Pertinenza

Definizione legale

La nozione di pertinenza è definita dall’articolo 817 del Codice civile, il quale stabilisce che: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Questa definizione civilistica è il punto di riferimento anche in ambito fiscale, poiché non esiste una nozione tributaria autonoma e divergente.

Pertinenza - Copertina

Analisi Giuridica

È fondamentale distinguere il rapporto pertinenziale da altre figure giuridiche affini:

  • Cosa composta: in una cosa composta, la combinazione di più elementi dà vita a un bene nuovo, con un’utilità distinta che non potrebbe esistere senza tutti i suoi componenti. Gli elementi perdono la loro individualità. Al contrario, nel rapporto pertinenziale, la cosa accessoria mantiene la propria individualità e autonomia. Ad esempio, le tegole di un tetto sono parte di una cosa composta (la casa), mentre una statua posta in giardino è una pertinenza: una casa senza tegole è incompleta, una casa senza statua è pur sempre una casa.
  • Accessorio: sebbene i termini siano talvolta usati in modo intercambiabile, la giurisprudenza distingue le due categorie. Gli accessori sono beni che costituiscono parti integranti o incorporate nella cosa principale o che sono ad essa materialmente uniti per completarne la funzionalità. La pertinenza, invece, si caratterizza per un vincolo economico-funzionale che non richiede una necessaria contiguità fisica (Cass. Civ., Sez. II, n. 28613 del 03-10-2022). 

Requisiti per la costituzione

La costituzione di un vincolo pertinenziale richiede la compresenza di due requisiti fondamentali: uno oggettivo e uno soggettivo.

  1. Requisito oggettivo: consiste nella destinazione effettiva, concreta e durevole di un bene (la pertinenza) al servizio o all’ornamento di un altro bene (la cosa principale). Questo legame non deve essere occasionale o temporaneo. Il rapporto è di natura economico-giuridica e di complementarietà funzionale, pertanto non è necessaria una connessione materiale o una contiguità fisica tra i due beni. Sebbene non sia richiesta una vicinanza geografica assoluta, il vincolo funzionale deve rimanere praticabile; sarebbe difficile, ad esempio, sostenere la pertinenzialità di un box auto situato in una zona di Roma diametralmente opposta a quella dell’abitazione. L’utilità deve essere arrecata oggettivamente alla cosa principale e non meramente al suo proprietario. Esempi di rapporti pertinenziali includono: 
  • Immobile a immobile: un garage o un posto auto rispetto a un’abitazione.
  • Mobile a immobile: il condizionatore di un appartamento.
  • Mobile a mobile: le scialuppe di una nave.
  1. Requisito soggettivo: consiste nella volontà del proprietario della cosa principale, o di chi vanta su di essa un diritto reale, di destinare il bene accessorio a servizio o ornamento di quello principale. Tale volontà può essere espressa o tacita, ma deve manifestarsi attraverso un comportamento oggettivamente valutabile. Un presupposto essenziale è che il soggetto che crea il vincolo abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni (Cass. Civ., Sez. II, n. 20186 del 18-07-2025). Se i beni appartengono a proprietari diversi, non può configurarsi un rapporto di pertinenza, ma al più un rapporto di natura obbligatoria. Ad esempio, l’affittuario di un fondo non può destinare a pertinenza dello stesso un bene di sua proprietà. Tuttavia, non è indispensabile che il proprietario della cosa principale sia anche proprietario della pertinenza, essendo sufficiente che ne abbia la disponibilità anche in base a un diritto reale parziario (ad esempio l’usufrutto). 

Regime giuridico ed effetti

Il regime giuridico delle pertinenze è disciplinato dall’articolo 818 del Codice civile, il quale prevede che “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto“. Ciò significa che, in linea di principio, la pertinenza segue il destino giuridico del bene principale, salvo che le parti manifestino una volontà contraria.

Tuttavia, la stessa norma consente alle parti di disporre diversamente, stabilendo che “le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici“. La cessazione della qualità di pertinenza, ad esempio tramite un atto di disposizione separato, non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale. Nel contratto di compravendita, l’articolo 1477 del Codice civile stabilisce l’obbligo per il venditore di consegnare la cosa venduta “insieme con gli accessori le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita“.

L’articolo 819 del Codice civile tutela i diritti dei terzi, stabilendo che la destinazione di una cosa a pertinenza non pregiudica i diritti preesistenti che i terzi vantano su di essa. Tali diritti non sono opponibili ai terzi acquirenti di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, qualora la cosa principale sia un bene immobile o mobile registrato.

Rilevanza in ambito successorio e ipotecario

Il principio per cui gli atti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale si estendono alle pertinenze opera anche in ambito successorio e ipotecario, con conseguenze pratiche rilevanti.

In materia successoria, la pertinenza segue il destino del bene principale nel trasferimento mortis causa. Se l’erede o il legatario acquista l’immobile principale, acquista anche le sue pertinenze, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.

Questa regola può generare controversie quando la pertinenza ha un valore economico significativo e autonomo (si pensi a un ampio magazzino annesso a un’abitazione), poiché la sua inclusione o esclusione dalla disposizione testamentaria incide sulla quota ereditaria degli altri eredi. In assenza di una chiara volontà del de cuius, la qualificazione del bene come pertinenza – e la conseguente attrazione nella sfera del bene principale – rimane un giudizio di fatto affidato al giudice di merito.

In materia ipotecaria, l’articolo 2810 del Codice civile stabilisce che l’ipoteca su un immobile si estende alle pertinenze, agli accessori, alle migliorazioni e alle addizioni. Ciò significa che il creditore ipotecario può fare valere la propria garanzia anche sui beni pertinenziali, a meno che questi non siano stati separati dal bene principale con atto avente data certa anteriore all’iscrizione ipotecaria.

Questa regola ha implicazioni importanti nelle operazioni di finanziamento immobiliare: il valore della garanzia offerta al creditore include non solo l’immobile principale ma anche le sue pertinenze (box, cantina, posto auto), e la successiva distrazione di questi beni dalla destinazione pertinenziale non è opponibile al creditore ipotecario che li avesse già computati nel proprio calcolo di rischio.

Rilevanza in ambito fiscale

In materia tributaria, la nozione di pertinenza è mutuata da quella civilistica. L’accertamento del vincolo pertinenziale è un giudizio di fatto che deve essere provato dal contribuente che intende avvalersi di un regime fiscale agevolato.

  • Irrilevanza delle risultanze catastali: la giurisprudenza è costante nell’affermare che la qualificazione catastale di un bene ha un rilievo puramente formale e non è determinante per stabilire la natura pertinenziale. Ciò che conta è il criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o all’ornamento di un’altra. Di conseguenza, la “graffatura” catastale non è di per sé una prova conclusiva (Cass. Civ., Sez. V, n. 11181 del 28 aprile 2025).
  • Agevolazioni “prima casa”: le agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” si estendono anche alle pertinenze. La normativa (nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986) prevede un limite numerico per le pertinenze rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (una per ciascuna categoria), ma la giurisprudenza ritiene che tale elencazione non sia tassativa. Possono essere considerate pertinenti anche altre unità immobiliari, purché sussistano i requisiti dell’articolo 817 del Codice civile (Cass. Civ., Sez. V, n. 2351 del 24 gennaio 2024).
  • Imposta Municipale Propria (IMU): ai fini IMU, la L. 160/2019 (art. 1, comma 741, lett. b) fornisce una definizione più restrittiva rispetto a quella civilistica, stabilendo che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Ai fini dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, questa definizione legale prevale sulla nozione civilistica: pertinenze che non rientrano nelle categorie indicate – o che eccedono il limite numerico – non beneficiano dell’esenzione, anche se soddisfano pienamente i requisiti dell’art. 817 c.c. Anche in questo contesto, la giurisprudenza ha confermato che la distanza fisica tra i beni non è un ostacolo al riconoscimento del vincolo, purché non sia tale da escludere la possibilità di un utilizzo funzionale (Cass. Civ., Sez. V, n. 18974 del 10 luglio 2024).

La prova del vincolo pertinenziale in ambito tributario è valutata con particolare rigore per evitare elusioni fiscali. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze funzionali, ma appare finalizzata unicamente a ottenere un risparmio d’imposta, può non essere riconosciuta dall’amministrazione finanziaria.

Il vincolo pertinenziale dei parcheggi realizzati ai sensi della L. 122/1989 (c.d. “Legge Tognoli”)

La disciplina dei parcheggi realizzati ai sensi della Legge n. 122/1989 (c.d. “Legge Tognoli”) ha subito una significativa evoluzione che ha attenuato l’originario e rigido vincolo di inscindibilità.

Sebbene la legge avesse inizialmente introdotto un regime di “circolazione controllata” con un vincolo pertinenziale necessario tra il parcheggio e l’unità immobiliare, comminando la nullità per gli atti di cessione separata al fine di evitare speculazioni, tale impostazione è stata superata. 

L’intervento del D.L. n. 5/2012 (convertito con L. n. 35/2012) ha riscritto l’art. 9, comma 5, della legge, liberalizzando, a determinate condizioni, il trasferimento di tali beni.

Oggi, per i parcheggi realizzati su aree private (art. 9, comma 1), è consentita la vendita separata dall’unità immobiliare originaria, a condizione che l’atto di trasferimento preveda la contestuale destinazione del parcheggio a pertinenza di un’altra unità immobiliare situata nel medesimo Comune. 

Per i parcheggi realizzati su aree pubbliche o nel loro sottosuolo (art. 9, comma 4), la cessione separata è ammessa solo se espressamente prevista nella convenzione stipulata con l’ente locale o qualora il Comune autorizzi l’atto di cessione. 

Pertanto, il divieto legale assoluto è venuto meno, lasciando spazio a una circolazione condizionata che contempera la libera trasferibilità dei beni con la finalità pubblicistica di mantenere la dotazione di parcheggi nel tessuto urbano.

Accertamento e onere della prova

L’accertamento della sussistenza di un vincolo pertinenziale costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito. Tale valutazione, se sorretta da una motivazione congrua e logicamente corretta, è incensurabile in sede di legittimità.

L’onere di provare la sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo del vincolo pertinenziale grava sulla parte che ne afferma l’esistenza e che intende farne derivare conseguenze giuridiche a proprio favore. Tale onere probatorio è particolarmente rigoroso in ambito fiscale, dove il contribuente deve dimostrare in modo convincente la destinazione funzionale e durevole del bene per poter beneficiare di un trattamento fiscale agevolato.

Pertinenza: cos'è? - Definizione

Domande frequenti

Un garage situato a una certa distanza dalla mia abitazione può essere considerato una pertinenza?

Sì, il vincolo pertinenziale non richiede la contiguità fisica, ma un collegamento di natura economico-funzionale. Tuttavia, la distanza non deve essere tale da escludere la possibilità di un effettivo e concreto utilizzo a servizio dell’abitazione principale.

Se un bene è accatastato separatamente dall’abitazione principale, può comunque essere una sua pertinenza?

Sì, la qualificazione catastale di un bene ha un rilievo puramente formale e non è determinante per stabilire la natura pertinenziale. Ciò che conta è il criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta del bene al servizio o all’ornamento della cosa principale.

Quante pertinenze possono beneficiare delle agevolazioni fiscali “prima casa”?

Le agevolazioni “prima casa” si applicano per una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 (magazzini/cantine), C/6 (box/posti auto) e C/7 (tettoie). La giurisprudenza, tuttavia, non considera tale elencazione tassativa, ammettendo al beneficio anche altre unità immobiliari purché sussista un effettivo vincolo pertinenziale ai sensi dell’art. 817 c.c.

Posso vendere separatamente il box se è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” per i parcheggi pertinenziali (Legge Tognoli)?

Un box costruito ai sensi della L. 122/1989, è gravato da un vincolo pubblicistico di pertinenzialità che in linea di principio ne impedisce la cessione separata dall’unità immobiliare cui accede. Tuttavia, il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35) ha parzialmente liberalizzato tale regime: la cessione separata è oggi ammessa a condizione che l’acquirente destini il parcheggio a pertinenza di un’altra unità immobiliare. In mancanza di tale condizione, qualsiasi atto di cessione separata rimane nullo di diritto.

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

Voci correlate

Distanze legali

Parcheggi Tognoli

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