Grado ipotecario

Definizione legale

Il grado ipotecario è la posizione che un’ipoteca occupa nella scala di priorità rispetto ad altre ipoteche iscritte sullo stesso bene immobile, determinata dall’ordine cronologico delle iscrizioni nei registri immobiliari.

In base all’art. 2852 c.c., l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se costituita a garanzia di un credito condizionale o futuro. Ne consegue che l’ipoteca iscritta per prima è di “primo grado”, quella iscritta successivamente è di “secondo grado”, e così via.

Grado ipotecario - Copertina

Analisi giuridica

Il grado ipotecario rileva in sede di distribuzione del ricavato della vendita forzata: i creditori ipotecari vengono soddisfatti nell’ordine del rispettivo grado, cosicché il creditore di primo grado ha diritto di essere preferito rispetto a quelli di grado successivo.

Qualora più ipoteche siano iscritte nello stesso grado sugli stessi beni, i relativi crediti concorrono proporzionalmente all’importo di ciascuno (art. 2854 c.c.).

Come si determina il grado ipotecario

Il grado si fissa esclusivamente dal momento dell’iscrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari competente per territorio (art. 2827 c.c.), e l’iscrizione ha natura costitutiva: l’ipoteca non esiste e non produce effetti verso i terzi prima di tale formalità. Non rileva, ai fini del grado, la data dell’atto costitutivo né quella della concessione del credito garantito.

Il principio è assoluto: due creditori che abbiano ottenuto la concessione di ipoteca lo stesso giorno, ma l’abbiano iscritta in momenti diversi, avranno gradi differenti.

Estensione del grado ipotecario agli interessi e agli accessori

Un aspetto di primario rilievo pratico riguarda l’estensione del grado agli interessi. L’art. 2855 c.c. distingue tre componenti:

  1. Capitale: il credito principale prende grado dalla data di iscrizione.
  2. Interessi corrispettivi (comma 2): l’iscrizione di un capitale produttivo di interessi estende automaticamente il medesimo grado agli interessi, purché la loro misura sia enunciata nella nota di iscrizione. La collocazione è tuttavia limitata alle due annualità anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento.
  3. Interessi successivi al pignoramento (comma 3): gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento beneficiano dello stesso grado della garanzia originaria, ma solo nella misura del tasso legale e fino alla data della vendita.

La distinzione tra interessi corrispettivi (comma 2) e moratori (comma 3) è consolidata: il comma 2 si applica ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale (frutti civili ex art. 820 c.c.), con esclusione degli interessi moratori, i quali trovano collocazione — nella misura legale — unicamente nel comma 3 [Cass. n. 17044/2014].

Modificazione e circolazione del grado

Il grado ipotecario, una volta acquisito con l’iscrizione, è immutabile salvo specifici negozi giuridici bilaterali. Le principali vicende modificative sono:

  • Postergazione di grado: accordo con cui il titolare di un’ipoteca anteriore accetta di cedere la propria priorità a favore di un creditore posteriore. L’operazione richiede l’annotazione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2843 c.c., che ha carattere costitutivo: il negozio non produce effetti finché l’annotazione non è eseguita. Non è sufficiente la dichiarazione unilaterale di una parte.
  • Trasferimento dell’ipoteca per cessione o surrogazione: anche in questo caso, l’annotazione ex art. 2843 c.c. è elemento integrativo indispensabile della fattispecie traslativa dal lato soggettivo. La mancata annotazione, tuttavia, non priva automaticamente il cessionario/surrogato della prelazione in sede distributiva, ove l’ipoteca fosse stata iscritta prima del pignoramento: in tale ipotesi l’annotazione è funzionale all’identificazione del titolare della prelazione nei confronti dei terzi, non alla costituzione della garanzia già esistente [Cass. n. 5508/2021].
  • Surrogazione legale: il terzo che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, ha interesse a soddisfarlo, si surroga di diritto (art. 1203 n. 3 c.c.) nella posizione del creditore soddisfatto, comprensiva del grado ipotecario.

Grado ipotecario e credito fondiario

Per i finanziamenti bancari a medio-lungo termine ai sensi dell’art. 38 T.U.B., il legislatore richiede, quale elemento costitutivo della qualifica fondiaria del credito, la garanzia da ipoteca di primo grado.

La contestualità temporale tra stipula del finanziamento e iscrizione dell’ipoteca non è tuttavia prescritta dalla norma: ciò che rileva è che, al momento dell’iscrizione, non siano intervenute formalità pregiudizievoli che abbiano degradato il grado [Cass. n. 219/2020].

Grado ipotecario nelle procedure esecutive e concorsuali

In sede di distribuzione del ricavato dell’espropriazione, i creditori ipotecari vengono collocati secondo il grado delle rispettive iscrizioni (art. 2741 c.c., artt. 510 e 596 c.p.c.). Le ipoteche iscritte dopo il pignoramento sono inopponibili alla procedura e ai creditori intervenuti, e non si tiene conto di esse nella distribuzione (art. 2916 c.c.).

Nelle procedure concorsuali, il creditore ipotecario è ammesso al passivo in via privilegiata nei limiti del valore del bene gravato, con estensione della prelazione agli interessi secondo le regole dell’art. 2855 c.c. (richiamato dall’art. 54 l.fall./art. 2741 c.c. nel nuovo Codice della crisi).

L’ammissione in privilegio degli interessi corrispettivi nel “triennio ipotecario” richiede specifica domanda di insinuazione al passivo, non potendo il giudice ricavarla implicitamente dalla documentazione allegata [Cass. n. 10245/2025].

Grado ipotecario e pubblicità immobiliare: principi fondamentali

Il sistema del grado ipotecario è espressione del più ampio sistema di pubblicità costitutiva che governa i diritti reali immobiliari in Italia.

L’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria prevale sulle formalità successive, incluse trascrizioni di domande giudiziali (art. 2652 c.c.) e atti dispositivi del debitore (art. 2914 c.c.), rendendo il creditore ipotecario anteriore tendenzialmente immune da atti pregiudizievoli successivi, opponibili né a lui né all’aggiudicatario che acquista in sede esecutiva [Cass. n. 18235/2014, richiamata dalla giurisprudenza di merito].

La Corte Costituzionale ha ribadito che il sistema di inefficacia delle formalità successive all’iscrizione ipotecaria costituisce il necessario contemperamento tra le esigenze del creditore garantito, la sicurezza dei traffici e l’affidamento incolpevole dei terzi [Corte Cost. n. 151/2026].

Grado ipotecario - Definizione legale

Domande frequenti

Chi ha il grado ipotecario più alto, il primo o il secondo?

Il creditore con ipoteca di primo grado ha la priorità assoluta nel soddisfacimento sul ricavato della vendita forzata. Solo dopo il suo integrale soddisfacimento, l’eventuale residuo viene distribuito al creditore di secondo grado, e così via in ordine di priorità crescente.

Il grado ipotecario si può perdere o modificare?

Il grado può essere modificato solo mediante un accordo bilaterale di postergazione, annotato nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2843 c.c., con effetti esclusivamente costitutivi dall’annotazione stessa. In mancanza di annotazione, qualsiasi accordo tra le parti rimane inefficace nei confronti dei terzi e della procedura esecutiva.

Cosa succede al grado ipotecario in caso di cessione del credito?

Il cessionario subentra nel credito con la relativa garanzia ipotecaria per effetto del principio di accessorietà (art. 1263 c.c.), ma per opporre il trasferimento ai terzi deve curare l’annotazione della cessione a margine dell’iscrizione ex art. 2843 c.c. In sede distributiva, ove la cessione sia avvenuta prima della vendita e l’ipoteca fosse anteriore al pignoramento, la mancata annotazione non determina la degradazione a chirografo del cessionario.

Gli interessi maturati sul credito ipotecario godono dello stesso grado del capitale?

Sì, ma entro limiti precisi: gli interessi corrispettivi beneficiano del medesimo grado del capitale per le due annualità anteriori e quella in corso alla data del pignoramento (art. 2855, comma 2, c.c.); gli interessi successivi al pignoramento sono coperti dallo stesso grado solo nella misura del tasso legale e fino alla vendita (art. 2855, comma 3, c.c.). Gli interessi moratori non rientrano nell’ambito del comma 2.


Fonti giuridiche e riferimenti

  • Art. 2852 c.c. – Grado dell’ipoteca (principio dell’anteriorità dell’iscrizione)
  • Art. 2855 c.c. – Estensione degli effetti dell’iscrizione agli interessi
  • Art. 2843 c.c. – Annotazione delle vicende modificative dell’ipoteca (carattere costitutivo)
  • Cass., Sez. I, Ord. n. 219/2020 – Grado ipotecario e qualifica fondiaria del credito; non necessità di contestualità temporale tra stipula e iscrizione
  • Cass., Sez. III, n. 17044/2014 – Distinzione tra interessi corrispettivi (comma 2) e moratori (comma 3) dell’art. 2855 c.c.
  • Cass., Sez. I, Ord. n. 10245/2025 – Necessità di specifica domanda di ammissione in privilegio per gli interessi ipotecari nel passivo concorsuale

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

Voci correlate

→ Annotazione ipotecaria

→ Terzo datore di ipoteca

→ Visura ipotecaria

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