Unione civile, matrimonio e convivenza di fatto: che differenza c’è?

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SCRITTO DA NOTAI DI TORINO

Notaio Lorenzo Bigiotto e Notaio Marina Strippoli. Nella loro attività professionale si occupano di successioni e famiglia, del settore immobiliare, e di quello commerciale.

Il diritto di famiglia italiano ha visto, negli ultimi anni, l’introduzione di nuove tipologie di formazioni sociali e il riconoscimento giuridico di relazioni affettive prima non regolamentate. 

Tra queste, spicca l’unione civile, disciplinata dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016, nota anche come “Legge Cirinnà”. Questo nuovo istituto merita un’analisi approfondita, non solo per comprenderne le caratteristiche normative, ma anche per valutarne l’inquadramento nel complesso sistema costituzionale italiano e la sua distinzione rispetto al matrimonio e alla convivenza di fatto.


Punti chiave

Definizione e genesi dell’istituto

  • L’unione civile è una formazione sociale tra persone dello stesso sesso introdotta dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) che obbliga i partner all’assistenza morale e materiale reciproca nonché alla coabitazione
  • La regolamentazione delle unioni civili è nata dalla necessità per l’Italia di conformarsi alla sentenza Oliari della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 2015

Procedimento

  • Per costituire l’unione civile è necessario presentare domanda presso l’ufficiale di stato civile del Comune prescelto
  • L’ufficiale di stato civile ha 30 giorni per verificare i requisiti di legge dopo la presentazione della domanda
  • La cerimonia si deve svolgere nei successivi 180 giorni davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni nella sede comunale

Unione civile vs matrimonio

  • Le norme del Codice civile dettate in materia di matrimonio si applicano per rinvio anche alle unioni civili, con specifiche eccezioni
  • Le parti dell’unione civile assumono gli stessi diritti e doveri delle coppie sposate, tra cui coabitazione, assistenza reciproca e contribuzione ai bisogni comuni
  • La legge sulle unioni civili non prevede l’obbligo di fedeltà, a differenza del matrimonio
  • L’unione civile prevede quale regime patrimoniale legale la comunione dei beni salvo diversa scelta
  • L’unione civile si scioglie con procedura semplificata, anche con manifestazione unilaterale di volontà
  • L’unione civile non è disciplinata dall’art. 29 della Costituzione (riservato al matrimonio) ma dagli artt. 2 (diritti inviolabili della persona) e 3 (principio di uguaglianza)

Convivenza di fatto

  • La convivenza di fatto è disciplinata dalla stessa Legge n. 76/2016 e riguarda coppie (anche eterosessuali) non sposate né unite civilmente
  • Richiede la registrazione presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza e permette la stipula di contratti di convivenza per disciplinare gli aspetti patrimoniali della coppia
  • Offre tutele limitate rispetto all’unione civile ma maggiore flessibilità
Unione civile, matrimonio e convivenza di fatto - Copertina

Cos’è l’unione civile?

L’unione civile è definita come la formazione sociale costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso. Queste persone si obbligano reciprocamente all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. La Legge n. 76/2016 ha introdotto e regolamentato sia l’unione civile che la disciplina delle convivenze di fatto, creando un doppio binario normativo che tutela tanto le coppie omosessuali quanto quelle eterosessuali che scelgono forme di convivenza alternative al matrimonio.

La genesi della legge Cirinnà: la CEDU e la sentenza Oliari

L’impulso alla novella legislativa del 2016 deriva in larga parte dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In particolare, di fondamentale importanza è la sentenza del 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia, che ha rappresentato una svolta decisiva per il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali in Italia.

Il vincolo costituzionale del diritto internazionale

L’Italia ha aderito alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’articolo 117, comma 1, della Costituzione vincola il legislatore italiano (sia quello nazionale che quello regionale) al rispetto dei vincoli derivanti dal diritto internazionale pattizio, categoria in cui rientra anche la CEDU.

Ne consegue che una legge nazionale non conforme al diritto convenzionale, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, è conseguentemente incostituzionale per violazione dell’articolo 117, comma 1, Cost., poiché i principi CEDU integrano la normativa costituzionale italiana.

La sentenza Oliari: condanna per inerzia legislativa

Nel caso Oliari, i Giudici di Strasburgo hanno condannato l’Italia per la prolungata inerzia del legislatore nell’introdurre nell’ordinamento italiano una regolamentazione delle unioni omoaffettive. Tale condotta è stata ritenuta in contrasto con l’articolo 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Le coppie omosessuali hanno, quindi, il diritto al riconoscimento giuridico del loro rapporto affettivo, in quanto questo costituisce una specifica forma di vita familiare tutelata dal sopra indicato articolo 8 della CEDU.

I limiti dell’imposizione europea

Tuttavia, la Corte di Strasburgo, nel pronunciare la condanna e nel considerare le differenze socio-culturali tra gli Stati contraenti della Convenzione, non ha imposto all’Italia di estendere tout court l’istituto del matrimonio alle unioni omoaffettive.

La Corte si è limitata solo ad imporre al legislatore italiano di introdurre una forma di regolamentazione delle stesse, lasciando un margine di discrezionalità allo Stato nella scelta delle modalità concrete di attuazione.

Come costituire un’unione civile

Per iniziare il percorso verso l’unione civile, è necessario presentare formale domanda presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune prescelto. Durante questa fase preliminare, entrambi i partner devono fornire una serie di informazioni personali essenziali.

Ciascun richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

  • Dati anagrafici completi: nome, cognome, data e luogo di nascita
  • La cittadinanza
  • La residenza aggiornata
  • L’assenza di impedimenti legali alla costituzione dell’unione

Tempi di verifica

Successivamente alla presentazione della documentazione, l’ufficio anagrafe dispone di un periodo massimo di 30 giorni per effettuare le verifiche necessarie sui dati dichiarati. Al completamento di questo controllo amministrativo, verrà comunicato l’esito ai richiedenti e si potrà procedere alla programmazione della cerimonia ufficiale.

Termine per la costituzione

L’unione civile deve essere formalizzata entro 180 giorni dalla comunicazione ufficiale della conclusione del procedimento di verifica.

Sede e modalità di celebrazione

La cerimonia si svolge obbligatoriamente presso la sede comunale in una sala aperta al pubblico in presenza dell’Ufficiale dello Stato Civile competente e di due testimoni (che possono essere anche parenti delle parti).

Eccezioni per celebrazioni fuori sede

La legge prevede deroghe alla regola della celebrazione presso il Comune solo in circostanze eccezionali:

  • Grave impedimento fisico che rende impossibile il trasferimento presso la Casa Comunale
  • Situazioni di imminente pericolo di vita di uno dei contraenti

Figure autorizzate alla celebrazione

L’unione civile può essere officiata da diverse figure istituzionali:

  • Sindaco del Comune
  • Ufficiale dello Stato Civile designato
  • Segretario comunale
  • Presidenti o consiglieri di circoscrizione
  • Assessori o consiglieri comunali
  • Cittadino privato autorizzato dal Sindaco

Supporto per cittadini non italofoni

I cittadini che non padroneggiano la lingua italiana o che presentano difficoltà comunicative (sordità, mutismo) hanno diritto all’assistenza di un interprete qualificato. L’interprete deve prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile per garantire il corretto adempimento della sua funzione.

Documentazione per cittadini stranieri

I cittadini di nazionalità estera devono presentare uno specifico nulla osta rilasciato dalle autorità consolari del paese di origine, che attesti l’assenza di impedimenti all’unione civile secondo la legislazione nazionale di appartenenza.

Requisiti del nulla osta

Il documento consolare deve essere:

  • Legalizzato o Apostillato (salvo esenzioni previste da accordi internazionali)
  • Tradotto in italiano se redatto in lingua straniera

Alternative al nulla osta

Nei casi in cui il paese di origine non riconosca l’istituto dell’unione civile e non rilasci il nulla osta, è possibile sostituirlo con:

  • Certificato di libertà di stato
  • Altro documento idoneo ad attestare l’assenza di impedimenti
  • Dichiarazione sostitutiva conforme al D.P.R. n. 445/2000

La documentazione alternativa deve rispettare le normative sulla legalizzazione e le eventuali convenzioni internazionali specifiche.

Il registro delle unioni civili

Con l’introduzione della Legge 76/2016, gli uffici di stato civile hanno dovuto adeguare i propri archivi aggiungendo un nuovo registro specifico per le unioni civili. Questo registro si affianca a quelli tradizionali di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte, garantendo una catalogazione completa di tutti gli atti relativi alle unioni tra persone dello stesso sesso.

Il registro delle unioni civili documenta non solo la costituzione iniziale dell’unione, ma anche tutti gli eventi successivi che possono modificarne lo status: dagli accordi di scioglimento alle dichiarazioni di cambio cognome, dalle trascrizioni di unioni costituite all’estero alle modifiche delle condizioni patrimoniali.

Natura giuridica dell’unione civile

Dal punto di vista giuridico, l’unione civile presenta una duplice conformazione:

1. L’unione civile come atto giuridico

L’atto è il negozio giuridico attraverso cui le parti manifestano la loro volontà di dare vita all’unione. Questa manifestazione di volontà avviene davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, seguendo un procedimento formale che garantisce la validità e l’opponibilità dell’atto nei confronti dei terzi.

2. L’unione civile come rapporto giuridico

L’unione civile intesa come rapporto comprende invece il complesso dei diritti e degli obblighi che sorgono in capo alle parti per effetto del perfezionamento del suddetto negozio giuridico. Questo rapporto è caratterizzato da permanenza e stabilità e disciplinato organicamente dalla Legge 76/2016.

Unione civile vs matrimonio

Le unioni civili e i matrimoni rappresentano due istituti giuridici distinti che regolamentano relazioni affettive stabili, con differenze significative sia dal punto di vista legale che simbolico.

Differenze costituzionali

La Legge 76/2016 fa riferimento all’articolo 2 della Costituzione (diritti inviolabili della persona) e all’articolo 3 (principio di uguaglianza), mentre non richiama l’articolo 29 che è specificamente riservato al matrimonio. Questa omissione non è casuale ma sottolinea la volontà del legislatore di distinguere nettamente l’unione civile dal matrimonio.

Sebbene entrambe siano genericamente considerate formazioni sociali, l’unione civile si configura come un nuovo istituto del diritto di famiglia, autonomo e distinto dal matrimonio. Di conseguenza, l’unione civile non è sussumibile nella previsione dell’articolo 29 della Costituzione.

Autonomia normativa delle unioni civili

La volontà del legislatore è stata quindi quella di imprimere alle unioni civili uno statuto normativo autonomo e distinto dal matrimonio. Sebbene il Parlamento abbia utilizzato la tecnica legislativa del rinvio alla disciplina codicistica in materia di matrimonio per delineare la normativa applicabile all’unione civile, ciò non significa che vi sia stata una volontà di conformare l’istituto dell’unione civile alla stregua del matrimonio.

Anzi, dalla lettura della Legge n. 76/2016 si ricava una volontà opposta. L’equiparazione tra matrimonio e unione civile è da escludersi categoricamente, come emerge chiaramente dall’analisi sistematica della normativa.

Sesso dei soggetti coinvolti

La legislazione italiana distingue chiaramente i due istituti giuridici in base alla composizione della coppia. Le unioni civili rappresentano il riconoscimento legale riservato esclusivamente alle coppie omosessuali, mentre il matrimonio civile rimane accessibile unicamente alle coppie eterosessuali. 

Obblighi dei coniugi vs uniti civilmente: differenze sostanziali

La legislazione italiana stabilisce differenze significative tra gli obblighi matrimoniali e quelli previsti per le unioni civili. Queste diversità riflettono un approccio giuridico distintivo che caratterizza i due istituti, creando regimi normativi parzialmente differenziati.

L’obbligo di fedeltà: presenza nel matrimonio, assenza nell’unione civile

L’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta uno dei pilastri fondamentali del matrimonio secondo l’ordinamento italiano. L’articolo 143, comma 2, del Codice civile stabilisce esplicitamente questo dovere reciproco tra i coniugi, configurandolo come elemento essenziale del rapporto matrimoniale. La violazione della fedeltà può costituire causa di separazione per colpa e influenzare le decisioni del giudice in materia di addebito.

Al contrario, la normativa sulle unioni civili (Legge 76/2016) non prevede alcun riferimento esplicito all’obbligo di fedeltà tra i partner. Questa omissione legislativa non è casuale, ma riflette una concezione diversa del rapporto di coppia, lasciando maggiore autonomia decisionale ai soggetti coinvolti nella definizione dei parametri della loro relazione.

L’obbligo di collaborazione: asimmetria normativa

I coniugi sono tenuti all’obbligo reciproco di collaborazione, come sancito dall’art. 143 c.c. Questo dovere si traduce nella necessità di cooperare attivamente per il benessere familiare, la gestione della vita domestica e il raggiungimento degli obiettivi comuni della coppia. La collaborazione include aspetti materiali, morali e decisionali della vita coniugale.

Anche in questo caso, la legislazione sulle unioni civili non stabilisce un obbligo di collaborazione formalmente codificato. I partner godono di maggiore libertà nell’organizzazione della loro vita comune, pur mantenendo doveri di assistenza morale e materiale reciproca.

Disciplina del cognome: due regimi distinti

Un’altra discrasia non trascurabile si riscontra nella disciplina dell’utilizzo del cognome. Gli uniti civilmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della L. un. civ., hanno la possibilità di stabilire di assumere un cognome comune per la durata dell’unione, scegliendolo tra i loro. È importante precisare che l’utilizzo del cognome comune da parte degli uniti civilmente, secondo l’articolo 20, comma 3-bis del D.P.R. n. 223/1989 (introdotto dal D.Lgs. n. 5/2017), non costituisce una modifica anagrafica.

In tema di matrimonio, la normativa stabilisce che la moglie ha la facoltà di affiancare al proprio cognome quello del coniuge, mantenendo tale possibilità anche durante la vedovanza fino a un eventuale nuovo matrimonio (art. 143-bis c.c.). Tuttavia, questo utilizzo è consentito esclusivamente in ambito sociale e informale. Dal punto di vista dell’identificazione ufficiale, rimane valido unicamente il cognome originario della donna. 

Qualora si desideri utilizzare il cognome maritale anche sui documenti ufficiali e in tutti i contesti formali, è necessario avviare la procedura di modifica del cognome presentando apposita richiesta presso la Prefettura competente.

Scioglimento dell’unione civile: semplificazione vs complessità

Una ulteriore e marcata differenza tra le due discipline si ritrova nell’ordinamento della fase patologica del rapporto, ovvero il suo scioglimento. L’unione civile si caratterizza per una sensibile semplificazione della risoluzione del rapporto.

L’unione civile può sciogliersi anche con una manifestazione unilaterale di volontà di una delle due parti, mutatis mutandis come il recesso previsto dall’articolo 1373 del Codice civile (sebbene l’articolo di riferimento per lo scioglimento dell’unione civile sia l’articolo 1, comma 24, della L. un. civ.).

Diritti e doveri condivisi tra matrimonio e unione civile

Matrimonio e unione civile condividono un nucleo essenziale di diritti e doveri che caratterizzano entrambi gli istituti come forme di convivenza tutelate dall’ordinamento. Tra le previsioni comuni figurano gli obblighi di assistenza reciproca, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni familiari, la comunione dei beni e i diritti successori e previdenziali. Questa convergenza normativa riflette il riconoscimento di un modello familiare fondato sulla stabilità affettiva e sulla reciproca responsabilità, al di là della specifica denominazione giuridica.

Obblighi reciproci

Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale. I partner dell’unione civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, analogamente a quanto accade nel matrimonio tra uomo e donna.

Specificamente, ogni parte di un’unione civile assume:

  • Obbligo di coabitazione
  • Dovere di assistenza reciproca
  • Contribuzione ai bisogni dell’unione comuni in proporzione alle proprie capacità

Regime patrimoniale 

Il regime patrimoniale ordinario applicabile è quello della comunione dei beni, salvo diversa scelta effettuata dai partner al momento della costituzione dell’unione o successivamente. Tale previsione ricalca quanto stabilito per il matrimonio civile. La comunione dei beni comporta che gli acquisti compiuti dai partner durante l’unione – salvo quelli di natura personale ex art. 179 c.c. – rientrano nella proprietà comune. 

Diritti successori ed eredità

All’unione civile si applicano le stesse norme successorie previste per il matrimonio. Il partner superstite ha diritto a:

  • Eredità completa in assenza di discendenti o ascendenti e fratelli o sorelle
  • Quote variabili in presenza di questi soggetti secondo quanto previsto dal Codice civile in materia di successione del coniuge
  • Diritti di abitazione sulla casa familiare ed uso dei mobili che la corredano ex art. 540 comma 2 c.c.

Pensione di reversibilità

Come per il matrimonio tradizionale, il partner dell’unione civile ha diritto alla pensione di reversibilità e ad altre prestazioni previdenziali previste dalla legge in caso di decesso del compagno.

Convivenza di fatto: caratteristiche e requisiti

La convivenza di fatto, disciplinata dai commi 36-67 dell’articolo 1 della Legge 76/2016, è definita come l’unione tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”.

Requisiti fondamentali

Per essere riconosciuta legalmente, la convivenza di fatto deve rispettare specifici requisiti soggettivi e oggettivi:

Requisiti soggettivi (basati su autodichiarazione):

  • Esistenza di legami affettivi stabili tra i partner
  • Reciproca assistenza morale e materiale
  • Stabilità temporale dell’unione

Requisiti oggettivi (verificabili dall’ufficiale d’anagrafe):

  • Assenza di rapporti di parentela o affinità tra i conviventi
  • Nessun vincolo matrimoniale preesistente
  • Nessuna unione civile in corso
  • Coabitazione effettiva presso lo stesso indirizzo

Procedura di registrazione

La registrazione della convivenza di fatto richiede una dichiarazione congiunta dei partner presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza. L’ufficiale d’anagrafe deve successivamente verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi, seguendo principi simili a quelli utilizzati per le iscrizioni anagrafiche tradizionali.

I diritti dei conviventi di fatto: cosa prevede la Legge 76/2016

La Legge 76/2016 ha compiuto un passo decisivo nel riconoscimento delle convivenze di fatto, estendendo tutele significative che prima erano riservate esclusivamente ai coniugi. Dal diritto all’assistenza ospedaliera a quello di abitazione della casa comune, dalla tutela legale al risarcimento danni, il legislatore ha creato un sistema di protezione completo per questo tipo di unioni.

I suddetti diritti si acquisiscono automaticamente con la registrazione della convivenza, senza necessità di adempimenti burocratici complessi, rendendo la tutela accessibile e immediata per tutte le coppie che scelgono di vivere in una formazione sociale alternativa al matrimonio tradizionale o all’unione civile.

Tutela sanitaria e assistenza medica

La normativa garantisce alle convivenze di fatto significative tutele in ambito sanitario. I partner hanno diritto reciproco di visita e assistenza durante i ricoveri ospedalieri, con pieno accesso alle informazioni mediche del convivente (art. 1 comma 39). Questo riconoscimento equipara di fatto le coppie non sposate ai coniugi e agli uniti civilmente nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

Particolarmente importante è la possibilità per ciascun convivente di designare il partner come proprio rappresentante per le decisioni mediche nell’ipotesi di malattia che comporti incapacità di intendere e volere. In caso di morte, inoltre, il convivente designato può autorizzare la donazione degli organi e stabilire le modalità delle celebrazioni funerarie (art. 1 comma 40). La designazione deve essere formalizzata per iscritto con firma autografa o, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone (art. 1 comma 41).

Diritti abitativi e successione nel contratto di locazione

La legge tutela il convivente di fatto anche sotto il profilo abitativo. In caso di decesso del proprietario, il partner superstite acquisisce specifici diritti sulla casa di abitazione comune. Il partner convivente può rimanere nella casa per un periodo compreso tra 2 e 5 anni, calcolato in base alla durata della convivenza. Se ci sono figli minori o disabili, il diritto di abitazione si estende ad almeno 3 anni (art. 1 comma 42).

Analogamente, se l’abitazione è in locazione, il convivente può subentrare nel contratto alla morte del conduttore o in caso di recesso (art. 1 comma 44).

L’inclusione nelle graduatorie per l’edilizia popolare rappresenta un ulteriore riconoscimento del nucleo familiare di fatto, equiparando queste unioni alle famiglie tradizionali nell’accesso all’housing sociale (art. 1 comma 45).

Tutele legali e amministrative

Il sistema giuridico riconosce ai conviventi di fatto importanti diritti negli ambiti più delicati. Nel sistema penitenziario, vengono applicati gli stessi diritti previsti per i coniugi, garantendo continuità affettiva anche in situazioni di detenzione (art. 1 comma 38).

In caso di interdizione o inabilitazione di uno dei partner, l’altro convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, assumendo la rappresentanza legale nelle decisioni più importanti (art. 1 comma 48).

Risarcimento danni e tutela economica

La morte del convivente causata da fatto illecito di terzi dà diritto al partner superstite al risarcimento del danno, applicando gli stessi criteri previsti per il coniuge vedovo (art.1 comma 49).

Nel campo dell’impresa familiare, il convivente di fatto può partecipare agli utili dell’attività imprenditoriale del partner, anche senza contratti di società o rapporti di lavoro subordinato (art. 1 comma 46).

Aspetti distintivi della convivenza di fatto

Flessibilità nella composizione familiare

Un aspetto interessante della convivenza di fatto è la possibilità di registrarla anche all’interno di nuclei familiari più ampi. Ad esempio, in una famiglia composta da genitori e figli adulti, questi ultimi possono registrare la propria convivenza di fatto senza modificare i rapporti con gli altri componenti del nucleo familiare.

Certificazione ufficiale

Una volta registrata, la convivenza di fatto può essere oggetto di certificazione specifica da parte dell’ufficio anagrafe, fornendo così un documento ufficiale che attesta lo status della coppia.

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto hanno la possibilità di stipulare un contratto di convivenza per disciplinare i loro rapporti patrimoniali. Questo documento, redatto da notaio o avvocato, deve essere comunicato al Comune di residenza per garantirne l’opponibilità nei confronti di terzi.

Tabella riepilogativa

CaratteristicaUNIONE CIVILEMATRIMONIOCONVIVENZA DI FATTO
Chi?Persone dello stesso sessoPersone di sesso diversoQualsiasi coppia (stesso/diverso sesso)
Legge regolatriceLegge Cirinnà (76/2016)Codice civileLegge Cirinnà (76/2016)
Obbligo di fedeltàNon previstoPrevisto Non previsto 
Obbligo di collaborazioneNon formalmente codificato (assistenza sì)PrevistoAssistenza morale/materiale (base della convivenza)
Regime PatrimonialeComunione dei beni (salvo diversa scelta)Comunione dei beni (salvo diversa scelta)Separazione dei beni (modificabile con contratto)
Diritti SuccessoriSì, equiparati a quelli del coniugeSì, diritti del coniugeLimitati (no eredità automatica senza testamento)
Pensione ReversibilitàNo
ScioglimentoSemplificato, anche unilaterale, senza separazioneSeparazione + DivorzioLibero, con semplice dichiarazione da registrarsi in anagrafe
CognomePossibilità scelta cognome comune (per uso sociale)La moglie può aggiungere il cognome del marito (per uso sociale)Nessuna previsione specifica

Domande frequenti

Cosa è l’unione civile?

L’unione civile è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile. Questo istituto giuridico, introdotto con la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà), rappresenta una svolta per il diritto civile italiano, permettendo a persone dello stesso sesso di regolamentare formalmente la propria unione.

Quali documenti servono per la costituzione dell’unione civile?

Per la costituzione dell’unione civile occorre presentare all’ufficiale di stato civile: documenti di identità validi, certificati di stato libero attestanti l’assenza di precedenti matrimoni o unioni civili, eventuale scelta del regime patrimoniale, e le generalità complete dei due testimoni che assisteranno alla cerimonia.

Che differenza c’è tra unione civile e convivenza di fatto?

La convivenza di fatto è una forma di riconoscimento giuridico meno vincolante rispetto all’unione civile. Mentre l’unione civile richiede una cerimonia formale davanti all’ufficiale di stato civile, la convivenza può essere semplicemente registrata. Il contratto di convivenza permette di disciplinare aspetti patrimoniali senza gli obblighi derivanti dall’unione civile. La convivenza è accessibile sia a coppie dello stesso sesso che a persone di sesso diverso.

Possono due persone eterosessuali costituire un’unione civile?

No, l’unione civile è riservata esclusivamente a due persone dello stesso sesso. Le persone di sesso diverso possono contrarre matrimonio oppure optare per un contratto di convivenza che disciplini i rapporti patrimoniali durante la loro relazione, senza però costituire né matrimonio né unione civile.

Il partner di un’unione civile ha diritto all’eredità?

Il partner di un’unione civile acquisisce gli stessi diritti successori previsti per il coniuge nel matrimonio. In caso di successione mortis causa, il superstite ha diritto all’intero patrimonio in assenza di discendenti o fratelli e ascendenti del partner, oppure a quote proporzionali in presenza di questi soggetti, secondo la disciplina codicistica dettata in materia di successioni.

Possono gli stranieri costituire un’unione civile in Italia?

I cittadini stranieri possono costituire un’unione civile in Italia purché rispettino i requisiti previsti dalla legge italiana e presentino la documentazione necessaria, inclusi certificati di stato libero apostillati o legalizzati dal paese di origine. La costituzione dell’unione civile segue la disciplina italiana indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti, sempre che entrambi siano persone maggiorenni dello stesso sesso.

Quale disciplina si applica alle unioni civili per il cognome?

La legge 76/2016 prevede che i partner possano scegliere un cognome comune oppure mantenere ciascuno il proprio. È possibile posporre al cognome comune il proprio cognome originario, creando un cognome composto. Questa scelta può essere dichiarata al momento della costituzione dell’unione civile davanti all’ufficiale di stato civile o anche successivamente. La scelta ha valore simbolico perché nei documenti ufficiali i partner continueranno ad usare i loro cognomi originari.

Come si scioglie un’unione civile?

L’unione civile può essere sciolta mediante dichiarazione di una o entrambe le parti presso l’ufficiale di stato civile competente. Diversamente dal matrimonio, non è richiesta una fase di separazione preliminare: gli effetti cessano immediatamente dalla data dello scioglimento registrato nell’archivio dello stato civile.

L’unione civile conferisce diritti pensionistici?

Sì, la normativa equipara l’unione civile al matrimonio per quanto riguarda i trattamenti previdenziali. Il partner superstite ha diritto alla pensione di reversibilità e ad altre prestazioni sociali previste dalla legge, analogamente a quanto accade per i coniugi nel matrimonio tradizionale.

Come fare per regolamentare una convivenza senza matrimonio o unione civile?

È possibile stipulare un contratto di convivenza che disciplini i rapporti patrimoniali ed economici tra i conviventi. Questo strumento giuridico permette di ottenere tutele specifiche senza dover contrarre unione formale, ed è disponibile per qualsiasi coppia indipendentemente dal sesso dei partner.


Riferimenti

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