Definizione legale
Luci sono le aperture che “danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino”; vedute (o prospetti) sono quelle che “permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente” sul fondo del vicino (art. 900 c.c.).
Il codice civile non ammette categorie intermedie: ogni apertura ricade necessariamente nell’una o nell’altra fattispecie. La distinzione non è meramente nominale: determina il regime giuridico applicabile, i rimedi esperibili e la possibilità di costituire una servitù prediale apparente opponibile ai terzi.
Le controversie in materia di luci e vedute (finestre sul confine, balconi sul confine, affacci sul fondo del vicino) figurano tra i contenziosi immobiliari più ricorrenti. La disciplina degli artt. 900–907 c.c. è di stretta interpretazione, poiché ogni apertura gravante sul fondo altrui comprime il diritto dominicale del vicino e incide stabilmente sull’edificabilità residua del fondo servente.
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Tavola di sintesi: luci e vedute a confronto
| Criterio | Luce | Veduta |
| Funzione | Aria e luce | Affaccio sul fondo vicino |
| Inspectio | Non necessaria | Necessaria (cumulativa) |
| Prospectio | Assente | Necessaria (mobile e globale) |
| Inferriata | Obbligatoria (maglie ≤ 3 cm²) | Non richiesta |
| Distanza dal confine | Nessuna | ≥ 1,5 m (diretta) / ≥ 75 cm (obliqua) |
| Usucapione | Non configurabile (facoltà dominicale, non possesso sul fondo altrui – art. 1061 c.c.) | Ammessa: servitù apparente, possesso 20 anni continui e pubblici |
| Rimedio del vicino | Ius ad regularizandum (imprescrittibile) | Azione negatoria servitutis + demolizione/arretramento |
Le Luci
Le luci sono aperture che, ai sensi dell’art. 900 c.c., “danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino”. La loro funzione è duplice: garantire l’illuminazione e l’aerazione dell’ambiente (funzione positiva), escludendo la possibilità di ispezionare il fondo altrui (funzione negativa). Rientra nella categoria della luce anche l’apertura dotata di vetro opaco o non apribile, purché strutturalmente inidonea a consentire la prospectio. La qualificazione è oggettiva e funzionale, non formale: l’intenzione dell’autore è irrilevante.
Chiarita la funzione dell’apertura, occorre verificare se essa rispetti i requisiti strutturali che distinguono la luce regolare da quella irregolare, distinzione dalla quale dipende il rimedio esperibile dal vicino.
Il Codice Civile distingue tra luci regolari e irregolari.
Luci regolari (art. 901 c.c.)
Per essere qualificata come regolare, un’apertura deve possedere tutti i seguenti requisiti:
- Inferriata e grata fissa in metallo le cui maglie non superino 3 cm² per singola maglia: si intende la superficie della singola apertura della grata, non la dimensione del lato: un equivoco frequente nella prassi tecnica, fonte di contenzioso.
- Altezza dal pavimento: lato inferiore a non meno di 2,5 m al piano terreno, ovvero a non meno di 2 m ai piani superiori.
- Altezza dal suolo vicino: lato inferiore a non meno di 2,5 m dal suolo del fondo vicino, salvo deroghe per particolari conformazioni dei luoghi.
Luci irregolari (art. 902 c.c.)
Un’apertura priva dei caratteri della veduta e di uno o più requisiti dell’art. 901 c.c. è qualificata come luce irregolare. Il vicino non può pretenderne la chiusura, ma è titolare del ius ad regularizandum: diritto imprescrittibile ed esercitabile in qualsiasi momento a ottenere la conformazione dell’apertura alle prescrizioni di legge.
La tolleranza del vicino non è una scelta soggettiva: deriva dalla natura stessa dell’apertura irregolare, che l’ordinamento considera, ab origine, inidonea a fondare un diritto. Il vicino può agire anche dopo decenni, senza dover provare un pregiudizio attuale.
Sul piano dogmatico, l’apertura di una luce sul proprio muro costituisce l’esercizio di una facoltà del diritto di proprietà, non un possesso sul fondo altrui: per questa ragione non è mai configurabile, per le luci, un’usucapione della corrispondente servitù, difettando ab origine il presupposto del possesso sul fondo altrui richiesto dall’art. 1061 c.c. La rara servitù d’aria, o di non chiudere la luce, richiede comunque un titolo costitutivo o un’opera visibile sul fondo del vicino.
Chiusura delle luci per costruzione in aderenza (art. 904 c.c.)
Un profilo spesso trascurato, ma di primaria rilevanza operativa, riguarda la facoltà di chiudere le luci del vicino. Ai sensi dell’art. 904 c.c., chi edifica in aderenza al muro in cui è aperta la luce, ovvero chi acquista la comproprietà del muro ex art. 874 c.c., può chiudere l’apertura, sia essa regolare o irregolare, senza necessità del consenso del titolare. Il titolare dell’apertura chiusa non può opporsi, ma ha diritto, ove tecnicamente possibile, a un’apertura sostitutiva idonea a garantire analoga funzione di illuminazione e di aerazione.
Questo meccanismo ha ricadute pratiche rilevanti nelle operazioni di acquisto in aderenza, nel recupero e nella riqualificazione dei cortili urbani e nelle divisioni ereditarie degli edifici a più unità.
Le Vedute
Le vedute, o prospetti, sono le aperture che, ai sensi dell’art. 900 c.c., “permettono di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente” sul fondo del vicino. A differenza delle luci, la veduta può integrare una servitù prediale apparente: se sussistono i requisiti dell’apparenza ex art. 1061 c.c. è opponibile erga omnes, usucapibile e genera un regime distanziale stringente a tutela della riservatezza del fondo vicino.
Per stabilire se un’apertura costituisca una veduta, occorre verificare la presenza cumulativa di due requisiti che la giurisprudenza di legittimità ha definito in modo analitico: l’inspectio e la prospectio.
I requisiti cumulativi: inspectio e prospectio
La qualificazione come veduta richiede due requisiti cumulativi: l’inspectio (possibilità di vedere nel fondo altrui) e la prospectio (possibilità di affacciarsi comodamente e in sicurezza). L’apertura deve consentire non solo la visione frontale, ma anche quella obliqua e laterale, assoggettando il fondo altrui a una visione mobile e globale [Cass. Civ., Sez. 2, n. 29752/2024].
La qualificazione è oggettiva e funzionale: l’intenzione dell’autore è irrilevante. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la natura di luce o di veduta va accertata in base alle caratteristiche oggettive dell’apertura, indipendentemente dalla volontà di chi l’ha realizzata [Cass. Civ., Sez. 2, n. 25864/2021; conf. Cass. Civ., Sez. 2, n. 29752/2024].
La possibilità di affacciarsi deve essere valutata in concreto, considerando la presenza di grate, l’altezza del davanzale e la conformazione complessiva dell’apertura: non costituisce veduta l’apertura che consente solo una visione disagevole o strutturalmente limitata.
Finestre a raso e aperture strutturalmente limitate
Le aperture poste in posizione tale da non consentire un agevole affaccio (finestre a livello del suolo, davanzali molto rialzati, aperture di dimensioni ridotte) sono qualificate come luci anche in assenza di inferriata, qualora la conformazione strutturale precluda oggettivamente la prospectio.
È orientamento consolidato che un’apertura che consenta soltanto una visione “disagevole o limitata” non integri i requisiti della veduta: ciò che rileva è la fruibilità concreta dell’affaccio, non la presenza o l’assenza di singoli elementi formali [cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 29752/2024, che richiede la prospectio quale visione mobile, globale e comoda del fondo altrui].
Schema delle distanze legali
Prima di esaminare le singole norme, è utile fissare visivamente le regole geometriche della disciplina. Le distanze tra aperture e confine costituiscono il nucleo operativo della materia: la loro violazione determina l’illegittimità delle vedute e il sorgere dei rimedi civilistici.
| Tipo di apertura | Distanza minima | Norma | Note operative |
| Luce (regolare o irregolare) | — | Art. 901–902 c.c. | Nessuna distanza minima dal confine. Solo requisiti strutturali. |
| Veduta diretta / balcone sul confine | 1,5 m | Art. 905 c.c. | Deroga se via pubblica interposta e fondi realmente fronteggianti (non solo allineati). |
| Veduta laterale od obliqua | 75 cm | Art. 906 c.c. | Misurata dal lato più vicino dell’apertura al confine. |
| Edificazione presso veduta acquisita | 3 m | Art. 907 c.c. | Solo se diritto acquisito per titolo o usucapione. Inderogabile sul piano civilistico; va coordinata con la disciplina urbanistica. |
Le distanze legali nel dettaglio: artt. 905, 906 e 907 c.c.
Una volta chiariti i requisiti strutturali, occorre verificare il rispetto delle distanze legali. Le distanze di cui agli artt. 905–906 c.c. sono regole di natura dispositiva poste a tutela del fondo vicino: non possono essere superate unilateralmente, ma possono essere derogate per accordo tra le parti o risultare superate per effetto dell’usucapione o di un titolo negoziale.
- Vedute dirette e balconi sul confine (art. 905 c.c.): distanza minima di 1,5 m dalla faccia esterna del muro al confine. La stessa distanza si applica a balconi, terrazze e opere con parapetto che consentano l’affaccio.
- Vedute laterali od oblique (art. 906 c.c.): distanza minima di 75 cm dal lato più vicino dell’apertura al confine.
- Edificazione presso veduta acquisita (art. 907 c.c.): distanza minima di 3 m dalla veduta per le nuove costruzioni sul fondo vicino [Cass. Civ., Sez. 2, n. 2973/2023]. Questa tutela opera solo se il diritto di veduta è stato acquisito per titolo o per usucapione.
Art. 907 c.c. piano civilistico e piano urbanistico a confronto: sul piano civilistico, la norma è considerata dalla giurisprudenza di ordine privatistico e inderogabile: chi ha acquisito il diritto di veduta, per titolo o usucapione, può opporsi a qualsiasi costruzione eretta a meno di 3 m dall’apertura, anche se il Piano Regolatore la consente. Il limite opera sia in senso orizzontale che verticale ed è inderogabile [Cass. Civ., Sez. 2, n. 12202/2022; conf. Cass. Civ., Sez. 2, n. 2973/2023]. Sul piano amministrativo, l’art. 907 c.c. non incide sulla validità del titolo edilizio già rilasciato: il Comune può legittimamente assentire l’intervento, ma il proprietario del fondo servente resta esposto all’obbligo civilistico di arretramento. I due piani devono quindi essere verificati separatamente in sede di rogito.
Il divieto di cui all’art. 905 c.c. non opera quando tra i due fondi vi sia una via pubblica. La deroga vale però solo quando la via pubblica separa fondi realmente fronteggianti: non si applica quando i fondi sono semplicemente allineati lungo la stessa via, poiché in tal caso la contiguità permane [Corte d’Appello di Venezia, Sez. I, n. 685/2026].
Misurazione in caso di muri non lineari: la distanza si misura orizzontalmente dalla faccia esterna del muro al confine. Quando il muro non è perfettamente lineare, per rientranze, sporgenze, angoli o corpi aggettanti, si assume come riferimento il punto del muro più vicino al confine. In sede di CTU è prassi consolidata rilevare la distanza minima tra qualunque parte dell’opera e il confine catastale, indipendentemente dall’andamento complessivo del muro.
Vedute su cortili comuni e contesti condominiali
Le regole distanziali finora esaminate presuppongono la contrapposizione tra fondi di proprietà esclusiva. Il quadro cambia sensibilmente quando l’affaccio riguarda spazi comuni o beni condominiali: in questi casi il regime applicabile va individuato di volta in volta.
Le distanze di cui all’art. 905 c.c. non si applicano quando l’affaccio è su un cortile comune: in tal caso non esiste un “fondo vicino” in senso tecnico, in quanto il cortile è in comproprietà tra le parti, e manca quindi il presupposto soggettivo della norma. Il punto centrale non è solo la natura comune del cortile, ma l’assenza di un fondo vicino in senso tecnico sul quale possa gravare una servitù.
In condominio occorre distinguere: l’affaccio su parti di proprietà esclusiva di un altro condomino richiede il rispetto delle distanze; l’affaccio su parti comuni non lo richiede, ma è soggetto al regolamento condominiale e al divieto di alterazione del decoro architettonico.
Vedute su fondi a dislivello
Nelle fattispecie di fondi posti a livelli altimetrici differenti, la distanza si misura sempre orizzontalmente dalla faccia esterna del muro al confine, indipendentemente dal dislivello. L’eventuale differenza di quota non riduce la distanza da rispettare, ma può influire sulla valutazione in concreto della prospectio: se il profilo altimetrico rende strutturalmente impossibile l’affaccio sul fondo vicino, l’apertura sarà qualificata come luce.
Rapporti con la normativa edilizia comunale
La disciplina codicistica delle distanze per luci e vedute si fonda su ragioni di ordine privatistico, ossia sulla tutela del diritto dominicale del fondo confinante, e opera su un piano distinto da quello della normativa edilizia comunale.
Sul piano civilistico, le distanze degli artt. 905-906 c.c. si applicano indipendentemente da quanto previsto dal Piano Regolatore o dal Regolamento Edilizio.
Sul piano amministrativo, il rispetto delle norme edilizie rileva ai fini del rilascio dei titoli abilitativi. I due piani possono concorrere: quando il regolamento edilizio impone distanze più restrittive di quelle codicistiche, il proprietario è tenuto a rispettare il limite più elevato, ma la fonte dell’obbligo rimane distinta. La conformità urbanistica di un’apertura non esclude la sua illegittimità sul piano civilistico, né viceversa.
Acquisto della servitù di veduta: usucapione e destinazione del padre di famiglia
- Usucapione ventennale (art. 1158 c.c.): il possesso deve essere continuo, pacifico e pubblico per vent’anni. Non è sufficiente la mera esistenza dell’apertura: occorre il possesso qualificato, consistente nell’esercizio non clandestino e senza opposizione del vicino. L’apparenza ex art. 1061 c.c. si valuta in base all’idoneità dell’apertura a manifestare esteriormente l’esercizio di un diritto reale.
- Destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.): se due fondi, originariamente dello stesso proprietario, sono ceduti separatamente senza disciplinare le vedute esistenti, la servitù si costituisce automaticamente. Esempio: il proprietario unico vende separatamente un edificio con veduta sul cortile posteriore; la vendita costituisce automaticamente la servitù di veduta sul cortile, salvo patto contrario nel rogito.
Per un’analisi sistematica dei limiti di validità degli atti negoziali costitutivi di servitù in deroga alle distanze legali e dei problemi applicativi della destinazione del padre di famiglia, si rinvia allo Studio n. 128-2021/C del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 14 febbraio 2022.
Tutela delle distanze, rimedi esperibili e onere probatorio
Azione negatoria servitutis
In caso di veduta illegittima, il proprietario del fondo confinante può esperire l’azione negatoria servitutis: azione reale e imprescrittibile, diretta a far accertare l’insussistenza del diritto e a ottenere la demolizione o l’arretramento dell’apertura fino al ripristino della distanza prescritta. L’imprescrittibilità cessa al compimento dell’usucapione ventennale.
Onere probatorio
- Chi contesta l’apertura (attore) deve provare la misura e la distanza effettiva dal confine, la natura concreta dell’opera, le modalità di affaccio e l’assenza di un titolo che legittimi la servitù. Di norma è disposta la CTU con rilievo plano-altimetrico.
- Chi invoca l’usucapione (convenuto) deve dimostrare il possesso ventennale, continuo, pacifico e pubblico, nonché l’apparenza dell’apertura quale opera idonea a manifestare l’esercizio di un diritto reale. Non è sufficiente la mera esistenza dell’apertura.
- Titoli edilizi: se la controversia riguarda la conformità urbanistica, è opportuno acquisire gli atti amministrativi (permesso di costruire, SCIA, sanatoria) e valutare l’eventuale azione avverso i titoli concessi in modo irregolare.
Il risarcimento del danno: dall’orientamento tradizionale alla svolta delle Sezioni Unite
La questione se la violazione delle distanze in materia di luci e vedute dia luogo a un danno risarcibile automaticamente o richieda la prova del pregiudizio concreto è stata a lungo controversa, ma ha subito una svolta rilevante negli ultimi anni.
L’orientamento tradizionale, a lungo maggioritario in sede di legittimità, qualificava il pregiudizio come danno in re ipsa: la compressione del diritto dominicale derivante dall’apertura illegittima di vedute o dal mantenimento di luci irregolari era considerata intrinsecamente produttiva di danno, senza necessità di prova specifica del danno-conseguenza. L’attore era pertanto sollevato dall’onere probatorio sul quantum, con la liquidazione rimessa alla valutazione equitativa del giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c. [Cass. Civ., Sez. 2, n. 25475/2010].
La tensione tra questo orientamento e quello opposto, che invece richiede la prova del danno-conseguenza, era già emersa in Cass. Civ., Sez. 2, n. 12865/2022: pronuncia che, pur rigettando il ricorso nel caso concreto, aveva registrato con precisione il contrasto tra i due filoni, riconoscendo che l’onere di allegazione imposto all’attore rischiava di rendere comunque presunta la prova del pregiudizio e rendendo così di fatto evanescente la distinzione tra le due posizioni.
La svolta delle Sezioni Unite n. 33645/2022 ha segnato il punto di rottura, proponendo di superare la categoria del danno in re ipsa a favore del concetto di danno presunto o danno normale: il danno non è mai un effetto automatico dell’illecito (danno-evento), ma deve configurarsi come effettivo pregiudizio nella sfera del danneggiato (danno-conseguenza).
L’orientamento è stato recepito in successive pronunce di legittimità: Cass. Civ., Sez. 2, n. 17758/2024, che ammette la prova per presunzioni solo in presenza di elementi che dimostrino una riduzione della fruibilità dell’immobile; Cass. Civ., Sez. 2, n. 20323/2024, che cassa la liquidazione equitativa operata senza specificare il parametro adottato né le allegazioni di parte; Cass. Civ., Sez. 2, n. 7290/2025 e Cass. Civ., Sez. 2, n. 12879/2025, quest’ultima, in particolare, in materia di violazione dell’art. 907 c.c.
In base all’indirizzo attuale, il regime probatorio si articola in tre passaggi:
- grava sull’attore l’onere di allegare le specifiche circostanze da cui desumere il pregiudizio, perdita di riservatezza, riduzione di aria e luce, deprezzamento commerciale del cespite;
- una volta assolto l’onere di allegazione, la prova del danno può essere fornita anche mediante presunzioni semplici o nozioni di comune esperienza;
- il quantum è liquidabile in via equitativa, adottando eventualmente come parametro una percentuale del valore reddituale dell’immobile la cui fruibilità sia stata ridotta.
Sul piano operativo, la prudenza impone di non affidarsi alla sola allegazione della violazione formale delle distanze. In sede di CTU e nella redazione degli atti processuali è necessario documentare con precisione l’impatto concreto dell’apertura illegittima: diminuzione della riservatezza, riduzione del godimento, eventuale deprezzamento del fondo. La liquidazione equitativa rimane esperibile, ma presuppone un’adeguata base allegativa.
Effetti patrimoniali: impatto sul valore immobiliare
La presenza di vedute illegittime o di servitù di veduta acquisite incide in modo significativo sul valore di mercato dei fondi coinvolti. Per il fondo dominante, una servitù di veduta su spazi aperti o su panorami di pregio può costituire un elemento di valorizzazione. Per il fondo servente, la servitù limita l’edificabilità, per effetto dell’art. 907 c.c., riducendo potenzialmente la superficie edificabile e, di conseguenza, il valore venale del fondo.
Check-list operativa per la qualificazione di un’apertura
Verificare sistematicamente i seguenti elementi prima di procedere a qualsiasi valutazione giuridica:
| Elemento | Verifica | Norma |
| Visione mobile e globale | L’apertura consente visione frontale, obliqua e laterale? | Art. 900 c.c. / Cass. 29752/2024 |
| Inspectio + prospectio cumulativi | Si può guardare E affacciarsi comodamente? | Art. 900 c.c. |
| Inferriata e grata | Presente? Maglie ≤ 3 cm² per singola maglia (superficie, non lato)? | Art. 901 c.c. |
| Altezza dal pavimento (PT) | Lato inferiore ≥ 2,5 m dal pavimento (piano terra)? | Art. 901 c.c. |
| Altezza dal pavimento (PS) | Lato inferiore ≥ 2 m dal pavimento (piani superiori)? | Art. 901 c.c. |
| Altezza dal suolo vicino | Lato inferiore ≥ 2,5 m dal suolo del fondo vicino? | Art. 901 c.c. |
| Distanza dal confine (diretta) | Faccia esterna del muro ≥ 1,5 m dal confine? | Art. 905 c.c. |
| Distanza dal confine (obliqua) | Lato apertura ≥ 75 cm dal confine? | Art. 906 c.c. |
| Via pubblica interposta | La via pubblica separa fondi fronteggianti? (non solo allineati) | Art. 905 c.c. / App. Venezia 685/2026 |
| Titolo o usucapione | Atto costitutivo di servitù? Possesso ≥ 20 anni, continuo, pacifico, pubblico? | Artt. 1061, 1158 c.c. |
| Titoli edilizi | Permesso di costruire / SCIA attestano conformità urbanistica? | D.P.R. 380/2001 |
| Strumenti urbanistici | Il PRG/PGT prevede limiti più restrittivi di quelli codicistici? | Normativa edilizia locale |
Schema pratico in 30 secondi
L’apertura consente un affaccio comodo e sicuro? Se no → è una luce. Se sì → è una veduta.
È una luce? Verificare i requisiti ex art. 901 c.c. (inferriata, maglie ≤ 3 cm², altezze). Se difetta un requisito → luce irregolare: il vicino può esigere la regolarizzazione, non la chiusura.
È una veduta? Verificare la distanza dal confine: 1,5 m se diretta; 75 cm se obliqua. Se la distanza non è rispettata → veduta illegittima: il vicino può agire per la demolizione o l’arretramento, salvo usucapione ventennale.
Veduta acquisita per titolo o per usucapione: il vicino non può edificare a meno di 3 m (art. 907 c.c.). Verificare sempre indipendentemente dalla conformità urbanistica.
Conclusione: i criteri di qualificazione in sintesi
La corretta qualificazione di un’apertura come luce o come veduta dipende dalla valutazione oggettiva e funzionale di cinque elementi:
- la funzione dell’apertura;
- la possibilità concreta di esercitare la prospectio;
- la presenza dei requisiti strutturali ex art. 901 c.c.;
- l’altezza dal suolo del fondo vicino; (v) la comodità e la sicurezza dell’affaccio.
La qualificazione è oggettiva e funzionale: l’intenzione dell’autore è irrilevante. Dalla qualificazione discende il regime giuridico applicabile, con i relativi rimedi e le relative distanze. La disciplina codicistica e la normativa edilizia operano su piani distinti: la conformità urbanistica di un’apertura non esclude la sua illegittimità civilistica, né viceversa.

Domande frequenti
Qual è la differenza principale tra una luce e una veduta?
La differenza fondamentale risiede nella possibilità di “affacciarsi” (prospectio), ovvero di guardare comodamente e in sicurezza nel fondo del vicino, caratteristica propria della veduta. Una luce, invece, consente solo il passaggio dell’aria e della luce, senza consentire l’affaccio.
Il vicino ha un’apertura irregolare: posso chiederne la chiusura?
No, non è possibile chiederne la chiusura ma solo la regolarizzazione, affinché sia resa conforme alle prescrizioni dell’art. 901 c.c. Il diritto di esigere la regolarizzazione di una luce irregolare è imprescrittibile e può essere esercitato in qualsiasi momento.
Si può usucapire il diritto di mantenere finestre sul confine a distanza illegale?
Sì, ma solo se si tratta di una veduta, poiché la relativa servitù è apparente e può essere usucapita in venti anni. Non è invece possibile usucapire una servitù corrispondente a una luce, poiché l’apertura di una luce sul proprio muro costituisce esercizio di una facoltà dominicale, non possesso sul fondo altrui: difetta quindi, ab origine, il presupposto richiesto dall’art. 1061 c.c.
Cosa succede se il mio vicino costruisce un balcone a meno di un metro e mezzo dal mio confine?
La costruzione è illegittima in quanto viola la distanza minima di un metro e mezzo prevista dall’art. 905 c.c. per l’apertura di vedute dirette e balconi. È possibile agire in giudizio con l’azione negatoria servitutis per chiedere la rimozione dell’opera o il suo arretramento fino al rispetto della distanza legale.
Le distanze per le vedute si applicano anche ai cortili condominiali?
No. Le distanze dell’art. 905 c.c. presuppongono un fondo vicino di proprietà esclusiva. L’affaccio su cortile comune non richiede il rispetto delle distanze; si applicano il regolamento condominiale e il divieto di alterazione del decoro architettonico.
Quali sono le distanze tra finestre e confine previste dalla legge?
Per aperture dirette e balconi sul confine: 1,5 m (art. 905 c.c.); per aperture laterali od oblique: 75 cm (art. 906 c.c.); per edificazione presso veduta acquisita: 3 m (art. 907 c.c.). Le luci non sono soggette a distanze minime dal confine.
Un’apertura con vetro opaco è una luce o una veduta?
È una luce, purché strutturalmente inidonea alla prospectio. Se il vetro è opaco e fisso, l’apertura non consente l’affaccio: si applica il regime delle luci, con verifica dei requisiti strutturali ex art. 901 c.c.
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.