Gli eredi legittimari sono i soggetti ai quali l’ordinamento riserva una quota del patrimonio ereditario, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni effettuate in vita dal defunto.
Comprendere chi siano è essenziale per chiunque si trovi ad affrontare una successione: i loro diritti costituiscono infatti un limite invalicabile alla libertà del de cuius di disporre del proprio patrimonio.
Tale limite si concretizza nella cosiddetta quota di legittima, ovvero una porzione dell’eredità che la legge sottrae alla libera disponibilità del defunto a tutela del nucleo familiare più stretto.
Gli eredi legittimari non vanno confusi con gli eredi legittimi, ossia quei soggetti chiamati dalla legge a succedere in assenza di un testamento – o limitatamente alla quota di cui non sia stata validamente disposta l’attribuzione per testamento.
Indice
Punti chiave
Definizione: gli eredi legittimari sono una categoria specifica di successibili (coniuge, figli e ascendenti) a cui la legge riserva una quota del patrimonio ereditario, anche contro la volontà del de cuius.
Differenza tra eredi legittimari e legittimi: gli eredi legittimari non coincidono con quelli legittimi. I primi sono tutelati anche in presenza di testamento; i secondi succedono solo in assenza di disposizioni testamentarie.
Quota di riserva: la legge stabilisce quote precise (c.d. quote di legittima o riserva) che variano in base al numero e alla qualità dei legittimari che concorrono all’eredità.
Tutela giudiziale: se le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita dal defunto ledono la quota di legittima, gli eredi legittimari possono agire in giudizio con l’azione di riduzione per reintegrare i propri diritti.
Legittimario pretermesso: il legittimario escluso dal testamento non acquista automaticamente la qualità di erede, ma deve prima esperire vittoriosamente l’azione di riduzione.

Eredi legittimari ed eredi legittimi: una differenza fondamentale nel diritto successorio
Nel diritto successorio, è fondamentale comprendere la differenza tra erede legittimario ed erede legittimo. Sebbene i termini appaiano simili, designano due categorie di soggetti distinte, la cui individuazione dipende da presupposti normativi differenti.
L’articolo 457 del Codice civile stabilisce che “L’eredità si devolve per legge o per testamento“. Questa norma introduce la bipartizione fondamentale tra successione legittima e successione testamentaria.
Gli eredi legittimi sono coloro che vengono chiamati all’eredità dalla legge quando il defunto (o de cuius) non ha redatto un testamento, oppure quando il testamento è nullo, annullato o dispone solo di una parte del patrimonio. In questi casi, la legge individua i successibili in base al grado di parentela, includendo il coniuge, i figli, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, nonché gli altri parenti fino al sesto grado. La loro vocazione è quindi subordinata alla mancanza, totale o parziale, di una volontà testamentaria.
Al contrario, i legittimari — definiti anche “eredi necessari” — hanno diritto a una quota del patrimonio del defunto a prescindere dall’esistenza di un testamento e persino contro la volontà espressa dal testatore. L’articolo 457, comma 3, c.c. sancisce infatti che “Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari“. Questa è la cosiddetta “successione necessaria”, che non costituisce un terzo tipo di successione, bensì un limite invalicabile alla libertà del testatore di disporre dei propri beni.
Pertanto, mentre gli eredi legittimi rilevano solo nella successione ab intestato (senza testamento), gli eredi legittimari rilevano sempre, ponendo un vincolo alla volontà dispositiva del de cuius.
I legittimari non possono essere esclusi dalla loro quota di riserva e godono di una tutela rafforzata che consente loro di impugnare le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono la loro quota ereditaria.
Chi sono gli eredi legittimari e quali sono i loro diritti: analisi dell’art. 536 del Codice civile
L’individuazione dei soggetti che rientrano nella categoria degli eredi legittimari è prevista in modo tassativo dall’articolo 536 del Codice Civile. La norma stabilisce che: “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione ereditaria sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.“
Queste tre categorie rappresentano il nucleo familiare che il legislatore ha inteso proteggere in modo particolare. Analizziamole nel dettaglio:
- Il coniuge (la moglie,il marito o il partner dell’unione civile): la persona unita in matrimonio con il defunto al momento dell’apertura della successione. La tutela si estende anche al coniuge separato, purché non gli sia stata addebitata la separazione. In caso di addebito, il coniuge separato ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Il partner dell’unione civile è pienamente equiparato al coniuge ai fini successori.
- I figli: l’articolo 536 c.c., a seguito della riforma sulla filiazione (L. 219/2012), equipara pienamente tutti i figli — siano essi figli legittimi, nati fuori dal matrimonio o adottivi — senza più alcuna distinzione. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo precisa che “A favore dei discendenti dei figli […], i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli“. Ciò significa che se un figlio è premorto al de cuius o rinuncia all’eredità, i suoi discendenti (i nipoti del defunto) subentrano per rappresentazione, diventando essi stessi legittimari.
- Gli ascendenti: i genitori del defunto (o, in loro assenza, i nonni) acquisiscono la qualità di eredi legittimari solo in una specifica circostanza: quando il de cuius muore senza lasciare figli. La loro tutela è quindi sussidiaria rispetto a quella della prole. Se il defunto lascia anche un solo figlio (o un discendente di esso), gli ascendenti sono esclusi dalla categoria dei legittimari.
È fondamentale notare che altre figure — come i fratelli e le sorelle — non sono eredi legittimari, bensì eredi legittimi. Ciò significa che possono ereditare solo in mancanza di altri eredi con precedenza e in assenza di testamento, ma il testatore può liberamente escluderli dalla propria successione senza che essi possano vantare alcun diritto su una quota di eredità.
La quota di legittima (o quota di riserva): quali sono le quote che spettano ai legittimari
I legittimari godono di una tutela che si concretizza nell’attribuzione di una porzione del patrimonio ereditario definita “quota di legittima” o “quota di riserva“. Comprendere quali siano le quote che spettano ai legittimari è fondamentale per pianificare correttamente la propria successione, poiché il loro valore non è fisso, ma varia in funzione del numero e della tipologia dei legittimari che concorrono alla successione.
Per determinare l’ammontare del patrimonio su cui calcolare la legittima, si effettua un’operazione contabile, nota come riunione fittizia, disciplinata dall’art. 556 c.c. Questa operazione consiste nel sommare il valore dei beni lasciati dal defunto al momento della morte (relictum), sottrarre i debiti ereditari e aggiungere il valore delle donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius (donatum).
Il risultato di questa operazione (relictum – debiti + donatum) costituisce la massa patrimoniale sulla quale si calcolano le quote di riserva e la quota disponibile. Si noti che la legittima si calcola sull’intero patrimonio del defunto e non solo sui beni relitti: le donazioni fatte in vita possono quindi incidere sulla quota di legittima, anche oltre il valore dei beni esistenti al momento della morte.
Quote di legittima in assenza del coniuge: le quote spettanti ai figli
- Se c’è solo un figlio, a lui è riservata la metà del patrimonio.
- Se ci sono più figli, a loro è riservata una quota complessiva pari a due terzi del patrimonio, da ripartire in parti uguali.
Quote di legittima senza figli né ascendenti: la legittima del coniuge senza figli
Nel caso del coniuge senza figli né ascendenti, a lui è riservata la metà del patrimonio. Costituisce questa la cosiddetta legittima del coniuge nella sua forma più piena.
Inoltre, al coniuge spettano, anche in concorso con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli (art. 540 c.c.).
Quote di legittima in assenza di figli legittimi: concorso tra coniuge e ascendenti
Una situazione particolare si verifica quando il defunto non lascia figli, ma il coniuge e gli ascendenti sopravvivono. In questo caso, l’articolo 544 del Codice Civile disciplina il loro concorso, stabilendo che:
- Al coniuge è riservata la metà del patrimonio del defunto.
- Agli ascendenti spetta un quarto del patrimonio.
- La quota restante, pari a un quarto, costituisce la quota disponibile, di cui il testatore può liberamente disporre.
Se gli ascendenti sono più di uno (ad esempio, entrambi i genitori del defunto), la quota di un quarto a loro spettante viene ripartita per metà nella linea paterna e per metà nella linea materna. Questa regola garantisce una tutela bilanciata sia al coniuge, considerato il parente più prossimo, sia alla famiglia di origine del de cuius, rappresentata dagli ascendenti.
Quote di legittima in caso di concorso tra il coniuge e uno o più figli
Il concorso tra coniuge e figli è uno degli scenari più comuni nella prassi successoria. Le quote spettanti agli eredi legittimari variano a seconda del numero di figli:
Concorso tra coniuge e un solo figlio (art. 542, comma 1, c.c.):
- Al coniuge spetta un terzo del patrimonio.
- Al figlio spetta un altro terzo del patrimonio.
- La quota disponibile è pari al terzo residuo.
Concorso tra coniuge e due o più figli (art. 542, comma 2, c.c.):
- Al coniuge spetta un quarto del patrimonio.
- Ai figli, complessivamente, spetta la metà del patrimonio, da suddividere tra loro in parti uguali.
- La quota disponibile è pari al quarto residuo.
Queste disposizioni evidenziano come il legislatore abbia inteso proteggere in modo crescente la prole all’aumentare del suo numero, riducendo progressivamente sia la quota di riserva del coniuge sia quella disponibile.
Tabella completa delle quote di legittima
| Scenario familiare | Legittimari coinvolti | Quota di legittima spettante | Quota disponibile |
|---|---|---|---|
| Solo 1 figlio | Figlio | 1/2 del patrimonio | 1/2 |
| 2 o più figli | Figli | 2/3 complessivi (da dividere in parti uguali) | 1/3 |
| Solo coniuge (senza figli né ascendenti) | Coniuge | 1/2 del patrimonio + diritto di abitazione e uso | 1/2 |
| Coniuge + 1 figlio | Coniuge – Figlio | 1/3 al coniuge – 1/3 al figlio | 1/3 |
| Coniuge + 2 o più figli | Coniuge – Figli | 1/4 al coniuge – 1/2 ai figli (complessivi) | 1/4 |
| Coniuge + ascendenti (senza figli) | Coniuge – Ascendenti | 1/2 al coniuge – 1/4 agli ascendenti | 1/4 |
| Solo ascendenti (senza figli né coniuge) | Ascendenti | 1/3 del patrimonio | 2/3 |
| Nessun legittimario (no coniuge, no figli, no ascendenti) | — | Nessuna quota di riserva | 100% disponibile |
La quota disponibile: l’ambito di libertà del testatore nelle disposizioni testamentarie
Accanto alla quota di riserva, intangibile per legge, si colloca la quota disponibile. Questa rappresenta la porzione del patrimonio ereditario di cui il testatore può disporre liberamente, senza vincoli, mediante disposizioni testamentarie a favore di eredi testamentari o legatari, oppure mediante donazioni effettuate in vita.
La sua ampiezza è inversamente proporzionale a quella della quota di legittima: maggiore è la quota riservata ai legittimari, minore sarà la quota di cui il de cuius può disporre a suo piacimento. In mancanza di eredi legittimari con diritto a quote di riserva, l’intero patrimonio è disponibile e il testatore può devolverlo a chiunque.
La quota disponibile consente al testatore di manifestare la propria volontà premiando persone non legate da vincoli familiari (ad esempio amici o enti benefici), oppure attribuendo a uno o più legittimari una porzione di eredità superiore alla quota di riserva.
È proprio attraverso la gestione della quota disponibile che si esprime la piena autonomia testamentaria, bilanciata dalla necessità di rispettare i diritti degli eredi necessari. Un testamento che assegna beni per un valore eccedente la quota disponibile non è nullo di per sé, ma è “riducibile”, ovvero può essere impugnato dai legittimari lesi per ottenere quanto loro spettante per legge.
La lesione della legittima e l’azione di riduzione: strumenti di tutela della quota di riserva spettante ai legittimari
Quando le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita dal de cuius eccedono il valore della quota disponibile, si verifica una lesione della legittima. In tale circostanza, gli eredi legittimari dispongono di un potente strumento di tutela: l’azione di riduzione, disciplinata dagli articoli 553 e seguenti del Codice civile. Questa azione giudiziale ha lo scopo di rendere inefficaci, nei confronti del legittimario leso, le disposizioni lesive, fino a reintegrare la sua quota di riserva. I soggetti legittimati a proporre l’azione sono esclusivamente i legittimari e i loro eredi o aventi causa.
L’ordine con cui si procede alla riduzione è stabilito dalla legge:
- Riduzione delle disposizioni testamentarie: si riducono prima le quote degli eredi istituiti nel testamento e i legati, proporzionalmente tra loro, senza distinguere tra eredi e legatari, a meno che il testatore non abbia indicato una disposizione da ridurre preferenzialmente.
- Riduzione delle donazioni: se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente a reintegrare la legittima, si procede a ridurre le donazioni effettuate in vita dal defunto. La riduzione avviene partendo dall’ultima donazione in ordine di tempo e risalendo via via alle anteriori, finché la quota di riserva non è stata completamente reintegrata (art. 559 c.c.).
Per poter esercitare l’azione di riduzione nei confronti di donatari o legatari che non siano coeredi, il legittimario ha l’onere di accettare l’eredità con beneficio d’inventario. L’esito vittorioso dell’azione di riduzione comporta l’inefficacia relativa delle disposizioni lesive, consentendo al legittimario di recuperare i beni necessari a soddisfare il proprio diritto.
Il legittimario pretermesso: da potenziale erede a erede effettivo
Un caso particolare di lesione della legittima è la pretermessione, che si verifica quando il testatore esclude completamente uno o più legittimari — i cosiddetti pretermessi — dalla successione, non nominandoli nel testamento e disponendo dell’intero patrimonio a favore di altri soggetti. In questa situazione, il legittimario pretermesso non acquista automaticamente la qualità di erede al momento dell’apertura della successione.
Ciò significa che il legittimario pretermesso è, inizialmente, un soggetto terzo rispetto alla comunione ereditaria. La sua vocazione ereditaria è condizionata all’esito positivo dell’azione di riduzione.
Solo dopo che una sentenza passata in giudicato ha accertato la lesione e ha ridotto le disposizioni testamentarie o le donazioni, il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede e può partecipare alla divisione dei beni ereditari. Questa distinzione è fondamentale: prima dell’azione di riduzione, il pretermesso non ha titolo ad agire per la divisione ereditaria né a rivendicare beni specifici, essendo la sua unica via quella di agire per la reintegra della quota a lui riservata dalla legge.
Infografica riepilogativa

Domande frequenti
Qual è la differenza tra eredi legittimi e legittimari?
Gli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti) hanno diritto a una quota di eredità per legge, anche in presenza di un testamento contrario. Gli eredi legittimi (parenti fino al sesto grado) succedono solo se manca un testamento. Un soggetto può essere sia erede legittimario sia erede legittimo.
Un erede legittimario può essere diseredato?
No, i legittimari non possono essere diseredati o privati della loro quota di riserva, se non nei casi eccezionali e tassativi di indegnità a succedere (art. 463 c.c.). Qualsiasi clausola di diseredazione di un legittimario è inefficace per la parte corrispondente alla quota di legittima.
Cosa spetta al coniuge superstite in quanto legittimario?
Al coniuge spetta una quota di eredità (metà, un terzo o un quarto a seconda del concorso con altri eredi legittimari) e, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Chi sono gli eredi legittimari se non ci sono figli?
Se il defunto non lascia figli, sono eredi legittimari il coniuge e gli ascendenti (genitori, nonni). Se manca anche il coniuge, solo gli ascendenti sono legittimari. Se mancano sia figli che ascendenti, l’unico legittimario è il coniuge.
Cosa succede se il testamento lede la quota di legittima?
Il testamento non è nullo, ma è “riducibile”. L’erede legittimario, la cui quota di legittima sia stata lesa, può impugnare il testamento (e/o le donazioni) con l’azione di riduzione per ottenere la reintegrazione del proprio diritto.
I fratelli e le sorelle sono eredi legittimari?
No. I fratelli e le sorelle del defunto non rientrano tra gli eredi legittimari. Sono eredi legittimi e succedono solo in assenza di testamento e in mancanza di figli del defunto, e possono essere liberamente esclusi dalla successione mediante testamento.
Il ruolo del Notaio
Il notaio svolge un ruolo di fondamentale importanza sia nella fase di pianificazione successoria sia in quella post-mortem. In sede di redazione del testamento, il notaio ha il dovere di informare il testatore dei vincoli imposti dalla legge a tutela degli eredi legittimari, consigliandolo sulle modalità per redigere disposizioni che, nel rispetto della sua volontà, minimizzino il rischio di impugnazioni future.
All’apertura della successione, il notaio si occupa della pubblicazione del testamento e assiste gli eredi nell’espletamento degli adempimenti fiscali e civili connessi, potendo favorire soluzioni conciliative per prevenire o risolvere controversie relative a possibili lesioni di legittima.
