L’impresa familiare, introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 151 del 1975, rappresenta un traguardo significativo nell’evoluzione del diritto di famiglia. Essa nasce dall’esigenza di dare rilevanza e tutela al lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore all’interno dell’impresa, attività che in passato era spesso sottovalutata e priva di un riconoscimento giuridico.
In precedenza, infatti, i rapporti di lavoro tra familiari erano spesso ricondotti a una presunta causa affectionis vel benevolentiae, oppure a un contratto innominato di lavoro gratuito. Ciò comportava che i familiari non avessero diritto a richiedere un compenso per l’attività prestata o a godere delle tutele previste per i lavoratori subordinati.
La regolamentazione dell’istituto dell’impresa familiare ha quindi posto fine a questa situazione di incertezza, sancendo il principio che il lavoro prestato dai familiari all’interno dell’impresa deve essere adeguatamente retribuito e tutelato.
Obiettivo di questo articolo è approfondire l’istituto dell’impresa familiare, analizzandone i requisiti, i diritti e i doveri dei familiari partecipanti, nonché le problematiche più frequenti che possono sorgere in tale ambito.
Indice
Punti chiave
Definizione: L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230-bis del Codice civile, è un’attività economica organizzata in cui collaborano i familiari dell’imprenditore. Questa norma riconosce specifici diritti ai familiari collaboratori.
Ratio della norma: Con l’introduzione dell’impresa familiare è stata eliminata la presunzione di gratuità del lavoro familiare, riconoscendone il valore economico e garantendo tutele adeguate ai collaboratori familiari.
Carattere residuale: La disciplina dell’impresa familiare è residuale e si applica solo in assenza di un diverso tipo di rapporto tra familiare e imprenditore.
Modalità di collaborazione: La collaborazione deve essere continuativa e prevalente, indipendentemente dalla natura del lavoro (manuale, intellettuale o gestionale). La prevalenza è rilevante ai fini fiscali per l’imputazione dei redditi.
Natura giuridica: L’impresa familiare è considerata prevalentemente un’impresa individuale con apporto collaborativo dei familiari, con responsabilità e obblighi verso i terzi che ricadono principalmente sull’imprenditore.
Diritto al mantenimento: I collaboratori familiari hanno diritto al mantenimento, indipendentemente dallo stato di bisogno o dall’andamento dell’impresa.
Diritti patrimoniali: I collaboratori hanno diritto a una quota degli utili dell’impresa, commisurata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Questo diritto non può essere ceduto o pignorato.
Diritto di prelazione: In caso di trasferimento dell’azienda, i familiari collaboratori hanno diritto di prelazione, ovvero il diritto di essere preferiti nell’acquisto a parità di condizioni con i terzi.
Convivenza more uxorio: L’art. 230-ter c.c. estende alcuni diritti dell’impresa familiare ai conviventi more uxorio che collaborano stabilmente nell’impresa, sebbene non abbiano diritto al mantenimento e ad alcune altre tutele.
Trattamento fiscale: L’impresa familiare rimane un’impresa individuale ai fini fiscali, con il reddito d’impresa imputato ai collaboratori familiari proporzionalmente alla loro partecipazione agli utili, entro il limite massimo del 49%.

Cos’è l’impresa familiare?
L’impresa familiare, disciplinata all’art. 230 bis del codice civile, si configura come un’attività economica organizzata, ove prestano la propria collaborazione e attività di lavoro i familiari dell’imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo), ai quali vengono riconosciuti specifici diritti sempreché tale collaborazione non possa essere qualificata come un altro rapporto (ad esempio lavoro subordinato).
La ratio dell’articolo 230 bis del Codice civile
L’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’impresa familiare, avvenuta con la c.d. Riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151), ha rappresentato un momento significativo nella tutela dei diritti dei collaboratori della stessa.
In precedenza, infatti, la presunzione di gratuità del lavoro familiare relegava questi soggetti in una posizione di debolezza giuridica. La loro opera era spesso considerata come mossa da un sentimento di affetto o benevolenza nei confronti dell’imprenditore, e non da un vero e proprio rapporto di lavoro.
Con la nuova disciplina, il legislatore ha di fatto eliminato la presunzione di gratuità che contraddistingueva il lavoro familiare, riconoscendo il suo valore economico intrinseco. Tale svolta ha comportato l’attribuzione ai familiari collaboratori di diritti e tutele adeguati, ponendo fine ad una situazione di ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori.
L’esclusione della presunzione di gratuità è stata avvalorata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
In una sentenza del 2005 (Cass., 18 ottobre 2005, n. 20157), la Suprema Corte ha statuito che, in presenza di un’attività lavorativa svolta nell’impresa e di un corrispettivo erogato dall’imprenditore, il giudice deve procedere ad un attento esame delle prove per distinguere tra un rapporto di lavoro subordinato e una compartecipazione all’impresa familiare e che non è più possibile sostenere la gratuità della prestazione lavorativa basandosi unicamente sul legame di parentela.
Il carattere residuale dell’impresa familiare
La disciplina dell’impresa familiare è caratterizzata dalla residualità, il che significa che si applica soltanto se non è configurabile un diverso tipo di rapporto tra il familiare e l’imprenditore.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che, pur essendo residuale, la disciplina dell’impresa familiare offre una tutela minima inderogabile ai familiari che collaborano nell’impresa. Ciò significa che non è possibile, neanche attraverso la formalizzazione di un “diverso rapporto”, peggiorare la posizione giuridica del familiare collaboratore rispetto a quella prevista dalla legge (Cass., 22 settembre 2014, n. 19925).
Modalità di svolgimento dell’attività di collaborazione
Uno degli aspetti fondamentali dell’istituto dell’impresa familiare è la definizione delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro da parte dei familiari collaboratori. Per il riconoscimento del lavoro nell’impresa familiare, è necessario che la prestazione soddisfi i seguenti requisiti essenziali:
- l’attività lavorativa deve essere svolta in modo continuativo e prevalente;
- la prestazione può consistere in qualsiasi attività lavorativa funzionale allo svolgimento dell’attività di impresa, a prescindere dalla sua natura manuale, intellettuale o gestionale.
Il requisito della prevalenza dell’attività lavorativa nell’impresa familiare è oggetto di dibattito dottrinale.
Secondo un’opinione maggioritaria, la prevalenza non è un requisito ai fini civilistici dell’impresa familiare. Il legislatore, infatti, si riferisce alla “continuità” dell’attività, non alla sua prevalenza rispetto ad altre attività svolte dal familiare.
La prevalenza assume però rilevanza ai fini fiscali, nella misura in cui si voglia usufruire dell’imputazione dei redditi dell’impresa familiare ai singoli collaboratori. In tal caso, la quota di partecipazione agli utili potrebbe essere attribuita, entro il limite del 49%, solo ai familiari che svolgono l’attività in modo prevalente (art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Natura giuridica dell’impresa familiare
La natura giuridica dell’impresa familiare, e in particolare la sua configurazione come impresa individuale o impresa collettiva, rappresenta un tema dibattuto in dottrina e giurisprudenza.
Tesi dell’impresa familiare come impresa collettiva
Un primo orientamento, seppur con diverse sfumature, ritiene l’impresa familiare assimilabile ad un’impresa collettiva (Cons. Stato, parere, sez. III, 11 febbraio 1976, n. 89).
Tale visione si basa sull’idea di una pluralità di soggetti che concorrono all’attività d’impresa, accostando l’istituto a modelli quali l’azienda coniugale o la società, seppur con peculiarità proprie. L’enfasi viene posta sulla plurisoggettività e sul riconoscimento di diritti patrimoniali e amministrativi ai collaboratori familiari (ad esempio il diritto ad una quota di partecipazione agli utili dell’impresa familiare).
Tesi Prevalente: impresa familiare come impresa individuale con collaborazione familiare
Tuttavia, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità (Cass., 20 giugno 2003, n. 9897) propendono per la qualificazione dell’impresa familiare come impresa individuale caratterizzata dall’apporto collaborativo dei familiari.
Si riconosce la plurisoggettività interna, limitandola ai soli rapporti tra imprenditore e familiari, mentre all’esterno opera unicamente la figura del familiare imprenditore. Quest’ultimo assume i diritti e le obbligazioni derivanti dai rapporti con i terzi, rispondendo illimitatamente e solidalmente con i propri beni personali (Cass., 27 giugno 1990, n. 6559; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24560).
Argomenti a favore della tesi prevalente
- Terminologia normativa: La legge definisce la partecipazione dei familiari come “collaborazione” e non come esercizio congiunto dell’impresa;
- Richiamo al titolare: L’identificazione dei familiari ai fini della disciplina applicabile avviene in relazione al soggetto titolare dell’impresa, elemento che perderebbe rilevanza in un’impresa collettiva;
- Diritti e obblighi dei familiari collaboratori: L’art. 230-bis del Codice civile attribuisce ai familiari diritti e obblighi, non doveri o responsabilità, escludendo l’estensione a loro del rischio d’impresa, che grava unicamente sull’imprenditore.
Il diritto al mantenimento del familiare collaboratore
Il diritto al mantenimento rappresenta un pilastro fondamentale nella tutela del familiare collaboratore all’interno dell’impresa familiare.
Tale diritto, disciplinato dall’art. 230-bis del codice civile, si distingue per le sue peculiarità giuridiche e per il suo ruolo fondamentale nel sostenere il nucleo familiare.
Definizione e caratteristiche
Il diritto al mantenimento consiste nella pretesa giuridica del familiare collaboratore di ricevere quanto necessario per soddisfare le proprie esigenze di vita. Si configura come una prestazione obbligatoria a carico dell’imprenditore, riconosciuta al familiare indipendentemente da:
- Stato di bisogno: Il diritto al mantenimento non è subordinato a condizioni di difficoltà economica del familiare;
- Andamento dell’impresa: Il diritto sussiste anche in caso di mancato profitto o di perdite da parte dell’impresa familiare.
Entità del diritto
L’entità del diritto al mantenimento è commisurata alla condizione patrimoniale della famiglia nel suo complesso. Non si basa sulla quantità o qualità del lavoro prestato, come invece avviene per la partecipazione agli utili.
Natura del diritto
La natura del diritto al mantenimento è oggetto di dibattito dottrinale. Un primo orientamento lo configura come diritto retributivo, equiparandolo ad una forma di controprestazione per l’attività lavorativa svolta.
Altro orientamento da ritenersi preferibile, invece, lo ritiene un diritto di natura familiare, volto a garantire la sopravvivenza e il benessere del nucleo familiare.
Diritti patrimoniali dei collaboratori dell’impresa familiare
L’impresa familiare racchiude al suo interno un intreccio di relazioni non solo affettive, ma anche giuridiche ed economiche.
Tra queste, i diritti patrimoniali dei collaboratori assumono un ruolo di primaria importanza che comprende la partecipazione dei familiari agli utili e agli incrementi dell’impresa.
Definizione di utile
Ai fini del calcolo della quota di partecipazione agli stessi, gli utili si identificano con la differenza positiva tra il valore del patrimonio aziendale all’inizio della collaborazione di ciascun familiare e il valore del medesimo patrimonio al momento della cessazione della sua prestazione lavorativa o della cessazione dell’impresa stessa.
Carattere proporzionale della partecipazione agli utili
La partecipazione agli utili e ai beni acquistati con gli stessi, ai sensi dell’art. 230-bis, comma 1, c.c., assume la connotazione di un diritto di credito vantato dal collaboratore familiare nei confronti dell’imprenditore, maturando automaticamente in virtù della prestazione lavorativa resa all’interno dell’impresa.
La quota di partecipazione spettante a ciascun collaboratore viene determinata in base ad un criterio di proporzionalità diretta rispetto al valore effettivamente generato dal suo apporto lavorativo (la norma parla di “qualità e quantità del lavoro prestato“), riconoscendo il contributo specifico fornito da ogni membro.
Natura giuridica del diritto agli utili
Il diritto in esame riveste natura strettamente personale, non potendo essere oggetto di cessione o trasferimento a terzi.
Esso non è suscettibile di azione surrogatoria, né può essere oggetto di pignoramento o compensazione con altri crediti.
Il soddisfacimento del diritto può avvenire in forma monetaria o in natura. Il pagamento può essere effettuato in una o più soluzioni, secondo le esigenze del caso concreto.
Impresa familiare e diritto di prelazione
Il 5° comma dell’art. 230-bis c.c. stabilisce che, in caso di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa, i familiari partecipanti all’impresa hanno diritto di prelazione all’acquisto, a parità di condizioni con i terzi. Il diritto di prelazione opera come alternativa al diritto di liquidazione della quota, consentendo ai familiari di acquisire l’azienda con preferenza rispetto agli altri coeredi.
L’interpretazione del 5° comma dell’art. 230-bis c.c. è stata oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale. In particolare, si è discusso se il diritto di prelazione riguardi solo i trasferimenti tra vivi a titolo oneroso o anche quelli a causa di morte.
La giurisprudenza più recente tende a favorire l’orientamento estensivo, riconoscendo il diritto di prelazione anche in caso di successione ereditaria (Cass. 7223/2004; Trib. Macerata 28.9.2000).
Esercizio del diritto di prelazione
In caso di trasferimento tra vivi dell’azienda o di un ramo di essa, il titolare dell’impresa familiare ha l’obbligo di inviare una notifica scritta a tutti i familiari partecipanti. Tale notifica è necessaria per consentire ai familiari di esercitare il loro diritto di prelazione all’acquisto dell’azienda (Trib. Milano 1.8.2003). La comunicazione può avvenire in qualsiasi forma idonea ad attestare l’avvenuta informazione (es. lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata).
È ammissibile una rinuncia preventiva al diritto di prelazione, espressa prima della notifica della cessione. In tal caso, la notifica stessa non è necessaria.
Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di due mesi dall’ultima notifica agli aventi diritto. Se più collaboratori intendono esercitare il diritto di prelazione, l’azienda è assegnata a tutti in parti uguali, dando luogo alla costituzione di una società di fatto tra gli stessi.
Riscatto in caso di violazione del diritto di prelazione
In ipotesi di violazione del diritto di prelazione, la dottrina si divide sulla possibilità di applicare il riscatto previsto dall’art. 732 c.c..
Una parte della dottrina ritiene che il riscatto sia applicabile, in quanto si tratta pur sempre di una prelazione legale. I sostenitori di questa tesi ritengono che il riscatto possa essere esercitato sino al momento della liquidazione in denaro del diritto di partecipazione spettante ai collaboratori familiari.
Altra parte della dottrina, invece, ritiene che il riscatto non sia applicabile, in quanto la prelazione ex art. 230-bis c.c. non è compatibile con la disciplina della comunione ereditaria. In tal caso, ai partecipanti all’impresa familiare spetterebbe solo il diritto al risarcimento del danno.
Impresa familiare e convivenza more uxorio: l’art. 230-ter c.c.
L’introduzione dell’art. 230-ter nel Codice civile ha rappresentato un passo significativo nel riconoscimento dei diritti del convivente che collabora nell’impresa familiare del partner. La norma stabilisce che al convivente more uxorio, che presti stabilmente la propria opera nell’impresa, partecipa agli utili dell’impresa familiare, ai beni con essi acquistati e agli incrementi dell’azienda, in maniera commisurata al lavoro prestato.
In linea con l’art. 230-bis, l’art. 230-ter esclude l’applicazione della disciplina ai casi in cui tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. In tali ipotesi, i rapporti tra le parti sono regolati dalle norme specifiche relative a tali rapporti contrattuali.
Le differenze con l’impresa familiare ex art. 230-bis
Rispetto all’art. 230-bis, che disciplina i diritti dei familiari collaboratori nell’impresa familiare, l’art. 230-ter presenta alcune differenze sostanziali. Innanzitutto, il convivente non ha diritto al mantenimento. Inoltre, la norma non menziona il diritto di partecipare alle decisioni strategiche relative alla gestione dell’impresa familiare, né il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o cessione dell’azienda.
Aspetti controversi e possibili interpretazioni
Queste omissioni hanno sollevato dubbi interpretativi e acceso un dibattito sulla reale portata dei diritti riconosciuti al convivente.
Da un lato, alcuni studiosi ritengono che tali diritti possano essere applicati in via analogica a quanto previsto dall’art. 230-bis, al fine di garantire un trattamento equo tra conviventi e familiari. Dall’altro lato, altri sostengono che una simile interpretazione estensiva non sia conforme al dettato normativo e che spetti al legislatore intervenire per colmare le lacune della disciplina.
La questione è destinata ad assumere rilevanza pratica e ad essere oggetto di future pronunce giurisprudenziali. La Corte di Cassazione dovrà chiarire se e in che misura i diritti dei familiari ex art. 230-bis possano essere estesi al convivente more uxorio, al fine di garantire una tutela coerente e uniforme ai collaboratori dell’impresa familiare.
Impresa familiare e successione ereditaria
Ai fini successori, l’impresa familiare segue il medesimo regime giuridico dell’impresa individuale. Nonostante la fattiva collaborazione dei familiari, la titolarità dell’impresa risiede unicamente nell’imprenditore. Pertanto, alla sua morte, l’azienda confluisce nel suo asse ereditario, divenendo oggetto di devoluzione successoria.
Diritti dei familiari partecipanti
I familiari che hanno prestato la propria opera nell’impresa, pur non acquisendo automaticamente la titolarità della stessa, godono di specifici diritti:
- Diritto a una quota sugli utili e sui beni: In proporzione al contributo fornito e alla prestazione lavorativa svolta, i familiari partecipanti maturano il diritto a una quota degli utili generati dall’impresa durante il loro periodo di collaborazione, nonché a una quota dei beni aziendali.
- Diritto di prelazione: In caso di divisione ereditaria, i familiari partecipanti vantano un diritto di prelazione che si traduce nel diritto di essere preferiti nella formazione dei lotti oggetto di divisione.
Lo scioglimento del rapporto di impresa familiare
Lo scioglimento del rapporto di impresa familiare rappresenta un evento di notevole rilevanza giuridica ed economica, con implicazioni significative per i soggetti coinvolti.
Tale estinzione può derivare da diverse cause, generalmente riconducibili a due categorie: quelle relative alla cessazione dell’attività d’impresa e quelle relative alla cessazione del rapporto di collaborazione del singolo familiare partecipante.
Cessazione dell’attività d’impresa
La cessazione definitiva dell’attività d’impresa (sia volontaria che per raggiungimento dell’età pensionabile), il trasferimento a terzi dell’azienda (anche sotto forma di costituzione del diritto di usufrutto sulla stessa o di affitto) e il fallimento dell’imprenditore, determinano l’estinzione del rapporto di impresa familiare.
Anche il decesso dell’imprenditore pone fine al rapporto di impresa familiare. In tal caso, i familiari collaboratori vantano un diritto di credito, a carico dell’eredità, per la remunerazione del lavoro prestato e sugli incrementi del valore aziendale (Cass., 23 aprile 2001, n. 5982).
Cessazione del singolo rapporto di collaborazione
La cessazione del singolo rapporto di collaborazione nell’impresa familiare si verifica in presenza di eventi che comportano una interruzione definitiva dell’attività.
Estromissione del familiare collaboratore
Il familiare imprenditore ha la facoltà di estromettere il familiare collaboratore dall’impresa. Tale facoltà, assimilabile al recesso dal rapporto di lavoro, si fonda sul principio generale di autonomia contrattuale (art. 2118 cod. civ.) e sulla natura volontaria del rapporto di collaborazione nell’impresa familiare.
Non essendo l’impresa familiare una società, non è possibile applicare la disciplina societaria per l’estromissione del familiare. Allo stesso modo, i meccanismi del licenziamento, tipici del contratto di lavoro subordinato, non sono adatti a questo contesto.
L’estromissione del familiare dall’impresa deve avvenire nel rispetto delle regole del recesso dai rapporti di durata, con l’obbligo di un congruo preavviso.
Per tutelare l’aspettativa del collaboratore a prestare la propria opera, l’estromissione deve essere basata su una giusta causa (ad esempio per sopravvenuta incapacità lavorativa totale e permanente). In assenza di giusta causa, l’estromissione è illegittima, ma non comporta la reintegrazione nel posto di lavoro. Al familiare collaboratore spetta solo il diritto al risarcimento del danno.
Una sopravvenuta incapacità lavorativa temporanea non comporta l’estinzione del rapporto di collaborazione, ma può determinare una riduzione proporzionale della quota di utili spettante al familiare collaboratore.
Recesso del familiare collaboratore
Il recesso da parte del familiare collaboratore rappresenta un tema di particolare rilevanza, ponendosi all’intersezione tra i principi di autonomia contrattuale e di tutela del lavoro.
La giurisprudenza, in merito, ha statuito il diritto del partecipante all’impresa familiare di recedere volontariamente dal rapporto di lavoro, equiparando tale facoltà a quella prevista per il contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, tale diritto non è esente da oneri per il recedente.
In particolare, grava sul collaborante l’obbligo di osservare un congruo preavviso, la cui durata è determinata in base al CCNL di riferimento nonché alle specifiche pattuizioni contrattuali. La violazione di tale adempimento, salvo i casi di recesso per giusta causa, può comportare l’obbligo di risarcimento del danno in favore dell’imprenditore.
Il recesso dall’impresa familiare può, altresì, avvenire per giusta causa, senza che sia necessario rispettare il preavviso. Le motivazioni legittimanti il recesso per giusta causa sono analoghe a quelle previste per il recesso dal contratto di lavoro subordinato e attengono a fatti di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di collaborazione.
Per formalizzare il recesso, è consigliabile la redazione di una comunicazione scritta indirizzata al titolare dell’impresa familiare. Tale comunicazione deve contenere i motivi del recesso, la data di cessazione del rapporto e, se del caso, la data a partire dalla quale decorre il preavviso.
Perdita della condizione di familiare dell’imprenditore
In caso di annullamento, scioglimento o cessazione con effetti civili del matrimonio da cui deriva il rapporto di coniugio o affinità, cessa automaticamente il requisito soggettivo per la partecipazione all’impresa familiare del soggetto interessato.
La mera separazione personale dei coniugi, pur comportando la cessazione della coabitazione, non inficia il requisito soggettivo per la partecipazione all’impresa familiare. Il coniuge separato può, pertanto, continuare a collaborare all’interno dell’impresa.
Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto nella separazione personale dei coniugi una potenziale giusta causa di estromissione da parte del titolare dell’impresa familiare (Trib. Cosenza 28.10.2000). La fine dell’unione spirituale e materiale del nucleo familiare potrebbe infatti avere riflessi negativi sulla gestione dell’impresa, giustificando l’estromissione del coniuge separato.
Effetti della cessazione
- Scioglimento del vincolo: La cessazione del rapporto estingue il vincolo di collaborazione tra l’imprenditore e il familiare partecipante.
- Liquidazione della quota: Il familiare collaboratore uscente ha diritto alla liquidazione della sua quota di partecipazione all’impresa, calcolata in base al valore dell’azienda e al contributo prestato (art. 230-bis, comma 7, c.c.).
Il trasferimento del diritto di partecipazione
L’art. 230-bis, comma 4, c.c. stabilisce che il diritto di partecipazione all’impresa familiare è intrasferibile, a qualunque titolo, salvo che avvenga in favore di un soggetto rientrante nella cerchia dei familiari di cui all’art. 230-bis, comma 3, c.c. e con il consenso unanime degli altri partecipanti all’impresa.
Ratio della norma
Tale norma mira a tutelare il carattere familiare dell’impresa, impedendo l’ingresso di soggetti estranei al nucleo familiare. In questo modo, si preserva la coesione e l’unità della famiglia che collabora all’attività d’impresa.
Cosa si intende per “diritto di partecipazione”?
In dottrina vi è un acceso dibattito su cosa si intenda per “diritto di partecipazione”. Alcune interpretazioni lo estendono all’intera posizione del familiare all’interno dell’impresa, includendo sia la posizione patrimoniale che quella lavorativa. Altri, invece, lo limitano al solo diritto di credito agli utili e agli incrementi dell’azienda vantato dal familiare collaboratore nei confronti dell’imprenditore.
Trasferimento a soggetto estraneo
Il trasferimento della partecipazione a un soggetto estraneo alla cerchia dei familiari di cui all’art. 230-bis, comma 3, c.c. è nullo. Ciò significa che l’atto di disposizione è invalido sin dall’origine e non produce effetti giuridici.
Trasferimento a familiare senza consenso unanime
In caso di trasferimento del diritto di partecipazione a un familiare in assenza del consenso unanime degli altri partecipanti, l’atto di trasferimento non è nullo, ma inefficace.
Ciò significa che l’atto produrrà effetti solo se e quando tutti i partecipanti all’impresa familiare, ivi incluso l’imprenditore, avranno espresso il loro consenso unanime al trasferimento.
L’atto di riconoscimento di impresa familiare
Anche in assenza di specifici accordi contrattuali, la mera prestazione di lavoro nell’impresa familiare fa sorgere in capo ai collaboratori una serie di diritti inderogabili sanciti nell’art. 230-bis del codice civile, che ne delinea i requisiti e le modalità di esercizio.
Tuttavia, per fruire dei benefici fiscali, è necessario redigere un atto di riconoscimento di impresa familiare, redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. L’atto deve essere redatto anteriormente all’inizio del periodo d’imposta per il quale si intende fruire dei benefici.
Il trattamento fiscale dell’impresa familiare
L’impresa familiare rimane una impresa individuale. Ciò implica che la soggettività passiva ai fini IVA e gli oneri connessi alla posizione di sostituto d’imposta (certificazione unica e modello 770), nonché la determinazione del reddito d’impresa derivante dall’attività, gravano esclusivamente sul familiare imprenditore.
Imputazione del reddito ai collaboratori familiari
Il reddito d’impresa viene imputato ai collaboratori familiari in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili. Tale imputazione è limitata al 49% del reddito complessivo dell’impresa, mentre la quota residua del 51% rimane in capo al titolare. (art. 5 co. 4 del TUIR).
L’imputazione del reddito ai collaboratori è subordinata al rispetto di specifiche condizioni:
- i familiari partecipanti all’impresa devono essere indicati nominativamente (con esplicita menzione del rapporto di parentela o affinità) in un atto pubblico o scrittura privata autenticata redatti anteriormente all’inizio del periodo d’imposta. Tale atto deve essere sottoscritto dall’imprenditore e dai familiari interessati e autenticato dal notaio;
- la dichiarazione dei redditi del titolare deve specificare le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari. Inoltre, deve attestare che le suddette quote sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in maniera continuativa e prevalente durante il periodo d’imposta;
- ciascun familiare è tenuto ad attestare, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver svolto la propria attività lavorativa nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Quanto costa l’atto di riconoscimento di impresa familiare?
L’atto di riconoscimento di impresa familiare è assoggettato alle seguenti imposte:
- Imposta di registro in misura fissa pari a euro 200,00;
- Imposta di bollo in misura fissa pari a euro 45,00.
A tali costi fissi deve aggiungersi l’onorario del notaio che varia in base alla complessità della pratica.
Infografica

Domande frequenti
Cos’è l’impresa familiare?
L’impresa familiare è un’attività economica organizzata in cui collaborano i familiari dell’imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).
Quali sono i diritti dei familiari nell’impresa familiare?
I familiari collaboratori beneficiano di una serie di diritti:
– diritto a un mantenimento adeguato alle condizioni patrimoniali della famiglia;
– diritto a una quota sugli utili e sugli incrementi dell’azienda, proporzionate alla quantità e qualità del lavoro prestato;
– diritto di prelazione in caso di trasferimento dell’azienda;
– diritto di partecipare alle decisioni strategiche dell’impresa sull’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria e alla cessazione dell’impresa.
È possibile trasferire la quota di partecipazione nell’impresa familiare?
Il diritto di partecipazione all’impresa familiare è intrasferibile salvo che il trasferimento avvenga a favore di un familiare e con il consenso unanime degli altri partecipanti. Il trasferimento avvenuto senza il consenso unanime di tutti i familiari collaboratori è inefficace fino a che non intervenga tale consenso.
Come funziona la successione dell’impresa familiare?
In caso di successione ereditaria, l’impresa familiare segue il regime giuridico dell’impresa individuale. Ciò significa che, nonostante la collaborazione dei familiari, la titolarità dell’azienda risiede unicamente nell’imprenditore. Alla sua morte, pertanto, l’impresa confluisce nel suo asse ereditario. Tuttavia, i familiari che hanno prestato la propria opera nell’impresa familiare godono del diritto a una quota sugli utili e sui beni dell’impresa e del diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria.
Quando è necessario un atto di riconoscimento di impresa familiare?
L’atto di riconoscimento non è obbligatorio, ma è necessario per fruire di alcuni benefici fiscali (art. 5 co. 4 del TUIR). Deve essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e deve contenere le generalità dei partecipanti, l’individuazione dell’impresa e le modalità di ripartizione degli utili.
Il Ruolo del Notaio
L’impresa familiare rappresenta non solo uno strumento per tutelare i familiari collaboratori, ma anche un’opzione vantaggiosa dal punto di vista fiscale. Affinché ciò si concretizzi, è fondamentale che la sua costituzione avvenga mediante atto notarile.
Il notaio, oltre a redigere l’atto con le necessarie formalità, svolge un importante ruolo di consulenza e assistenza, garantendo la regolarità e la validità dell’operazione.
