Vendita immobiliare a corpo

Definizione legale

La vendita immobiliare “a corpo” è una modalità di compravendita in cui il prezzo dell’immobile è determinato in relazione al bene nella sua entità globale e non in base alla sua misura esatta, anche qualora questa sia indicata nel contratto.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 1538 del Codice civile, il quale stabilisce:

“Nei casi in cui il prezzo é determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento” .

In sostanza, le parti concordano un prezzo forfettario per l’immobile considerato come un’entità unica e ben identificata, indipendentemente dalla sua estensione superficiale. L’indicazione della misura svolge una funzione meramente descrittiva e identificativa, senza incidere sulla determinazione del prezzo.

Vendita immobiliare a corpo - Copertina

Analisi e disciplina giuridica

Distinzione tra vendita a corpo e vendita a misura

Il Codice civile distingue nettamente la vendita “a corpo” (art. 1538 c.c.) dalla vendita “a misura” (art. 1537 c.c.).

  • Nella vendita a misura, il prezzo è stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura. Se la misura effettiva è diversa da quella dichiarata, il compratore ha diritto a una riduzione del prezzo (se inferiore) o deve corrispondere un supplemento (se superiore).
  • Nella vendita a corpo, il prezzo è fissato per l’immobile nella sua globalità e la misura, pur indicata, non è l’elemento determinante per la formazione del prezzo.

Il criterio distintivo fondamentale risiede nell’interpretazione della volontà contrattuale delle parti.

La giurisprudenza ha chiarito che la vendita “a misura” ricorre quando la determinazione del bene avviene mediante misurazione, mentre la vendita “a corpo” presuppone un’identificazione indipendente dall’estensione, fondata su confini o altri elementi oggettivi [Tribunale Ordinario di Catanzaro, sez. 2, sentenza n. 2125/2014; Cass. Civ., Sez. 2, n. 34025 del 19-12-2019].

La qualificazione del tipo di vendita spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

La rilevanza della misura e l’eccezione del ventesimo

Sebbene nella vendita a corpo il prezzo sia svincolato dalla misura esatta, l’indicazione di quest’ultima nel contratto non è priva di effetti.

L’art. 1538 c.c. introduce una presunzione di irrilevanza della misura, che però viene meno qualora la differenza tra la misura reale e quella dichiarata superi la soglia di un ventesimo (il 5%), limite che opera come soglia di tolleranza legale [Tribunale Ordinario di Lecce, sez. 2, sentenza n. 4494/2016].

  • Se la misura reale è inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quella indicata, il compratore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo.
  • Se la misura reale è superiore di oltre un ventesimo il compratore è tenuto a corrispondere un supplemento di prezzo, con facoltà di recedere dal contratto

La norma mira a ripristinare l’equilibrio delle prestazioni quando la sperequazione tra la consistenza reale e quella pattuita supera la soglia di tolleranza legale [Cass. Civ., Sez. 2, n. 29363 del 10-10-2022].

L’applicabilità del correttivo è subordinata all’espressa indicazione della misura nel contratto; in assenza di tale dato, non è possibile invocare il rimedio previsto dall’art. 1538 c.c. [Corte d’Appello di Brescia, sez. 1, sentenza n. 439/2015].

Criteri per la revisione del prezzo

La giurisprudenza ha precisato che la revisione del prezzo, in caso di superamento del ventesimo, non deve seguire né il valore di mercato né un criterio proporzionale “secco”, poiché tali approcci snaturerebbero la volontà delle parti di concludere una vendita “a corpo” [Cass. Civ., Sez. 2, n. 29363 del 10-10-2022].

Occorre invece applicare un “criterio proporzionale corretto”, che tenga conto della franchigia del ventesimo.

In pratica, la revisione del prezzo si applica esclusivamente alla porzione di differenza che supera la soglia di tolleranza, lasciando invariato il valore attribuito alla parte rientrante nel ventesimo.

“In tema di vendita immobiliare “a corpo”, l’art. 1538, primo comma, cod. civ. risponde alla necessità di ripristinare l’equilibrio delle prestazioni quale in concreto fissato dalle parti e, tuttavia, pregiudicato dalla sperequazione emersa dopo la stipula. Pertanto, la revisione del prezzo non deve seguire il criterio del valore di mercato (che si sovrapporrebbe all’equilibrio contrattuale raggiunto dai contraenti), né il criterio proporzionale “secco” (che cancellerebbe la volontà delle parti di vendere “a corpo”, anziché “a misura”), dovendosi applicare, invece, un criterio proporzionale “corretto”, che prescinda dall’esatta misurazione del bene, entro l’ambito per il quale è esclusa la revisione ex art. 1538 cod. civ.” [Tribunale Ordinario di Lecce, sez. 2, sentenza n. 4494/2016].

Esempio pratico del “criterio proporzionale corretto”:

Immobile dichiarato: 100 mq – Prezzo pagato: 300.000 €
Superficie reale: 90 mq – Differenza: 10 mq (10%)
La franchigia del 5% “consuma” i primi 5 mq di differenza
La revisione si applica solo sui restanti 5 mq
Riduzione = 300.000 € × (5/100) = 15.000 €
Prezzo rettificato: 285.000 €

Derogabilità della norma

Le parti possono escludere l’applicazione del correttivo previsto dall’art. 1538 c.c. attraverso una specifica clausola contrattuale.

Tuttavia, tale deroga deve risultare da un accordo esplicito e non equivoco, con cui le parti manifestano la volontà di considerare irrilevante qualsiasi differenza di misura, anche oltre il ventesimo. La semplice stipula del contratto definitivo non implica, di per sé, una rinuncia ad avvalersi del rimedio.

Distinzioni da altre fattispecie giuridiche

È fondamentale non confondere la disciplina della vendita a corpo con altre figure affini.

  1. Mancanza di qualità essenziali o promesse (art. 1497 c.c.): ricorre quando il bene è privo di qualità indispensabili per l’uso cui è destinato o di qualità specificamente promesse dal venditore. In tal caso, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, ma tale rimedio è soggetto a termini di decadenza e di prescrizione brevi.
  2. Vendita di aliud pro alio: si verifica quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito e inidoneo a svolgere la sua funzione economico‑sociale. Tale fattispecie dà luogo a un’azione di risoluzione per inadempimento, non soggetta ai termini brevi previsti per la garanzia per vizi.
  3. Evizione parziale (art. 1480 c.c.): si verifica quando una parte dell’immobile venduto risulta essere di proprietà di un terzo. In tal caso, il compratore ha diritto alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno. La giurisprudenza ha chiarito che questa ipotesi è distinta dalla minore estensione del fondo disciplinata dall’art. 1538 c.c., poiché la differenza tra vendita a corpo e vendita a misura attiene al rilievo dell’estensione sul prezzo, non all’identificazione della cosa, che può essere parzialmente altrui [Cass. Civ., Sez. 2, n. 22652 del 05-08-2025].
Vendita immobiliare a corpo cosa vuol dire

Domande frequenti

Qual è la differenza principale tra una vendita a corpo e una a misura?

Nella vendita a corpo il prezzo è forfettario per l’immobile nella sua interezza, indipendentemente dalla sua estensione esatta, mentre nella vendita a misura il prezzo è calcolato in base a un costo unitario per ogni unità di superficie. L’elemento distintivo risiede nella volontà delle parti di legare o meno il prezzo all’estensione esatta del bene.

Ho comprato una casa “a corpo”, ma la sua superficie reale è inferiore a quella dichiarata. Posso chiedere una riduzione del prezzo?

Sì, ma solo se la differenza tra la misura reale e quella indicata nel contratto supera un ventesimo, cioè il 5%. Al di sotto di tale soglia di tolleranza, il prezzo pattuito rimane invariato.

Cosa succede se il contratto di vendita “a corpo” non riporta alcuna misura dell’immobile?

In questo caso il compratore non può chiedere alcuna riduzione del prezzo, anche se scopre una notevole differenza di superficie. Il rimedio della rettifica del prezzo previsto dall’art. 1538 c.c. si applica solo quando la misura è espressamente menzionata nel contratto.

È possibile escludere dal contratto la possibilità di rettificare il prezzo, anche se la differenza di misura supera il 5%?

Sì, le parti possono inserire una clausola specifica nel contratto per derogare alla norma di legge e considerare irrilevante qualsiasi differenza di misura. Tale accordo deve però manifestare in modo esplicito e inequivoco la volontà di escludere l’applicazione del correttivo legale.

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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