Definizione legale
I beni fungibili sono i beni che possono essere sostituiti con altri dello stesso genere, qualità e quantità, senza che per il creditore o per le parti rilevi l’identità del singolo esemplare. In questa logica, conta il tantundem eiusdem generis, cioè l’equivalente, non il bene materialmente identico.
I beni infungibili, invece, sono i beni che hanno una propria individualità e non possono essere sostituiti indifferentemente con altri, perché la loro specifica identità è giuridicamente o economicamente rilevante. In essi, quindi, conta proprio quel bene e non un altro equivalente.
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Significato giuridico della distinzione
La distinzione tra beni fungibili e infungibili ha effetti concreti in più settori del diritto civile e commerciale.
Per i beni fungibili, l’obbligazione può essere adempiuta consegnando cose della stessa specie e di qualità non inferiore alla media. Questo spiega perché denaro, merci di massa, materie prime standardizzate e prodotti omogenei siano normalmente trattati come fungibili.
Per i beni infungibili, invece, l’adempimento richiede la consegna proprio del bene individuato: un immobile determinato, un’opera d’arte originale, un bene unico o comunque non sostituibile con equivalenti perfetti.
Quando un bene è fungibile
Un bene è fungibile quando:
- appartiene a un genere omogeneo;
- è sostituibile con altri esemplari equivalenti;
- la sua individualità concreta non interessa alle parti;
- l’obbligazione può essere soddisfatta con un equivalente.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fungibilità non impedisce, di per sé, la tutela proprietaria o restitutoria: ciò che rileva è il titolo del rapporto e, in particolare, se la proprietà sia passata oppure no [Sez. Prima Civile, Sentenza n. 2736 del 05/02/2021].
Quando un bene è infungibile
Un bene è infungibile quando:
- ha caratteristiche proprie e individualizzanti;
- non può essere rimpiazzato senza alterare l’interesse del creditore;
- la sostituzione con altro bene dello stesso genere non è sufficiente;
- il rapporto giuridico ruota intorno a quello specifico bene.
Rientrano tipicamente tra i beni infungibili gli immobili e i beni che richiedono identificazione puntuale.
Effetti pratici nei contratti
1. Trasferimento della proprietà
Nei contratti che riguardano cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasferisce non con il solo consenso, ma con la individuazione del bene. Questo è il punto tipico dei beni fungibili: finché non avviene l’individuazione, il bene resta genericamente riferito a un genus.
Per i beni infungibili, invece, il trasferimento riguarda normalmente un bene già determinato nella sua individualità.
2. Rischio del perimento
Nei beni determinati solo nel genere, il rischio segue regole diverse rispetto ai beni specifici. Nei contratti aventi ad oggetto cose generiche, l’acquirente non è liberato dalla controprestazione se il bene è stato consegnato o individuato; prima di quel momento, la disciplina opera diversamente.
3. Restituzione
Nei beni fungibili, la restituzione avviene mediante cose dello stesso genere, qualità e quantità, non necessariamente mediante gli stessi identici beni consegnati. La Cassazione ha affermato che, proprio per la natura fungibile del bene, la restituzione “in natura” va intesa come restituzione dell’equivalente omogeneo, non dell’idem corpus [Sez. Prima Civile, Sentenza n. 2736 del 05/02/2021].
4. Deposito e mutuo
La distinzione è centrale anche nei rapporti di deposito e mutuo.
Se vengono consegnati denaro o altre cose fungibili e al ricevente è attribuita la facoltà di servirsene, si può avere acquisto della proprietà e applicazione della disciplina del mutuo. Se invece tale facoltà manca, la mera fungibilità non basta da sola a trasferire la proprietà: è il contenuto concreto del rapporto a risultare decisivo [Sez. Prima Civile, Sentenza n. 2935 del 08/02/2021].
Beni fungibili, denaro e deposito
Il denaro è il principale esempio di bene fungibile. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, la sua fungibilità non comporta automaticamente il trasferimento della proprietà in ogni rapporto.
La Cassazione ha precisato che il passaggio di proprietà non è una conseguenza inevitabile della natura fungibile del bene: dipende dal titolo e dalla facoltà di utilizzo concessa al depositario [Sez. Prima Civile, Sentenza n. 2935 del 08/02/2021]. Questo principio è particolarmente rilevante nelle controversie su deposito regolare, deposito irregolare, restituzione di somme e rivendicazione in sede concorsuale.
Beni fungibili e infungibili nel diritto tributario
La distinzione ha rilievo anche sul piano fiscale, soprattutto nella valutazione delle rimanenze.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i beni valorizzati a costo specifico, tipicamente infungibili, non seguono lo stesso criterio previsto per i beni raggruppabili in categorie omogenee. In particolare, il criterio del minore tra valore di mercato e costo non si applica ai beni diversi da quelli omogenei per natura e valore, con speciale riguardo ai beni valutati a costi specifici [Sentenza n. 371/2024].
In termini pratici:
- i beni fungibili si prestano a valutazioni per categorie omogenee;
- i beni infungibili richiedono una valutazione specifica del singolo bene.
Differenza essenziale in sintesi
La distinzione può essere riassunta così:
- bene fungibile: può essere sostituito da altro equivalente;
- bene infungibile: non può essere sostituito senza incidere sull’interesse giuridico della parte.
La conseguenza è che, nei beni fungibili, il diritto guarda prevalentemente al genere; nei beni infungibili, guarda alla individualità del bene.
Esempi pratici
Sono normalmente fungibili:
- denaro;
- carburante;
- grano;
- materie prime standard;
- merci seriali o di magazzino omogeneo.
Sono normalmente infungibili:
- un appartamento determinato;
- un terreno specifico;
- un’opera d’arte originale;
- un bene unico o con caratteristiche irripetibili;
- un immobile in costruzione identificato come specifico cespite.

Domande frequenti
Cosa significa bene fungibile in parole semplici?
Significa un bene che può essere sostituito con un altro identico per genere, qualità e quantità, senza differenza giuridica sostanziale. Il caso più tipico è il denaro.
Un immobile è un bene fungibile o infungibile?
Di regola è un bene infungibile, perché ogni immobile ha una propria individualità giuridica e materiale. Anche se simile ad altri, non è normalmente sostituibile in modo indifferente.
Il denaro è sempre un bene fungibile?
Sì, sotto il profilo civilistico il denaro è il paradigma del bene fungibile. Però la fungibilità non basta da sola a stabilire se la proprietà sia passata: conta il tipo di rapporto contrattuale.
Perché la distinzione tra beni fungibili e infungibili è importante nei contratti?
Perché incide su trasferimento della proprietà, restituzione, rischio del perimento e rimedi in caso di inadempimento. Inoltre ha effetti anche in materia contabile e fiscale, specialmente nella valutazione delle rimanenze.
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.
Fonti giuridiche e riferimenti
- Cass., principio richiamato in tema di rimanenze e beni valutati a costo specifico, come riportato nella giurisprudenza tributaria di merito [Sentenza n. 371/2024]
- Codice civile, artt. 1178, 1378 e 1465 [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]
- Codice civile, artt. 1813 e 1814 [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]
- Cass., Sez. I civ., sent. n. 2736 del 05/02/2021 [Sez. Prima Civile, Sentenza n. 2736 del 05/02/2021]
- Cass., Sez. I civ., sent. n. 2935 del 08/02/2021 [Sez. Prima Civile, Sentenza n. 2935 del 08/02/2021]