Beni presenti e futuri

Definizione legale

Nel diritto civile italiano, la distinzione tra beni presenti e beni futuri attiene all’esistenza o meno del bene nel patrimonio di un soggetto al momento in cui viene posto in essere un atto giuridico avente ad oggetto quel determinato bene.

I beni presenti sono quelli già esistenti in rerum natura e già appartenenti al patrimonio del disponente al momento della conclusione del negozio giuridico. I beni futuri sono, viceversa, quelli che non esistono ancora sul piano fisico oppure che, pur esistendo, non sono ancora entrati a far parte del patrimonio del soggetto che li trasferisce o su di essi costituisce diritti.

Il codice civile non fornisce una definizione espressa e unitaria di “bene futuro”, ma dissemina la disciplina della futurità dell’oggetto in diverse disposizioni, ciascuna riferita a specifici negozi giuridici: la compravendita, la donazione, l’ipoteca, le obbligazioni contrattuali in genere.

Beni presenti e futuri - Copertina

Inquadramento normativo generale

Il principio cardine in materia contrattuale è fissato dall’art. 1348 c.c., secondo cui «la prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge». La norma esprime dunque una regola di ammissibilità generale, che consente alle parti di assumere obbligazioni aventi ad oggetto beni non ancora esistenti o non ancora nel patrimonio del disponente, a condizione che non vi siano divieti speciali.

Questa regola di apertura si declina tuttavia in modo differente a seconda del tipo contrattuale considerato, e trova significative deroghe in settori specifici dell’ordinamento.

Beni futuri nella compravendita

Nella vendita, la futurità dell’oggetto è espressamente regolata. La disciplina distingue tra:

  • vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.): il contratto è valido, ma il trasferimento della proprietà si produce automaticamente nel momento in cui la cosa viene ad esistenza. Prima di tale momento, il contratto è perfetto ma produce efficacia meramente obbligatoria;
  • vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.): se al momento del contratto la cosa non è di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore; il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare.

Questa distinzione tra cosa oggettivamente futura (non ancora esistente in natura) e cosa soggettivamente futura (esistente ma non ancora appartenente al disponente) ha rilevanti implicazioni applicative in diversi ambiti, come si vedrà.

Il divieto di donazione di beni futuri

Una deroga espressa e rilevante al principio generale è stabilita in materia di donazione. L’art. 771 c.c. sancisce la nullità della donazione che abbia per oggetto beni futuri, con l’unica eccezione dei frutti non ancora separati. La ratio della norma è quella di tutelare il donante da atti di liberalità avventati, riferiti a beni non ancora rinvenibili nel suo patrimonio al momento dell’atto.

La portata di questo divieto ha generato un rilevante dibattito interpretativo, incentrato sulla questione se la nullità colpisca solo le donazioni di beni oggettivamente futuri (non ancora esistenti in natura) oppure anche quelle di beni soggettivamente futuri (esistenti ma altrui).

L’orientamento prevalente in giurisprudenza tende ad attribuire al divieto un ambito applicativo esteso, ricomprendendovi tutti gli atti di donazione perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante, con la conseguenza che anche la donazione di eredità futura — in quanto riferita a beni di cui non è certa né l’esistenza né l’entità — ricade nel divieto.

Beni futuri e ipoteca

Anche in materia ipotecaria, la futurità del bene ha conseguenze specifiche. L’art. 2823 c.c. stabilisce che l’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza.

L’iscrizione eseguita prima di tale momento è quindi inefficace, e l’effetto costitutivo del vincolo reale si produce soltanto al sopravvenire dell’esistenza del bene.

Beni futuri e cessione del credito

Il tema dei beni futuri assume particolare rilievo applicativo nel campo della cessione di crediti futuri, vale a dire di crediti non ancora sorti al momento della conclusione del contratto di cessione, ma destinati a nascere in forza di un rapporto giuridico già esistente.

In conformità con il principio generale dell’art. 1348 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha consolidato l’orientamento secondo cui la cessione di un credito futuro è pienamente valida, a condizione che alla data della cessione esista il rapporto giuridico di base da cui il credito è destinato a scaturire.

Prima del sorgere del credito, il contratto di cessione è perfetto ma esplica efficacia meramente obbligatoria; il trasferimento del credito in capo al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza [Cass. n. 3099/1995; Cass. n. 8333/2001].

Questo principio ha trovato applicazione sistematica in materia di crediti IVA futuri: la Cassazione ha affermato che la cessione del credito IVA non ancora esposto in dichiarazione annuale è valida secondo le regole ordinarie del codice civile, poiché ciò che rileva non è la formale indicazione in dichiarazione, bensì l’esistenza di uno specifico rapporto giuridico fiscale — riconducibile alla posizione di soggetto passivo IVA del cedente [Cass. n. 27278/2019].

La dichiarazione annuale, infatti, non costituisce il titolo giuridico del credito, ma è una mera esternazione di scienza e di giudizio. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in sede di consulenza giuridica che la cessione preventiva del credito tributario è valida tra le parti, precisando che gli effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria decorrono solo dalla successiva indicazione in dichiarazione e dall’espletamento delle previste formalità [Risposta a quesito n. 1/2019].

Beni futuri e responsabilità patrimoniale

La categoria dei beni futuri rileva anche sul piano della responsabilità patrimoniale del debitore. L’art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri, sancendo così la garanzia patrimoniale generica a favore dei creditori.

I beni futuri che entrano nel patrimonio del debitore dopo il sorgere dell’obbligazione restano dunque assoggettati all’azione esecutiva dei creditori, salvo le eccezioni previste dalla legge (ad esempio, i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., che sottraggono determinati beni alla garanzia generica).

Beni presenti e futuri - Definizione legale

Domande frequenti

È possibile vendere un bene che non si possiede ancora al momento del contratto?

Sì, la vendita di cosa futura o di cosa altrui è ammessa dal codice civile: nel primo caso il trasferimento della proprietà avviene automaticamente quando il bene viene ad esistenza, nel secondo quando il venditore ne acquista la titolarità. In entrambi i casi il contratto è valido sin dalla sua conclusione, ma produce effetti traslativi differiti.

Si può donare un bene che si riceverà in futuro in eredità?

No: la donazione di beni futuri è nulla ai sensi dell’art. 771 c.c., e la donazione di un’eredità non ancora aperta rientra in questo divieto, poiché i beni ereditari non fanno ancora parte del patrimonio del donante e la loro stessa esistenza e consistenza è incerta. La nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice e non è sanabile.

Un credito IVA non ancora indicato in dichiarazione può essere ceduto a terzi?

Sì, la cessione di un credito IVA futuro è valida in applicazione del principio generale dell’art. 1348 c.c., purché esista già alla data della cessione il rapporto giuridico di base (la posizione di soggetto passivo IVA del cedente). Gli effetti della cessione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria decorrono però solo dal momento in cui il credito viene indicato in dichiarazione e si cristallizza secondo le norme tributarie.

I beni che acquisirò in futuro rispondono già oggi dei miei debiti?

Sì: in base all’art. 2740 c.c., la garanzia patrimoniale generica a favore dei creditori comprende sia i beni presenti sia quelli futuri del debitore. Ogni bene che entrerà nel patrimonio del debitore dopo il sorgere dell’obbligazione sarà potenzialmente aggredibile dai creditori, salvo che su di esso sia stato legittimamente costituito un vincolo di destinazione o altra causa di impignorabilità prevista dalla legge.


Fonti giuridiche e riferimenti

  • Art. 1348 c.c. – Principio generale di ammissibilità della prestazione di cose future nel contratto.
  • Art. 771 c.c. – Divieto di donazione di beni futuri e relativa sanzione di nullità.
  • Art. 2740 c.c. – Responsabilità patrimoniale del debitore con i beni presenti e futuri.
  • Cass. n. 3099/1995 e Cass. n. 8333/2001 – Efficacia meramente obbligatoria della cessione di credito futuro fino al momento in cui il credito viene ad esistenza.
  • Cass. n. 27278/2019 – Cedibilità del credito IVA futuro in presenza del rapporto giuridico di base; irrilevanza dell’indicazione in dichiarazione annuale ai fini della validità della cessione.
  • Agenzia delle Entrate, Risposta a quesito di consulenza giuridica n. 1/2019 – Validità inter partes della cessione preventiva del credito tributario e decorrenza degli effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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