Glossario Famiglia, Capacità, Persone e Terzo Settore

La sezione del glossario dedicata a famiglia, capacità, persone e terzo settore raccoglie le principali definizioni giuridiche relative allo stato della persona, ai rapporti familiari, alla capacità di agire e agli enti senza scopo di lucro.

Qui trovi spiegati in modo chiaro termini fondamentali del diritto civile e notarile come comunione legale, separazione dei beni, amministrazione di sostegno, fondazione, associazione e terzo settore, rilevanti nella vita personale, patrimoniale e organizzativa.

Glossario Famiglia, Capacità, Persone e Terzo Settore - Copertina

A

Affinità

L’affinità rappresenta un vincolo che si stabilisce tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge a seguito del matrimonio. È importante distinguere l’affinità dalla parentela, che rappresenta invece un vincolo di sangue che lega tra loro i membri di una stessa famiglia. Il grado di affinità corrisponde a quello della parentela e si estende sia nella linea retta (ascendenti e discendenti) che in quella collaterale (fratelli, nipoti e cugini). L’affinità ha rilevanza in tema di impedimenti matrimoniali, alimenti e tutela.

Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura istituita dalla Legge n. 6/2004 per tutelare le persone che, a causa di una menomazione fisica o psichica, si trovano in condizioni di temporanea o permanente inabilità totale o parziale di provvedere ai propri interessi. L’introduzione di questo istituto ha sancito l’affermazione di un paradigma giuridico innovativo, basato sui principi di proporzionalità, sussidiarietà, personalizzazione e tutela dell’autonomia residua del soggetto.

Assenza

La dichiarazione di assenza è una procedura che consente di formalizzare la scomparsa prolungata di una persona quando non si ricevono più notizie della stessa da almeno due anni. Questo mira a offrire certezza giuridica nelle situazioni di incertezza sulla sorte di una persona. La dichiarazione può essere richiesta dai presunti eredi, sia legittimi che testamentari, e da chiunque abbia ragionevolmente diritti dipendenti dalla eventuale morte dello scomparso. Il procedimento si svolge davanti al Tribunale competente e si conclude con una sentenza che produce effetti immediati e specifici. Una volta ottenuta la dichiarazione, si procede all’apertura dell’eventuale testamento dell’assente e gli aventi diritto vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni, potendo esercitare i diritti patrimoniali ma con importanti limitazioni. Non possono infatti alienare, ipotecare o vendere tali beni se non in casi di necessità o utilità evidente riconosciuta dal Tribunale. L’assenza non incide sulla capacità giuridica della persona, che mantiene tutti i suoi diritti personali e patrimoniali, permettendo così un eventuale ritorno alla normalità qualora lo scomparso riappaia o si abbiano notizie sulla sua esistenza.

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Una Associazione di Promozione Sociale (APS) è un tipo di Ente del Terzo Settore (ETS) che si caratterizza per lo svolgimento di attività di utilità sociale senza finalità di lucro a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Le APS possono essere costituite unicamente in forma associativa, sia riconosciuta che non riconosciuta. Possono essere costituite da un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Possono ammettere come soci altri Enti del Terzo Settore (ETS) o enti diversi senza scopo di lucro, a condizione che non superino la metà delle APS associate.

Associazione non riconosciuta

Le associazioni non riconosciute sono enti che, nonostante non abbiano ottenuto il riconoscimento e non abbiano personalità giuridica, possono comunque operare e avere una propria soggettività giuridica. L’associazione non riconosciuta può stipulare contratti, acquistare beni, ricevere donazioni ed eredità, e avere una propria autonomia patrimoniale, seppur imperfetta. Ciò significa che, se il fondo comune dell’associazione è insufficiente a coprire tutti i debiti, subentra la responsabilità sussidiaria di coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa.

Associazione riconosciuta

Le associazioni riconosciute rappresentano una tipologia di enti caratterizzati dal riconoscimento della personalità giuridica che conferisce all’associazione un’autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che gli associati non rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte dall’associazione e che i creditori personali dei singoli associati non possono rivalersi sul patrimonio dell’associazione per il recupero dei loro crediti.

Atti dello stato civile

Gli atti dello stato civile sono documenti ufficiali che riguardano la registrazione di fatti fondamentali nella vita di un individuo, come la nascita, il matrimonio, il divorzio, la morte e la cittadinanza. Questi atti sono registrati e mantenuti dall’Ufficiale dello Stato Civile, che opera presso i Comuni in Italia e presso gli Uffici consolari all’estero. Gli atti di stato civile possono essere richiesti presso il Comune dove l’evento è avvenuto.

Azienda coniugale

Ai sensi dell’art. 177, 1° co., lett. d) c.c., l’azienda coniugale si configura come un’impresa gestita da entrambi i coniugi e, se costituita dopo il matrimonio, rientra a pieno titolo nel regime di comunione legale. Tale qualificazione comporta l’assoggettamento dell’azienda alla disciplina dettata dagli artt. 177-187 c.c., con particolare riferimento agli aspetti patrimoniali e a quelli relativi all’amministrazione.


C

Capacità di agire

La capacità di agire è l’attitudine di un soggetto a compiere tutti quegli atti che possano comportare l’esercizio di diritti quesiti o l’assunzione di obblighi giuridicamente rilevanti. Normalmente detta capacità si acquista con il compimento della maggiore età, a meno che il maggiorenne non risulti interdetto o inabilitato con pronuncia giudiziale, o altresì sottoposto ad amministrazione di sostegno. In questi casi, infatti, il soggetto di cui trattasi è totalmente incapace di agire o parzialmente capace.

Capacità di disporre per testamento

La capacità di disporre per testamento è l’idoneità di un soggetto a redigere validamente atti di ultima volontà, disciplinata dall’articolo 591 del Codice civile. Nonostante il dibattito dottrinale sulla sua natura, l’orientamento prevalente riconduce tale capacità alla capacità di agire piuttosto che a quella giuridica. Tale qualificazione si giustifica considerando che il testamento dell’incapace non è nullo ma meramente annullabile, continuando a produrre effetti fino all’eventuale annullamento giudiziale. L’articolo 591 individua tassativamente i soggetti incapaci: minori d’età, interdetti per infermità mentale e incapaci naturali che versino in tale condizione al momento della redazione del testamento. Per l’interdetto giudiziale, l’incapacità decorre dalla pubblicazione della sentenza, mentre i testamenti precedenti possono essere annullati solo provando l’incapacità naturale al momento della redazione dei medesimi. Rimangono invece capaci di testare gli inabilitati, i beneficiari di amministrazione di sostegno e i falliti.

Capacità di succedere

La capacità di succedere si configura come l’idoneità di un soggetto a subentrare, a titolo universale o particolare, nei rapporti giuridici facenti capo al de cuius. La capacità di succedere spetta a tutte le persone nate o almeno concepite al momento dell’apertura della successione. La legge presume che una persona sia già concepita in tale momento, se non sono trascorsi più di 300 giorni tra la nascita e la morte del de cuius. Questa presunzione può essere vinta da prova contraria.

Capacità giuridica

La capacità giuridica consiste nell’attitudine di un soggetto di essere centro di imputazione di diritti e di obblighi giuridicamente rilevanti. Essa si acquista al momento della nascita e si perde con la morte, intesa quest’ultima quale irreversibile cessazione delle funzioni cerebrali. La distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire risiede nel fatto che quest’ultima è l’idoneità di un soggetto a porre in essere atti giuridicamente rilevanti, mentre la prima consiste nell’idoneità ad essere titolare di diritti e obblighi.

Codice del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore, introdotto con il decreto legislativo 117/2017 in attuazione della legge delega 106/2016, rappresenta la normativa di riferimento per la disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS). Questo provvedimento ha dato vita a un quadro organico e coerente, volto a regolamentare le attività e il funzionamento delle organizzazioni che operano con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Codice, articolato in dodici sezioni, affronta tutti gli aspetti fondamentali della vita degli enti: dalla costituzione alle modalità di funzionamento interno, dalla gestione del patrimonio e delle attività di interesse generale ai rapporti con le pubbliche amministrazioni. Dedica inoltre specifiche disposizioni alle diverse tipologie di ETS, come le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici e le imprese sociali. Particolare attenzione è riservata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), al regime fiscale applicabile e ai sistemi di controllo e vigilanza, con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza gestionale. Grazie a questo impianto normativo, il Terzo settore dispone oggi di regole chiare e uniformi, che favoriscono la crescita, la legittimazione e l’integrazione di queste realtà nel sistema sociale ed economico del Paese.

Comitati

I comitati sono organizzazioni di persone che si riuniscono per portare a termine un’iniziativa o un progetto di interesse collettivo per la realizzazione del quale raccolgono fondi dal pubblico. I comitati possono essere formati da persone fisiche o giuridiche, enti di fatto o pubblici, e possono avere una struttura organizzativa complessa o semplice, a seconda delle esigenze specifiche del progetto o dell’organizzazione che li ha istituiti. La struttura di un comitato è caratterizzata da tre figure chiave: i promotori, che redigono l’atto costitutivo e promuovono la raccolta dei fondi e le sottoscrizioni; gli organizzatori, che assumono la responsabilità della gestione dei fondi raccolti; i sottoscrittori, ovvero soggetti terzi che, dopo aver preso visione del programma predisposto dai promotori, decidono di erogare fondi al comitato.

Comunione convenzionale

La comunione convenzionale è un regime patrimoniale derogatorio rispetto alla comunione legale dei beni, frutto dell’autonomia privata dei coniugi. La comunione convenzionale deve essere necessariamente stipulata per atto notarile in presenza di due testimoni. La personalizzazione del regime patrimoniale non può travalicare specifici limiti legali. In particolare, i coniugi non possono: derogare alle disposizioni dell’art. 161 c.c.; introdurre nella comunione convenzionale beni personali ex art. 179, lett. c), d), e), c.c. e modificare le norme della comunione legale in materia di amministrazione dei beni e di uguaglianza delle quote, limitatamente ai beni che ne formerebbero oggetto.

Comunione de residuo

La comunione de residuo rappresenta per i coniugi un regime di contitolarità differita ed eventuale che concerne specifiche categorie di beni. Tale regime subentra esclusivamente allorquando i beni in questione persistano nel patrimonio di uno dei coniugi al momento dello scioglimento della comunione legale. L’individuazione dei beni che costituiscono oggetto della comunione de residuo trae fondamento dal dato normativo: ex art. 177 c.c., se non consumati alla data di scioglimento, i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge; ex art. 178 c.c., se ancora esistenti allo scioglimento, i beni destinati all’esercizio dell’impresa di un coniuge costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa di un coniuge costituita anche prima del matrimonio.

Comunione legale dei beni

La comunione legale dei beni rappresenta il regime patrimoniale legale dei coniugi, in assenza di diverse convenzioni matrimoniali. Tale regime si fonda sul principio di comunione di vita tra i coniugi, estendendosi anche alla sfera patrimoniale. Ciò si traduce nella condivisione dei proventi derivanti dall’attività lavorativa di entrambi i coniugi e da ogni altra fonte legittima, nonché nella partecipazione paritaria agli utili e agli incrementi patrimoniali acquisiti durante il matrimonio. L’amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente a ciascun coniuge. Tuttavia, gli atti di straordinaria amministrazione, che comportano una rilevante modifica dei beni comuni, devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.


D

Dietimo

Il dietimo rappresenta la quota parte di interesse che matura su un debito in un determinato periodo di tempo inferiore alla periodicità fissata per il pagamento degli interessi stessi. In sostanza, è il corrispettivo giornaliero degli interessi, calcolato in proporzione al tasso di interesse applicato e al numero di giorni di decorrenza. Quando un mutuatario decide di estinguere anticipatamente un mutuo, la banca calcola i dietimi per determinare gli interessi maturati dal pagamento dell’ultima rata fino alla data di estinzione. Questi interessi devono essere pagati al momento della chiusura del mutuo.

Dimora

La dimora indica il luogo in cui una persona si trova in un determinato momento, a prescindere dalla durata della sua permanenza. Si distingue dalla residenza, intesa come luogo di abituale dimora, e dal domicilio, che rappresenta il centro degli interessi giuridici di un soggetto. In assenza di una residenza stabile o di un domicilio eletto, la dimora può essere un elemento utile per individuare la legge applicabile a un determinato rapporto giuridico oppure può influenzare la competenza territoriale del giudice.

Divorzio

Il divorzio consente lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sancendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Prima di poter richiedere il divorzio, è necessario che i coniugi siano rimasti legalmente separati per un periodo minimo di tempo. Attualmente la legge stabilisce un termine di sei mesi in caso di separazione consensuale e di un anno in caso di separazione giudiziale. Anche in tema di divorzio è possibile distinguere tra divorzio congiunto e divorzio giudiziale. Il primo è caratterizzato dalla presenza di un accordo tra le parti sulle condizioni di scioglimento del matrimonio e si presenta come una procedura più snella e meno conflittuale. Il secondo si verifica quando i coniugi non riescono a raggiungere un accordo ed è necessario ricorrere al Tribunale affinché determini le condizioni di divorzio. In entrambi i casi, al termine del procedimento, viene emessa una sentenza di divorzio.

Domicilio

Il domicilio identifica il luogo in cui un soggetto ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Mentre la residenza è legata al luogo di dimora abituale e si identifica con l’iscrizione anagrafica, il domicilio è un concetto più giuridico e meno fattuale e si riferisce al luogo in cui si concentrano gli interessi e le attività di una persona. È possibile che domicilio e residenza coincidano, ma non è necessario.


E

Emancipazione di minore

L’emancipazione è un istituto che, in deroga al principio generale in base al quale la capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore età, attribuisce al minore ultrasedicenne una limitata capacità di agire. Tale condizione si acquista in seguito alla celebrazione del matrimonio del minore, e comporta la cessazione della potestà genitoriale o della tutela. L’emancipato, pur non essendo pienamente capace di agire come un maggiorenne, può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza di un curatore.


F

Fondazione

La fondazione è un ente giuridico privato, senza scopo di lucro, istituito da uno o più soggetti con l’obiettivo di perseguire finalità di utilità sociale. Essa si caratterizza per la presenza di un patrimonio vincolato, destinato esclusivamente al raggiungimento dello scopo statutario. La fondazione gode di autonomia patrimoniale e funzionale, operando in modo indipendente rispetto ai fondatori. La sua durata è potenzialmente illimitata, salvo diversa indicazione prevista nello statuto. L’istituzione di una fondazione può avvenire mediante atto pubblico o testamento, nei quali devono essere indicati la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, gli organi sociali e le norme sull’amministrazione. Gli organi sociali sono generalmente costituiti da un consiglio di amministrazione e da un revisore legale dei conti. La disciplina delle fondazioni è frutto dell’interazione tra due fonti normative principali: il Codice civile e il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

Fondo patrimoniale

Con la costituzione del fondo patrimoniale uno o entrambi i coniugi, ovvero un terzo, destinano specifici beni, mobili registrati, immobili o titoli di credito, al soddisfacimento esclusivo dei bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale può essere costituito in qualsiasi momento del matrimonio e affiancarsi a qualsiasi regime patrimoniale matrimoniale. La sua costituzione, che avviene mediante atto pubblico in presenza di due testimoni, comporta la creazione di un vincolo di destinazione sui beni conferiti, i quali escono dalla sfera patrimoniale individuale dei coniugi per far parte di un patrimonio destinato ad uno scopo specifico. I beni vincolati al fondo patrimoniale sono sottratti all’azione esecutiva dei creditori personali dei coniugi, salvo che il debito sia stato contratto nell’interesse della famiglia.


I

Inabilitazione

L’istituto dell’inabilitazione, disciplinato dagli articoli 415 e seguenti del Codice civile, è una misura di protezione volta a tutelare i soggetti che, pur non essendo totalmente privi della capacità di intendere e di volere, presentano una riduzione significativa delle loro facoltà cognitive o volitive tale da renderli incapaci di provvedere adeguatamente ai propri interessi. La dichiarazione di inabilitazione presuppone l’accertamento di una infermità mentale (tale da non far luogo all’interdizione) o di altre cause indicate dalla legge (prodigalità, abuso di alcool o di stupefacenti o menomazioni fisiche), che incidano significativamente sulla capacità del soggetto di compiere atti giuridici. La valutazione di tali presupposti è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale deve procedere, tenendo conto della natura e del grado dell’infermità, delle conseguenze sulla capacità di intendere e di volere e delle potenziali ripercussioni sulla sfera patrimoniale del soggetto. L’inabilitazione è prevista per i soggetti maggiorenni. Tuttavia, è possibile che venga pronunciata anche nei confronti di un minore nell’ultimo anno di minore età, al fine di garantire una tutela immediata al raggiungimento della maggiore età.

Incapacità naturale

Per incapacità naturale si intende la condizione di un soggetto che non è in grado di intendere o di volere a causa di un determinato impedimento, permanente o temporaneo. Per accertare una situazione di incapacità naturale al momento della conclusione di un atto, è sufficiente dimostrare che vi sia stata una alterazione psichica, anche di natura transitoria, che ha impedito la formazione di una volontà consapevole. Questo porta a una perdita della capacità di autodeterminazione e della possibilità di valutare l’importanza dell’atto in questione. Tale condizione, determinata da fattori esterni (quali l’ubriachezza o l’uso di sostanze stupefacenti) o interni (come un disturbo mentale), può inficiare la validità di un atto negoziale, a condizione che ricorrano i presupposti normativamente previsti. In particolare, è necessario che l’atto abbia cagionato un grave pregiudizio alla persona incapace e che l’altro contraente fosse in mala fede, ossia fosse a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto.

Interdizione giudiziale

L’interdizione giudiziale è una misura di protezione che può essere disposta nei confronti di soggetti maggiorenni, di minori emancipati e di minori non emancipati nell’ultimo anno di minore età (ma con effetti sospesi fino al raggiungimento della maggiore età), affetti da una condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. L’interdizione è considerata un provvedimento limite, utilizzabile solo quando non sono applicabili misure alternative sufficienti per garantire la protezione dell’individuo, come l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno. La richiesta di interdizione può essere presentata al tribunale competente dal coniuge o dai parenti del soggetto interdicendo, dal tutore o dal pubblico ministero. Il tribunale, valutate le prove prodotte (certificazioni mediche e testimonianze) e accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, emette la sentenza di interdizione, nominando un tutore che avrà il compito di provvedere alla cura dell’interdetto e alla gestione del suo patrimonio. Dopo la conclusione del procedimento di interdizione, tutti gli atti posti in essere dal soggetto in proprio o dal tutore senza le prescritte autorizzazioni giudiziali, sono annullabili.

Interdizione legale

L’interdizione legale è una pena accessoria prevista dall’art. 32 del Codice penale per i soggetti condannati all’ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale misura, di natura punitiva e preventiva, comporta la perdita della capacità di agire del condannato per tutta la durata della pena detentiva. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi patrimoniali dell’interdetto legale, il giudice tutelare provvede alla nomina di un tutore che assume la rappresentanza legale dell’interdetto e la gestione del suo patrimonio. Al tutore dell’interdetto legale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di interdizione giudiziale. L’interdizione legale ha carattere temporaneo e cessa automaticamente con l’espiazione della pena. Da tale momento il soggetto riacquista la piena capacità di agire e viene meno l’ufficio del tutore.


M

Minore emancipato

Il minore emancipato è un soggetto ultrasedicenne che, pur non avendo raggiunto la maggiore età, acquisisce una capacità di agire limitata a seguito del matrimonio, unica causa di emancipazione oggi prevista nell’ordinamento italiano. L’emancipazione comporta la cessazione della potestà genitoriale o della tutela. Il minore emancipato può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione e atti di natura personale, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessita dell’assistenza di un curatore. Il matrimonio del minore richiede l’autorizzazione giudiziale per gravi motivi, previa valutazione della sua maturità psicofisica. Anche in caso di matrimonio celebrato senza autorizzazione, il minore resta emancipato fino all’eventuale annullamento. L’emancipazione cessa con il raggiungimento della maggiore età o con l’interdizione. In caso di annullamento del matrimonio per difetto di età, l’emancipazione viene meno retroattivamente, mentre permane se l’annullamento avviene per altre cause, in caso di divorzio, morte del coniuge o separazione personale.

Morte presunta

La dichiarazione di morte presunta è un provvedimento giudiziario che consente di accertare legalmente il decesso di una persona scomparsa quando si presume ragionevolmente che sia morta. La procedura può essere attivata quando la persona scomparsa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o di ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie per un periodo di tempo di almeno dieci anni. Questo strumento giuridico si distingue dalla dichiarazione di assenza perché presuppone il trascorrere di un tempo più lungo e produce conseguenze definitive. La procedura può essere avviata dai presunti eredi, dal pubblico ministero o da chiunque abbia un legittimo interesse. Una volta emessa, la sentenza produce gli stessi effetti legali della morte naturale, permettendo l’apertura della successione ereditaria. Tuttavia, qualora la persona riappaia o si abbiano prove della sua esistenza, la dichiarazione può essere revocata con il ripristino di tutti i suoi diritti.


O

Organizzazioni di Volontariato (OdV)

Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) sono enti del Terzo Settore caratterizzati dallo svolgimento di attività di interesse generale in favore di terzi attraverso l’impiego prevalente dei volontari associati. Devono costituirsi come associazioni con almeno 7 associati persone fisiche o 3 associati OdV. Le OdV godono di un regime fiscale particolarmente favorevole e possono stipulare convenzioni con enti pubblici ricevendo rimborsi per le spese sostenute. Chi effettua donazioni a loro favore beneficia di una specifica detrazione fiscale. Gli amministratori, scelti esclusivamente tra gli associati, non possono ricevere compensi per la loro attività. Per identificarsi come OdV, queste organizzazioni devono iscriversi nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e includere nella propria denominazione l’indicazione completa o l’acronimo.


P

Parentela

La L. n. 219/2012 ha modificato l’art. 74 del Codice civile, eliminando le differenze tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio, in conformità con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione. La norma riformulata definisce la parentela come vincolo tra persone discendenti da uno stesso stipite, indipendentemente dal titolo della filiazione, escludendo però l’adozione di persone maggiorenni. Il concetto di parentela, derivato dalla cognatio romana, si basa sulla consanguineità ma non coincide sempre col rapporto biologico: può essere più ristretto (filiazione naturale non riconosciuta) o estendersi oltre il legame di sangue (adozione legittimante). L’adozione legittimante crea vincoli di parentela tra adottato e famiglia adottiva, mentre cessano quelli con la famiglia d’origine. L’adozione di maggiorenni genera parentela solo tra adottante e adottato.

Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno rappresenta il documento che autorizza i cittadini stranieri non comunitari a dimorare legalmente in Italia e svolgere le attività correlate al motivo del rilascio. La richiesta deve essere presentata entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel paese per soggiorni superiori a 90 giorni. Per ottenere il permesso sono necessari un visto d’ingresso di lunga durata, un passaporto valido e la documentazione specifica per il motivo del soggiorno. La richiesta può essere inoltrata attraverso tre canali: gli uffici postali abilitati (“Sportello Amico”) per la maggior parte delle tipologie, la Questura territoriale per casi specifici come minori non accompagnati o richiedenti asilo, e lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura per permessi legati a lavoro e ricongiungimenti familiari. I costi per il rilascio comprendono la raccomandata postale, la marca da bollo, la stampa del tesserino elettronico e un contributo variabile in base alla durata del soggiorno. La validità del permesso dipende dal motivo di rilascio: da 9 mesi per lavoro stagionale fino a 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo al primo rilascio.


R

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è la banca dati telematica ufficiale che raccoglie e certifica le informazioni sugli Enti del Terzo Settore (ETS). Istituito dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il registro è organizzato in collaborazione con gli uffici regionali e delle province autonome, che curano la gestione operativa delle iscrizioni. L’iscrizione al RUNTS rappresenta un passaggio indispensabile per ottenere il riconoscimento giuridico come Ente del Terzo Settore. Solo con questa iscrizione un’organizzazione può utilizzare le denominazioni ufficiali, come “Organizzazione di Volontariato” o “Associazione di Promozione Sociale”, e accedere alle opportunità e ai vantaggi previsti dalla normativa. Tra questi rientrano agevolazioni fiscali, la possibilità di ricevere il contributo del cinque per mille, la partecipazione a bandi di finanziamento pubblico e la stipula di convenzioni o collaborazioni con la pubblica amministrazione. Il registro è consultabile online e garantisce un alto livello di trasparenza: cittadini, enti e istituzioni possono verificare liberamente l’esistenza e le principali informazioni di ciascun ente iscritto. Al contrario, chi non risulta registrato non può beneficiare delle agevolazioni previste né utilizzare le denominazioni protette, rendendo l’iscrizione un elemento essenziale per operare legittimamente all’interno del Terzo Settore.

Residenza

La residenza identifica il luogo dove una persona stabilisce la propria dimora abituale, intesa come il centro degli affetti e degli interessi personali e familiari. Questo concetto giuridico richiede la presenza congiunta di due elementi fondamentali: la permanenza effettiva in un determinato territorio comunale e l’intenzione di stabilirvi la propria sede di vita, manifestata attraverso le abitudini quotidiane e le relazioni sociali. L’iscrizione nei registri anagrafici comunali ha funzione meramente pubblicitaria e non costitutiva, creando una presunzione semplice che può essere superata da prove contrarie. La residenza anagrafica, infatti, non sempre coincide con quella effettiva, che può essere accertata dal giudice attraverso qualsiasi mezzo probatorio che dimostri dove la persona svolge realmente la propria vita quotidiana.


S

Scomparsa

La scomparsa si verifica ogni qualvolta una persona abbia lasciato il luogo del suo ultimo domicilio o residenza senza dare più notizie di sé. A differenza dell’assenza e della morte presunta, la scomparsa non richiede il trascorrere di un periodo di tempo minimo specifico. La legge prevede che in questa situazione il tribunale possa nominare un curatore, su richiesta degli interessati o del pubblico ministero, per tutelare il patrimonio dello scomparso. Il curatore ha il compito di gestire e conservare il patrimonio dello scomparso, rappresentarlo in giudizio e svolgere gli atti necessari per evitare una paralisi dell’attività, come inventari, liquidazioni e divisioni. La figura del curatore non viene nominata quando esiste già un rappresentante legale o un procuratore che possa occuparsi degli affari della persona scomparsa. Il curatore opera nell’interesse dello scomparso e dei suoi potenziali creditori, garantendo che il patrimonio sia preservato fino al suo eventuale ritorno o fino alla dichiarazione di assenza, che può essere richiesta dopo due anni dall’ultima notizia ricevuta.

Separazione dei beni

La separazione dei beni è un regime patrimoniale della famiglia attraverso cui ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, diversamente dal regime della comunione legale dei beni che prevede la condivisione automatica degli acquisti. Questo regime può essere adottato mediante dichiarazione resa in sede di celebrazione del matrimonio oppure in qualsiasi momento successivo attraverso una apposita convenzione matrimoniale da stipulare davanti a un notaio. Il regime si instaura automaticamente in determinate circostanze previste dalla legge, come la separazione personale dei coniugi o il fallimento di uno di essi. È importante sottolineare che la separazione dei beni non influisce sui doveri di contribuzione familiare né sui diritti successori reciproci, che rimangono invariati. I coniugi possono comunque decidere di acquistare beni in comproprietà e, in tal caso, gli acquisti saranno regolati dalle norme della comunione ordinaria.

Separazione personale dei coniugi

La separazione personale dei coniugi rappresenta una condizione giuridica che comporta l’allentamento del vincolo matrimoniale senza ancora giungere al suo scioglimento definitivo. Può essere richiesta quando si verificano fatti che rendono intollerabile la convivenza o che nuociono gravemente all’educazione dei figli. L’ordinamento prevede due forme di separazione: quella consensuale, fondata sull’accordo di entrambi i coniugi, e quella giudiziale, pronunciata dal tribunale quando non sussiste il consenso reciproco dei coniugi. In entrambi i casi è necessario un provvedimento giudiziario affinché la separazione diventi efficace. Durante tale fase cessano alcuni doveri matrimoniali, come quelli di coabitazione e fedeltà, mentre permangono gli obblighi di assistenza morale e materiale verso il coniuge e i figli. La separazione personale costituisce generalmente il presupposto necessario per accedere successivamente al divorzio, configurandosi così come una fase transitoria che può evolvere verso la riconciliazione o lo scioglimento definitivo del matrimonio.


T

Terzo settore

Il Terzo settore è l’insieme degli enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, distinguendosi sia dalle imprese lucrative tradizionali sia dalla pubblica amministrazione. In tale ambito rientrano, tra gli altri, le associazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), le fondazioni, le cooperative sociali e le imprese sociali, accomunate dall’obiettivo di perseguire il bene comune attraverso attività di interesse generale. La caratteristica qualificante di questi enti è l’assenza di scopo di lucro soggettivo: pur potendo svolgere attività economiche e generare avanzi di gestione, essi sono obbligati a reinvestire eventuali utili nello svolgimento delle attività istituzionali o nell’incremento del patrimonio, senza possibilità di distribuzione ai membri, amministratori o collaboratori, se non nei casi e nei limiti espressamente consentiti dalla legge. Il riconoscimento giuridico organico del Terzo settore in Italia è stato attuato mediante il D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore), che disciplina la costituzione, il funzionamento e le agevolazioni fiscali degli enti del Terzo settore (ETS). L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è condizione necessaria per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore e per l’accesso ai benefici fiscali, ai regimi agevolativi e agli strumenti di finanziamento previsti dalla normativa. Tale iscrizione comporta anche specifici obblighi in materia di trasparenza, rendicontazione e controllo, volti a garantire la correttezza gestionale e la tutela dell’interesse generale perseguito da tali enti.


U

Unione civile

L’unione civile è una formazione sociale riservata alle coppie omosessuali, introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge n. 76 del 2016. Questo istituto giuridico consente a due persone maggiorenni dello stesso sesso di formalizzare il loro rapporto affettivo attraverso un vincolo che comporta specifici diritti e doveri reciproci. La costituzione dell’unione avviene mediante dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune prescelto, alla presenza di due testimoni. I partner si impegnano all’assistenza morale e materiale reciproca, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni secondo le proprie possibilità economiche. Il regime patrimoniale ordinario è quello della comunione dei beni, modificabile su accordo delle parti. L’unione civile presenta significative analogie con il matrimonio tradizionale, particolarmente per quanto riguarda i diritti successori e previdenziali, ma se ne distingue per alcuni aspetti fondamentali. Non prevede l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione, offre maggiore flessibilità nella gestione del cognome comune e consente procedure semplificate per lo scioglimento, anche attraverso manifestazione unilaterale di volontà.


Lascia un commento