Diritto di uso

Definizione legale

Il diritto di uso è un diritto reale di godimento su cosa altrui, disciplinato dagli artt. 1021 e seguenti del codice civile, che attribuisce al titolare (usuario) la facoltà di servirsi della cosa e, se essa è fruttifera, di raccoglierne i frutti nei limiti di quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si valutano secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

Si tratta di un diritto tipico, appartenente al numerus clausus dei diritti reali: le parti non possono crearne varianti atipiche né modificarne il regime legale. Il contenuto essenziale è quindi determinato dalla legge e non può essere compresso oltre i limiti che la legge stessa prevede.

Diritto di uso - Copertina

Struttura e contenuto del diritto

Nonostante la formulazione codicistica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto di uso ha un contenuto ampio: l’usuario può trarre dal bene ogni utilità che esso è idoneo a offrire secondo la sua destinazione economica, non diversamente dall’usufruttuario [Cass. n. 17320/2015; Cass. n. 7811/2006].

Due profili vanno tenuti distinti:

  • Il limite quantitativo dei “bisogni”: opera esclusivamente con riguardo alla percezione dei frutti, non all’uso della cosa in sé. Non si tratta dunque di un limite generale di godimento.
  • I limiti derivanti dalla natura e destinazione economica del bene: sono gli unici limiti oggettivi al godimento, desumibili dalla disciplina dell’usufrutto (art. 981 c.c.) applicabile all’uso in forza del rinvio contenuto nell’art. 1026 c.c.

Da ciò deriva un corollario di grande rilievo pratico: il titolo costitutivo non può introdurre limitazioni o condizionamenti ulteriori rispetto a quelli legali. Se l’atto concede il bene soltanto per una determinata e circoscritta destinazione, escludendo ogni ulteriore potere di gestione e godimento, ciò costituisce indice rivelatore della volontà di costituire non un diritto reale d’uso, ma un diritto personale di godimento di natura obbligatoria [Cass. n. 28426/2025].

«il fatto che il conferente conceda il bene soltanto per un determinato uso, escludendo ogni potere di gestione e di godimento dell’avente diritto per altre ed ulteriori destinazioni, integra circostanza di fatto certamente in grado di rivelare che l’intenzione della parte era quella di trasferire un diritto personale di godimento e non un diritto reale d’uso»

Nell’ambito delle facoltà dell’usuario rientra anche la realizzazione di opere stabili e permanenti, purché non muti la destinazione economica del bene, salvo il successivo obbligo di restituzione al momento dell’estinzione del diritto.

Carattere personale e divieto di cessione

L’art. 1024 c.c. stabilisce che i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere né dare in locazione. Il vincolo di incedibilità rafforza il carattere personale del diritto, che deve essere esercitato effettivamente dal titolare.

Tale divieto, tuttavia, non ha natura di ordine pubblico e attiene a diritti patrimoniali disponibili: è pertanto liberamente derogabile in sede di atto costitutivo [Cass. n. 8507/2015]. In mancanza di deroga espressa nel titolo, la cessione del diritto determina l’estinzione dello stesso.

Il carattere personale, correttamente inteso, non impedisce la costituzione del diritto reale d’uso in favore di persone giuridiche: la Cassazione ha riconosciuto pienamente tale possibilità, precisando che per gli enti le facoltà si concentrano sull’usus, non verificandosi la condizione dei “bisogni personali” cui è subordinato il diritto ai frutti.

Nozione di famiglia

L’art. 1023 c.c. amplia la nozione rilevante di famiglia, includendo i figli nati dopo la costituzione del diritto (anche se al momento della nascita del diritto il titolare non era coniugato), i figli adottivi e riconosciuti, nonché le persone che convivono con il titolare per prestare a lui o alla sua famiglia i propri servizi.

Durata

In forza del rinvio dell’art. 1026 c.c. alla disciplina dell’usufrutto, si applica il principio secondo cui la durata non può eccedere la vita dell’usuario. Il diritto d’uso è dunque necessariamente temporaneo e non perpetuo, né trasmissibile agli eredi.

Le parti possono convenire una durata inferiore; la clausola che indichi il diritto come costituito “senza limiti di tempo” va interpretata come mera assenza di scadenza convenzionale, non come perpetuità.

Obblighi dell’usuario

Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti, o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa, è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario (art. 1025 c.c.). In caso di godimento parziale, la contribuzione è proporzionale. Si applica altresì il dovere di diligenza nel godimento e l’obbligo di restituzione alla scadenza.

Distinzione da figure affini

FiguraNaturaContenutoOpponibilità
Uso (art. 1021)Reale, tipicoAmpio, limitato solo da destinazione economicaErga omnes
Usufrutto (art. 981)Reale, tipicoPieno godimento e frutti senza limite di bisogniErga omnes
Abitazione (art. 1022)Reale, tipicoSolo abitare la casa nei limiti dei bisogniErga omnes
Diritto personale di godimentoObbligatoriaModellabile liberamente dalle partiSolo inter partes
ServitùRealePeso su fondo a vantaggio di altro fondoErga omnes

La differenza sostanziale tra uso reale e diritto personale di godimento va colta «proprio nell’ampiezza ed illimitatezza del primo […] rispetto alla multiforme atteggiabilità del secondo».

Va inoltre segnalato che la giurisprudenza esclude la configurabilità di un “diritto reale di uso esclusivo” perpetuo su parti comuni condominiali, per contrasto con il principio di tipicità dei diritti reali [Cass., Sez. Un., n. 28972/2020].

Profili fiscali

Imposte indirette. Nel trasferimento della proprietà gravata da diritto di uso, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto. Il valore dell’uso si determina moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse (annualità) e applicando poi i coefficienti previsti in relazione alla durata del diritto o all’età del beneficiario [Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2013].

Imposte dirette. I redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento su immobili rientrano tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, essendo imponibili per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta; l’equiparazione con il diritto di proprietà opera invece nella sola ipotesi di cessione del diritto già costituito [Risposta Agenzia delle Entrate n. 133 del 2025].

IMU. Il soggetto passivo è il titolare del diritto reale di uso, e non il nudo proprietario. È dunque decisivo qualificare correttamente la fattispecie: ove sia configurabile un mero diritto personale di godimento (o un comodato), il presupposto impositivo in capo all’utilizzatore non sussiste.

Diritto di uso - Definizione legale

Domande frequenti

Il diritto di uso può essere venduto o affittato?

In linea di principio no: l’art. 1024 c.c. vieta espressamente la cessione e la locazione del diritto di uso. Il divieto è però derogabile con clausola espressa nell’atto costitutivo, e in assenza di tale deroga la cessione comporta l’estinzione del diritto.

Quanto dura il diritto di uso?

La durata massima coincide con la vita dell’usuario, in applicazione della disciplina dell’usufrutto richiamata dall’art. 1026 c.c. Non è ammissibile un diritto d’uso perpetuo né trasmissibile agli eredi, e le parti possono comunque pattuire una durata più breve.

Chi paga IMU e spese in presenza di un diritto di uso?

Il titolare del diritto reale di uso è soggetto passivo IMU in luogo del nudo proprietario ed è tenuto, ai sensi dell’art. 1025 c.c., alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e ai tributi come l’usufruttuario. Se gode solo parzialmente del bene, contribuisce in proporzione all’utilità effettivamente tratta.

Come distinguere il diritto di uso da un semplice diritto personale di godimento?

L’elemento discriminante è l’ampiezza del godimento: se il titolo circoscrive l’utilizzo a una destinazione specifica escludendo ogni altra utilità, si è in presenza di un diritto personale di natura obbligatoria, opponibile solo tra le parti. Il diritto reale d’uso, al contrario, consente di trarre dal bene ogni utilità compatibile con la sua destinazione economica e non tollera limitazioni ulteriori imposte dal titolo.


Fonti giuridiche e riferimenti

  • Artt. 981, 1021-1026 c.c. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
  • Cass. civ., Sez. II, 31 agosto 2015, n. 17320 — contenuto e ampiezza del diritto d’uso
  • Cass. civ., 2015, n. 8507 — derogabilità del divieto di cessione ex art. 1024 c.c.
  • Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2020, n. 28972 — inammissibilità del diritto reale di uso esclusivo su parti comuni
  • Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2025, n. 28426 — distinzione tra diritto reale d’uso e diritto personale di godimento; costituzione in favore di persone giuridiche
  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 — criteri di determinazione del valore del diritto di uso

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

Voci correlate

→ Diritto di abitazione

→ Frutti

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