Definizione legale
L’accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario in forza del quale il proprietario della cosa principale acquista anche la proprietà della cosa che vi si incorpora o si unisce stabilmente. In materia immobiliare, la regola base è che qualunque costruzione, piantagione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo, salvo che la legge o un titolo valido dispongano diversamente.
La giurisprudenza di legittimità qualifica l’accessione come un meccanismo oggettivo: l’acquisto si produce ipso iure, cioè automaticamente, per il solo fatto dell’incorporazione materiale, senza necessità di una manifestazione di volontà del proprietario del fondo [Sez. Unite Civile, Sentenza n. 3873 del 16/02/2018].
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Significato e funzione dell’istituto
L’accessione serve a garantire certezza dei rapporti giuridici, semplificazione della titolarità dei beni e tutela della circolazione immobiliare. La logica dell’istituto è che la “cosa principale” attrae la “cosa accessoria”: nel caso dell’accessione immobiliare, il bene principale è normalmente il suolo, che prevale sulle opere e sui materiali incorporati [Sez. Unite Civile, Sentenza n. 3873 del 16/02/2018].
Da questa impostazione discende una conseguenza pratica molto rilevante: non si può separare liberamente la proprietà del terreno da quella della costruzione se non esiste un titolo idoneo a derogare alla regola, come ad esempio la costituzione di un diritto di superficie in forma valida.
Come opera l’accessione
L’accessione opera quando vi è una incorporazione stabile tra beni. L’effetto tipico è l’acquisto della proprietà della cosa accessoria da parte del titolare della cosa principale.
1. Accessione immobiliare
È la figura più nota. Se su un terreno viene edificato un fabbricato, la costruzione appartiene al proprietario del suolo. Questo vale anche quando l’opera sia stata realizzata da un terzo con materiali propri, salvo le specifiche conseguenze indennitarie o i rimedi previsti dalla legge.
La Cassazione ha chiarito che l’acquisto avviene nel momento stesso in cui la costruzione si incorpora al suolo, e che l’eventuale sentenza del giudice ha natura solo dichiarativa [Sez. Quinta Civile, Sentenza n. 6797 del 11/03/2020].
2. Accessione tra beni mobili
L’istituto si applica anche quando più cose mobili vengono unite o mescolate. In quel caso rilevano la separabilità dei beni, il valore economico e l’individuazione della cosa principale. Se i beni non sono separabili senza notevole deterioramento, può sorgere una comunione oppure l’acquisto dell’intero da parte del proprietario della cosa principale, con obbligo di corrispettivo verso l’altro.
Accessione e costruzione su suolo altrui
Se un terzo costruisce su un terreno altrui con materiali propri, il proprietario del fondo, in linea generale, acquista la proprietà dell’opera per accessione. Tuttavia, la disciplina non si limita all’effetto acquisitivo: regola anche i rapporti economici tra proprietario e costruttore.
In particolare, il proprietario può:
- ritenere l’opera, pagando il valore dei materiali e della manodopera oppure l’aumento di valore arrecato al fondo;
- in certi casi, chiederne la rimozione.
La Cassazione ha precisato che il diritto del terzo costruttore, quando la rimozione non venga o non possa essere richiesta, ha natura indennitaria e nasce dal vantaggio economico che il proprietario del fondo ricava dall’incorporazione dell’opera [Sez. Prima Civile, Sentenza n. 22154 del 24/07/2023].
Quando l’accessione non opera o opera in modo derogato
L’accessione non è una regola assoluta. Può essere esclusa o derogata quando esiste un titolo idoneo oppure quando la legge prevede una disciplina speciale.
Il caso tipico è il diritto di superficie, che consente di separare la proprietà del suolo da quella della costruzione. La Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che, per derogare alla regola dell’accessione con efficacia reale, occorre un titolo negoziale valido, soggetto ai requisiti di forma propri dei diritti reali immobiliari [Sez. Unite Civile, Sentenza n. 3873 del 16/02/2018].
In mancanza di tale titolo, la costruzione segue il suolo.
Accessione in comunione
Se il suolo appartiene in comproprietà a più soggetti e uno solo costruisce, la costruzione, in linea di principio, diventa comune in proporzione alle quote del terreno, salvo diverso accordo valido.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che anche in questo caso l’accessione opera automaticamente, perché il comproprietario costruttore non può sottrarsi alla forza attrattiva del suolo comune senza un titolo contrario formalmente idoneo [Sez. Unite Civile, Sentenza n. 3873 del 16/02/2018].
Accessione e imposte
L’istituto ha effetti importanti anche sul piano fiscale, specie nelle imposte sugli immobili e nell’imposta di registro.
In ambito tributario, la Cassazione ha affermato che, se viene alienato un terreno sul quale insiste una costruzione già acquisita per accessione, nel silenzio dell’atto si trasferisce anche la costruzione, e il relativo valore rileva anche ai fini dell’imposta di registro [Sez. Quinta Civile, Sentenza n. 6797 del 11/03/2020].
Sul piano interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il medesimo principio evidenziando che, nei trasferimenti immobiliari, le accessioni si presumono trasferite con l’immobile, salvo prova contraria nei modi richiesti dalla legge [Risoluzione n. 72 del 23/03/2009].
Differenza tra accessione, superficie e usucapione
Accessione
È un acquisto automatico e originario collegato all’incorporazione materiale del bene.
Diritto di superficie
È il diritto reale che consente di mantenere distinta la proprietà della costruzione da quella del suolo. Non nasce automaticamente: richiede un titolo idoneo.
Usucapione
È un modo di acquisto della proprietà che si fonda sul possesso protratto nel tempo. Diversamente dall’accessione, non dipende dall’incorporazione ma dal decorso del termine di legge e dai relativi presupposti.
Rilevanza pratica
L’accessione è centrale in molte situazioni concrete:
- costruzione eseguita da un terzo su terreno altrui;
- vendita di terreno con fabbricato non espressamente menzionato;
- edificazione su area comune;
- rapporti tra proprietario del suolo e investitore o utilizzatore dell’area;
- tassazione di terreni e fabbricati.
In tutti questi casi, la domanda decisiva è una: esiste un titolo valido che separi la proprietà del suolo da quella dell’opera? Se la risposta è negativa, la regola generale resta quella dell’accessione.

Domande frequenti
Se costruisco su un terreno non mio, divento proprietario dell’edificio?
Di regola no: la costruzione appartiene al proprietario del suolo per effetto dell’accessione. Tu puoi però avere, a seconda dei casi, un diritto all’indennizzo o altri rimedi previsti dalla legge.
Se vendo un terreno con sopra un fabbricato, devo indicare espressamente anche la costruzione?
In linea generale, no: la costruzione segue il terreno e si trasferisce con esso. Per escluderla occorre un titolo idoneo e non basta un generico silenzio o una separazione solo di fatto.
È possibile avere proprietà diverse tra terreno e fabbricato?
Sì, ma solo se esiste una valida deroga alla regola dell’accessione, tipicamente tramite diritto di superficie. Senza un titolo efficace, il fabbricato appartiene al proprietario del suolo.
L’accessione ha effetti fiscali?
Sì, perché può incidere sia sulla soggettività passiva delle imposte immobiliari sia sulla base imponibile negli atti di trasferimento. In concreto, il fisco tende a considerare unitariamente suolo e costruzione quando l’accessione è già operante.
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.
Fonti giuridiche e riferimenti
- Art. 934 c.c.
- Art. 936 c.c.
- Art. 939 c.c.
- Cass., Sez. Unite civ., 16 febbraio 2018, n. 3873 [Sez. Unite Civile, Sentenza n. 3873 del 16/02/2018]
- Cass., Sez. V civ., 11 marzo 2020, n. 6797 [Sez. Quinta Civile, Sentenza n. 6797 del 11/03/2020]
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 marzo 2009, n. 72/E [Risoluzione n. 72 del 23/03/2009]