acquistai la casa dove vivo con fondi in parte miei e 200mila euro di mamma. Nel rogito di acquisto il notaio ha riportato i numeri degli assegni di mamma indicando che appunto il pagamento avveniva in parte con fondi suoi.
    Mia mamma è morta senza fare testamento lasciando la sua casa del valore stimato di 660mila euro e un conto corrente di 105mila euro.
    Poche settimane dopo mia sorella ha iniziato a pretendere a brutto muso la restituzione dei soldi dati per l’acquisto del mio appartamento affermando che si tratterebbe di una donazione indiretta peraltro senza indicazione di sorta (dispensa da collazione o altro). Secondo me mia mamma avrebbe donato a me la somma per riequilibrare il fatto che mia sorella era vissuta sempre con lei gravando sul bilancio famigliare. Ho letto che potrei considerare la somma nella quota di eredità disponibile della mamma mentre mia sorella afferma che senza testamento non c’è nessuna quota disponibile e quindi devo restituirle la meta della somma. Secondo voi come stano le cose a livello di legge? Vorrei evitare a tutti i costi di aprire un contenzioso ma lei è gia andata in banca per dire di non dividere a metà il conto corrente e sta impedendo le visite delle agenzie immobiliari per periziare la casa di mamma. Grazie e saluti. Nadia

    Rispondi
    • Buongiorno Sig.ra Nadia,
      In teoria sua sorella ha ragione in quanto le donazioni effettuate senza dispensa da imputazione e collazione gravano sulla quota indisponibile (sono donazioni in conto di legittima) e, all’apertura della successione, andrebbero riconferite alla massa affinché se ne tenga conto in sede di divisione.
      Quanto alle spese sostenute da sua mamma per sua sorella andrebbero in qualche modo quantificate affinché possano essere opposte in compensazione.
      Sicuramente un parere di un avvocato al quale far esaminare di persona tutta la documentazione in suo possesso potrebbe esserle di grande aiuto.
      Cordiali saluti,

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      • Grazie molte, quindi in questo caso mia mamma non aveva quota disponibile da destinare a una delle due figlie, le quote ereditarie come si devono calcolare ? Grazie per le vostre precisazioni. Nadia

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        • Buongiorno Sig.ra Nadia,
          Sua mamma aveva senz’altro la possibilità di disporre della quota disponibile ma avrebbe dovuto esplicitarlo, cosa che invece non ha fatto.
          Nel caso di specie la quota disponibile corrisponde ad 1/3 mentre gli altri 2/3 spettano a lei e sua sorella quale quota di legittima.
          Cordiali saluti,

          Rispondi
  31. Mia madre tuttora vivente ha venduto un immobile per una ingente somma. Come fare per tutelare il ricavato della vendita e la mia quota di legittima dal momento che i rapporti familiari sono interrotti da tempo per preferenze verso mia sorella?
    Che iter legale potrei seguire al riguardo?
    Grazie
    Cordialmente

    Rispondi
    • Buongiorno Sig. Franco,
      Se sua madre è in grado di intendere e di volere, lei non può fare nulla per impedirle di disporre del proprio denaro come meglio crede. Potrà tutelarsi solo dopo il decesso promuovendo azione di riduzione nel caso in cui ci siano state elargizioni a favore di sua sorella che abbiano ecceduto la quota disponibile.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  32. Egregio Dottore buonasera,
    nel 2002 per volontà di mia madre e mio padre è stato redatto presso un notaio l’atto di donazione (come anticipo di successione) mediante il quale sono stati donati a noi 3 figli i beni immobili di famiglia.
    Mediante la consulenza di un tecnico abbiamo stabilito il valore dei beni, le quote legittime e la quota disponibile e abbiamo riscontrato una notevole lesione della quota legittima per uno dei tre figli. Al di là dei valori economici e patrimoniali vorrei sottoporle invece un quesito che riguarda le tempistiche di una eventuale impugnazione:

    L’atto di donazione è stato redatto nel 2002;
    Nostra madre è deceduta nel 2009;
    Nostro padre è deceduto nel 2018;

    In base a queste date e in base alle tempistiche previste per legge (constatato che sia stata lesa la quota legittima di un figlio), ad oggi è ancora possibile promuovere un’azione di riduzione (o altra azione legale) che miri a tutelare l’interesse legittimo leso di uno dei tre figli?
    La ringrazio anticipatamente
    Cordiali Saluti
    Leonardo

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Leonardo,
      L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni dal decesso del donante.
      Per la successione di sua madre non credo possa più fare nulla mentre per quella di suo papà c’è ancora tempo.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  33. Buongiorno Spett.le Notaio,

    mi chiamo Alice, le scrivo per avere delucidazioni in materia di donazioni. Attualmente i miei genitori anziani hanno cominciato a dividere le proprie proprietà, siamo quattro figli e solo alla primogenita gli è stata donata un immobile di 120k€ perché è più presente con loro. Oltre a questo appartamento situato nello stesso condominio dei miei genitori, ci sono dei terreni attualmente in uso per la semina e per il pascolo, e dei capannoni utilizzati come deposito, magazzino, stalla e laboratorio di trasformazione. Questa azienda agricola che vede coinvolti i miei fratelli mio padre e mia madre nella trasformazione del latte in formaggio attualmente ha un valore di 460k€, ma prima che entrassero i miei fratelli nella società agricola c’erano meno immobili aggiunti dopo con l’aumento di lavoro quindi inizialmente la proprietà di mio padre valeva 150k€.
    A conti fatti tutti godono di qualcosa ora, ed i miei genitori mi hanno garantito solo a voce che erediterò l’appartamento dove loro vivono quando non ci saranno più. C’è qualche possibilità di impugnare la donazione dell’appartamento fatto a mia sorella ora? Posso chiedere una quota della sola proprietà di mio padre in campagna per poterci fare una fattoria didattica ora oppure devo attendere che mio padre non ci sarà più? Posso chiedere un rimborso o un canone d’affitto dai miei fratelli e sorella per il fatto che loro già oggi godono di queste proprietà ed io solo tra vent’anni o più vedrò qualcosina? Cosa mi spetta oggi e cosa mi dovrà spettare dopo secondo la legge?
    Un quesito bello complesso che però onestamente credo non sia giusto che solo io della famiglia non goda di nessun privilegio ora a differenza di tutti gli altri solo perché i miei genitori mi hanno aiutato economicamente a laurearmi in psicologia sostenendo una spesa all’epoca di 40k€, premesso che anche gli atri hanno iniziato un percorso di laurea terminato subito dopo il primo anno per risultati non ottenuti e ritiro deciso da ognuno di loro.

    Grazie per la risposta

    Rispondi
    • Buonasera Signora Alice,
      Mentre i suoi genitori sono ancora in vita non è possibile esperire alcuna azione giudiziaria per tutelare i suoi interessi.
      L’unico strumento a sua tutela, ma è ben poca cosa, è un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
      Nel 2005 è stata introdotta una riforma per facilitare la circolazione degli immobili di provenienza donativa. La normativa prevede che dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, i beni donati possano circolare liberamente senza il rischio che eventuali azioni dei legittimari lesi colpiscano i successivi acquirenti.
      Tuttavia, questo “affrancamento” ventennale può essere bloccato dall’atto di opposizione alla donazione, che può essere presentato dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante. Se viene fatta opposizione, anche dopo 20 anni permane il rischio che chi acquista il bene donato possa essere coinvolto in future azioni di riduzione.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  34. Spettabile Notaio,
    mia zia, sorella di mia madre, è morta pochi giorni fa senza lasciare testamento. Era vedova e senza figli. Aveva 4 fratelli, tutti deceduti. Ora siamo 4 nipoti, io, figlio di una sorella, mio cugino, figlio di un fratello, e altre due cugine figlie di un’altra sorella ancora. Inoltre c’è un nipote figlio di un nostro cugino, deceduto, che era a sua volta figlio dell’ultimo fratello della zia. La sua volontà verbale è sempre stata quella di lasciare, a fine vita, i suoi beni divisi tra i suoi quattro “primi” nipoti, facendo però dei regali a chi la accudiva nella salute e in tutte le altre cose di cui necessitava. Motivo per cui, essendole io e mia moglie sempre vicini in tutto e per tutto, dalla spesa al trasporto in auto, nella salute molto delicata, dai tantissimi ricoveri, tanti, fino alle vacanze, ci ha regalato l’anticipo delle auto nuove, ogni tanto ci faceva un bonifico, ed in ultimo ha voluto regalarci circa 35mila euro per tutte le azioni e sostegno, tra cui diverse salvavita, apportatole negli ultimi anni, anche se alla mia richiesta di fare donazione ha risposto che non avendo discendenti, né ascendenti, poteva fare come voleva dei suoi soldi, con la dirigente della banca che le dava ragione, e non ha voluto sentir ragioni di attraversare la strada per andare dal notaio, che avrei anche pagato io. A questo punto quei 4 “primi” nipoti a cui si riferiva la zia saremo io, l’altro cugino “maschio” e le cugine “sorelle”, ma secondo me, in assenza di testamento, avrebbe diritto anche il figlio del nostro “primo” cugino non più in vita. Quindi le chiedevo gentilmente se ho ragione a voler far inserire nella successione anche quest’altro nipote, e le quote che ci spetteranno se questo nipote sarà nella successione, e se, in assenza di donazioni dirette/pubbliche, quei regali in denaro fatti a me e mia moglie, potranno esserci contestati e chiesti indietro.

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    • Buonasera Sig. Andrea,
      Non avendo sua zia legittimari, era libera di disporre del patrimonio come meglio credeva.
      Le elargizioni effettuate a suo favore potrebbero essere però contestate in due modi: 1) per incapacità di intendere e volere della medesima o 2) per vizio di forma in quanto non perfezionate con atto pubblico in presenza di due testimoni.
      In base a quanto, riferito ritengo che anche il pro-nipote (figlio di vostro cugino “primo”) abbia diritto di ereditare.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
      • Per la prima ipotesi c’è una visita psicogeriatrica completamente negativa, di poco più di un mese prima delle elargizioni, una a me ed una a mia moglie, in regime di separazione.
        Per la seconda non è stato in nostro potere formalizzarla non volendo la zia andare dal notaio anche se richiesto. Molti anziani ritengono, sbagliando, che siano soldi buttati e di poter fare ciò che vogliono, in vita, con denaro guadagnato lavorando duramente, senza sapere che, da morti, le loro volontà non varranno nulla o quasi se non avvalorate da un atto pubblico.
        Comunque…
        Se il pronipote avrà diritto successorio allora le quote saranno di 1/4 per ciascuno escluse le due sorelle che avranno 1/8 l’una?
        Ad ogni modo anche se due parti vogliono andare tramite CAF, insisterò per andare dal notaio, anche perché avessimo già fatto qualcosa al patronato, cosa bloccata fino ad ora da me, avremmo già sbagliato e non voglio andare avanti per autodichiarazioni, ma per atti consistenti e verificati da un professionista senza preoccuparmi di ogni firma che faccio e senza dover girare per la città, d’estate, col caldo, dopo ore di lavoro a cercare documenti per un impiegata che se commetto errori non avrà alcuna, o quasi, responsabilità.

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  35. Addendum al commento precedente:
    Da premettere che in totale i regali saranno stati circa 50mila euro o poco più a fronte di 165mila tra conto corrente e titoli e 135-140mila in beni immobili che andranno in successione.

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  36. Salve,mio padre a suo tempo ha comprato casa con assegni a lui intestati intestando la casa a mia sorella maggiore la prima di 6 figli,mio padre non c’è più da due anni e mia sorella deceduta da circa un mese era single con un figlio,possiamo impugnare l atto dimostrando che mio padre l ha pagata lui. Grazie

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    • Buongiorno Sig.ra Anna,
      Se la donazione indiretta posta in essere da suo padre nei confronti di sua sorella è lesiva delle quote di legittima spettanti a lei e ai suoi fratelli, potete senz’altro agire.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  37. Buongiorno,
    Mio padre ha donato in vita a mia sorella 200.000.000 di lire, 30 anni fa, a me una casa.
    Essendo passati 30 anni dalla donazione in denaro, in fase di successione, solo per essere certi che ne la casa ma neanche il denaro donati ledano la legittima di nessuno, come devono essere considerati quei 200.000.000 di lire? Vanno rivalutati al valore attuale? La casa so cge va considerata al valore di mercato, il denaro è prassi intenderlo al valore nominale, ma 30 anni sono tanti, erano ancora in lire, e si sa che c’è stato un grosso cambiamento da allora. Intendo solo per la legittima.
    Grazie.

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    • Buonasera Sig. Clara,
      Per le donazioni di denaro vige il principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, per cui il danaro viene conteggiato secondo il valore che aveva al tempo della donazione e non a quello dell’apertura della successione.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  38. Buonasera Avvocati, alla morte di mia mamma 2 anni fa siamo rimasti io, sposato con 2 figli che vivo fuori città in una casa di proprietà e mio fratello che non lavorando risiede da sempre nella casa di mamma a Roma. Aggiungo che lui ne fa un uso esclusivo e nonostante le richieste del mio legale (fa resistenza alla vendita) non mi ha mai corrisposto una somma mensile a titolo di risarcimento (pari alla metà di un canone di locazione della zona). Ora considerato che per questa casa pago una sostanziosa l’IMU per la mia quota del 50% avevo intenzione vedendo che la cosa va per le lunghe, di locare 1a stanza di mamma ad uno studente vista la forte richiesta della zona. L’appartamento è costituito da ingresso 4 camere da letto 2 bagni cucina ripostiglio 2 balconi. Se io locassi una stanza posso tenere per me il canone ricavato considerato che idealmente le 4 stanze della casa sarebbero 2 a testa? Grazie per le informazioni che vorrete darmi. Saluti, Stefano

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Stefano,
      Le stanze di cui si compone l’immobile non possono essere divise idealmente se non in forza di un accordo tra comproprietari.
      Se suo fratello si oppone l’unica alternativa che le resta è invitarlo a comparire in mediazione per trovare una soluzione bonaria.
      Cordiali saluti,

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  39. Buonasera Notaio,
    undici anni fa mi è stata donata la nuda proprietà di un immobile da parte della mia compagna che si è riservato l’usufrutto,e dai suoi fratelli.La mia compagna è deceduta nell’agosto di quest’anno,e la proprietà è passata a me.Vorrei sapere,per favore,se gli eredi legittimari dei fratelli della mia compagna possono revocare o altra azione la donazione.
    Grazie.

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    • Buonasera Sig. Pietro,
      i fratelli non sono eredi legittimari e non hanno diritto ad impugnare la donazione per la quota donata dalla sua compagna.
      Diversamente se la parte donata dai fratelli è lesiva delle quote di legittima dei loro legittimari (principalmente coniuge e figli) questi ultimi potranno impugnare la donazione entro 10 anni dal loro decesso.
      Cordiali saluti,

      Rispondi

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