Definizione legale
I frutti sono le utilità economiche che una cosa è in grado di produrre periodicamente, senza che ne sia alterata la sostanza. Il codice civile distingue due categorie fondamentali: i frutti naturali e i frutti civili (art. 820 c.c.).
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo: rientrano in questa categoria i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Fino alla separazione dalla cosa madre, i frutti naturali ne formano parte integrante; è tuttavia possibile disporne come di cosa mobile futura. La proprietà dei frutti naturali si acquista con la separazione (art. 821, comma 1, c.c.).
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Costituiscono esempi tipici: gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821, comma 3, c.c.).
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Natura giuridica e caratteri essenziali
Il tratto caratterizzante dei frutti — tanto naturali quanto civili — è la loro periodicità e automaticità: essi devono prodursi dalla cosa senza che ne sia alterata la destinazione economica. Questo requisito dell’automaticità consente di distinguere i frutti in senso tecnico da altre utilità economicamente rilevanti.
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che i proventi derivanti dall’esercizio di un’attività imprenditoriale avente ad oggetto un’azienda non costituiscono frutti civili nel senso proprio del termine, poiché non rappresentano il corrispettivo del godimento della res, bensì il risultato di una complessa attività produttiva e organizzativa.
Analogamente, i dividendi societari non sono qualificabili come frutti civili, difettando il requisito dell’automaticità: essi presuppongono una delibera assembleare di distribuzione e dipendono dall’andamento economico della società [Cass. n. 848/2020].
Acquisto dei frutti
La disciplina dell’acquisto dei frutti è regolata dall’art. 821 c.c. e presenta differenze rilevanti tra le due categorie.
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri (ad esempio all’usufruttuario): in tal caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia sostenuto spese per la produzione e il raccolto; il rimborso è tuttavia limitato alle spese indispensabili e necessarie, con esclusione di quelle sovrabbondanti o ultronee rispetto al risultato utile conseguito [Cass. n. 17331/2024].
I frutti civili si acquistano invece giorno per giorno, in ragione della durata del diritto: il loro sorgere avviene nelle forme di un diritto di credito avente ad oggetto il corrispettivo del godimento della cosa.
Frutti e possesso: il regime dell’art. 1148 c.c.
Una disciplina derogatoria rispetto alle regole generali è prevista per il possessore tenuto a restituire la cosa al proprietario rivendicante. L’art. 1148 c.c. stabilisce che il possessore di buona fede fa propri i frutti naturali separati e i frutti civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale; per il periodo successivo risponde invece dei frutti percepiti e di quelli che avrebbe potuto percepire usando la diligenza del buon padre di famiglia.
La norma opera sia per i frutti naturali che per i frutti civili, con la differenza che l’obbligo restitutorio relativo ai frutti naturali ha carattere di debito di valore, mentre quello relativo ai frutti civili — costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, quali le somme riscosse a titolo di canone — integra un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico [Cass. n. 848/2020].
La tutela del proprietario configurata dall’art. 1148 c.c. ha natura restitutoria e non risarcitoria, essendo volta a rimuovere la difformità tra la situazione di fatto e i regimi legali attributivi dei frutti.
Frutti nell’usufrutto
L’usufruttuario ha diritto a percepire tutti i frutti naturali e civili della cosa per la durata del suo diritto (art. 984 c.c.).
Quando proprietario e usufruttuario si succedono nel godimento entro l’anno agrario o un periodo produttivo di maggiore durata, i frutti si ripartiscono in proporzione alla rispettiva durata del diritto, con le spese di produzione e raccolto ripartite nella medesima proporzione.
Frutti in comunione e successione
Nell’ambito della comunione ereditaria, il comproprietario che utilizzi in via esclusiva il bene comune è tenuto a corrispondere agli altri condividenti il valore corrispondente alla loro quota di frutti civili, intesi come corrispettivo del godimento che il bene avrebbe potuto generare.
L’obbligo di rendiconto decorre dall’apertura della successione, mentre la prescrizione del relativo credito decorre dal momento della divisione [Cass. n. 29321/2021].
Frutti e ripetizione dell’indebito
Nella disciplina della ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), la norma regola i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione.
Tale disciplina non si applica invece ai frutti e agli interessi che derivano dall’esecuzione del contratto: questi ultimi, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali integralmente restitutorie in ragione dell’effetto retroattivo della risoluzione ex art. 1458 c.c., indipendentemente dallo stato di buona o mala fede dell’accipiens [Cass. n. 423/2025].
Profili fiscali
Sul piano tributario, i frutti civili assumono rilievo in diversi contesti. In caso di immobile sottoposto a sequestro o pignoramento, i canoni di locazione e gli altri frutti civili transitano nella disponibilità del custode: ciononostante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali proventi concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile del proprietario, in quanto l’incasso da parte del custode determina un’utilità indiretta per il contribuente, decurtando il suo debito.
Con riferimento alle attività finanziarie detenute all’estero e non dichiarate, l’art. 6 del d.l. n. 167/1990 introduce una presunzione legale di fruttuosità: gli investimenti esteri si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, salvo prova contraria a carico del contribuente [Cass. n. 10/2022].

Domande frequenti
Qual è la differenza tra frutti naturali e frutti civili?
I frutti naturali provengono direttamente dalla cosa (es. raccolti agricoli, parti degli animali) e si acquistano con la separazione dalla cosa madre. I frutti civili rappresentano invece il corrispettivo del godimento che altri trae dalla cosa (es. canoni di locazione, interessi) e si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.
I dividendi di una società sono frutti civili?
No: i dividendi non sono qualificabili come frutti civili perché mancano del requisito dell’automaticità, presuppongono una delibera assembleare di distribuzione e dipendono dall’andamento economico dell’impresa. Essi rappresentano il risultato dell’attività produttiva societaria e non il corrispettivo del godimento di una res.
Fino a quando il possessore di buona fede può trattenere i frutti percepiti?
Il possessore di buona fede fa propri i frutti naturali separati e i frutti civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale. Dal momento della domanda in poi, è invece tenuto a restituire i frutti percepiti e quelli che avrebbe potuto percepire con la diligenza del buon padre di famiglia.
Chi sostiene le spese di produzione dei frutti ha diritto al rimborso?
Sì: chi fa propri i frutti è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la produzione e il raccolto, nei limiti del valore dei frutti stessi. Il rimborso è tuttavia limitato alle sole spese indispensabili e necessarie, con esclusione di quelle sovrabbondanti o non necessarie al conseguimento del risultato utile.
Fonti giuridiche e riferimenti
- Artt. 820, 821, 984, 1148 c.c. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
- Cass. civ., Sez. III, n. 848 del 17 gennaio 2020 (nozione di frutti civili; debito di valore vs. debito di valuta; applicabilità dell’art. 1148 c.c. a entrambe le categorie)
- Cass. civ., Sez. II, n. 17331 del 24 giugno 2024 (rimborso delle sole spese indispensabili ex art. 821, comma 2, c.c.)
- Cass. civ., Sez. II, n. 29321 del 21 ottobre 2021 (frutti in comunione ereditaria; decorrenza dell’obbligo di rendiconto)
- Cass. civ., Sez. I, n. 423 del 8 gennaio 2025 (frutti e ripetizione dell’indebito in caso di risoluzione contrattuale)
- Cass. civ., Sez. V, n. 10 del 4 gennaio 2022 (presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie estere ex art. 6, d.l. n. 167/1990)
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.