Glossario Successioni, Donazioni e Pianificazione patrimoniale

La sezione del glossario dedicata a successioni, donazioni e pianificazione patrimoniale raccoglie le principali definizioni giuridiche relative al trasferimento del patrimonio per successione o liberalità e agli strumenti utili per organizzarne la gestione nel tempo.

Qui trovi spiegati in modo chiaro termini fondamentali del diritto successorio e notarile come eredità, testamento, legato, donazione, quota di legittima e patto di famiglia, centrali nella tutela e nella trasmissione dei beni.

Glossario Successioni, Donazioni e Pianificazione patrimoniale - Copertina

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A

Accettazione con beneficio d’inventario

L’accettazione con beneficio di inventario è una modalità di accettazione dell’eredità che permette ai beneficiari di separare il loro patrimonio da quello del defunto limitando la responsabilità per i debiti ereditari ai soli beni ricevuti. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, che va resa davanti ad un notaio o al cancelliere del Tribunale, deve essere preceduta o seguita dalla redazione di un inventario dei beni ereditari.

Accettazione espressa di eredità

L’accettazione espressa dell’eredità è una dichiarazione con cui il chiamato esprime la sua volontà di accettare l’eredità e assumere la qualità di erede, subentrando in tutti i diritti e obblighi del defunto. L’accettazione può essere resa in un atto pubblico notarile o in una scrittura privata. Deve essere compiuta entro 10 anni dall’apertura della successione, non tollera l’apposizione di condizioni o termini, e non può essere parziale.

Accettazione tacita di eredità

 L’accettazione tacita di eredità si verifica quando il chiamato compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare l’eredità, senza una dichiarazione formale di accettazione. L’accettazione tacita ha i medesimi effetti dell’accettazione espressa. Esempi di atti che comportano l’accettazione tacita: il pagamento dei debiti del de cuius o la vendita di beni ereditari.

Accrescimento

L’accrescimento è un istituto giuridico previsto dal diritto successorio che disciplina la devoluzione della quota di un coerede che non può o non vuole accettare l’eredità. I coeredi devono essere tali nella stessa quota o senza predeterminazione di quote ove si tratti di successione testamentaria. L’accrescimento opera quale criterio residuale in mancanza di trasmissione del diritto di accettare l’eredità, sostituzione e rappresentazione.

Apertura della successione

L’apertura della successione avviene automaticamente al momento della morte del de cuius nel luogo del suo ultimo domicilio, segnando l’istante in cui si verifica la devoluzione mortis causa dei diritti e degli obblighi del defunto agli eredi legittimi o testamentari. Si tratta di un evento non sottoposto ad alcuna formalità, che produce i suoi effetti ope legis, indipendentemente dalla volontà o dalla conoscenza degli eredi.

Atto di opposizione alla donazione

L’atto di opposizione alla donazione è uno strumento giuridico che permette ai legittimari, ovvero i soggetti che, alla morte del disponente, hanno diritto a una quota minima dell’eredità (coniuge, figli e, in assenza di questi, gli ascendenti), di opporsi a una donazione che potrebbe ledere i loro diritti successori. È un atto stragiudiziale che deve essere notificato al donatario e trascritto nei Registri Immobiliari. L’opposizione alla donazione consente ai legittimari di sospendere il termine ventennale di prescrizione previsto per l’esercizio dell’azione di restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario.

Azione di riduzione

L’azione di riduzione è uno strumento giuridico che permette ai legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di questi, agli ascendenti) del de cuius di tutelare la propria quota di “legittima”. L’azione di riduzione ha lo scopo di far dichiarare l’inefficacia totale o parziale delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota disponibile di cui il de cuius poteva liberamente disporre. L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni dalla data di apertura della successione.


C

Cautela sociniana

La cautela sociniana è un rimedio che tutela i diritti dei legittimari quando il testatore abbia disposto tramite donazione o testamento di un usufrutto, di una nuda proprietà o di una rendita vitalizia eccedenti il valore della quota disponibile. Il legittimario a cui sono stati assegnati diritti sulla disponibile o su parte di essa con i suddetti gravami, può scegliere se dare esecuzione alla disposizione o se ricevere la piena proprietà della sua quota di legittima abbandonando i diritti attribuiti sulla disponibile. La ratio della cautela sociniana è quella di evitare complesse valutazioni relative alla stima del valore dell’usufrutto, della rendita vitalizia o della nuda proprietà nonché di semplificare le procedure successorie riducendo il contenzioso tra eredi.

Certificato Successorio Europeo

Il Certificato Successorio Europeo (CSE) è un documento notarile che attesta la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità, di un soggetto che ha lasciato beni situati in più Stati membri dell’Unione Europea. Il CSE è stato introdotto con il Regolamento UE n. 650/2012 ed è applicabile a tutte le successioni aperte dal 17 agosto 2015, per semplificare le successioni transnazionali e garantire un trattamento uniforme e coerente in tutti gli Stati membri. Il CSE non sostituisce i documenti interni utilizzati negli Stati membri per scopi analoghi in materia di successione, ma può essere utilizzato per produrre effetti in un altro Paese dell’UE. 

Chiamato all’eredità

Il chiamato all’eredità è il soggetto che, in seguito alla morte del defunto, acquista il diritto accettare o rinunciare all’eredità. Non si tratta ancora di un vero e proprio erede, in quanto lo stesso si trova in una posizione giuridica intermedia, in cui può scegliere se accettare o meno l’eredità. Durante il periodo che intercorre tra la delazione e l’eventuale accettazione, il chiamato dispone di poteri specifici per tutelare il patrimonio ereditario: può esercitare azioni possessorie per proteggere i beni dell’eredità anche senza averne il possesso diretto, compiere atti conservativi, svolgere attività di custodia, vigilanza e amministrazione temporanea del patrimonio ereditario, nonché richiedere al tribunale l’autorizzazione per alienare quei beni che rischiano di deteriorarsi o la cui conservazione comporterebbe costi eccessivi. Tuttavia, il chiamato non può esercitare tali prerogative qualora sia stato nominato un curatore dell’eredità giacente a norma dell’art. 528 c.c..

Clausole di continuazione

Le clausole di continuazione vengono utilizzate nelle società di persone per regolare le conseguenze della morte di un socio. Esse possono essere di tre tipi: facoltative, obbligatorie e automatiche. La clausola di continuazione facoltativa consente ai soci superstiti di decidere se continuare la società con gli eredi del socio defunto o liquidare agli stessi la partecipazione. La clausola di continuazione obbligatoria obbliga i soci superstiti a continuare la società con gli eredi del socio defunto che vi acconsentano (in caso contrario spetterà loro la liquidazione della quota), mentre la clausola di continuazione automatica determina l’assunzione della qualità di socio con l’accettazione dell’eredità.

Collazione ereditaria

La collazione è un istituto giuridico che impone a carico dei figli, dei loro discendenti e del coniuge del defunto, di conferire all’interno della massa ereditaria il valore dei beni che hanno ricevuto in donazione dal medesimo in vita. La collazione ereditaria può essere effettuata in due modi: attraverso la restituzione in natura dei beni ricevuti in donazione o per imputazione, ovvero mediante l’imputazione del valore dei beni ricevuti nella massa ereditaria. Inoltre, è prevista la possibilità della dispensa dalla collazione, che può essere concessa dal donante ma solo nei limiti della quota disponibile.

Comunione ereditaria

La comunione ereditaria è una particolare forma di comunione caratterizzata dalla contitolarità dei beni ereditari da parte degli eredi di una persona defunta. Oggetto della comunione ereditaria sono tutti i beni che compongono il patrimonio del de cuius al momento della morte, salvo quelli di cui il medesimo abbia disposto a titolo di legato. Essa si scioglie con la divisione dei beni ereditari. Tale operazione può avvenire consensualmente tra i coeredi, mediante la stipula di un atto notarile di divisione, o in sede giudiziaria, ad opera del tribunale.


D

Delazione dell’eredità

La delazione dell’eredità consiste nell’offerta del patrimonio del de cuius a favore dei chiamati all’eredità che si verifica automaticamente all’apertura della successione, ma non comporta di per sé l’acquisto della qualità di erede: per diventarlo è necessaria l’accettazione dell’eredità, che può essere espressa oppure tacita, attraverso comportamenti che manifestino in modo inequivocabile la volontà di accettare. La delazione può avvenire per legge, con la successione legittima che si applica in mancanza totale o parziale di un testamento e secondo l’ordine stabilito dagli articoli 565 e seguenti del Codice civile, oppure per testamento, mediante successione testamentaria, che tuttavia deve rispettare i diritti dei legittimari individuati agli articoli 536 e seguenti del Codice civile.

Diritti successori del coniuge divorziato

Il coniuge divorziato, in linea di principio, non è titolare di diritti successori nei confronti dell’ex coniuge deceduto. Ciò trova fondamento nella cessazione del vincolo matrimoniale, che determina l’estinzione dei diritti e degli obblighi connessi al matrimonio stesso, tra cui quello alla successione. Tuttavia, la normativa vigente prevede alcune eccezioni e ipotesi particolari che possono attribuire all’ex coniuge specifici diritti successori. L’articolo 9 bis della Legge sul divorzio (Legge n. 898/1970) prevede che, in caso di decesso dell’ex coniuge, il tribunale possa attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità, ma solo se il coniuge divorziato era titolare di un assegno divorzile e si trova in stato di bisogno. Il coniuge divorziato ha inoltre diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge, a condizione che non si sia risposato e che fosse titolare dell’assegno divorzile.

Diseredazione

Con il termine diseredazione si intende la disposizione mediante la quale un soggetto manifesta nel proprio testamento la volontà di escludere dalla successione un erede legittimo, privandolo così di ogni diritto sul patrimonio ereditario. Il diritto di diseredare non è illimitato. Il Codice civile prevede dei limiti volti a tutelare i diritti dei legittimari, ovvero quei soggetti (coniuge, figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti) che hanno diritto ad una quota di legittima sul patrimonio ereditario. La diseredazione può essere espressa in modo esplicito quando il testatore indica chiaramente la volontà di escludere un soggetto dalla successione oppure può risultare implicitamente dall’assegnazione di tutti i beni a un altro erede, senza menzionare il soggetto diseredato.

Disposizioni a favore dei poveri

Con il termine diseredazione si intende la disposizione mediante la quale un soggetto manifesta nel proprio testamento la volontà di escludere dalla successione un erede legittimo, privandolo così di ogni diritto sul patrimonio ereditario. Il diritto di diseredare non è illimitato. Il Codice civile prevede dei limiti volti a tutelare i diritti dei legittimari, ovvero quei soggetti (coniuge, figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti) che hanno diritto ad una quota di legittima sul patrimonio ereditario. La diseredazione può essere espressa in modo esplicito quando il testatore indica chiaramente la volontà di escludere un soggetto dalla successione oppure può risultare implicitamente dall’assegnazione di tutti i beni a un altro erede, senza menzionare il soggetto diseredato.

Disposizioni a favore dell’anima

Le disposizioni a favore dell’anima sono disposizioni testamentarie che prevedono l’assegnazione di beni o somme destinate a suffragi e atti di culto in favore dell’anima del testatore o di altre persone. Il Codice civile, all’articolo 629, ne disciplina la validità e le modalità di esecuzione. Queste disposizioni sono valide solo se i beni o le somme da destinare a tale fine sono specificati nel testamento o sono facilmente determinabili. Le disposizioni a favore dell’anima sono considerate come un onere a carico dell’erede o del legatario, il che significa che il beneficiario delle disposizioni deve adempiere a queste volontà testamentarie. Il testatore ha la facoltà di designare una persona specifica per curare l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui non ci sia un interessato a richiedere l’adempimento della stessa.

Divieto testamentario di alienazione

Il divieto testamentario di alienazione è una disposizione attraverso la quale il testatore può vincolare la libera disponibilità di un bene da parte dell’erede o del legatario. A seguito della riforma del 1975, l’articolo 692 del Codice civile non prevede più la nullità automatica delle clausole testamentarie che impongono un divieto di alienazione. Pertanto, il divieto testamentario di alienazione può essere considerato valido se disposto entro ragionevoli limiti di tempo e giustificato da un interesse apprezzabile del testatore.

Divisione ereditaria

La divisione ereditaria è il contratto attraverso il quale si scioglie la comunione ereditaria, ovvero quella situazione giuridica in cui più soggetti, detti coeredi, sono titolari di una quota ideale su un bene o un complesso di beni del de cuius, a seguito del decesso di quest’ultimo. Tutti i coeredi devono partecipare all’atto e concordare sulle modalità di divisione. Se ha ad oggetto beni immobili, la divisione deve essere redatta per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata. Se i beni da dividere sono invece beni mobili e i crediti, il contratto ha forma libera.

Divisione fatta dal testatore

L’art. 734 del Codice civile disciplina l’istituto della divisione fatta dal testatore che consente al medesimo di ripartire i suoi beni tra gli eredi attraverso il testamento, evitando così la formazione di una comunione ereditaria al momento dell’apertura della successione. Attraverso questa disposizione, il testatore può attribuire in modo diretto e con efficacia reale a ciascun erede la proprietà esclusiva dei beni assegnati. Il testatore gode di ampia discrezionalità nell’assegnazione dei beni ma deve rispettare le quote di riserva spettanti ai legittimari e la proporzione tra la quota astratta ereditaria e la quota concreta dei beni attribuiti.

Divisione giudiziale

La divisione giudiziale è un procedimento di natura contenziosa volto a sciogliere una comunione quando i comproprietari non riescono a raggiungere un accordo bonario sulla divisione del beni che ne sono oggetto. Prima di procedere è obbligatorio tentare la mediazione civile, come stabilito dal D.Lgs. n. 28 del 2010. Se la mediazione non ha successo, si può procedere con la presentazione della domanda di divisione dinanzi al Tribunale competente per territorio. Successivamente il giudice nomina un perito che ha il compito di stimare il valore dei beni oggetto di divisione e di redigere una relazione tecnica sulla base della quale verranno formati i lotti da assegnare ai condividenti. Il procedimento si conclude con la pronuncia della sentenza di divisione, con la quale il giudice assegna a ciascun comproprietario i beni che gli competono.

Donazione

La donazione è un contratto mediante il quale una parte, denominata donante, arricchisce patrimonialmente un’altra parte, denominata donatario, disponendo a suo favore di un diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. L’atto è caratterizzato dall’assenza di qualsiasi corrispettivo in favore del donante. Salvo eccezionali casi previsti dalla legge, la donazione, una volta perfezionata, non può essere revocata dal donante. La donazione, per essere valida, deve essere stipulata per atto pubblico, redatto da un notaio e sottoscritto dalle parti in presenza di due testimoni.

Donazione a causa di morte

La donazione a causa di morte, nota anche come donatio mortis causa, consente a una persona di trasferire beni o diritti a favore di un’altra persona con l’intento che tale trasferimento diventi efficace solo al momento del decesso del donante. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza la donazione a causa di morte violerebbe il divieto dei patti successori secondo cui la disposizione dei propri beni per il momento successivo alla morte debba avvenire esclusivamente attraverso il testamento. Inoltre contrasterebbe con il principio cardine della libertà testamentaria, ovvero la piena disponibilità dei beni da parte del donante-disponente fino al momento del decesso.

Donazione con condizione di riversibilità

La condizione di riversibilità consente al donante di subordinare l’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro e incerto, quale la premorienza del donatario o dei suoi discendenti. Il verificarsi dell’evento dedotto in condizione determina la restituzione dei beni donati al patrimonio del donante, liberi da ogni peso o ipoteca. L’unico beneficiario della condizione di riversibilità può essere il donante in quanto la disposizione a favore di un terzo sarebbe in contrasto con il divieto di patti successori.

Donazione con riserva di disporre

La donazione con riserva di disporre consente al donante di mantenere la facoltà di disporre di alcuni dei beni donati o di una determinata somma sugli stessi, anche dopo la stipula dell’atto di donazione. La riserva di disporre non può riguardare l’intera donazione, in quanto ciò equivarrebbe a una revoca unilaterale del contratto, che non è ammessa. La riserva di disporre ha carattere personale e non è trasferibile né agli eredi del donante né ai suoi creditori in via surrogatoria.

Donazione di modico valore

La donazione di modico valore ricorre quando l’oggetto della liberalità è costituito da beni mobili di scarso valore economico, tenuto conto anche della situazione patrimoniale del donante. A differenza della donazione di valore rilevante, che richiede la forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni, la donazione di modico valore può validamente perfezionarsi mediante la semplice consegna materiale del bene al donatario (traditio). La valutazione della modicità del valore è un concetto relativo, che deve essere determinato caso per caso, tenendo conto sia del valore intrinseco del bene, sia della consistenza del patrimonio del donante.

Donazione liberatoria

La donazione liberatoria consiste nella rinuncia spontanea e gratuita, da parte di un soggetto, a un proprio diritto, al fine di arricchire un altro soggetto. Questo tipo di donazione non è espressamente disciplinato nel Codice civile, ma trova la sua base normativa nell’articolo 769, che definisce la donazione in generale. L’oggetto della donazione liberatoria può essere costituito da qualsiasi diritto, sia di credito, sia reale (ad eccezione della servitù).

Donazione modale

La donazione modale è una particolare forma di donazione caratterizzata dalla presenza di un onere a carico del donatario. Tale onere, definito anche “modus”, consiste in un obbligo specifico che il donante impone al donatario in concomitanza con il trasferimento della proprietà del bene donato. L’onere imposto nella donazione modale non ha natura di corrispettivo. La causa della donazione resta sempre liberale ma in questo caso si riduce. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. In caso di inadempimento dell’onere per causa imputabile al donatario, il donante può agire per la risoluzione del contratto se questa è prevista nel contratto.

Donazione obbligatoria

Mentre la donazione traslativa si caratterizza per il trasferimento immediato di un diritto, la donazione obbligatoria si configura come un negozio giuridico attraverso il quale il donante assume un’obbligazione a favore del donatario. Mentre tradizionalmente si è ritenuto che solo le obbligazioni di dare potessero costituire oggetto di donazione, in virtù del diretto depauperamento patrimoniale del donante, orientamenti più recenti hanno esteso tale possibilità anche alle obbligazioni di fare.

Donazione obnuziale

La donazione obnuziale trova la sua causa specifica e determinante nella celebrazione di un futuro matrimonio, costituendo un negozio giuridico la cui efficacia è subordinata alla celebrazione delle nozze. L’elemento distintivo di questa particolare tipologia di donazione risiede nella sua stretta connessione con il matrimonio a riguardo del quale è stata posta in essere, al punto che la mancata celebrazione dello stesso o il suo successivo annullamento comportano la nullità della donazione. La donazione obnuziale può essere effettuata non solo tra i futuri coniugi tra loro, ma anche da terzi a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei loro figli nascituri. In tutti i casi, l’atto si perfeziona senza la necessità dell’accettazione da parte dei donatari, ma produce effetti solo a seguito della celebrazione del matrimonio. L’articolo 805 del Codice civile prescrive che la donazione obnuziale non può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Donazione remuneratoria

La donazione remuneratoria è una figura contrattuale caratterizzata da una peculiarità sostanziale: la motivazione per la quale viene posta in essere. A differenza della donazione tradizionale, ispirata da un puro spirito di liberalità, la donazione remuneratoria trova il suo fondamento in un sentimento di riconoscenza o gratitudine verso il donatario, in considerazione di specifici meriti o servizi resi. Nonostante la presenza di un elemento di corrispettività morale, la donazione remuneratoria conserva la sua natura gratuita, in quanto il donatario non fornisce alcuna controprestazione di natura economica. La donazione remuneratoria non può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, come stabilito dall’articolo 805 del Codice civile.


E

Erede apparente

L’articolo 534 del Codice civile disciplina la particolare fattispecie dell’acquisto di un bene ereditario dall’erede apparente, ovvero da un soggetto che risulta essere erede in base a un testamento successivamente dichiarato invalido o inefficace oppure da un soggetto che risulta essere l’erede legittimo e che perde in seguito la sua qualità in base ad un testamento che dispone dell’eredità a favore di altri soggetti. La norma in questione tutela il terzo acquirente contro le richieste del vero erede, a condizione che provi di avere contrattato in buona fede e che l’acquisto sia avvenuto a titolo oneroso. Per i beni immobili, è inoltre necessario che la trascrizione dell’acquisto dall’erede apparente sia effettuata anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale da parte di quest’ultimo contro l’erede apparente.

Eredità

L’eredità è costituita dall’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad una persona fisica defunta, che si trasferisce ai suoi eredi, ovvero ai suoi successori a titolo universale. Tale trasferimento, denominato successione a causa di morte, comporta il subingresso degli eredi in tutti i rapporti giuridici del defunto. L’eredità può essere devoluta sia per legge (successione legittima), nel caso in cui il defunto non abbia lasciato testamento, sia per volontà testamentaria (successione testamentaria).

Eredità giacente

L’istituto dell’eredità giacente ha lo scopo di garantire la conservazione e l’amministrazione del patrimonio ereditario durante il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e quello dell’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati qualora vi siano concrete esigenze gestorie non procrastinabili. Affinché si configuri una situazione di giacenza dell’eredità, è necessario il concorso di tre elementi: 1) che nessuno dei chiamati abbia accettato l’eredità; 2) che i beni ereditari non siano nel possesso di alcuno dei chiamati; 3) che il giudice, su istanza di parte o d’ufficio, abbia nominato un curatore dell’eredità.

Esecutore testamentario

L’esecutore testamentario è un soggetto individuato dal testatore all’interno del testamento, al quale viene conferito un incarico di natura fiduciaria volto a garantire l’esatta e puntuale esecuzione delle disposizioni testamentarie. L’esecutore testamentario assume la gestione del patrimonio ereditario, provvedendo alla custodia e alla conservazione dei beni che lo compongono, all’adempimento dei legati, nonché alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti ereditari. Per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta l’autorizzazione giudiziaria se non diversamente disposto dal testatore. L’esecutore testamentario è tenuto ad agire con la diligenza del buon padre di famiglia e, in caso di inadempimento o di violazione dei suoi doveri, può essere chiamato a rispondere dei danni causati agli eredi o ai legatari.


I

Indegnità a succedere

L’indegnità a succedere rappresenta una forma di incapacità successoria che impedisce la delazione ereditaria e che si manifesta come una sanzione civilistica applicata a causa di gravi comportamenti posti in essere nei confronti del de cuius. Questo istituto si distingue dalla vera e propria incapacità a succedere in quanto, a differenza di quest’ultima, non impedisce la chiamata all’eredità ma determina la rimozione dell’acquisto successorio attraverso una pronuncia giurisdizionale (indignus potest capere sed non potest retinere).

Institutio ex re certa

L’institutio ex re certa è una particolare forma di istituzione ereditaria, nella quale il testatore attribuisce determinati beni o categorie di beni a uno o più eredi, senza predeterminazione di quote, ma lasciando che la quota di ciascuno sia determinata in base al valore dei beni assegnati rispetto all’intero patrimonio ereditario. Nell’institutio ex re certa, l’intenzione del testatore di attribuire una quota del patrimonio ereditario, piuttosto che singoli beni, può desumersi dall’assegnazione di un gruppo di beni (es. tutti i beni immobili) o dal lascito generico di tutti i beni residui dei quali il testatore non abbia già disposto. La quota dell’istituito ex re certa si determina a posteriori in base al rapporto fra il valore dei beni attribuiti e il valore globale dei beni che il testatore possedeva al momento della morte, compresi quelli non contemplati nel testamento.

Istituzione di erede

L’istituzione di erede è una disposizione testamentaria mediante la quale il testatore nomina il proprio successore. Con l’istituzione di erede, il soggetto designato, diviene il successore a titolo universale del de cuius. Il testatore può nominare uno o più eredi, i quali succedono a titolo universale per la quota indicata o per quote eguali. Per l’istituzione il testatore può utilizzare in modo esplicito il termine “erede” oppure fare riferimento a una persona specifica a cui intende lasciare tutti i suoi beni o una quota degli stessi. Al momento dell’apertura della successione, l’istituzione di erede conferisce al soggetto nominato il diritto potestativo di accettare l’eredità, che può essere esercitato mediante un atto formale di accettazione o attraverso comportamenti concludenti che danno luogo alla accettazione tacita dell’eredità. L’erede diviene tale con l’accettazione, anche se gli effetti della stessa retroagiscono al momento dell’apertura della successione.


L

Legato

Il legato è una disposizione testamentaria che consente al testatore di attribuire a uno o più beneficiari, definiti legatari, beni o diritti a titolo particolare. Secondo l’articolo 588 del Codice civile, le disposizioni testamentarie possono essere classificate in due categorie: a titolo universale e a titolo particolare. Il legato rientra nella seconda categoria e non richiede l’utilizzo di termini specifici per essere valido; ciò che conta è l’individuazione chiara del bene o del diritto attribuito al legatario. Il legatario acquista il legato ope legis, senza necessità di un atto di accettazione formale, salva la possibilità di rinunciare al medesimo. Il legatario non è responsabile per il pagamento dei debiti ereditari se non entro i limiti di valore del bene o diritto oggetto di legato.

Legato a favore del creditore o legato di debito

L’articolo 659 del Codice civile disciplina l’istituto del legato a favore del creditore o legato di debito. Questa disposizione normativa introduce una presunzione legale secondo cui, qualora il testatore disponga di un legato a favore del proprio creditore senza menzionare esplicitamente il debito esistente tra le parti, si presume che il legato abbia natura liberale e non satisfattiva. Tale presunzione comporta che il creditore legatario abbia diritto non solo all’adempimento del legato da parte dell’erede, ma anche al soddisfacimento del credito vantato nei confronti del de cuius. La presunzione di liberalità è una presunzione semplice, suscettibile di prova contraria. Tale prova può essere desunta sia dal contesto testamentario, sia da elementi esterni al testamento stesso.

Legato alternativo

Il legato alternativo è caratterizzato dalla presenza di due prestazioni alternative, determinate e diverse, disposte a favore del legatario da parte del testatore. Solitamente, la facoltà di scelta spetta all’onerato (erede), sebbene il testatore possa attribuirla al legatario o a un terzo. I beni o le prestazioni oggetto del legato possono essere di natura diversa, purché siano chiaramente identificati dal testatore. Una volta esercitata la scelta l’obbligazione, da alternativa, diviene semplice. Dal legato alternativo si distingue il legato con facoltà alternativa nel quale l’oggetto della disposizione è unico e determinato dal testatore ma con facoltà, per l’onerato o per il legatario, di prestare o pretendere una diversa prestazione.

Legato con diritto al supplemento

L’istituto del legato con diritto al supplemento, disciplinato dall’art. 551, secondo comma, secondo periodo, del Codice civile. Tale disposizione consente al testatore di attribuire al legittimario un legato in sostituzione di legittima, conferendogli al contempo la facoltà di richiedere un supplemento qualora il valore del bene legato risulti inferiore a quello della quota di legittima spettantegli. L’inquadramento sistematico di tale figura ha suscitato un ampio dibattito dottrinale. Diverse sono state le interpretazioni proposte che oscillano tra chi ha tentato di ricondurre il legato con diritto al supplemento alla figura del legato in conto di legittima e chi, invece, lo ha considerato una attribuzione ereditaria a titolo di legittima.

Legato di alimenti

Il legato di alimenti, disciplinato dall’articolo 660 del Codice civile, consente al testatore di assicurare al legatario il soddisfacimento delle proprie necessità primarie di vita qualora versi in stato di bisogno. Il contenuto del legato alimentare è, di regola, determinato in conformità alle norme sull’obbligo alimentare (art. 438 del Codice civile), comprendendo pertanto le prestazioni necessarie per il sostentamento del legatario (vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, etc.). Tuttavia, il testatore ha la facoltà di determinare in modo più specifico la natura e l’entità delle prestazioni dovute, derogando così alle disposizioni di legge. Il presupposto essenziale per l’esigibilità del legato alimentare è lo stato di bisogno del legatario. Tale condizione deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete e delle esigenze individuali del beneficiario, legate alla sua condizione sociale. La misura degli alimenti dovuti non è illimitata, ma è commisurata alle condizioni economiche dell’onerato, ovvero della persona tenuta all’adempimento del legato. Pertanto, l’ammontare delle prestazioni alimentari deve essere proporzionato tanto alle necessità del legatario quanto alle possibilità economiche dell’onerato.

Legato di cosa acquistata dal legatario

L’articolo 657 del Codice civile disciplina l’ipotesi in cui il bene oggetto di legato sia stato acquistato dal legatario prima dell’apertura della successione. Qualora il legatario abbia acquistato il bene dal testatore, a qualsiasi titolo, prima della morte di quest’ultimo, il legato è considerato tacitamente revocato ex articolo 686 del Codice civile. Diversamente, se il legatario ha acquistato il bene da un terzo o dall’onerato, a titolo gratuito, il legato è privo di effetto. In questa situazione, il legatario ha già ottenuto il bene senza alcun sacrificio economico e non ha quindi diritto a ricevere alcunché dall’onerato. Invece, nel caso in cui il legatario abbia acquistato il bene a titolo oneroso da un terzo o dall’onerato, la legge prevede una conversione degli effetti del legato. In particolare, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo pagato per l’acquisto, purché ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 651 del Codice civile. Tale disposizione prevede che il legato sia valido se il testatore, al momento della confezione del testamento, fosse a conoscenza dell’altruità della cosa.

Legato di cosa dell’onerato o di un terzo (c.d. Legato di cosa altrui)

L’articolo 651 del Codice civile disciplina la fattispecie del legato di cosa altrui, ovvero la disposizione testamentaria che ha ad oggetto una cosa non appartenente al testatore al momento della redazione del testamento. La norma prevede come regola generale la nullità di tale legato, in quanto si presume che il testatore intenda disporre solo di beni che gli appartengono. Tuttavia, il legato è valido se: 1) il de cuius era consapevole dell’altruità della cosa e lo ha manifestato in modo chiaro ed inequivocabile nel testamento o in altra dichiarazione scritta; 2) il testatore ha acquistato la cosa prima del decesso, pur non essendone proprietario al momento della redazione del testamento. In caso di validità del legato, l’onerato è tenuto a procurare al legatario la cosa oggetto del legato. Ciò può avvenire attraverso l’acquisto della cosa dal terzo e la successiva trasmissione al legatario, oppure mediante il pagamento a quest’ultimo del giusto prezzo della cosa.

Legato di cosa da prendersi da certo luogo

L’istituto del legato di cosa da prendersi da certo luogo, disciplinato dall’art. 655 del Codice civile, è caratterizzato dall’individuazione del bene oggetto del lascito attraverso la specificazione del luogo in cui esso si trova. La rimozione del bene dal luogo indicato può incidere sull’efficacia del legato. Se il bene viene rimosso temporaneamente, il legato rimane valido ed efficace. La rimozione definitiva, invece, pone problemi più complessi. Secondo una prima teoria c.d. soggettiva, la rimozione definitiva toglie efficacia al legato solo se il testatore, al momento della rimozione, aveva consapevolezza di incidere sulla disposizione testamentaria. In altre parole, l’efficacia del legato dipende dall’intenzione soggettiva del testatore. Un’altra teoria c.d. oggettiva, generalmente preferita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, attribuisce alla rimozione definitiva un valore oggettivo e assoluto. In altre parole, la rimozione del bene dal luogo indicato equivale a una dichiarazione implicita del testatore di voler revocare il legato.

Legato di cosa del legatario

L’articolo 656 del Codice civile disciplina l’ipotesi del legato di cosa del legatario. La disposizione sancisce la nullità del legato di un bene che sia al momento della redazione del testamento che al momento dell’apertura della successione, appartenga al legatario. La ratio della nullità risiede nella mancanza di un effettivo arricchimento del legatario, in quanto non si determina alcun mutamento nella sua sfera patrimoniale. Il legislatore, tuttavia, ha previsto alcune eccezioni a tale principio generale, finalizzate a tutelare la volontà del testatore. In primo luogo, se il bene, inizialmente di proprietà del legatario, è successivamente stato acquistato dal testatore, il legato è valido. In tal caso, il testatore, disponendo liberamente dei propri beni, può validamente disporre a favore del legatario di un bene che in precedenza gli apparteneva. Inoltre, se il bene, al momento dell’apertura della successione, appartiene a un terzo, il legato è valido a condizione che dal testamento risulti in modo chiaro la previsione di tale eventualità.

Legato di cosa non esistente nell’asse

Il legato di cosa non esistente nell’asse si riferisce all’ipotesi in cui il de cuius abbia disposto nel proprio testamento di una cosa specifica che, al momento della sua morte, non si trovi nel suo patrimonio. Ai sensi dell’articolo 654 del Codice civile, tale legato è inefficace. Tale norma trova il proprio fondamento nel principio di effettività della disposizione testamentaria, secondo cui il testatore non può disporre di ciò che non gli appartiene. Nel caso in cui la cosa sia presente, ma in quantità inferiore rispetto a quella prevista, il legato avrà effetto solo per la quantità disponibile, senza obbligo per l’onerato di reperirne la restante parte.

Legato di cosa solo in parte del testatore

L’articolo 652 del Codice civile disciplina la particolare fattispecie del legato di cosa appartenente solo in parte al testatore. Il principio cardine enunciato dall’articolo in esame è quello della limitazione dell’efficacia del legato alla sola quota o al solo diritto di cui il testatore è titolare. Ciò trova fondamento nella regola generale secondo cui nessuno può disporre di un diritto o di un bene che non gli appartiene. Tuttavia, il legislatore ha previsto un’eccezione a tale principio, ammettendo la possibilità che il testatore possa disporre dell’intera cosa, anche se ne è solo comproprietario, purché tale volontà risulti in modo chiaro ed inequivocabile dal testamento o in altra dichiarazione scritta, rinviando quindi alla disciplina del legato di cosa dell’onerato o di un terzo (c.d. legato di cosa altrui) disciplinato all’articolo 651 del Codice civile.

Legato di credito o di liberazione da debito

L’articolo 658 del Codice civile disciplina tanto l’ipotesi del legato di un credito vantato dal testatore nei confronti di un terzo, quanto quella del legato di liberazione da un debito del legatario nei confronti del testatore. L’ambito applicativo si estende, inoltre, ai casi in cui il credito sia di titolarità dell’onerato o di un terzo ed anche all’ipotesi di liberazione da un debito del legatario verso l’onerato o un terzo. Il legato ha effetto solo per la parte del credito o del debito esistente al momento dell’apertura della successione. Il legatario acquista non solo il diritto di credito principale, ma anche tutti gli accessori ad esso connessi, quali interessi, privilegi e garanzie, salvo il pegno che richiede il consenso del debitore. L’erede è tenuto a consegnare al legatario i titoli rappresentativi del credito, ma non è responsabile della solvibilità del debitore. Se il credito appartiene all’onerato o ad un terzo, si applicano le regole generali che disciplinano il legato di cosa altrui.

Legato di genere

Il legato di genere è una disposizione testamentaria con cui il testatore attribuisce al legatario una cosa determinata solo nel genere (es. un cavallo, un quadro, un libro). A differenza del legato di specie, dove l’oggetto è individualmente determinato, nel legato di genere è necessario un atto ulteriore di individuazione, ovvero la scelta. La determinazione dell’oggetto del legato è un elemento fondamentale e solitamente affidato all’onerato, ovvero colui che è tenuto ad eseguire il legato. Tuttavia, il testatore può conferire tale facoltà al legatario stesso o a un terzo. Nel compiere la scelta, l’onerato, il legatario o il terzo devono attenersi a determinati criteri: 1) il bene scelto deve possedere una qualità non inferiore alla media rispetto agli altri beni appartenenti alla stessa categoria; 2) se sono presenti più beni dello stesso genere, il legatario o il terzo possono optare per quello di qualità superiore; 3) nel caso in cui esista un solo bene della categoria indicata, questo deve necessariamente essere attribuito al legatario, indipendentemente dalla sua qualità. Se il soggetto incaricato della scelta non è in grado o non intende esercitare tale facoltà, la determinazione dell’oggetto del legato sarà demandata all’autorità giudiziaria.

Legato di prestazioni periodiche

Il legato di prestazioni periodiche è una disposizione testamentaria attraverso la quale il testatore può disporre che una determinata somma di denaro o di altre cose fungibili vengano erogate periodicamente a favore un beneficiario. Un aspetto fondamentale di questo tipo di legato è il momento in cui nasce il diritto del legatario a ricevere la prestazione. L’articolo 670 del Codice civile stabilisce che tale diritto nasce al momento dell’apertura della successione, ovvero con la morte del testatore. Tuttavia, il legatario potrà effettivamente esigere il pagamento solo alla scadenza del primo periodo con l’eccezione del legato di alimenti che può essere richiesto all’inizio del termine.

Legato in conto di legittima

Quando un legittimario riceve un legato, si pone la questione di come valutare questa attribuzione rispetto alla sua quota di legittima. In sostanza, si deve capire se il legato debba essere considerato parte della quota di legittima o se sia un’aggiunta a essa. Nel caso in cui il legato sia stato disposto senza dispensa da imputazione, il valore del medesimo va considerato come parte della quota di legittima. Ciò significa che il legittimario, per calcolare se ha ricevuto la quota di legittima a lui spettante, deve tenere conto anche di quanto ha ricevuto a titolo di legato. Se il valore del legato è inferiore alla quota di legittima, il legittimario potrà agire in giudizio per ottenere la parte mancante. Nel caso di legato con dispensa da imputazione, invece, quest’ultimo non va considerato come parte della quota di legittima, ma in aggiunta a essa. Ciò significa che il legittimario potrà agire in giudizio per ottenere la sua quota di legittima, indipendentemente dal valore del legato ricevuto.

Legato in sostituzione di legittima

Con il legato in sostituzione di legittima il testatore sostituisce la quota di riserva del legittimario con una attribuzione a titolo particolare e dispone dell’asse ereditario a favore di altri soggetti. In sostanza il testatore, invece di assegnare al legittimario la sua quota di eredità, gli attribuisce un bene o un diritto specifico. La funzione di questo istituto risiede nella valorizzazione degli interessi del testatore, come quello di evitare un eccessivo frazionamento del patrimonio ereditario. Il legatario ha il diritto di rinunciare al legato tacitativo, divenendo così un legittimario pretermesso, e di agire in riduzione per conseguire la qualità di erede. Se invece il legittimario opta per il conseguimento del legato, decade dal diritto di ottenere un supplemento qualora il valore di quest’ultimo sia inferiore alla quota di legittima spettantegli e non diventa erede. Tuttavia il testatore può attribuire al legatario la facoltà di chiedere il supplemento. In questa ipotesi il legato perde la sua natura tacitativa e si trasforma in legato in conto di legittima.

Liberalità d’uso

Le liberalità d’uso sono atti di generosità ricorrenti nella pratica sociale (mance, regali di fidanzamento, doni natalizi, gratificazioni ai dipendenti, ecc.) che, pur comportando un’attribuzione patrimoniale a titolo gratuito, non costituiscono donazione secondo l’art. 770, 2° co. del Codice civile. Si distinguono dalle donazioni tipiche pur essendo caratterizzate da animus donandi, poiché il disponente agisce per conformarsi a una consuetudine sociale, senza sentirsi giuridicamente obbligato. La giurisprudenza identifica come elemento distintivo rispetto alla donazione rimuneratoria la conformità agli usi e una proporzionalità tra il valore dell’attribuzione e le condizioni economiche del disponente, gli usi dell’occasione e i rapporti tra le parti. È dibattuto se possano avere ad oggetto beni immobili o costituire attribuzioni obbligatorie, essendo tradizionalmente associate a elargizioni modeste che si esauriscono con la consegna. Quanto alla disciplina giuridica, non si applicano le norme della donazione che tutelano il donante (forma solenne, divieto di donazione di beni futuri, capacità di donare). Sono invece applicabili le disposizioni che si basano sullo spirito di liberalità, come la limitazione della responsabilità per inadempimento e le regole sulla garanzia per evizione ex art. 797 c.c..


M

Mandato mortis causa

Il mandato mortis causa è un contratto, concluso in vita dal mandante con il mandatario, che ha lo scopo di attuare un’attribuzione patrimoniale dopo la sua morte non mediante un testamento, ma attraverso lo strumento contrattuale. Secondo l’interpretazione prevalente, costituisce un’ipotesi di patto successorio vietato dall’art. 458 del Codice civile. Il divieto di patti successori si fonda sulla salvaguardia dei principi di revocabilità delle disposizioni di ultima volontà e di personalità del testamento. Il criterio distintivo tra le varie forme di mandato post mortem è l’oggetto dell’incarico: mentre il mandato post mortem exequendum (valido) prevede l’esecuzione dopo la morte di atti materiali o già perfezionati in vita, il mandato mortis causa (nullo) subordina all’evento morte il trasferimento stesso del diritto in capo al mandatario, violando così il principio dell’esclusività del testamento come strumento per disporre dei propri beni mortis causa.

Mandato post mortem exequendum

Il mandato post mortem exequendum è un contratto mediante il quale una persona (mandante) incarica un’altra (mandatario) di compiere determinati atti dopo la propria morte. Per essere valido, questo mandato deve avere per oggetto atti meramente materiali (ad esempio, l’incarico di occuparsi della sepoltura) o l’esecuzione di atti patrimoniali già perfezionati dal mandante in vita (ad esempio, la consegna a un terzo di un bene già donatogli dal mandante), ma non può includere disposizioni patrimoniali successorie. Va distinto dal mandato mortis causa, che invece è nullo per oggetto illecito in quanto prevede attribuzioni patrimoniali post mortem. Quest’ultimo violerebbe il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) e il principio che identifica nel testamento l’unico strumento valido per disporre dei propri beni dopo la morte (art. 587 c.c.).

Mandato post mortem in senso stretto

Il mandato post mortem in senso stretto si configura quando il de cuius incarica un soggetto di svolgere un’attività giuridica dopo la sua morte, come ad esempio la nomina dell’esecutore testamentario o la designazione del terzo incaricato di redigere il progetto di divisione tra coeredi. La denominazione “mandato” risulta in realtà impropria, poiché non si tratta di un contratto, bensì di un atto unilaterale posto in essere dal de cuius. La sua validità è subordinata al rispetto dei requisiti di forma previsti per il testamento. Il criterio distintivo tra le diverse fattispecie di mandato post mortem è l’oggetto dell’incarico. Mentre nel mandato post mortem exequendum l’attività da compiere riguarda atti materiali o già perfezionati in vita dal mandante, e nel mandato mortis causa (nullo) si mira ad attuare un’attribuzione patrimoniale dopo la morte, il mandato post mortem in senso stretto concerne lo svolgimento di attività giuridiche specifiche nell’ambito della successione, che traggono origine da un atto testamentario di natura unilaterale e non contrattuale.

Masse plurime

In ambito fiscale, il fenomeno delle c.d. masse plurime si verifica quando gli stessi soggetti risultano comproprietari di più beni non in virtù di un titolo unitario, ma per effetto di una pluralità di titoli di acquisto. In questi casi, ogni titolo genera una comunione distinta in relazione al bene che ne è oggetto. L’articolo 34, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico del Registro) stabilisce che le comunioni tra medesimi soggetti derivanti da più titoli sono considerate come un’unica comunione quando l’ultimo acquisto di quote proviene da successione a causa di morte. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che questa unificazione richiede una perfetta identità tra i condividenti: la successione mortis causa da cui deriva l’ultimo acquisto deve riguardare tutti i condividenti e anche gli acquisti precedenti devono sempre riferirsi a tutti i partecipanti.


N

Negotium mixtum cum donatione

Il negotium mixtum cum donatione (o donazione mista) rappresenta una particolare figura giuridica in cui si combinano elementi tipici del contratto di donazione con quelli di un contratto a prestazioni corrispettive, solitamente la compravendita. Si configura quando esiste una notevole sproporzione tra le prestazioni delle parti, come nel caso di vendita a prezzo significativamente inferiore al valore di mercato del bene, con l’intento di arricchire una delle parti per spirito di liberalità. Per la validità della donazione mista è necessario che la sproporzione tra le prestazioni sia considerevole e che lo spirito di liberalità sia condiviso dalle parti e non rappresenti un semplice motivo individuale. Inoltre, il prezzo, seppur ridotto, deve mantenere una funzione di corrispettivo; se fosse meramente simbolico, si configurerebbe una donazione pura. La giurisprudenza prevalente considera la donazione mista come una forma di donazione indiretta, pertanto non richiede la forma solenne dell’atto pubblico prescritta per le donazioni tipiche, ma solamente la forma prevista per il contratto effettivamente utilizzato. A differenza della simulazione relativa, nella donazione mista la manifestazione di volontà non ha elementi fittizi e il contratto oneroso è realmente voluto dalle parti.


O

Onere o modo

L’onere o modo è una clausola accessoria apposta alle disposizioni testamentarie (artt. 647-648 c.c.) o agli atti di liberalità inter vivos come le donazioni (artt. 793-794 c.c.), che impone al beneficiario un’obbligazione di dare, fare o non fare nell’interesse del disponente o di terzi. Costituisce un’obbligazione in senso tecnico, caratterizzata dalla patrimonialità della prestazione e dalla coercibilità. Se privo di contenuto patrimoniale, resta una mera raccomandazione senza effetti giuridici. L’onere testamentario non può gravare sulla quota di legittima (art. 549 c.c.), mentre l’onere donativo non può eccedere il valore della liberalità. In caso di inadempimento, gli interessati possono chiederne l’esecuzione o, nei casi previsti, la risoluzione della disposizione principale. Se illecito o impossibile, l’onere si considera “non apposto” (art. 647, c. 3 e art. 794 c.c.), salvo costituisca l’unico motivo determinante. In mancanza di specifica indicazione, l’onere testamentario grava proporzionalmente su tutti gli eredi, mentre nella donazione grava sul solo donatario.


P

Patti successori

L’art. 458 c.c. sancisce il divieto dei patti successori quale corollario dell’art. 457, che riconosce come uniche fonti della delazione ereditaria la legge e il testamento. L’ordinamento distingue tre categorie di patti successori, tutti vietati: i patti istitutivi, con cui il de cuius dispone della propria successione mediante contratto; i patti dispositivi, attraverso i quali un successibile aliena diritti che gli potrebbero derivare da una successione non ancora aperta; e i patti rinunciativi, mediante i quali un potenziale erede rinuncia anticipatamente a diritti successori futuri. La ratio del divieto è differenziata: nei patti istitutivi si tutela la libertà testamentaria fino all’ultimo istante di vita; nei dispositivi si impedisce la commercializzazione di mere aspettative; nei rinunciativi si salvaguarda il successibile da rinunce potenzialmente inconsapevoli o pregiudizievoli.

Patto di famiglia

Il patto di famiglia è un contratto solenne introdotto nel nostro ordinamento per agevolare il passaggio generazionale dell’impresa familiare bilanciando, da una parte, l’esigenza di continuità aziendale e, dall’altra, la tutela dei legittimari. Caratterizzato da natura plurilaterale, richiede la partecipazione del disponente, dei discendenti beneficiari e di tutti i potenziali legittimari al momento della stipulazione, a pena di nullità. Funzionalmente, si basa sul trasferimento gratuito dell’azienda o di partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con contestuale liquidazione delle quote spettanti ai legittimari non assegnatari. L’elemento distintivo è l’esenzione delle attribuzioni dalla collazione e dall’azione di riduzione. La dottrina prevalente riconosce al patto una funzione divisoria anticipata, configurandolo come nuovo tipo contrattuale con effetti divisori, assimilabile agli atti equiparati alla divisione ex art. 764 c.c.. Fiscalmente, è soggetto all’imposta sulle donazioni.

Petizione di eredità

L’erede ha facoltà di agire per il riconoscimento formale di tale status nei confronti di qualsiasi persona che possieda, in tutto o in parte, il patrimonio ereditario, sia proclamandosi a propria volta erede, sia senza alcun titolo. Lo scopo di tale azione è ottenere la riconsegna dei beni che appartengono all’asse ereditario e che spettano legittimamente all’erede richiedente. La petizione di eredità è un’azione recuperatoria imprescrittibile con un onere probatorio relativamente lieve per l’attore che deve provare la morte del de cuius, la propria qualità di chiamato all’eredità e l’appartenenza dei beni all’asse ereditario. Non è necessario accettare preventivamente l’eredità, poiché l’esercizio stesso dell’azione costituisce accettazione tacita. L’imprescrittibilità dell’azione non pregiudica gli effetti dell’usucapione sui singoli beni, né la prescrittibilità dei diritti già facenti capo al defunto.

Prelegato

Il prelegato è una disposizione testamentaria mediante la quale il testatore attribuisce a un coerede un bene specifico che questi deve prelevare dall’asse ereditario prima della divisione, pur gravando parzialmente sulla propria quota successoria. La peculiarità dell’istituto risiede nel fatto che il beneficiario riveste contemporaneamente la qualità di erede e di legatario, risultando quindi sia beneficiato che parzialmente onerato dalla disposizione. L’istituto si distingue dal sublegato, dove l’onerato è un legatario e il beneficiario un terzo o un erede, e dall’assegnazione di beni alla quota ereditaria, che comporta l’integrale computazione nella quota del coerede.

Pubblicazione del testamento

La pubblicazione del testamento è un procedimento formale necessario per rendere conoscibili e operativi i testamenti olografi e segreti. Questo istituto giuridico si compone di diverse fasi progressive: la presentazione della scheda testamentaria al notaio, la redazione del verbale di pubblicazione in presenza di due testimoni, la trasmissione del medesimo alla cancelleria del tribunale e la comunicazione agli eredi e legatari. L’obiettivo principale consiste nel garantire la conoscibilità delle volontà testamentarie del de cuius dopo l’apertura della successione. La pubblicazione non incide sulla validità del testamento, che rimane giuridicamente perfetto dal momento della sua redazione, ma costituisce un requisito indispensabile per l’esecuzione delle disposizioni testamentarie.


Q

Quota di legittima

La quota di legittima è la porzione del patrimonio ereditario che la legge riserva inderogabilmente a determinati soggetti, denominati legittimari, indipendentemente dalla volontà del defunto. Questa forma di tutela, disciplinata dagli articoli 536 e seguenti del Codice civile, garantisce specifici diritti successori al coniuge, ai figli e, in mancanza di discendenti, agli ascendenti del de cuius. La misura della legittima varia in funzione del grado di parentela e della presenza di altri legittimari. Se il defunto lascia un solo figlio, a quest’ultimo spetta la metà del patrimonio; con due o più figli, la quota riservata complessivamente è pari ai due terzi. Al coniuge è riservata, in linea generale, una quota pari alla metà del patrimonio, che si riduce a un terzo o a un quarto in presenza di uno o più figli. Gli ascendenti hanno diritto a un terzo solo in assenza di discendenti. Il calcolo della legittima non si basa unicamente sull’attivo ereditario esistente al momento della morte, ma tiene conto anche delle donazioni compiute in vita dal defunto. La parte residua dell’asse ereditario costituisce la quota disponibile, liberamente attribuibile dal testatore. Qualora i diritti dei legittimari risultino lesi, essi possono esperire l’azione di riduzione al fine di ottenere la reintegrazione della propria quota di riserva.


R

Rappresentazione

La rappresentazione è un istituto del diritto ereditario che consente ai discendenti di una persona (rappresentanti) di subentrare nella successione al posto del loro ascendente (rappresentato), quando questi non possa o non voglia accettare l’eredità. Il meccanismo opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria. La rappresentazione trova applicazione in diverse situazioni: premorienza, commorienza, assenza, indegnità, rinuncia, prescrizione del diritto di accettare e decadenza. Nella successione testamentaria, tuttavia, l’istituto è subordinato alla mancanza di una sostituzione espressamente disposta dal testatore. Il rappresentante succede direttamente al de cuius, ma subentra nel luogo e nel grado del rappresentato, ricevendo quanto sarebbe spettato all’ascendente ma mantenendo tuttavia una posizione autonoma. La rappresentazione si applica in linea retta all’infinito, consentendo ai discendenti di grado successivo di subentrare qualora i primi non accettino.

Registro Generale dei Testamenti

Il Registro Generale dei Testamenti è l’archivio nazionale che raccoglie le informazioni sui testamenti ricevuti o depositati formalmente presso i notai. E’ gestito dal Ministero della Giustizia tramite l’Archivio Notarile Centrale e consente di verificare l’esistenza di disposizioni testamentarie di persone decedute, sia in ambito nazionale che internazionale. Infatti, grazie alla Convenzione di Basilea del 1972, ratificata in Italia con la Legge n. 307/1981, il registro opera anche a livello sovranazionale, permettendo lo scambio di informazioni con i paesi aderenti per l’individuazione di testamenti depositati all’estero. Sono iscritti nel registro i testamenti pubblici, segreti, speciali e gli olografi depositati formalmente presso un notaio. I testamenti olografi depositati fiduciariamente vengono registrati solo al momento della loro pubblicazione.

Relatio testamentaria

La relatio testamentaria è il meccanismo attraverso cui il testatore può fare riferimento a elementi esterni alla scheda testamentaria per completare o specificare le proprie disposizioni di ultima volontà. Questo istituto si articola in due forme distinte: la relatio formale e quella sostanziale. La relatio formale è generalmente ammessa dal diritto italiano poiché il testamento mantiene tutti i suoi elementi essenziali, limitandosi a rinviare a fatti o circostanze che richiedono un semplice accertamento. In questo caso, la volontà del testatore è già completa e definita, necessitando soltanto di una verifica esterna per la sua attuazione. Un esempio tipico è la disposizione che lascia i proventi di un investimento ancora in corso, il cui valore sarà determinabile solo in futuro. Diversamente, la relatio sostanziale comporta un rinvio alla volontà di soggetti terzi per integrare il contenuto del testamento. Questa forma è ammessa solo in ipotesi tassative previste dal legislatore, come l’attribuzione della facoltà di scegliere il beneficiario tra persone determinate, il legato stabilito secondo parametri definiti dal testatore, o la divisione ereditaria rimessa a un terzo. Tale limitazione deriva dalla necessità di preservare il carattere personale e autonomo della volontà testamentaria, evitando ingerenze esterne che potrebbero comprometterne l’autenticità.

Retratto successorio

Il retratto successorio è uno strumento che tutela i coeredi quando uno di essi decide di vendere la propria quota di eredità a una persona estranea alla comunione ereditaria. Il meccanismo opera quando un coerede trasferisce la propria quota ereditaria senza aver prima offerto agli altri eredi la possibilità di acquistarla, a parità di condizioni, con precedenza rispetto all’estraneo. In tal caso, i coeredi possono esercitare il retratto entro un termine di prescrizione decennale, sostituendosi completamente al compratore originario. L’istituto mira a preservare l’integrità della comunione familiare, evitando l’ingresso di soggetti estranei che potrebbero complicare la gestione del patrimonio ereditario o perseguire finalità speculative. Il retratto opera con efficacia retroattiva, come se il coerede che lo esercita fosse stato sin dall’inizio il vero acquirente della quota.

Revoca del testamento

La revoca del testamento consiste in un atto o in un comportamento attraverso il quale una persona annulla completamente o parzialmente le proprie volontà testamentarie precedentemente espresse. La piena libertà del testatore di modificare le proprie decisioni è garantita fino al momento della morte. La revoca può assumere diverse forme. Quella espressa avviene mediante la redazione di un nuovo testamento che dichiara in modo esplicito l’annullamento totale o parziale delle disposizioni precedenti, oppure attraverso un atto formale di revoca ricevuto da un notaio. La revoca tacita si verifica invece quando il testatore compie azioni che fanno presumere la volontà di annullare il testamento, come la distruzione materiale del documento olografo, la redazione di un nuovo testamento incompatibile con il precedente, o l’alienazione dei beni oggetto di lascito. Esiste inoltre una particolare forma di revoca automatica che opera quando sopravvengono figli dopo la redazione di un testamento fatto in loro assenza. La legge prevede anche la possibilità di revocare l’atto di revoca, facendo così rivivere il testamento originario con efficacia retroattiva.

Revoca della donazione

La revocazione della donazione consente al donante di revocare una donazione già perfezionata quando si verificano specifiche circostanze successive al momento dell’atto notarile. A differenza del testamento, che può essere revocato liberamente, la donazione può essere revocata soltanto per cause tassativamente previste dalla legge. Le situazioni che giustificano la revocazione sono due: l’ingratitudine del beneficiario e la sopravvenienza di figli del donante. Nel primo caso, il donatario deve aver compiuto atti particolarmente gravi nei confronti del donante come, ad esempio, attentare alla sua vita. La seconda ipotesi di revocazione, ovvero la nascita di un figlio dopo la donazione, consente al donante di rivalutare i motivi che lo avevano spinto a porre in essere la liberalità. La revocazione opera attraverso un provvedimento giudiziario e comporta l’obbligo per il donatario di restituire quanto ricevuto in donazione.

Rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità è l’atto attraverso cui il chiamato esprime la propria volontà di non acquistare i beni e i rapporti patrimoniali facenti capo al defunto. Si tratta di una decisione che spesso viene presa quando l’eredità comprende più passività che attività, rendendo sconveniente l’accettazione per evitare di rispondere personalmente dei debiti del de cuius. Il diritto di rinunciare può essere esercitato entro dieci anni dalla morte del defunto, termine analogo a quello previsto per l’accettazione. La rinuncia deve necessariamente assumere la forma di un atto pubblico da redigersi innanzi a un notaio o al cancelliere del tribunale competente, con successiva iscrizione nel registro delle successioni per renderla opponibile ai terzi. Questa dichiarazione formale comporta che il rinunciante non acquisti la qualità di erede, e si consideri come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Di conseguenza, la sua quota si devolve secondo le regole stabilite dal Codice civile agli altri eredi legittimi o testamentari. La rinuncia può essere revocata fino a quando l’eredità non sia stata accettata da altri soggetti e il diritto di accettazione non si sia prescritto.

Riunione fittizia

La riunione fittizia è un’operazione contabile attraverso la quale si tenta di ricomporre idealmente il patrimonio del de cuius per verificare se quest’ultimo, attraverso donazioni effettuate in vita o disposizioni testamentarie, abbia danneggiato le aspettative successorie dei propri familiari più stretti, i c.d. legittimari. Il procedimento consiste nel ricostruire virtualmente l’intero patrimonio del defunto al momento della sua morte. Si parte dai beni effettivamente lasciati in eredità (c.d. relictum), si sottraggono tutti i debiti, e poi si aggiunge il valore di tutti i beni che il defunto ha donato durante la sua vita (c.d. donatum), attualizzato al momento dell’apertura della successione. Questa operazione è meramente contabile e non comporta la restituzione fisica dei beni donati. Serve unicamente a determinare se le quote di legittima siano state rispettate. Se dalla riunione fittizia emerge una lesione dei loro diritti successori, i legittimari potranno agire con le azioni di riduzione e restituzione per recuperare quanto loro spettante.


S

Sostituzione ordinaria

La sostituzione ordinaria è un istituto del diritto successorio mediante il quale il testatore designa un erede alternativo destinato a subentrare nell’eredità qualora il primo chiamato non possa o non voglia accettarla. In tal modo si garantisce la piena attuazione della volontà testamentaria e si evita che, in caso di caducazione della prima disposizione, il patrimonio venga devoluto secondo le regole della successione legittima. Il sostituito riceve una vocazione ereditaria originaria e autonoma, ma condizionata al verificarsi dell’evento impeditivo che esclude l’istituito (ad esempio, incapacità a succedere, indegnità, rinuncia, nullità della disposizione, o mancato adempimento di un onere). La sostituzione prevale sulla rappresentazione e sull’accrescimento, poiché costituisce espressione prioritaria della volontà del de cuius. Se il testatore dispone la sostituzione solo per una delle cause di esclusione, si presume che essa valga anche per l’altra, salvo prova contraria di una sua diversa volontà. La sostituzione ordinaria si distingue nettamente dalla sostituzione fedecommissaria: nella prima la vocazione è alternativa (sostituito al posto dell’istituito), nella seconda è successiva (subentro di un erede dopo l’altro).

Sostituzione fedecommissaria

La sostituzione fedecommissaria è un istituto successorio di carattere eccezionale che consiste nella possibilità per il testatore di istituire erede un figlio, un discendente o il coniuge interdetto, imponendogli l’obbligo di conservare i beni ricevuti e di trasmetterli, al momento della propria morte, a un soggetto previamente designato che avrà avuto cura di lui in vita. Perché l’istituto operi è necessario che ricorrano alcuni presupposti specifici: la duplice vocazione ereditaria sugli stessi beni, l’ordine successivo temporalmente differito, l’obbligo dell’istituito di conservare e restituire il patrimonio, nonché la concreta prestazione di cure nei confronti dell’interdetto. La disciplina prevede inoltre che la sostituzione fedecommissaria possa eccezionalmente riguardare anche i beni compresi nella quota di legittima, derogando così al principio di intangibilità della quota di riserva ereditaria. Ogni altra forma di fedecommesso risulta nulla per contrarietà all’ordine pubblico, in quanto comporterebbe un vincolo perpetuo e una limitazione indebita alla libera circolazione dei beni. La sostituzione fedecommissaria si distingue nettamente da quella ordinaria: nella prima la vocazione ereditaria è successiva, in quanto il sostituito subentra solo dopo la morte dell’interdetto istituito; nella seconda, invece, la vocazione è alternativa, poiché il sostituito prende il posto dell’istituito qualora quest’ultimo non possa o non voglia accettare l’eredità.

Sublegato

Il sublegato è una disposizione testamentaria che si realizza quando il testatore pone l’onere di un legato non a carico dell’erede, ma di un altro legatario. In questo modo, chi riceve un bene o un diritto tramite legato è obbligato a eseguire un’ulteriore prestazione a favore di un terzo, detto sublegatario. Il legato principale e il sublegato restano giuridicamente autonomi: la revoca o l’invalidità dell’uno non incidono automaticamente sull’altro. Inoltre, la responsabilità del legatario onerato è limitata al valore di quanto ha ricevuto, così evitando che l’obbligo possa superare il beneficio ottenuto. Se il legato principale viene meno, l’onere del sublegato si trasferisce a chi subentra nel diritto del legatario onerato.

Successione dei nascituri

L’art. 462 del Codice civile riconosce la capacità di succedere dei nascituri, ovvero soggetti sia concepiti che non concepiti alla data di apertura della successione, subordinatamente all’evento della loro nascita. Ai nascituri concepiti è riconosciuta capacità successoria sia per legge che per testamento purché nascano vivi. Essi si presumono concepiti alla data di apertura della successione se la loro nascita avviene entro 300 giorni dalla morte del de cuius. Anche ai nascituri non concepiti è riconosciuta una capacità successoria ma solo in caso di successione testamentaria e purché siano figli nascituri di una persona determinata e vivente al momento del decesso del testatore.

Successione dello Stato

La successione dello Stato si realizza quando il defunto non ha lasciato eredi legittimi né testamentari, oppure quando questi abbiano rinunciato all’eredità o abbiano perso il diritto di accettarla. In tali casi, lo Stato acquista automaticamente l’intero patrimonio ereditario, senza bisogno di un atto formale di accettazione e senza possibilità di rinuncia. Una caratteristica peculiare di questa forma di successione è la responsabilità limitata: lo Stato risponde infatti dei debiti ereditari e dei legati esclusivamente entro il valore dei beni acquisiti, rimanendo esente da ogni passività eccedente. In caso di incertezza circa l’esistenza di successibili, l’ordinamento prevede l’apertura della curatela dell’eredità giacente, durante la quale il giudice nomina un curatore incaricato di amministrare e preservare il patrimonio. Tale istituto garantisce la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali e tutela l’interesse pubblico alla salvaguardia dei beni ereditari fino all’accertamento definitivo dell’assenza di eredi legittimati.


T

Testamento congiuntivo

Il testamento congiuntivo si ha quando più persone inseriscono le proprie disposizioni di ultima volontà nello stesso documento, condividendone non solo il supporto materiale, ma anche la redazione del contenuto. Questo fenomeno si manifesta in due principali varianti: il testamento congiuntivo semplice, in cui più soggetti dispongono a favore di un terzo, e il testamento congiuntivo reciproco, nel quale i testatori si istituiscono eredi a vicenda nello stesso documento. Entrambe le forme sono nulle in quanto contrastano con il carattere strettamente personale del testamento e con la sua libera revocabilità. Il divieto mira a preservare la spontaneità delle disposizioni testamentarie, evitando pressioni reciproche o vincoli che possano condizionare l’autonomia di ciascun testatore. La violazione di questa norma comporta la nullità assoluta dell’atto (art. 589 c.c.), a prescindere dalla buona fede delle parti coinvolte. Tale fattispecie va distinta dai patti successori, anch’essi vietati (art. 458 c.c.), che presuppongono invece un accordo contrattuale preventivo in merito ad una futura successione.

Testamento internazionale

Il testamento internazionale è una forma speciale di testamento prevista dalla Convenzione di Washington del 1973, ratificata in Italia con la legge n. 387/1990. Questa particolare tipologia di testamento nasce dall’esigenza di creare uno strumento giuridico uniforme che possa essere riconosciuto validamente in tutti i paesi aderenti alla Convenzione, superando le difficoltà derivanti dalle diverse normative nazionali in materia successoria. La struttura del testamento internazionale prevede due elementi distinti: la scheda testamentaria vera e propria, che contiene le disposizioni del testatore e può essere redatta in qualsiasi lingua e con qualsiasi mezzo, e un attestato notarile che certifica il rispetto delle formalità previste. Il testatore deve consegnare personalmente la scheda al notaio, dichiarando alla presenza di due testimoni che si tratta del proprio testamento e di conoscerne il contenuto. Possono utilizzare questa forma testamentaria i cittadini italiani sia in Italia che all’estero, nonché gli stranieri provenienti da paesi che hanno ratificato la Convenzione.

Testamento nuncupativo

Il testamento orale nuncupativo consiste nella manifestazione delle ultime volontà esclusivamente in forma verbale, senza alcuna trasposizione scritta delle stesse. Nel sistema giuridico italiano, tale modalità non ha valore legale, in quanto non rispetta i requisiti formali stabiliti dal Codice civile per la validità del testamento. Di conseguenza, le disposizioni espresse oralmente sono, in linea di principio, nulle e per alcuni autori persino inesistenti dal punto di vista giuridico. Tuttavia, l’articolo 590 c.c. prevede una possibilità di convalida: la giurisprudenza ammette che certe dichiarazioni orali possano acquistare efficacia testamentaria quando sia possibile dimostrare in modo certo e inequivocabile che esse esprimono la volontà definitiva del de cuius, non alterata né frutto di falsità o manipolazioni. La Corte di Cassazione ha ribadito che tale interpretazione deve essere rigorosa, poiché la mancanza di forma scritta aumenta il rischio di abusi e contestazioni. Proprio per l’elevata difficoltà di prova, la convalida del testamento nuncupativo si presenta come un’ipotesi eccezionale e assai rara nella prassi.

Testamento olografo

Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa di testamento, poiché può essere redatto in autonomia dal testatore, senza l’intervento di notai o testimoni. Per essere valido, il testamento olografo deve rispettare tre requisiti essenziali: deve essere interamente scritto di pugno dal testatore; deve indicare la data completa di giorno, mese e anno, che può essere espressa in cifre, lettere o riferimenti equipollenti come festività o eventi particolari; deve contenere la sottoscrizione del testatore, generalmente nome e cognome, che può essere sostituita da appellativi che permettano l’identificazione certa della persona. Il documento può essere redatto su qualunque supporto materiale e con qualsiasi strumento di scrittura, a condizione che il testo risulti comprensibile e duraturo. La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge comporta l’invalidità del testamento.

Testamento pubblico

Il testamento pubblico è redatto dal notaio in presenza del testatore e di due testimoni maggiorenni e non interessati all’atto, che hanno il compito di verificare la conformità del contenuto alle volontà espresse dal disponente. Il notaio raccoglie e interpreta le dichiarazioni del testatore, traducendole in disposizioni giuridicamente valide e prive di ambiguità. Dopo la redazione, l’atto viene letto integralmente al testatore, alla presenza dei testimoni, e sottoscritto da tutte le parti. Questa forma di testamento, pur comportando costi più elevati, garantisce una particolare tutela della volontà del testatore, riducendo il rischio di errori formali, assicurando la conservazione del documento e facilitandone la reperibilità. È inoltre l’unica opzione disponibile per chi non sappia o non possa leggere o scrivere.

Testamento segreto

l testamento segreto è una forma di disposizione testamentaria che consente di coniugare la riservatezza del contenuto con la certezza della data e dell’autenticità dell’atto. Il testamento può essere redatto direttamente dal testatore oppure, su sua indicazione, da un terzo, mediante qualsiasi mezzo di scrittura, anche di tipo meccanico. La caratteristica distintiva di questa tipologia di testamento consiste nella consegna del documento al notaio in busta sigillata. Il notaio, senza conoscere il contenuto della busta, redige un verbale di ricevimento in presenza di due testimoni, nel quale il testatore dichiara che il documento consegnato contiene le proprie ultime volontà. Questo procedimento garantisce che il contenuto rimanga segreto fino all’apertura, preservando al contempo la validità formale e l’efficacia del testamento. Ai fini della validità, occorre rispettare specifici requisiti formali: se il documento non è interamente autografo, deve recare la firma del testatore non solo in calce, ma anche su ciascun mezzo foglio, unito o separato, al fine di garantire l’integrità materiale dell’atto. Inoltre, il testatore deve essere in grado di leggere, requisito necessario per consentirgli di verificare personalmente le disposizioni contenute; in caso contrario, la legge impone il ricorso ad altre forme, come il testamento pubblico.

Trasmissione del diritto di accettazione dell’eredità

La trasmissione del diritto di accettazione dell’eredità, si verifica quando il chiamato all’eredità muore senza aver manifestato alcuna volontà di accettare o rinunciare. In tal caso, il diritto di accettazione si trasferisce automaticamente ai suoi eredi, i cosiddetti trasmissari, che possono scegliere liberamente se subentrare nell’eredità o rinunciarvi. Questo istituto, che costituisce un’eccezione al principio di indisponibilità della delazione, consente di evitare che un’eredità resti sospesa solo perché il primo chiamato, il cosiddetto trasmittente, è deceduto senza aver manifestato alcuna volontà. In presenza di più trasmissari, ciascuno può decidere autonomamente se accettare o rinunciare, mentre la rinuncia all’eredità del trasmittente comporta automaticamente la rinuncia anche a quella a lui devoluta. La trasmissione si distingue dalla rappresentazione, poiché in quest’ultima il rappresentante succede direttamente al primo defunto mentre nel caso della trasmissione l’acquisto avviene per effetto del subentro nella posizione giuridica del secondo defunto. Si differenzia anche dalla sostituzione e dall’accrescimento, perché non elimina la delazione originaria, ma la trasferisce integralmente ai successori del chiamato.

Trust

Il trust è un istituto giuridico che consente di separare una parte del proprio patrimonio destinandola al raggiungimento di specifici scopi o a beneficio di determinate persone. Attraverso questo strumento, il disponente, chiamato settlor, trasferisce la titolarità di alcuni suoi beni a un soggetto gestore, chiamato trustee, il quale li amministra esclusivamente per gli scopi stabiliti e nell’interesse dei beneficiari designati. L’elemento caratterizzante del trust è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti formano un patrimonio autonomo e separato, protetto dalle pretese dei creditori sia del disponente che del gestore e dei beneficiari. Questo effetto protettivo lo rende uno strumento particolarmente apprezzato per la tutela del patrimonio familiare e la pianificazione successoria. In Italia il trust non è disciplinato dalla legge nazionale, ma è riconosciuto e applicabile grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985. La sua costituzione richiede la scelta di una legge straniera che lo regolamenti. Quando coinvolge beni immobili, aziende o partecipazioni societarie, deve essere stipulato con atto pubblico notarile.


V

Vendita di eredità

La vendita di eredità è il contratto con cui l’erede trasferisce a un terzo o a un coerede l’universalità dei diritti e dei rapporti inclusi nella propria quota ereditaria, senza specificare i singoli beni. La fattispecie è disciplinata dagli articoli 1542-1547 c.c. e ha natura aleatoria: l’acquirente assume il rischio sulla consistenza effettiva dell’asse, mentre il venditore garantisce solo la propria qualità di erede, non il valore o la composizione dell’eredità (art. 1542 c.c.). Sono esclusi i diritti strettamente personali e, in generale, quelli intrasferibili per legge. L’acquirente subentra nei diritti e nelle passività ereditarie, nel rispetto delle regole sulla responsabilità per i debiti derivanti dal tipo di accettazione e dalla disciplina successoria applicabile. Se la cessione riguarda un’eredità con immobili, è necessaria la forma idonea alla trascrizione (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la relativa pubblicità nei registri immobiliari per renderla opponibile ai terzi (art. 1350 n. 1 c.c.; art. 2643 n. 13 c.c.; artt. 2657 ss. c.c.). La vendita di eredità si distingue dalla vendita di singoli beni relitti, che trasferisce solo beni determinati, e non va confusa con la vendita di cosa altrui. In presenza di coeredi, l’alienazione della quota a un estraneo è soggetta al diritto di prelazione legale: il coerede deve essere informato e può subentrare nella vendita alle stesse condizioni entro sessanta giorni; se pretermesso, può riscattare la quota entro un anno dalla trascrizione (art. 732 c.c.).

Vendita di esito divisionale

La vendita di esito divisionale è un contratto con il quale un coerede trasferisce a un terzo un bene specifico facente parte della comunione ereditaria, pur non avendone ancora la titolarità esclusiva. L’operazione si distingue nettamente dalla cessione della quota ereditaria, che riguarda l’intero patrimonio comune: in questo caso, infatti, l’alienazione ha per oggetto un singolo bene, destinato a diventare di esclusiva proprietà del venditore solo qualora gli venga attribuito in sede di divisione. Si tratta, tecnicamente, di una vendita di cosa parzialmente altrui. Il coerede, infatti, dispone di una posizione giuridica incompleta: vende la propria quota indivisa del bene, ma in parte dispone anche della quota degli altri comproprietari. Per questa ragione, la giurisprudenza qualifica l’atto come contratto sottoposto a condizione sospensiva, i cui effetti traslativi si producono solo al momento dell’assegnazione definitiva del bene al venditore. Gli effetti giuridici, quindi, si collocano su due piani temporali: immediati quelli obbligatori, differiti quelli traslativi, che restano subordinati all’esito della divisione. L’acquirente non partecipa direttamente alle operazioni divisionali ma conserva il diritto di intervento, previa formale convocazione, per tutelare i propri interess

Verbale di diserzione

Il verbale di diserzione è il documento con cui si attesta il mancato raggiungimento del numero minimo di soci, portatori di un determinato numero di voti, necessario per la valida costituzione di un’assemblea societaria. Esso certifica, dunque, l’impossibilità di procedere alla discussione e alla deliberazione per carenza del quorum costitutivo. La sua funzione è quella di dare prova di un fatto storico, e non di registrare una decisione assembleare, poiché in assenza di quorum l’assemblea non si è validamente formata. Sulla forma del verbale, la giurisprudenza ha sviluppato orientamenti diversi. Una tesi minoritaria ritiene necessario l’intervento notarile, sostenendo che la diserzione costituisca parte integrante del procedimento assembleare e, quindi, soggetta alle stesse regole formali delle deliberazioni. L’orientamento prevalente, invece, distingue nettamente tra atti e fatti, escludendo l’obbligo del verbale notarile e qualificando la diserzione come circostanza documentabile con mezzi più semplici. Nella prassi, infatti, si ritiene generalmente sufficiente un verbale ordinario redatto dal presidente dell’assemblea o, in alternativa, una dichiarazione inserita nel verbale di seconda convocazione. Non mancano decisioni della Cassazione favorevoli a un approccio più rigoroso, ma la giurisprudenza di merito è per lo più orientata a riconoscere che la diserzione può essere provata anche senza forme solenni.

Vincolo di destinazione

Il vincolo di destinazione, disciplinato dall’art. 2645-ter c.c. e introdotto nell’ordinamento italiano nel 2006, è uno strumento giuridico che consente di destinare specifici beni al perseguimento di interessi ritenuti meritevoli di tutela dall’ordinamento. Attraverso questo istituto, il disponente separa alcuni beni dal resto del patrimonio, garantendo che essi siano impiegati esclusivamente per la realizzazione della finalità indicata. I beni vincolati restano formalmente nel patrimonio del disponente, ma risultano protetti dalle pretese dei creditori personali, entro i limiti stabiliti dalla legge. La costituzione del vincolo richiede un atto pubblico redatto da notaio, che deve essere trascritto nei registri immobiliari o nei registri dei beni mobili registrati per essere opponibile ai terzi. Possono essere coinvolte tre figure: il disponente, che costituisce il vincolo; il beneficiario, che trae vantaggio dalla destinazione; ed eventualmente un gestore incaricato di amministrare i beni vincolati al quale gli stessi vengono trasferiti fiduciariamente. La durata massima è fissata in novant’anni o, se anteriore, per la vita del beneficiario, a tutela della libera circolazione dei beni. Il vincolo di destinazione presenta affinità con il trust ma se distingue in quanto quest’ultimo può avere a oggetto qualsiasi bene, ha  una durata variabile secondo la legge applicabile (anche perpetua nel trust autodichiarato) e la forma dell’atto istitutivo dipende dalla natura dei beni che vengono conferiti.

Vitalizio assistenziale

Il contratto di vitalizio assistenziale è un negozio giuridico mediante il quale un soggetto (detto vitaliziato) trasferisce un bene, tipicamente un immobile o un capitale, a favore di un altro soggetto (detto vitaliziante), che in cambio assume l’obbligo di prestargli assistenza materiale e morale vita sua natural durante. Le prestazioni comprendono vitto, alloggio, cure mediche e sostegno personale, nonché la compagnia e l’assistenza quotidiana necessaria al vitaliziato. Caratteristica essenziale del contratto è la sua natura fiduciaria e personale, in quanto il vitaliziante deve occuparsi direttamente della persona assistita e non può sostituire a lui altre persone senza il consenso del vitaliziato. Ulteriore elemento qualificante di questa fattispecie è il suo carattere aleatorio: la durata della vita del beneficiario e l’entità dell’assistenza non sono infatti prevedibili e ciò costituisce condizione di validità del contratto. Se il rischio viene meno, ad esempio quando la morte del vitaliziato è prossima e prevedibile, il contratto può essere dichiarato nullo per mancanza di alea. In caso di inadempimento, il vitaliziato ha diritto alla risoluzione con conseguente restituzione del bene e all’eventuale risarcimento del danno. Il vitalizio assistenziale si distingue dalla rendita vitalizia, nella quale la controprestazione consiste nel pagamento periodico di somme di denaro e non in obblighi di assistenza di natura personale.

Vocazione ereditaria

Nel diritto successorio, la vocazione ereditaria indica la designazione di un soggetto come potenziale successore. Tale individuazione può avvenire per volontà del testatore, tramite disposizioni testamentarie, oppure direttamente per legge in assenza di testamento. La vocazione si distingue dalla delazione, che rappresenta invece l’effettiva attribuzione del diritto di accettare l’eredità. In altre parole, mentre la vocazione individua chi potrebbe divenire erede, la delazione segna il momento in cui quel soggetto è posto nella condizione giuridica di accettare o rinunciare. Sono considerati meri vocati coloro che non hanno ancora la possibilità concreta di esercitare tale diritto: ad esempio, gli eredi sottoposti a condizione sospensiva, i nascituri o i chiamati in subordine. Solo al verificarsi della condizione o al venir meno di ostacoli giuridici, essi divengono delati. È importante notare che il Codice civile non utilizza il termine “vocazione”, preferendo quello di istituzione per indicare la designazione dell’erede a titolo universale. La nozione di vocazione, elaborata dalla dottrina, ha quindi valore concettuale e non normativo, e non si applica ai legatari, i quali ricevono beni a titolo particolare senza passare attraverso la fase della delazione.


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