Definizione legale
La sottoscrizione, in senso giuridico, è l’atto con cui una persona appone la propria firma, generalmente in calce a un documento, per far proprie le dichiarazioni ivi contenute e assumerne la paternità. La “sottoscrizione marginale” si riferisce invece alla firma apposta sul margine di ciascun foglio di un documento, con una funzione specifica di garanzia.
Nell’ambito degli atti notarili, la disciplina delle sottoscrizioni marginali è dettata principalmente dall’articolo 51, numero 12, della Legge Notarile (L. n. 89/1913). Questa norma stabilisce che, qualora un atto sia composto da più fogli, ciascuno di essi deve essere firmato a margine dalle parti. Tale procedura è finalizzata a garantire il principio di integrità e immodificabilità dell’atto pubblico, assicurando il collegamento materiale tra i fogli e prevenendo la loro sostituzione o l’aggiunta di fogli estranei all’atto originario.
È fondamentale distinguere la funzione della sottoscrizione finale da quella marginale:
Sottoscrizione marginale: ha lo scopo di garantire l’autenticità e l’inalterabilità materiale del documento nella sua interezza. Non attiene alla formazione del negozio, bensì alla sua integrità fisica.
Sottoscrizione finale: rappresenta il momento conclusivo della procedura di documentazione e di perfezionamento del negozio giuridico. Con essa, le parti fanno definitivamente proprie le volontà espresse nel documento.
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Funzione e validità
La funzione essenziale della sottoscrizione marginale è assicurare il collegamento materiale e l’unitarietà del documento, impedendo alterazioni [Cass. Civ., Sez. 2, n. 7681 del 19-03-2019]. La sua mancanza, tuttavia, non comporta automaticamente la nullità dell’atto pubblico. In base al principio di tassatività delle cause di nullità, un vizio di forma invalida l’atto solo se la sanzione della nullità è espressamente prevista dalla legge, il che non accade per l’omissione delle firme marginali.
La mancanza delle sottoscrizioni marginali costituisce un’irregolarità formale che può comportare conseguenze disciplinari per il notaio rogante, ma non inficia la validità dell’atto stesso, a differenza della mancanza della sottoscrizione finale, che è un requisito essenziale.
L’obbligo di apporre la firma marginale si estende a tutti i soggetti che intervengono nell’atto, inclusi eventuali fidefacenti, periti o testimoni presenti alla stipula.
Sottoscrizioni sugli allegati
Il principio che regola le sottoscrizioni marginali dell’atto principale si applica anche ai documenti ad esso allegati. Tutti gli intervenuti devono sottoscrivere a margine anche i fogli degli allegati per garantirne l’integrità e prevenire modifiche o sostituzioni.
Tuttavia, la legge prevede un’importante eccezione: l’obbligo di sottoscrizione marginale non sussiste per gli allegati che sono, a loro volta, documenti autentici, pubblici o registrati. La ratio di tale eccezione risiede nel fatto che questi documenti possiedono già una loro autonoma “pubblicità” e sono facilmente reperibili e verificabili presso archivi pubblici o pubblici ufficiali. La loro natura ufficiale garantisce di per sé l’autenticità e l’immodificabilità, rendendo superflua l’apposizione di ulteriori firme di collegamento da parte dei comparenti dell’atto principale. Di conseguenza, un documento privato allegato a un atto notarile dovrà sempre essere sottoscritto a margine, mentre un altro atto pubblico allegato in originale non richiederà tale formalità.
Delega delle sottoscrizioni marginali
La Legge Notarile prevede la possibilità per le parti di delegare la formalità della sottoscrizione marginale ad alcuni degli intervenuti, a determinate condizioni. Questa facoltà, che il notaio può decidere di utilizzare a sua discrezione, è ammessa quando:
- Il numero delle parti intervenute nell’atto è superiore a sei.
- Tutte le parti prestano il loro consenso unanime alla delega.
- I soggetti delegati alla firma rappresentano i diversi interessi presenti nell’atto.
Quest’ultimo requisito non implica necessariamente una contrapposizione di interessi, ma assicura che tutte le posizioni giuridiche rappresentate nell’atto siano espresse anche nel gruppo di firmatari delegati. Sebbene la legge non lo preveda espressamente, è considerata buona prassi che il notaio faccia menzione, nell’atto, dell’avvenuta delega, indicando i nomi dei soggetti delegati. Il notaio è responsabile della verifica della sussistenza di tutti i requisiti per la delega.

Domande frequenti
Cosa succede se un atto notarile di più pagine non ha le firme a margine?
La mancanza delle sottoscrizioni marginali non rende nullo l’atto, poiché la legge non prevede tale sanzione, ma costituisce un’irregolarità formale. Tale omissione può comportare una responsabilità disciplinare per il notaio, ma non inficia la validità del negozio giuridico.
Gli allegati a un atto notarile devono essere sempre firmati?
In linea di principio, sì, tutti gli allegati devono essere firmati dalle parti per garantirne l’integrità. Fanno eccezione i documenti che, di per sé, sono pubblici, autentici o registrati, poiché la loro ufficialità li rende già sufficientemente garantiti contro alterazioni.
È possibile delegare qualcuno a firmare i margini al posto mio?
Sì, ma solo a condizioni precise: devono essere presenti più di sei parti, tutte devono essere d’accordo sulla delega e i soggetti scelti devono rappresentare i diversi interessi presenti nell’atto. Non è una delega che una singola parte può conferire autonomamente.
La firma marginale del notaio conferisce maggiore efficacia alle dichiarazioni riportate nella pagina?
No. La firma marginale non ha funzione dichiarativa né certificativa del contenuto: serve unicamente a garantire che il foglio faccia parte dell’atto. La volontà negoziale e la provenienza delle dichiarazioni sono attestate esclusivamente dalla sottoscrizione finale.
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.