Definizione legale
Nel diritto civile la distinzione tra beni consumabili e inconsumabili si fonda sul rapporto tra la cosa e il suo uso.
Un bene è consumabile quando non se ne può trarre l’utilità tipica senza perderlo. La perdita può assumere tre forme: la cosa viene materialmente distrutta, come accade per gli alimenti o per i combustibili; viene incorporata in un prodotto diverso, come le materie prime destinate alla lavorazione; oppure esce dal patrimonio di chi la impiega senza distruggersi affatto, ed è il caso del denaro, che si “consuma” per il titolare nel momento in cui viene speso. Quest’ultima ipotesi è quella che la dottrina qualifica come consumazione in senso giuridico, e su di essa poggia gran parte della disciplina che segue.
Un bene è inconsumabile quando sopporta un uso ripetuto e prolungato conservando, almeno nella sua struttura essenziale, la propria individualità: un immobile, un macchinario, un’opera d’arte.
Fra le due categorie si collocano le cose deteriorabili, definite dall’art. 996 c.c. come quelle che «senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco». Il loro tratto distintivo è che l’uso ripetuto è possibile, ma non indifferente, perché erode progressivamente il valore del bene senza mai annullarne l’esistenza. Sono deteriorabili, in questo senso, gli arredi, gli autoveicoli e i macchinari. La categoria è di uso corrente nel linguaggio professionale, ma acquista rilevanza normativa soltanto nella disciplina dell’usufrutto, dove quella norma detta per essa una regola propria.
Va segnalato che parte della dottrina preferisce ricondurle ai beni inconsumabili, trattandole come sottocategoria dotata di disciplina propria anziché come genere autonomo.
Il codice non offre una definizione unitaria della distinzione: essa emerge dalla disciplina di singoli istituti (usufrutto, comodato, mutuo, deposito) e produce le proprie conseguenze più rilevanti in ambito tributario, dove però l’aggettivo “consumabile” assume un significato diverso.
In sintesi:
- consumabili: l’utilità si trae solo perdendo il bene (alimenti, materie prime, denaro);
- deteriorabili: l’uso ripetuto ne erode il valore senza annullarlo (arredi, autoveicoli, macchinari);
- inconsumabili: uso ripetuto senza estinzione (terreni, fabbricati, opere d’arte).
I beni di consumo del codice del consumo sono altra cosa: quella categoria qualifica il bene in ragione della destinazione all’acquirente-consumatore, non del suo rapporto con l’uso. Un elettrodomestico è un bene di consumo, ma civilisticamente è inconsumabile.
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Consumabile o fungibile: qual è la differenza?
I beni fungibili sono individuati solo nel genere e sostituibili con altri della stessa specie e qualità: rilevano per la quantità, non per l’identità. I beni consumabili si definiscono invece in rapporto all’uso. Le due qualità coincidono di norma, ma non necessariamente.
Vi sono beni fungibili e non consumabili, come le azioni di una stessa serie o le tegole di un lotto. E vi sono beni consumabili e insieme infungibili: si pensi a un manoscritto destinato a essere distrutto per volontà dell’autore, o a una partita di materia prima dalle caratteristiche irripetibili. Va segnalato che una parte della dottrina ha dubitato della configurabilità stessa di un usufrutto su cosa consumabile e infungibile, proprio per la difficoltà di costruire un obbligo restitutorio quando nulla può sostituire il bene perduto.
Tra le due qualità corre un’asimmetria decisiva in sede di stipula. La fungibilità è disponibile per via negoziale, perché le parti possono trattare come intercambiabili beni di per sé infungibili. La consumabilità no, perché dipende dalla natura del bene: nessuna clausola rende consumabile ciò che l’uso non consuma.
Quasi usufrutto: perché l’usufruttuario diventa proprietario
Nell’usufrutto ordinario l’usufruttuario gode del bene salva rerum substantia: rispetta la destinazione economica della cosa (art. 981 c.c.) e la restituisce al termine. La proprietà resta al nudo proprietario.
Il quasi usufrutto (art. 995 c.c.) rovescia lo schema per una ragione elementare: se il bene si consuma con l’uso, non si può restituirlo. La dottrina prevalente ne trae che l’usufruttuario acquisti la proprietà delle cose consumabili, potendone disporre pienamente e restando obbligato a restituire l’equivalente. Ciò che residua in capo al nudo proprietario non è dunque un diritto reale ma un diritto di credito, e la differenza si misura nei momenti critici: in caso di insolvenza dell’usufruttuario, il nudo proprietario concorre con gli altri creditori invece di rivendicare la cosa.
Va detto che l’art. 995 c.c. non enuncia il trasferimento della proprietà. La norma dispone che l’usufruttuario «ha diritto di servirsene» e disciplina il conseguente obbligo di pagarne il valore. L’acquisto della proprietà è ricostruzione dottrinale, dominante ma non pacifica: vi è chi ha avvicinato il quasi usufrutto costituito per contratto al mutuo, proponendo di applicargli la relativa disciplina, e chi ha osservato che la peculiarità dell’oggetto resiste a ogni inquadramento dogmatico consueto.
Resta controverso anche il momento in cui la proprietà si trasferisce. Le soluzioni proposte sono quattro: la costituzione del diritto, l’adempimento degli obblighi di inventario e di garanzia, l’effettivo conseguimento del possesso, l’esercizio del potere di disposizione sulle cose. Dalla soluzione accolta dipende un punto tutt’altro che teorico, cioè chi sopporta il rischio del perimento fortuito dei beni prima che ne sia stato disposto. È materia che conviene regolare in atto, anziché affidare all’interprete, prevedendo una ripartizione convenzionale dei rischi e curando la tempestiva redazione dell’inventario.
Cosa deve restituire l’usufruttuario
L’obbligo restitutorio assume configurazioni diverse a seconda di due variabili: se le cose siano state stimate e se l’oggetto della restituzione sia o meno denaro.
Con stima convenuta, l’usufruttuario deve corrispondere la somma determinata dalla stima. Parte della dottrina qualifica tale obbligazione come debito di valore, con la conseguenza che la svalutazione monetaria intervenuta fino alla restituzione rileva a carico del debitore.
Senza stima, l’obbligazione è alternativa: l’usufruttuario sceglie se pagare il valore che le cose hanno al momento in cui l’usufrutto finisce, oppure restituirne altre in eguale qualità e quantità.
Quando l’oggetto è denaro, però, queste regole non operano: si applicano le norme sull’estinzione delle obbligazioni pecuniarie, e dunque il principio nominalistico (art. 1277 c.c.).
Quest’ultima è l’avvertenza più importante della voce, perché contraddice l’intuizione comune. Nella donazione di somme con riserva d’usufrutto, la stima non protegge il donatario dall’erosione monetaria: a distanza di vent’anni gli sarà dovuto lo stesso importo nominale, con il potere d’acquisto che nel frattempo avrà perso. Chi voglia un risultato diverso deve costruirlo espressamente tramite clausole di indicizzazione, obbligo di reimpiego in beni fruttiferi o una diversa architettura dell’attribuzione.
Inventario e garanzia: chi protegge il nudo proprietario
Poiché nel quasi usufrutto non residua alcuna azione sulla cosa, gli obblighi dell’art. 1002 c.c. assumono un rilievo che nell’usufrutto ordinario non hanno: dove la restituzione ha per oggetto un equivalente, la solvibilità del debitore è tutto. E, come si è visto, per una delle ricostruzioni proposte è proprio l’adempimento di tali obblighi a segnare il passaggio di proprietà.
La norma impone due adempimenti prima che l’usufruttuario possa conseguire il possesso dei beni: redigere, a proprie spese, l’inventario, previo avviso al proprietario, e prestare idonea garanzia. Se è dispensato dall’inventario, il proprietario può comunque richiederlo a proprie spese. Va però chiarito che questi strumenti non assicurano, di per sé, l’integrale recupero del credito: rilevano nella misura in cui la garanzia sia effettivamente prestata e concretamente idonea rispetto al valore dei beni.
Qui sta il punto che interessa lo studio notarile. L’art. 1002, comma 3, dispensa dalla garanzia, oltre ai genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei figli minori, il venditore e il donante con riserva d’usufrutto. Non è una clausola da inserire nell’atto: è un effetto di legge. Chi dona una somma riservandosene l’usufrutto non deve prestare alcuna garanzia, e il donatario si trova titolare di un credito non assistito, esposto per decenni alle vicende del patrimonio del donante e al concorso con i suoi creditori oltre che, come si è detto, alla svalutazione.
Due conseguenze pratiche. Qualora le parti vogliano un assetto diverso, occorre prevederlo espressamente: la dispensa legale non impedisce che il donante si obblighi convenzionalmente a prestare garanzia o che si concordino cautele equivalenti. E la dispensa non si estende al cessionario: se il venditore o il donante cedono l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
Vale, infine, conoscere le conseguenze della mancata prestazione della garanzia, quando sia dovuta, perché l’art. 1003 c.c. le disciplina in modo da neutralizzare in radice la libertà di disposizione: gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, il denaro è collocato a interesse, i titoli al portatore sono convertiti in nominativi con vincolo d’usufrutto o depositati, le derrate sono vendute e il prezzo è collocato a interesse. All’usufruttuario restano interessi, rendite, pigioni e fitti. Sui mobili che si deteriorano con l’uso il proprietario può chiederne la vendita, salvo il diritto dell’usufruttuario di conservare quelli necessari al proprio uso.
Denaro, crediti e titoli: tre discipline diverse
Titoli di credito, azioni e valori mobiliari non sono, di regola, beni consumabili: né la negoziazione né la titolarità dell’investimento ne comportano la distruzione, e la fungibilità non li rende tali. Sul titolo permane, dunque, un usufrutto ordinario. Le vicende del rapporto seguono però regole diverse, che vanno distinte.
I frutti civili (interessi, dividendi e cedole) spettano all’usufruttuario, che li acquista giorno per giorno, senza obbligo di restituzione.
Il capitale riscosso segue l’art. 1000 c.c., che detta due regole spesso ignorate. La prima: per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario, e il pagamento effettuato a uno solo di essi non è opponibile all’altro. La seconda: il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero, e su tale investimento si trasferisce l’usufrutto; se le parti non concordano sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria.
È il punto in cui l’intuizione comune sbaglia. La riscossione del capitale non trasforma il rapporto in quasi usufrutto con libera disponibilità delle somme: produce l’opposto, cioè un obbligo di reimpiego con surrogazione reale dell’usufrutto sul nuovo investimento. L’usufruttuario che incassi e spenda un capitale gravato d’usufrutto non esercita una facoltà: viola l’art. 1000 c.c.
Il criterio discretivo è dunque l’oggetto originario dell’attribuzione. Se l’usufrutto ha per oggetto denaro (donazione di somme con riserva d’usufrutto), opera lo schema dell’art. 995 c.c., con acquisto della proprietà e obbligo restitutorio secondo le regole viste. Se ha per oggetto un credito o un titolo, e il capitale viene successivamente riscosso, opera l’art. 1000 c.c., con obbligo di reimpiego. Poiché la differenza di regime è netta e le conseguenze opposte, è opportuno che l’atto qualifichi espressamente l’oggetto anziché lasciarlo all’interpretazione.
L’usufrutto di azioni segue l’art. 2352 c.c., con un assetto che non coincide con l’intuizione: il diritto di voto spetta all’usufruttuario salvo convenzione contraria, mentre il diritto di opzione spetta al socio, cui sono attribuite le azioni sottoscritte in base ad esso. In caso di aumento gratuito del capitale ex art. 2442 c.c. l’usufrutto si estende alle azioni di nuova emissione; se sono richiesti versamenti sulle azioni, vi provvede l’usufruttuario, salvo il diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto. Gli altri diritti amministrativi spettano, salvo diversa previsione del titolo, sia al socio sia all’usufruttuario.
Cose deteriorabili e usufrutto
Per le cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’art. 996 c.c. detta una regola intermedia: l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate e, alla fine dell’usufrutto, è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
Quel «soltanto» è la chiave della norma: né restituzione integra, né pagamento dell’equivalente. Il deterioramento prodotto dall’uso conforme alla destinazione non genera alcuna responsabilità, e il nudo proprietario non può pretendere né la cosa come era né una somma a compensazione del logorio.
Distinto è l’usufrutto di azienda (art. 2561 c.c.), che investe un complesso di beni eterogenei: obbliga a conservare l’efficienza dell’organizzazione e si chiude con un conguaglio in denaro della differenza tra gli inventari di inizio e di fine usufrutto.
Comodato, locazione e mutuo: dove passa il confine
Il comodato (art. 1803 c.c.) ha per oggetto una cosa che deve essere restituita nella sua individualità. Riguarda perciò normalmente beni inconsumabili e spesso infungibili, ma la fungibilità astratta non è di per sé decisiva: anche un bene fungibile, se individuato e destinato a essere restituito proprio quello, può formare oggetto di comodato. Il comodato di cose consumabili si ammette solo per un uso che non le consuma: il c.d. comodato ad pompam et ostentationem, cioè concesso per la sola esposizione o dimostrazione del bene, senza che l’uso ne comporti il consumo.
Lo stesso presupposto vale per la locazione (art. 1571 c.c.), che attribuisce il godimento temporaneo della cosa a fronte di un corrispettivo e obbliga a restituirla al termine del contratto. Comodato e locazione si distinguono per la gratuità dell’uno e l’onerosità dell’altra, non per il tipo di bene su cui insistono.
Il confine con il mutuo, invece, non passa per il consumo: passa per l’effetto traslativo. Nel comodato e nella locazione, la proprietà resta al concedente e chi riceve è detentore, tenuto a restituire quella cosa. Nel mutuo (art. 1813 c.c.) la proprietà passa al mutuatario, che, per ciò stesso, sopporta il rischio del perimento (res perit domino) e restituisce non la cosa ricevuta, ma il suo equivalente: il tantundem eiusdem generis et qualitatis.
Si noti che il criterio adottato dall’art. 1813 c.c. è la fungibilità, non la consumabilità: le due qualità coincidono nel caso ordinario, il denaro, ma restano concettualmente distinte. La vicinanza strutturale tra mutuo e quasi usufrutto è, del resto, tale che parte della dottrina ha proposto di applicare al secondo la disciplina del primo, quando il quasi usufrutto è costituito per contratto.
Sulla stessa logica si fondano il deposito irregolare (art. 1782 c.c.) e il pegno irregolare (art. 1851 c.c.): la consegna di cose fungibili, con facoltà di disporne, trasferisce la proprietà a chi le riceve.
Perché la distinzione rileva ai fini fiscali
Il diritto tributario impiega l’aggettivo “consumabile” in un’accezione tecnico-economica che non coincide con quella civilistica: designa il bene la cui utilità si esaurisce progressivamente per effetto dell’uso o dell’obsolescenza. Si tratta però di uno solo dei presupposti dell’ammortamento, che richiede il concorso degli ulteriori requisiti fissati dalla disciplina fiscale. Un fabbricato è “consumabile” in questo senso, pur essendo pacificamente inconsumabile in senso civilistico; un terreno non lo è in nessuno dei due sensi.
La Cassazione ha fissato il principio in termini oggi consolidati: i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili, purché riguardino beni consumabili entrati nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, mentre non sono ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi [Cass., Sez. V, 5 agosto 2024, n. 22094].
I requisiti sono due e cumulativi: che il bene si deteriori con l’uso e che appartenga all’imprenditore. Il primo esclude i terreni, il cui costo va scorporato da quello del fabbricato che vi insiste e resta indeducibile, salve ipotesi eccezionali di vita utile limitata. Il secondo esclude i beni altrui: chi edifica su suolo di terzi senza un diritto di superficie o un altro titolo idoneo a derogare all’accessione perde l’ammortamento dell’intera opera, e chi realizza migliorie su beni in comodato o in locazione può ammortizzarle solo se costituiscono beni autonomi e rimovibili.
Il punto da tenere fermo è che l’aggettivo è lo stesso, il criterio no. Prima di applicare la nozione, conviene chiarire su quale piano si sta ragionando: su quello civilistico, in cui “consumabile” significa che l’uso distrugge la cosa, o su quello tributario, in cui significa che l’uso ne erode progressivamente il valore.
Sintesi della distinzione
Le prime quattro righe si muovono sul piano civilistico; l’ultima, in corsivo, sul piano tributario.
| Caratteristica | Beni consumabili | Cose deteriorabili | Beni inconsumabili |
|---|---|---|---|
| Rapporto con l’uso | L’utilità si trae solo perdendo il bene | L’uso ripetuto ne erode il valore | Uso ripetuto senza estinzione |
| Istituto che vi si fonda | Mutuo, quasi usufrutto, deposito irregolare | Usufrutto ex art. 996 c.c. | Comodato, usufrutto ordinario |
| Effetto sulla proprietà | Trasferimento al ricevente | Permanenza in capo al concedente | Permanenza in capo al concedente |
| Esempi | Denaro, alimenti, materie prime | Arredi, autoveicoli | Terreni, fabbricati, opere d’arte |
| Trattamento fiscale | Costo d’acquisto o rimanenza, non ammortamento | Ammortamento se strumentali e in patrimonio | Ammortamento se soggetti a deperimento; escluso di regola per i terreni |
La seconda riga elenca gli istituti la cui disciplina è modellata sulla categoria. Altri contratti presuppongono l’inconsumabilità del bene, senza fondare la propria struttura su di essa: la locazione (art. 1571 c.c.), che obbliga alla restituzione della cosa, e il leasing, che ne condivide l’impianto.

Domande frequenti
Il denaro è un bene consumabile?
Sì, per consumazione in senso giuridico: non si può impiegare senza che esca dal proprio patrimonio. Per questo il mutuo ne trasferisce la proprietà e l’usufrutto di denaro si configura come quasi usufrutto ex art. 995 c.c.
Qual è la differenza tra bene consumabile e bene fungibile?
Il bene fungibile è determinato solo nel genere ed è sostituibile con altro della stessa specie; il bene consumabile si perde con l’uso. Le due qualità coincidono di norma ma non necessariamente: i titoli di una stessa serie sono fungibili e non consumabili.
L’usufruttuario di una somma di denaro può spenderla?
Nel quasi usufrutto sì: acquista la proprietà delle somme e ne dispone liberamente, salvo l’obbligo restitutorio al termine. Diverso è il caso del capitale riscosso in forza di un credito gravato d’usufrutto, perché lì l’art. 1000 c.c. impone il reimpiego fruttifero e l’usufrutto si trasferisce sull’investimento.
La stima protegge dalla svalutazione?
Non quando l’oggetto della restituzione è denaro: si applica il principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie. Per le altre cose consumabili la restituzione della somma corrispondente alla stima è invece qualificata da parte della dottrina come debito di valore, con conseguente rilevanza della svalutazione.
Chi dona una somma, riservandosi l’usufrutto, deve prestare garanzia?
No: l’art. 1002 c.c. dispensa espressamente il donante, e il venditore, con riserva d’usufrutto. Il donatario resta titolare di un credito non assistito, salvo diversa previsione in atto. Se però l’usufrutto riservato viene ceduto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
Chi riscuote un credito su cui grava un usufrutto?
Occorre il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario: il pagamento fatto a uno solo non è opponibile all’altro (art. 1000 c.c.).
Si può dare in comodato del denaro?
Non nella funzione tipica del comodato. Se il ricevente può spendere le somme e restituire l’equivalente, il contratto è un mutuo. Resta possibile il comodato di banconote da collezione o destinate all’esposizione, che non ne comporta il consumo.
Un terreno è un bene consumabile?
No, ed è l’esempio per eccellenza del bene inconsumabile: conserva integra la propria utilità nel tempo. Da qui l’inammortizzabilità fiscale del suo costo, salve ipotesi eccezionali di vita utile limitata.
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.
Fonti giuridiche e riferimenti
- Artt. 981, 995, 996, 1000, 1002, 1003, 1277, 1571, 1782, 1803, 1813, 1851, 2352, 2442 e 2561 c.c.
- Art. 102, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
- Art. 1, comma 747, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160
- Cass., Sez. V, 5 agosto 2024, n. 22094
- Per la ricostruzione dei profili controversi del quasi usufrutto (natura dell’istituto, momento dell’acquisto della proprietà, qualificazione dell’obbligo restitutorio) si è fatto riferimento al Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini e C. Granelli, sub art. 995, cui si rinvia anche per gli ampi riferimenti alla dottrina classica in materia.