Legato con diritto al supplemento

Definizione legale

Il legato con diritto al supplemento è una disposizione testamentaria a titolo particolare a favore di un legittimario. Il testatore gli attribuisce uno o più beni determinati e gli riconosce, in modo espresso, la facoltà di ottenere la differenza qualora il valore del lascito risulti inferiore alla quota di legittima riservata dalla legge.

La figura nasce dall’art. 551 del codice civile. In linea generale, il legittimario che preferisce conseguire il legato in sostituzione di legittima perde il diritto di chiedere un supplemento e non acquista la qualità di erede.

La stessa norma esclude però questa conseguenza quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. In tal caso il beneficiario trattiene il bene legato e può agire per integrare la propria quota fino al valore della riserva.

Legato con diritto al supplemento - Copertina

Come opera il supplemento

Il legato si acquista automaticamente all’apertura della successione, senza bisogno di accettazione e salva la facoltà di rinunziare. Il legittimario onorato diventa quindi titolare del bene fin dalla morte del testatore. Se il valore del bene è inferiore alla legittima, la differenza non si recupera con una semplice richiesta agli eredi. Lo strumento è l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e, se necessario, delle donazioni che hanno inciso sulla quota riservata.

Il calcolo segue le regole ordinarie:

  • si ricostruisce il patrimonio del defunto, unendo fittiziamente al relictum le donazioni;
  • si individua la quota di riserva spettante al legittimario;
  • si imputa a tale quota il valore del legato già ricevuto.

Solo l’eventuale scarto residuo costituisce il supplemento. Il beneficiario somma così l’attribuzione voluta dal testatore e la tutela piena della legittima, senza dover rinunciare al bene per far valere i propri diritti.

Differenza rispetto al legato in sostituzione “puro” e al legato in conto

Il confronto con il legato in sostituzione di legittima senza clausola di supplemento è il punto decisivo. In quest’ultimo il testatore vuole tacitare il legittimario con beni determinati, escludendolo dall’eredità.

Il legatario ha quindi un’alternativa secca: tenere il legato e accontentarsi, oppure rinunciarvi e agire in riduzione per l’intera quota. Se lo accetta, non ha titolo a conseguire l’intera legittima e non diventa erede. Nel legato in conto, invece, l’acquisto del bene non preclude la possibilità di ottenere il supplemento [Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9734/2025].

Il legato con diritto al supplemento si colloca a metà strada. La struttura è quella del legato sostitutivo, perché il testatore attribuisce beni specifici e regola la successione con istituzioni di erede a favore di altri.

La clausola espressa, però, ne neutralizza l’effetto preclusivo e lo avvicina, sul piano pratico, al legato in conto di legittima. Il legittimario non è costretto a scegliere tra bene e quota: conserva il primo e ottiene la seconda nella misura mancante.

La clausola testamentaria: cosa deve risultare

La legge richiede che la facoltà di chiedere il supplemento sia attribuita “espressamente”. Non servono formule sacramentali, ma la volontà del testatore deve emergere con chiarezza dalla scheda.

Funzionano bene clausole che prevedono conguagli in denaro per integrare la quota di riserva o che autorizzano il legatario a pretendere la differenza dagli eredi. In caso di contestazione, il giudice ricostruisce l’intenzione del de cuius applicando, in quanto compatibili, i canoni di interpretazione del negozio. Una redazione ambigua sposta quindi il problema sul terreno, sempre incerto, del contenzioso.

Chi redige un testamento farebbe bene a indicare tre elementi:

  • la natura del legato;
  • la facoltà di supplemento;
  • le modalità di integrazione, ad esempio in denaro o con beni specifici, così da evitare frazionamenti indesiderati del patrimonio.

Aspetti pratici: rinuncia, forma e tempi

Senza la clausola di supplemento, il legittimario insoddisfatto deve rinunciare al legato per agire in riduzione. Se il legato ha ad oggetto immobili, la rinuncia richiede la forma scritta, perché la mancata rinuncia preclude sia la legittima sia il supplemento. Il difetto di rinuncia scritta è inoltre rilevabile d’ufficio [Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 7098/2011].

La clausola espressa evita proprio questo passaggio, perché il beneficiario agisce per la differenza tenendo il bene. Resta comunque soggetta alle regole generali la prescrizione decennale dell’azione di riduzione. Resta prudente anche raccogliere per tempo la documentazione utile a stimare il valore del legato e dell’asse, dato che lo scarto da recuperare dipende interamente da tale valutazione.

La figura va infine tenuta distinta dai casi in cui il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i beni, lasciando al legittimario un usufrutto generale. Lì manca l’istituzione di erede, che caratterizza il legato tacitativo, e si applica di regola la diversa disciplina dell’art. 550 c.c. [Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28962/2023].

Legato con diritto al supplemento - Definizione legale

Domande frequenti

Che cos’è il legato con diritto al supplemento?

È un legato a favore di un legittimario nel quale il testatore riconosce espressamente la facoltà di chiedere la differenza, se il bene vale meno della quota di legittima. Il beneficiario tiene il bene e può agire per ottenere quanto manca a raggiungere la riserva.

Qual è la differenza con il legato in sostituzione di legittima?

Nel legato in sostituzione senza clausola, chi accetta il lascito perde il diritto al supplemento e non diventa erede. Con la clausola di supplemento questa preclusione non opera e il legittimario non deve scegliere tra il bene e la quota.

Come si ottiene il supplemento di legittima?

Si esercita l’azione di riduzione nei confronti degli eredi e, se necessario, dei donatari, dopo aver determinato il valore dell’asse e della quota di riserva. Il valore del legato viene imputato alla legittima e si recupera solo la differenza residua.

Serve una formula precisa nel testamento per riconoscere il diritto al supplemento?

Non servono parole sacramentali, ma la volontà del testatore deve risultare in modo espresso e inequivoco. Clausole che prevedono conguagli o integrazioni della quota di legittima sono in genere sufficienti.

Bisogna rinunciare al legato per chiedere il supplemento?

Se il testatore ha previsto espressamente la facoltà di supplemento, non è necessario rinunciare al bene. Senza tale clausola, invece, occorre rinunciare al legato, per iscritto se riguarda immobili, e agire in riduzione per l’intera quota.


Fonti giuridiche e riferimenti

  • Codice civile, art. 551 – Legato in sostituzione di legittima
  • Codice civile, art. 649 – Acquisto del legato
  • Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 7098 del 29/03/2011
  • Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 28962 del 18/10/2023
  • Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 9734 del 14/04/2025

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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