La cessione del credito: disciplina, effetti, profili operativi

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SCRITTO DA NOTAI DI TORINO

Notaio Lorenzo Bigiotto e Notaio Marina Strippoli. Nella loro attività professionale si occupano di successioni e famiglia, del settore immobiliare, e di quello commerciale.

La cessione del credito è uno degli istituti più rilevanti e utilizzati nel diritto delle obbligazioni.

Pur essendo un meccanismo apparentemente semplice – il trasferimento di un credito da un soggetto a un altro – la disciplina codicistica e la giurisprudenza che la interpreta rivelano una struttura complessa, ricca di implicazioni pratiche e di regole volte a tutelare l’equilibrio tra cedente, cessionario e debitore ceduto.

Comprendere la natura, i limiti, gli effetti e le forme della cessione del credito è essenziale non solo per gli operatori del diritto, ma anche per imprese, professionisti e privati che si trovano a gestire crediti, rapporti contrattuali o operazioni finanziarie in cui tale istituto trova applicazione.


Punti chiave

  • La cessione del credito è un accordo (contratto consensuale) tra il creditore originario (cedente) e il nuovo creditore (cessionario), che non richiede il consenso del debitore (ceduto).
  • L’efficacia della cessione nei confronti del debitore è subordinata alla notifica o all’accettazione.
  • Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
  • La distinzione tra cessione pro soluto e pro solvendo determina il livello di garanzia offerto dal cedente in merito alla solvenza del debitore.
  • Esistono discipline speciali per la cessione di crediti d’impresa (factoring) e per le operazioni di cartolarizzazione e di cessione in blocco, con regimi di pubblicità semplificati.
Cessione del credito - Copertina

La cessione del credito: nozioni fondamentali e quadro normativo

La cessione del credito, disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, è il negozio giuridico mediante il quale un soggetto, detto cedente, trasferisce a un altro soggetto, detto cessionario, il proprio diritto di credito nei confronti di un debitore, detto ceduto.

Si tratta di una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo. La struttura fondamentale di questo istituto si fonda sul principio consensualistico sancito dall’articolo 1376 del Codice civile, secondo cui il trasferimento del diritto si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra cedente e cessionario.

Questo significa che l’accordo tra queste due parti, di per sé, è sufficiente a trasferire la titolarità del credito, rendendo il cessionario l’unico e nuovo creditore. La natura del contratto è tipicamente bilaterale, coinvolgendo esclusivamente cedente e cessionario, mentre il debitore ceduto non è parte del contratto di cessione e il suo consenso non è necessario al perfezionamento del trasferimento.

 La giurisprudenza ha costantemente ribadito questa struttura, definendo l’operazione una res inter alios acta rispetto al debitore, che si trova in una posizione di mera soggezione rispetto alla decisione del creditore di cedere il proprio diritto (Cass. Civ., Sez. 3, N. 3319 del 11-02-2020).

La causa del contratto di cessione è variabile: può avvenire a titolo oneroso (ad esempio, una vendita del credito) o a titolo gratuito (una donazione), integrando, di volta in volta, lo schema negoziale prescelto dalle parti.

I soggetti coinvolti: cedente, cessionario e debitore ceduto

L’operazione di cessione del credito prevede la partecipazione di tre figure giuridiche distinte:

  • Il cedente è il creditore originario che, disponendo del proprio diritto, lo trasferisce a un terzo. Egli è parte del contratto di cessione e, a seconda degli accordi, può essere tenuto a prestare determinate garanzie.
  • Il cessionario è il soggetto che acquista il credito, diventando il nuovo titolare del diritto di pretendere la prestazione dal debitore. Anch’egli è parte del contratto di cessione e, in caso di cessione a titolo oneroso, è tenuto a corrispondere un prezzo al cedente.
  • Il debitore ceduto è il soggetto obbligato ad eseguire la prestazione. Come già evidenziato, egli non è parte del contratto di cessione e la sua volontà è irrilevante ai fini del trasferimento del credito. La sua posizione giuridica è quella di un terzo rispetto all’accordo traslativo, la cui principale tutela consiste nel non vedere aggravata la propria posizione a seguito della cessione. La legge, infatti, prevede una serie di meccanismi, come il regime delle eccezioni opponibili, per garantire che la modifica del creditore non pregiudichi i diritti e le difese del debitore. L’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, quando avviene, non lo trasforma in parte di un contratto trilaterale, bensì assume il valore di una dichiarazione di scienza, ovvero di una presa d’atto dell’avvenuto trasferimento, con importanti conseguenze in termini di opponibilità.

L’oggetto della cessione: quali crediti possono essere ceduti?

Il principio generale sancito dall’articolo 1260 del Codice civile è quello della libera cedibilità dei crediti. Pertanto, qualsiasi diritto di credito può, in linea di massima, essere ceduto.

Ciò include non solo i crediti certi, liquidi ed esigibili, ma anche i crediti futuri, a condizione che gli elementi essenziali del rapporto da cui sorgeranno siano già determinati o determinabili. Ad esempio, un’impresa può cedere i crediti che sorgeranno da un contratto di fornitura continuativa. Possono essere ceduti anche crediti condizionati o crediti litigiosi.

La cessione di un credito derivante da un contratto a prestazioni corrispettive non comporta, tuttavia, il trasferimento dell’intera posizione contrattuale.

La giurisprudenza ha chiarito la netta distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto: nella prima, il cessionario acquista solo il diritto alla prestazione e le relative azioni per realizzarlo (come le garanzie), ma non le azioni inerenti alla fonte del rapporto, come l’azione di risoluzione per inadempimento, che rimane in capo al cedente, il quale resta parte del contratto originario.

Questa scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale (cedente) e quella del diritto di credito (cessionario) costituisce un aspetto qualificante dell’istituto.

I limiti alla cedibilità: crediti personali, divieti legali e pattizi

Nonostante il principio di libera cedibilità, l’articolo 1260 c.c. stesso prevede tre categorie di eccezioni.

In primo luogo, non sono cedibili i crediti che hanno carattere strettamente personale. Si tratta di quelle obbligazioni in cui la persona del creditore è un elemento determinante della prestazione, come nel caso del credito agli alimenti (art. 447 c.c.) o di altri crediti legati a qualità personali del titolare.

In secondo luogo, la cessione è vietata quando la legge stessa lo prevede espressamente. Un esempio si ritrova nella normativa sui crediti verso la Pubblica Amministrazione, che in alcuni casi richiede forme particolari o pone specifici divieti alla cessione.

Infine, la cedibilità può essere esclusa per volontà delle parti mediante un accordo specifico, il cosiddetto pactum de non cedendo. Tale patto, tuttavia, ha un’efficacia limitata: non è opponibile al cessionario se non si prova che egli ne era a conoscenza al momento della cessione. Se il debitore, nonostante il patto, accetta la cessione, tale accettazione non sana il vizio, ma costituisce una rinuncia a far valere il divieto convenzionale.

Perfezionamento del contratto ed efficacia della cessione verso il debitore

È fondamentale distinguere il momento in cui la cessione del credito si perfeziona da quello in cui produce effetti nei confronti del debitore ceduto. Come anticipato, il contratto di cessione è un contratto consensuale che si perfeziona e produce i suoi effetti traslativi tra cedente e cessionario nel momento stesso in cui le parti raggiungono l’accordo, ai sensi dell’art. 1376 c.c.. Da quel momento, il cessionario diventa l’unico titolare del credito.

Tuttavia, affinché questa modifica soggettiva sia opponibile al debitore ceduto, l’articolo 1264 c.c. richiede un ulteriore adempimento: la cessione deve essere stata notificata al debitore oppure da questi accettata.

La notifica è un atto unilaterale recettizio con cui si porta a conoscenza del debitore l’avvenuta cessione. L’accettazione, invece, è una dichiarazione di scienza del debitore, che prende atto del trasferimento. In assenza di notifica o accettazione, il debitore che paga in buona fede al creditore originario (cedente) è liberato dalla sua obbligazione, a meno che il cessionario non riesca a provare che il debitore era comunque a conoscenza dell’avvenuta cessione.

Il ruolo della notifica e dell’accettazione (Art. 1264 c.c.)

La notifica e l’accettazione non sono quindi elementi costitutivi della cessione, ma requisiti di efficacia nei confronti del debitore e dei terzi.

La loro funzione primaria è quella di risolvere il potenziale conflitto tra l’interesse del cessionario a ricevere la prestazione e l’affidamento del debitore, che potrebbe non essere a conoscenza del mutamento del creditore. Una volta ricevuta la notifica o dopo aver accettato la cessione, il debitore non può più liberarsi pagando al cedente e deve necessariamente adempiere nelle mani del cessionario.

Inoltre, questi adempimenti svolgono un ruolo decisivo nella risoluzione dei conflitti tra più cessionari del medesimo credito. L’articolo 1265 c.c. stabilisce infatti che, se lo stesso credito è stato ceduto a più persone, prevale la cessione che è stata notificata per prima al debitore, o quella che è stata per prima accettata dal debitore con atto di data certa, anche se di data posteriore. La data certa dell’atto di accettazione costituisce quindi un elemento dirimente. 

La tutela del debitore ceduto: il regime delle eccezioni

Un principio cardine della disciplina della cessione del credito è che la stessa non può peggiorare la posizione giuridica del debitore ceduto. Poiché la cessione avviene senza il suo consenso, l’ordinamento garantisce al debitore di poter difendersi nei confronti del nuovo creditore (cessionario) esattamente come avrebbe potuto farlo nei confronti del creditore originario (cedente).

Ciò si traduce nella regola secondo cui il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Queste includono sia le eccezioni relative alla validità ed efficacia del titolo da cui il credito è sorto (es. nullità, annullabilità o rescissione del contratto originario), sia quelle relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto obbligatorio verificatisi prima della notifica o dell’accettazione della cessione (es. pagamento effettuato, prescrizione, compensazione).

Ad esempio, se il credito ceduto deriva da un contratto di vendita e la merce consegnata dal cedente era difettosa, il debitore ceduto potrà eccepire l’inadempimento al cessionario che gli chiede il pagamento del prezzo. Il debitore può anche eccepire la nullità o l’inesistenza del contratto di cessione, in quanto ciò incide sulla legittimazione del cessionario a ricevere il pagamento.

Cessione pro soluto o pro solvendo: le garanzie del cedente

Quando un credito viene ceduto a titolo oneroso, il cedente è tenuto a prestare garanzie al cessionario.

La disciplina codicistica distingue due regimi di garanzia. La regola generale, che si applica in assenza di un patto contrario, è quella della cessione pro soluto (art. 1266 c.c.). In questo caso, il cedente è tenuto unicamente a garantire l’esistenza del credito al momento della cessione (nomen verum).

Ciò significa che egli garantisce che il credito non sia nullo, annullabile o già estinto, ma non garantisce affatto che il debitore ceduto sia solvibile né che adempia la sua obbligazione. Il rischio di insolvenza del debitore, quindi, grava interamente sul cessionario.

Le parti possono però pattuire un regime di garanzia più stringente, dando vita a una cessione pro solvendo (art. 1267 c.c.). Con questo patto, il cedente garantisce non solo l’esistenza del credito, ma anche la solvenza del debitore (nomen bonum).

Se il debitore ceduto non paga, il cessionario potrà agire in regresso contro il cedente per ottenere il rimborso di quanto ricevuto, oltre agli interessi, alle spese di cessione e a quelle sostenute per escutere il debitore, nonché al risarcimento del danno. Tuttavia, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le istanze contro il debitore stesso.

Forme speciali di cessione: factoring, cartolarizzazione e cessioni in blocco

Oltre alla disciplina generale del Codice civile, esistono normative speciali per determinate operazioni di cessione del credito, soprattutto in ambito imprenditoriale e finanziario.

Il contratto di factoring (legge n. 52/1991) è una convenzione atipica con cui un’impresa (cedente) cede in massa i propri crediti commerciali, presenti e futuri, a una società specializzata (il factor), la quale si impegna a fornire una serie di servizi, quali la gestione, l’amministrazione e l’incasso dei crediti, e talvolta a un’anticipazione finanziaria. Anche se atipico, il factoring si fonda sulla disciplina della cessione del credito, con alcune peculiarità che lo rendono più snello.

Le operazioni di cartolarizzazione (legge n. 130/1999) sono complesse operazioni finanziarie in cui una società (l’originator) cede in blocco un portafoglio di crediti a una società veicolo (Special Purpose Vehicle), la quale, per finanziare l’acquisto, emette titoli negoziabili sul mercato. Per queste operazioni, l’art. 4 della legge n. 130/1999 prevede un meccanismo di opponibilità semplificato: la pubblicazione della notizia della cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica individuale ai singoli debitori.

Un meccanismo analogo di pubblicità è previsto dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) per le cessioni in blocco di aziende, di rami d’azienda o di rapporti giuridici da parte delle banche. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall’art. 1264 c.c. nei confronti di tutti i debitori ceduti, senza necessità di notifiche individuali.

Aspetti formali e fiscali della cessione del credito

In linea di principio, il contratto di cessione del credito è a forma libera. Tuttavia, la forma scritta è quasi sempre necessaria a fini probatori (ad probationem) e per conferire all’atto una data certa, requisito indispensabile per l’opponibilità ai terzi in caso di conflitto ex art. 1265 c.c.. 

La forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio costituisce invece un requisito di validità (ad substantiam) quando la cessione riguarda crediti garantiti da ipoteca, poiché è necessaria per l’annotazione del trasferimento nei registri immobiliari.

Per quanto riguarda i crediti verso la Pubblica Amministrazione, normative speciali possono richiedere l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata per l’efficacia della cessione nei confronti dell’ente debitore.

Dal punto di vista fiscale, la cessione di crediti fuori campo IVA è soggetta all’imposta di registrocon applicazione dell’aliquota dello 0,50%. Se la cessione è effettuata da un soggetto passivo IVA nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’operazione è considerata una prestazione di servizi finanziari esente da IVA (art. 10, n. 1, D.P.R. 633/72) e soggetta a imposta di registro in misura fissa, a condizione che sia formalizzata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La cessione di crediti d’imposta, come quelli derivanti da bonus edilizi, è soggetta a regole specifiche che richiedono la notifica all’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del credito nella dichiarazione del cessionario, per essere utilizzato in compensazione.


Infografica riepilogativa

Cessione del credito - Infografica

Domande frequenti

Cos’è e come funziona la cessione del credito?

La cessione del credito è un negozio giuridico mediante il quale un creditore (cedente) trasferisce il proprio diritto di credito a un altro soggetto (cessionario). Il perfezionamento della cessione avviene per effetto del solo consenso tra cedente e cessionario, senza necessità del consenso del debitore (ceduto). Una volta perfezionata, il cessionario acquisisce il credito e diventa l’unico titolare del diritto di ricevere la prestazione. L’efficacia della cessione nei confronti del debitore, tuttavia, richiede la notifica dell’avvenuta cessione al debitore o la sua accettazione.

È necessario il consenso del debitore per la cessione del credito?

No, l’articolo 1260 del Codice civile stabilisce che il creditore può trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore. Il contratto di cessione è bilaterale e si perfeziona mediante l’accordo tra cedente e cessionario. Il debitore ceduto non è quindi parte del contratto e non può impedire la cessione. Tuttavia, può opporsi al pagamento finché non riceve la notifica o non accetta la cessione. Inoltre, può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, come vizi del contratto originario, pagamenti già effettuati, prescrizione o compensazione. Questa tutela garantisce che la sua posizione non venga compromessa dalla cessione.

Quando la cessione del credito è efficace nei confronti del debitore?

L’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto è subordinata a specifici requisiti. Secondo l’articolo 1264 del Codice civile, la cessione deve essere stata notificata al debitore oppure da lui accettata. Solo dopo la notifica o l’accettazione, il debitore è tenuto a pagare al cessionario e non può più liberarsi pagando al cedente. Questo meccanismo tutela l’affidamento del debitore, che potrebbe non essere a conoscenza del mutamento del creditore.

Cosa succede se il debitore paga al vecchio creditore dopo la cessione?

Se il pagamento avviene prima che la cessione sia stata notificata al debitore o da lui accettata, il debitore è liberato se era in buona fede. Se invece il pagamento avviene dopo la notifica o l’accettazione, il debitore non è liberato e dovrà pagare nuovamente al cessionario.

Quali difese può opporre il debitore al nuovo creditore?

Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, come la nullità del contratto da cui è sorto il credito, l’avvenuto pagamento (se anteriore alla notifica), la prescrizione, la compensazione, etc..

Che differenza c’è tra la cessione del credito e quella del contratto?

Nella cessione del credito si trasferisce solo il diritto alla prestazione. Nella cessione del contratto (art. 1406 c.c.) si trasferisce l’intera posizione contrattuale, comprensiva di tutti i diritti e degli obblighi. Il cessionario del contratto, a differenza del cessionario del credito, può, ad esempio, esercitare l’azione di risoluzione.

Si possono cedere tutti i crediti?

No. Non sono cedibili i crediti strettamente personali, in cui la persona del creditore è elemento determinante (es. alimenti), quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge e quelli la cui cedibilità è stata esclusa dalle parti con un apposito patto (pactum de non cedendo). In quest’ultimo caso, il divieto è opponibile al cessionario solo se si dimostra che ne era a conoscenza al momento della cessione.

Come funziona la cessione dei crediti commerciali?

La cessione dei crediti commerciali è disciplinata in particolare dal contratto di factoring (legge n. 52/1991). In questo schema, un’impresa cede in massa i propri crediti commerciali, presenti e futuri, a una società specializzata, il factor. Il factoring rappresenta una forma evoluta di cessione che, oltre al trasferimento del credito, prevede servizi di gestione, amministrazione, incasso e, spesso, l’anticipazione finanziaria, facilitando la liquidità delle imprese.

Come funziona la cessione di crediti in blocco?

La cessione di crediti in blocco è prevista per operazioni complesse come la cartolarizzazione (legge n. 130/1999) o le cessioni bancarie (art. 58 TUB). In questi casi, viene ceduto un intero portafoglio di crediti. Per semplificare le procedure, la pubblicazione della notizia della cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica individuale ai singoli debitori, producendo gli effetti dell’art. 1264 c.c. nei confronti di tutti i debitori ceduti. Questo meccanismo rende più efficiente il trasferimento di crediti su larga scala.

Cosa significa cessione del credito pro soluto?

Significa che il creditore che cede il credito (cedente) garantisce solo l’esistenza e la validità del credito (nomen verum), ma non la capacità del debitore di pagare (solvibilità). Il rischio di insolvenza del debitore ricade interamente sul nuovo creditore (cessionario).

Qual è la differenza tra cessione del credito pro soluto e pro solvendo?

La distinzione tra pro soluto e pro solvendo riguarda le garanzie prestate dal cedente. Nella cessione pro soluto (regola generale ex art. 1266 del Codice civile), il cedente garantisce solo l’esistenza del credito ceduto al momento della cessione, non la solvibilità del debitore. Il rischio di insolvenza grava sul cessionario. Nella cessione pro solvendo, invece, il cedente garantisce anche che il debitore pagherà: se questi non adempie, il cessionario può agire in regresso nei confronti del cedente per ottenere il rimborso.

Il ruolo del Notaio 

Che ruolo ha il notaio?

Il notaio svolge un ruolo di garanzia e di certezza giuridica nella cessione del credito.

Sebbene la legge non imponga sempre l’atto pubblico, l’intervento notarile è essenziale per formalizzare la cessione mediante una scrittura privata autenticata o un atto pubblico. Ciò conferisce al negozio una data certa, elemento fondamentale per dirimere conflitti tra più cessionari (art. 1265 c.c.) e per l’opponibilità in determinati contesti.

Inoltre, è indispensabile per la cessione di crediti garantiti da ipoteca. Il notaio assicura la corretta identificazione delle parti, la validità del titolo e fornisce consulenza qualificata sulle implicazioni legali e fiscali dell’operazione.

Riferimenti normativi

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