Definizione legale
L’amministratore di condominio è l’organo esecutivo e gestorio del condominio, nonché il suo rappresentante legale nei confronti dei terzi e dei singoli condòmini. La sua figura è disciplinata principalmente dagli articoli 1129, 1130 e 1131 del Codice civile, che ne definiscono la nomina, la revoca, gli obblighi, i doveri e i poteri di rappresentanza. Comprendere con precisione il perimetro di questa figura è essenziale non solo per i professionisti del settore, ma anche per ogni proprietario che voglia tutelare i propri diritti e il patrimonio comune.
Link rapidi

Chi è l’amministratore di condominio: natura giuridica e poteri
Il rapporto che intercorre tra l’amministratore di condominio e i condòmini è assimilabile al contratto di mandato con rappresentanza, vale a dire un incarico in forza del quale il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, producendo effetti giuridici direttamente nella sfera di quest’ultimo [art. 1129 c.c.]. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che l’amministratore ricopre un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato nei rapporti con ciascun condòmino, e che la sua rappresentanza, non solo processuale, è circoscritta alle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. [Cass. SS.UU. n. 9148/2008].
I poteri dell’amministratore di condominio non sono tuttavia autonomi: egli è principalmente un esecutore della volontà dell’assemblea condominiale, unico organo deliberativo del condominio. La sua funzione è dare attuazione alle delibere assembleari, curare la gestione delle parti comuni e compiere gli atti conservativi necessari a tutelare il patrimonio condominiale.
La nomina di un amministratore è obbligatoria per legge quando i condomini sono più di otto [art. 1129, co. 1, c.c.]. In caso di inerzia dell’assemblea, la nomina può essere disposta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini.
Nomina, revoca e compenso dell’amministratore di condominio
Nomina e requisiti soggettivi
L’amministratore di condominio viene nominato dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio [art. 1136, co. 4, c.c.]. L’incarico ha durata annuale e, alla scadenza del primo anno, si rinnova automaticamente per un solo ulteriore anno, salvo delibera di revoca o dimissioni [art. 1129, co. 10, c.c.]. Dal terzo anno in poi è necessaria una nuova nomina espressa, un dettaglio introdotto dalla riforma del condominio [L. 220/2012] che genera frequenti malintesi nella prassi.
Compenso
Per assumere l’incarico, l’amministratore di condominio deve possedere specifici requisiti di onorabilità e professionalità: godimento dei diritti civili, assenza di condanne per determinati reati, diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza di un corso di formazione iniziale e svolgimento di aggiornamento periodico [art. 71-bis disp. att. c.c.].
Se l’amministratore di condominio è nominato tra i condòmini dello stesso stabile, non sono richiesti né il diploma né la formazione specifica, ma restano necessari tutti gli altri requisiti di onorabilità e capacità previsti dalla legge [art. 71-bis, co. 3, disp. att. c.c.].
L’incarico può essere conferito anche a società di persone o di capitali; in tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori o dai dipendenti che svolgono concretamente le funzioni gestionali.
Determinazione del compenso
Al momento dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo, l’amministratore di condominio è tenuto a specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di corrispettivo [art. 1129, co. 14, c.c.]. La mancata specificazione comporta la nullità della nomina. Il preventivo deve essere analitico e onnicomprensivo: le cosiddette “voci fantasma”, onorari aggiuntivi non deliberati inseriti a consuntivo, sono la causa più frequente di contenzioso tra condòmini e professionisti, e non sono ammesse salvo preventiva delibera assembleare.
Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha chiarito che il diritto al compenso è condizionato alla presentazione del rendiconto, che deve comprendere la specificazione analitica di entrate, uscite e saldo finale; in mancanza di un rendiconto approvato dall’assemblea, il credito dell’amministratore di condominio non può ritenersi liquido né esigibile [Cass. Sez. II, n. 17713/2023].
Revoca e cessazione dell’incarico
L’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina [art. 1129, co. 11, c.c.]. La revoca può essere disposta anche dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condòmino, nei casi in cui ricorrano gravi irregolarità gestionali. La legge indica alcune ipotesi espressamente rilevanti, tra cui l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto, la mancata apertura del conto corrente condominiale, la confusione tra patrimonio condominiale e personale, la mancata attivazione delle procedure di riscossione, ma l’elenco non è tassativo, potendo il giudice valutare ulteriori condotte di analoga gravità [art. 1129, co. 12, c.c.].
Va precisato che la revoca giudiziale è ammissibile solo finché l’amministratore di condominio è in carica: la Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile qualora l’amministratore sia già cessato dall’incarico al momento della proposizione della domanda [Cass. Sez. II, n. 14039/2025].
Alla cessazione dell’incarico, l’amministratore di condominio è tenuto a consegnare tutta la documentazione relativa alla gestione e a compiere esclusivamente le attività urgenti necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, in attesa della sostituzione [art. 1129, co. 8, c.c.]. In questo frangente opera il principio della prorogatio imperii: se l’assemblea non provvede tempestivamente alla nuova nomina, l’amministratore uscente mantiene i poteri strettamente necessari al compimento degli atti urgenti e conservativi. Secondo la giurisprudenza più recente, questa fase non comporta il diritto a ulteriori compensi rispetto a quelli maturati durante il mandato [Cass. Sez. II, n. 14039/2025]. La prorogatio non è illimitata nel tempo: l’assemblea è tenuta a provvedere con la necessaria tempestività.
Attribuzioni e obblighi dell’amministratore: cosa prevede l’art. 1130 c.c.
Le attribuzioni dell’amministratore di condominio sono disciplinate dall’articolo 1130 del Codice civile e comprendono compiti di natura gestoria, contabile e amministrativa. Sul piano operativo, esse si articolano in cinque aree principali.
Esecuzione delle delibere e disciplina delle parti comuni. L’amministratore dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, cura l’osservanza del regolamento di condominio e disciplina l’uso delle cose comuni nell’interesse collettivo [art. 1130, nn. 1-2, c.c.].
Gestione contabile, rendiconto annuale e condòmini morosi. Riscuote i contributi condominiali, eroga le spese per la manutenzione ordinaria e redige il rendiconto annuale, che sottopone all’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio [art. 1130, n. 10, c.c.]. Sul fronte del recupero crediti, è obbligato ad agire entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e, su richiesta dei creditori del condominio, a comunicare loro i dati dei condòmini morosi [art. 63 disp. att. c.c.].
I creditori devono escutere previamente i condòmini inadempienti e, solo in via subordinata, potranno rivalersi su quelli in regola: è il cosiddetto beneficio di escussione. In parole semplici, chi vanta un credito nei confronti del condominio deve prima bussare alla porta dei morosi, non a quella dei vicini diligenti. Per i profili fiscali connessi alle spese condominiali si rinvia alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate [Circ. AdE n. 7 del 25 giugno 2021].
Il conto corrente condominiale e la tracciabilità dei flussi. Ogni movimento di denaro deve obbligatoriamente transitare dal conto corrente intestato al condominio. La gestione per cassa è vietata: qualsiasi flusso non tracciato integra la fattispecie di confusione patrimoniale e costituisce causa di revoca giudiziale [art. 1129, co. 12, c.c.].
I quattro registri obbligatori. L’amministratore cura quattro registri fondamentali [art. 1130, nn. 6-7, c.c.]:
- Registro di anagrafe condominiale: dati anagrafici e catastali dei proprietari e condizioni di sicurezza delle parti comuni.
- Registro dei verbali delle assemblee: cronistoria di ogni riunione, con i presenti, i voti e le deliberazioni.
- Registro di nomina e revoca: date di inizio e di fine del mandato di tutti gli amministratori succedutisi nel tempo.
- Registro di contabilità: annotazione cronologica di tutti i movimenti finanziari, entro 30 giorni dal compimento dell’operazione.
Atti conservativi, lavori urgenti e adempimenti fiscali. L’amministratore compie gli atti conservativi sulle parti comuni [art. 1130, n. 4, c.c.] e cura gli adempimenti fiscali del condominio [art. 1130, n. 5, c.c.]. Non può ordinare lavori straordinari in autonomia, salvo urgenza, come nel caso di cedimento di una grondaia o di un guasto all’impianto idrico comune, nel qual caso riferisce all’assemblea nella prima riunione utile [art. 1135, co. 2, c.c.]. Ogni condòmino ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, di tutta la documentazione contabile e dei registri, previa richiesta e senza intralciare l’attività gestoria [artt. 1129, co. 2 e 1130, nn. 6-7, c.c.].
La responsabilità dell’amministratore di condominio
Accanto agli obblighi gestionali, la legge pone in capo all’amministratore di condominio un articolato regime di responsabilità. I piani su cui essa si articola sono distinti, ma spesso concorrono tra loro.
Responsabilità contrattuale verso i condòmini. In quanto mandatario, l’amministratore risponde per l’inadempimento degli obblighi gestionali derivanti dall’incarico: omessa convocazione dell’assemblea, ritardo nella riscossione, mancata esecuzione delle delibere. Il condòmino danneggiato può agire per il risarcimento e, contestualmente, richiedere la revoca giudiziale.
Responsabilità extracontrattuale verso i terzi. L’amministratore di condominio può rispondere nei confronti dei terzi per i danni riconducibili alla cattiva manutenzione delle parti comuni [art. 2051 c.c.], qualora non abbia adottato le misure conservative necessarie o non abbia tempestivamente sollecitato l’intervento dell’assemblea. La responsabilità può essere alternativa o concorrente rispetto a quella del condominio.
Responsabilità nella gestione dei fornitori e degli appalti. L’amministratore di condominio è tenuto a vigilare sull’esecuzione dei contratti con fornitori e imprese appaltatrici, e non può limitarsi alla mera sottoscrizione del contratto. La scelta di fornitori non qualificati o la mancata verifica degli adempimenti contributivi e assicurativi può esporre il condominio a responsabilità solidale e l’amministratore a rivalsa da parte dei condòmini.
Responsabilità penale. Nelle ipotesi più gravi, la condotta dell’amministratore di condominio può assumere rilevanza penale, come nel caso di omessa adozione di misure di sicurezza sulle parti comuni che cagioni lesioni a terzi o di distrazione di fondi condominiali.
La rappresentanza processuale del condominio
L’amministratore di condominio è titolare della rappresentanza processuale del condominio [art. 1131 c.c.], tanto in senso attivo, quando promuove un’azione, quanto in senso passivo, quando il condominio è convenuto in giudizio.
Per le materie di ordinaria competenza, quali il recupero dei crediti condominiali, le azioni possessorie sulle parti comuni e le azioni conservative, i poteri dell’amministratore sono pieni e autonomi, ivi compresa la sottoscrizione del mandato difensivo all’avvocato, senza necessità di autorizzazione o ratifica assembleare [art. 1131, co. 1, c.c.].
La rappresentanza passiva ha un perimetro più ampio: l’amministratore può essere convenuto per qualsiasi azione concernente le parti comuni [art. 1131, co. 2, c.c.]. Se la citazione eccede le sue attribuzioni ordinarie, ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione all’assemblea [art. 1131, co. 3, c.c.].
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l’amministratore può costituirsi in giudizio o impugnare una sentenza sfavorevole anche senza previa autorizzazione assembleare, per evitare decadenze processuali [Cass. SS.UU. n. 18331/2010]. Per le materie che eccedono le attribuzioni ordinarie, l’operato dovrà essere successivamente ratificato dall’assemblea, pena l’inammissibilità dell’atto. La ratio è lineare: il sistema non può tollerare che il condominio subisca decadenze irrimediabili per la sola inerzia dell’organo deliberativo.
Casi pratici
Caso 1: lavori urgenti senza delibera. Una tromba d’aria danneggia gravemente la copertura del tetto. L’amministratore di condominio commissiona immediatamente i lavori di messa in sicurezza senza attendere l’assemblea. L’intervento è legittimo [art. 1135, co. 2, c.c.], a condizione che nella prima riunione utile vengano illustrati entità e costo dei lavori e che le spese siano rendicontate analiticamente. Se l’amministratore avesse ordinato gli stessi lavori in assenza di reale urgenza, avrebbe agito in eccesso di mandato, con possibile obbligo risarcitorio personale.
Caso 2: condòmino moroso e decreto ingiuntivo. Tre condòmini non pagano le quote da oltre un anno. L’amministratore di condominio, decorsi sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, ha l’obbligo di agire per il recupero [art. 63 disp. att. c.c.], di norma mediante ricorso per decreto ingiuntivo. Il fornitore del combustibile che vanta un credito verso il condominio può chiedere all’amministratore i dati dei morosi e deve escuterli in via prioritaria prima di agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti.
Caso 3: accesso ai documenti negato. Un condòmino chiede di esaminare le fatture relative alla manutenzione dell’ascensore degli ultimi tre anni. L’amministratore rifiuta, adducendo ragioni di riservatezza. Il rifiuto è illegittimo: il diritto di accesso alla documentazione contabile e ai registri è riconosciuto dalla legge a ogni condòmino [artt. 1129, co. 2 e 1130, nn. 6-7, c.c.] e il diniego ingiustificato costituisce una grave irregolarità gestionale, azionabile come motivo di revoca giudiziale.

Domande frequenti
È sempre obbligatorio nominare un amministratore di condominio?
No. La nomina diventa obbligatoria soltanto nei condomini con più di otto proprietari [art. 1129, co. 1, c.c.]. In quelli più piccoli, i condòmini possono gestire le parti comuni autonomamente o affidare l’incarico a uno di loro; in quest’ultimo caso, non sono richiesti il diploma e la formazione specifica, ma restano fermi gli altri requisiti di onorabilità previsti dalla legge.
L’amministratore può ordinare lavori autonomamente?
Solo se si tratta di interventi urgenti, con l’obbligo di riferire alla prima assemblea utile [art. 1135, co. 2, c.c.]. Per tutti gli altri lavori straordinari e per le innovazioni è necessaria una preventiva delibera. Il confine tra “urgente” e “non urgente” è spesso oggetto di contenzioso: in caso di dubbio, è preferibile convocare tempestivamente un’assemblea straordinaria.
Cosa succede se il condominio non paga l’amministratore?
Il corrispettivo costituisce un debito del condominio, esigibile ai sensi dell’atto di nomina [art. 1129, co. 14, c.c.]. Va tuttavia ricordato che il diritto al compenso presuppone la presentazione e l’approvazione del rendiconto [Cass. Sez. II, n. 17713/2023]: in mancanza, il credito non è liquido né esigibile. In caso di inadempimento del condominio, l’amministratore può agire in giudizio, anche con ricorso per decreto ingiuntivo.
Ho diritto di accedere ai documenti contabili?
Sì, senza limitazioni. Ogni condòmino può prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione contabile e dei registri, previa richiesta e senza intralciare l’attività gestoria [artt. 1129, co. 2 e 1130, nn. 6-7, c.c.].
Cosa si intende per prorogatio imperii?
È il principio per cui, alla cessazione dell’incarico, l’amministratore di condominio uscente conserva i poteri strettamente necessari al compimento degli atti urgenti e conservativi, in attesa che l’assemblea provveda alla nuova nomina. Secondo la giurisprudenza più recente, questa fase non attribuisce all’amministratore il diritto a ulteriori compensi [Cass. Sez. II, n. 14039/2025]. L’assemblea è tenuta a provvedere tempestivamente, per evitare un vuoto gestionale pregiudizievole per lo stabile.
Una figura centrale per la tutela del patrimonio condominiale
L’amministratore di condominio non è un mero esecutore burocratico: è il perno attorno al quale ruota l’intera vita giuridica, economica e gestionale dell’edificio. La complessità del suo ruolo, che incrocia diritto civile, diritto processuale, fiscalità e responsabilità extracontrattuale, impone che la nomina avvenga con attenzione alla qualificazione professionale e alla trasparenza del compenso. Per i condòmini, conoscere i poteri e i limiti dell’amministratore di condominio significa esercitare consapevolmente i propri diritti e preservare il valore del patrimonio comune.
Fonti normative e riferimenti giuridici
- Codice civile, articoli 1129, 1130, 1131, 1135, 1136
- Disposizioni per l’attuazione del Codice civile, articoli 63 e 71-bis
- Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Riforma del condominio)
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9148 dell’8 aprile 2008
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18331 del 6 agosto 2010
- Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 17713 del 21 giugno 2023
- Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 14039 del 26 maggio 2025
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7 del 25 giugno 2021
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.