Il patto di famiglia rappresenta uno strumento giuridico di fondamentale importanza per il passaggio generazionale dell’impresa e delle partecipazioni societarie.
Questo contratto, introdotto dalla Legge n. 55/2006 consente all’imprenditore di trasferire, ancora in vita, la propria attività a uno o più discendenti, garantendo la continuità gestionale e prevenendo liti ereditarie future.
La sua disciplina, contenuta negli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile, costituisce una significativa deroga al divieto dei patti successori, offrendo una soluzione stabile e fiscalmente vantaggiosa per la pianificazione patrimoniale.
Indice
Punti chiave
- Definizione: il patto di famiglia è un contratto che consente di trasferire l’azienda o quote societarie a uno o più discendenti.
- Natura giuridica: contratto tipico, plurilaterale e a causa complessa. Un tertium genus rispetto alla donazione diretta o indiretta.
- Finalità: assicurare la continuità dell’impresa e prevenire le controversie ereditarie, pur derogando al divieto dei patti successori.
- Partecipanti obbligatori: al patto devono partecipare il disponente, i discendenti assegnatari, il coniuge e tutti i legittimari esistenti al momento della stipula.
- Forma: il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità, con l’assistenza obbligatoria di un notaio.
- Liquidazione: gli assegnatari devono liquidare gli altri legittimari con una somma di denaro o con altri beni, salvo loro rinuncia.
- Effetti successori: i beni trasferiti in virtù del patto non sono soggetti a collazione né ad azione di riduzione all’apertura della successione del disponente.
- Vantaggi fiscali: il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni può beneficiare di un’esenzione dall’imposta di donazione a determinate condizioni.
- Tutela dei creditori: il patto, quale atto a titolo gratuito, può essere oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori del disponente.

Cos’è il patto di famiglia: nozione e finalità (Art. 768 bis del codice civile)
La disciplina del patto di famiglia è introdotta nel nostro ordinamento all’articolo 768-bis del Codice civile. La norma definisce il patto di famiglia come “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti“.
La finalità primaria di questo istituto è consentire un passaggio generazionale ordinato e stabile dell’impresa, sottraendo i beni produttivi alle dinamiche, spesso frammentarie e conflittuali, della successione mortis causa.
Il patto di famiglia costituisce una deroga espressa al principio generale del divieto dei patti successori (art. 458 c.c.), che sancisce la nullità di ogni convenzione con cui qualcuno dispone della propria successione. Grazie a questo strumento, l’imprenditore ha la possibilità di pianificare il futuro della sua attività, individuando il successore più idoneo tra i propri discendenti e, al contempo, garantendo la tutela dei diritti degli altri legittimari.
La ratio legis è quindi duplice: da un lato, salvaguardare la continuità e l’integrità del patrimonio produttivo; dall’altro, prevenire liti ereditarie mediante una sistemazione anticipata e definitiva dei rapporti tra i futuri eredi.
Dal punto di vista della natura giuridica, è vano il tentativo di inquadrare il patto di famiglia in una o più fattispecie tradizionali: pur potendo assumere molteplici profili, liberali, liquidatori, solutori e divisionali, esso configura un contratto tipico plurilaterale a causa complessa e, pertanto, un tertium genus rispetto alla donazione diretta o indiretta.
La molteplicità delle sue funzioni è da sola sufficiente ad escluderlo dall’area delle donazioni, pur senza impedire che lo stesso possa essere utilizzato per realizzare liberalità non donative alle quali si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di donazione.
Il patto di famiglia è un contratto plurilaterale che deve bilanciare interessi diversi: quello dell’imprenditore alla continuità aziendale, quello del discendente assegnatario di ricevere un bene stabile e non contestabile, e quello degli altri legittimari a vedere soddisfatta la propria quota di legittima.
I soggetti coinvolti: chi deve partecipare al patto di famiglia
La validità del patto di famiglia è subordinata alla partecipazione di specifici soggetti, come tassativamente previsto dall’articolo 768-quater del Codice civile. La norma stabilisce che al contratto “devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore“. Questa previsione rende il patto un atto a struttura necessariamente plurilaterale.
I soggetti coinvolti sono:
- Il disponente: l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie che intende trasferire l’azienda o le quote.
- L’assegnatario/i: uno o più discendenti del disponente (figli, nipoti) che ricevono l’azienda o le partecipazioni.
- I legittimari non assegnatari: il coniuge e tutti gli altri soggetti che avrebbero diritto a una quota di legittima qualora la successione si aprisse al momento della stipulazione del patto. La loro partecipazione è essenziale per la validità dell’atto.
La mancata partecipazione di uno dei legittimari esistenti al momento del patto comporta la nullità del contratto.
Occorre precisare, tuttavia, che secondo una parte della dottrina [A. Di Simone e C. Forino, Gli effetti della mancata partecipazione di un legittimario al patto di famiglia, in Notariato, n. 6, 1° novembre 2006, p. 703], la non partecipazione di un legittimario che sia stato invitato a prendervi parte, pur avendo rifiutato, non incide sulla validità né sull’efficacia del patto, purché la sua presenza sia stata debitamente sollecitata.
Qualora, dopo la stipula del patto, sopraggiungano nuovi legittimari (ad esempio, un figlio nato successivamente o un nuovo coniuge), l’articolo 768-sexies c.c., secondo l’interpretazione prevalente, riconosce loro un diritto di credito: all’apertura della successione dell’imprenditore, essi possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima che sarebbe loro spettata sui beni trasferiti, maggiorata degli interessi legali.
Questa disposizione mira a bilanciare la stabilità del patto con la tutela dei diritti dei legittimari sopravvenuti. La necessità di far partecipare al patto di famiglia tutti i legittimari è fondamentale per cristallizzare la situazione patrimoniale e prevenire future azioni di riduzione.
Occorre ricordare, infine, che la Legge 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili, al comma 21, ha esteso ai partner dell’unione civile parte della disciplina successoria del libro II del codice civile, richiamando espressamente il capo V-bis del titolo IV. L’applicazione pratica, però, risulta circoscritta a causa delle limitazioni normative in materia di adozione e di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie omosessuali.
L’oggetto del patto: quali beni possono essere trasferiti
L’oggetto del patto di famiglia è circoscritto dalla legge a determinati beni di natura produttiva. L’articolo 768-bis c.c. individua chiaramente due categorie di beni che possono essere trasferiti tramite questo strumento: l’azienda (o un suo ramo) e le partecipazioni societarie.
Non è quindi possibile stipulare un patto di famiglia per trasferire beni di diversa natura, come un immobile ad uso abitativo, somme di denaro o altri beni personali, se non come parte del compendio aziendale o come liquidazione ai legittimari non assegnatari.
La scelta di limitare l’oggetto del patto a questi beni risponde alla finalità dell’istituto, ossia favorire la continuità dell’impresa. Il trasferimento può riguardare l’interezza dell’azienda o delle partecipazioni oppure solo una parte di esse. Questa flessibilità consente all’imprenditore di calibrare l’operazione in base alle proprie esigenze di pianificazione, ad esempio trasferendo solo il ramo d’azienda strategico o una quota di controllo della società.
La dottrina notarile ha dibattuto sulla possibilità di estendere l’applicazione del patto ad altri beni strumentali all’attività d’impresa. Tuttavia, l’interpretazione prevalente rimane restrittiva, aderendo alla lettera della norma per non snaturarne la funzione tipica.
L’esatta individuazione dei beni oggetto del patto è un’operazione delicata che richiede l’intervento qualificato del notaio, il quale deve verificare la natura dei beni e la loro corretta descrizione nell’atto, anche ai fini della successiva trascrizione nei registri immobiliari o dell’iscrizione al Registro delle Imprese.
A tal fine, è preferibile corredare il patto di una perizia di stima redatta da un esperto indipendente, o quantomeno di un apposito accordo tra le parti che ne attesti i valori al momento della stipula.
La forma del contratto e il ruolo del notaio
La legge impone requisiti formali rigorosi per la stipulazione del patto di famiglia. L’articolo 768-ter c.c. sancisce che “a pena di nullità, il contratto deve essere concluso per atto pubblico“. Questa previsione sottolinea la solennità e l’importanza dell’atto, affidandone la redazione e il controllo di legalità a un pubblico ufficiale qualificato: il notaio.
Il ruolo del notaio non è meramente certificativo, ma si estende a una complessa attività di consulenza e di garanzia per tutte le parti coinvolte:
- In primo luogo, il notaio ha il dovere di indagare la volontà delle parti, assicurandosi che comprendano appieno la natura e gli effetti del patto, in particolare la sua irrevocabilità e i relativi effetti sulla futura successione.
- In secondo luogo, deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge: l’identità e la legittimazione dei partecipanti (disponente, assegnatari e tutti i legittimari), la natura dell’oggetto del patto (azienda o partecipazioni) e la correttezza delle valutazioni patrimoniali.
- Inoltre, il notaio ha un fondamentale obbligo di informazione, in particolare riguardo ai complessi profili fiscali e alle conseguenze della mancata partecipazione di un legittimario.
- Infine, cura gli adempimenti pubblicitari necessari per l’opponibilità ai terzi: la trascrizione nei registri immobiliari e l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Il notaio svolge la funzione di regista dell’intera operazione, coordinando le diverse volontà e garantendo un equilibrio tra gli interessi in gioco. L’atto pubblico notarile assicura la massima certezza giuridica e probatoria al patto, rendendolo difficilmente contestabile e idoneo alla trascrizione e all’iscrizione nei pubblici registri, adempimenti necessari per l’opponibilità ai terzi.
La liquidazione dei legittimari non assegnatari: obblighi e rinuncia
Un elemento cardine della disciplina del patto di famiglia è la tutela dei legittimari non assegnatari. L’articolo 768-quater, comma 2, c.c. stabilisce che gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni “devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti“.
Questo meccanismo compensativo è essenziale per bilanciare l’attribuzione preferenziale del bene produttivo al discendente prescelto. La liquidazione consiste, di regola, nel pagamento di una somma di denaro, ma i contraenti possono convenire che avvenga in natura, mediante l’assegnazione di altri beni dell’assegnatario. Il valore su cui calcolare la quota di legittima è quello dei beni trasferiti al momento della stipulazione del patto.
Si segnala, peraltro, che il disponente non può liquidare direttamente i legittimari non assegnatari, salvo sostituirsi all’assegnatario ai sensi dell’art. 1180 c.c., nel qual caso occorre valutare attentamente se tale adempimento sottenda un intento liberale a favore dell’assegnatario, con le conseguenti implicazioni in termini di collazione e riduzione.
I legittimari hanno la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, al diritto alla liquidazione. Tale rinuncia deve essere espressa nell’atto e non costituisce una donazione a favore dell’assegnatario, bensì una mera abdicazione a un diritto.
Se i legittimari non rinunciano, l’assegnatario è gravato di un vero e proprio obbligo giuridico di corrispondere loro quanto dovuto. L’adempimento di tale obbligo è fondamentale, e il suo mancato rispetto può esporre il patto a contestazioni.
I beni ricevuti dai legittimari a titolo di liquidazione sono imputati alle loro quote di legittima e, come i beni ricevuti dall’assegnatario, non sono soggetti a collazione o riduzione. Questo meccanismo assicura che, con la conclusione del patto, tutti i rapporti tra i legittimari relativi ai beni trasferiti siano definitivamente regolati.
La rinuncia alla liquidazione: natura giuridica ed effetti
La dottrina prevalente qualifica l’atto abdicativo del legittimario non assegnatario più propriamente come rifiuto partecipativo che come rinuncia in senso tecnico, applicando il principio invito beneficium non datur. Non si tratta di un patto successorio vietato, in quanto si riferisce a un diritto di credito già nato con la stipulazione del contratto, e non a diritti su una successione non ancora aperta, la cui misura, al momento della stipula, è stabilita e cristallizzata.
Ai fini della stabilità del patto, la rinuncia è pienamente equiparata alla percezione della liquidazione: la sola adesione al patto è sufficiente a far scaturire tutti gli effetti tipici dell’istituto, compresa l’esclusione dell’azione di riduzione e della collazione. La rinuncia, una volta compiuta, è irrevocabile.
Sul piano temporale, la rinuncia può avvenire contestualmente alla stipula del patto o in un momento successivo, mediante un autonomo negozio collegato; può essere totale o parziale. Dal punto di vista causale, può realizzare una liberalità indiretta a favore dell’assegnatario, oppure svolgere una funzione di riequilibrio rispetto alle precedenti liberalità ricevute dal rinunciante, con l’eventuale enunciazione e la ricognizione del loro valore attualizzato.
Effetti del patto di famiglia: stabilità successoria e inoppugnabilità
L’effetto più significativo del patto di famiglia è la stabilizzazione anticipata degli assetti successori dei beni produttivi. L’articolo 768-quater, ultimo comma, del codice civile dispone che “quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione“.
Questa norma rappresenta il cuore della deroga al diritto successorio ordinario e conferisce al patto una straordinaria forza giuridica. In una successione ordinaria, le donazioni fatte in vita dal defunto ai figli o al coniuge sono soggette a collazione (devono essere idealmente restituite alla massa ereditaria per formare le porzioni) e possono essere aggredite con l’azione di riduzione dai legittimari la cui quota sia stata lesa.
Nel caso del patto di famiglia, invece, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni è definitivo e non può più essere messo in discussione al momento dell’apertura della successione del disponente. Lo stesso vale per le somme o i beni ricevuti dai legittimari non assegnatari a titolo di liquidazione.
Questa cristallizzazione degli effetti patrimoniali offre all’assegnatario una certezza senza pari: può investire e gestire l’impresa senza timore che, alla morte del genitore, gli altri eredi possano avanzare pretese sul bene ricevuto.
La stabilità è la contropartita della procedura complessa necessaria alla stipula del patto, che comprende la partecipazione di tutti i legittimari e la loro contestuale tacitazione.
L’inoppugnabilità tramite azione di riduzione è l’elemento che distingue nettamente il patto di famiglia da una semplice donazione e lo rende lo strumento d’elezione per il passaggio generazionale dell’impresa familiare.
La stabilità, tuttavia, incontra un limite: qualora il valore della liquidazione corrisposta ai non assegnatari superi in misura rilevante il valore dell’azienda assegnata, l’eccedenza fuoriesce dalla causa del patto e, configurando una liberalità indiretta realizzata a latere dello stesso, può essere soggetta a riduzione, ancorché non all’azione di restituzione prevista dall’art. 563 c.c.
Profili fiscali e tassazione del patto di famiglia
La tassazione del patto di famiglia è un aspetto complesso che ha suscitato un significativo dibattito, in gran parte risolto da recenti pronunce della Corte di Cassazione [Cass. Civ., Sez. 5, ord. n. 19561 del 17 giugno 2022; Cass. Civ., Sez. 5, n. 29506 del 24 dicembre 2020]. Il regime fiscale si articola in due livelli: il trasferimento al beneficiario e la liquidazione ai legittimari non assegnatari:
- Trasferimento dell’azienda/partecipazioni: l’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni) prevede un’importante agevolazione. I trasferimenti di aziende o di partecipazioni societarie a favore dei discendenti (o del coniuge) non sono soggetti all’imposta di donazione, a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Questa esenzione si applica al solo trasferimento principale e non alle liquidazioni corrisposte ai legittimari non assegnatari, che restano soggette all’imposta di donazione [Cass. Civ., Sez. 5, n. 29506 del 24 dicembre 2020; Cass. Civ., Sez. 5, ord. n. 19561 del 17 giugno 2022; Cass. Civ., Sez. 5, ord. n. 6612 del 19 marzo 2026].
- Liquidazione ai legittimari non assegnatari: la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la liquidazione versata dall’assegnatario ai legittimari non assegnatari è considerata, ai soli fini fiscali, una donazione indiretta proveniente dal disponente (e non dall’assegnatario) [Cass. Civ., Sez. 5, ord. n. 19561 del 17 giugno 2022; Cass. Civ., Sez. 5, n. 29506 del 24 dicembre 2020]. Di conseguenza, l’imposta si calcola applicando l’aliquota e la franchigia previste in base al rapporto di parentela tra il disponente e il legittimario che riceve la liquidazione.
Ad esempio, se un padre trasferisce l’azienda a un figlio e quest’ultimo liquida la sorella, l’imposta sulla liquidazione sarà calcolata con l’aliquota e la franchigia padre-figlia (4% con franchigia di 1 milione di euro), e non con quella più onerosa fratello-sorella (6% con franchigia di 100.000 euro). Questo orientamento giurisprudenziale ha reso il patto di famiglia più sostenibile sotto il profilo fiscale.
L’impugnazione, lo scioglimento e la modifica del patto
Nonostante la sua stabilità, il patto di famiglia può essere impugnato, modificato o sciolto. L’articolo 768-quinquies c.c. prevede che il patto possa essere impugnato dai partecipanti per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) secondo le regole generali sui contratti. Tuttavia, l’azione si prescrive nel termine breve di un anno dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo o l’errore. Anche i legittimari che non hanno partecipato al patto e i cui diritti sono stati lesi possono agire in giudizio.
Lo scioglimento del patto di famiglia è disciplinato dall’articolo 768-septies c.c. Il patto può essere sciolto o modificato solo con il consenso di tutte le medesime persone che lo hanno concluso. Ciò può avvenire in due modi:
- Mutuo dissenso: mediante un nuovo contratto, stipulato con le stesse caratteristiche formali (atto pubblico) e con la partecipazione degli stessi soggetti (o dei loro successori) che avevano concluso il patto originario.
- Recesso: solo se previsto espressamente nel patto di famiglia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata agli altri contraenti e certificata da un notaio, garantendo così la certezza della provenienza e della data.
La rigidità delle procedure di modifica e di scioglimento del patto di famiglia è coerente con la finalità dell’istituto, ossia creare un assetto patrimoniale stabile e definitivo. Qualsiasi variazione richiede un nuovo accordo formale tra tutti i soggetti originariamente coinvolti, a riprova della natura plurilaterale e consensuale del patto.
Il patto di famiglia e l’azione revocatoria dei creditori
Una questione di grande rilevanza pratica è se il patto di famiglia possa essere aggredito dai creditori del disponente. Essendo un atto a titolo gratuito che comporta una diminuzione del patrimonio del debitore, il patto di famiglia non è esente dall’azione revocatoria ordinaria [art. 2901 c.c.].
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che il patto di famiglia, quale atto a titolo gratuito, è astrattamente suscettibile di azione revocatoria ordinaria, sicché i creditori del disponente che ne ritengano pregiudicate le proprie ragioni possono agire per far dichiarare l’inefficacia dell’atto nei loro confronti [Cass. Civ., Sez. 3, n. 1228 del 17 gennaio 2023; Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 10536 del 22 aprile 2025].
Per il successo dell’azione, i creditori devono provare:
- L‘eventus damni: il pregiudizio arrecato alle loro ragioni, consistente nel fatto che il patrimonio residuo del disponente non sia sufficiente a soddisfare il loro credito.
- Il consilium fraudis: la consapevolezza del disponente di arrecare pregiudizio ai creditori.
Trattandosi di atto a titolo gratuito, non è richiesta la prova della participatio fraudis del terzo beneficiario (l’assegnatario), basta la sola conoscenza del pregiudizio da parte del disponente.
L’accoglimento dell’azione revocatoria non invalida il patto erga omnes, ma lo rende inopponibile al solo creditore che ha agito, il quale potrà quindi aggredire esecutivamente il bene trasferito come se fosse ancora nel patrimonio del debitore. Questa eventualità deve essere attentamente valutata dal notaio e dalle parti in sede di stipula del patto di famiglia.
Esempio pratico
Per comprendere meglio il funzionamento del patto di famiglia, si consideri il seguente esempio pratico. Un imprenditore, vedovo, è titolare di un’azienda del valore di 900.000 euro e ha tre figli: A, B e C. Intende trasferire l’azienda al figlio A, che da anni lavora con lui ed è il più idoneo a garantirne la continuità. L’imprenditore si rivolge a un notaio per stipulare un patto di famiglia.
- Partecipanti: all’atto notarile devono partecipare l’imprenditore (disponente), il figlio A (assegnatario) e i figli B e C (in qualità di legittimari).
- Valutazione e quote di legittima: l’azienda viene periziata e il suo valore è confermato in 900.000 euro. Se la successione si aprisse in quel momento, la quota di legittima spettante a ciascun figlio sarebbe pari a 2/9 del patrimonio (ipotizzando che l’azienda sia l’unico bene), ossia 200.000 euro ciascuno.
- Liquidazione: Il figlio A, ricevendo un bene del valore di 900.000 euro, è tenuto a liquidare i fratelli B e C per la loro quota di legittima. Dovrà quindi corrispondere 200.000 euro a B e 200.000 euro a C. In alternativa, B e C potranno rinunciare alla liquidazione, con gli stessi effetti ai fini della stabilità del patto.
- Atto notarile: il notaio redige l’atto pubblico con cui si dà atto del trasferimento dell’azienda ad A e della contestuale liquidazione di B e C. Questi ultimi dichiarano di essere stati tacitati e di non avere più nulla a pretendere. In alternativa, potrebbero rinunciare alla liquidazione.
- Effetti: Una volta stipulato il patto, l’azienda è di proprietà esclusiva di A. Alla morte del padre, i fratelli B e C non potranno chiedere la collazione né agire in riduzione contro A per l’azienda ricevuta. L’assetto è definitivo.
Questo esempio dimostra come il patto di famiglia, se correttamente strutturato con l’ausilio del notariato, possa realizzare un perfetto equilibrio tra la volontà dell’imprenditore e la tutela dei diritti di tutti i legittimari.
Infografica riepilogativa

Domande frequenti
Quanto costa stipulare un patto di famiglia?
Il costo è variabile e dipende da diversi fattori, tra cui il valore dell’azienda o delle partecipazioni trasferite, la complessità dell’operazione e il numero di partecipanti. Le spese includono l’onorario del notaio, i costi delle perizie di stima necessarie e le imposte (di registro, ipotecaria, catastale e di bollo), oltre all’eventuale imposta di donazione sulle liquidazioni.
Cosa succede se un legittimario non partecipa al patto?
La partecipazione di tutti i legittimari esistenti al momento della stipula è un requisito di validità. Se anche solo uno di essi non partecipa, il patto di famiglia è nullo e non può essere stipulato. Occorre tuttavia distinguere il caso del legittimario che, pur invitato, si rifiuta di presenziare: secondo una parte della dottrina notarile, tale circostanza non inficia la validità del patto qualora la sua partecipazione sia stata debitamente sollecitata.
Il patto di famiglia può essere revocato dal disponente?
No, a differenza della donazione, il patto di famiglia è un contratto irrevocabile. Una volta concluso, il disponente non può revocarlo unilateralmente. Lo scioglimento è possibile solo con un nuovo accordo tra tutte le parti originarie (mutuo dissenso) o con il recesso, se previsto nel patto stesso.
Quali sono le tasse sul patto di famiglia?
Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni di controllo al discendente è esente dall’imposta di donazione se l’attività prosegue per almeno 5 anni. Le liquidazioni pagate agli altri legittimari, invece, sono soggette all’imposta di donazione, calcolata con aliquote e franchigie in base al rapporto di parentela tra il disponente e il legittimario liquidato.
È possibile trasferire un immobile con il patto di famiglia?
Un immobile può essere oggetto di patto di famiglia solo se rientra nel compendio aziendale (ad es. un capannone industriale). Non è possibile utilizzare il patto per trasferire un immobile ad uso personale o non strumentale all’attività d’impresa, poiché la legge ne limita l’oggetto al solo ambito aziendale o alle partecipazioni societarie.
Chi sono esattamente i legittimari che devono partecipare?
I legittimari sono coloro ai quali la legge riserva una quota del patrimonio del defunto, detta legittima. Ai sensi dell’art. 536 c.c. sono il coniuge, i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti. Per la validità del patto, devono partecipare tutti coloro che rientrerebbero in queste categorie qualora la successione si aprisse il giorno della stipula.
Il ruolo del Notaio
Il notaio non è un semplice autenticatore di firme: nel patto di famiglia svolge un ruolo attivo e multifunzionale che si estende all’intera operazione, dalla fase di consulenza preliminare fino agli adempimenti successivi alla stipula.
Nella fase preparatoria, il notaio analizza la struttura patrimoniale del disponente, verifica l’esatta composizione della platea dei legittimari e coordina la perizia di stima dei beni da trasferire. È in questa fase che si prevengono la maggior parte dei vizi che potrebbero invalidare il patto o comprometterne la stabilità.
In sede di stipula, il notaio ha il dovere di indagare la volontà di tutte le parti, non solo del disponente, assicurandosi che ciascun partecipante comprenda le conseguenze irreversibili dell’atto: l’assegnatario acquisisce un titolo stabile e inattaccabile, i legittimari liquidati rinunciano definitivamente a future pretese su quei beni, il disponente cede il controllo senza possibilità di revoca unilaterale.
Dopo la firma, il notaio cura la trascrizione nei registri immobiliari e l’iscrizione al Registro delle Imprese, adempimenti che rendono il trasferimento opponibile ai terzi e chiudono il cerchio della certezza giuridica.
