Definizione legale
La Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) è un atto di diritto amministrativo introdotto nell’ordinamento italiano dall’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo scopo di semplificare l’azione amministrativa. Originariamente concepita come “denuncia di inizio attività”, ha poi assunto la denominazione di “dichiarazione di inizio attività” a seguito del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.
Con la D.I.A., il legislatore ha sostituito il tradizionale modello autorizzatorio, basato su un provvedimento espresso della Pubblica Amministrazione (P.A.), con un meccanismo che abilita il privato a intraprendere un’attività economica o edilizia sulla base di una propria dichiarazione asseverata. A partire dal 2010, la D.I.A. è stata a sua volta sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), introdotta dall’art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
La nuova disciplina della S.C.I.A. si sostituisce direttamente a quella della D.I.A. in ogni normativa statale e regionale.
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Natura giuridica
La giurisprudenza ha chiarito in modo consolidato che la D.I.A., e oggi la S.C.I.A., non costituisce un’istanza per l’avvio di un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un provvedimento di assenso tacito [Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 555/2016][Tribunale di Taranto, Sentenza n.145 del 12 gennaio 2024].
Si tratta, invece, di un atto privato di auto-responsabilità, con cui l’interessato comunica alla P.A. l’intenzione di intraprendere un’attività consentita dalla legge, attestando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti normativi [Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 555/2016][Tribunale di Rimini – Sezione UNICA – Sentenza 19 dicembre 2025, n. 950].
La dichiarazione di inizio attività (…) non dà vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì “riflette un atto del privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge” [Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 555/2016].
La posizione giuridica del dichiarante è un diritto soggettivo che trova il suo fondamento diretto nella legge e non necessita di un consenso preventivo da parte dell’amministrazione [Tribunale di Taranto, Sentenza n.145 del 12 gennaio 2024].
Di conseguenza, la D.I.A./S.C.I.A. non è un provvedimento amministrativo tacito e non è direttamente impugnabile; gli interessati possono solo sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica da parte della P.A. [LEGGE 7 agosto 1990, n. 241].
Evoluzione normativa: dalla D.I.A. alla S.C.I.A.
L’istituto ha subito una significativa evoluzione volta a una progressiva liberalizzazione e semplificazione:
- Denuncia di Inizio Attività (1990): L’art. 19 della L. 241/1990 introduce la D.I.A., che permette di iniziare l’attività dopo il decorso di un termine (generalmente 30 giorni) dalla presentazione della denuncia, durante il quale la P.A. può esercitare i suoi poteri di controllo e inibitori [DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112].
- Dichiarazione di Inizio Attività (2005): Il D.L. 35/2005 ne modifica la denominazione, mantenendone la struttura [Corte Cost., sentenza n. 203 del 25 luglio 2012][Corte Cost., sentenza n. 203 del 25 luglio 2012].
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. (2010): Il D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, sostituisce la D.I.A. con la S.C.I.A. [DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78]. La novità principale è che l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione, senza dover attendere il decorso di alcun termine [Tribunale Ordinario Rieti, sez. LA, sentenza n. 167/2020][LEGGE 18 giugno 2009, n. 69]. L’art. 49, comma 4-ter, del D.L. 78/2010 stabilisce che le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono “dichiarazione di inizio attività” e “DIA” ovunque ricorrano [DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78][Corte Cost., sentenza n. 164 del 4 luglio 2012]. La Corte Costituzionale ha confermato che tale disciplina rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali [Corte Cost., sentenza n. 164 del 4 luglio 2012][Corte Cost., sentenza n. 203 del 25 luglio 2012][Corte Cost., sentenza n. 203 del 25 luglio 2012][Corte Cost., sentenza n. 164 del 4 luglio 2012].
Poteri della Pubblica Amministrazione
Nonostante la liberalizzazione, la P.A. conserva importanti poteri di controllo, che si articolano in due fasi:
- Potere inibitorio e conformativo (entro i termini): L’amministrazione competente, entro un termine perentorio (60 giorni, ridotto a 30 in materia edilizia), verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi [DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78][Corte Cost., sentenza n. 203 del 25 luglio 2012]. Presupposti indefettibili perché la dichiarazione sia produttiva di effetti sono la completezza e la veridicità delle autocertificazioni; in caso contrario, la P.A. può inibire l’attività anche dopo il decorso del termine [Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 555/2016].
- Potere di autotutela (oltre i termini): Decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio, l’amministrazione può intervenire solo in presenza di specifiche condizioni. L’art. 19, comma 4, della L. 241/1990 consente un intervento successivo solo “in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale” [DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78]. Resta comunque salvo il potere dell’amministrazione di agire in autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies (revoca) e 21-nonies (annullamento d’ufficio) della stessa legge, in particolare in caso di dichiarazioni false o mendaci, per le quali l’intervento è possibile “sempre e in ogni tempo” [DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78][Corte Cost., sentenza n. 49 del 16 marzo 2016]. In materia edilizia, inoltre, restano fermi i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/2001 [LEGGE 7 agosto 1990, n. 241][Corte Cost., sentenza n. 49 del 16 marzo 2016].
La D.I.A./S.C.I.A. in materia edilizia
In campo edilizio, la D.I.A. e ora la S.C.I.A. hanno un ruolo centrale. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia) elenca gli interventi subordinati a S.C.I.A. L’articolo 22 del D.P.R. 380/2001 specifica che sono realizzabili mediante S.C.I.A., tra gli altri:
- Interventi di manutenzione straordinaria che riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380].
- Interventi di restauro e risanamento conservativo che riguardino le parti strutturali [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380].
- Interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli che richiedono il permesso di costruire [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380].
- Varianti a permessi di costruire che non incidono su parametri urbanistici, volumetrie e che non configurano una variazione essenziale [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380].
È fondamentale notare che, con una norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 2, lett. c) del D.L. 70/2011), il legislatore ha precisato che la disciplina della S.C.I.A. (che consente l’inizio immediato dei lavori) si applica alla D.I.A. edilizia “con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire” (c.d. “Super DIA”) [LEGGE 7 agosto 1990, n. 241][Corte Cost., sentenza n. 237 del 27 luglio 2011].
Per tali interventi più impattanti, resta quindi necessario il decorso del termine di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori [Circolare n. 7 del 27/04/2018][Corte Cost., sentenza n. 237 del 27 luglio 2011].

Domande frequenti
La D.I.A. è ancora in uso oggi?
No, dal 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). La nuova disciplina sostituisce direttamente quella precedente in tutta la legislazione nazionale e regionale.
Cosa succede dopo aver presentato una S.C.I.A.?
L’attività può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione della segnalazione, a condizione che sia completa e veritiera. La Pubblica Amministrazione ha poi un termine (30 giorni in edilizia) per effettuare le verifiche e, in caso di irregolarità, vietare la prosecuzione dell’attività.
Quali interventi edilizi posso realizzare con la S.C.I.A.?
La S.C.I.A. permette di realizzare interventi come manutenzioni straordinarie strutturali, restauri e risanamenti conservativi strutturali, e alcune ristrutturazioni edilizie. Non può essere usata per nuove costruzioni o interventi che richiedono il permesso di costruire.
L’Amministrazione può bloccare i lavori anche dopo la scadenza dei 30 giorni?
Sì, ma solo in circostanze limitate, come il pericolo di un danno grave a interessi pubblici quali ambiente, salute o patrimonio culturale. L’Amministrazione conserva inoltre sempre il potere di annullare il titolo in autotutela, specialmente se basato su dichiarazioni false.
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.