La rinuncia all’eredità è un’opzione importante per i potenziali eredi che desiderano evitare l’acquisizione del patrimonio ereditario e dei relativi debiti. Tuttavia, è fondamentale comprendere le procedure e le implicazioni di questa scelta.
Questo articolo fornirà una guida dettagliata sulla rinuncia all’eredità, illustrando i requisiti legali, i tempi e le conseguenze della stessa. Dalla dichiarazione formale da effettuare davanti a un Notaio o al Cancelliere del Tribunale competente, ai limiti temporali da rispettare, esploreremo inoltre la possibilità di revocare la rinuncia e gli eventuali diritti dei creditori del rinunciante.
Se stai considerando di procedere alla rinuncia ad una eredità, continua a leggere per ottenere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole e ben ponderata.
Indice
Punti chiave
- La rinuncia all’eredità permette ad un soggetto chiamato all’eredità di evitare l’acquisto del patrimonio ereditario ed i debiti ad esso associati.
- La rinuncia all’eredità richiede una dichiarazione formale sottoscritta davanti ad un Notaio o al Cancelliere del Tribunale competente.
- La rinuncia all’eredità deve essere perfezionata entro tre mesi dall’apertura della successione se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, in caso contrario opera la prescrizione decennale.
- La rinuncia all’eredità è valida solo per l’intero patrimonio ereditario e non ammette condizioni o termini.
- È possibile revocare la rinuncia all’eredità ed accettare quest’ultima, a condizione che il diritto di accettazione non sia già prescritto. Tuttavia, la revoca non è possibile se altri beneficiari hanno già acquisito l’eredità o se si pregiudicano i diritti di terzi sui beni ereditari.
- I creditori del rinunciante possono impugnare la rinuncia all’eredità entro cinque anni se subiscono un pregiudizio dalla stessa e farsi autorizzare ad accettare l’eredità soddisfacendo i propri crediti.

La rinuncia all’eredità: funzionamento, tempistiche e costi
La rinuncia all’eredità consente al soggetto, chiamato all’eredità del de cuius, di evitare l’acquisto del patrimonio ereditario, al quale pertanto rimane completamente estraneo.
Conseguentemente, nel caso in cui vi siano debiti ereditari, i creditori nulla potranno pretendere dal rinunciante.
La presenza di passività ereditarie è il motivo per cui normalmente si procede a rinunciare ad una eredità cui si è chiamati. Altre volte, però, si rinuncia ad un’eredità anche per motivi personali o di convenienza.
Gli effetti della rinuncia all’eredità
Come si è detto, l’effetto principale della rinuncia all’eredità è quello di impedire l’acquisto di un patrimonio ereditario, o della quota dello stesso cui si sia chiamati per legge o per testamento.
Inoltre, la rinuncia all’eredità determina la devoluzione di quest’ultima a favore dei propri figli e nipoti in linea retta, ove sussistano i presupposti della rappresentazione. Altrimenti, l’eredità si accresce agli altri eredi, oppure, ove questi ultimi non sussistano, ai parenti più prossimi del defunto.
Soprattutto in caso di eredità passiva, ossia gravata da debiti, è importante conoscere le sorti dell’eredità in caso di propria rinuncia alla stessa, in quanto, ove si abbiano figli, come si è detto, anche questi dovranno rinunciare all’eredità, e con loro i figli dei figli e così in linea retta all’infinito.
Ove detti figli o nipoti, chiamati per rappresentazione, siano minorenni o incapaci, sarà necessaria un’apposita autorizzazione giudiziale affinché gli stessi possano rinunciare all’eredità, ciò che talvolta richiede tempo, spesso non compatibile con i termini stabiliti dalla legge per rinunciare all’eredità, come si dirà infra, e determina un ulteriore aggravio di costi.
È bene, pertanto, rivolgersi ad un Notaio che analizzi la situazione dei chiamati all’eredità, indicando da subito la necessità o meno di ricorrere al giudice competente nel caso ciò sia necessario.
Infine, deve darsi conto della circostanza per cui, ove la successione sia regolata da testamento e l’erede sia anche beneficiario di un legato, detto erede potrà rinunciare all’eredità ma conseguire il legato; in altri termini, la rinuncia all’eredità non comporta rinuncia ai legati.
Aspetti formali della rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Vi è una competenza concorrente di Notaio e Tribunale, tuttavia tra questi vi è una differenza sostanziale in termini di competenza territoriale: se si vuole rinunciare in Tribunale ci si dovrà recare necessariamente presso il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione; invece, se si vuole rinunciare per atto notarile, ci si potrà recare da un qualunque notaio in qualunque parte d’Italia.
In ogni caso la dichiarazione di rinuncia all’eredità sarà inserita nel Registro delle Successioni.
Ove la rinuncia non venga fatta con le formalità previste dalla legge, di cui si è detto, essa non avrà effetto ed il chiamato all’eredità rimarrà tale, a meno che quest’ultimo non abbia nel frattempo compiuto un atto che comporti accettazione tacita dell’eredità, come, ad esempio, vendere un immobile facente parte del patrimonio ereditario.
Entro quali termini si puo’ rinunciare all’eredità?
Quanto ai termini entro i quali si può procedere alla rinuncia all’eredità, bisogna distinguere a seconda che il chiamato alla stessa sia o meno nel possesso dei beni ereditari:
- ove il chiamato all’eredità sia nel possesso dei beni ereditari, la legge stabilisce un termine di decadenza di tre mesi dal decesso della persona del cui patrimonio ereditario si tratta, trascorso il quale, in caso di inerzia, egli sarà considerato erede puro e semplice;
- ove il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni ereditari, opera la prescrizione ordinaria decennale; pertanto, il chiamato all’eredità potrà decidere se rinunciare o meno all’eredità entro dieci anni dalla morte del de cuius. Tale possibilità viene meno ove, nel frattempo, il chiamato abbia compiuto atti che comportino accettazione tacita dell’eredità, come si è accennato sopra.
Documenti necessari per procedere alla rinuncia all’eredità
Il Notaio richiede i seguenti documenti:
- documento di identità e codice fiscale del de cuius e di chi intende rinunciare all’eredità;
- certificato di morte del de cuius, che comprenderà anche l’attestazione dell’ultima residenza del de cuius;
- certificato di stato di famiglia.
Inammissibilita’ della rinuncia all’eredità parziale o condizionata
La legge stabilisce la nullità della rinuncia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte dell’eredità.
In altri termini, chi rinuncia all’eredità, rinuncia all’intero patrimonio ereditario allo stesso devoluto, sia esso attivo o passivo, non potendo scegliere se conseguire o meno alcuni soltanto dei beni che lo compongono.
Nemmeno è possibile che si rinunci all’eredità a condizione che si verifichi un determinato evento oppure a termine iniziale o finale.
Pertanto, è importante che chi intende rinunciare all’eredità abbia la possibilità di riflettere in maniera ponderata su una scelta siffatta, ed a tal fine la consulenza con un Notaio è, il più delle volte, di grandissimo aiuto.
Revocabilita’ della rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità può essere revocata, e pertanto l’eredità può essere accettata, purché non si sia ancora prescritto, per il chiamato rinunciante, il diritto di accettare l’eredità. La revoca della rinuncia è però possibile solo e soltanto se, nel frattempo, l’eredità non sia stata già acquistata dagli altri chiamati all’eredità e senza che si possano in alcun modo pregiudicare le ragioni acquistate da terzi sui beni ereditari.
Impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori
I creditori del rinunciante possono impugnare la rinuncia all’eredità effettuata da quest’ultimo entro cinque anni dalla stessa, ove essa li danneggi; la legge attribuisce ai predetti creditori la possibilità di farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome ed in luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari e fino alla concorrenza dei loro crediti.
Costi della rinuncia all’eredità per atto notarile
I costi “fissi” di una rinuncia all’eredità effettuata per atto notarile sono i seguenti:
- imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro;
- imposta di bollo pari a 45 euro;
- marche da bollo per euro 48 per l’inserimento della rinuncia all’interno del registro delle successioni del Tribunale competente;
- spese postali.
L’onorario del Notaio resta variabile, essendo definito in base al tipo di prestazione, anche in termini di consulenza, resa al cliente.
Sintesi – Infografica sulla rinuncia all’eredità

Domande frequenti
Quali sono gli effetti della rinuncia all’eredità?
La rinuncia all’eredità permette ai chiamati all’eredità di evitare l’acquisto del patrimonio ereditario e dei relativi debiti. In conseguenza della rinuncia all’eredità da parte dei primi chiamati, la stessa passa ai figli e ai nipoti in linea retta, a condizione che sussistano i requisiti per la rappresentazione. In caso contrario, l’eredità si accresce agli altri eredi, oppure, se questi non esistono, ai parenti più prossimi del defunto.
Chi può effettuare la rinuncia all’eredità?
Il diritto di rinunciare all’eredità può essere esercitato dalla persona chiamata all’eredità per legge o designata come erede nel testamento e che desidera evitare l’acquisto del patrimonio ereditario.
Quali sono i termini per manifestare la rinuncia all’eredità?
Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, la rinuncia deve essere formalizzata entro tre mesi dall’apertura della successione. In caso contrario, scatta la prescrizione decennale.
È possibile revocare la rinuncia all’eredità?
Sì, la rinuncia all’eredità può essere revocata a meno che il diritto di accettazione del rinunciante non sia già prescritto e a condizione che altri beneficiari non abbiano già acquisito l’eredità o che non si pregiudichino i diritti di terzi sui beni ereditari.
Quanto costa fare la rinuncia all’eredità?
I costi fissi per una rinuncia all’eredità effettuata tramite atto notarile includono un’imposta di registro fissa di 200 euro, un’imposta di bollo di 45 euro e marche da bollo per 48 euro dovute per l’inserimento della rinuncia nel registro delle successioni tenuto presso il Tribunale competente. Inoltre, sono previste spese postali. L’onorario del Notaio può variare a seconda del tipo di servizio e della consulenza fornita al cliente. Si consiglia di contattare direttamente un Notaio per ottenere informazioni precise sui costi relativi alla rinuncia all’eredità.
Il ruolo del Notaio
Il Notaio ha un ruolo cruciale nella rinuncia all’eredità.
Rivolgersi a un Notaio è essenziale per comprendere appieno le implicazioni e gli effetti dell’atto di rinuncia, quando è possibile revocarlo e quali sono i limiti temporali per effettuarlo. Inoltre, il Notaio fornisce consulenza su quali comportamenti tenere per evitare di accettare tacitamente l’eredità, offrendo una chiara panoramica delle opzioni disponibili.
Affidarsi alla competenza del Notaio garantisce una gestione corretta e informata del processo di rinuncia all’eredità.

Buon giorno.Sorella morta il 09/11/23 a Torino ha lasciato tutto con testamento olografo a una signora.Ha pagato spese funerale con copia fattura.Fara’registrare da notaio,non so quale,non ha voluto dirmelo.Personalmente quello che mi interessa, se viene fatto tutto legalmente,se ci sono dei debiti di mia sorella andranno a carico del beneficiario? Se volessi rinunciare eredita’posso farlo con delega dato che abito a Belluno con 2 figli maggiorenni? Grazie
Lodovico Nosengo
Buonasera Sig. Lodovico,
Le consiglierei di contattare il Consiglio Notarile di Torino al fine di verificare quale notaio abbia pubblicato il testamento di Sua sorella e di farsene rilasciare copia per verificare il contenuto del medesimo.
Ove i chiamati all’eredità abbiano accettato la stessa, Voi chiamati in subordine non siete in alcun modo responsabili per eventuali debiti ereditari. Tuttavia se a fini prudenziali desiderate ugualmente rinunciare all’eredità potete farlo presso un notaio della Vostra città. I suoi due figli maggiorenni hanno figli a loro volta?
Buongiorno mio zio primo in linea di sangue (fratello di mia mamma) è morto lasciando debiti . Era separato e il figlio dice che farà la rinuncia dell eredità così come ex moglie e tutte le sorelle . Come faccio io a sapere a cosa rinuncio ? Mi arriva un avviso ? Ovviamente la strada più semplice sarebbe chiedere al figlio ma non abbiamo contatti . Grazie a chi risponde
Buonasera Sig.ra Laura,
A seguito della rinuncia dei primi chiamati all’eredità non Le arriverà alcun avviso in quanto la Sua chiamata ereditaria, oggi solo potenziale, diventerà attuale solo a seguito della suddetta rinuncia.
Ricostruire la consistenza di un patrimonio ereditario può essere alquanto complesso e dispendioso.
Potrebbe partire dalle visure ipo-catastali per verificare se il de cuius fosse titolare di beni immobili e se sugli stessi siano presenti trascrizioni ed iscrizioni pregiuzievoli.
Inoltre potrebbe fare richiesta alla Agenzia delle Entrate e verificare l’esistenza di conti correnti nonché di eventuali pendenze erariali.
Per svolgere tutte queste attività le consiglierei di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla evitandole di compiere degli atti di “accettazione tacita dell’eredità” che farebbero venir meno il suo diritto di rinunciare.
Cordiali saluti,
In merito all’impugnazione della rinuncia all’eredita’ da parte dei creditori, gradirei mi venisse meglio precisato questo punto:
Da poco e’ deceduta mia sorella la cui situazione economica e quella del marito (vivente) era piuttosto precaria.
Io sono il fratello della deceduta e insieme ad altri parenti coinvolti nell’eredita’ saremmo dell’idea di attivare la procedura di rinuncia all’eredita’ ed in relazione a cio’ gradirei mi venisse meglio precisato il punto relativo alla impugnazione dei creditori del rinunciante. Grazie e cordiali saluti
Buonasera Sig. Negro,
I creditori del rinunciante, ai sensi dell’articolo 524 del codice civile, possono impugnare la rinuncia quando la stessa sia pregiudizievole per il soddisfacimento delle loro pretese.
Nel vostro caso specifico però, era la de cuius ad avere delle pendenze e non voi chiamati all’eredità.
I creditori di Sua sorella non possono in alcun modo impugnare la Vostra rinuncia in quanto il vostro diritto di rinunciare all’eredità è intangibile.
Buonasera in merito impugnazione da parte dei creditori quindi contro chi possono agire per soddisfare i loro crediti se i debiti erano del defunto (fratello) genitori moglie o altri fratelli se tutti rinunciano
Grazie
Buonasera Sig. Salvatore,
Se tutti i primi chiamati hanno rinunciato all’eredità e vi è incertezza sulla presenza di ulteriori chiamati è possibile richiedere al Tribunale competente la nomina di un curatore dell’eredità giacente che verrà incaricato della gestione dei beni ereditari, sino a che non intervenga una accettazione da parte di un chiamato o l’eredità non sia devoluta allo Stato in quanto vacante.
Il curatore deve procedere a inventariare i beni, amministrarli sotto la vigilanza del tribunale, e pagare, previa autorizzazione del tribunale, i debiti ereditari.
Cordiali saluti,
Salve fatto rinuncia tramite avvocato tempo fa all’epoca avevo un figlio minorenne mi disse l avvocato che quando mio figlio compiva l età 18 anni di fare anche per lui rinuncia eredità che io non ho fatto perché mi sono dimenticato ora e’ passato più di 10 anni e mio figlio già maggiorenne da tanto tempo io chiedo non devo fare più niente?
Buonasera Sig. Stefano,
Non conosco il Suo caso nel dettaglio e le ragioni che possono averla spinta a rinunciare all’eredità ma, astrattamente, una volta decorsi dieci anni, opera la prescrizione ordinaria dei crediti che diventano non più esigibili da parte del creditore.
Tuttavia la questione della rinuncia effettuata dopo il termine decennale, nota come rinuncia tardiva, è stata oggetto di analisi da parte della Corte di Cassazione. In particolare, la sentenza n. 8053 del 23 marzo 2017 ha chiarito che tale rinuncia tardiva è ammissibile e produce effetti giuridici, in quanto serve a confermare l’intenzione del rinunciante di non voler essere erede.
Buongiorno, un cugino di mia mamma, senza figli ne fratelli è deceduto lasciando debiti. I suoi debitori hanno richiesto il pagamento di alcuni debiti a 2 fratelli e diversi cucgini di mia mamma, ma non a mia mamma e ad altri cugini.
I fratelli e cugini coinvolti dai debitori, faranno rinuncia all’eredità, vorrei sapere se conviene fare rinuncia all’eredità anche per mia mamma e noi suoi figli e nipoti maggiorenni oppure conviene attendere e farla solo nel caso venga direttamente richiesto un saldo dei debiti? Se capisco bene passati 10 anni comunque i debiti andranno prescritti.
I nopoti minorenni rimarranno comunque obbiligati nonostante la rinucia dei genitori?
grazie
Buonasera Sig.ra Caselli,
Consideri che la successione non può aver luogo tra parenti oltre il sesto grado (esempio: i figli di cugini sono parenti di sesto grado tra loro). Quindi tutti i soggetti che superano questo grado di parentela non sono chiamati all’eredità e non possono essere attaccati dai creditori del de cuius. Ciò premesso, ritengo che potrebbe essere utile unirvi ai vostri cugini nell’atto di rinuncia, anche in ottica di risparmio dei costi d’atto.
Buongiorno. Abbiamo ricevuto questa notifica dal comune :Avvio del procedimento tendente all’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione di un garage costruito illegalmente .Ora la soluzione sarebbe quella di chiedere la rinuncia all’eredità o trovare un accordo dal comune . Vi ringrazio
Buonasera Sig.ra Domenica, Le chiedo cortesemente di descrivere la Vostra situazione in modo più dettagliato. La ringrazio
Buongiorno,
con atto n.12588 di repertorio, presso il notaio GILI Gustavo di Torino, nel 2016 mio suocero ha rinunciato all’eredità della mamma, insieme ad altri componenti la famiglia.
Ad oggi però risulta ancora proprietario della quota ereditaria dell’ unico immobile e box, il che comporta che ogni anno il comune chiede il pagamento dell’IMU.
E’ possibile cancellare dal catasto la proprietà ?
Grazie
Buonasera Sig. Riccardo,
solo l’erede ha diritto di volturare a proprio favore l’immobile in Catasto. Se ad oggi nessuno ha accettato l’eredità è corretto che l’immobile sia ancora intestato al de cuius. Avete già provato ad inviare al Comune copia dell’atto notarile chiedendo di non essere più contatti avendo rinunciato all’eredità?
Buongiorno, siamo 5 fratelli e tutti dobbiamo presentare rinuncia per nostra madre. I 200 euro vanno pagati cadauno oppure 200 euro totali per tutti i figli che rinunciano? Grazie
Buonasera Sig.ra Paola,
Il costo di 200 euro è una imposta d’atto che viene pagata una volta sola indipendentemente dal numero dei rinuncianti. Cordiali saluti
Buonasera
Mio padre aveva solo debiti con il fisco e con Equitalia per 3 milioni di euro circa. Immediatamente io e mio fratello (ambedue con un figlio minore) ci siamo attivati per la rinuncia all’asse ereditario coinvolgendo anche nostra madre, ancorchè moglie, nello stesso atto.
Il cancelliere ci ha contestato la demenza senile della mamma, quindi abbiamo proceduto solo noi due con la rinuncia. Oggi mamma è ricoverata in RSA per la demenza senile con riconoscimento di invalidità ed accompagnamento.
Mamma a sua volta ha un fratello e due sorelle, di cui una totalmente incapace di intendere e di volere, anche se non dichiarata tale e di cui i figli non hanno richiesto la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore legale.
Per i minori siamo indecisi se procedere subito alla rinuncia all’asse ereditario o attendere la maggiore età.
Cosa possiamo fare per bloccare definitivamente la posizione debitoria con il fisco e con Equitalia di mio padre?
Grazie
Giulio
Buonasera Sig. Vecchione,
Per bloccare le pretese creditorie di Equitalia, quantomeno nel Vostro ramo familiare, conviene far rinunciare i minori e, a catena, il ramo collaterale di Vostro padre. Per la sorella incapace non dichiarata occorre procedere con la nomina di un Amministratore di Sostegno. Cordiali saluti,
buongiorno, io e 5 miei cugini abbiamo ricevuto da un nostro zio un appartamento, un mio cugino ha parecchi debiti e vorrebbe rinunciare all’eredita, è possibile.
grazie
Buonasera Sig. Ruggeri,
Sì, è possibile. Il diritto di rinunciare all’eredità spetta a tutti i chiamati individualmente.
Cordiali saluti,
il mio papa’ morto quasi 1 anno fa’ non ha lasciato testamento ma voleva lasciare immobile a mia sorella. Noi eredi siamo tutti d’accordo a rinunciare ma tra di noi c’è un minore. ci conviene aspettare che anche lui compia 18 anni e fare la dichiarazione tardiva di successione rinunciando tutti prima prima di farla ? o meglio fare intanto dichiarazione entro l’anno per non pagare sanzione e poi rinunciare all’eredità tutti in una seconda fase ? in questo caso dovremo rifare dichiarazione di successione e ripagare tasse etc..?
Buonasera Sig.ra Silvia,
Il minore è un erede diretto di suo papà o verrebbe chiamato all’eredità in caso di rinuncia di uno dei primi chiamati?
Buongiorno
anche io ho delle domande alle quali per ora nessuno mi ha saputo dare una risposta precisa.
Ho rinunciato all’eredità dei miei genitori defunti perché vivo all’estero (premetto che non posseggo i beni e non ho mai accettato, ma ho fatto ugualmente la rinuncia). Ho due figli (18 e 15 anni) devono fare la rinuncia anche loro, anche se non accettano e non posseggono i beni? Quanto tempo hanno? I beni sono due appartamenti nei quali vivono (e hanno sempre vissuto) i miei fratelli sui quali inotre gravano delle sanzioni causa condoni edilizi.
Se non fanno la rinuncia va in prescrizione perché non accettano o sono comunque eredi?
Grazie
Buonasera Sig.ra Barbara,
a seguito della Sua rinuncia sono chiamati all’eredità per rappresentazione i suoi figli. Il figlio maggiorenne può rinunciare senza problemi mentre per quello minorenne è necessaria una autorizzazione del Tribunale. Tuttavia il Giudice, se l’eredità non è passiva, non lo autorizzerà a rinunciare perchè sarebbe un atto contro il suo interesse. Quindi dovreste attendere il raggiungimento della maggiore età. Tenga conto però che la dichiarazione di successione va presentata entro un anno dalla morte a pena di sanzioni amministrative pecuniarie. Quanto all’ultima domanda che mi ha posto, il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione. Cordiali saluti.
Quindi mio figlio minore viene costretto ad accettare qualcosa che non vuole? In aprile 2024 saranno 10 anni dalla morte di mia madre e ott. 2027, 10 anni dalla morte di mio padre.
Il minore non può rinunciare perché minorenne. E come scrive lei il giudice non mi darà l’autorizzazione. Nel 2027 anche il piccolo sarà maggiorenne. Sarà poi troppo tardi per rinunciare?
Io nella nuova successione farei mettere solo i miei fratelli, posso o è contro la legge?
Se si prescrive il diritto di accettare allora non faccio nulla e mio figlio non sarà erede. O sbaglio? Purtroppo io vedo solo delle incongruenze.
Grazie
Barbara
Buongiorno Sig.ra Barbara,
Nel Suo precedente messaggio non ha precisato che che i decessi dei Suoi genitori sono così datati. Stante la situazione di non possesso dei beni ereditari può lasciare prescrivere il diritto di accettare l’eredità (dieci anni dalla morte) oppure, a fini prudenziali, può comunque far rinunciare immediatamente il figlio maggiorenne e per il minore attendere il raggiungimento della maggiore età. Nella dichiarazione di successione non è possibile inserire solo i Suoi fratelli perche i Suoi figli al momento non avendo ancora rinunciato risultano chiamati all’eredità.
Cordiali saluti,
Grazie
questa informazione mi aiuta.
Quindi per non pagare sanzioni io e i miei fratelli dovremo fare una nuova dichiarazione di successione (600 Euro) quest’anno, dove saranno presenti i miei fratelli e mio figlio minore. E una nuova (altri 600) tra tre anni quando poi saranno passati 10 anni dalla morte dei miei genitori e mio figlio sarà maggiorenne?
Facendo due conti non è economico non voler niente. 1500 per 3 rinunce e 1200 per due successioni!
Ecco perché volevo fare la successione solo con i nomi dei miei fratelli. Per evitare altri costi e altri viaggi!
Comunque il mio rispetto. Lei mi ha saputo sempre rispondere, Grazie mille 🙂
Buonasera
Se non si sa con esattezza quali sono i debiti cosa si scrive nella compilazione del modulo
Grazie
Buonasera Sig.ra Natascia, a quale modulo fa riferimento?
Buongiorno, sottopongo alla vostra cortese attenzione il mio caso.
Nel 2007 è deceduta mia Madre senza lasciare disposizioni testamentarie. Entro l’anno dal decesso mi sono attivato per aprire la successione. I beni intestati a mia Madre sono stati trasferiti, per quote, al marito ed ai tre figli. Dopo qualche mese Equitalia, ora Agenzia delle Entrate, ha iscritto un’ipoteca su alcuni beni per debiti maturati da uno dei miei fratelli. A seguito di ciò mio fratello ha provveduto a rinunciare all’eredità nell’anno 2009. Ora vorremmo procedere alla divisione dei beni, La domanda è questa: Considerato che secondo il Codice Civile, l’azione revocatoria della rinuncia all’eredità deve essere esperita entro i cinque anni dalla successione, possiamo ritenere ancora valida l’ipoteca iscritta dall’allora Equitalia?
Grazie per la risposta
Buongiorno Sig. Antonio,
per poter cancellare l’ipoteca occorre fare una istanza al Giudice chiedendo che ne ordini la cancellazione, previa verifica dei presupposti per poter emettere il relativo provvedimento.
Cordiali saluti
Buonasera
cosa accade se nell’atto di rinuncia all’eredità il cancelliere ha sbagliato a riportare il codice fiscale di uno dei tre rinunciatari?
Lo si deve rifare per tutti o solo per la persona interessata?
Si puo apportare una correzione?
Buongiorno Sig.ra Clara,
Ritengo che nel caso specifico non si possa apportare una correzione postuma all’atto (che non è una sentenza) ma si debba procedere con un atto di rettifica (che è quello che succederebbe in ambito notarile). L’errore nel codice fiscale, se non è tale da determinare incertezza sulla persona del rinunciante, non inficia la validità dell’atto ma ritengo comunque opportuno che venga corretto. Consiglio di recarvi alla Cancelleria del Tribunale e formulare una apposita istanza in tal senso.
Cordiali saluti,
Buonasera Notaio,
in quanto tempo si può fare la revoca della rinuncia all’eredità?
Come vine gestita in caso di separazione tra coniugi?
Nel concreto una donna separata dal marito inizialmente rinuncia per ovvi motivi, poi ne chiede la revoca e impugna un giudizio per ottenere un terreno del de cuius, vince la causa ma non deposita la successione fino a dopo il giudizio. Ma se non ha depositato la successione con quale titolo ha impostato il giudizio civile di proprietà?
Buongiorno Sig.ra Pat,
Il titolo in base al quale la signora ha potuto proseguire una azione giudiziaria del de cuius è l’atto di revoca della rinuncia all’eredità che determina, di fatto, accettazione della stessa. La dichiarazione di successione è un documento che ha rilevanza meramente fiscale.
Cordiali saluti,
Buongiorno, mia madre è deceduta da più di quindici anni, mio fratello, che abita l appartamento soprastante con il beneplacito di noi fratelli si è sistemato l’ appartamento dei genitori senza aver fatto né la successione né messo a suo nome il bene. Ci sono pervenute le cartelle per il pagamento IMU dal 1917. Ovviamente le abbiamo fatte pagare a mio fratello però io ho una certa età, vivo lontano, ho due figli, in quello stesso paese vi è una casa dei nonni ormai disabitata da oltre cinquant’anni per la quale non è mai stata fatta alcuna successione, i figli dei nonni, due da ragazzi vivevano in america, ignoro se abbiano avuto figli, il comune a cui era stata offerta gratis si è rifiutato, conclusione siamo stati costretti, solo noi fessi, a metterla in sicurezza spendendo un mucchio di soldi. Come se non bastasse ho scoperto un mese fa di possedere, al mio comune di nascita dal quale manco do oltre cinquant’anni, di essere proprietaria di un magazzino di 20 metri in un vicolo che a quanto mi dicono non esiste. Io credetemi sono proprio avvilita non so come uscirne da quest’ incubo, potete aiutarmi? Grazie
Buonasera Sig.ra Parrilla,
Senza poter analizzare dei documenti mi riesce difficile riuscire a forinire una riposta esaustiva alle Sue domande.
In base a quale titolo risulterebbe proprietaria del magazzino?
Salve Notaio, io, mio fratello e i suoi figli abbiamo ereditato un appartamento, i figli di mio fratello hanno a detta loro rinunciato all’eredità tramite notaio. Come faccio a sapere se effettivamente hanno rinunciato e sapendo in linea di massima quando presumibilmente sono andati dal notaio, quando tempo passa per concludersi l’iter fi cancellazione dell’eredità? Grazie in anticipo
Buonasera Sig. Max,
Il notaio deve, entro dieci giorni dalla stipula dell’atto di rinuncia, depositare nella cancelleria del Tribunale una copia autentica dello stesso affinchè venga inserito nel Registro delle Successioni. In detto registro vengono annotati gli atti e le dichiarazioni riguardanti le successioni aperte in un determinato circondario. Le consiglio quindi di contattare la cancelleria del Tribunale competente in base al luogo di decesso del de cuius per espletare le opportune verifiche.
Cordiali saluti,
Buongiorno, mio padre è appena deceduto e aveva la residenza presso la casa intestata a mia madre, che rinuncerà all’eredità. Mia madre è obbligata a fare l’inventario dei beni mobili presenti in casa?
Grazie
Buongiorno Sig. Virginio,
Anche se non è espressamente previsto nel codice civile ritengo altamente opportuno redigere l’inventario in quanto Con l’ordinanza n. 36080/2021, la Cassazione, ha affermato che il chiamato all’eredità che sia nel possesso dei beni ereditari, non può validamente rinunciare all’eredità se non compie l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o dal giorno del ricevimento della notizia della morte del de cuius.
Cordiali saluti
Egregio Notaio,
Le mie domande sono relative alle successioni internazionali extra UE.
Il caso vede la morte di una persona residente in Italia, la quale stava facendo successione in SudAmerica per morte del genitore. In Italia gli eredi sono la moglie separata legalmente e due figli.
1) Una successione in Italia è separata da una successione in rappresentanza del de cuius per beni all’estero?
2) Se si rinuncia all’eredità in Italia per debiti e un immobile su cui grava un’ipoteca, difficilmente vendibile e che possa coprire le pendenze, si può portare avanti la successione in rappresentanza all’estero?
3) Se moglie e figli (senza figli) rinunciano all’eredità in Italia a chi passa? Dovrebbero fare rinuncia anche i fratelli e nipoti sia in Italia che all’estero?
4) Quali sono le incombenze obbligatorie da affrontare entro un anno dalla morte?
Ringrazio per la gentile risposta che potrà dare.
Se viene fatta rinuncia all’eredità in Italia, può essere revocata nel caso si presentasse opportunità di vendita dell’immobile suddetto?
Buongiorno Sig.ra Zoppellaro,
La successione è un fenomeno unitario, quindi la rinuncia perfezionata in Italia dovrebbe valere astrattamente anche per l’estero.
In caso di rinuncia dei primi chiamati il diritto di accettare l’eredità si trasmette ai parenti di grado successivo fino al sesto grado.
La dichiarazione di successione va presentata entro un anno dall’apertura della successione.
La rinuncia è sempre revocabile a patto che altri chiamati non abbiano, medio tempore, accettato l’eredità.
Cordiali saluti,
Egregio avvocato,
quattro anni fa è venuto a mancare mio suocero e mio marito avendo debiti con l’agenzia delle entrate di comune accordo con i suoi fratelli ha rinunciato all’eredità che pur avendo noi un foglio minore non avendone dato volutamente informazione in tribunale al momento della firma per la rinuncia, è passata ai suoi fratelli questo perché i fratelli avevano promesso che avrebbero dato a mio figlio quanto spettante con donazione.
A tutt’oggi accampano mille scuse per rimandare la donazione e atteggiarsi a proprietari negando ogni decisione a mio marito sui beni. Io in qualità di madre del minore posso chiedere che venga assegnata come prevede la legge la quota di rinuncia di mio marito a mio figlio in qualità di discendente diretto anziché come è avvenuto erroneamente agli zii in quanto è stato leso il diritto del minore non considerato?
Buongiorno Sig.ra Simona,
Suo figlio, a seguito della rinuncia di Suo marito, è divenuto un chiamato all’eredità di Suo suocero in virtù dell’istituto della rappresentazione che prevale su quello dell’accrescimento (ovvero l’espansione della quota di Suo marito a favore dei suoi cognati). La successione presentata unicamente a favore dei suoi cognati andrebbe quindi rettificata previa accettazione di eredità (con beneficio di inventario) che suo figlio minore ha tutto il diritto di fare.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
se sono residente insieme a madre e fratelli nell’immobile ereditato significa che ne sono in possesso? Nessuna utenza è a mio carico, neppure tari o imu. Vorrei rinunciare all’eredità, seppur siano già decorsi i 3 mesi. Grazie
Buonasera Sig. Alex,
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale il compossesso di beni ereditari pro indiviso non esonererebbe il chiamato all’eredità dall’osservanza delle norme sul beneficio di inventario (art. 485 c.c.) ove voglia evitare d’essere considerato erede puro e semplice. A fini prudenziali suggerisco comunque di procedere alla rinuncia all’eredità anche se sono già decorsi i tre mesi dall’apertura della successione.
Cordiali saluti,
Buonasera Avvocato, tre anni fa e’ venuto a mancare mio suocero. In via precauzionale, mia suocera mio marito e sua sorella e vorrebbero procedere alla rinuncia all’ eredità. Sia io, che mia cognata abbiamo figli minori, è il caso di aggiungere anche loro alla rinuncia? serve autorizzazione da parte del giudice tutelare? È possibile fare un unico atto e pagare le imposte una volta sola?
Grazie
Emanuela
Buonasera Sig.ra Emanuela,
Se l’eredità è passiva è opportuno che anche i minori rinuncino alla stessa previo rilascio dell’autorizzazione giudiziale da parte della autorità competente. Astrattamente il giudice può autorizzare la rinuncia del minore solo dopo la rinuncia del genitore in quanto prima di tale atto il minore non è tecnicamente chiamato all’eredità. Tuttavia in alcuni Tribunali è prassi rilasciare l’autorizzazione anche in vista della stipula di un unico atto contenente la rinuncia di genitore e figlio minore insieme. Le consiglio di confrontarsi con il Suo avvocato in merito alle modalità operative di presentazione del ricorso.
Cordiali saluti,
Buongiorno avvocato, ho mia madre che non sta molto bene e per motivi lavorativi dovrò allontanarmi e con molta probabilità avrò impedimenti di natura tecnica e logistica che non mi permetteranno di prendere alcun mezzo per raggiungere un notaio prima di almeno sei mesi. Mia madre ha una situazione debitoria con lo stato spaventosa ed è mia intenzione e dei miei fratelli rinunciare all’eredità. È possibile procedere con una procura autorizzando i miei fratelli ad agire per mio conto in tal senso in caso di decesso di mia madre? Per i debiti col fisco quanto tempo ho per rinunciare all’eredità? Non vi sono presenti beni materiali al momento
Buonasera Sig. Alessandro,
Tecnicamente, prima del decesso, non esiste alcuna eredità alla quale poter rinunciare.
A mio parere non è quindi possibile ricevere una procura speciale per poter rinuciare all’eredità se Sua mamma è ancora in vita.
Se non si trova nel possesso dei beni, ha tempo dieci anni dall’apertura della successione per poter rinunciare.
Cordiali saluti,
Salve,
mia zia è morta nel 2021, lascia in vita marito e due figli maggiorenni (che a sua volta hanno figli minori) che ad oggi non hanno ancora fatto né accettazione né rinuncia all’eredità. Se non dovessero fare nulla per oltre 10 anni, i nuovi chiamati all’eredità sarebbero i fratelli della defunta tra cui mia madre? Se sì, mia madre avrà ulteriori 10 anni per accettare o meno l’eredità oppure no? Glielo chiedo perché, se dovesse succedere mia madre a mia zia perché marito e figli rinunciano, mia madre e poi anche le sue figlie (tra cui io) e i suoi nipoti (tra cui mio figlio minorenne) vogliamo assolutamente rinunciare all’eredità…Pertanto la domanda è quanto tempo abbiamo per fare la rinuncia e se veniamo informati che diventiamo i nuovi chiamati all’eredità. Grazie.
Buonasera Sig.ra Marinelli,
L’art. 480, comma 3°, del Codice Civile introduce “a contrario” una specifica deroga al principio generale in materia di decorrenza della prescrizione: per i chiamati ulteriori infatti, il termine prescrizionale inizia a decorrere immediatamente dall’apertura della successione. Ciò significa che se i primi chiamati rimangono inerti per dieci anni anche i chiamati ulteriori perdono il diritto di accettare l’eredità.
Quindi, nel vostro caso, se si prescrive il diritto per il marito e per i figli di Sua zia, si prescrive anche per voi chiamati ulteriori.
Purtroppo, a meno che non veniaTe informati dai primi chiamati direttamente, non vi verrà notificato alcunchè in caso di loro rinuncia.
Tuttavia, per poter sapere se hanno rinunciato all’eredità potresTe consultare il consultare il Registro delle Successioni. Si tratta di un registro pubblico, accessibile a chiunque, tenuto presso il Tribunale Civile competente in base al luogo di apertura della successione.
Cordiali saluti,
Grazie! Avrei un’ulteriore domanda: i primi chiamati all’eredità (marito, figli e nipoti della zia defunta) faranno la rinuncia all’eredità…a questo punto mia madre (sorella della defunta) e le figlie e i nipoti di mia madre, per rinunciare, basta che aspettano la prescrizione (10 anni dalla morte di zia) oppure è meglio fare rinuncia effettiva davanti al notaio? Nel frattempo, dalla morta di zia, la commercialista, per calcolare l’Imu, ha diviso la quota della casa, che zia aveva cointestata insieme alle sorelle, tra le altre sorelle viventi che quindi hanno visto la loro Imu salire, non ha invece (per errore) calcolato l’Imu ai figli e marito della zia defunta: questo è errato anche se, soltanto ora, figli e marito hanno rinunciato? Per mia madre questo pagamento di Imu, che comprende una percentuale della vecchia quota di zia, non si configura come accettazione tacita di eredità spero? Consideri che tale casa è disabitata, mia madre ci paga solo l’Imu. Grazie di nuovo per la chiarezza e l’aiuto!
Buongiorno Sig.ra Paola,
Il pagamento dell’IMU relativa alla quota di comproprietà già di titolarità di Sua mamma prima della successione non comporta sicuramente accettazione tacita dell’eredità. Sarei più prudente sul pagamento dell’IMU relativo alla quota caduta in eredità. In dottrina e giurisprudenza, infatti, alcuni sostengono che sia un atto conservativo compiuto dal chiamato, altri lo configurano quale atto di accettazione tacita dell’eredità.
Cordiali saluti,
Buongiorno Notaio,
Mi chiamo Angela. Mia mamma e’ deceduta recentemente senza testamento o ultime volonta’ conosciute. Mia mamma e papa’ hanno avuto solo due figlie, mia sorella, Anna, ed io. Mia mamma’ aveva solo un fratello che e’ deceduto da anni (il fratello di mia mamma ha avuto figli e nipoti, ma non penso sia importante in questo contesto). Mi sembra che in questo caso i chiamati all’eredita siano mio papa’, mia sorella, ed io. io non sono sposata e non ho figli. Mia sorella ha due figlie maggiorenni ed e’ divorziata da anni. Per facilitare nostro papa’, io ho fatto rinuncia all’eredita’. Se per facilitare nostro papa’ facessero rinuncia contemporaneamente anche mia sorella e le sue due figlie, potrebbe confermare che nostro papa’ sarebbe unico erede di nostra mamma? E potrebbe anche dirmi se la rinuncia mia sorella e di entrambe le sue figlie non renderebbe erede in qualche modo il suo ex marito (padre delle figlie di mia sorella)? Ringraziandola per la sua gentile attenzione, le porgo cordiali saluti.
Buonasera Sig.ra Angela,
Nel caso da Lei prospettato diritto di accettare l’eredità, a seguito della rinuncia dei primi chiamati, si estende in linea discendente all’infinito e mai a favore del coniuge.
Inoltre il coniuge divorziato di Sua sorella è di fatto un estraneo e, di conseguenza, non potrebbe vantare alcun diritto successorio nei suoi confronti.
Fatta questa premessa, se Lei riuncia e rinunciano anche Sua sorella e le di lei figlie maggiorenni, a patto che queste ultime non abbiano a loro volta figli, l’eredità si consoliderà nei confronti di Suo papà che sarà, pertanto, unico erede di Sua mamma.
Cordiali saluti,
Salve..
È arrivato imu su 2 case che abbiamo in campagna che noi figli non usiamo dalla morte di mia madre
Mia mamma è deceduta da 4 anni, la raccomandata è arrivata a nome suo ed ho firmato io come figlia..
Nn abbiamo fatto successione..siamo 5 figli
Adesso io e uno dei miei fratelli vorremmo fare rinuncia eredità..
Io però ho prelevato dal conto corrente cointestato a firma disgiunta per il funerale, e poi ho fatto dichiarazione dei redditi a mio nome.. è accettazione tacita eredità? So che alcuni tribunali sono discordanti a riguardo..
Vorrei andare al più presto al tribunale a fare rinuncia eredità..
Posso farla?
Grazie ❤️
Buonasera Sig.ra Alessandra,
In teoria il prelievo di somme dal conto cointestato con il defunto, nei limiti della propria quota, non configurerebbe accettazione tacita dell’eredità, a meno che il soggetto controinteressato non dimostri che le somme presenti sul conto corrente fossero di fatto di pertinenza del defunto, ossia facenti parte dell’asse ereditario.
Nulla vieta che Lei possa comunque rinunciare all’eredità. Sarà poi onere dei creditori dimostrare che i Suoi comportamenti configurano atti di accettazione tacita.
Cordiali saluti,
Buonasera sig.notaio, volevo avere un informazione se possibile, e cioè, sapere se in seguito alla morte di mia madre avvenuta nel 2011, la cui successione è stata riaperta da poco perché fatta con errori materiali ,data nascita sbagliata, errore c.f., elencate le particelle di alcuni terreni,quindi integrata di questi terreni mancanti io posso fare la rinuncia all’eredità, premetto che ho fatto la rinuncia a quella di mio padre deceduto nel 2022 quindi entro i dieci anni. Ho forse bisogno di una procura da parte delle tre sorelle,che mi danno il consenso a rinunciare?e se faccio la rinuncia al tribunale devo presentare questa documentazione cioè la successione con integrazione della mia quota di terreni ,e ovviamente i certificati che occorrono cioè di morte ecc, posso fare quindi questa rinuncia?o è meglio rivolgermi a un notaio?grazie mille
Buonasera Sig.ra Pilegi,
Nel suo messaggio parla di successione presentata e riaperta. Chi sono gli eredi di Sua mamma e chi di loro ha presentato la prima successione e quella sostitutiva?
Buongiorno, un anno fa è deceduto il fratello di mia madre.
Oltre a un testamento lasciato a favore di una sorella, ha lasciato dei terreni agricoli che sarebbero da dividere fra tre sorelle e un nipote (figlio del fratello defunto). Questo nipote ha citato in giudizio mia madre e le mie zie per vedersi riconosciuto il diritto di usucapione.
Mia madre non vuole entrare in causa, ma non vorrebbe rinunciare. Considerato che non ha risposto alla prima udienza (che non si è più fatta ed é stata rimandata ad ottobre), e che ha ricevuto un invito per una mediazione obbligatoria per giugno, vorrei chiedere se mia madre rischia a questo punto non presentandosi delle sanzioni, o addirittura nell’eventualità di perdere la causa di pagare le spese processuali. Per evitare tutto ciò è consigliabile rinunciare all’eredità? Grazie mille
Buongiorno Sig.ra Rosaria,
In ambito contenzioso civile e commerciale, la mediazione assolve il ruolo di preliminare imprescindibile all’avvio della causa dinanzi al giudice. La mancata partecipazione di una parte regolarmente convocata all’incontro di mediazione, priva di giustificato motivo, comporta una serie di conseguenze pregiudizievoli per la stessa.
Ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice di procedura civile, il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione alla mediazione. Tale condotta processuale, infatti, integra un sintomo negativo che il giudice può valutare ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine all’accertamento dei fatti e delle relative responsabilità. In concreto, la mancata partecipazione può essere interpretata come un indice di non collaborazione e di scarsa propensione alla risoluzione bonaria della controversia, fattori che possono assumere una rilevanza significativa nel giudizio.
Oltre al rilievo probatorio, la mancata partecipazione alla mediazione può comportare l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte assente. In particolare, l’articolo 12-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 28/2010 prevede che il giudice condanni la parte che non ha partecipato al primo incontro di mediazione, senza giustificato motivo, al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Ciò premesso, prima di rinunciare all’eredità, consiglio di fare una valutazione dei costi e dei benefici legati alla stessa.
Cordiali saluti,
Buongiorno Avvocato. Mio papà è da poco deceduto senza lasciare testamento. I chiamati all’eredità sono mia mamma, mio fratello (Carlo) ed io (Francesco). Per facilitare mia mamma io vorrei fare rinuncia all’eredità di mio papà. Io non sono sposato e non ho figli. Potrebbe cortesemente confermare come verrebbe ripartita la mia quota? Sarebbe corretto pensare che mia mamma e mio fratello subentrerebbero nella mia quota per accrescimento in parti uguali, e pertanto che mia mamma e mio fratello sarebbero eredi leggittimi nella quota di metà ciascuno e pertanto riceverebbero ciascuno metà dell’eredità di mio papà? Oppure la mia quota andrebbe interamente alla mia mamma inquanto mia ascendente? La ringrazio per la sua cortese attenzione e le porgo cordiali saluti. Francesco
Buongiorno Sig. Francesco,
A seguito della Sua rinuncia all’eredità, la Sua quota si accresce in parti uguali tra Sua mamma e Suo fratello che quindi vengono chiamati per un mezzo ciascuno.
Cordiali saluti,
Gentile Notaio,
Cosa succede se al momento dell’atto di rinuncia una nonna viene dichiarata incapace di intendere e di volere?
La stessa nonna deve comunque fare la rinuncia ad ogni costo per i debiti lasciati dal figlio. (I figli del figlio e i nipoti hanno già proceduto alla rinuncia). Come funziona anche con la questione delle tempistiche?
Grazie mille della disponibilità.
Buongiorno Sig. Luigi,
Se la signora è incapace di intendere e volere dovrà essere nominato dal Giudice Tutelare un amministratore di sostegno (o, in cado di incapacità più grave, un tutote) e dovrà essere richiesta l’autorizzazione giudiziale per rinunciare all’eredità dando evidenza documentale dei debiti.
Cordiali saluti,
Buongiorno Notaio. Vorrei ringraziarla per il servizio che gentilmente offre. Leggere le varie domande e le Sue risposte e’ molto istruttivo ed avere la possibilita’ di porLe delle domande e’ veramente di grande utilita’.
Ho gia’ avuto modo di farLe una domanda qualche giorno fa’ e La ringrazio per la Sua cortesissima risposta. Mio papà è da poco deceduto senza lasciare testamento. I chiamati all’eredità sono mia mamma, mio fratello (Carlo) ed io (Francesco). La mia domanda riguarda Il regime patrimoniale di comunine dei beni. Mia mamma e mio papa’, persone fortunatamente motlo anziane, hanno sempre indicato che erano in regime di comunione dei beni, e sia io che mio fratello siamo cresciuti sempre pensando che fosse naturale poiche’ la mamma ed il papa’ hanno sempre condiviso tutto. Avendo adesso la necessita’ di avera certezza sul regime patrimoniale, e siccome non riusciamo a trovare l’atto di matrimonio, abbiamo richiesto un estratto. Purtroppo il comune di matrimonio e’ veramente distante da dove la mamma anche mio fratello ed io viviamo. Essendo la data di matrimonio molto indietro nel tempo, il comune di matrimonio non puo’ rispondere subito e la ricerca prendera’ almeno 20 giorni lavorativi. Nel frattempo che aspettiamo l’estratto, abbiamo fatto una visura catastale sulla casa della mamma e del papa’, costruita nei lontani anni sessanta. Nella parte dei dati anagrafici La visura riporta sia la mamma che il papa’ e per ciascuno dei due dice “Proprieta’ per 1/1 in regime di comunione dei beni con …”
Mi chiedevo se questo poteva essere un indizio per sapere se allora erano in comunione dei beni, e poi volevo chiederle se il fatto che indichi 1/1 per entrambi (e non 1/2) ha qualche significato. Mi scuso per la lunga esposizione e La ringrazio nuovamente per la sua cortese attenzione e le porgo cordiali saluti. Francesco
Buonasera Sig. Francesco,
La visura catastale purtroppo non ha valenza probatoria del regime patrimoniale dei coniugi. Sicuramente può essere un indizio ma per avere la certezza matematica occorre essere in possesso dell’estratto dell’atto di matrimonio.
La quota 1/1 in comunione legale è corretta ma solitamente viene indicato un solo coniuge e non entrambi. Trattasi comunque di un finto problema in quanto con la voltura della successione potrete sistemare l’intestazione catastale dei beni ereditari.
Cordiali saluti,
Gentilissimo Notaio,
Grazie per la Sua cortesissima risposta. Il Comune di matrimonio della mamma e del papa e’ stato rapidissimo e gentilissimo nel rispondere. La mamma gia’ oggi ha ricevuto per e-mail la copia del suo ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMOINO. L’Estratto di matrimonio in fondo riporta “ANNOTAZIONI MARGINALI: NESSUNA”. Nell’Estratto non c’e’ nessun riferimento al regime legale patrimoniale. Cioe’ nessun riferimento a separazione di beni o comunione di beni. Tenga presente che il matrimonio e’ avvenuto nel 1967. Per completezza aggiungo che questo ovviamente e’ stato l’unico matrimonio sia per la mamma che il papa’. Possiamo allora concludere definitivamente che la mamma ed il papa’ erano/sono in regime di comunione legale dei beni? Questo confermerebbe quanto il papa’ e la mamma hanno sempre indicato ed anche, come scritto nel mio precedente messaggio, confermerebbe quanto riportato sulla visura catastale della casa della mamma e del papa’. La ringrazio nuovamente per la Sua sempre gentile attenzione. PorgendoLe cordiali saluti, Le auguro una buona giornata. Francesco
Buonasera Sig. Francesco,
Alla luce di quanto da Lei esposto ritengo di poterLe confermare che il regime patrimoniale dei Suoi genitori è quello della comunione legale dei beni.
Infatti, le famiglie costituite prima del 20 settembre 1975, in assenza di una diversa scelta espressa dai coniugi entro il termine stabilito, sono automaticamente soggette al regime di comunione legale dei beni per gli acquisti effettuati a partire dal 21 settembre 1975.
Cordiali saluti,
buonasera ,io ho ereditato una parte della casa dei miei genitori vorrei fare la rinuncia ,anche miei figli vorrebbero farla ci sono anche a tavolta i figli di mia figlia . vorrei sapere se dobbiamo pagare tutti gli eredi alla rinuncia, so che la spesa e di 200euro ,poi ci sono le marche da bollo
la ringrazio Rosalba
Buonasera Sig.ra Rosalba,
Fiscalmente la rinuncia all’eredità è un atto unitario e quindi, se la stipulasse da un notaio le verrebbe richiesto il versamento di una sola imposta di registro da 200 euro anche nel caso in cui l’atto venisse sottoscritto da più rinuncianti. Se desidera rinunciare in Tribunale per risparmiare i costi notarili le consiglio di sentire la cancelleria dell’ufficio successioni competente. Le segnalo però che le tempistiche non saranno così celeri come in uno studio notarile.
Cordiali saluti,
Buonasera,
tramite atto notarile, dopo meno di un anno dal decesso di mia madre, ho rinunciato, circa sei anni fa’, per atto notarile, all’eredita’ da lei abbandonata.
Altro chiamato all’eredita’ era mia fratello, che successivamente alla mia rinuncia, ha effettuato un’accettazione espressa della detta eredita’ per l’intero.
Posso ancora utilmente revocare la detta mia rinuncia, ed entro quale data?
So che ovviamente, se mio fratello avesse nel frattempo effettuato atti di disposizione dell’eredita’, in tutto ovvero in parte, questi non possono essere revocati/invalidati, ma, a prescindere da questo caso, posso acquisire il diritto a succedere a mia madre nella misura del 50%?
Grazie per la risposta
Buonasera Sig. Luigi,
La revoca della rinuncia all’eredità è impedita dall’acquisto della stessa da parte degli altri chiamati. La giurisprudenza ha affermato che la rinuncia all’eredità non può essere revocata quando l’ulteriore chiamato abbia espressamente accettato l’eredità.
Conseguentemente ritengo la Sua rinuncia all’eredità non più revocabile.
Cordiali saluti,
Buonasera,
Mia suocera è deceduta a novembre 2019, il figlio,mio marito , è deceduto ad aprile 2020. Nel 2022 è stata completata la successione in cui io ereditavo da mio marito anche l eredità della madre. Ora,io ho firmato tutto,quindi ho accettato, ma ho ancora la possibilità di rinunciare all eredità di mia suocera? Da mio marito ereditò solo metà della nostra casa. Ho 2 figli minorenni.
Grazie se riuscite a spiegarmi….
Buongiorno Sig.ra Francesca,
Astrattamente se ha già compiuto atti di accettazione tacita dell’eredità relativamente al patrimonio di Sua suocera non potrebbe più rinunciare. Quali sono i motivi che la spingerebbero verso la rinuncia? Debiti?
Salve,
In seguito a decesso di mio fratello siamo venuti a conoscenza di probabili debiti effettuati in vita. È possibile effettuare una rinuncia all’eredità per tutelarci anche in considerazione che non vi sono somme o immobili lasciati per far fronte all’estinzione dei debiti. Attualmente sono rimasti i seguenti fratelli del deceduto:
Fratello con 2 figli maggiorenni;
Sorella con figlia minorenne;
Nipoti 2 di un altro fratello deceduto precedentemente.
Chi deve eventualmente rinunciare dei predetti per tutelarsi?
Buongiorno Sig. Aldo,
Per tutelarvi di fronte a questa situazione dovreste rinunciare, in prima battuta, voi fratelli e, subito dopo, i vostri figli (ove questi ultimi abbiano figli anche i loro figli). Tenga in considerazione che per i minori deve essere richiesta l’autorizzazione in tribunale per poter validamente effettuare l’atto di rinuncia.
Cordiali saluti,
Buongiorno ,
In seguito al decesso di un mio fratello al 2019 essendo nullatenente, però siamo venuti a conoscenza di un prestito fatto con una finanziaria e non avendolo estinto (non sappiamo quanto rimaneva da pagare) siamo rimasti 5 fratelli,un altro fratello , sposato con tre figli e quattro nipoti minorenni ,che resideva in Francia, è deceduto al 2021.Chi deve fare la rinuncia all’eredità e quanto tempo abbiamo per la rinuncia o se non siamo obbligati?
Grazie e cordiali saluti
Buongiorno Sig. Michele,
Se nessuno dei chiamati all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, avete dieci anni di tempo dalla data del decesso per poter rinunciare all’eredità.
La rinuncia andrebbe perfezionata in primo luogo da parte dei fratelli e, immediatamente dopo, da tutti i loro discendenti (compresi i nipoti minorenni).
In alternativa, sempre se non siete nel possesso di beni ereditari, potreste anche attendere il decorso dei dieci anni senza fare nulla e lasciare prescrivere il diritto di accettare l’eredità.
Cordiali saluti,
Grazie per il chiarimento.Per quanto riguarda la tariffa notarile per questa pratica, ho chiesto a un paio di notai del mio paese è la loro tariffa era, prima del COVID, di Circa 750 euro per persona rinunciante all’eredità.Per cui non coincide con la tariffa data nel vostro sito.
Grazie e saluti.
Buonasera Sig. Michele,
Il costo della rinuncia preventivato dal collega è assolutamente in linea con quanto da noi indicato nell’articolo.
Riassumo brevemente:
– imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro;
– imposta di bollo pari a 45 euro;
– marche da bollo per euro 48 per l’inserimento della rinuncia all’interno del registro delle successioni del Tribunale competente;
– spese postali.
Consideri che l’atto di rinuncia ha circa 350 euro di imposte e altri costi fissi che vengono versati allo Stato. La parte restante è l’onorario del notaio (che comprende l’IVA e sul quale il notaio dovrà ammortizzare i costi generali di studio e pagare l’IRPEF, le assicuro che rimane molto poco).
Cordiali saluti,
Buongiorno ho un problema devo fare una rinuncia per una eredità di mio fratello che è deceduto altrimenti devo pagare io per lui sono un disabile grave al 100% totale sono andato a vedere da un notaio che mi chiedeva per fare il tutto 800 euro che io non ho con un assegno di invalido di 350 euro ma poi vado a vedere su internet è c’è scritto 200 euro tassa fissa 48 euro trascrizione 49 marca da bollo allora mi chiedevo ma un notaio prenderebbe 500 euro per scrivere due cose non credo c’è qualcuno che mi puo aiutare io non posso andare dove c’è la pratica del defunto che si trova in germania se qualcuno mi sa dire cosa posso fare grazie fino a 300 euro ci arrivo di piu no andare in tribunale in germania no grazie tante a tutti queli che mi rispondono.
Buonasera Sig. Marco,
Consideri che i costi vivi di un atto di rinuncia all’eredità (ovvero le tasse che vanno allo Stato) sono circa 350 euro. I 450 Euro che incassa il collega a titolo di onorario sono circa 370 euro più IVA, dai 370 euro vanno ammortizzati i costi dell’attività (affitto dello studio, dipendenti, bollette, cancelleria, software, etc…) e su quello che avanza il notaio paga oltre il 50% di imposte sui redditi. Rimangono puliti poco più di 100 euro. Per “scrivere due cose” dopo aver studiato per 30 anni credo sia anche poco.
Buonasera,
Mia madre, dopo aver presentato la domanda di successione ed aver completato nella sua interezza l’iter burocratico, a causa di un ripensamento, dovuto alle lungaggini, vorrebbe rinunciare all’eredità. La mia domanda è:”Si può fare?Se si, deve presentare una dichiarazione del notaio?”.
In attesa di una vostra risposta, ringrazio in anticipo.
Buonasera Sig. Stefano,
Sua mamma può ancora rinunciare a patto che non abbia compiuto atti di accettazione tacita dell’eredità in parola (consiglio di leggere questo nostro articolo sul tema: https://blog.notaiotorino.org/accettazione-tacita-di-eredita/). In tal caso potrebbe rinunciare recandosi da un notaio o presso la Cancelleria del Tribunale competente.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
Volevo avere informazioni se vi sono problemi con il Fisco o altri enti nel caso in cui vi sia un’ eredità senza passività, nel caso specifico mio nonno, e gli eredi (figli del defunto e nipote) decidano di rinunciare all’eredità e di aspettare che ci abbandoni (speriamo il più tardi possibile) sua moglie.
Nel caso è possibile fare un’unico atto di rinuncia? Ed è necessario presentarsi dal notaio o basta presentare i documenti alla cancelleria del tribunule?
Buongiorno Sig. Sergio,
Se nel ramo discendente del de cuius (figli-nipoti-bisnipoti) ci sono dei minori e, a seguito delle varie rinunce, l’eredità viene devoluta a questi ultimi, scatta l’obbligo di accettazione con il beneficio di inventario. Come è composto l’albero genealogico del de cuius?
Buongiorno,
mia nonna, ancora in vita, ha depositato testamento. Essendo lei al corrente di alcuni debiti finanziari di mia mamma, l’ha estromessa dal testamento mettendo come diretta erede me con usufrutto di mia mamma. È possibile verificare questo testamento anche se è ancora in vita?
Se sul testamento mia nonna decide di lasciare l’eredità agli altri due figli, estromettendo me e mia mamma, sarebbe impugnabile? Se così fosse, mia mamma rinunciando all’eredità a causa dei debiti , i beni passerebbero ai miei zii come richiesto da testamento o sarei diretta erede?
Grazie e buona giornata
Buongiorno Sig.ra Nicole,
Il testamento deve rimanere segreto fino alla morte di chi lo ha redatto. Ciò significa che, a meno che Sua nonna non decida di comunicarLe il contenuto dello stesso, è impossibile sapere quali disposizioni contenga il suo testamento.
Nel caso in cui Sua mamma venisse completamente pretermessa non potrebbe rinunciare ad una eredità alla quale non è stata chiamata ma avrebbe il diritto di agire in riduzione per ottenere la quota di legittima.
Ove invece Sua mamma venisse chiamata all’eredità nel testamento e rinunciasse alla stessa, il diritto di accettare dovrebbe spettare a discendenti e quindi a Lei figlia. Tuttavia, se Sua nonna ha previsto una sostituzione testamentaria a favore degli altri figli in caso di rinuncia di Sua mamma, il diritto di accettare l’eredità spetterà direttamente ai Suoi zii.
Cordiali saluti
Buongiorno,
è morta mia mamma e non aveva nessun bene escludendo qualche centinaia di euro sul cc bancario. Quando era morto suo fratello si era trovata una cartella esattoriale di equitalia di un importo molto elevato a suo nome.
Io e mio fratello, unici eredi, vogliamo fare la rinuncia all’eredità per non eredita qs cartella; entro quando dobbiamo farla? Grazie per la risposta.
Buongiorno Sig.ra Paola,
Il termine di prescrizione previsto per legge per rinunciare all’eredità è di 10 anni dalla data della morte.
Tuttavia se aveTe deciso di rinunciare all’eredità, non lascerei passare troppo tempo e perfezionerei l’atto appena possibile per evitare che i creditori di Suo zio tentino comunque di rivalersi su di Voi.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
ringrazio per la gentile risposta. Abbiamo intenzione di fare rinuncia il prima possibile; ma allora i 3 mesi che ho letto in altre risposte si riferiscono al caso in cui il defunto ha lasciato dei beni in eredità? Ma si deve fare l’inventario di quello che mia mamma aveva in casa? lei viveva in casa di mia proprietà insieme a me. Grazie ancora per la vostra gentilezza. Cordiali saluti.
Buonasera Sig.ra Paola,
I tre mesi si riferiscono al termine per redigere l’inventario da parte del chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari ai sensi dell’articolo 485 del codice civile. Se Sua mamma aveva solamente effetti personali e vestiario privi di valore commerciale a mio parere può evitare l’inventario.
Cordiali saluti,
Buongiorno
Circa un anno fa e deceduto mio padre il quale sia io che mio fratello non avevamo più rapporti da molto tempo
Io e mio fratello vorremmo rinunciare alla successione ,il problema e che e morto in Paraguay quindi non abbiamo nessun documento suo da portare in tribunale e nel frattempo sono spuntati dei creditori per debiti che aveva
Come ci dobbiamo comportare
Ci dobbiamo rivolgere ad un legale ??
Buonasera Sig. Daniele,
Se vostro padre era cittadino italiano, per avere della documentazione attestante il suo decesso, potreste rivolgervi al Consolato italiano.
Avete già tentato questa strada?
Buonasera
In primis volevo fare i miei complimenti per questo blog così utile e approfondito, siete veramente molto preziosi
Avrei necessità di un consiglio;
Nel 2017 e’ morto mio padre che purtroppo era stato raggirato da una signora e aveva contratto qualche debito ( di modesto valore )
Io e i miei due fratelli abbiamo rinunciato subito all’eredità ( non avevamo il possesso dei beni) . A gennaio 2024 mio figlio e’ diventato maggiorenne. Chiedo se sia necessario che anche lui faccia la rinuncia o nel 2027 trascorsi 10 anni dalla morte e’ tacito che abbia rinunciato?
I debiti si prescrivono in 10 anni?
Se non fa rinuncia e non sono trascorsi 10 anni dalla morte e i creditori dovessero rivalersi su di lui, è ancora in tempo per farla o la rinuncia deve essere preventiva?
Ringrazio anticipatamente per il prezioso supporto e mi scuso se mi sono dilungata troppo
Buonasera Sig.ra Monica,
La ringrazio per i complimenti. Astrattamente suo figlio potrebbe rimanere inerte fino alla scadenza del decennio e, a quel punto, sarebbe “di fatto” considerato come un rinunciante.
In questi casi però suggerisco sempre di provvedere a rinunciare all’eredità al fine di fugare ogni dubbio ed evitare contestazioni di qualunque tipo.
Le confermo che la rinuncia potrà comunque essere perfezionata da suo figlio anche dopo aver ricevuto contestazioni da parte dei creditori di suo papà.
Cordiali saluti,
Carla 11 agosto 2024
Buongiorno, la ringrazio anticipatamente della sua gentilezza
Mi trovo mi trovo in un momento di disperazione.mia mamma e mancata Gennaio 2022
Aveva 2badanti io le ho sempre
dato il comodato d’uso e vivevamo in 2 alloggi separati
Quando è mancata io e mio fratello abbiamo fatto la rinuncia
Da un Notaio le due badanti hanno fatto causa , il tribunale a esonerato mio fratello,e lui ne è fuori ,x me la cosa cambia mi assolvono come figlia che ha fatto tutto mia madre, mi condanna a pagare 80 Mila euro perché non ho fatto l inventario dei mobili tra altro mobili della mia casa, invece l altra badante e valsa la mia rinuncia. Adesso devo fare ricorso e non so se è accettato, lei cosa ne pensa ho 73 anni dove devo prendere questa cifra , rimarrò anche senza casa ???
Buonasera Sig.ra Carla,
Con la sentenza n. 36080 del 23 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione in merito all’istituto dell’inventario e alle sue implicazioni in relazione alla rinuncia all’eredità.
La Suprema Corte ha ribadito l’intima connessione tra il possesso dei beni ereditari e l’obbligo di procedere alla redazione dell’inventario, sancito dall’art. 485 del codice civile. Tale obbligo sussiste anche qualora il chiamato intenda disinteressarsi dell’eredità mediante rinuncia. In altri termini, la rinuncia all’eredità, per essere efficace, deve essere preceduta dalla regolare redazione dell’inventario entro i termini di legge.
Il mancato rispetto dell’obbligo di inventario comporta la decadenza dal diritto di rinunciare all’eredità. Di conseguenza, il chiamato acquista la qualità di erede puro e semplice, con la correlata responsabilità per i debiti ereditari, anche oltre il limite dell’attivo ereditario.
La Corte di Cassazione ha offerto un’interpretazione estensiva del concetto di possesso dei beni ereditari, ritenendo sufficiente anche la mera detenzione qualificata, quale quella che si configura quando il chiamato coabita nell’immobile del defunto. Tale interpretazione, pur potendo suscitare qualche perplessità, mira a prevenire elusioni dell’obbligo di inventario e a garantire una più efficace tutela dei creditori.
Nel suo caso specifico, ove lei riuscisse a dimostrare che all’interno dell’appartamento non esistevano beni di sua mamma ma solo effetti personali privi di valore commerciale e che, quindi, la redazione dell’inventario di fatto non era necessaria potrebbe riuscire a sovvertire la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.
Cordiali saluti,
Buongiorno. Io e mia sorella, avevamo un cugino (figlio della sorella di nostro padre, tutti deceduti), che e’ mancato improvvisamente per un infarto, abbastanza giovane.Lui aveva altri parenti, ma non ci andava daccordo, se non con noi.Mio cugino, una volta andato in pensione, aveva venduto tutti i terreni (ad esclusione della casa), senza dirci nulla.E’ morto , ci abbiamo fatto il funerale, e solo dopo , a casa sua abbiamo trovato un assegno di 35.000 euro, a lui intestato e mai incassato.Sentendo i vicini, siamo venuto a conoscenza di un geometra, che ha trattato la vendita , e ci ha consegnato l atto di vendita firmato dal notaio.Io non conosco gli acquirenti.La vendita e’ stata fatta al fine di saldare vecchi debiti, e comunque causa morte, questo assegno non e’ mai stato incassato . Porta la data del 9/05/2024, e noi lo abbiamo trovato in casa solo pochi giorni fa.Ho avuto dal geometra copie dell atto di vendita.Insieme a questi, abbiamo anche trovato varie lettere di recupero crediti , mai saldati (Debiti Comunali non pagati, ma anche lettere di prestiti fiduciari mai pagati), che si aggirano per circa 10.000 euro.Ho provato a contattare bonariamente questi recupero crediti, e mi hanno detto che se ne devono fare carico gli eredi (oltre che crearmi una persecuzione telefonica incredibile).La chiave dell immobile ce l ho io.Il geometra mi ha detto che l immobile era statao valutatao comunque 60.000 euro. Qui chiedo : il mancato incasso di quell assegno puo annullare l atto di vendita? Dato che sono venuti fuori questi debiti, e non sappiamo quanti parenti in seguito tocchera’ la succesisone (dato che ci saranno le tasse e questi debiti da pagare), conviene fare rinuncia di eredita?
Buonasera Sig. Paolo,
Il mancato incasso dell’assegno da parte del venditore non può essere considerata causa di annullabilità dell’atto di vendita. La somma indicata nell’assegno costituisce un credito che hanno diritto di riscuotere gli eredi in nome e per conto del de cuius. Al momento avete di fatto due alternative, rinunciare puramente e semplicemente all’eredità e non pensare più a questa vicenda oppure incaricare un avvocato affinché svolga delle ricerche più approfondite in merito alla consistenza del patrimonio ereditario.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
Mio padre , nullatenente, riceve periodicamente ( prima di ogni prescrizione) cartelle esattoriali da equitalia per vecchi debiti col fisco, che, sistematicamente ignora nn possedendo nulla.
Al suo decesso sarà sufficiente fare rinuncia per me e i miei figli maggiorenni facendo rifetimento a questi debiti o è sufficente menzionare che si RINUNCIA A TUTTO in modo generico?
Ma Equitalia può impugnare la rinuncia?
Grazie mille
Buonasera Sig.ra Anna,
La rinuncia all’eredità non può essere parziale, rinunciando all’eredità si evita di acquistare l’intero patrimonio ereditario sia attivo che passivo.
Nell’atto non è quindi necessario elencare la composizione del medesimo. Equitalia non può impugnare la rinuncia. Se i suoi figli avessero a loro volta dei figli prima del decesso di suo papà dovrebbero rinunciare anche loro.
Cordiali saluti,
Buongiorno
innanzitutto rinnovo i complimenti per la puntualità ed esaustività delle risposte . Mio fratello e’ deceduto tre anni fa , viveva da solo in un immobile di cui era proprietario per 1/4 . Gli eredi legittimi ( la moglie e la figlia ) hanno rinunciato all’eredità . I nuovi chiamati dovrebbero essere i fratelli ( tre , proprietari in parti uguali dei restanti 3/4 dell’immobile ) e mia madre , che vuole rinunciare . A mio fratello sono state notificate alcune cartelle esattoriali circa dieci anni fa di cui verificheremo la legittimità . Se tutti i fratelli accettano con beneficio di inventario , poiche’ abitano in tre città diverse , la redazione dell’inventario puo’ essere fatta da uno solo ? Nella dichiarazione di successione e’ necessario indicare anche le cartelle esattoriali oppure no ? Dopo la morte , l’abitazione e’ risultata disabitata , sono state staccate tutte le utenze e viene pagata solo la quota condominiale e le spese richieste dall’amministratore . il pagamento di queste spese configura una accettazione tacita ? Grazie per la vostra disponibilità .
Buonasera Sig. Maurizio,
L’inventario viene redatto da un solo notaio, verrete chiamati a partecipare tramite raccomandata e potete anche non presentarvi tutti, è sufficiente che sia presente almeno uno degli eredi. Nella successione occorre indicare anche i debiti dell’eredità. Se accettate con beneficio di inventario, prima di fare qualunque atto, anche di carattere conservativo, dovete farvi autorizzare dal Tribunale per evitare di perdere il beneficio.
Cordiali saluti,
Buonasera sono figlio unico di madre vedova. I fratelli e sorelle dei miei genitori tutti defunti. Ho un figlio minore che tra 6 anni diventerà maggiorenne. Per rinunciare all’eredità mi conviene aspettare 10 anni? Oppure faccio la rinuncia subito e per mio miglio farò la rinuncia al raggiungimento della maggiore età? Nel frattempo che mio figlio non ha rinunciato i creditori possono vantare pretese?
Grazie per il prezioso supporto
Buongiorno Sig. Luigi,
La rinuncia può essere perfezionata entro dieci anni dal decesso di sua mamma. Immagino che l’eredità si sua mamma sia passiva se mi pone questo quesito e, di conseguenza, se fossi in lei rinuncerei subito all’eredità e rimarrei in attesa di una eventuale mossa dei creditori ereditari. Ove questi, a seguito della sua rinuncia, rimangano inerti può attendere la maggiore età di suo figlio per la seconda rinuncia. Nel caso in cui, invece, i creditori rivolgano delle richieste di pagamento direttamente a suo figlio mentre è ancora minorenne (cosa assai rara nella prassi) dovrà richiedere l’autorizzazione al tribunale e farlo rinunciare.
Cordiali saluti,
Buonasera dottore. A seguito della morte di mio suocero nel 2021, mia moglie e le nostre due figlie tramite notaio hanno rinunciato con atto all’eredità e anche da successione risulta la rinuncia. Questa settimana ci sono state recapitate 5 cartelle esattoriali tutte destinate a mia moglie. Come dobbiamo comportarci?. Grazie
Buongiorno Sig. Fabio,
Vi suggerisco di inviare all’Agenzia delle Entrate una raccomandata con avviso di ricevimento contente la copia conforme dell’atto di rinuncia all’eredità invitandoli a non richiedere più il pagamento di quelle somme in quanto da voi non dovute.
Cordiali saluti,
Buonasera,
mio padre è da poco deceduto e non ho mai avuto dei buoni rapporti.
Ho saputo che ha venduto la casa che era intestata a lui, che ha un libretto postale con una cifra esigua e non so se ha debiti.
Come mi comporto?
Mi conviene fare rinuncia dell’eredità o lasciare andare in prescrizione?
La rinuncia si può fare direttamente all’agenzia entrate ed entro quanto tempo?
Grazie per le informazioni
Buonasera Sig.ra Rita,
Se non si trova, ad alcun titolo, nel possesso di beni ereditari può anche attendere la prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità.
Nel caso in cui, ai fini prudenziali, preferisse rinunciare all’eredità può recarsi presso un notaio o la Cancelleria del Tribunale competente (non esiste una tempistica prestabilita).
Le ricordo che, ove avesse dei figli, anch’essi dovrebbero rinunciare all’eredità. Se nella sua linea discendente ci sono dei minorenni, per poter validamente rinunciare, devono essere autorizzati dal Tribunale.
Cordiali saluti,
Buonasera, mio suocero è morto 2 anni fa, mia suocera è ancora viva, mia moglie, che ha un solo fratello, vorrebbe rinunciare all’eredità al momento della morte di sua madre, nostra figlia (maggiorenne) dovrà a sua volta fare rinuncia?
Buonasera Sig. Massimiliano,
Le confermo che anche sua figlia dovrà provvedere a rinunciare all’eredità in quanto chiamata per rappresentazione a seguito della rinuncia di sua moglie.
Cordiali saluti,
Buongiorno , il 12 settembre e’ morta mia madre vedova siamo 3 figli ma uno viveva con lei e a carico perche’ senza lavoro,non ha lasciato debiti ne auto solo la casa di proprieta’ quindi sono preoccupato per il futuro dei debiti che fara’ mio fratello perche’ nullatenente rimasto ad abitare per forza maggiore in casa e noi saremo chiamati a pagare con la quota 33% posso rinunciare all’eredita’ per evitare debiti futuri? Grazie per l’informazione
Buongiorno Sig. Salvatore,
Può senz’altro rinunciare all’eredità ma se ha dei figli dovranno rinunciare anche loro. Se nella sua linea discendente ci sono dei minori, trattandosi di una eredità non passiva, non verranno autorizzati dal Tribunale a rinunciare e saranno obbligati ad accettare con beneficio di inventario, procedura che comporta dei costi non trascurabili a carico dei genitori del minore. Qual è la vostra situazione famigliare attuale?
Cordiali saluti,
La nostra situazione e’ che noi non abbiamo figli quindi penso la situazione si farebbe piu semplice intanto la ringrazio molto per l’informazione
Salve mi chiamo Lorenzo,ho un problema,mia moglie ha debiti con l ufficio delle entrate,arriva una notifica di intimazione di pagamento entro 5 giorni però non è possibile.siccome lei e i suoi fratelli stanno x completare una successione indivisa ,dai genitori defunti,lei è stata consigliata alla rinuncia e fare un atto di servitú alla figlia.volevo chiedere,alla rinuncia con i suoi fratelli rischiano un ipoteca o no? E la rinuncia posso farla dopo la successione?voi cosa mi consigliate?grazie di un eventuale risposta.buona serata
Buonasera Sig. Lorenzo,
La domanda non mi è chiara, potrebbe riformularla per cortesia?
Buongiorno, io e mio marito abbiamo fatto rinuncia dell’eredità a favore delle nostre figlie , una delle quali minorenne. Ora vorremo vendere la casa ereditata, per la figlia minore dobbiamo rivolgerci a un notaio oppure possiamo farlo direttamente in tribunale ( con minore spesa?). La ringrazio
Buonasera Sig. Elisa,
L’autorizzazione alla vendita può essere chiesta indifferentemente al Notaio che stipulerà l’atto di vendita o in Tribunale. Se siete in grado di presentare il ricorso autonomamente potete di sicuro risparmiare, in caso contrario dovreste rivolgervi ad un avvocato e i costi sarebbero similari a quelli del notaio.
Cordiali saluti,
Buongiorno
Nel mese di Luglio è morto mio cognato, abbiamo saputo da poco che aveva debiti anche con il fisco.
Premesso che io e mia moglie siamo in separazione dei beni e che abbiamo una figlia minore, chiedo se la rinuncia all’eredità dovrò farla anche io e se mia figlia minore può già farla oppure deve aspettare la maggiore età. Nel caso debba aspettare la maggiore età che sarebbe ad Aprile del 2025, eventualmente potremmo farne una soltanto in quella data? Grazie
Buonasera Sig. Giulio,
La rinuncia andrebbe fatta da parte di sua moglie e di sua figlia e non da lei.
Sua figlia può già rinunciare adesso, debitamente autorizzata dal Tribunale.
Se non siete nel possesso di beni ereditari e desiderate limitare i costi potreste anche attendere aprile 2025 e fare un unico atto di rinuncia.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
una semplice domanda: devo fare rinuncia all’eredità di mio nonno (mia mamma l’ha già fatta); tra i documenti da presentare serve anche lo stato famiglia storico dal quale si evince che effettivamente sono figlio di mia madre e quindi discendente del defunto?.
Ringrazio e saluto
Giovanni
Buonasera Sig. Giovanni,
In teoria servirebbe lo stato di famiglia storico ma potrebbe anche autodichiarare il suo status attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove il notaio la accetti.
Cordiali saluti,
Salve, in parte già risposto su un commento precedente.
Al decesso di mio zio (fratello di mia madre), i figli si stanno organizzando per la rinuncia all’eredità, consapevoli di debiti a carico del padre.
Quale è la linea di successione che deve essere seguita per la rinuncia all’eredità? Anche noi nipoti ed i nostri figli siamo potenzialmente coinvolti oppure segue l’asse di mio zio?
Grazie
Buonasera Sig. Sergio,
Ove rinunciasse tutto il ramo discendente di suo zio, il diritto di accettare l’eredità si trasmetterebbe a sua mamma e a tutto il suo ramo discendente.
Cordiali saluti,
Buongiorno a tutti,
Scrivo anche a voi in quanto non siamo stati in grado d’avere una risposta chiarificatrice.
Mia madre, cittadino italiano e rumeno, vedova dal 27 ottobre 2023, vorrebbe sapere se è possibile rinunciare all’eredità in modo precauzionale per tutelarsi dai debiti avuti dal marito con l’agenzia delle entrate (2-3 anni prima della morte del marito, lui ha ricevuto a nome suo alcuni solleciti di pagamento da parte dell’agenzia riscossione) presso un notaio in Italia senza dover per forza aprire una pratica di successione in quanto suo marito sia in Romania che in Italia era nullatenente, quindi di fatto oltre ai debiti non vi era nulla da tramandare. Preciso che entrambi due erano residenti in Romania ed iscritti all’aire.
Mia madre in seguito alla morte del marito, ha ritenuto opportuno non aprire la pratica di successione in quanto ha preferito lasciare il mondo com’era dato anche il rapporto non ottimo avuto la figlia del defunto per più di 20 anni.
Preciso che mia madre 2004 ha spostato suo martio stipulando come regime patrimoniale la separazione dei beni, prima della morte esso era anche pensionato attualmente mia madre precedendo la pensione di reversibilità.
La mia domanda è: senza attendere i 10 anni per la prescrizione e senza dover aprire latto mia madre di una successione ne in italia e nemmeno in romania, è possibile rinunciare all’eredità presso un notaio italiano in modo precauzionale?
Vi ringrazio tutti per il vostro impegno ed assistenza
Buonasera,
Sua madre può senz’altro rinunciare all’eredità del marito deceduto e, se lo stesso era effettivamente nullatenente, non ha alcun obbligo di presentare la dichiarazione di successione in Italia (non conosco cosa disponga sul punto la normativa rumena).
Cordiali saluti,
La ringrazio molto. A marzo rientra in Italia, proverà pressa un notaio presso l’ultimo comune di residenza in Italia! Cordiali saluti
Buongiorno,
Ho effettuato la rinuncia a seguito della morte di mio padre. (Ero l’unico figlio e mio padre divorziato da tempo da mia madre era di stato libero).
Dopo la rinuncia è opportuno inviare copia della stessa ad altri soggetti che potrebbero contattarmi? Esempio amministratore di condominio dove abitava il defunto, banche presso il quale aveva conti, comune?
Grazie
Buonasera Sig. Orazio,
Se lo desidera può prudenzialmente inviare copia della rinuncia ai creditori di suo padre. Non è obbligatorio farlo ma può essere opportuno.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
a maggio è deceduto mio papà, io e mia sorella vogliamo rinunciare all’eredità lasciando tutto alla mamma e ai restanti 2 fratelli. I 2 fratelli vorrebbero procedere con la successione e si parla di 3000 euro. Visto che non vogliamo pagare questa cifra, basta che facciamo la rinuncia o dobbiamo obbligatoriamente fare anche la successione? Se facessimo la rinuncia dopo la successione saremmo tenuti a pagare la nostra parte di spese di successione o dobbiamo avvisare qualcuno preventivamente? grazie mille
Buonasera Sig.ra Barbara,
Se lei e sua sorella intendete rinunciare all’eredità, l’accrescimento a favore di vostra madre e dei vostri fratelli non è automatico in quanto, se avete figli, spetterà prima a loro accettare o rinunciare all’eredità. Solo dopo una eventuale rinuncia dei vostri figli l’eredità sarà devoluta a vostra madre e ai vostri fratelli. Se rinunciate non dovete partecipare alle spese di successione che graveranno unicamente gli eredi.
Cordiali saluti,
Buonasera Notaio,
mio padre è morto in data 27.11.2011. io ho rinunciato all’eredità di mio padre nel 2019. Ho 2 figlie: una nata il 23.10.2003 ed una nata il 09.06.2008, ancora minorenne. Per le mie figlie, quando scade il termine per accettare o rinunciare all’eredità di mio padre. Nessuno è mai stato in possesso di beni di mio padre.
Buonasera Sig. Pippo,
Il termine prescrizionale decennale opera anche nei confronti dei soggetti incapaci e, pertanto, le sue figlie hanno perso il diritto di accettare l’eredità il 27.11.2021.
Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di una rinuncia “tardiva” da effettuarsi a fini prudenziali.
Cordiali saluti,
Buonasera gentilissimi avvocati. Purtroppo mia sorella è morta il 2 Maggio 2022 lasciando dei debiti con il fisco. Io, mio fratello e mio cognato abbiamo fatto subito dopo 2 mesi dalla sua morte presso un notaio, la rinuncia all’ eredita’ totale. Oggi, l’agenzia delle entrate mi notifica un accertamento di mia sorella del 2020. Avendo fatto la rinuncia nei termini previsti dei 3 mesi, cosa devo rispondere ad Equitalia che mi cita come erede?
Ho bisogno del vostro aiuto. Ho tempo 30 gg per rispondere alla cartella esattoriale
Buonasera Sig. Massimo,
Le consiglio di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Agenzia delle Entrate competente, allegando la copia conforme dell’atto di rinuncia e spiegando che la loro richiesta è illegittima in quanto lei non è l’erede di sua sorella avendo rinunciato alla sua eredità.
Cordiali saluti,
Grazie avvocato. Mi ha rincuorato
Buonasera. Mio zio (senza figli né coniuge) è appena morto. Mia mamma e l’altro mio zio (i fratelli, insomma, nonché gli unici eredi) hanno intenzione di fare la rinuncia. Da quello che abbiamo capito, dobbiamo fare la rinuncia anche io e mio fratello. Possiamo farla tutti e quattro insieme pagando 200 euro, o è necessario presentare domande diverse? Grazie!
Buonasera Sig.ra Claudia,
Potete senz’altro rinunciare tutti insieme e, in tal caso, è dovuta una sola imposta di registro da 200 euro come stabilito dalla Circolare della Agenzia delle Entrate 44/2011. Lo stesso principio si applica anche per quel che riguarda l’imposta di bollo. Le ricordo che se avete figli, anch’essi devono rinunciare all’eredità e così di seguito fino a quando non sarà interamente esaurito il vostro ramo discendente.
Cordiali saluti,
Buonasera,
In data 18/12/2024 viene a mancare mio padre,debitore verso il fisco e un creditore privato,e residente con me e mia convivente di fatto nell’ appartamento di proprietà mio e della mia convivente.In data 31/12/2024 io e mio fratello abbiamo prontamente fatto rinuncia all’ eredità presso il notaio.Ne’ io né lui comunque eravamo in possesso di beni ereditari mobili e immobili registrati al momento della morte e tantomeno ora che abbiamo rinunciato.Non abbiamo neanche avvisato la banca in cui mio padre era correntista per “congelare”il conto prima che eventuali eredi subentranti ne chiedano lo sblocco,proprio per evitare di compiere eventualmente un atto di accettazione tacita dell’ eredità.Rischiamo comunque qualche contestazione da parte dei creditori o ci possiamo ritenere al sicuro dai suddetti debiti?
Buongiorno Sig. Mirko,
Sulla base delle informazioni che mi ha fornito, ritengo che abbiate posto in essere tutti gli atti necessari per scongiurare il rischio di eventuali richieste da parte dei creditori ereditari. Immagino che lei e suo fratello non abbiate figli altrimenti anch’essi devono riunciare all’eredità.
Cordiali saluti,
Grazie Mille per il cortese e puntuale riscontro.No non abbiamo figli pertanto non dovremo procedere con la rinuncia anche da parte loro.In relazione però alla necessità di avvisare la banca del decesso di mio padre,siamo stati consigliati dal vostro collega notaio che ha curato la pratica di rinuncia,di inviare comunicazione alla banca e attraverso la rinuncia fatta comunicarne il decesso per fare bloccare il conto ed evitare equivoci e conseguenze future in caso di prelevamenti indebiti.In sostanza li si informa del decesso e gli si comunica che non siamo eredi allegando la certificazione di avvenuta stipula dell’ atto di rinuncia.Saranno poi gli eredi subentranti,se esistono a procedere con la richiesta di chiusura o meno del conto corrente. Siete d’accordo con questa procedura?grazie mille
Buonasera,
un fratello di mio padre è venuto a mancare di recente. I parenti in toto hanno deciso di rinunciare all’eredità. Alcuni di noi si trovano in città, regioni e, in alcuni casi, in continenti diversi. In che modalità è possibile partecipare alla rinuncia dei parenti in loco senza doverli fisicamente raggiungere?
Grazie anticipatamente,
Cordiali saluti
Buonasera Sig. Lello,
Deve recarsi da un notaio e rilasciare una procura speciale che verrà poi inviata al notaio che stipulerà l’atto di rinuncia.
Cordiali saluti,
Salve chiedo scusa tra gli atti che posso implicare la tacita accettazione dell’eredità vi può essere la disdetta di abbonamento telefonico da parte di un figlio?
Buonasera Sig. Davide,
Premesso che non esiste una casistica codificata dei comportamenti che configurano accettazione tacita dell’eredità, ritengo che la disdetta di un abbonamento telefonico sia un comportamento potenzialmente rischioso.
Cordiali saluti,
Gentile Notaio, avendo ricevuto alcuni pareri abbastanza discordanti, chiedo cortesemente un suo parere in merito. Siamo 4 fratelli, nostra madre è venuta a mancare nel 1990 e nostro padre nel 1999. Abbiamo fatto le relative e regolari denunce di successione, ma nessuno di noi 4 fratelli, ormai quasi a distanza di 25 anni, ha mai fatto dichiarazione di accettazione di eredità né espressa e tanto meno tacita. Presumo che il diritto di accettazione o di rinuncia sia prescritto, il diritto non esercitato da noi 4 fratelli credo sia passato ai nostri rispettivi figli, sarebbe possibile e legittimo, che i nostri rispettivi figli di comune accordo potrebbero loro alienare un immobile che fa parte dell’eredità, praticamente esercitare loro questo diritto? Grazie…
Buonasera Sig. Massimo,
Mi pare abbastanza inverosimile che non abbiate compiuto un atto di accettazione tacita dell’eredità in 25 anni.
Vi siete divisi il denaro che era depositato sul conto dei vostri genitori?
Avete pagato l’IMU relativamente agli immobili ereditati?
E sufficiente uno dei due comportamenti da me citati a titolo di esempio perchè si sia già configurata l’accettazione tacita.
Alla luce di quanto detto, ritengo che non sia possibile che l’immobile venga venduto dai vostri figli in quanto siete voi 4 fratelli i legittimi proprietari del bene.
Cordiali saluti,
Buonasera egregi !
L’agenzia delle entrate è obbligata a sapere che esiste una rinuncia all’ eredità? In relazione alla vostra risposta del 29 Dicembre 2024 alle h. 09:36, noi abbiamo mandato l’atto di notifica dell’accertamento dell’agenzia delle entrate, i nostri documenti e la relativa rinuncia dell’ eredità. Abbiamo inviato tutto via PEC al loro indirizzo di PEC. Hanno già tutto protocollato. Ad oggi ancora nessuna risposta. Non è che non mi rispondono e mi scade l’avviso di accertamento? Dopo si traduce in cartella esattoriale. Domani mi reco in ufficio dell’agenzia per sollecitare una loro risposta. Secondo voi faccio bene?
Buonasera Sig. Massimo,
L’Agenzia delle Entrate non è tenuta a darle una risposta in tempi brevi purtroppo.
Tuttavia ritengo potrebbe essere opportuno recarsi all’Agenzia delle Entrate per sollecitare l’annullamento dell’avviso di accertamento.
Cordiali saluti,
Buonasera, settembre 2024 è morta la sorella di mio padre. Lui come fratello ha rinunciato all’eredità e così io (sua figlia) e mio fratello. Mio fratello ha fatto rinunciare sua figlia minorenne tramite chiaramente il giudice tutelare. Gli altri eredi hanno aspettato le nostre rinuncie e la registrazione della rinuncia della minorenne per fare la successione presentata così invece che dopo 12 mesi con tre mesi di ritardo. L’agenzia delle entrate ha chiesto la mora per i mesi di ritardo. Chiedono a noi il pagamento della mora della successione perché hanno aspettato le nostre rinunce. Possono farlo? Siamo chiamati a tale pagamento?
Buonasera Sig.ra Flora,
I chiamati in subordine avrebbero potuto proporre entro l’anno nei vostri confronti una actio interrogatoria ai sensi dell’articolo 481 del codice civile chiedendo al giudice la fissazione di un termine entro il quale avreste dovuto accettare o rinunciare all’eredità e non lo hanno fatto. Ritengo quindi che la mora debba essere pagato da loro e non da voi.
Cordiali saluti,
Buonasera, vorrei capire se sono nelle condizioni di poter rinunciare all’eredità. Mia nonna è venuta a mancare a giugno dell’anno scorso; possedeva una casa ed era co-proprietaria di un auto insieme a mia zia. Per non incorrere nel blocco alla circolazione dell’auto, ho fatto le pratiche di passaggio di proprietà per poi vendere la quota dell’auto ereditata a mia zia, alla cifra simbolica di un euro. A fronte di questo atto, posso ancora rinunciare all’eredità? Grazie
Buonasera,
Avendo lei venduto un bene ereditario ritengo che abbia compiuto un atto di accettazione tacita dell’eredità di sua nonna e che quindi non possa più rinunciare all’eredità.
Cordiali saluti,
Buongiorno, mia madre morta a giugno 2024 dobbiamo fare rinuncia di eredita, mamma non aveva nulla, per debiti. Io sono diventata il 4 dicembre tutore di mia sorella disabile (interdetta), siamo in Puglia ed il notaio dice che per lei deve autorizzare il giudice mentre l’ avvoccato dice che essendo tutore io posso agire per lei.? Questo atto è straordinario?
Cordiali saluti.
Buongiorno Sig.ra Ottavia,
Poiché la rinuncia all’eredità è un atto di straordinaria amministrazione, il tutore non può compierla liberamente, ma deve ottenere un’apposita autorizzazione del Giudice Tutelare.
Cordiali saluti,
Buongiorno, mia nonna è morta nel Gennaio del 2015. Per problemi famigliari mio padre vorrebbe fare rinuncia. La successione è stata fatta a marzo 2015 è ancora in tempo?. Grazie
Buonasera Sig.ra Rita,
Se suo papà ha avuto la titolarità di beni ereditari in questo decennio (ad esempio, dopo la successione ha ricevuto l’accredito di denaro ereditario sul suo conto personale) ha tacitamente accettato l’eredità della madre e, di fatto, non può più procedere con l’atto di rinuncia. Peraltro, essendo trascorsi 10 anni, il diritto per legge è da considerarsi prescritto.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
Vorrei richiedere una informazione di carattere generale,se possibile in merito alla procedura di rinuncia all’eredità in caso di possesso dei beni al decesso del de cuius. Nonostante le recenti sentenze della cassazione indichino obbligatoria la redazione dell’inventario entro tre mesi dalla morte e la successiva rinuncia all’eredità nei successivi 40 giorni in base all’articolo 485 del cc, tutti gli addetti ai lavori tra cui avvocati, notai e i tribunali nelle loro note informative, sono unanimi nell’affermare che sia invece sufficiente la sola rinuncia all’eredità entro tre mesi dall’apertura della successione senza la redazione dell’inventario. Su quali fondamenti si basa tale interpretazione? grazie mille
Buonasera Sig. Mirko,
Personalmente, in caso di rinuncia all’eredità da parte del chiamato possessore suggerisco sempre la redazione dell’inventario al fine di seguire gli orientamenti della giurisprudenza recente.
Cordiali saluti,
Buongiotno e grazie per la risposta,
Se il de cuius conviveva nella casa di proprietà del figlio insieme a quest’ ultimo e non viceversa (quindi il figlio convivente nella casa di proprietà del de cuius) è necessario procedere con l’ inventario?non esiste la presunzione che tutto ciò che sia presente in casa del figlio sia proprietà di quest’ ultimo?
buon giorno il mio quesito è il seguente: un erede può rinunciare all’eredità per non pagare i debiti da tributi IMU sullo stesso immobile che è stato donato precedentemente quando il de cuius era in vita allo stesso erede?
ovvero, il creditore, cioè il comune o l’agenzia delle entrate, può impugnare la rinuncia all’eredità fatta dall’erede?, visto che si potrebbe presupporre che questa rinuncia sia stata fatta, proprio per eludere il fisco?
Buongiorno Sig. Alex,
L’IMU è un tributo avente natura personale. Di conseguenza i debiti accumulati dal donante/de cuius non dovrebbero ricadere su di lei se rinuncia all’eredità.
L’atto di rinuncia può essere impugnato solamente dai creditori del rinunciante ma non dai creditori del de cuius.
Cordiali saluti,
Buongiorno, chiedo gentilmente una informazione. Abbiamo fatto con i fratelli e mia madre la rinuncia all’eredità del papà mancato (sostanzialmente nulla tenente per cui non è necessaria una dichiarazione di successione a prescindere) presso un Notaio di fiducia. Oltra alla registrazione dell’atto all’egenzia delle entrate (che abbiamo ricevuto) non mi è chiaro se il Notaio debba fare un ulteriore passaggio di inserimento dell’atto di rinuncia presso il tribunale competente. Grazie molte.
Cordiali saluti
Buongiorno Sig. Luca,
Il notaio che vi ha stipulato l’atto di rinuncia, avrà già provveduto a trasmettere copia dell’atto alla Cancelleria del Tribunale competente ai fini dell’inserzione del medesimo nel Registro delle Successioni.
Cordiali saluti,
Buongiorno, mia suocera rimasta vedova di recente, vorrebbe rinunciare all’eredità in favore dei suoi due figli. trattasi di un appartamento e un conto corrente.
Mia suocera ha anche diritto ad una pensione di reversibilità.
In caso di rinuncia all’eredità perderebbe anche il diritto alla reversibilità?
Buonasera Sig. Marco,
La pensione di reversibilità è un diritto di natura previdenziale e non successoria che spetta al coniuge superstite indipendentemente dall’accettazione o dalla rinuncia all’eredità. Di conseguenza la pensione di reversibilità non è considerata parte del patrimonio ereditario del defunto, ma un diritto autonomo che scaturisce appunto dal rapporto previdenziale.
Pertanto, sua suocera può rinunciare all’eredità senza che questo comporti la perdita del diritto alla pensione di reversibilità.
Cordiali saluti,
Egregio Notaio, mia madre è deceduta nel mese di giugno 2016 lasciando molte passività e nessun credito. Nei giorni immediatamente successivi lo scrivente – figlio unico – ha proceduto a presentare la dichiarazione di rinuncia all’eredità. Mia figlia è nata nel 2006, quindi è diventata maggiorenne nel 2024 e avrà tempo fino al mese di giugno 2026 per rinunciare anch’ella all’eredità. I debiti consistono in migliaia di Euro di canoni di affitto e spese condominiali non versate all’ente proprietario dell’immobile a cui aggiungere qualche debito di tassa dei rifiuti non versata per pochi anni. Quanto tempo ha l’Ente creditore, proprietario dell’immobile, per richiedere a mia figlia il pagamento del debito contratto dalla nonna? Nel 2019 l’Ente in questione mi ha inviato una richiesta di pagamento del debito a cui ho risposto inviando la copia della mia rinuncia all’eredità. Da allora non ho più avuto notizie. La predetta richiesta di pagamento inviata al sottoscritto ha interrotto i termini di prescrizione del debito anche nei confronti di mia figlia, qualora lei, eventualmente, venisse intimata dal creditore a saldare il debito? Mia figlia ora ha 18 anni e manca ancora un anno e mezzo circa alla scadenza dei 10 anni dal decesso di mia madre (all’epoca già vedova), nonna della ragazza. Cosa potrebbe accadere a mia figlia se non facesse entro i 10 anni la rinuncia all’eredità e i creditori si palesassero pochi giorni prima della scadenza dei 10 anni o pochi giorni dopo? La rinuncia tardiva ha i medesimi effetti della rinuncia presentata entro i termini anche se fatta successivamente alla richiesta del creditore? Grazie per la risposta e per la notevole utilità delle Vostre consulenze. Veramente grazie.
Buongiorno Sig. Alessandro,
La situazione che descrive presenta diversi aspetti da considerare in merito ai diritti dei creditori e alle tempistiche della rinuncia all’eredità.
Riguardo ai termini di prescrizione per la richiesta di pagamento da parte del creditore: i debiti per canoni di locazione, spese condominiali ordinarie e tassa rifiuti ha generalmente una prescrizione di 5 anni (Tuttavia, il credito del proprietario per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico dell’inquilino dall’art. 9 della legge sull’equo canone si prescrive nel termine di due anni indicato dall’art. 6 della L. 22 dicembre 1973, n. 841).
Per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione nei confronti di sua figlia: la richiesta di pagamento inviata a lei nel 2019 non interrompe automaticamente i termini di prescrizione nei confronti di sua figlia, poiché siete due soggetti giuridicamente distinti.
Nel caso in cui i creditori si palesassero poco prima o dopo la scadenza dei 10 anni:
– Se sua figlia non avesse ancora rinunciato all’eredità, i creditori potrebbero fissarle un termine per accettare o rinunciare all’eredità;
– La rinuncia fatta dopo la richiesta del creditore è comunque valida, purché fatta prima di aver compiuto atti che possano configurarsi come accettazione tacita dell’eredità.
Cordiali saluti,
Buonasera, siamo tre fratelli e abbiamo ricevuto una quota di un rudere da nostra madre deceduta nel 2021 e per cui abbiamo fatto la successione. Nel 2023 è deceduto uno dei nostri fratelli e i figli e la nipote hanno fatto la rinuncia all’eredità perché i debiti superavano i crediti . Da quanto ho letto ora saremmo noi i suoi eredi ma anche noi faremo la rinuncia . Nel frattempo abbiamo ricevuto una offerta di acquisto per il rudere , (che peraltro sta creando problemi di infiltrazione ai confinanti ) , I proprietari delle altre quote vorrebbero venderlo ma non sappiamo come sia possibile farlo considerata quella di mio fratello e per cui tutti noi eredi abbiamo rinunciato o lo faremo. Potrebbe gentilmente aiutarmi a districarmi in questa vicenda?
Un cordiale saluto
Buongiorno Sig.ra Morgera,
Se tutti gli eredi diretti di suo fratello hanno rinunciato all’eredità, e se anche voi fratelli superstiti intendete rinunciare e non ci sono altri successibili noti, l’eredità diventa “giacente”, cioè senza un titolare identificato.
Per poter vendere l’intero immobile, inclusa la quota che apparteneva a suo fratello, potete richiedere al Tribunale competente la nomina di un curatore dell’eredità giacente che amministri l’eredità di vostro fratello. Il curatore potrebbe così essere autorizzato alla vendita nell’interesse dei creditori.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
ieri mia moglie e sua sorella hanno fatto la rinuncia dell’eredità del padre, il notaio ci ha detto che appena avremo la carta della rinuncia in mano sarebbe da informare subito l’agenzia delle entrate in modo che in futuro non facciano problemi, il problema è che non saprei come fare visto che in rete non si trovano indirizzi appositi, grazie e cordiali saluti
Buonasera Sig. Filippo,
A questo link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/siti-web-regionali può trovare tutti gli indirizzi (sia fisici che elettronici) delle varie sedi dell’Agenzia delle Entrate dislocate sul territorio nazionale.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
un’ultima domanda, mia moglie ha rinunciato all’eredità del padre. I suoi fratelli, che erediteranno, posso togliere alla madre il diritto di abitazione? Facendole magari firmare una rinuncia sul diritto di abitazione? Ringrazio anticipatamente.
Buongiorno Sig. Filippo,
L’unico modo per estinguere il diritto di abitazione è una rinuncia mediante atto notarile da parte del coniuge superstite.
Cordiali saluti,
Buonasera Notaio,
Vorrei chiederle gentilmente un informazione riguardante la rinuncia all’eredità dopo successione. Uno degli eredi vuole rinunciare a tutti i beni e oneri dell’eredità. La successione è stata effettuata 20 anni fa. È possibile, con documento notarile di rinuncia, rimovere un erede da volture catastali dopo un lasso di tempo cosi lungo? Grazie
Buongiorno Sig. Leonardo,
In astratto sarebbe possibile ma credo che in questi vent’anni l’erede che vorrebbe rinunciare avrà senz’altro compiuto atti di accettazione tacita dell’eredità in parola.
Ad esempio perché ha pagato l’IMU degli immobili ereditati oppure ha ottenuto lo svincolo pro quota a suo favore delle somme depositate sul conto corrente del de cuius.
Cordiali saluti,
Buongiorno.
Da quasi una settimana è morto mio padre con cui io e mio fratello non avevamo rapporti da decenni.
Siamo sicuri che abbia maturato numerosi debiti e che sia nullatenente, pertanto abbiamo deciso di fare rinuncia davanti al tribunale. Dobbiamo pagare entrambi le quote previste, quindi ognuno la sua, o è possibile fare un’unica rinuncia?
Inoltre, io ho 2 figli minorenni, mi conviene fare subito dopo rinuncia anche per loro tramite consenso del giudice tutelare, o posso aspettare il decorso dei termini o l’eventuale richiesta di pagamento dei creditori?
Grazie
Buonasera Sig.ra Enrica,
E’ senz’altro possibile effettuare un unico atto di rinuncia da parte sua e di suo fratello.
Per i figli minori si profilano due alternative: rinunciare immediatamente e togliersi il problema oppure rimanere in attesa di una eventuale comunicazione da parte dei creditori di suo padre e rinunciare subito dopo. Io consiglio sempre la prima ipotesi.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
mia madre è deceduta ad inizio anno, essendo già deceduto mio padre gli eredi siamo mio fratello ed io. Precedentemente mia madre aveva donato, con il consenso implicito, l’appartamento di sua intera proprietà a mio fratello; al momento l’unico asset in successione è un cc bancario/titoli, con saldo ben sotto la soglia dei 100 keu. Infine, mia madre è garante (titoli) a beneficio di mio fratello per un mutuo bancario su immobile (stessa banca del cc). Vorrei fare rinuncia all’eredità (per non subentrare nella garanzia), di fatto il 50% del saldo del cc, ma sono riuscito a prenotare una data presso il Trib. Roma non prima di dicembre. Nelle more, come si può sbloccare il saldo del cc? Può mio fratello, solo lui, fare dichiarazione di successione presso Circoscrizione e con quella sbloccare il cc? Se la facciamo congiuntamente, è considerata accettazione tacita e ciò mi preclude la successiva rinuncia? Oppure l’accettazione tacita si realizza solo in caso di prelievo, specificatamente da parte mia, dei fondi dal cc? Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
Buongiorno Sig. Fabrizio,
Per sbloccare la situazione, le è sufficiente recarsi presso uno studio notarile e rinunciare all’eredità nel giro di pochi giorni dal conferimento dell’incarico.
Se invece preferisce attendere le tempistiche del tribunale, tutto rimarrà bloccato fino al suo atto di rinuncia.
Nel frattempo suo fratello non può presentare la dichiarazione di successione qualificandosi unico erede e nemmeno lei può firmare alcun documento per lo svincolo con la banca perché verrebbe considerato un comportamento che dà luogo ad accettazione tacita dell’eredità.
Cordiali saluti,
Buonasera, siamo 4 fratelli, abbiamo ereditato parte della casa dei nostri genitori che avevano separazione dei beni, Papà è deceduto nel 2014, posso ancora fare rinuncia all’eredità? Oppure potrò farla in futuro? Attualmente ci vive la mamma
Buongiorno Sig.ra Angela,
Dal 2014 non avete ancora presentato la dichiarazione di successione? Nel caso l’aveste presentata e le fossero state svincolate, ad esempio, della somme dalla Banca, ha già tacitamente accettato l’eredità e non può più rinunciare. Ove invece sia rimasto tutto fermo e lei non sia mai stata nel possesso dei beni ereditari potrebbe ancora, in teoria, rinunciare all’eredità paterna.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
Avrei bisogno di inquadrare meglio la seguente situazione in relazione all’art. 485 cc (rinuncia con inventario nei tre mesi se si ha il possesso di beni del de cuius).
Sono proprietaria al 100%, ma non ivi residente perchévivo in un’altra città, di un immobile lasciatomi con testamento da mia madre regolarmente pubblicato (mio padre ha fatto acquiescenza rinunciando all”azione di riduzione piu’ di 5 anni fa).Si tratta della ex casa coniugale e pertanto vi risiede mio padre ancora in vita, ma solo per legato ex lege. Sembra che lui abbia dei debiti e in ogni caso vorrò rinunciare a tempo debito all’eredita’ e cosi’ mia figlia ormai maggiorenne e mio zio fratello di mio padre (potrebbero esserci cugini, ma sono totalmente priva di riferimenti).Le utenze sono tutte intestate a me e pago il condominio e frequento la casa per mera vacanza. Lui paga la Tari.
All’interno mio padre ha dei suoi beni (p. Es. Allo stato Computer, cellulare, lavatrice e vestiario) e i restanti mobili sono di epoca risalente e non c’e’ una specifica su di chi siano.
Penso di dover fare l inventario e la rinuncia nei tre mesi e così mia figlia e mio zio.
1) fatto inventario e rinuncia, magari per prudenza inserendo tutto ciò che c e’ nell’appartamento, cosa bisogna fare con i beni che sono del de cuius siti nell’appartamento e inventariati? Si possono spostare altrove, se mai qualcuno li vorrà come eredità giacente o come si può liberare l immobile?
2) non sapendo come reperire eventuali ulteriori eredi esistenti oltre noi tre, la rinuncia di noi tre nei tre mesi e’ comunque valida o siamo onerati di altri adempimenti quale l individuazione di eventuali ulteriori eredi e magari entro i tre mesi?
3) nel redigere l inventario occorre anche fare dettagliate ricerche sui debiti nei limiti del possibile? Come? Mio padre tende a non dare dettagli.
La ringrazio in anticipo.
Buongiorno Sig.ra Alessandra,
In merito all’art. 485 c.c., la norma prevede che il chiamato all’eredità, quando si trova nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza aver fatto l’inventario, il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Nel Suo caso specifico, dopo l’inventario e la rinuncia, i beni mobili facenti parte dell’asse ereditario diventano oggetto di eredità giacente. Il Tribunale competente, su istanza degli interessati o anche d’ufficio, nominerà un curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’art. 528 c.c. Sarà poi il curatore a gestire questi beni, inclusa la loro eventuale alienazione o spostamento.
In teoria non può autonomamente spostare o alienare tali beni dopo averli inventariati, poiché con la rinuncia Lei si spoglia di qualsiasi potere dispositivo sugli stessi. Sarebbe opportuno presentare istanza al Tribunale per la nomina del curatore, specificando la situazione peculiare dell’immobile di Sua proprietà che contiene beni dell’eredità giacente.
L’inventario deve contenere una descrizione fedele e dettagliata dei beni che compongono l’asse ereditario e che sono nel possesso del rinunciante. Non vi è un obbligo di condurre indagini approfondite sui debiti, ma bisogna dichiarare quelli di cui si è a conoscenza. Tuttavia, se i creditori sono enti pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, etc.), è possibile formulare una istanza come “chiamato all’eredità” per ottenere l’elenco dei carichi pendenti con tali enti.
Cordiali saluti,
La ringrazio molto.Sono onerata di cercare i chiamati all’eredità fino al sesto grado anche se a me sono esclusivamente noti mia figlia e mio zio (fratello di mio padre senza figli)?
Buongiorno,
in caso di coniuge superstite con due figli e fratello del defunto, che effetto ha la rinuncia di entrambi i figli?
nello specifico: mio papà è deceduto e il suo testamento olografo lascia la disponibile a mia mamma. Se io e mio fratello rinunciamo (io non ho figli, mio fratello ha un figlio maggiorenne che farebbe rinuncia) l’eredità di mio papà va al 100% a mia mamma o una quota spetta anche a mio zio (fratello del defunto)? Noi figli e nipote faremmo rinuncia non perchè ci sono debiti, ma per lasciare tutto l’attivo ereditario a mia mamma (coniuge superstite). Ci sono interpretazioni contrastanti in proposito e vorrei avere il vostro parere.
grazie mille
Buongiorno Sig. Fabio,
Suo padre ha disposto della sola quota disponibile per testamento, pertanto sul resto del patrimonio si è aperta la successione legittima.
Secondo lo Studio n. 148-2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato, a seguito della rinuncia di voi figli (e del nipote), l’eredità dovrebbe essere devoluta al 100% a sua madre (coniuge superstite), senza che alcuna quota spetti al fratello del defunto (suo zio).
Infatti, l’art. 522 c.c. prevede un meccanismo di ricalcolo delle quote tra coloro che erano concorrenti con il rinunciante al momento dell’apertura della successione.
Nel suo caso:
– al momento dell’apertura della successione, i chiamati erano: coniuge + due figli
– il fratello del defunto (zio) NON era chiamato perché la presenza dei figli esclude gli altri parenti;
– la rinuncia dei figli comporta il ricalcolo solo tra i concorrenti originari;
– poiché il coniuge era l’unico altro concorrente, eredita tutto.
Tuttavia, è importante precisare che l’orientamento esposto non trova concordi tutti gli studiosi della materia e che, mancando specifiche decisioni giurisprudenziali su tale questione, se suo zio decidesse di agire giudizialmente per richiedere la sua quota di eredità potreste rischiare di “perdere” 1/3 del patrimonio ereditario.
Cordiali saluti,
grazie per la precisione.
Ma lo zio come potrebbe venire a sapere che noi abbiamo fatto rinuncia? Il tribunale dove depositiamo la rinuncia manda una comunicazione ai parenti in vita?
grazie mille.
in relazione al riscontro dato più sopra mi preoccupa però quanto prevede l art. 528 cc, che stabilisce che il curatore dell’eredità giacente si può nominare se non vi e’ chiamato nel possesso dei beni.Quindi?dopo che ho rinunciato perdo quella condizione e quindi posso chiedere la nomina?Non e’ che faccio l’inventario col notaio/cancelliere per il 485 cc, rinuncio e poi qualcuno mi contesta cmq una accettazione perché i beni restano nel mio immobile senza capire chi e cosa si deve fare?
Buongiorno Sig.ra Alessandra,
La sua preoccupazione è comprensibile ma, a mio parere, non fondata dal punto di vista giuridico.
Una volta effettuata la rinuncia all’eredità davanti al notaio o al cancelliere, lei perde definitivamente la qualità di chiamata.
Il fatto che materialmente i beni possano trovarsi presso di lei (come potrebbero trovarsi presso chiunque altro) non rileva ai fini successori, purché non compia atti di disposizione o gestione che potrebbero configurare non accettazione tacita dell’eredità ma un illecito con rilevanza penale.
Procedere con l’inventario e la rinuncia (e con l’istanza per la nomina di un curatore dell’eredità giacente) è per me la strada giuridicamente corretta.
Mi permetto però di suggerirle di farsi seguire da un avvocato in modo da non compiere errori che potrebbero avere conseguenze anche molti gravi.
Cordiali saluti,
Salve mia madre è morta il mese scorso ed era piena di debiti: io sono l’unica erede e ho tre figli molto piccoli, ovvero 7, 6 e 3 anni. Aveva debiti con EQUITALIA per circa 67,000 euro, per due cause perse (spese legali da pagare al tribunale) e aveva venduto tutto (nullatenente al 100%). Per i miei figli, aspetto la maggior età oppure non la faccio la rinuncia visto che fra 10 anni il maggiore dei 3 avrà solo 17 anni? Grazie e buona giornata
Buongiorno Sig.ra Franca,
Se desidera chiudere definitivamente la vicenda mi permetto di consigliarle di rinunciare all’eredità di sua mamma sia in proprio che in nome e per conto dei suoi figli, unitamente al padre degli stessi, previa autorizzazione del Tribunale competente.
Cordiali saluti,
Buongiorno, mia sorella è cointestataria di un immobile sul quale grave un mutuo. Il cointestatario, compagno di vita, è deceduto.
Egli ha una figlia, la quale a sua volta ha due figli minori.
In caso di rinuncia all’eredità da parte della figlia, chi continua a pagare il mutuo, mia sorella in toto o anche lei quale tutore dei figli minori?
Inoltre, poichè mia sorella al momento sta pagando lei, le rate del mutuo poiche la figlia non sa se accettare o meno l’eredità (si rappresenta che c’è solo un immobile ed è quello in argomento), quanto tempo ha lei per decidere?
Buonasera Sig.ra Annamaria,
In caso di rinuncia all’eredità della figlia del compagno di sua sorella il debito graverà sui di lei figli minori.
Per decidere se rinunciare o accettare l’eredità il termine è di 10 anni dal giorno della morte.
Tuttavia, in caso di prolungata inerzia della chiamata all’eredità, sua sorella può promuovere una azione giudiziale ai sensi dell’articolo 481 del codice civile e far fissare un termine al Giudice affinché la stessa si pronunci. Decorso il termine senza una dichiarazione, la stessa sarà considerata rinunciante.
Cordiali saluti,
Buonasera.
In seguito al decesso del mio papà, io mia sorella e mia madre, stiamo valutando se è opportuno fare una successione, che preveda la rinuncia all’ eredità da parte di mia madre, che detiene già il 50 % dell’ abitazione principale, oggetto della successione, nella quale conviveva con mio padre.
Premesso che non ci sono pendenze finanziarie/amministrative, gravanti su mio padre, si richiede, cortesemente, una sommaria analisi costi benefici, di quanto prospettato.
Anticipatamente Grazie.
Cordiali Saluti
Michele
Buongiorno Sig. Michele,
La rinuncia all’eredità, se fatta in Tribunale (con tempistiche più dilatate rispetto la notaio), può costare intorno ai 300 Euro mentre dal notaio ha un costo che si aggira intorno agli 800/900 euro tutto compreso. Il vantaggio che otterreste è quello di non dover più pagare imposte relativamente alla quota rinunciata da vostra madre quando si aprirà la sua successione. Dovreste far predisporre un conteggio a chi vi presenterà la successione per capire, a livello impositivo, se con la rinuncia all’eredità potete ottenere un risparmio di imposta maggiore rispetto al costo dell’atto.
Cordiali saluti,
ovviamente l’ analisi costi benefici, rispetto ad una successione senza nessuna rinuncia.
Saluti
Michele
Egregio Notaio,
Ringrazio da ora per tutte le sue risposte puntuali e chiare; di grande aiuto per tutti.
Le scrivo per sapere quanto tempo ho a disposizione per rinunciare all’eredità di mio fratello deceduto il 30 luglio 2015.
L’eredità originale era di mia madre, consisteva in una porzione di casa (1/4) e gli eredi eravamo io, mio padre e i miei 2 fratelli.
Nel 2021 io, mio padre e mio fratello minore abbiamo fatto una Rinuncia Abdicativa.
Al decesso di mio fratello maggiore gli eredi chiamati erano la figlia, che ha rinunciato all’eredità e la seconda moglie che ha, per così dire, “temporeggiato” fino a 3-4 mesi fa, fino a quando è stata sottoposta dal Giudice ad una Atio Interrogatoria che, data l’inerzia dimostrata dal soggetto, ha finito per divenire una rinuncia all’eredità a tutti gli effetti.
Il Giudice è stato chiamato in causa dagli altri coeredi.
In conseguenza alla rinuncia della suddetta moglie, tale eredità ci è tornata indietro.
Ora, mio padre, mio fratello minore e io vogliamo procedere con la rinuncia vera e propria all’eredità.
Mi chiedo e le chiedo, i 10 anni utili per la rinuncia decorrono dalla morte di mio fratello o da quando ho saputo dei fatti (2 mesi fa)?
Un caro saluto
Dona
Buongiorno Sig.ra Donatella,
Il termine per rinunciare all’eredità per i chiamati in subordine decorre dall’apertura della successione, esattamente come per i primi chiamati.
Pertanto, al 30 luglio 2025, salvo che nel frattempo non siano intervenuti degli eventi interruttivi della prescrizione, scade il decennio e si considererà prescritto il vostro diritto di accettare l’eredità in oggetto.
Cordiali saluti,
Ipoteca ex equitalia del 2007 su Quota 5/27 posseduta in comproprietà dal de cuius.
De cuius lascia legato immobile con ipoteca a fratello comproprietario.
Il fratello pubblica testamento con contestuale rinuncia eredità.
Il fratello risponde del debito connesso all’ipoteca? O solo se chiede la cancellazione dell’ipoteca?
È attiva una causa dal 2010 di divisione promossa da comproprietari la casa è comodamente divisibile, ex equitalia non si è mai presentata ne è stata citata.
Crede che l’ipoteca sarà rinnovata? Grazie.
Buonasera Sig. Giuseppe,
La richiesta di rinnovo da parte dell’ente di riscossione è probabile.
Il fratello che ha rinunciato all’eredità senza compiere alcun atto di accettazione tacita non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari.
Cordiali saluti,
Desidererei per favore avere una risposta su questo quesito:
“X” è deceduto recentemente, senza lasciare testamento, lo stesso non aveva: figli, coniuge, fratelli e sorelle, genitori e altri ascendenti,quindi la successione si devolve per legge ai parenti più prossimi senza distinzione di linea. Nel nostro caso vengono esclusi i cugini (parenti entro il quarto grado) e uniche eredi sono due zie materne (parenti entro il terzo grado) una è vedova senza figli e l’altra è vedova con 2 figli. Le due zie intendono rinunciare all’eredità del suddetto defunto.A questo punto chi eredita??? Grazie. Distinti saluti. Renata Rita
Buongiorno Sig.ra Renata Rita,
A seguito delle rinunce all’eredità da parte delle zie, non opererà l’istituto della rappresentazione e la successione verrà regolata dal principio del grado. Quindi, il parente più prossimo escluderà tutti gli altri, mentre a parità di grado l’eredità si dividerà per teste.
Cordiali saluti,
Buona sera. Volevo solo un chiarimento sul: accettazione tacita eredità . Noi siamo 5 fratelli e abbiamo un terreno e una piccola casa oltre tutto da restaurare. La domanda è:
Se l’appartamento lo vendiamo. Dopo possiamo rinunciare al terreno?
Cordiali saluti
Buongiorno Sig.ra Maria Pia,
L’eredità non può essere accettata o rinunciata parzialmente.
Tuttavia, se non volete mantenere la proprietà del terreno, potete venderlo o donarlo se non trovate acquirenti.
Cordiali saluti,
Salve a tutti,
Mi spiegate cortesemente perché una rinuncia all’ eredità effettuata nei tre mesi da chi è in possesso dei beni ereditari (tra l’ altro cosa si intende?le mutande,i calzini,lo spazzolino e i pigiami per esempio sono beni ereditari?)senza effettuare inventario non è regolare? l’ articolo 485 non si riferisce esclusivamente al beneficio di inventario?le sentenze di cui si parla spesso,relative a tale articolo,se lette con attenzione configurano tutte una situazione in cui chi ha rinunciato ha poi continuato nel possesso oltre i tre mesi accettando tacitamente l’ eredita’.Inoltre sia voi nella vostra pagina web che tutti i siti dei tribunali italiani parlano di tre mesi per la rinuncia senza menzionare la necessità dell’ inventario,non dovreste quindi modificare le vostre informazioni?Grazie
Buonasera Sig. Giovanni,
La rinuncia all’eredità da parte del chiamato possessore dei beni ereditari rappresenta una questione alquanto dibattuta, come testimoniano le numerose pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo.
La Corte di Cassazione ha sviluppato un orientamento che estende l’applicazione dell’articolo 485 del Codice civile oltre il suo ambito letterale. Secondo questa interpretazione, l’obbligo di redazione dell’inventario non sussisterebbe soltanto per il chiamato nel possesso dei beni che intenda accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ma anche quando lo stesso soggetto voglia semplicemente rinunciare all’eredità nel termine di tre mesi previsto dalla legge.
Le ragioni alla base di questo orientamento giurisprudenziale si fondano essenzialmente su due ordini di considerazioni. In primo luogo, si evidenzia l’esigenza di tutelare gli interessi dei terzi, compresi i creditori del cuius, i chiamati in subordine all’eredità e i legatari, i cui diritti potrebbero essere compromessi da eventuali condotte scorrette del chiamato possessore, quali la sottrazione o l’occultamento dei beni ereditari. In secondo luogo, si mira a garantire la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che i terzi possano erroneamente presumere un’accettazione pura e semplice dell’eredità dal solo fatto di vedere il chiamato mantenere il possesso dei beni per un determinato periodo di tempo.
Tuttavia, questa impostazione giurisprudenziale non convince parte della dottrina, che muove diverse obiezioni di carattere sistematico. Gli studiosi critici osservano che il legislatore del 1942 ha già predisposto un articolato sistema di tutele specifiche per fronteggiare proprio le problematiche che la Cassazione intende risolvere attraverso l’estensione dell’articolo 485. Tra questi strumenti normativi si annovera l’articolo 490, terzo comma, che regola i rapporti tra i creditori dell’erede e quelli del defunto accordando preferenza a questi ultimi sul patrimonio ereditario. Altrettanto significativi sono gli articoli 476 e 477, che disciplinano l’acquisizione automatica della qualità di erede per il chiamato nel possesso dei beni che compia atti eccedenti i limiti stabiliti dall’articolo 460.
Particolarmente rilevante appare l’articolo 527, che prevede l’acquisizione della qualità di erede ipso iure per il soggetto che abbia sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità, nonostante l’avvenuta rinuncia. Questa norma dimostra chiaramente come il legislatore abbia già considerato e disciplinato specificamente il rischio che il chiamato, dopo aver rinunciato, possa approfittare della sua posizione di detentore dei beni per sottrarli o occultarli.
Dal punto di vista della certezza giuridica, l’interpretazione estensiva dell’articolo 485 produrrebbe paradossalmente l’effetto opposto a quello perseguito. Una rinuncia all’eredità che risulti inefficace per il solo fatto di non essere stata preceduta dalla redazione dell’inventario genererebbe conseguenze devastanti sia per l’individuazione del soggetto che ha effettivamente acquisito la qualità di erede, sia per la validità dei negozi giuridici successivamente conclusi. Anziché contribuire alla certezza dei rapporti giuridici, questa impostazione creerebbe una pericolosa insicurezza tanto per gli aventi causa del chiamato subentrato in luogo del rinunciante, quanto per tutti gli operatori del diritto.
La conseguenza pratica dell’orientamento criticato sarebbe l’acquisizione forzosa della qualità di erede nonostante la tempestiva rinuncia, nel caso di mancata redazione dell’inventario. Tale sanzione appare non solo sproporzionata rispetto alla condotta tenuta dal chiamato, ma anche irragionevole e priva di solido fondamento giuridico, considerato che la tutela degli interessi in gioco è già adeguatamente assicurata attraverso altri specifici strumenti normativi, senza necessità di ricorrere a un’interpretazione forzata dell’articolo 485 del Codice civile.
Fatta questa doverosa analisi, vista la delicatezza della materia e la molteplicità degli interessi coinvolti, le raffinate dispute dottrinali devono inevitabilmente lasciare spazio, nella prassi operativa, a un’interpretazione concreta caso per caso. La complessità delle situazioni successorie, caratterizzate spesso da peculiarità fattuali difficilmente inquadrabili in schemi rigidi, rende necessario un approccio che valuti le specifiche circostanze di ogni singola fattispecie, bilanciando adeguatamente tutti gli interessi in gioco piuttosto che applicare meccanicamente principi astratti che potrebbero produrre risultati insoddisfacenti nella realtà dei rapporti giuridici.
Cordiali saluti,
Buonasera, siamo un folto gruppo di eredi di mia nonna materna. In vita sono rimasti 2 miei zii (una con figli maggiorenni divorziata e uno celibe senza figli). Le quote di questi zii sono 1/8 a testa. Poi ci siamo noi nipoti figli di altri 6 fratelli deceduti, che rispettivamente abbiamo i restanti 6/8. la moglie, i figli di un mio zio deceduto e relativi figli minori hanno rinunciato all’eredità 1/8). Al catasto risulta ancora intestatario lo zio i cui eredi hanno rinunciato. Noi restanti dobbiamo fare qualcosa per ripartirci la sua quota? Eventuali debiti ricadrebbero su di noi? Nel caso venisse a mancare lo zio senza figli come verrebbe ripartita la sua quota? Mi scuso per la lunghezza del quesito e ringrazio per la cortese eventuale risposta.
Buonasera Sig. Mino,
Quando un chiamato all’eredità rinuncia, la sua quota non resta “vacante”, ma si devolve agli altri coeredi secondo le regole della rappresentazione e dell’accrescimento (artt. 467, 522 c.c.).
Nel vostro caso, se il coniuge e i discendenti dello zio deceduto hanno rinunciato (e quindi non opera la rappresentazione), la quota 1/8 si accresce proporzionalmente agli altri coeredi accettanti.
Quindi quella frazione va ripartita per stirpi tra voi altri coeredi (i due zii superstiti e i nipoti accettanti).
Il fatto che al Catasto risulti ancora lo zio deceduto è normale: il Catasto non ha efficacia probatoria, ma solo fiscale. Per aggiornare le intestazioni è necessario presentare da parte vostra la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale.
Chi rinuncia è come se non fosse mai stato erede: non risponde in alcun modo dei debiti ereditari.
I coeredi che accettano (voi), invece, rispondono dei debiti ereditari, ciascuno in proporzione alla propria quota. Se temete passività rilevanti, è sempre possibile valutare l’accettazione con beneficio di inventario.
Se lo zio celibe e senza figli dovesse venire a mancare, la sua quota ereditaria (oggi 1/8, più l’eventuale quota accresciuta dal fratello premorto) verrebbe devoluta ai suoi fratelli superstiti e, per rappresentazione, ai discendenti dei fratelli già defunti sempre per stirpi.
Cordiali saluti,
Buongiorno Notaio. Mio fratello è deceduto pieno di debiti, senza lasciare restamento, e senza alcun bene mobile o immobile. In questo caso mi pare che la rinuncia all’eredità possa essere fatta entro 10 anni; questo vuol dire per fare la rinuncia all’eredità (nell’ambito dei 10 anni) potrei aspettare che qualche creditore di mio fratello ( fisco compreso) si faccia vivo chiedendomi dei quattrini?
Buonasera Sig. Massimo,
Durante i 10 anni, se lei non rinuncia all’eredità, potrebbe ricevere delle richieste di pagamento dai creditori di suo fratello in qualità di unico chiamato all’eredità.
Ciò non significa che lei debba pagare questi debiti ma, in tal caso, deve senza indugio rinunciare all’eredità a rispondere per raccomandata A/R ai creditori inviando copia dell’atto di rinuncia.
Cordiali saluti,
Addendum alla richiesta di Massimo: sono l’unico erede. Mi sono dimenticato di ringraziarvi anticipatamente
Buona sera devo fare una rinuncia di un immobile di pochissimo valore in un paesino quasi abbandonato
Io ho tre figli e devo lasciare tutto a mio fratello quanto spenderò x 4 persone? In più o 5 nipotino che vanno dai nove mesi ai tre anni che faccio anche x loro? Grazie
Buonasera Sig.ra Anna,
Senza conoscere il valore catastale dei beni mi è impossibile darle una idea indicativa dei costi dell’atto.
Cordiali saluti,
Buonasera, espongo alla vostra gentile attenzione questo caso :
mamma deceduta il 04/07/2025 eredi il coniuge e 3 figli – in successione vanno beni immobili (ante decesso disponibili in parte solo al coniuge) e disponibilità bancarie divise per quota di legittima.
1/3 al coniuge superstite e 2/3 ai 3 figli.
uno di questi figli pero’ ha debiti importanti con il fisco agenzia entrate –
qual’è la via migliore da seguire per tutelare gli eredi senza debiti? e’ conveniente un’eventuale rinuncia all’eredità del figlio debitore ? con quali tempistiche va esercitata tale rinuncia ? grazie mille
Buonasera Sig.ra Roberta,
la rinuncia all’eredità da parte del figlio debitore potrebbe non essere una soluzione definitiva per proteggere il patrimonio ereditario dall’aggressione dei suoi creditori personali, come l’Agenzia delle Entrate. L’ordinamento prevede infatti uno specifico strumento a tutela dei creditori, disciplinato dall’articolo 524 del codice civile.
Questa norma consente ai creditori di un chiamato che abbia rinunciato all’eredità di farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità “in nome e luogo del rinunziante”, al solo scopo di potersi soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Pertanto, anche in caso di rinuncia da parte del figlio debitore, l’Agenzia delle Entrate potrebbe avviare un’azione giudiziaria per essere autorizzata a pignorare la quota di immobili e disponibilità liquide che gli sarebbero spettate, vanificando di fatto l’intento protettivo della rinuncia.
Anche l’accettazione dell’eredità (sia pura e semplice che con beneficio di inventario) comporta l’acquisizione della quota da parte del figlio debitore, rendendola parte del suo patrimonio e, di conseguenza, aggredibile dai suoi creditori personali. L’accettazione con beneficio di inventario, pur non impedendo l’aggressione da parte dei creditori personali dell’erede, stabilisce una priorità a favore di eventuali creditori del defunto.
In ogni caso, i debiti personali di un coerede non si trasmettono agli altri. La responsabilità degli altri eredi (coniuge e altri due figli) è limitata alla loro quota di eredità per quanto riguarda i debiti del defunto, ma i loro patrimoni personali e le loro quote ereditarie non possono essere aggrediti per debiti personali di un altro coerede. Il rischio principale per gli altri eredi è di natura procedurale, legato alla potenziale azione dei creditori del figlio debitore sulla quota ereditaria a lui spettante o da lui rinunciata.
Cordiali saluti,
Egregio Notaio,
Sono vedovo con un solo figlio il quale ha gravi problemi di ordine psichico (schizofrenia). L’unico erede è logicamente mio figlio ma lui non è e non sarà mai in grado di gestire ciò che io a lui lascerò. Nel testamento che io vorrei fare posso disporre di legati a favore di persone che attualmente mi aiutano però il valore maggiore di ciò che io possiedo (che supererà di molto il valore della quota di legittima di spettanza a mio figlio) dovrà andare a mio figlio per le future sue necessità. Ho molti dubbi io posso disporre nel mio testamento che ciò che lascerò a mio figlio vada a seguito del suo decesso a X e a Y e non per legge a favore dei parenti più prossimi??????? Per favore mi dia lei un consiglio per me è molto importante. La ringrazio infinitamente e Le porgo cordiali saluti.
NATALE FIRMINO
Buonasera Sig. Natale,
In base alla situazione da Lei descritta, l’ordinamento giuridico italiano offre uno strumento specifico che potrebbe consentire di realizzare la Sua volontà di provvedere a Suo figlio e, al contempo, di determinare la destinazione del patrimonio dopo la sua morte. Tale strumento è la sostituzione fedecommissaria assistenziale, disciplinata in via eccezionale dall’articolo 692 del Codice Civile.
In via generale, il nostro ordinamento vieta la cosiddetta “sostituzione fedecommissaria”, ovvero la disposizione con cui il testatore impone all’erede o al legatario (detto “istituito”) l’obbligo di conservare i beni ricevuti e di restituirli, alla sua morte, a un’altra persona (detta “sostituito”) indicata dal testatore stesso. Questo divieto è posto per garantire la libera circolazione dei beni e impedire che i patrimoni rimangano vincolati per generazioni all’interno di una stessa famiglia.
Tuttavia, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto un’importante eccezione a questo divieto, trasformando l’istituto da uno strumento di conservazione del patrimonio familiare a uno con una specifica finalità assistenziale. L’unica forma di sostituzione fedecommissaria oggi permessa è quella volta a proteggere un congiunto legalmente incapace.
L’articolo 692 c.c. consente a un genitore, come nel Suo caso, di istituire erede il proprio figlio, con l’obbligo per quest’ultimo di conservare i beni ricevuti e di restituirli alla sua morte a favore della persona o degli enti che si sono presi cura di lui.
Perché tale disposizione testamentaria sia valida, devono essere rispettati rigorosi requisiti, sia soggettivi che oggettivi:
1. Requisiti soggettivi:
– Il Dispdnente (Testatore): Può disporre la sostituzione solo un genitore, un altro ascendente in linea retta o il coniuge dell’incapace. Lei, in qualità di padre, rientra pienamente in questa categoria.
– L’istituito (Primo Erede): L’erede istituito può essere esclusivamente il figlio, il discendente o il coniuge che si trovi in stato di interdizione. La legge equipara a questa condizione il minore d’età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che verrà interdetto al raggiungimento della maggiore età.
– Il sostituito (Beneficiario Finale): I beneficiari finali della sostituzione (nel Suo caso, le persone indicate come X e Y) possono essere solo le persone fisiche o gli enti che, sotto la vigilanza del tutore, si sono effettivamente presi cura dell’interdetto.
2. Requisiti oggettivi e finalità:
La disposizione deve prevedere una duplice delazione in ordine successivo: prima a favore di Suo figlio (l’istituito) e, alla morte di quest’ultimo, a favore dei soggetti che lo avranno assistito (i sostituiti).
Deve sussistere l’obbligo di conservare per restituire in capo a Suo figlio.
La finalità deve essere esclusivamente quella di garantire la cura e l’assistenza al congiunto incapace, incentivando tale cura attraverso la successiva attribuzione patrimoniale.
Il punto fondamentale per la validità della Sua disposizione testamentaria è lo stato giuridico di Suo figlio. La grave patologia psichica da Lei menzionata (schizofrenia), pur essendo una condizione di “abituale infermità di mente”, non è di per sé sufficiente. La legge richiede che Suo figlio sia formalmente interdetto con una sentenza del tribunale.
L’interdizione è una misura di protezione prevista dall’art. 414 c.c. per le persone maggiori di età che “si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”.
Se Suo figlio non fosse dichiarato interdetto, la clausola di sostituzione fedecommissaria contenuta nel Suo testamento sarebbe nulla. La nullità della sola sostituzione comporterebbe che Suo figlio verrebbe considerato erede puro e semplice, senza alcun vincolo di conservazione e restituzione. Di conseguenza, alla sua morte, il patrimonio da Lei lasciatogli si trasmetterebbe ai suoi eredi legittimi secondo le norme generali sulla successione, e non alle persone da Lei designate (X e Y).
È importante notare che l’ordinamento prevede anche una misura di protezione più flessibile, l’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), per chi si trova nell’impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Tuttavia, l’art. 692 c.c. fa esplicito e tassativo riferimento alla condizione di “interdetto”, rendendo l’interdizione un presupposto imprescindibile per la validità del fedecommesso assistenziale.
La Sua volontà di destinare i beni, dopo la morte di Suo figlio, alle persone X e Y è realizzabile a condizione che queste ultime si siano effettivamente prese cura di Suo figlio. L’art. 692 c.c. subordina l’acquisto dei beni da parte dei sostituiti alla “cura dell’interdetto medesimo”, che deve avvenire “sotto la vigilanza del tutore”.
Questo significa che l’attribuzione a favore di X e Y non è un diritto incondizionato, ma è strettamente legato all’effettiva assistenza che presteranno a Suo figlio per tutta la durata della sua vita. Nel caso in cui più persone si prendano cura dell’interdetto, i beni vengono attribuiti in proporzione al tempo durante il quale ciascuna ha prestato assistenza. La sostituzione è altresì priva di effetto rispetto a chi abbia violato gli obblighi di assistenza.
In conclusione, l’analisi della Sua richiesta alla luce delle norme vigenti porta alle seguenti considerazioni:
– Sostituzione fedecommissaria: Lei può disporre nel Suo testamento che il patrimonio lasciato a Suo figlio, alla morte di quest’ultimo, sia devoluto ad altre persone (X e Y). Questo è possibile unicamente attraverso l’istituto del fedecommesso assistenziale (art. 692 c.c.).
– Presupposto dell’interdizione: La validità di tale disposizione è tassativamente subordinata alla condizione che Suo figlio sia legalmente interdetto con sentenza del tribunale. La sola diagnosi medica, per quanto grave, non è sufficiente. In assenza di interdizione, la clausola sarebbe nulla e i beni, alla morte di Suo figlio, andrebbero ai suoi eredi legittimi.
– Condizione della “cura”: I beneficiari finali (X e Y) acquisteranno il diritto sui beni solo se e nella misura in cui si saranno effettivamente presi cura di Suo figlio, sotto la vigilanza del tutore che verrebbe nominato a seguito dell’interdizione.
Cordiali saluti,
Gent.mo Notaio, ho quattro figli maggiorenni di cui uno ancora nel mio nucleo famliare, e mio marito è deceduto il 29 dicembre 2025. Ho intenzione di rinunciare all’eredità e lo farò in Tribunale il prossimo 16 aprile. Subito dopo i miei figli procederanno con la successione.
Vorrei sapere cosa fare per poter continuare ad usare l’automobile di mio marito.
1) l’intestazione temporanea subito, per poter procedere con più calma, mi impedirebbe poi di fare la rinuncia?
2) l’accettazione subito, solo dell’auto, da parte dei miei figli e contestualmente il passaggio di proprietà a me, comporta qualcosa ai fini della mia rinuncia?
3) l’accettazione subito, solo dell’auto, da parte dei miei figli e contestualmente il passaggio di proprietà ad uno di loro, potrebbe essere una soluzione?
La ringrazio anticipatamente. Saluti, Anna Paolantonio
Buongiorno Sig.ra Anna,
Ritengo che a soluzione 3) sia la più lineare e sicura. I figli, dopo la sua rinuncia del 16 aprile, intestano l’auto a uno di loro, e lei potrà continuare a usarla semplicemente con il consenso del figlio intestatario. Non vi è alcun impatto sulla sua rinuncia, poiché lei non è parte dell’atto.
Cordiali saluti,
Buona sera,
Sono un residente all´estero coniugao con beni in comune.
Mia madre co-intestaria con mio padre (ancora in vita) di un conto corrente ha lasciato una piccolissima somma su un conto corrente. Questo cc e´stato bloccato in attesa che noi figli accettiamo l´ eredita´. Considerando i costi per recarmi nella cittá dove mia madre resiedeva al momento del decesso, vorrei rinunciare all´ereditá e delegare mio fratello mio fratello a fare la rinuncia.
Leggendo qua e la´ ho capito che dovrei recarmi al consolato e firmare una delega per farmi rappresentare da mio fratello in tribunale il quale deve fare di persona anche lui la rinuncia.
Non ho capito pero´se mi devo presentare al consolato con dei testimoni, e se devo farmi accompagnare anche da mia moglie avendo beni in comune. Ho provato a chiedere al consolato, ma nonostante diverse mail inviate e telefonate alle quali non rispondono, non ho ancora ricevuto risposta.
Dove potrei trovare un modulo da poter compilare mandare al consolato? Come sopra scritto, non riesco ad avere in nessuno modo informazioni certe in quanto non mi rispondono.
Grazie mille
Buonasera Sig. Guido,
può rinunciare all’eredità senza recarsi in Italia conferendo a suo fratello una procura speciale per rinunciare davanti al Tribunale competente o a un notaio.
Non è sufficiente una delega semplice: l’atto deve essere redatto dal Console italiano (che svolge funzioni notarili) oppure da un notaio nel Paese in cui risiede (in questo caso però la procura va tradotta e legalizzata/apostillata, non glielo consiglio se desidera risparmiare sui costi).
Non deve presentarsi al Consolato con testimoni: normalmente non sono richiesti per questo tipo di atto.
Sua moglie non deve essere presente né firmare nulla, anche se siete coniugati in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, perché la rinuncia all’eredità è un atto personale che riguarda solo lei.
La procura viene predisposta direttamente dal Consolato al momento dell’appuntamento.
Cordiali saluti,
Buona sera, la ringrazio per la sua gentilissima risposta.
Il problema seguente e che non riesco a fissare nessuno appuntamento con il consolato. Ho provato a spedire diverse mail (almeno 5), ho telefonato due volte ma mi hanno risposto di scrivere una mail, ho provato ad andare di persona al consolato ma non mi hanno fatto entrare, ho provato a consegnare di persona la procura ma non me l´hanno accettata, ho chiesto se potevo spedirla per posta, ma mi hanno risposto che era inutile, che leggevano solo corrispondenze via posta elettronica.
Notai italiani non ne ho trovati. Dovrei prendere un notaio locale eppoi farmela legalizzare dal consolato dove vivo, che non risponde alle mie mail. Cosa posso fare? Il perche´ di tale comportamento del ufficio consolare non lo so. Non ho mai avuto a che fare con loro eccetto una richiesta della carta di identita´digitale anni fa.
Come posso superare questo ostacolo?
La ringrazio anticipatamente
Guido
Buongiorno, mio padre è deceduto poco più di un mese fa era nullatenente e non mi ha mai voluto dire l’entità dei debiti che aveva contratto e con chi. Una decina di giorni dopo la sua morte è arrivato un decreto ingiuntivo per la somma di 17000 euro. Il mio pensiero è sempre stato quello di fare la rinuncia tramite notaio, ma mia zia (la sorella di mio padre), ritiene che invece io debba fare l’accettazione con beneficio di inventario in modo da fare da scudo a lei, ai suoi figli, ai figli dell’altra sorella deceduta e a tutti i figli dei figli che sono ancora minorenni (e un paio vivono in Germania). In questo modo loro non sarebbero costretti al fastidio di fare tutti la rinuncia e io comunque non correrei rischi, secondo lei.
Premesso che a mio parere non ha senso impelagarsi in una procedura per amministrare il “nulla” in quanto mio padre ha lasciato solo debiti, vorrei sapere se quello che suggerisce mia zia sia corretto e senza rischi e fastidi per me, che comunque propendo per la rinuncia.
Grazie.
Buonasera Sig.ra Giulia,
Se accettasse con beneficio d’inventario, si troverebbe a:
– dover formare l’inventario dei beni (anche se non ce ne sono) con costi notarili;
– dover gestire la procedura;
– diventare formalmente erede, con tutti gli obblighi che ne derivano;
– dover gestire il decreto ingiuntivo da €17.000 e gli eventuali altri debiti che potrebbero emergere;
– rischiare la decadenza dal beneficio se non rispetta le formalità previste dalla legge, con conseguente responsabilità illimitata.
Tutto questo per un’eredità che lei stessa definisce composta di soli debiti.
Se suo padre non ha lasciato beni e ha lasciato solo debiti, la rinuncia all’eredità davanti al notaio o al Tribunale è la soluzione più semplice, sicura ed economica.
Cordiali saluti,
Grazie mille per la risposta che mi aiuta a prendere una decisione con serenità.
Buongiorno Signor Notaio,
mia madre è deceduta il 28 giugno 2016, quindi il prossimo 28 giugno scade il termine decennale per effettuare la rinuncia all’eredità.
Io ho rinunciato all’eredità del 2016, ora tocca a mia figlia che, nel frattempo, è diventata maggiorenne.
Nel mese di marzo 2026 mi sono rivolto al Tribunale Civile di Roma per effettuare la rinuncia all’eredità di mia figlia (ovviamente a suo nome). Le hanno dato appuntamento per il prossimo dicembre, quindi 6 mesi dopo il termine decennale. Essendo decorso tale termine, è utile ugualmente fare la rinuncia all’eredità? Viene tenuto conto di quando è stato prenotato l’atto al Tribunale (3 mesi prima della scadenza del decennio) oppure conta la data di quando viene espressa formalmente la rinuncia? Non è di certo colpa del ricorrente se vengono dati appuntamenti dopo 9 mesi dalla richiesta. In una precedente Sua risposta ha scritto che astrattamente c’è un’utilità anche nella rinuncia postuma. Che cosa si intende per utilità astratta? Quali sono gli scenari possibili con i creditori privati (non ci sono debiti con Enti pubblici/Erario) se mia figlia non fa la rinuncia o la fa postuma (i 10 anni scadono il 28 giugno 2026 e non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione/intimazione/messa in mora dai creditori). Preciso che non siamo in possesso di nessun tipo di bene della mia defunta madre, né di altre utilità. La ringrazio per l’attenzione prestata e Le auguro una buona giornata.
Buonasera Sig. Alessandro,
La rinuncia all’eredità è un atto formale che deve essere reso con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente. Ciò che rileva ai fini della validità dell’atto è la data in cui la dichiarazione viene formalmente resa, non la data di prenotazione dell’appuntamento. Di conseguenza, una rinuncia formalizzata a dicembre 2026 sarebbe “tardiva”, in quanto successiva alla scadenza del termine decennale di prescrizione del diritto di accettare.
Tuttavia, questo non significa che l’atto sia inutile. L’utilità, che può essere definita “astratta” o, più correttamente, “pratica”, risiede in diversi aspetti:
– funzione di certezza giuridica: sebbene la perdita del diritto di accettare per prescrizione produca di per sé l’effetto di escludere il chiamato dalla successione, una rinuncia formale, anche se tardiva, crea un documento pubblico e inoppugnabile che attesta la volontà del soggetto. Questo atto, inserito nel registro delle successioni, fornisce una prova chiara e immediata della sua estraneità all’eredità, che può essere esibita ai creditori per prevenire o troncare sul nascere eventuali iniziative giudiziarie;
– prevenzione del contenzioso: in assenza di un atto formale di rinuncia, un creditore potrebbe tentare un’azione legale sostenendo che vi sia stata un’accettazione tacita dell’eredità. Sebbene l’onere della prova gravi sul creditore, la rinuncia formale agisce come un forte deterrente, rendendo la posizione del creditore significativamente più debole e meno incline a intraprendere un contenzioso.
In sintesi, la rinuncia postuma non è giuridicamente necessaria (poiché l’effetto preclusivo deriva già dalla prescrizione), ma costituisce un utile strumento di chiarezza e prova, volto a consolidare la posizione del soggetto e a scoraggiare pretese infondate.
Cordiali saluti,