Glossario Fisco, Imposte, Giurisdizione e Notariato

La sezione del glossario dedicata a fisco, imposte, giurisdizione e notariato raccoglie le principali definizioni giuridiche e fiscali relative agli adempimenti tributari, alla circolazione degli atti e alle funzioni notarili.

Qui trovi spiegati in modo chiaro termini fondamentali come agevolazioni prima casa, imposta di registro, IVA, prezzo-valore, scrittura privata autenticata e atto notorio, frequentemente richiamati negli atti notarili e nelle operazioni immobiliari e patrimoniali.

Glossario Fisco, Imposte, Giurisdizione e Notariato - Copertina

A

Abitazione principale

L’abitazione principale è l’immobile in cui un soggetto o i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente. L’abitazione principale assume rilevanza per la determinazione di diverse agevolazioni fiscali, come quelle relative alla detraibilità degli interessi passivi dei mutui contratti per l’acquisto di immobili, per l’esenzione IMU e per le deduzioni IRPEF.

Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate è un ente pubblico non economico responsabile della gestione e della riscossione delle imposte dirette e indirette, dell’IVA, delle imposte sul reddito, e di altre entrate fiscali. Fornisce servizi e informazioni ai contribuenti e svolge un ruolo fondamentale nell’applicazione delle normative fiscali, contribuendo alla lotta all’evasione fiscale.

Agevolazioni prima casa

Le agevolazioni prima casa rappresentano un insieme di benefici fiscali previsti dalla legge a favore di chi acquista un immobile di civile abitazione in presenza di determinati requisiti stabiliti dall’art. 1, Tariffa parte I, nota II bis del D.p.r. 131/1986. Questi benefici consistono principalmente nella riduzione delle imposte indirette applicate all’acquisto dell’immobile.

Apostille

L’apostille è una certificazione ufficiale rilasciata da un ente governativo di un Paese per attestare l’autenticità di un documento da utilizzare in un altro Paese (entrambi aderenti) alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) e che serve a riconoscere la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha firmato il documento originale. Quando un documento è munito dell’apostille, non è necessaria la legalizzazione del medesimo.

Atto notorio

L’atto notorio, o atto di notorietà, è un atto di natura pubblica necessario per dimostrare determinati fatti, stati o qualità personali. Si tratta di un documento redatto in presenza di due soggetti chiamati attestanti e di un pubblico ufficiale, come un notaio o un cancelliere presso un tribunale, e viene utilizzato per confermare la veridicità di determinate informazioni.


C

Condizione di reciprocità

La condizione di reciprocità è un principio fondamentale del diritto internazionale, secondo il quale gli Stati dovrebbero trattare i cittadini e le imprese l’uno dell’altro in modo paritario, promuovendo la cooperazione e la comprensione reciproca tra le nazioni. La condizione di reciprocità è disciplinata dall’articolo 16 delle disposizioni preliminari al Codice civile ove si prevede che lo Stato italiano deve trattare lo straniero nello stesso modo in cui vengono trattati i propri cittadini nel corrispondente stato estero. La verifica della condizione di reciprocità è attualmente disciplinata dal D.P.R. del 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce che il Ministero degli Affari Esteri comunichi ai notai e ai responsabili dei procedimenti amministrativi i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nelle altre nazioni.

Copia autentica notarile

La copia autentica notarile è un documento redatto da un notaio che attesta la conformità di una copia di un atto originale, garantendo che essa riproduca fedelmente il contenuto dell’originale stesso. Essa è considerata un documento di secondo grado, ma gode di una presunzione di veridicità e autenticità, equiparandosi all’originale per gli effetti giuridici. Solo i notai, in quanto pubblici ufficiali, possono rilasciare copie autentiche. La loro competenza è legata alla necessità di verificare la conformità della copia all’originale, che deve essere depositato presso il notaio stesso.

Credito d’imposta

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa è un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che vendono un’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” e, entro un anno, ne acquistano un’altra, sempre rispettando i requisiti per beneficiare delle stesse agevolazioni. Il credito d’imposta è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato, ma non può superare l’imposta di registro o l’IVA dovuta per il secondo acquisto. In altre parole, l’importo del credito è determinato come il minore tra i tributi pagati per il primo e il secondo acquisto.


D

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è un’autocertificazione attraverso la quale il cittadino attesta, sotto la propria responsabilità penale, stati, qualità personali o fatti a sua diretta conoscenza, sostituendosi all’attestazione notarile. Tale strumento, disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, è volto a semplificare e sburocratizzare le procedure amministrative, consentendo ai cittadini di autocertificare una serie di informazioni che in precedenza richiedevano necessariamente l’intervento di un pubblico ufficiale.

Diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato è costituito da un insieme di norme volte a regolare i rapporti giuridici privati che presentano elementi di estraneità rispetto ad un singolo ordinamento nazionale. In altre parole, disciplina le situazioni in cui sono coinvolti più ordinamenti giuridici, al fine di individuare la legge applicabile e di risolvere le eventuali controversie. Lo scopo primario del diritto internazionale privato è quello di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità delle soluzioni giuridiche in un contesto globalizzato, dove gli scambi economici e i rapporti personali tra soggetti di diversa nazionalità sono sempre più frequenti. La legge 31 maggio 1995, n. 218, rappresenta il pilastro normativo del diritto internazionale privato italiano.


E

Estratto autentico notarile

L’estratto autentico notarile si configura quale riproduzione parziale, autenticata da notaio, di un atto pubblico, di scritture contabili o di altri documenti, finalizzata a soddisfare specifiche esigenze probatorie o procedimentali. A differenza della mera copia parziale, che si limita a riprodurre materialmente una porzione di un documento più ampio, l’estratto autentico è selezionato in base a specifici criteri giuridici, al fine di attestare l’esistenza e la veridicità di determinati elementi contenuti nel documento originario. In tal modo, l’estratto autentico assume una funzione probatoria autonoma rispetto a quest’ultimo, limitatamente alle parti estratte, e può essere utilizzato come mezzo di prova nei procedimenti giudiziari e amministrativi.


G

Gazzetta Ufficiale

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è uno strumento di comunicazione utilizzato dallo Stato per divulgare, in maniera solenne e ufficiale, atti pubblici e privati nonché tutti gli atti legislativi emanati dalle competenti autorità. Essa garantisce la massima trasparenza nell’attività normativa, consentendo a chiunque di prendere visione degli atti pubblicati che vengono così resi opponibili a tutti i soggetti interessati. Si tratta, pertanto, di uno strumento di comunicazione privilegiato tra lo Stato e i cittadini, nonché di un indispensabile punto di riferimento per gli operatori del diritto e per tutti coloro che necessitano di conoscere le disposizioni normative vigenti. E’ pubblicata periodicamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la collaborazione del Ministero della Giustizia.


I

Imposta catastale

L’imposta catastale è un tributo che si applica a seguito della stipula di atti notarili che comportano il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili nonché in occasione della presentazione delle dichiarazioni di successione. L’imposta catastale, a seconda dei casi, può essere dovuta in misura fissa o proporzionale. nel primo caso l’importo da versare è determinato in modo forfettario e non varia in base al valore venale o catastale dell’immobile oggetto della trascrizione. Nel secondo caso la base imponibile per il calcolo dell’imposta catastale è generalmente determinata dalla rendita catastale moltiplicata per un coefficiente specifico, che varia in base alla tipologia dell’immobile.

Imposta di registro

L’imposta di registro è un tributo dovuto per la registrazione di atti presso l’Agenzia delle Entrate e ha lo scopo di garantire un’entrata fiscale per lo Stato nonché di conferire certezza giuridica e data certa agli atti oggetto di registrazione. L’imposta è dovuta per la registrazione di vari tipi di atti, tra cui: gli atti formati per iscritto nel territorio italiano, gli atti formati all’estero che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali su beni immobili situati in Italia, i contratti verbali di locazione o di affitto di beni immobili e i contratti di trasferimento e affitto di aziende. Esistono anche atti esenti dall’obbligo di registrazione, come quelli formati per l’applicazione di imposte e tasse, i contratti di lavoro subordinato e gli atti riguardanti veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Imposta ipotecaria

L’imposta ipotecaria è un tributo dovuto ogni qual volta si proceda all’iscrizione, alla trascrizione, alla rinnovazione o all’annotazione di atti o formalità relativi a diritti reali sugli immobili nei pubblici registri immobiliari. L’importo dell’imposta ipotecaria varia a seconda della tipologia di atto e può essere dovuto in misura fissa oppure proporzionale. In tale ultima ipotesi la base imponibile viene determinata, a seconda dei casi, in base al valore catastale del bene oppure al corrispettivo pattuito nel contratto. Le aliquote, anch’esse variabili in funzione della fattispecie, sono generalmente espresse in percentuale sulla base imponibile.

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un’imposta indiretta che grava le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, applicata in ogni fase del ciclo produttivo e commerciale, fino a ricadere sul consumatore finale. L’IVA è stata introdotta nell’ordinamento fiscale italiano con il D.P.R. n. 633/1972 ed è in vigore dal 1° gennaio 1973. Si basa su un sistema di detrazioni che consente agli operatori economici di recuperare l’imposta pagata sugli acquisti effettuati per la loro attività. Essa colpisce le importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, applicandosi su ogni singolo scambio di beni o servizi. Nella pratica, l’IVA viene aggiunta al prezzo di vendita dei beni o dei servizi offerti. Quando un consumatore acquista un prodotto, paga il prezzo comprensivo dell’IVA, che viene poi versata all’erario dall’impresa venditrice. Gli imprenditori possono detrarre l’IVA pagata sui propri acquisti dall’IVA incassata sulle vendite, riducendo così l’importo da versare allo Stato.


L

Legalizzazione

La legalizzazione di un documento è un atto amministrativo volto ad attestare l’autenticità della firma apposta sullo stesso nonché la legale qualità del pubblico ufficiale che l’ha sottoscritto. Tale procedura è indispensabile quando un documento, originato in un determinato ordinamento giuridico, deve produrre effetti in un altro ordinamento. Ad esempio, un atto notarile redatto all’estero e destinato ad essere utilizzato in Italia, deve essere sottoposto a una doppia legalizzazione. In primo luogo, il notaio estero deve far autenticare la propria firma presso l’autorità competente dello Stato di provenienza (legalizzazione esterna). Successivamente, l’atto legalizzato viene presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine, dove un funzionario italiano attesta la validità della legalizzazione apposta dall’autorità locale (legalizzazione interna). Solo dopo questo doppio procedimento l’atto può essere considerato valido ed efficace in Italia. Per i documenti redatti in lingua straniera, è necessaria anche una traduzione certificata in italiano. La legalizzazione è necessaria per gli atti formati in Italia che devono avere valore all’estero o viceversa ma può essere soggetta a deroghe in base a convenzioni internazionali come quella dell’Aja del 5 ottobre 1961 che ha introdotto l’Apostille.


P

Plusvalenza immobiliare

La plusvalenza immobiliare rappresenta il guadagno ottenuto da un privato tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un immobile. Questo profitto viene sottoposto a tassazione quando l’immobile viene rivenduto entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione (per i terreni edificabili, invece, senza limiti di tempo). Nel calcolo della plusvalenza, non si considera semplicemente la differenza tra prezzo di vendita e di acquisto, ma dal prezzo d’acquisto vengono dedotti tutti i costi documentati inerenti al bene, come le imposte, la mediazione immobiliare, le spese notarili ed eventuali spese di ristrutturazione. Normalmente, la plusvalenza viene tassata in sede di dichiarazione dei redditi, ma la legge offre l’alternativa di richiedere al notaio l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% al momento della rivendita. Esiste un’importante esenzione: non vengono tassate le plusvalenze relative ad abitazioni in cui il proprietario o un suo stretto familiare ha mantenuto la residenza per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e rivendita. Per beneficiare di questa esenzione, il venditore deve rendere apposita dichiarazione in atto, comprovata da un certificato di residenza storico.

Postille nell’atto notarile

La normativa contenuta nell’art. 53 della legge notarile (L. 89/1913) e nell’art. 69 del regolamento notarile (R.D. 1326/1914) disciplina le modifiche all’atto notarile prima della sua sottoscrizione. Quando occorre modificare il testo prima della firma delle parti, il notaio deve seguire una procedura specifica: cancellare le parole da eliminare o modificare in modo che restino leggibili; riportare le variazioni o aggiunte a fine atto tramite postilla prima delle sottoscrizioni; indicare espressamente il numero delle parole cancellate e delle postille aggiunte, nonché menzionare l’avvenuta lettura delle postille se inserite dopo la lettura dell’atto. Le modifiche richieste dalle parti dopo le loro firme ma prima della sottoscrizione del notaio richiedono una dichiarazione apposita, la lettura della modifica, la menzione di tale lettura e una nuova sottoscrizione delle parti. Le cancellature, aggiunte o variazioni non approvate secondo queste modalità si considerano non avvenute, garantendo così l’integrità e l’autenticità dell’atto pubblico notarile.

Prezzo-valore

Il sistema del c.d. prezzo-valore è un regime fiscale che consente di calcolare l’imposta di registro sulle compravendite immobiliari sulla base del valore catastale anziché sul prezzo dichiarato nell’atto. Questo meccanismo trova applicazione esclusivamente per le transazioni immobiliari soggette a imposta di registro, coinvolgendo le persone fisiche acquirenti che non operano nell’ambito di attività commerciali, artistiche o professionali. L’istituto si applica agli immobili ad uso abitativo e alle relative pertinenze (box, cantine e tettoie) anche se acquistati separatamente dall’unità principale, purché la destinazione pertinenziale sia specificata nell’atto. Il beneficio spetta tanto per l’acquisto della prima casa quanto per immobili non agevolabili. Per l’applicazione del regime è necessaria un’espressa richiesta dell’acquirente al notaio, che deve risultare nel corpo dell’atto. Condizione imprescindibile è l’indicazione del corrispettivo reale pattuito, poiché l’occultamento anche parziale del prezzo comporta l’applicazione delle imposte sull’intero importo effettivo nonché l’applicazione di sanzioni amministrative.


R

Registrazione

La registrazione è un atto amministrativo mediante il quale un documento o contratto viene depositato presso l’Agenzia delle Entrate, principalmente per finalità fiscali e tributarie. Essa svolge due funzioni essenziali: garantisce la certezza della data del documento nei confronti dei terzi e consente l’applicazione delle imposte dovute. L’omessa registrazione non comporta la nullità del contratto, ma ne impedisce l’utilizzo in sede giudiziale fino a quando non sia adempiuto l’obbligo, con il pagamento delle eventuali sanzioni.

Relazione notarile preliminare

La relazione notarile preliminare è una certificazione redatta dal notaio che ricostruisce la storia ipotecaria e catastale di un immobile attraverso l’analisi delle vicende che lo hanno interessato, di regola, negli ultimi venti anni. Il notaio deve identificare con precisione l’attuale proprietario e verificare l’inesistenza di eventuali vincoli o gravami (ipoteche, pignoramenti, etc.) che potrebbero comprometterne la libera commerciabilità dell’immobile che verrà assoggettato ad ipoteca. Questo strumento si rivela indispensabile per gli istituti di credito, che lo richiedono sistematicamente prima di erogare un finanziamento garantito da ipoteca. La relazione permette infatti alla banca di valutare l’affidabilità della garanzia immobiliare e di verificare che non sussistano impedimenti per la vendita all’asta del bene in caso di inadempimento del mutuatario.


S

Scrittura privata

La scrittura privata è un documento redatto e sottoscritto autonomamente dalle parti interessate, utilizzato per regolare rapporti giuridici di natura privata. Non richiede, per la sua validità, l’autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale. Per avere piena efficacia, deve contenere il testo che descrive l’accordo, la sottoscrizione autografa delle parti e la data di stipulazione. La sottoscrizione rappresenta l’elemento essenziale, poiché attesta la volontà dei soggetti di vincolarsi al contenuto del documento. Ai sensi dell’articolo 2702 del Codice civile, la scrittura privata sottoscritta fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha firmata, fino a querela di falso, ossia fino a quando non venga formalmente contestata la sua autenticità. Si distingue tra scrittura privata semplice, quando è sottoscritta liberamente dalle parti, e scrittura privata autenticata, quando le firme vengono apposte davanti a un notaio o altro pubblico ufficiale che ne certifica l’autenticità.

Scrittura privata autenticata

La scrittura privata autenticata è un documento redatto dalle parti che acquisisce particolare forza probatoria attraverso l’intervento di un pubblico ufficiale quale il notaio, il segretario comunale o il console, che certifica l’identità dei sottoscrittori nel momento della firma. Il valore distintivo di questo documento risiede nell’impossibilità per i firmatari di disconoscere la propria sottoscrizione, poiché questa è avvenuta sotto il controllo diretto dell’autorità competente. Tale garanzia rappresenta un significativo rafforzamento rispetto alla scrittura privata non autenticata, dove il disconoscimento della firma è sempre possibile. Dal punto di vista procedurale, l’autenticazione richiede la presenza fisica dei soggetti interessati, muniti di un valido documento di identità, davanti al pubblico ufficiale autenticante.

Sfratto

Lo sfratto è lo strumento giuridico che consente al proprietario di un immobile di riottenere la disponibilità del proprio bene quando il rapporto locativo si interrompe. Questa procedura si può attivare principalmente in tre circostanze: quando l’inquilino non adempie all’obbligo di pagamento del canone di affitto, quando il contratto giunge alla sua scadenza naturale, oppure quando il proprietario dimostri una necessità impellente di utilizzare personalmente l’immobile. Il processo si articola attraverso diverse fasi progressive che tutelano entrambe le parti coinvolte. Inizialmente viene inviata all’inquilino una intimazione formale di sfratto contenente l’invito a comparire in udienza. Durante l’udienza di convalida, il magistrato valuta la legittimità delle ragioni addotte dal proprietario, verificando che tutti i requisiti procedurali siano stati rispettati. Qualora l’inquilino non provveda spontaneamente al rilascio dell’immobile entro i termini stabiliti dal giudice, si procede con l’esecuzione coattiva attraverso l’intervento dell’ufficiale giudiziario, che consente concretamente il recupero del possesso dell’immobile da parte del legittimo proprietario.

Sottoscrizioni marginali

Le sottoscrizioni marginali sono un adempimento formale previsto dalla legge notarile per garantire l’integrità e l’immodificabilità degli atti notarili. Quando l’atto si compone di più fogli oltre quello contenente le sottoscrizioni finali, tutti i soggetti intervenuti (comparenti, fidefacienti, interprete, testimoni e notaio) devono apporre la propria firma sui margini di ciascun foglio aggiuntivo. In questo modo si impedisce l’eventuale sostituzione o alterazione delle pagine. La sottoscrizione marginale ha una funzione esclusivamente conservativa e si distingue dalla sottoscrizione finale, che segna la conclusione e la validità dell’atto. La firma marginale può essere limitata al solo cognome. La sua eventuale omissione comporta solo conseguenze disciplinari a carico del notaio e non incide sulla validità dell’atto pubblico. Quando i soggetti che sanno o possono firmare sono più di sei, la legge consente di delegare l’apposizione delle firme marginali a un numero minore di firmatari, purché siano rappresentati tutti gli interessi coinvolti nell’atto. L’obbligo di sottoscrizioni marginali si estende anche agli allegati, salvo che si tratti di documenti pubblici, già autenticati o registrati.

Vai alla spiegazione completa delle Sottoscrizioni marginali


V

Volontaria giurisdizione

  1. La volontaria giurisdizione rappresenta una forma particolare di attività giudiziaria che non nasce per risolvere controversie tra parti contrapposte, ma per gestire situazioni che coinvolgono interessi privati di rilevante importanza sociale o economica. Il giudice, in questo contesto, non si limita a decidere una lite, ma collabora attivamente con i richiedenti per costituire o modificare determinati rapporti giuridici che i privati non possono creare autonomamente. Questa forma di giurisdizione interviene tipicamente quando occorre integrare la capacità di agire di minori o di soggetti incapaci. Si tratta quindi di un’attività che presenta caratteristiche prevalentemente amministrative, pur essendo esercitata dall’autorità giudiziaria.

La distinzione fondamentale rispetto alla giurisdizione contenziosa risiede nella natura dei provvedimenti emessi. Mentre le sentenze del processo ordinario definiscono stabilmente i rapporti tra le parti, i decreti di volontaria giurisdizione sono basati su valutazioni di opportunità che possono cambiare nel tempo. Pertanto, tali provvedimenti possono essere sempre revocati o modificati quando mutano le circostanze che ne avevano giustificato l’adozione, garantendo così flessibilità nella gestione degli interessi coinvolti.


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