I diritti di abitazione ed uso del coniuge superstite mirano a tutelare la continuità della vita familiare e assumono un ruolo centrale nel preservare la sfera personale e il tenore di vita del coniuge superstite, garantendo la sua permanenza nella casa familiare.
La loro rilevanza giuridica e le loro implicazioni pratiche ne fanno un tema di particolare interesse in ambito successorio, che richiede una disamina attenta e puntuale.
Indice
Punti chiave
1. Definizione:
- L’art. 540, comma 2, del Codice Civile prevede che il coniuge superstite ha il diritto di abitare la casa familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano.
2. Presupposti per il riconoscimento del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite:
- Il diritto di abitazione sulla casa coniugale spetta al coniuge superstite legittimamente unito in matrimonio (e al partner unito civilmente) con il defunto al momento del decesso.
- L’immobile deve essere stato effettivamente adibito a residenza familiare.
3. Diritti del convivente di fatto
- La convivenza deve essere registrata presso il Comune di residenza e deve essere stabile e duratura.
- Il convivente superstite ha diritto di abitare la casa per un periodo di tempo limitato. In tale ipotesi il diritto di abitazione è personale e non reale. È un diritto diverso da quello del coniuge superstite.
4. Diritti del convivente more uxorio:
- Il convivente more uxorio non ha un diritto di abitazione sulla casa familiare in caso di decesso del partner.
- Tuttavia, la giurisprudenza riconosce al convivente superstite un diritto di detenzione qualificata sull’abitazione per un tempo congruo per trovare una nuova sistemazione.
5. Nozione di casa familiare:
- La casa familiare è l’immobile in cui i coniugi hanno effettivamente svolto la loro vita in comune.
- Non è necessariamente l’immobile in cui i coniugi hanno la residenza anagrafica.
6. Ratio del diritto di abitazione al coniuge superstite:
- Il diritto di abitazione mira a tutelare la continuità della vita familiare dopo la morte di uno dei coniugi.
- Garantisce al coniuge superstite di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.
7. Natura giuridica:
- Il diritto di abitazione e il diritto d’uso dei mobili sono legati ex lege, ovvero diritti che si acquistano automaticamente per legge alla morte del coniuge.
- Non fanno parte della quota di legittima del coniuge superstite, ma si aggiungono ad essa.
8. Diritto di abitazione e IMU:
- Il coniuge superstite è soggetto passivo IMU sull’immobile adibito a residenza familiare.
- L’IMU non è dovuta se l’immobile è adibito ad abitazione principale del coniuge superstite e non rientra tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
9. Comproprietà con terzi:
- Il diritto di abitazione spetta se la casa familiare è di proprietà esclusiva del coniuge defunto o di proprietà comune con il coniuge superstite.
- Se la casa è in comproprietà con terzi, il diritto di abitazione del coniuge superstite è escluso.
- La giurisprudenza più recente esclude anche il diritto del coniuge superstite a un compenso economico in sostituzione del mancato godimento dell’abitazione.

Cosa sono i diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite ex art. 540 del Codice civile?
Il secondo comma dell’articolo 540 c.c. stabilisce che
“Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.“.
Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento, che attribuisce a favore del coniuge superstite un potere diretto e immediato di abitare la casa familiare. Del pari è un diritto reale di godimento il diritto d’uso dell’arredamento presente all’interno dell’immobile.
Entrambi i diritti sono per loro natura incedibili e la loro durata è commisurata alla vita del titolare.
In caso di morte del coniuge a chi va la casa?
Per beneficiare dei diritti di abitazione ed uso dei mobili della casa coniugale, è necessario che ricorrano alcuni presupposti giuridici imprescindibili al momento del decesso:
- i coniugi devono essere legittimamente uniti in matrimonio o uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. “legge Cirinnà”);
- deve esistere una residenza familiare effettivamente adibita a tale scopo.
Il diritto di abitazione spetta al convivente di fatto?
Per convivenza si intende una relazione di coppia stabile e duratura tra due persone maggiorenni, sia eterosessuali che omosessuali, che possono scegliere di dichiarare o meno il proprio rapporto al Comune di residenza.
Con la registrazione presso gli uffici anagrafici si verifica la costituzione della convivenza di fatto.
In tema di convivenza di fatto registrata , l’articolo 1 comma 42 della legge 20 maggio 2016, n. 76 stabilisce che
“ in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.”.
La legge prevede quindi una tutela a favore del partner ma trattasi di un diritto di abitazione diverso da quello previsto dall’articolo 540 comma 2 c.c.. Anziché un diritto reale di godimento, viene concesso un diritto personale di godimento con una durata limitata nel tempo.
Il diritto di abitazione spetta al convivente more uxorio?
In assenza di una specifica disciplina legislativa che regoli i diritti del convivente more uxorio in caso di decesso del partner proprietario dell’immobile adibito a residenza familiare, la giurisprudenza ha assunto un ruolo fondamentale nel definire i confini di tale tutela (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/04/2017, n. 10377).
La Suprema Corte ha affermato che la convivenza more uxorio configura una formazione sociale che dà vita ad un “consorzio familiare”. Questo comporta che il convivente non proprietario dell’immobile in cui si svolge la vita comune abbia un diritto di detenzione qualificata sull’abitazione.
Tuttavia, tale diritto non incide sui diritti dei terzi sull’immobile e si estingue con la cessazione della convivenza.
In particolare, nel caso di decesso del convivente proprietario, al convivente superstite non spetta alcun diritto di abitazione illimitato e gli eredi del proprietario possono legittimamente rientrare nel possesso del bene.
Tuttavia, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza, gli eredi hanno il dovere di concedere al convivente superstite un termine congruo per trovare una nuova sistemazione abitativa.
Cosa significa casa adibita a residenza familiare?
La nozione di casa adibita a residenza familiare è quella individuata dall’articolo 144 del Codice civile e si riferisce all’immobile in cui i coniugi hanno concretamente svolto la propria vita in comune fissandovi la residenza della propria famiglia.
È importante sottolineare che la nozione di casa familiare non si limita all’immobile in cui i coniugi hanno fissato la propria residenza anagrafica. Questa, pur essendo un elemento importante da considerare ai fini dell’indagine, non è determinante.
Piuttosto occorre verificare qual è l’immobile in cui i coniugi hanno concretamente svolto la propria vita in comune, assumendolo come centro di aggregazione e di sviluppo della vita familiare.
La sua individuazione deve essere fatta caso per caso, alla luce delle specifiche circostanze di ogni coppia e considerando tutti gli elementi rilevanti.
La ratio del diritto di abitazione del coniuge superstite
La ratio dell’art. 540 comma 2 del Codice civile è quella di preservare l’ambiente familiare dopo la morte di uno dei coniugi, evitando una alterazione delle condizioni di vita consolidate nel corso del matrimonio.
I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano garantiscono quindi la continuazione degli standard di vita acquisiti durante il matrimonio, e sono basati sul principio di solidarietà familiare.
Il diritto-dovere di coabitare nello stesso luogo, scelto di comune accordo dai coniugi, rappresenta un aspetto significativo di questo principio.
La natura giuridica dei diritti di abitazione e uso
La natura giuridica dei diritti di abitazione e uso spettanti al coniuge superstite è quella di legati ex lege, ovvero di attribuzioni a titolo particolare che si acquistano per legge al momento dell’apertura della successione.
Tale qualificazione ha importanti implicazioni:
- l’acquisto di tali diritti avviene in modo automatico nel momento della morte del coniuge, conformemente a quanto disposto dall’articolo 649 del Codice civile;
- il diritto di abitazione è opponibile ai terzi senza necessità di trascrizione, poiché il legatario acquisisce un diritto attribuito direttamente dalla legge;
- anche in caso di rinuncia all’eredità, il coniuge superstite può comunque conseguire tali diritti.
I diritti del coniuge superstite ex art. 540 comma 2 c.c. fanno parte della quota di legittima?
Si discute in dottrina se i diritti di abitazione e uso del coniuge superstite rappresentino un’integrazione alla quota di riserva già spettante per legge, oppure se siano già ricompresi all’interno di tale quota.
Alcuni studiosi sostengono che i suddetti diritti non configurino un’attribuzione patrimoniale aggiuntiva, ma piuttosto un aspetto qualitativo della quota di riserva.
In tal caso, se al coniuge superstite viene assegnata la proprietà della casa familiare e dei mobili tramite testamento, non sarebbe necessaria alcuna integrazione della quota di legittima.
Al contrario, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 13/11/2017, n. 26741) ritengono che i diritti di abitazione e uso si aggiungano alla quota di riserva, incrementandola.
A sostegno della tesi estensiva si cita il dato testuale dell’art. 540 c.c. il quale prevede in modo distinto al primo comma la quantificazione della quota di riserva a favore del coniuge e al secondo comma l’attribuzione dei diritti in oggetto.
Diritto di abitazione coniuge superstite e IMU
Il coniuge superstite, in qualità di titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 c.c., assume la veste di soggetto passivo IMU con riferimento all’immobile adibito a residenza familiare.
L’obbligo di versamento dell’IMU per il coniuge superstite sorge a partire dalla data di decesso del coniuge premorto. Ciò in quanto il diritto di abitazione assume rilevanza ai fini fiscali a partire dal momento del suo concreto esercizio, coincidente con la cessazione della convivenza matrimoniale per causa di morte.
Tuttavia occorre ricordare che l’IMU non è dovuta nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale, ovvero quando il coniuge superstite vi risieda, a meno che non si tratti di un’unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Comproprietà della casa coniugale con terzi e diritti di abitazione ed uso
La questione del diritto di abitazione e del diritto di uso dei mobili sulla casa familiare in caso di comunione tra il coniuge defunto e soggetti terzi è effettivamente controversa e ha generato diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali.
Possibilità di estensione del diritto di abitazione
Alcuni autori sostengono che il diritto di abitazione previsto dall’art. 540, comma 2, c.c., possa essere esteso anche ai casi di comproprietà dell’immobile familiare con soggetti terzi. Argomentano a favore di questa tesi l’inciso della norma che recita “se di proprietà del defunto o comuni“, interpretandolo nel senso di includere anche i beni in comproprietà con terzi.
Conversione del diritto di abitazione in denaro
Un’altra impostazione, invece, ritiene che in caso di comproprietà e di impossibilità di dividere materialmente l’immobile, il diritto di abitazione si converta per il coniuge superstite nel suo equivalente monetario.
Il principio della conversione del diritto, già affermato dalla giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, 10/03/1987, n. 2474 e Cass. civ., Sez. II, 30/07/2004, n. 14594), troverebbe conferma anche nel caso di vendita all’asta dell’immobile indivisibile.
Interpretazione restrittiva
Un orientamento più restrittivo, invece, interpreta l’inciso “se di proprietà del defunto o comuni” riferendosi esclusivamente alla comproprietà tra il de cuius e il coniuge superstite.
Limitando il diritto di abitazione ai casi di comproprietà tra coniugi, si garantisce una maggiore tutela al terzo comproprietario, che potrebbe subire un pregiudizio eccessivo se costretto a condividere l’immobile con il coniuge superstite.
La più recente giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/10/2021, n. 29162) aderisce a questa impostazione e afferma:
- che la comproprietà con terzi esclude tout court la possibilità per il coniuge superstite di occupare l’immobile già adibito a casa familiare in quanto in tale ipotesi non è realizzabile l’intento perseguito dal legislatore che è quello di assicurare il godimento pieno del bene oggetto del diritto;
- che, contrariamente a quanto affermato in passato, il coniuge superstite non ha diritto neanche ad un compenso economico in sostituzione del mancato godimento dell’abitazione. Attribuire, in tale ipotesi, un equivalente monetario equivarrebbe a conferire al diritto di abitazione un contenuto economico di rincalzo, che non è previsto dalla norma e che contrasterebbe con la sua ratio originaria che è quella di garantire la continuità del godimento dell’abitazione familiare, intesa come luogo di affetti e di ricordi, nonché come elemento essenziale per il mantenimento di un adeguato tenore di vita.
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Domande frequenti
Che differenza c’è tra il diritto di abitazione e il diritto di usufrutto?
Il diritto di abitazione e il diritto di usufrutto sono entrambi diritti reali di godimento su cosa altrui che differiscono sia per l’oggetto che per il contenuto. Il diritto di usufrutto può gravare sia beni mobili che immobili, mentre il diritto di abitazione solamente beni immobili. L’habitator ha diritto ad abitare nell’immobile limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia, mentre l’usufruttuario, oltre a poter godere del bene, può anche cedere il proprio diritto. L’usufrutto è un diritto pignorabile mentre il diritto di abitazione non può essere né pignorato né ceduto a qualunque titolo.
Qual è la durata del diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa coniugale?
Il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite sulla casa coniugale è vitalizio, ovvero dura per tutta la vita. Tuttavia, può cessare prima del decesso del titolare se quest’ultimo decide di rinunciarvi o se viene alienato a terzi, unitamente alla proprietà gravata dal medesimo.
Cosa succede se il coniuge superstite rinuncia alla eredità?
La rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite non inficia in alcun modo il diritto di abitazione riconosciuto dall’art. 540 comma 2 sulla casa familiare. Quest’ultimo, infatti, essendo un legato ex lege, si configura come un diritto autonomo rispetto alla qualità di erede, e sussiste a prescindere dall’accettazione o dalla rinuncia all’eredità stessa.
Come si trascrive il diritto di abitazione del coniuge superstite?
Il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa coniugale, in quanto legato ex lege, è un diritto che si acquista in automatico al momento della apertura della successione e che non richiede trascrizione per essere opponibile ai terzi. La trascrizione, ove considerata ammissibile, è solo una formalità che serve a garantire la pubblicità del diritto rendendolo palese nei registri immobiliari ma non influenza la sostanza del diritto stesso.
In caso di morte del coniuge a chi va la casa?
In caso di morte del coniuge, la casa familiare spetta al coniuge superstite che acquisisce automaticamente il diritto di abitazione, se l’immobile era di proprietà del defunto o comune. Se la casa è in comproprietà con terzi, il diritto di abitazione del coniuge superstite è escluso.

Salve.. Se mia mamma aveva il diritto di abitazione senza essere proprietaria.. Dopo la sua morte questa casa non sua si mette lo stesso nella successione?
Buonasera Sig.ra Adriana,
il diritto di abitazione si estingue con il decesso del titolare e, pertanto, non cade in successione. Il titolare della proprietà gravata dal diritto di abitazione diventa pieno proprietario automaticamente a seguito dell’estinzione del diritto. L’unica cosa da fare è provvedere ad aggiornare l’intestazione catastale del bene immobile entro 30 giorni dalla data del decesso.
Cordiali saluti,
Mia mamma (dopo la morte di papà ) ha continuato a mantenere l’abitazione come sua residenza, visto che la casa l’anno comprata insieme(50/50) Le spese delle detrazioni sostenute per la ristrutturazione a chi spettano? Grazie
Buonasera Sig. Domenico,
Il diritto alla detrazione delle spese sostenute dai suoi genitori prima del decesso di suo papà, spetta a sua mamma se è l’unico erede che abita l’immobile. Per le spese sostenute successivamente al decesso, invece, il diritto può spettare anche agli altri coeredi.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
se il diritto di abitazione è a favore dell’esecutato in qualità di coniuge superstite, che è poi passato a nuove nozze , il diritto di abitazione cessa oppure rimane?
L’abitazione è oggetto di esecuzione e venduta all’asta. Quindi l’immobile non verrebbe liberato dalla procedura esecutiva.
Serena
Buongiorno Sig.ra Serena,
La questione dell’estinzione dei diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite in caso di nuove nozze è oggetto di un ampio dibattito.
Secondo una parte della dottrina, tali diritti trovano giustificazione in esigenze di natura morale, legate alla tutela del coniuge superstite. Con il nuovo matrimonio, queste necessità verrebbero meno, rendendo logico il venir meno anche dei diritti di abitazione e di uso.
Questa corrente dottrinale propone un’interpretazione estensiva dell’art. 9 bis, L. 898/1970, sostenendo che, così come il diritto all’assegno divorzile cessa con le nuove nozze del beneficiario, anche i diritti di abitazione e uso sulla casa coniugale e sui suoi arredi dovrebbero estinguersi.
Tuttavia, altri autori sostengono che questi diritti siano parte integrante della quota di legittima del coniuge superstite. Poiché tale quota rappresenta una tutela patrimoniale garantita dalla legge, il sopraggiungere di un nuovo matrimonio non inciderebbe sulla titolarità del diritto.
La giurisprudenza ha adottato posizioni contrastanti, rendendo la questione ancora oggetto di interpretazione.
Tuttavia, l’orientamento ad oggi prevalente mi pare però essere il secondo. Le consiglio di sentire il delegato sul punto anche perché sarai lui a decidere in concreto se sia possibile o meno procedere alla cancellazione del diritto.
Cordiali saluti,
Buongiorno sono divorziato con 2 figli. E poi risposto. Viviamo in alloggio di mia proprietà. Con separazione del beni. In caso della mia morte, resterà alla mia consorte l’alloggio?
Buongiorno Sig. Aldo,
In caso di suo decesso, l’appartamento verrà diviso 1/3 ciascuno tra i suoi due figli e la sua attuale moglie. Quest’ultima avrà anche, vita naturale durante, il diritto di abitazione sull’appartamento.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
ho vissuto insieme a mamma e una sorella nella casa di proprietà di mio padre , alla morte di mio padre non abbiamo fatto ne l’inventario ne la rinuncia all’eredità in quanto mia mamma è la coniuge superstite e noi figli conviventi della vedova. Considerato il fatto che papà non aveva altri immobili e considerato che non possiamo ritenerci in possesso del bene ma figli conviventi della vedova possiamo essere ritenuti eredi per il solo fatto di aver abitato la casa che da sempre è l’unica residenza della famiglia.
Grazie
Cordiali saluti
Buonasera Sig. Marco,
La Corte di Cassazione, in tempi abbastanza recenti, ha affermato che il coniuge superstite gode del diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare a titolo di legato ex lege, e i figli conviventi con il genitore superstite, insieme a quest’ultimo, non possono essere considerati possessori giuridici del bene ereditario ai sensi dell’articolo 485 del Codice civile (Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 16/11/2015, n. 23406, confermata anche da Cass. civ., Sez. VI – 5, Ordinanza, 27/01/2016, n. 1588).
Di conseguenza, in base a questa sentenza, la semplice permanenza nell’abitazione familiare non configura, di per sé, un comportamento che implichi l’accettazione tacita dell’eredità da parte del coniuge superstite e dei figli con esso conviventi.
Tuttavia, in passato, la Suprema Corte si era espressa in maniera diametralmente opposta sul tema (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/05/2008, n. 11018).
Cordiali saluti,
Salve, sono Nico,
Volevo chiedere, io e mia moglie sposati da 40 Anni, in comunione dei beni , e in possesso di una bifamiliare, volevo sapere se uno dei due coniugi viene a mancare, l’altro coniuge è al 100% proprietario della casa e beni? a diritto di restare fino alla sua morte in quella casa senza che la figlia possa dire che vuole avere la parte del genitore deceduto?
E volevo chiedere se esiste una possibilità tramite Notaio di poter fare un atto in cui entrambi i coniugi decidono che in caso di morte di uno dei due, tutti i beni appartengono al coniuge restante vivente? Senza che un figlio possa avere diritto alla sua parte sul genitore deceduto? La ringrazio
Buonasera Sig. Nico,
Il coniuge superstite, ai sensi dell’articolo 540 comma 2 c.c., ha il diritto di abitazione vitalizio sulla casa coniugale (e di uso del mobilio) nonostante la proprietà della quota del de cuius venga suddivisa anche con i figli. Ciò significa che, per tutta la durata della sua vita, nessuno potrà allontanarlo dalla propria casa.
Non è possibile escludere totalmente vostra figlia dalla successione ma si può, mediante testamento, comprimere la sua quota ereditaria lasciandole la sola quota di legittima.
Cordiali saluti,
Buonasera, mia moglie è deceduta ed a mia insaputa aveva fatto testamento dal notaio nominando come eredi universali il sottoscritto (coniuge superstite) ed il nipote al 50%. Io non avevo la residenza nell’immobile coniugale (di proprietà esclusiva di mia moglie) per motivi fiscali ma posso dimostrare la convivenza ininterrotta e continuativa tramite utenze intestate a mio nome e testimoni. Il nipote sta contestando il mio diritto di abitazione vita natural durante quale coniuge supersistite perchè dice che al momento del decesso non ero residente fiscalmente nell’immobile. Grazie mille per un suo parere Alessandro
Buonasera Sig. Alessandro,
Dal punto di vista meramente formale suo nipote ha dei legittimi motivi per contestare il suo diritto di abitazione. Tuttavia, se in giudizio lei riuscisse a dimostrare che trattavasi della casa coniugale nella quale lei e sua moglie vivevate insieme stabilmente, credo che avrebbe delle buone possibilità di vincere la causa.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
la mia ex moglie (sono divorziato), è deceduta il primo settembre ultimo scorso e il suo 50% di comproprietà dell’appartamento è andato ai miei due figli, entrambi maggiorenni di 27 e 21 anni. Io desidererei rientrare in casa mia, nella quale per i motivi suddetti non potevo più, ma temo che i miei figli possano opporsi. Esisterebbe la possibilità che io possa tornare a godere di un bene che la mia ex consorte si è ritrovata solo per averla sposata in regime di comunione dei beni? Vi sarei grato se poteste consigliarmi. Grazie
Buongiorno Sig. Giambattista,
In qualità di comproprietario ha diritto di godere del bene al pari dei suoi figli. Tuttavia se gli stessi si oppongono o desiderano, ad esempio, vendere l’immobile, va ricercata una soluzione bonaria in mediazione.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
mia mamma vedova abita nella casa coniugale, dopo la morte del papà ho rinunciato all’eredità. I fratelli rimanenti invece proseguiranno alla successione assieme alla mamma. La mia domanda è questa: visto che da quel che ho capito vogliono vendere la casa della mamma potrebbero farle firmare un documento in cui lei rinunci al diritto di abitazione? E se sì, chi dovrebbe trovarle un alloggio e pagare per lo stesso avendo io rinunciato? Premetto che mia mamma non è pratica di queste cose e potrebbe firmare senza leggere solo perché va a fiducia, ringrazio anticipatamente.
Buongiorno Sig.ra Barbara,
L’atto di rinuncia al diritto di abitazione del coniuge superstite va formalizzato davanti ad un notaio e dubito che sua mamma potrebbe firmare il documento senza sapere costa sta facendo in presenza di un pubblico ufficiale. Se comunque rinunciasse al diritto di abitazione, il dovere di prestare gli alimenti ed occuparsi di sua mamma graverebbe su tutti i figli.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
mia mamma è diventata vedova e io e mia sorella abbiamo rinuciatò all’eredità.
Gli altri due fratelli faranno la successione e pensano di vendere la casa coniugale di mia mamma.
Potrebbero farlo venendo meno al diritto di abitazione della mamma, facendole firmare un qualsivoglia documento che lei, ingenua, andrebbe a sottoscrivere?
Se sì, chi dovrebbe cercarle un posto dove vivere e nel caso pagarlo? Visto che noi abbiamo fatto rinuncia?
Ringrazio anticipatamente.
Filippo
Buonasera,
alla morte di mio padre mia mamma ha il diritto di abitazione ex art 504 cc sull’abitazione coniugale, dove risiede anche oggi. Successivamente, mi dona il suo 50% di proprietà con riserva di usufrutto su questa quota. Il rimanente 50% è di mia proprietà a titolo di successione. L’usufrutto è prevalente ed annulla il diritto di abitazione? Ognuno di noi è soggetto passivo IMU al 50%
Buonasera Sig.ra Stefania,
Sua mamma dovrebbe essere titolare del diritto di abitazione sulla quota che lei ha ereditato da suo papà e del diritto di usufrutto sulla quota che le ha donato.
Di conseguenza, se sua mamma risiede all’interno dell’immobile, l’IMU non sarebbe dovuta.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
alla morte di mia madre, che ha lasciato testamento in cui assegnava a me la sua quota di comproprietà (50%) della casa coniugale, mio padre ha mantenuto la residenza, la sua quota di proprietà (50%) ed il diritto di abitazione. Io sono già proprietaria di una casa dove risiedo assieme alla mia famiglia. Ai fini fiscali io divento soggetto passivo IMU sulla quota del 50%? E devo dichiararla in 730?
Grazie, cordiali saluti
Buongiorno Sig.ra Sonia,
Finché suo papà risiederà nell’immobile l’IMU non sarà dovuta.
Cordiali saluti,
Salve porto questa situazione, morte del papà rimangono 6 fratelli e la mamma e in successione la casa suddivisa a norma di legge.
Chiedo mia madre può portarsi a casa un nuovo compagno senza chiedere ai figli visto che risultano proprietari in % grazie.
Buonasera Sig. Enrico,
La mamma, in quanto coniuge superstite, è titolare del diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c. e, pertanto, può ospitare chi vuole nella casa.
Cordiali saluti,
Buongiorno, mia mamma vive a Torino in una casa di proprietà di mio padre, che per motivi di lavoro aveva residenza e domicilio in altro comune stessa regione. Mio papà purtroppo è deceduto da qualche anno; mia mamma ha diritto di abitazione ed esenzione Imu?
grazie
Filippo
Buonasera Sig. Filippo,
il diritto di abitazione del coniuge superstite spetta sulla casa coniugale. Se i suoi genitori avevano residenze separate e la casa di Torino non può qualificarsi come tale, il Comune, in teoria, potrebbe richiedere il pagamento dell’IMU contestando che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. in questo caso non è sorto.
Tuttavia, siamo nel campo delle ipotesi, perché potrebbero anche non accorgersi di questa anomalia e non muoverle alcuna contestazione.
Cordiali saluti,
Buongiorno, vorrei un’informazione: in caso di morte di mio marito ( ha due figli dal precedente matrimonio)la casa del mare che noi da maggio a settembre utilizzavamo, come potrei condividerla con i suoi figli? Premetto che mi farebbe piacere finché posso poterci andare per periodi lunghi d’estate . Grazie
Buonasera Sig.ra Luisa,
In caso di morte di suo marito, se la casa al mare è di sua proprietà esclusiva, andrà divisa per 1/3 ciascuno.
In tale ipotesi dovrà trovare un accordo con i figli di suo marito per regolare il godimento turnario del bene.
Dal messaggio non comprendo se suo marito sia ancora in vita o meno. Nella prima ipotesi, se è d’accordo, può suggerirgli di redigere un testamento che attribuisca a lei l’usufrutto vitalizio sul bene (se ciò non lede le quote di legittima dei suoi figli).
Cordiali saluti,
Buonasera. Mi è stata contestata la compilazione della Dsu ( Isee) nella quale ho inserito ad un componente la casa avuta per successione ( quota parte). La casa è abitata dalla madre ma sulla visura della Signora non risulta il diritto di abitazione, sulla visura del mio assistito non risulta la nuda proprietà e sulla dichiarazione dei redditi del mio assistito era indicato l’ immobile come seconda casa. Io mi sono basata su questi documenti, purtroppo essendo a conoscenza che sia il diritto di abitazione che l’usufrutto impongono di dichiarare l’immobile al soggetto che è titolare di tali diritti. Potrebbe delucidarmi in merito?
Grazie
Buonasera Sig.ra Caterina,
Il fatto che sulla visura catastale non risulti il diritto di abitazione della madre non significa necessariamente che quei diritti non esistano. Il catasto ha natura dichiarativa e non costitutiva: i diritti reali nascono con la successione, non con la voltura catastale.
Alla madre, se è il coniuge superstite, il diritto di abitazione sulla casa coniugale spetta automaticamente per legge ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c..
Il consiglio che le posso dare è di rivolgersi ad un commercialista competente in contenzioso tributario con tutta la documentazione — dichiarazione di successione, visure, DSU contestata e il provvedimento di contestazione — per valutare concretamente la percorribilità di un ricorso.
Cordiali saluti,