Definizione legale
La servitù prediale è un diritto reale di godimento su cosa altrui (ius in re aliena) definito dall’art. 1027 del codice civile come il peso imposto sopra un fondo (denominato fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (denominato fondo dominante) appartenente a un diverso proprietario.
L’istituto instaura una relazione giuridica ed economica diretta e oggettiva tra due beni immobili. Tale vincolo comporta una specifica limitazione o compressione delle facoltà dominicali spettanti al titolare del fondo servente, a fronte del miglior sfruttamento, della comodità o del vantaggio strutturale del fondo dominante.
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Elementi costitutivi e caratteri strutturali
Affinché si perfezioni la fattispecie della servitù prediale secondo i canoni della realità e del principio di tipicità dei diritti reali, devono concorrere i seguenti elementi essenziali:
- Dualità dei fondi e alterità dei proprietari (nemini res sua servit): i fondi coinvolti devono appartenere a soggetti distinti. I beni devono inoltre trovarsi in una relazione di vicinanza (vicinitas) tale da consentire al fondo dominante di trarre un reale beneficio dall’assoggettamento del fondo servente.
- Nozione oggettiva di utilitas: ai sensi dell’art. 1028 del codice civile, l’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante, oppure inerire alla sua destinazione industriale. Essa si estende a qualunque vantaggio, persino non economico, idoneo a migliorare l’utilizzo oggettivo dell’immobile dominante
[Sez. Quinta Civile, Sentenza n. 22201 del 05/09/2019]. L’utilitas deve configurarsi come una qualitas fundi, ossia un elemento strutturalmente e funzionalmente collegato al bene e fruibile da chiunque ne sia o ne divenga proprietario. - Inerenza reale, inseparabilità e ambulatorietà: il vincolo lega indissolubilmente i due cespiti. Ne deriva l’inseparabilità della servitù dalla proprietà del fondo dominante, con conseguente divieto di alienazione separata o di cessione autonoma del suo godimento, nonché la c.d. ambulatorietà attiva e passiva, in forza della quale il diritto e il relativo peso si trasferiscono automaticamente ai successivi acquirenti dei rispettivi fondi
[Sez. Quinta Civile, Sentenza n. 22199 del 05/09/2019]. - Regola del servitus in faciendo consistere nequit: ai sensi dell’art. 1030 del codice civile, il proprietario del fondo servente non può essere costretto a compiere atti positivi (facere) a favore del fondo dominante, salvo che la legge o il titolo dispongano prestazioni accessorie meramente strumentali. Il contenuto del peso consiste ordinariamente in un non facere (astenersi dal compiere determinate attività, come nel caso della servitù di non edificare) ovvero in un pati (sopportare un’ingerenza altrui, come nella servitù di passaggio o di acquedotto).
- Conservazione del nucleo dominicale del fondo servente: la compressione delle facoltà del fondo gravato, pur potendo essere modellata dall’autonomia negoziale, non può mai tradursi nello svuotamento integrale o nella totale elisione delle facoltà di godimento del suo proprietario, al quale deve residuare l’uso del bene per ogni fine compatibile con il vincolo
[Sez. Unite Civile, Sentenza n. 3925 del 13/02/2024].
Distinzione tra servitù prediali e servitù irregolari
Dalle servitù prediali in senso proprio si distinguono le c.d. servitù irregolari (o diritti di godimento personali). In queste ultime, l’attribuzione della facoltà o del vantaggio su un immobile altrui viene pattuita a favore esclusivo di una determinata persona fisica o giuridica e non a vantaggio di un fondo.
Mentre la servitù prediale possiede natura reale, opponibilità erga omnes e durata tendenzialmente perpetua (pur potendo prevedere un termine), la servitù irregolare genera un mero rapporto obbligatorio, avente efficacia limitata tra le parti contraenti (inter partes) e privo dei caratteri dell’inerenza e della realità.
L’inquadramento tra vincolo reale e diritto personale assume rilievo centrale in fattispecie peculiari, quali la sosta o il parcheggio di autoveicoli su suolo altrui:
- La convenzione configura un’autentica servitù prediale di parcheggio se il vantaggio è conformato quale incremento oggettivo dell’utilizzazione del fondo dominante (ad esempio, a servizio di unità residenziali o commerciali), se sussistono i requisiti di altruità, immediatezza e non svuotamento della proprietà servente, e purché l’area risulti specificamente localizzata
[Sez. Unite Civile, Sentenza n. 3925 del 13/02/2024]. - Qualora, invece, l’attribuzione difetti di localizzazione o sia disposta a beneficio personale del singolo stipulante a prescindere dal nesso fondiario, l’accordo degrada a contratto a effetti meramente obbligatori.
Modalità di costituzione, esercizio e tutela
Fonti di costituzione
Ai sensi dell’art. 1031 del codice civile, le servitù possono essere:
- Volontarie: costituite mediante contratto (in forma scritta ad substantiam e soggetto a trascrizione) o testamento.
- Coattive: stabilite per legge in presenza di determinati presupposti di necessità fondiaria (es. passaggio coattivo per fondo intercluso, acquedotto, elettrodotto), azionabili mediante sentenza costitutiva o atto amministrativo.
- Per usucapione: riservata alle sole servitù apparenti, ovvero quelle al cui esercizio sono destinate opere visibili e permanenti.
- Per destinazione del padre di famiglia: applicabile anch’essa alle sole servitù apparenti, quando due fondi (o porzioni di un unico fondo) appartenuti allo stesso proprietario sono stati posti in uno stato di asservimento reciproco e successivamente suddivisi senza alcuna disposizione contraria al mantenimento del vincolo.
Criteri di esercizio
L’esercizio del diritto è retto dal principio del contemperamento degli interessi e del c.d. minor mezzo:
- Il titolare del diritto deve conformarsi al titolo o al possesso e soddisfare il bisogno del fondo dominante arrecando il minor aggravio possibile al fondo servente (art. 1065 c.c.).
- È fatto divieto al proprietario del fondo dominante di apportare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente (art. 1067, comma 1, c.c.).
- È fatto divieto al proprietario del fondo servente di compiere atti che tendano a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più disagevole (art. 1067, comma 2, c.c.).
Azioni di tutela ed estinzione
La principale azione a tutela della servitù è la c.d. actio confessoria (art. 1079 c.c.), mediante la quale il titolare può far accertare in giudizio l’esistenza del proprio diritto contro chi ne contesti la titolarità, ottenere la cessazione di turbative o impedimenti, la rimessione in pristino e il risarcimento del danno. Al contrario, il proprietario del fondo servente può esperire l’actio negatoria servitutis per far dichiarare l’inesistenza del vincolo.
La servitù si estingue per:
- Prescrizione per non uso ventennale (art. 1073 c.c.); l’esercizio parziale o minore rispetto al titolo non ne cagiona l’estinzione, conservandosi la servitù per intero (art. 1075 c.c.).
- Confusione (riunione della proprietà del fondo dominante e del fondo servente nella medesima persona).
- Rinunzia del titolare del fondo dominante, ivi compreso l’abbandono liberatorio del fondo servente (art. 1070 c.c.).
- Scadenza del termine o verificarsi della condizione risolutiva, se previsti.
Profili fiscali e imposizione tributaria
La disciplina fiscale degli atti costitutivi di servitù prediale presenta specificità determinate dalla natura del diritto:
- Imposta di registro: sul piano tributario, l’atto con cui si stabilisce una servitù prediale a titolo oneroso si qualifica come negozio a carattere costitutivo di diritto reale e non come atto traslativo in senso proprio, in quanto non trasferisce quote di proprietà ma comprime le facoltà dominicali del disponente a favore del fondo dominante
[Risoluzione n. 4 del 15/01/2021]. - Imposizione diretta e plusvalenze: l’eventuale corrispettivo percepito dal proprietario del fondo servente per la costituzione della servitù è suscettibile di inquadramento tra i redditi diversi di cui all’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in virtù dell’equiparazione agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento
[Risoluzione n. 379 del 10/10/2008].

Domande frequenti
Che differenza c’è tra una servitù prediale e un diritto personale di passaggio?
La servitù prediale costituisce un diritto reale opponibile a tutti i terzi (erga omnes) che accede oggettivamente al fondo dominante e vincola qualunque futuro acquirente del fondo servente. Il diritto personale di passaggio rappresenta invece una pattuizione obbligatoria priva del requisito della realità, efficace unicamente tra i contraenti che hanno sottoscritto l’accordo.
È possibile costituire una valida servitù di parcheggio su un terreno altrui?
La servitù di parcheggio è pienamente configurabile se pattuita a vantaggio oggettivo del fondo dominante e non quale mera comodità personale dell’individuo. L’atto costitutivo deve inoltre identificare con precisione l’area destinata alla sosta, senza comprimere la proprietà servente fino a privarla di ogni residua utilità.
Come si acquista una servitù prediale tramite usucapione?
L’acquisto per usucapione presuppone l’esercizio continuato e non interrotto del possesso per vent’anni unito alla presenza di opere visibili e permanenti funzionali alla servitù. In mancanza di strutture materiali apparenti e inequivocabilmente destinate all’esercizio del peso, l’usucapione è espressamente preclusa dalla legge.
Quando si estingue la servitù per mancato utilizzo?
La servitù prediale si estingue per prescrizione qualora il titolare del fondo dominante ometta del tutto di esercitarla per un periodo continuativo di venti anni. Al contrario, l’utilizzo del diritto secondo modalità ridotte o traendone un’utilità inferiore a quella indicata nel titolo conserva integra la servitù nella sua totalità.
Fonti giuridiche e riferimenti
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Codice Civile): articoli 1027, 1028, 1030, 1031, 1065, 1067, 1070, 1073, 1075 e 1079.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 13 febbraio 2024, n. 3925: ammissibilità della servitù di parcheggio, caratteri della realità, localizzazione e divieto di totale elisione delle facoltà di godimento del fondo servente.
- Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, Sentenza 5 settembre 2019, n. 22201: ampiezza della nozione di utilitas e regime impositivo degli atti costitutivi di diritti reali.
- Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, Sentenza 5 settembre 2019, n. 22199: principio di inerenza reale, inseparabilità dal fondo dominante, incedibilità autonoma e ambulatorietà attiva e passiva.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 gennaio 2021, n. 4/E: qualificazione degli atti costitutivi di servitù ai fini dell’imposta di registro in rapporto alla nozione civilistica di compressione del diritto dominicale.
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 ottobre 2008, n. 379/E: inquadramento tributario dei corrispettivi e delle indennità per la costituzione di servitù prediali a carico di fondi.
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.