Il prezzo valore negli acquisti immobiliari: come funziona?

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SCRITTO DA NOTAI DI TORINO

Notaio Lorenzo Bigiotto e Notaio Marina Strippoli. Nella loro attività professionale si occupano di successioni e famiglia, del settore immobiliare, e di quello commerciale.

Quando si acquista una casa, uno dei passaggi più importanti e spesso meno chiari è il calcolo delle imposte da pagare al momento del rogito.

In questo contesto, il sistema del prezzo-valore rappresenta una soluzione vantaggiosa, poiché permette di determinare la base imponibile per l’imposta di registro in base al valore catastale dell’immobile, anziché sul prezzo dichiarato dalle parti nell’atto.

Un meccanismo semplice, previsto dalla legge, che spesso garantisce un risparmio significativo per l’acquirente.


Punti chiave

  • Il prezzo valore consente di pagare le imposte sul valore catastale del bene anziché sul prezzo dichiarato in atto dalle parti;
  • La base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata per specifici coefficienti;
  • Il sistema si applica esclusivamente agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze senza distinzione tra prima o seconda casa;
  • L’acquirente deve essere una persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
  • L’applicazione del prezzo valore rende incontestabile la base imponibile da parte dell’Agenzia delle Entrate che non può procedere ad accertamento di valore;
  • Occorre dichiarare il prezzo reale: l’occultamento comporta sanzioni;
  • Il meccanismo offre vantaggi significativi anche dal punto di vista civilistico, in relazione alla prelazione, alla revocatoria e alla rescindibilità del contratto.
Prezzo valore - Copertina

Definizione giuridica del sistema prezzo valore

Il sistema del prezzo-valore rappresenta una deroga esplicita alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).

Questo meccanismo, introdotto dall’articolo 1, comma 497, della Legge n. 266/2005, successivamente modificato dal decreto Bersani-Visco (D.L. n. 223/2006) e dalla Legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), rappresenta uno strumento di politica fiscale volto a contrastare il fenomeno dell’occultamento del prezzo negli atti di compravendita immobiliare.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, il prezzo-valore permette di calcolare l’imposta di registro sulla base di un valore convenzionale, determinato applicando coefficienti di rivalutazione catastale, anziché sul corrispettivo effettivamente pattuito tra le parti.

Questa modalità di determinazione della base imponibile garantisce certezza nella quantificazione del carico tributario e impedisce all’Amministrazione Finanziaria di esercitare il potere di accertamento previsto dall’articolo 52, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986.

La finalità primaria della norma consiste nella promozione della trasparenza nelle transazioni immobiliari.

Il legislatore ha voluto incentivare l’emersione dei corrispettivi reali attraverso l’introduzione di un sistema di tassazione semplificato, basato su parametri oggettivi e predeterminati.

In questo modo si persegue un duplice obiettivo: da un lato, garantire ai contribuenti la certezza dell’imposizione fiscale; dall’altro, contrastare efficacemente la pratica della cosiddetta doppia scrittura e dell’occultamento parziale del corrispettivo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014, ha esteso l’applicazione del sistema prezzo valore anche per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, superando l’originaria limitazione della norma e affermando il principio di parità di trattamento tra le diverse forme di acquisizione della proprietà immobiliare.

Presupposti normativi e ambito applicativo del prezzo valore

L’applicazione del sistema prezzo-valore dipende dalla presenza simultanea di requisiti impositivi, soggettivi e oggettivi, disciplinati in modo dettagliato dalla normativa di riferimento.

Regime impositivo applicabile

La condizione imprescindibile per l’applicazione del prezzo valore è che la cessione sia soggetta all’imposta di registro e non all’IVA.

Sono quindi escluse dall’ambito applicativo le cessioni effettuate da imprese costruttrici entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori o per le quali viene esercitata la relativa opzione.

Il sistema si applica sia agli acquisti con agevolazione prima casa sia a quelli per la seconda casa, fermo restando che le aliquote dell’imposta variano in base alla presenza o meno dei requisiti agevolativi.

Requisiti soggettivi

Dal punto di vista soggettivo, la norma richiede che l’acquirente sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Questo requisito è essenziale e deve essere presente al momento della stipula dell’atto di trasferimento.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno chiarito che rileva esclusivamente la qualità soggettiva dell’acquirente, mentre la natura giuridica del venditore è del tutto irrilevante.

Conseguentemente, sono soggette al regime del prezzo-valore non soltanto le cessioni tra privati, ma anche quelle effettuate da società, enti non commerciali e imprese individuali quando l’operazione non è soggetta ad IVA.

Requisiti oggettivi

Sul piano oggettivo, il sistema si applica esclusivamente agli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari riguardanti immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze, sia per la prima che per la seconda casa.

La nozione di immobile ad uso abitativo comprende tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione della categoria A/10, uffici e studi privati).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la destinazione abitativa deve emergere dalla classificazione catastale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’immobile.

Per tutti gli altri immobili, si applica la disciplina ordinaria dell’imposta di registro, basata sull’articolo 43 del D.P.R. n. 131/1986, che prevede la tassazione sulla base del valore venale in comune commercio dell’immobile, determinato con riferimento al prezzo o corrispettivo pattuito, salvo il potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria.

Per quanto riguarda le pertinenze, la disciplina si applica senza limitazioni di numero, purché nell’atto di acquisto sia indicata la destinazione pertinenziale.

Questo orientamento, confermato dalla prassi amministrativa, consente di usufruire del regime anche quando le pertinenze vengono acquisite con atto separato rispetto all’immobile principale, purché sussista il vincolo pertinenziale ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile.

Come si calcola il valore catastale ai fini del prezzo-valore

La determinazione del valore catastale costituisce il presupposto per il calcolo della base imponibile degli atti traslativi soggetti al regime del prezzo-valore. Q

uesta operazione si svolge attraverso una sequenza procedurale standardizzata, regolata dall’articolo 52, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 131/1986.

Formula di calcolo della base imponibile

Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale dell’immobile per un coefficiente di rivalutazione pari a 1,05 (cioè il 5%) e per un ulteriore coefficiente moltiplicatore variabile in base alla categoria catastale e alla presenza o meno dei requisiti per l’agevolazione prima casa.

La formula generale è la seguente:

Valore catastale = Rendita catastale × 1,05 × Coefficiente moltiplicatore

La rendita catastale costituisce il valore fiscale attribuito dall’Agenzia delle Entrate a ciascun immobile censito al Catasto dei Fabbricati. Questo parametro può essere ottenuto consultando la visura catastale dell’immobile.

È fondamentale utilizzare la rendita catastale “non rivalutata” presente negli atti catastali, poiché la rivalutazione del 5% viene applicata direttamente nella formula di calcolo.

Coefficienti moltiplicatori per immobili abitativi

Per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali del gruppo A (esclusa la categoria A/10), i coefficienti moltiplicatori variano in funzione della sussistenza dei requisiti per l’agevolazione prima casa:

  • Coefficiente 110: applicabile agli acquisti con agevolazione prima casa ex articolo 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986;
  • Coefficiente 120: applicabile agli acquisti di abitazioni che non soddisfano i requisiti per la prima casa.

Esempio pratico di calcolo per prima casa

Si consideri l’acquisto di un’abitazione classificata in categoria catastale A/2, con rendita catastale di euro 800,00, destinata a costituire abitazione principale dell’acquirente (prima casa).

Calcolo della rendita catastale rivalutata: 800,00 × 1,05 = 840,00 euro

Calcolo del valore catastale (base imponibile): 840,00 × 110 = 92.400,00 euro

Su questa base imponibile si applicherà l’imposta di registro proporzionale del 2%, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, ciascuna in misura fissa di 50,00 euro.

Esempio pratico di calcolo per seconda casa

Si consideri l’acquisto di un’abitazione classificata in categoria catastale A/3, con rendita catastale di euro 650,00, da parte di un soggetto già proprietario di altro immobile abitativo nello stesso comune (seconda casa).

Calcolo della rendita catastale rivalutata: 650,00 × 1,05 = 682,50 euro

Calcolo del valore catastale (base imponibile): 682,50 × 120 = 81.900,00 euro

Su questa base imponibile si applicherà l’imposta di registro proporzionale del 9%, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, ciascuna di euro 50,00 in misura fissa.

Procedura di richiesta e formalità dell’atto

L’applicazione del sistema prezzo-valore non opera automaticamente, ma richiede una specifica manifestazione di volontà da parte dell’acquirente, da rendersi al notaio rogante in sede di atto di acquisto.

Questo requisito procedurale è essenziale, poiché l’assenza della richiesta impedisce l’applicazione del regime agevolato, determinando una tassazione ordinaria dell’atto sulla base del corrispettivo dichiarato.

Manifestazione della volontà di avvalersi del prezzo-valore

L’articolo 1, comma 497, della Legge n. 266/2005 stabilisce che il sistema prezzo-valore si applica “su richiesta della parte acquirente resa al notaio“. La norma non prescrive forme particolari per tale richiesta, limitandosi a richiedere che essa sia “resa” al professionista.

Tuttavia, la prassi notarile consolidata e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate concordano nel richiedere che la richiesta sia espressamente indicata nel testo dell’atto di compravendita.

La formula notarile standard prevede l’inserimento di una clausola specifica, generalmente collocata nella parte finale dell’atto, con la quale l’acquirente dichiara di voler usufruire delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiedendo che la tassazione dell’atto venga effettuata sulla base del valore catastale dell’immobile, determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 131/1986.

Dichiarazione del corrispettivo reale

Condizione imprescindibile per l’applicazione del prezzo valore è l’indicazione nell’atto dell’intero corrispettivo pattuito tra le parti.

Il comma 498 della medesima disposizione normativa stabilisce infatti che “se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato“.

Questa previsione sanzionatoria evidenzia la ratio della norma, volta a contrastare il fenomeno dell’occultamento del prezzo attraverso l’introduzione di un sistema premiale per i contribuenti che dichiarano il corrispettivo reale.

La trasparenza nella dichiarazione del prezzo è essenziale per l’applicazione del regime agevolato e per limitare il potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria.

Dichiarazione analitica delle modalità di pagamento

L’articolo 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006 ha introdotto l’obbligo per le parti di presentare, al momento della stipula di tutte le cessioni immobiliari, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che riporti dettagliatamente le modalità di pagamento del prezzo.

Per indicazione “analitica” devono intendersi gli estremi identificativi degli strumenti di pagamento utilizzati (assegni circolari o bancari, bonifici bancari e denaro contante nei limiti consentiti).

Questo obbligo, che si affianca alla dichiarazione del corrispettivo realmente pagato, mira a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e a contrastare fenomeni di riciclaggio ed evasione fiscale.

L’omessa, incompleta o falsa indicazione delle modalità di pagamento comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e, ai fini dell’imposta di registro, l’assoggettamento dei beni trasferiti a un accertamento di valore, con conseguente disapplicazione del meccanismo del prezzo-valore.

La dichiarazione deve riguardare l’intero corrispettivo, compresi gli importi pagati anteriormente alla stipula (caparre e acconti). Le parti rendono tale dichiarazione contestualmente alla sottoscrizione dell’atto.

Registrazione dell’atto e liquidazione delle imposte

Il notaio provvede alla registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate competente territorialmente entro trenta giorni dalla stipula. Contestualmente alla registrazione, il notaio versa l’imposta di registro calcolata sul valore catastale, effettuando il pagamento tramite l’adempimento unico telematico.

L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in sede di registrazione, verifica la regolarità formale dell’atto e la correttezza del calcolo delle imposte.

In presenza di una valida richiesta di applicazione del prezzo-valore e dell’indicazione del corrispettivo reale, l’Amministrazione Finanziaria non può procedere all’accertamento di valore, poiché la base imponibile è incontestabile in virtù dell’applicazione della norma speciale di cui all’articolo 1, comma 497, della Legge n. 266/2005.

Vantaggi del meccanismo prezzo-valore

L’applicazione del sistema prezzo-valore, oltre a limitare il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, comporta molteplici e ulteriori effetti positivi per l’acquirente.

Tali benefici costituiscono un elemento incentivante del sistema, volto a promuovere la trasparenza nelle transazioni immobiliari attraverso l’introduzione di meccanismi premianti per i contribuenti che dichiarano il corrispettivo reale.

Tutela nei rapporti con i terzi: diritti di prelazione e riscatto

Nei rapporti con i terzi titolari di diritti di prelazione legale o convenzionale, è fondamentale dichiarare nel rogito il prezzo effettivamente concordato tra venditore e acquirente.

Il diritto di prelazione consente al suo titolare di essere preferito rispetto ad altri potenziali acquirenti, a parità di condizioni: se il proprietario decide di vendere, deve comunicare le condizioni di vendita al prelazionario, il quale può acquistare alle stesse condizioni offerte dal terzo.

Qualora la prelazione non sia stata rispettata e la vendita sia stata ugualmente conclusa, il titolare della prelazione legale può esercitare il diritto di riscatto (o retratto), ossia subentrare nel contratto di compravendita già perfezionato, pagando lo stesso prezzo indicato nel rogito.

Tuttavia, se le parti hanno dichiarato un prezzo inferiore a quello effettivamente concordato, il titolare del riscatto potrà acquisire il bene versando solo l’importo dichiarato nell’atto, poiché il suo diritto si esercita sulle condizioni formalmente risultanti dal contratto.

L’acquirente originario, che avesse pagato una somma maggiore “in nero”, non avrebbe diritto al rimborso della differenza, poiché si tratta di un accordo dissimulato e non opponibile ai terzi.

Dichiarare il prezzo reale, dunque, non è solo un obbligo di legge ma anche una tutela per l’acquirente, che evita così il rischio di vedersi sottrarre l’immobile tramite riscatto senza ricevere indietro l’intero corrispettivo effettivamente versato.

Protezione dalla revocatoria fallimentare

In base all’art. 165 del CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), il curatore può chiedere la dichiarazione di inefficacia di atti dispositivi compiuti in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice civile.

L’art. 166 CCII, invece, disciplina la revocatoria degli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno (o nei sei mesi) prima della dichiarazione di liquidazione, salvo che il terzo dimostri di non essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza. 

Questa disciplina sottolinea l’importanza di dichiarare il corrispettivo effettivamente pattuito, soprattutto nelle compravendite immobiliari: se il prezzo dichiarato nell’atto è inferiore a quello realmente pagato, il trasferimento può essere considerato effettuato in frode ai creditori.

In tal caso, il curatore o i creditori possono chiedere che venga dichiarata l’inefficacia della vendita nei confronti della procedura.

Al contrario, la vendita effettuata a “giusto prezzo”, cioè in linea con il valore di mercato, per un immobile ad uso abitativo da adibirsi ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado non può essere oggetto di azione revocatoria (art. 166, comma 3).

L’indicazione del corrispettivo reale permette di dimostrare la congruità del prezzo pattuito, evitando la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza. In caso di revocatoria, inoltre, l’acquirente può insinuarsi al passivo fallimentare per ottenere la restituzione del prezzo, ma solo nei limiti di quanto dichiarato nell’atto di acquisto.

Tutela contro la rescissione per lesione

L’articolo 1448 del Codice civile consente al venditore di chiedere la rescissione del contratto per lesione quando si verifica una sproporzione superiore alla metà tra il valore dell’immobile e il prezzo pattuito, causata dallo stato di bisogno del venditore di cui il compratore ha approfittato.

L’azione di rescissione può essere esercitata entro un anno dalla stipula del contratto.

L’indicazione del prezzo reale consente di valutare correttamente la sussistenza della sproporzione tra prestazioni, evitando che la simulazione del corrispettivo possa costituire elemento di prova della lesione.

La dichiarazione del corrispettivo effettivo tutela quindi l’acquirente dal rischio di rescissione del contratto.

Corretta determinazione della plusvalenza in caso di rivendita

In caso di rivendita dell’immobile prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, la plusvalenza realizzata costituisce un reddito diverso soggetto a tassazione ai sensi degli articoli 67 e 68 del D.P.R. 917/1986.

La plusvalenza è determinata come la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, aumentato dei costi inerenti.

L’indicazione di un prezzo di acquisto inferiore a quello reale comporta la determinazione di una plusvalenza maggiore, con conseguente aggravio del carico fiscale in sede di rivendita.

La dichiarazione del corrispettivo effettivo consente quindi di determinare correttamente la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Conseguenze dell’occultamento del prezzo dichiarato in atto

Il sistema prezzo-valore è strutturato secondo una logica premiale: il legislatore concede ai contribuenti il vantaggio di essere tassati sul valore catastale in cambio della dichiarazione del corrispettivo reale.

L’occultamento del prezzo, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione di un regime sanzionatorio particolarmente severo.

Sanzioni amministrative tributarie

L’articolo 1, comma 498, della Legge n. 266/2005 stabilisce che “se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata” ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 131/1986.

La sanzione si applica anche in caso di occultamento parziale del corrispettivo. Per occultamento si intende la dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito, indipendentemente dal fatto che tale prezzo sia superiore o inferiore al valore catastale. 

Perdita del beneficio della tassazione sul valore catastale

L’occultamento, anche parziale, del prezzo di vendita comporta la decadenza dal regime del prezzo-valore, previsto per gli atti di trasferimento di immobili ad uso abitativo.

In tal caso, l’imposta di registro viene ricalcolata sul corrispettivo effettivamente pattuito, anziché sul valore catastale rivalutato.

Questa conseguenza può risultare particolarmente gravosa quando il prezzo reale è significativamente superiore al valore catastale, poiché il contribuente perde il beneficio fiscale e deve corrispondere:

  • la maggiore imposta calcolata sul prezzo effettivo;
  • la sanzione tributaria per l’indebita fruizione del regime agevolato;
  • gli interessi di mora dovuti per il ritardato versamento.

Sanzioni amministrative per omessa indicazione delle modalità di pagamento

L’omessa, incompleta o falsa indicazione delle modalità di pagamento del prezzo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006.

Questa sanzione si aggiunge a quella prevista per l’occultamento del corrispettivo, aggravando ulteriormente la gravità della sanzione.

Inoltre, in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione analitica delle modalità di pagamento, l’Amministrazione Finanziaria può procedere all’accertamento di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, vanificando l’applicazione del prezzo-valore anche quando il corrispettivo dichiarato corrisponda a quello effettivamente pattuito.

Conseguenze penali

Nei casi più gravi, l’occultamento del corrispettivo può configurare un reato. L’articolo 76, secondo comma, del D.P.R. n. 445/2000 prevede una pena fino a due anni di reclusione per la falsità nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

Poiché la dichiarazione delle modalità di pagamento è resa sotto forma di atto di notorietà, la falsa attestazione costituisce un reato.

Interazione con la disciplina antiriciclaggio

Il sistema prezzo-valore si inserisce in un quadro normativo più ampio, volto a garantire la trasparenza delle transazioni finanziarie e a contrastare fenomeni di riciclaggio ed evasione fiscale.

La disciplina antiriciclaggio, contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007 impone specifici obblighi ai professionisti, tra cui i notai, in materia di identificazione della clientela, registrazione delle operazioni e segnalazione di operazioni sospette.

Obblighi del notaio in materia di antiriciclaggio

Il notaio è qualificato dalla normativa antiriciclaggio come “soggetto obbligato” e, in quanto tale, è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007. Tra i principali obblighi si annoverano:

  1. Adeguata verifica della clientela, mediante identificazione e acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto;
  2. Registrazione dei dati e delle informazioni acquisite in appositi archivi informatici;
  3. Astensione dalla stipula dell’atto in caso di impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
  4. Segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
  5. Comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni alle norme che limitano l’utilizzo del denaro contante.

L’adempimento di tali obblighi assume particolare rilevanza nell’ambito delle compravendite immobiliari, caratterizzate da importi generalmente elevati e da modalità di pagamento che possono presentare profili di anomalia.

Limiti all’utilizzo del contante e tracciabilità dei pagamenti

L’articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per importi pari o superiori a determinate soglie, attualmente fissate in euro 5.000.

La violazione del divieto comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Il notaio è tenuto a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle norme sull’uso del contante di cui venga a conoscenza nell’esercizio della propria attività professionale.

La dichiarazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo, obbligatoria in tutte le compravendite immobiliari, risponde all’esigenza di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti devono indicare gli estremi identificativi degli strumenti di pagamento utilizzati (assegni circolari o bancari, bonifici, assegni di trascrizione), consentendo la ricostruzione dell’intera operazione finanziaria.

Coordinamento tra prezzo-valore e normativa antiriciclaggio

Il sistema prezzo-valore costituisce uno strumento particolarmente efficace per realizzare gli obiettivi di trasparenza e tracciabilità perseguiti dalla normativa antiriciclaggio.

L’obbligo di dichiarare il corrispettivo reale e le modalità di pagamento permette di ricostruire completamente l’operazione economica sottostante al trasferimento immobiliare, facilitando i controlli dell’Autorità di vigilanza e scoraggiando comportamenti elusivi o evasivi.

La simulazione del prezzo rappresenta non solo una violazione della normativa fiscale, ma anche un potenziale indicatore di anomalia ai fini della disciplina antiriciclaggio.

L’occultamento del corrispettivo può infatti essere sintomatico di operazioni di riciclaggio o di evasione fiscale, imponendo al notaio l’effettuazione di approfondimenti istruttori e, eventualmente, la segnalazione di operazione sospetta.

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Domande frequenti

Quando è conveniente applicare il sistema prezzo-valore?

Il sistema prezzo-valore risulta conveniente quando il valore catastale dell’immobile è inferiore al corrispettivo pattuito tra le parti. La convenienza deve essere valutata confrontando il carico fiscale calcolato sul valore catastale con quello che deriverebbe dall’applicazione delle aliquote d’imposta sul corrispettivo reale. In generale, per immobili con rendite catastali storiche non aggiornate, il valore catastale è notevolmente inferiore al valore di mercato, determinando un risparmio fiscale. Il notaio può effettuare una simulazione preventiva per verificare la convenienza dell’opzione.

Posso applicare il prezzo-valore se acquisto da un’impresa costruttrice?

Sì, è possibile applicare il prezzo-valore anche negli acquisti da imprese costruttrici, a condizione che l’operazione sia soggetta ad imposta di registro anziché ad IVA. Ciò si verifica quando la vendita avviene oltre i cinque anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione, in assenza dell’opzione per l’imposizione dell’IVA. Le vendite di immobili da parte di imprese che non hanno costruito o ristrutturato l’immobile sono sempre soggette all’imposta di registro e quindi rientrano nel meccanismo del prezzo-valore. È necessario che l’acquirente sia una persona fisica che non svolge attività commerciali, artistiche o professionali.

Cosa succede se dimentico di richiedere il prezzo-valore?

L’omessa richiesta di applicazione del prezzo-valore comporta la tassazione ordinaria dell’atto sulla base del corrispettivo dichiarato, con la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di procedere a un accertamento di valore. Non è possibile rettificare successivamente l’atto per inserire la richiesta di prezzo-valore, poiché la normativa richiede che tale richiesta sia effettuata al momento dell’atto di acquisto. È quindi fondamentale comunicare esplicitamente al notaio, durante la stipula, la volontà di utilizzare il prezzo-valore. La prassi notarile prevede l’inserimento di una clausola specifica nell’atto.

Il prezzo-valore si applica anche alle pertinenze acquistate separatamente?

Sì, il sistema prezzo-valore si applica anche alle pertinenze acquistate con atto separato rispetto all’abitazione principale, senza limitazioni di numero. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente che nell’atto di acquisto sia indicata la destinazione pertinenziale del bene. Per le pertinenze si applicano gli stessi coefficienti moltiplicatori previsti per l’abitazione (110 o 120), in deroga al coefficiente ordinario di 160. È necessario che la pertinenza sia classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 e che sussista il vincolo pertinenziale previsto dall’articolo 817 del Codice civile.

Posso indicare un prezzo inferiore a quello reale, anche se superiore al valore catastale?

No, l’occultamento del prezzo, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio del prezzo-valore e l’applicazione di sanzioni amministrative. Non è rilevante che il prezzo dichiarato sia superiore al valore catastale: ciò che conta è che corrisponda al corrispettivo effettivamente pattuito. L’Agenzia delle Entrate può accertare l’occultamento utilizzando qualsiasi elemento probatorio. Le sanzioni variano dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, calcolata sull’intero corrispettivo reale.

Come devo dichiarare le modalità di pagamento del prezzo?

Le modalità di pagamento devono essere indicate in modo dettagliato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa al momento della stipula. Per indicazione “analitica” si intendono gli estremi identificativi degli strumenti di pagamento: numero, data e banca emittente degli assegni, o le coordinate del bonifico bancario. La dichiarazione deve riguardare l’intero corrispettivo, compresi acconti e caparre versati prima della stipula. L’omessa, incompleta o falsa indicazione comporta sanzioni da 500 € a 10.000 €.

Il prezzo-valore si applica anche agli atti di espropriazione forzata?

Sì, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2014, il sistema prezzo-valore si applica anche agli acquisti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. L’acquirente persona fisica può chiedere al professionista delegato di applicare il regime del prezzo-valore, ottenendo così una tassazione basata sul valore catastale anziché sul prezzo di aggiudicazione. Tale estensione risponde al principio di parità di trattamento tra le diverse modalità di acquisizione della proprietà immobiliare.

Il ruolo del Notaio 

Che ruolo ha il notaio?

Il Notaio svolge un ruolo fondamentale nell’applicazione del sistema prezzo-valore, assicurando il rispetto della normativa fiscale e la tutela degli interessi delle parti.

Fornisce consulenza preventiva sulla convenienza dell’opzione, verifica i requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione del regime, calcola con precisione la base imponibile e le imposte dovute, redige l’atto con l’inserimento delle clausole necessarie, acquisisce le dichiarazioni delle parti sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento, adempie agli obblighi di registrazione e versamento delle imposte.

Il Notaio vigila inoltre sul rispetto della normativa antiriciclaggio, garantendo la trasparenza e la legalità dell’intera operazione immobiliare. La competenza tecnico-giuridica del Notaio rappresenta un presidio fondamentale per l’applicazione corretta del meccanismo del prezzo-valore e per la tutela delle parti contraenti.

Riferimenti normativi

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