Definizione legale
La cessione di volumetria (o cessione di cubatura) è il contratto con cui il proprietario di un terreno trasferisce a titolo oneroso, a favore del proprietario di un altro fondo, la capacità edificatoria connessa al proprio suolo. Grazie a questa operazione il cessionario può costruire oltre l’indice di edificabilità originario del proprio terreno, sommando la cubatura ricevuta a quella di cui già dispone.
Si tratta di uno strumento che fa circolare i diritti edificatori senza mutare la proprietà del suolo: ciò che si trasferisce non è il terreno, bensì la sua potenzialità costruttiva.
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Elementi essenziali della cessione di volumetria
Perché l’operazione sia valida ed efficace devono ricorrere alcuni elementi:
- Omogeneità urbanistica dei fondi: requisito affermato dalla giurisprudenza di legittimità [Cass. SS.UU. n. 16080/2021], che richiede un fondo “urbanisticamente omogeneo”: i terreni devono ricadere nella stessa zona urbanistica o avere il medesimo indice di edificabilità. Ulteriori limiti, anche relativi alla localizzazione e alla contiguità dei fondi, possono derivare dalla disciplina urbanistica concreta applicabile (piani attuativi, regolamenti locali). Resta fermo che la volumetria non può “migrare” liberamente da un capo all’altro del Comune. Il requisito non è puramente tecnico: garantisce la neutralità urbanistica dell’operazione, poiché la volumetria si redistribuisce senza alterare il carico edificatorio complessivo previsto dal piano regolatore.
- Titolarità privata dei fondi: l’operazione presuppone che entrambi i fondi appartengano a privati, poiché si fonda sulla libera disponibilità della capacità edificatoria dei rispettivi proprietari. È questo a distinguerla dai meccanismi pubblicistici (perequazione, compensazione), in cui i diritti edificatori sono invece attribuiti dall’amministrazione.
- Onerosità (carattere tipico, non essenziale): nella prassi la cessione avviene di norma dietro corrispettivo, tanto che l’onerosità ne costituisce la causa tipica. Trattandosi però di un diritto patrimoniale disponibile, è ammissibile anche un’attribuzione a titolo gratuito (donazione), che è tuttavia un negozio diverso, con regole proprie di forma, fiscalità e tutela dei legittimari (v. la FAQ dedicata).
- Assenza di vincoli che impediscano la migrazione della cubatura (v. oltre, sezione “Attenzione”).
La natura giuridica: da diritto reale a diritto edificatorio autonomo
Per anni la qualificazione del contratto ha diviso la giurisprudenza in due orientamenti contrapposti, al punto da indurre la Sezione Sesta a rimettere la questione alle Sezioni Unite [Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 19152/2020].
La tesi della natura reale
Un primo indirizzo, diffuso soprattutto nella giurisprudenza tributaria, considerava la cessione di cubatura come il trasferimento di un diritto reale immobiliare, assimilandola, di volta in volta, a una servitù atipica (la servitus non aedificandi), a un diritto di superficie atipico o a una limitazione legale della proprietà. La conseguenza fiscale era l’imposta di registro, proporzionale, propria dei trasferimenti immobiliari.
La tesi della natura obbligatoria
Un secondo orientamento attribuiva all’accordo efficacia meramente obbligatoria: il cedente si impegnava soltanto a prestare il proprio consenso davanti al Comune, e il trasferimento si perfezionava soltanto con il provvedimento amministrativo, cui si riconosceva valore costitutivo.
La soluzione delle Sezioni Unite (sentenza n. 16080/2021)
Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 16080 del 9 giugno 2021, che hanno superato l’alternativa tra diritto reale e obbligazione qualificando la cessione di cubatura come atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale. La pronuncia si pone in continuità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23902 del 29 ottobre 2020 che, in materia tributaria e con riferimento ai diritti edificatori compensativi, aveva già escluso la natura reale di tali diritti, rilevandone il distacco dal fondo di origine e la trasferibilità separata da esso.
L’indirizzo è stato poi ribadito dalla giurisprudenza successiva: la Cassazione [Sez. II, n. 1476/2022] ha negato che la cessione costituisca una servitù prediale, valorizzando il ruolo della P.A. nel rilascio del permesso e ribadendo che non è indispensabile la vicinanza tra i fondi, purché ricompresi nella medesima zona urbanistica.
Il punto sistematico è questo: il diritto edificatorio è una facoltà enucleata dal diritto di proprietà, la facoltà di costruire, che si stacca dal fondo e diventa un bene autonomo, dotato di valore patrimoniale e suscettibile di circolazione, pur senza assumere il rango di diritto reale tipico. Non è quindi né una porzione del dominio né una semplice obbligazione, bensì un tertium genus.
Una parte della dottrina lo qualifica come bene immateriale a contenuto patrimoniale, autonomo sia rispetto ai diritti reali sia rispetto ai diritti di credito. È, peraltro, una collocazione sistematica ancora discussa: le stesse Sezioni Unite ne hanno affermato la natura “non reale” senza fissarne con precisione la categoria di appartenenza.
Resta fermo il doppio piano dell’operazione:
- sul piano privatistico, l’effetto traslativo è immediato e si produce tra le parti per effetto del solo consenso;
- sul piano pubblicistico, l’effettiva edificabilità resta subordinata al rilascio del titolo edilizio: il permesso di costruire ha funzione abilitativa dell’esercizio del diritto, ma non incide sulla sua titolarità. Il Comune non è obbligato a rilasciarlo, conservando la propria discrezionalità, circostanza che le stesse Sezioni Unite considerano incompatibile con i caratteri di immediatezza e assolutezza propri dei diritti reali [Cass. SS.UU. n. 16080/2021].
Forma scritta, trascrizione e ruolo dell’atto notarile
Sul punto, il principio di diritto vincolante è quello fissato dalle Sezioni Unite: il contratto non richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. ed è trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c.
Una parte della dottrina notarile ha criticato tale conclusione, osservando che la previsione di una trascrizione tipica (art. 2643, n. 2-bis) attrarrebbe l’istituto tra gli atti per i quali l’art. 1350, n. 13, c.c. impone comunque la forma scritta. Si tratta, però, di un’osservazione dottrinale non recepita dalla giurisprudenza, che resta ferma sul principio sopra indicato.
Sul piano operativo, in ogni caso, la conclusione non cambia: l’atto notarile, atto pubblico o scrittura privata autenticata, è di fatto centrale. Solo attraverso di esso il contratto può essere trascritto e divenire opponibile ai terzi. La trascrizione, qui, ha funzione dichiarativa e non costitutiva: non determina il trasferimento, già avvenuto per consenso delle parti, ma lo rende opponibile. Da qui il ruolo del notaio nella redazione del titolo trascrivibile e nel controllo di legalità.
Il regime fiscale della cessione di volumetria
Dalla qualificazione come trasferimento di un diritto non reale a contenuto patrimoniale discende il trattamento fiscale:
- Imposta di registro al 3%, come “atto diverso avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale” (art. 9 della Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 131/1986). Dal 1° gennaio 2025 questa qualificazione ha anche un fondamento normativo espresso: il D.Lgs. 139/2024 ha inserito nell’art. 9 i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, recependo il principio già affermato dalle Sezioni Unite.
- Imposta ipotecaria in misura fissa (200 euro), oltre all’imposta di bollo (155 euro) e alla tassa ipotecaria (35 euro) per la trascrizione. Non è invece dovuta l’imposta catastale: l’operazione non comporta la voltura di un diritto reale immobiliare, bensì la circolazione di un diritto edificatorio autonomo.
- Se il cedente è un soggetto passivo IVA, l’operazione non sconta il registro proporzionale: rientra nel campo IVA come prestazione di servizi, con imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro) [Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 69/2023].
- Coerenza con il diritto vivente. Il favore fiscale rispetto al 9% dei trasferimenti immobiliari riflette la natura non reale del diritto: la stessa logica è confermata, in materia tributaria, dalle Sezioni Unite n. 23902/2020, che hanno escluso che il diritto edificatorio possa essere trattato come bene immobile inerente al fondo.
Nota di aggiornamento: il D.Lgs. 123/2025 ha approvato il nuovo Testo Unico dei tributi indiretti, le cui disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2027; l’impianto qui descritto resta confermato.
Istituti correlati: perequazione, compensazione e crediti edilizi
La cessione di volumetria rientra nella più ampia categoria della circolazione dei diritti edificatori, da non confondere con istituti affini:
- Perequazione urbanistica: la capacità edificatoria è attribuita in modo uniforme a tutti i suoli di un comparto, a prescindere dalla loro destinazione concreta.
- Compensazione urbanistica: il proprietario di un’area destinata a finalità pubbliche riceve, in luogo dell’indennizzo, crediti edilizi spendibili altrove. A questa logica si riconducono anche i crediti edilizi riconosciuti nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana, sempre più valorizzati dalla legislazione regionale.
- Cessione di volumetria: a differenza dei precedenti, presuppone un trasferimento volontario e oneroso della volumetria tra fondi privati, di regola all’interno dello stesso comparto.
- Concentrazione di volumetria: da distinguere dalla cessione. Si ha quando un unico proprietario di più fondi contigui sfrutta su uno di essi la cubatura degli altri, mediante negozio unilaterale di asservimento. Manca, quindi, il trasferimento tra proprietari diversi che caratterizza la cessione di cubatura.
Attenzione: i rischi pratici della cessione di volumetria
1. Vincoli che bloccano la cubatura. Vincoli paesaggistici, archeologici, naturalistici o idrogeologici, così come un indice di edificabilità già saturo, possono impedire l’uso della cubatura sul fondo cessionario: in tal caso il diritto, pur acquistato, resta inutilizzabile.
2. Piano attuativo non ancora adottato. Quando l’operazione è inserita in un piano attuativo, finché questo non è in vigore, l’effetto urbanistico resta in concreto sospeso; se il piano decade, la cubatura non può essere utilizzata sul fondo cessionario.
3. Tutela contrattuale assente. In assenza di garanzie (condizioni, clausole risolutive, rimedi restitutori), il cessionario resta esposto al rischio del diniego del titolo edilizio da parte del Comune.
Cosa verifica il notaio nella cessione di volumetria
• Omogeneità urbanistica dei fondi, tramite il certificato di destinazione urbanistica.
• Indici di edificabilità residui disponibili sui due terreni.
• Vincoli paesaggistici, archeologici e idrogeologici gravanti sulle aree.
• Assenza di ipoteche, pignoramenti o altri gravami a carico del fondo del cedente.
• Coerenza con il piano regolatore e con i piani attuativi vigenti.

Domande frequenti
Serve l’atto notarile per la cessione di volumetria?
In pratica sì. Per essere trascritto ex art. 2643, n. 2-bis, c.c. e opponibile ai terzi, il contratto richiede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.
Il trasferimento della cubatura è immediato?
Sì, tra le parti l’effetto traslativo del diritto edificatorio è immediato [Cass. SS.UU. n. 16080/2021]. L’utilizzazione concreta della cubatura resta però subordinata al rilascio del permesso di costruire.
Qual è l’aliquota fiscale applicabile alla cessione di volumetria?
L’imposta di registro è dovuta al 3% come “atto diverso” a contenuto patrimoniale; l’imposta ipotecaria, in caso di trascrizione, è dovuta in misura fissa (200 euro), insieme al bollo e alla tassa ipotecaria. Non è dovuta l’imposta catastale.
Cosa accade se il Comune nega il permesso di costruire?
Il diritto resta acquistato poiché il trasferimento si è già prodotto tra le parti col consenso [Cass. SS.UU. n. 16080/2021] ma la cubatura non può essere utilizzata, perché manca il titolo per costruire. Il contratto resta valido: il diniego non lo rende nullo. Per tutelarsi, è prudente prevedere nel contratto il mancato rilascio del permesso come condizione o clausola risolutiva (art. 1456 c.c.), così da poter sciogliere il vincolo e recuperare quanto pagato; in mancanza, il cessionario resta esposto al rischio.
Se l’indice edificatorio cambia dopo la cessione, il contratto resta valido?
Sì. La Cassazione [Sez. II, n. 31213/2024] ha chiarito che la sopravvenuta modifica della disciplina urbanistica, che limiti lo sfruttamento dell’indice ceduto, non incide sulla causa del negozio, non giustifica il ricorso alla presupposizione e non comporta responsabilità del cedente. Il diritto, infatti, è stato trasferito ed era in sé utilizzabile: il rischio di una minore sfruttabilità materiale, dovuta a vincoli o a modifiche successive, resta a carico dell’acquirente.
La cessione di volumetria è sempre possibile?
No. È esclusa o limitata in presenza di vincoli paesaggistici, naturali o idrogeologici, o quando l’indice di edificabilità del fondo cessionario è già saturo.
La capacità edificatoria può essere donata?
In linea di principio sì. Poiché il diritto edificatorio ha natura patrimoniale ed è disponibile, può essere trasferito anche a titolo gratuito. In tal caso, però, non si ha una cessione di cubatura, ma una vera e propria donazione, con regole proprie: richiede l’atto pubblico con due testimoni, a pena di nullità (art. 782 c.c.), sconta l’imposta sulle donazioni in luogo dell’imposta di registro al 3% ed è soggetta alle tutele dei legittimari (collazione e riduzione).
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.