Accettazione tacita di eredità: come funziona e quali sono i costi

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SCRITTO DA NOTAI DI TORINO

Notaio Lorenzo Bigiotto e Notaio Marina Strippoli. Nella loro attività professionale si occupano di successioni e famiglia, del settore immobiliare, e di quello commerciale.

L’accettazione tacita dell’eredità si verifica quando il chiamato compie degli atti che non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede e che, quindi, presuppongono la sua volontà di accettazione dell’eredità.

Punti chiave

Cos’è l’accettazione tacita dell’eredità? E’ una forma di accettazione ereditaria che si verifica quando il chiamato compie atti che presuppongono la volontà di accettare l’eredità, pur mancando una dichiarazione formale in tal senso.

Trascrizione dell’accettazione tacita – L’accettazione tacita deve essere trascritta nei Registri Immobiliari per garantire la continuità delle trascrizioni e tutelare gli acquirenti dei beni ereditari.

Differenza tra accettazione espressa o tacita – L’accettazione espressa avviene attraverso l’atto di accettazione dell’eredità ricevuto da un notaio o dal cancelliere del tribunale mentre quella tacita avviene attraverso comportamenti concludenti.

Responsabilità in caso di accettazione tacita – L’erede che accetta tacitamente l’eredità risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio personale se quello ereditario non è sufficiente.

Differenza tra accettazione tacita e con beneficio di inventario – L’accettazione tacita comporta una responsabilità illimitata sui debiti ereditari, mentre l’accettazione con beneficio di inventario limita tale responsabilità ai beni ereditati.

Accettazione tacita e amministrazione di sostegno – Il beneficiario di amministrazione di sostegno può accettare tacitamente l’eredità, salvo disposizioni contrarie risultanti dal decreto di nomina.

Costi della trascrizione – I costi fissi per la trascrizione includono imposte e tasse, oltre all’onorario del notaio.

Accettazione tacita di eredità - Copertina

Cos’è l’accettazione tacita dell’eredità?

Il nostro diritto successorio prevede due principali modalità di accettazione dell’eredità: la accettazione pura e semplice, che può essere espressa o tacita, e la accettazione con il beneficio di inventario.

La accettazione tacita si distingue dalla accettazione espressa, che richiede una dichiarazione formale attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

L’accettazione tacita dell’eredità si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare l’eredità stessa, e che non avrebbe diritto di fare se non in qualità di erede.

Questo principio è espressamente stabilito ex art. 476 del Codice civile, che offre la definizione di accettazione tacita dell’eredità. 

Quindi, è il comportamento tenuto dal chiamato a determinare l’accettazione, da parte dello stesso, dell’eredità.

Un esempio di atto idoneo a determinare l’accettazione tacita dell’eredità è la vendita di un bene acquistato per successione mortis causa: se il venditore non fosse erede, non potrebbe certo disporre di quel bene immobile, in quanto non ne avrebbe alcun diritto.

Al contrario non costituiscono accettazione tacita tutti quegli atti che il chiamato compie in ordine ai beni ereditari per scopi conservativi.

Perché l’accettazione tacita di eredità deve essere trascritta nei Registri Immobiliari?

In base a quanto sopra illustrato, possiamo affermare che l’accettazione tacita dell’eredità è uno dei modi in cui la proprietà del bene ereditato si consolida in capo al soggetto chiamato all’eredità, che diviene, per l’effetto, erede.

Il principio di continuità delle trascrizioni

Uno dei motivi per i quali l’accettazione tacita dell’eredità deve essere trascritta è quello del rispetto del c.d. principio di continuità delle trascrizioni, e ciò in base al combinato disposto degli articoli 2648, comma 3 e 2650 del Codice civile.

Ove non venisse trascritto l’atto di acquisto ereditario, ossia la stessa accettazione tacita dell’eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non produrrebbero effetto. 

Questo significa che se, ad esempio, l’acquirente contraesse un mutuo per finanziare l’acquisto dell’immobile ereditato dal venditore, in caso di mancata trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità a favore di quest’ultimo, l’iscrizione ipotecaria a favore della Banca mutuante non avrebbe effetto.

Ecco perché una Banca non concederebbe mai un mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto di un bene ereditato ove a monte non fosse curata la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità in capo al venditore. 

Tutela nei confronti dell’erede apparente

Un altro importante motivo per cui si deve procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è quello di tutelare l’acquirente di fronte alla fattispecie c.d. dell’erede apparente: ovvero quel soggetto che, pur non essendo erede, agisce come tale perché, ad esempio, ha accettato l’eredità in base ad un testamento successivamente dichiarato nullo.

Ove questo erede apparente dovesse vendere un immobile in tal modo ereditato ad un terzo, ai sensi dell’art. 534 del Codice civile, il vero erede potrebbe agire contro l’acquirente dell’erede apparente.

A questo punto entra in gioco la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità: la sentenza che dovesse accogliere la domanda giudiziale dell’erede vero non pregiudica l’acquirente di buona fede che abbia acquistato, a qualunque titolo, dall’erede apparente, in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, purché sia stata curata altresì la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, e siano trascorsi cinque anni da quest’ultima.

Questo è il motivo per cui è così importante procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità. 

E’ sempre necessario trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità?

Normalmente l’accettazione tacita dell’eredità viene trascritta nei Registri Immobiliari, con spese ed oneri a carico dell’erede, se non sono passati vent’anni dall’apertura della successione.

Questo perché, decorsi i vent’anni, si può far valere l’acquisto della proprietà del bene per usucapione anche in assenza della trascrizione del proprio acquisto.

Vi è comunque chi ritiene opportuno trascrivere anche ove siano decorsi vent’anni dall’apertura della successione, questo perché l’azione di petizione di eredità è imprescrittibile, sebbene l’art. 533 del Codice Civile faccia salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.

Per le cose dette, è sicuramente non condivisibile la prassi di trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità solo entro i dieci anni dall’apertura della successione.

La nota di trascrizione della accettazione espressa o tacita

Per procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità (espressa o tacita), non è obbligatorio che i dati identificativi degli immobili siano inclusi nel titolo presentato per richiedere la trascrizione stessa.

Tuttavia, è essenziale che tali informazioni siano specificate nella nota di trascrizione.

Questo principio è evidenziato dal confronto tra due articoli del Codice civile: l’articolo 2659 n. 4, che riguarda la trascrizione degli atti tra vivi e menziona i “beni cui si riferisce il titolo”, e l’articolo 2660 n. 5, relativo alla trascrizione degli acquisti a causa di morte, il quale non fa alcun riferimento al titolo.

Di conseguenza, è possibile richiedere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, includendo nella nota tutti gli immobili situati nella Circoscrizione della Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, anche se il titolo presentato riguarda solo una parte degli immobili ereditati.

È importante notare che è compito del Notaio gestire la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità solo per i beni indicati nell’atto che ha ricevuto.

Tuttavia, se espressamente incaricato dall’interessato, e a fronte di un compenso ulteriore rispetto a quello standard, il Notaio può integrare la nota di trascrizione con i dati relativi agli altri immobili non oggetto dell’atto. È responsabilità dell’erede interessato fornire tutte le informazioni necessarie a tal fine.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può accettare tacitamente l’eredità?

L’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico introdotto con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 a tutela delle persone che, pur non essendo interdette o inabilitate, si trovano in una situazione di temporanea o permanente difficoltà nel gestire autonomamente il proprio patrimonio.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno è considerato un soggetto capace di agire, pur con alcune limitazioni stabilite dal giudice tutelare nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

In linea generale, il beneficiario di amministrazione di sostegno può accettare l’eredità tacitamente, come qualsiasi altro soggetto capace di agire salvo che non sia altrimenti disposto nel decreto di nomina.

Quali sono le differenze tra accettazione tacita di eredità e accettazione espressa?

Le differenze tra accettazione tacita e accettazione espressa di un’eredità riguardano principalmente la modalità con cui l’erede manifesta la propria volontà di accettare l’eredità e le implicazioni legali che ne derivano.

La differenza basilare tra accettazione tacita di eredità ed accettazione espressa risiede nella presenza o nella assenza di un atto di accettazione che sancisca l’accettazione dell’eredità. Può essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale.

Quali sono le differenze tra accettazione tacita di eredità e accettazione con beneficio d’inventario?

Le differenze tra l’accettazione tacita e l’accettazione con beneficio d’inventario sono sostanziali e riguardano principalmente la modalità di accettazione dell’eredità e le conseguenze giuridiche e patrimoniali per l’erede.

Accettazione tacita

  • Modalità: L’accettazione tacita si verifica quando l’erede compie atti che presuppongono la volontà di accettare l’eredità, senza una dichiarazione formale. Questi atti devono essere tali che non avrebbero senso se non fossero compiuti da chi si considera erede;
  • Responsabilità: L’erede che accetta tacitamente l’eredità risponde dei debiti ereditari ultra vires, ovvero con il proprio patrimonio personale, oltre che con quello ereditario;
  • Inventario: Non è necessario redigere un inventario dei beni ereditari.

Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

  • Modalità: L’accettazione con beneficio d’inventario deve essere espressa e richiede la redazione di un inventario dei beni ereditari entro un termine stabilito dalla legge. L’erede deve dichiarare al notaio o al cancelliere del Tribunale la sua intenzione di accettare l’eredità con beneficio di inventario.
  • Responsabilità: L’erede che accetta con beneficio di inventario risponde dei debiti ereditari solo fino a concorrenza del valore dei beni ereditati, proteggendo così il proprio patrimonio personale da eventuali debiti del defunto.
  • Inventario: È obbligatorio redigere un inventario accurato dei beni ereditari, che serve a separare il patrimonio dell’erede da quello del defunto.

In sintesi, l’accettazione tacita comporta una piena responsabilità sui debiti ereditari, mentre la dichiarazione di accettazione beneficiata limita tale responsabilità ai soli beni ereditati, offrendo protezione al patrimonio personale dell’erede.

Quali sono le differenze tra accettazione tacita di eredità e accettazione presunta?

L’accettazione presunta (o accettazione ex lege) si verifica automaticamente quando il chiamato è nel possesso dei beni ereditari ma non redige l’inventario dell’eredità entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della sua devoluzione.

Anche il chiamato che, dopo aver redatto l’inventario, non dichiari di accettare l’eredità con beneficio d’inventario entro quaranta giorni, diventa erede puro e semplice (articolo 485 del Codice civile).

L’accettazione presunta opera quindi come una sorta di “sanzione” per l’inattività del chiamato, attribuendogli automaticamente la qualifica di erede.

In sintesi, la principale differenza tra l’accettazione tacita e quella presunta risiede nella modalità di manifestazione della volontà di accettare l’eredità: l’accettazione tacita si basa su comportamenti concludenti che presuppongono la volontà di accettare, mentre l’accettazione presunta si verifica per effetto della legge, indipendentemente dalla volontà del chiamato.

Perché non è sufficiente la trascrizione della dichiarazione di successione?

Secondo l’art. 5, comma 2 delle Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali (D.Lgs. 347/1990), la trascrizione della dichiarazione di successione ha effetti meramente fiscali e non costituisce trascrizione degli acquisti mortis causa degli immobili inclusi nel patrimonio ereditario.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5135/1987, ha chiarito che la trascrizione della denuncia di successione e le successive volture catastali non rappresentano un titolo idoneo per il trasferimento della proprietà dei beni ereditari.

Questo principio è stato ribadito dall’Amministrazione finanziaria con due documenti di prassi, la circolare ministeriale n. 37/1991 e la Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 52/2009, nei quali viene sottolineato che la trascrizione della dichiarazione di successione non costituisce titolo pubblicitario per gli acquisti a causa di morte né garantisce la continuità delle trascrizioni.

Quanto costa la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità dal notaio?

I costi fissi previsti per la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, per ciascuna conservatoria nel cui circondario sono ubicati i beni immobili ereditari di cui si dispone, sono i seguenti:

  • Euro 200,00 di imposta ipotecaria;
  • Euro 59,00 di imposta di bollo;
  • Euro 35,00 di tassa ipotecaria.

Deve aggiungersi a tali costi fissi l’onorario del notaio.

Infografica

Infografica sull'accettazione tacita di eredità

Domande frequenti

Come funziona e a cosa serve l’accettazione tacita dell’eredità?

L’accettazione tacita dell’eredità avviene quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone inequivocabilmente la sua volontà di accettare l’eredità, senza la necessità di una dichiarazione di accettazione formale. 

Dove viene trascritta l’accettazione tacita di eredità?

Gli atti compiuti dall’erede, come la vendita o la concessione di ipoteca su beni immobili ereditari, devono essere trascritti presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) competente per territorio.

Chi procede alla trascrizione della accettazione tacita di eredità?

La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità è normalmente curata dal notaio che riceve (e conseguentemente trascrive) l’atto di disposizione del bene immobile ereditario.

Quali documenti servono per procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità?

Per trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità, il notaio avrà bisogno di:
1. Documenti del chiamato accettante:
– Documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto, patente di guida);
– Codice fiscale.
2. Documenti del defunto:
– Certificato di morte in carta libera.

Perché sostenere ulteriori costi per la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità dopo aver sostenuto quelli relativi alla dichiarazione di successione?

La dichiarazione o denuncia di successione è un mero adempimento fiscale da presentarsi presso l’Agenzia delle Entrate competente che non produce alcun effetto civilistico. Ecco perché va sempre trascritta, quando necessario, l’accettazione tacita dell’eredità.

Il Ruolo del Notaio

Quando si verifica un acquisto di diritti immobiliari a causa di morte e l’erede procede alla alienazione degli stessi senza aver accettato espressamente l’eredità, è necessario trascrivere l’accettazione tacita.

Questo passaggio è fondamentale per garantire la certezza dell’acquisto e per proteggere l’acquirente e l’eventuale banca mutuante dall’azione di petizione di eredità da parte dell’erede vero, che potrebbe rivendicare il bene venduto.

La trascrizione dell’accettazione tacita, effettuata dal notaio, assicura quindi la sicurezza giuridica delle transazioni immobiliari che coinvolgono beni ereditari.

Riferimenti

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32 commenti su “Accettazione tacita di eredità: come funziona e quali sono i costi”

  1. Buongiorno, se curo la mamma e quindi sposto la residenza nella sua casa che ha debiti fiscali
    diventa accettazione tacita?
    vorrei risposta grazie

    Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Lorena,
      Se risiederà in casa di sua mamma al momento del decesso, tecnicamente si troverà nella posizione di chiamata all’eredità che è nel possesso dei beni ai sensi dell’articolo 485 del codice civile. Di conseguenza, ove non intendesse accettare l’eredità, dovrà redigere l’inventario dei beni relitti e rinunciare entro tre mesi dall’apertura della successione. Ove non provvedesse in tal senso, verrebbe considerata erede puro e semplice e dovrebbe rispondere personalmente dei debiti ereditari.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  2. Salve signor Avvocato,volevo una informazione, siamo 5 eredi dell’ immobile dei miei genitori ormai defunti, un erede ha comperato la casa dei nostri genitori, la mia domanda è tocca anche a lei pagare la accettazione tacita? La ringrazio anticipatamente e in attesa di una vostra risposta le porgo i miei cordiali saluti.

    Rispondi
  3. Buon pomeriggio Dott Nicolò
    si trtta di un immobile di proprietà dei miei genitori.
    Al decesso di mio padre ho eredetato una quota, insieme a mia madre e mio fratello. Al decesso di mia madre ho ereditato parte della quota insieme a mio fratello.
    adesso vogliamo vendere l’immobile, quante accettazioni ognuno deve pagare? grazie e
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Buongiorno Sig. Bruno,
      Nel vostro caso occorrerà pagare due accettazioni tacite di eredità, una per la successione del papà e un per quella della mamma. Ogni singola accettazione vale per tutti gli eredi e la spesa verrà ripartita tra di voi.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  4. Buongiorno , ho erditato essendo figlio unico la casa dei miei genitori
    chiedo un chiarimento sull’accettazione tacita..so che per vendere l’immobile
    devo farla . Domando essendo prima morto mio padre 8 anni fa c’è stata successione a mia Madre e quota per me. Ad oggi altra successione per morte di mia madre…Ma io devo pagare in quanto erede 2 volte la tacita successione ? ( quella della morte paterna 2008 e ora quella materna 2024)

    Rispondi
  5. Buongiorno,

    Sto vendendo un immobile ereditato da mia mamma di cui ho pagato trascrizione accettazione eredità.
    Il notaio pretende anche trascrizione della Tacita dell’eredità di mio nonno a mia mamma perché no. Registrata. Sono passati 41 anni nel frattempo ci sono stati atti di divisioni, vendite di appartamenti e altri 6 notai che in analoga situazione non hanno chiesto trascrizione tacita di mio nonno. È corretto che paghi trascrizione di eredità di mio nonno dopo 41 anni? Grazie

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    • Buonasera Sig. Rizzi,
      Personalmente, in questo caso, io non richiederei l’accettazione tacita di eredità. Tuttavia, la prassi notarile più prudente consiglia di procedere comunque alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità anche decorsi i 20 anni dall’apertura della successione, poiché garantisce maggiore sicurezza giuridica rispetto all’alternativa dell’usucapione, che rimane esposta a possibili contestazioni future da parte di eventuali eredi legittimi pretermessi.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  6. Accettazione tacita di due coeredi a seguito di due distinti atti successori, successione del padre e testamento successivo della madre, eseguito atto di divisione dei beni nel 2013.
    Nel 2023 una coerede vende un cespite ereditato, correndo quindi l’obbligo di pagare la tassa relativa alla accettazione esercitata antecedentemente all’atto divisorio, è possibile che questa tassa e la relativa accettazione sia nuovamente dovuta per un altro cespite immobiliare prossimo alla vendita di proprietà dell’altra coerede, bene comunque ereditato in origine da entrambi le eredi e poi come sopra ricordato sottoposto a divisone.

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Giambattista,
      L’accettazione tacita è dovuta ogni qual volta un erede dispone di un immobile ereditato prima che siano decorsi vent’anni dall’apertura della successione.
      Nel caso da lei proposto l’accettazione tacita avrebbe dovuto essere già trascritta nel 2013 per entrambi gli eredi e su tutti i beni oggetto di divisione.
      Se così è stato fatto, nulla è più dovuto. In caso contrario, se gli eredi vendono gli immobili assegnati in titolarità esclusiva con atti separati dovrà essere trascritta una accettazione tacita per ciascun erede.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  7. buon pomeriggio ho venduto 2 appartamenti 50% di mia proprietà e 50% ereditati dopo la morte di mio marito situati nella stessa Conservatoia con la prima vendita il notaio ha effettuato la trascrizione dell accettazione tacita di eredità con relativa richiesta di pagamento ,il secondo notaio pretende il pagamento di una seconda trascrizione adducendo che il primo notaio nella richiesta di trascrizione ha indicato l indirizzo del primo appartamento oggetto di vendita devo pagare la seconda trascrizione? Qual è la norma che prevede che l accettazione va effettuata una sola volta per tutti gli immobili della stessa Conservatoria ? GRAZIE

    Rispondi
    • Buongiorno Sig.ra Maria Rita,
      In materia di accettazione tacita di eredità esistono in dottrina due teorie.
      La prima sostiene che la trascrizione produce effetti esclusivamente sui beni espressamente elencati nella nota. Secondo questa impostazione, la successione deve essere valutata con un approccio “atomistico” dal punto di vista pubblicitario: la trascrizione riferita a determinati beni del patrimonio ereditario non si estende automaticamente agli altri non menzionati. Tale posizione si fonda sulla distinzione tra le norme di diritto sostanziale – che impongono l’accettazione dell’intera eredità – e quelle del sistema pubblicitario, che operano in relazione ai singoli beni immobili (come confermano gli articoli 1543 e 2556 del Codice Civile).
      Una parte della dottrina contesta questa visione, argomentando che la trascrizione dell’accettazione tacita, anche se limitata a un singolo bene nella nota, deve necessariamente valere per l’intero patrimonio ereditario. Il ragionamento si basa sul principio dell’indivisibilità dell’accettazione ereditaria (articolo 475, comma 3, Codice Civile) e sulla natura personale del nostro sistema pubblicitario (escluse le province con ordinamento tavolare). Di conseguenza, una volta trascritta l’accettazione, questa dovrebbe automaticamente estendersi a tutto il patrimonio dell’erede, prescindendo dall’elenco specifico dei beni riportato in nota.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  8. Buonasera, nel 2000 alla morte di mio padre abbiamo ereditato beni immobili 50% mia madre e 50% noi tre fratelli. Nel 2005 veniva a mancare anche mia madre per cui siamo diventati eredi per 1/3 ciascuno.
    Abbiamo venduto due immobili rispettivamente nel 2008 e 2010, senza aver fatto alcuna accettazione di eredità o meglio nessun notaio all’epoca ce lo ha richiesto.
    Ora, dovendo vendere altro immobile il notaio ci fa notare che dobbiamo fare 2 accettazioni di eredità di mio padre e di mia madre. Nonostante siano passati più di 20 anni e nonostante l’accettazione sia stata più che consolidata? Ci possiamo appellare a qualche normativa? Anche perchè essendo immobili in città diverse dovremmo fare 4 atti.
    Vi ringrazio e invio distinti saluti.

    Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Simonetta,
      Secondo una teoria (alla quale io personalmente aderisco), decorsi 20 anni dall’apertura della successione, l’accettazione tacita dell’eredità dovrebbe ritenersi consolidata.
      Tuttavia esiste un orientamento più prudente che consiglia di procedere comunque alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità anche decorsi 20 anni dall’apertura della successione (quando sia la provenienza diretta), poiché non sempre è possibile essere certi dell’insussistenza di cause di sospensione o interruzione dei termini dell’usucapione ovvero circa l’esistenza di figli nati fuori dal matrimonio i quali, dopo aver vittoriosamente esperito l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità/maternità, siano ancora nei termini per l’accettazione dell’eredità e per il conseguente esperimento dell’azione di petizione d’eredità.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  9. Buonasera,
    nel 2024 è deceduta nostra madre. Con la successione, io e mia sorella abbiamo ereditato il 50% di un appartamento (25% cadauna, l’altro 50% era già di mia proprietà per acquisto da terzi). Mia sorella mi ha venduto il suo 25% ed in occasione dell’atto notarile è stata trascritta l’accettazione tacita dell’eredità solo a nome di mia sorella.
    Successivamente abbiamo venduto un altro immobile ed il notaio (diverso dal precedente) ha sostenuto che in occasione del precedente atto di vendita, il notaio avrebbe dovuto effettuare la trascrizione dell’accettazione tacita anche a mio nome. Non essendo stata fatta ho dovuto pagare per avere la trascrizione.
    Il secondo notaio ha ragione? Come funziona in questo caso?
    Grazie
    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Morena,
      A mio parere, ha ragione il primo notaio. Nell’atto dove lei ha acquistato il 25% da sua sorella solo quest’ultima stava disponendo dei propri diritti ereditari e quindi solo contro di lei poteva correttamente trascriversi l’accettazione tacita di eredità.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  10. Buona sera, chiedo un chiarimento sull accettazione tacita Dell eredità
    Mio padre è mancato nel 2016 ed attualmente mia madre è padrona del 50% di un alloggio il cui altro 50% è in possesso di me e mio fratello. Ora mia madre vuole donarci il suo 50% ed il notaio ci dice che dobbiamo fare l’accettazione tacita dell’eredità, mai fatta prima. Il costo è notevole e visto che sia io che mio fratello non abbiamo intenzione di vendere l’alloggio, chiedo se è veramente necessario farlo.
    Ringrazio anticipatamente per l’attenzione
    Salvai Maura

    Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Maura,
      In teoria è necessario trascrivere l’accettazione tacita per la continuità delle trascrizioni. Se non avete intenzione di vendere l’immobile potete provare a proporre al notaio di dispensarlo con una dichiarazione di esonero da responsabilità.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  11. Buonasera, siamo 5 fratelli che dopo la morte di nostra madre abbiamo ereditato 1 appartamento abitabile in più un immobile grezzo. Abbiamo con tanti sacrifici per ogniuno di noi pagato la successione di morte, ora ci viene detto dal caffe che ha curato la successione che dobbiamo fare l’accettazione all’eredità, quindi altri soldi da pagare, volevo sapere se esiste un modo per fare questa accettazione senza doverci nuovamente svenare, inquando vorremmo vendere i beni ereditati . In attesa di una risposta cordiali saluti

    Rispondi
  12. Nel 2017 si è aperta una successione mista, testamentaria e legittima. Un immobile, per disposizione testamentaria è stato lasciato a coniugi, per la parte dell’usufrutto. L Incaricato della esecuzione testamentaria ha provveduto ad intestare il diritto di usufrutto ai coniugi, che hanno pagato la loro quota di imposte e tasse come da dichiarazione di successione della agenzia delle entrate di competenza. Ora la domanda è , dato che devono rinunciare all’usufrutto, devono anche pagare questa tassa sulla accettazione tacita? Grazie

    Rispondi
    • Buonasera Sig. Giuseppe,
      Se il diritto di usufrutto è stato attribuito a titolo di legato (come credo), risulta già la continuità delle trascrizioni in virtù della trascrizione del legato e non sarà quindi necessario trascrivere alcuna accettazione tacita di eredità.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
    • Buongiorno Sig. Alessandro,
      Non esiste una norma che stabilisca come vada ripartito il costo dell’accettazione tacita dell’eredità.
      Personalmente ritengo che debba essere suddivisa a metà perché l’adempimento da porre in essere è il medesimo per entrambi gli eredi, indipendentemente dalla quota di spettanza. Tuttavia, è senz’altro possibile stabilire una diversa ripartizione.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  13. Buongiorno
    Se sono già state vendute nel 2006 parti dello stesso immobile avuto in eredità con atto di successione del 1980 e ora si vende un ulteriore porzione è dovuta con questo ultimo rogito l’accettazione dell’eredità o con il rogito del 2006 è già stata registrata l’accettazione dell’eredità?
    Grazie

    Rispondi
    • Buonasera Sig.ra Isabella,
      È opportuno controllare che a seguito del rogito del 2006 sia stata correttamente eseguita la trascrizione dell’accettazione tacita nei Registri Immobiliari. Se quella trascrizione fu eseguita regolarmente, la continuità delle trascrizioni è garantita e il nuovo atto può essere rogitato senza ulteriori adempimenti sul punto.
      Cordiali saluti,

      Rispondi
  14. Buonoasera Dottore,
    alla morte di mio padre ho ereditato una casetta di campagna che a sua volta il mio papa’ aveva ereditato da sua mamma, ora che sto vendendo la casa in questione il notaio mi ha detto che devo fare ‘doppia’ accettazione tacita dell’eredità poichè manca quella fra mio padre e mia nonna, è corretto?
    Resto in attesa di un suo illustre parere e anticipatamente la ringrazio.
    Elisabetta Rossi

    Rispondi
    • Buongiorno Sig.ra Elisabetta,
      Se non sono ancora passati 20 anni dai due decessi e se questa è la prima vendita di beni ereditari situati nella competenza territoriale di quella specifica conservatoria, la richiesta del notaio è corretta.
      In questi casi, infatti, occorre la doppia trascrizione dell’accettazione tacita di eredità per completare la catena successoria richiesta ai fini del principio di continuità delle trascrizioni.
      Cordiali saluti.

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  15. Buongiorno,

    volevo sapere se è obbligatorio effettuare l’accettazione tacita contestualmente alla vendita dell’immobile caduto in successione o si tratta di una mera consuetudine/prassi? Il notaio proposto dall’agenzia immobiliare che si sta occupando della vendita dell’immobile ha chiesto una cifra spropositata, le chiedo quindi conferma della possibilità di rivolgermi ad un altro professionista e successivamente procedere con l’atto di compravendita.
    Ringrazio anticipatamente
    Saluti
    D.Cosentino

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    • Buonasera Sig. Domenico,
      l’accettazione tacita dell’eredità non costituisce una mera prassi, ma rappresenta un adempimento necessario al fine di garantire la continuità delle trascrizioni degli immobili provenienti da successione.
      Poiché l’accettazione tacita deriva dalla stessa vendita dell’immobile ereditato, la relativa trascrizione viene di regola effettuata contestualmente all’atto di compravendita dal notaio rogante incaricato dall’acquirente.
      Tenga inoltre presente che, per questo tipo di adempimento, i costi richiesti dai notai sono generalmente piuttosto allineati; eventuali differenze di compenso si attestano normalmente nell’ordine di circa € 100-150.
      Cordiali saluti,

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