Espropriazione e indennità

Definizione legale

L’espropriazione per pubblica utilità è il procedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione acquisisce coattivamente, al fine di soddisfare un interesse pubblico concreto e attuale, il diritto di proprietà o un altro diritto reale su un bene immobile privato. Tale potere ablativo è subordinato dall’art. 42, comma 3, della Costituzione alla corresponsione di un‘indennità al proprietario espropriato. L’istituto è disciplinato in via generale dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico sulle espropriazioni).

È opportuno distinguere fin da subito due nozioni che attraversano l’intera materia:

  • Indennità: prestazione patrimoniale dovuta a fronte di un’attività amministrativa lecita (l’espropriazione legittimamente condotta). Ha natura compensativa, non risarcitoria: non mira a reintegrare integralmente il patrimonio del privato, ma a compensare il sacrificio imposto nell’interesse generale, collocandosi in un ragionevole rapporto di proporzionalità rispetto al valore di mercato del bene.
  • Risarcimento del danno: prestazione dovuta a fronte di un’attività amministrativa illecita (l’occupazione sine titulo). Presuppone la responsabilità aquiliana dell’amministrazione e si conforma a criteri di quantificazione più ampi, tendenzialmente orientati alla reintegrazione integrale del pregiudizio subito.

La giurisprudenza costituzionale ha consolidato il principio secondo cui l’indennità, pur non dovendo coincidere con una riparazione integrale, non può essere fissata in misura irrisoria o meramente simbolica: deve rappresentare un serio ristoro per il sacrificio imposto, mantenendo un ragionevole legame con il valore di mercato del bene [Corte Cost., sentenza n. 90 del 22 aprile 2016].

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Il principio del giusto equilibrio: la chiave di volta della materia

Ogni ragionamento sull’espropriazione per pubblica utilità deve partire da un principio fondamentale, elaborato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso James e altri c. Regno Unito (1986) e consolidato nella giurisprudenza di Strasburgo: quello del giusto equilibrio (fair balance) tra l’interesse generale della collettività e la tutela del diritto di proprietà del singolo.

L’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU ammette l’ingerenza pubblica nel diritto dominicale soltanto a tre condizioni: che sia prevista dalla legge, che persegua un fine di pubblica utilità, e che risulti proporzionata allo scopo. L’indennità è lo strumento con cui questa proporzionalità si misura concretamente.

La Corte EDU non richiede necessariamente un ristoro integrale del pregiudizio subito, ma esige un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il sacrificio imposto al privato e la compensazione riconosciuta: se l’indennità è irrisoria, l’equilibrio si rompe a danno del privato; se è insufficientemente giustificata nel suo scostamento dal valore di mercato, l’ingerenza diventa sproporzionata.

Questo principio informa l’intera disciplina dell’istituto e spiega le scelte del legislatore italiano e le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale nella determinazione dei criteri indennitari.

Il procedimento espropriativo: fasi e garanzie

Il procedimento di espropriazione per pubblica utilità si articola in quattro fasi successive. La comprensione della loro sequenza è essenziale per orientarsi nella tutela dei propri diritti.

1. Il vincolo preordinato all’espropriazione: vincoli conformativi e vincoli espropriativi

Prima ancora della dichiarazione di pubblica utilità, la pianificazione territoriale può imporre un vincolo preordinato all’esproprio, che comprime le facoltà dominicali del proprietario limitando le possibilità di utilizzo del fondo. Per comprendere quando un vincolo urbanistico è indennizzabile, è indispensabile distinguere due categorie:

  • Vincoli conformativi: delimitano in astratto una categoria di beni, definendone la destinazione d’uso in modo generale e omogeneo (es. zona agricola, zona di rispetto ambientale). Non danno diritto ad alcuna indennità, perché non incidono sulla proprietà individuale in modo differenziato rispetto alla generalità dei beni della stessa categoria.
  • Vincoli espropriativi (o preordinati all’esproprio): impongono al singolo proprietario un sacrificio specifico e particolarizzato, svuotando il bene di ogni concreta possibilità di utilizzo economico. Tali vincoli possono dar luogo a indennità nei casi e nei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale: in particolare, quando siano reiterati sine die o eccedano la soglia di tollerabilità imposta al proprietario.

Il vincolo preordinato all’esproprio ha una durata massima di 5 anni (art. 9 del D.P.R. 327/2001). Decorso tale termine senza che sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo decade automaticamente. Può essere reiterato dall’amministrazione, ma soltanto con una motivazione rafforzata che dia conto della persistente necessità pubblica.

Il proprietario ha diritto di partecipare al procedimento fin da questa fase: l’art. 11 del D.P.R. 327/2001, in raccordo con la L. 241/1990, garantisce la comunicazione di avvio del procedimento e la facoltà di presentare osservazioni e memorie, che l’amministrazione è tenuta a esaminare prima di procedere.

2. La dichiarazione di pubblica utilità

La dichiarazione di pubblica utilità è il provvedimento che attesta la rispondenza dell’opera all’interesse generale e costituisce il presupposto giuridico dell’intera sequenza espropriativa. Deve essere attuale e concreta: non può fondarsi su mere previsioni programmatiche prive di attuabilità concreta, ed è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo nei limiti dell’eccesso di potere.

Il provvedimento fissa i termini entro i quali devono essere compiuti gli atti espropriativi e avviati i lavori. Tali termini derivano dal provvedimento stesso o dalla legge di riferimento. Decorso il termine per l’emanazione del decreto di esproprio senza che vi si sia provveduto, la dichiarazione di pubblica utilità perde efficacia e l’amministrazione deve rinnovare l’intero procedimento.

3. La determinazione dell’indennità di espropriazione: offerta provvisoria e cessione volontaria

Avviato il procedimento, l’autorità espropriante formula un’offerta provvisoria di indennità. A questo punto il proprietario ha due strade:

  • Accettare l’offerta e stipulare la cessione volontaria: atto di diritto privato a effetti pubblicistici, che produce gli stessi effetti traslativi del decreto di esproprio, sostituendolo integralmente. Offre vantaggi concreti: la maggiorazione del 10% sull’indennità, l’eliminazione del rischio di contenzioso e tempi di incasso significativamente più rapidi.
  • Rifiutare l’offerta e avviare il procedimento per la determinazione dell’indennità definitiva da parte di una commissione tecnica di periti. Se anche la stima definitiva non è ritenuta congrua, è possibile impugnarla dinanzi alla Corte d’Appello entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua notifica.

4. Il decreto di esproprio

Il decreto di esproprio è il provvedimento ablativo e conclusivo che produce l’effetto traslativo della proprietà a favore dell’amministrazione. Perché possa essere legittimamente emanato, l’indennità deve essere stata previamente pagata all’avente diritto o depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, soluzione percorribile in caso di mancata accettazione o di controversia sull’ammontare. Con il decreto si estinguono tutti i diritti reali e personali di godimento, gravanti sul bene espropriato.

La determinazione dell’indennità di espropriazione

La regola generale contenuta nell’art. 32 del D.P.R. 327/2001 stabilisce che l’indennità è calcolata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’emanazione del decreto di esproprio, senza tenere conto né degli effetti del vincolo espropriativo né della futura realizzazione dell’opera pubblica. I criteri di quantificazione variano in ragione della natura del bene.

Aree edificabili

Per le aree edificabili, l’art. 37 del D.P.R. 327/2001 stabilisce che l’indennità è commisurata al valore venale del bene. Ai fini della determinazione dell’indennità rileva l’edificabilità legale, quella risultante dagli strumenti urbanistici vigenti, poiché la giurisprudenza esclude la rilevanza di previsioni meramente programmatiche o di un’edificabilità di fatto non supportata da indici urbanistici certi. Il valore venale è determinato con metodi estimativi ordinari: comparazione con immobili analoghi, capitalizzazione del reddito, quotazioni OMI.

Esempio pratico: un lotto in zona B con indice di edificabilità di 1,5 mc/mq sarà valutato al valore di mercato dell’area, confrontando transazioni recenti nella stessa zona omogenea di riferimento.

La norma prevede due correttivi:

  • Riduzione del 25% se l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale;
  • Aumento del 10% in caso di cessione volontaria, quando l’accordo non si è perfezionato per fatto non imputabile all’espropriato, o qualora l’offerta provvisoria sia palesemente inadeguata (inferiore agli otto decimi di quella definitiva).

Aree non edificabili e terreni agricoli

Per le aree non edificabili occorre tenere distinti due piani di indennità, che rispondono a logiche diverse:

a) Indennità per il valore del bene (parametro: valore di mercato). La giurisprudenza costituzionale ha abbandonato il Valore Agricolo Medio (VAM) come criterio principale di calcolo dell’indennità base, ritenendolo inidoneo a garantire un serio ristoro [Corte Cost., sentenza n. 181/2011]. Il valore di mercato del bene — determinato, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 327/2001, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, ma esteso dalla giurisprudenza fino a comprendere ogni concreta possibilità di utilizzazione economica del fondo, anche intermedia tra l’agricola e l’edificatoria — costituisce oggi il parametro di riferimento imprescindibile [Cass. Civ., Sez. 1, n. 9904 del 13-04-2023].

b) Indennità per la perdita dell’attività (parametro: VAM). Il Valore Agricolo Medio sopravvive come criterio specifico per le indennità aggiuntive riconosciute a chi perde non la proprietà del fondo, bensì la concreta possibilità di coltivarlo. Si tratta di due voci distinte e cumulabili: il proprietario che sia anche coltivatore diretto può pertanto percepire entrambe.

Esempio pratico: l’espropriazione di un vigneto DOC comporta la corresponsione di una indennità al proprietario parametrata al valore di mercato del fondo e, ove il proprietario sia anche coltivatore diretto, un’indennità aggiuntiva commisurata al VAM della coltura prevalente nella zona.

È inoltre necessario distinguere tra:

  • Aree agricole propriamente dette: il cui valore è determinato in ragione delle colture effettivamente praticate e dei manufatti legittimamente realizzati;
  • Aree inedificabili per vincoli conformativi (es. vincoli paesaggistici o ambientali): in tali casi, la potenzialità edificatoria è irrilevante e il valore è parametrato all’uso effettivo consentito dalla destinazione impressa.

Esempio pratico: un fondo in zona E con vincolo paesaggistico sarà indennizzato in ragione del suo valore agricolo effettivo, senza alcuna considerazione di eventuali potenzialità edificatorie di fatto.

Indennità aggiuntive per coltivatori e affittuari. Il D.P.R. 327/2001 riconosce indennità aggiuntive, distinte dall’indennità principale, a favore di chi perda la possibilità di esercitare l’attività agricola sul fondo espropriato:

  • il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale (IAP) che coltivi il fondo ha diritto a un’indennità aggiuntiva pari al VAM della coltura prevalente nella zona;
  • l’affittuario, mezzadro o colono che abbia coltivato il fondo per almeno un anno ha diritto alla medesima indennità aggiuntiva, in proporzione alla durata residua del contratto e al pregiudizio subito;
  • il conduttore di un immobile espropriato (locazione abitativa o commerciale) può vantare diritto a una quota dell’indennità corrisposta al proprietario per il mancato godimento, agendo nei confronti di quest’ultimo o intervenendo nel giudizio di determinazione dell’indennità.

Fabbricati e immobili edificati

Per gli immobili già edificati, l’art. 38 del D.P.R. 327/2001 prevede che l’indennità sia commisurata al valore venale dell’immobile, determinato tenendo conto dello stato manutentivo, della destinazione d’uso e delle caratteristiche costruttive. Quando l’espropriazione è parziale e la parte non espropriata subisce una diminuzione di valore a seguito della separazione, l’art. 33 consente al proprietario di richiedere l’estensione dell’espropriazione all’intero bene ovvero il riconoscimento di un’ulteriore indennità compensativa per le cosiddette perdite residue.

Beni culturali

L’espropriazione dei beni culturali è disciplinata dagli artt. 95 e ss. del D.Lgs. 42/2004. L’art. 99 prevede che l’indennità consista nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione, calcolato tuttavia al netto del vincolo culturale, poiché tale vincolo, incidendo strutturalmente sul valore di mercato, costituisce un elemento fisiologico della stima. In casi eccezionali, l’espropriazione può riguardare anche beni mobili di straordinario interesse storico o artistico.

Profili fiscali dell’indennità di espropriazione

Il trattamento fiscale dell’indennizzo varia in modo significativo in ragione della natura del bene e della qualità soggettiva del percipiente.

  • Aree edificabili: l’indennità, così come il corrispettivo della cessione volontaria, è soggetta a una ritenuta alla fonte del 20% ai sensi dell’art. 11 della L. 413/1991. Per le persone fisiche, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta definitivo; per gli imprenditori individuali e le società assume tendenzialmente la natura di acconto, con obbligo di successivo conguaglio in sede di dichiarazione. La persona fisica può comunque optare per la tassazione ordinaria qualora questa risulti più favorevole.
  • Aree non edificabili: l’indennità non rientra di regola tra le ipotesi di ritenuta ex art. 11 L. 413/1991, ma il suo trattamento dipende dalla posizione del percipiente e dalla natura del bene, potendo configurarsi plusvalenze imponibili (ad esempio ai sensi dell’art. 67 TUIR) o l’assoggettamento a tassazione di voci accessorie. Si raccomanda una verifica puntuale caso per caso.

Il regime varia sensibilmente a seconda della qualità soggettiva del percipiente: si raccomanda, in ogni caso, di effettuare una verifica puntuale con un professionista abilitato prima di concludere qualsiasi accordo di cessione.

Occupazione illegittima e acquisizione sanante (art. 42-bis D.P.R. 327/2001)

Quando la Pubblica Amministrazione occupa e trasforma irreversibilmente un bene privato in assenza di un valido titolo ablativo, la regola generale è la restituzione del bene al proprietario, con risarcimento integrale del danno per il periodo di illegittima apprensione.

Per le situazioni in cui la restituzione risulti incompatibile con l’interesse pubblico, tipicamente perché l’opera è già stata realizzata, il legislatore ha introdotto l’acquisizione sanante all’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 (inserito dal D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011). Alcuni punti fermi sull’istituto:

  • Non è una modalità ordinaria alternativa all’espropriazione, bensì un rimedio eccezionale per regolarizzare una patologia procedimentale;
  • L’amministrazione non è obbligata ad adottarlo: la scelta è discrezionale;
  • Il provvedimento ha natura costitutiva e deve essere espresso e puntualmente motivato: non può essere implicito né desunto da atti o comportamenti concludenti, principio ribadito con costanza dalla giurisprudenza amministrativa;
  • La motivazione deve dare conto delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, valutate comparativamente rispetto agli interessi privati, nonché dell’inesistenza di soluzioni restitutorie praticabili.

La Corte Costituzionale ha ritenuto l’istituto compatibile con i principi costituzionali e convenzionali [Corte Cost., sentenza n. 71 del 30 aprile 2015], a differenza del previgente art. 43, dichiarato incostituzionale [Corte Cost., sentenza n. 293 dell’8 ottobre 2010].

Il provvedimento produce l’acquisizione non retroattiva (ex nunc) del bene al patrimonio indisponibile dell’ente, ed è sospensivamente condizionato all’integrale adempimento delle obbligazioni indennitarie, che si compongono di tre voci:

  • Pregiudizio patrimoniale: pari al valore venale del bene;
  • Pregiudizio non patrimoniale: liquidato forfettariamente nella misura del 10% del valore venale;
  • Indennità di espropriazione per il periodo di occupazione sine titulo: pari agli interessi del 5% annuo sul valore venale per ciascun anno di illegittima apprensione.

Le controversie sulla legittimità del provvedimento rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo; quelle relative alla determinazione dell’indennità di espropriazione restano devolute al giudice ordinario.

Retrocessione del bene espropriato

Un istituto correlato, spesso trascurato nella prassi, è la retrocessione: il diritto del proprietario espropriato di riacquistare il bene qualora l’opera pubblica non venga realizzata o i beni non vengano impiegati per la finalità che aveva giustificato l’ablazione.

La dottrina qualifica la retrocessione come diritto potestativo del proprietario originario: non opera automaticamente, ma deve essere attivamente richiesta dall’interessato. Il diritto è soggetto a termine di prescrizione, la cui decorrenza è individuata dalla giurisprudenza in relazione al momento in cui il proprietario ha avuto conoscenza dell’inutilizzo del bene. Il diritto non è esercitabile qualora il bene sia stato legittimamente alienato a terzi dall’amministrazione nel frattempo.

Il D.P.R. 327/2001 distingue due ipotesi:

  • Retrocessione totale (art. 46): opera quando l’opera pubblica non è stata realizzata o il bene non è stato utilizzato entro il termine stabilito o, in mancanza, decorsi dieci anni dal decreto di esproprio;
  • Retrocessione parziale (art. 47): opera quando soltanto una parte dei beni espropriati non è stata utilizzata e può essere separata dal resto senza pregiudizio per l’opera realizzata.

In entrambi i casi, il proprietario deve restituire l’indennità di espropriazione a suo tempo percepita, debitamente rivalutata.

Tutela giurisdizionale del proprietario espropriato

La tutela giurisdizionale in materia espropriativa si fonda su un riparto di competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo:

  • Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato): competente in ordine alla legittimità degli atti espropriativi: dichiarazione di pubblica utilità, decreto di esproprio, vincolo urbanistico. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, dalla sua pubblicazione sull’Albo Pretorio o sul Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso tale termine, gli atti diventano inoppugnabili.
  • Giudice ordinario (Corte d’Appello): competente a determinare il quantum dell’indennità di espropriazione. Il giudizio è un giudizio pieno sul rapporto sostanziale, non un semplice controllo di legittimità: il giudice stabilisce autonomamente l’importo dovuto.

L’art. 54 del D.P.R. 327/2001 prevede due distinte azioni:

  • Opposizione alla stima: esperibile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica dell’indennità definitiva determinata in sede amministrativa, termine perentorio che non ammette rimessione in termini;
  • Azione per la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione: esperibile quando l’amministrazione abbia formulato soltanto un’offerta provvisoria o sia rimasta inerte.

Il diritto del proprietario a percepire la giusta indennità sorge contestualmente all’emanazione del provvedimento ablativo e può essere immediatamente esercitato. Nel giudizio possono essere richiesti, oltre all’adeguamento dell’indennità di espropriazione, gli interessi legali sulla somma dovuta e la rivalutazione monetaria per il periodo di ritardo nell’adempimento.

Orientamenti recenti e criticità applicative

L’espropriazione per pubblica utilità è un ambito in continua evoluzione. Le tensioni applicative più rilevanti nella prassi attuale riguardano:

  • la determinazione del valore venale in mercati stagnanti o con scarse transazioni comparabili, che alimenta divergenze tra stime tecniche e contenziosi seriali;
  • la durata e la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, profilo su cui la Corte Costituzionale è intervenuta da ultimo con la sentenza n. 37/2025, dichiarando illegittima una disciplina provinciale che fissava in dieci anni, anziché in cinque, il periodo di efficacia del vincolo entro cui non sorge l’obbligo di indennizzo, e ribadendo la durata quinquennale come standard di proporzionalità;
  • la crescente influenza della giurisprudenza CEDU, che impone standard di proporzionalità sempre più stringenti nella determinazione dell’indennità, con ricadute dirette sul contenzioso interno;
  • l’aumento del contenzioso sull’art. 42-bis, che segnala la persistente difficoltà delle amministrazioni nel completare regolarmente i procedimenti ablatori.
Espropriazione e indennità cosa sono

Domande frequenti

Cosa succede se non accetto l’indennità di espropriazione provvisoria offerta dall’amministrazione?

Il rifiuto dell’offerta avvia il procedimento per la determinazione dell’indennità definitiva da parte di una commissione tecnica di periti. Se anche la stima definitiva non è ritenuta congrua, è possibile impugnarla mediante opposizione dinanzi alla Corte d’Appello competente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua notifica.

L’indennità di espropriazione corrisponde sempre al valore di mercato del mio immobile?

Per le aree edificabili, l’indennità è di norma commisurata al valore venale, fatte salve le riduzioni o maggiorazioni previste dalla legge. Per le aree non edificabili, deve costituire un serio ristoro mantenendo un ragionevole rapporto di proporzionalità con il valore di mercato, senza tuttavia necessariamente coincidere con esso.

Quando si trasferisce la proprietà del bene espropriato?

Il trasferimento della proprietà avviene con l’emanazione del decreto di esproprio, non con la dichiarazione di pubblica utilità. Quest’ultima apre il procedimento ma non produce alcun effetto traslativo sulla titolarità del bene.

Posso oppormi all’espropriazione in sé, e non soltanto all’ammontare dell’indennità di espropriazione?

Sì: è possibile impugnare gli atti espropriativi dinanzi al giudice amministrativo entro sessanta giorni dalla loro notifica o, nei casi previsti, dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio o sul Bollettino Ufficiale della Regione, contestando vizi di legittimità quali l’eccesso di potere, il difetto di motivazione o l’insussistenza dell’interesse pubblico.

Cosa posso fare se la Pubblica Amministrazione occupa il mio terreno senza un decreto di esproprio?

Si configura un’occupazione illegittima: il proprietario può agire in giudizio per ottenere la restituzione del bene e il risarcimento integrale del danno per il periodo di apprensione sine titulo. In via eccezionale, l’amministrazione può regolarizzare la situazione mediante il provvedimento espresso di acquisizione sanante ex art. 42-bis, che comporta il pagamento di un’indennità onnicomprensiva.

Quanto dura il vincolo preordinato all’espropriazione?

Il vincolo preordinato all’espropriazione ha una durata massima di 5 anni. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo decade automaticamente. L’amministrazione può reiterarlo, ma solo con motivazione rafforzata; se protratto irragionevolmente, può dar luogo a un indennizzo autonomo nei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale.

L’indennità di espropriazione è soggetta a tassazione?

Dipende dalla natura del bene e dalla qualità del percipiente. Per le aree edificabili è applicata una ritenuta del 20%: a titolo d’imposta definitivo per le persone fisiche, tendenzialmente a titolo d’acconto per gli imprenditori e le società. Per le aree non edificabili, il trattamento dipende dalla posizione del percipiente e dalla natura del bene, con la possibilità di configurare plusvalenze imponibili. Si raccomanda di effettuare una verifica con un professionista abilitato.

Cosa succede ai mutui e alle ipoteche che gravano sul bene espropriato?

Il decreto di esproprio estingue tutti i diritti reali di garanzia gravanti sul bene, comprese le ipoteche. I creditori ipotecari possono tuttavia rivalersi sull’indennità di espropriazione, intervenendo nel relativo procedimento di liquidazione prima che le somme siano corrisposte al proprietario.

L’espropriazione estingue anche i contratti di locazione?

Sì: il decreto di esproprio estingue tutti i diritti personali di godimento gravanti sul bene, compresi i rapporti locatizi in essere. I conduttori possono tuttavia vantare diritto a una quota dell’indennità corrisposta al proprietario, agendo nei suoi confronti o intervenendo nel giudizio di determinazione della stessa.

Cosa succede se l’opera pubblica non viene mai realizzata?

Il proprietario può esercitare il diritto di retrocessione, diritto potestativo che deve essere attivamente esercitato e non opera automaticamente, per ottenere la restituzione del bene espropriato, con l’obbligo di rimborso dell’indennità a suo tempo percepita, debitamente rivalutata. Il diritto non è esercitabile se il bene è stato nel frattempo legittimamente alienato a terzi dall’amministrazione.

L’indennità di espropriazione è rivalutata automaticamente nel tempo?

No. L’indennità di espropriazione, secondo l’orientamento oggi prevalente, costituisce un debito di valuta, non un debito di valore: la rivalutazione monetaria non opera automaticamente, ma può essere riconosciuta soltanto qualora il proprietario provi, secondo i criteri di cui all’art. 1224, comma 2, c.c., di aver subito un danno ulteriore derivante dalla svalutazione, con oneri probatori interamente a suo carico. In mancanza di tale prova, spettano i soli interessi legali sulla somma dovuta.

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

Voci correlate

Usi civici

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