La sezione del glossario dedicata a diritti reali di garanzia, tutela del credito, crisi d’impresa ed esecuzioni raccoglie le principali definizioni giuridiche relative agli strumenti con cui i creditori tutelano i propri diritti e garantiscono il recupero dei crediti.
Qui trovi spiegati in modo chiaro termini fondamentali come ipoteca, pegno, fideiussione, mutuo, pignoramento ed esecuzione forzata, frequentemente utilizzati nelle operazioni di finanziamento e nelle procedure di tutela del credito.

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A
Ammortamento del mutuo
L’ammortamento del mutuo è il processo di restituzione graduale del finanziamento erogato dalla banca al mutuatario. Il piano di ammortamento è il dettaglio rata per rata di questo rimborso, spalmato per tutta la durata del mutuo. Il piano di ammortamento più diffuso è quello “alla francese”, in cui le rate rimangono costanti ma la composizione delle stesse varia nel tempo, con una quota di interessi decrescente e una quota di capitale crescente.
Anatocismo
L’anatocismo è una pratica finanziaria che consiste nel calcolare gli interessi sugli interessi maturati e non pagati, aggiungendoli al capitale originario su cui vengono calcolati nuovi interessi, determinando una crescita esponenziale del debito nel tempo. L’anatocismo ha subito un’evoluzione normativa significativa nel tempo, passando da una fase di ammissibilità a una di divieto quasi totale, per poi arrivare a una disciplina più articolata che ne consente alcune forme in specifiche circostanze.
Anticresi
L’anticresi è un contratto mediante il quale il debitore o un terzo si impegna a consegnare un immobile al creditore come garanzia del credito, consentendo al creditore di percepire i frutti dell’immobile per soddisfare gli interessi e il capitale dovuti. Le parti coinvolte sono il debitore, chiamato anticresista, e il creditore, chiamato creditore anticretico.
Atto di mutuo
L’atto di mutuo è un contratto che regola la concessione di un prestito da parte di una banca a favore di una persona fisica o di una impresa, e deve essere stipulato nella forma di atto pubblico dinanzi ad un notaio. L’atto di mutuo è composto da diverse clausole che stabiliscono le condizioni del prestito, come ad esempio l’ammontare dello stesso, la durata del finanziamento, il tasso di interesse e le modalità di rimborso.
Azione di restituzione
L’azione di restituzione presuppone il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, volta ad accertare l’inefficacia, totale o parziale, di disposizioni lesive nei confronti dei diritti dei legittimari. In tal caso, questi ultimi possono richiedere al giudice la restituzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte, al fine di ricostituire la propria quota legittima. Esistono tuttavia delle limitazioni al potere di reintegra del legittimario. La legge subordina l’azione di restituzione nei confronti dei terzi all’escussione preventiva del patrimonio del beneficiario della disposizione lesiva. Inoltre, il terzo può liberarsi dall’obbligo di restituzione pagandone il valore in denaro.
C
Cambiale ipotecaria
La cambiale ipotecaria consiste in un credito cartolare, ossia in un credito incorporato nel titolo stesso, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà del debitore. Deve sottolinearsi che l’ipoteca garantisce il soddisfacimento del credito cartolare stesso e non, invece, del rapporto sottostante che giustifica l’emissione della cambiale stessa.
Cartolarizzazione dei crediti
La cartolarizzazione dei crediti è una operazione finanziaria che consiste nella cessione in blocco di crediti, sia esistenti che futuri, da parte di un’impresa-cedente (chiamata originator, solitamente una banca) in favore di una società cessionaria (chiamata special purpose vehicle o SPV). La società cessionaria, creata appositamente per l’operazione, emette titoli che rappresentano quote del portafoglio di crediti ceduti dall’originator che vengono collocati presso investitori istituzionali e professionali. Le somme incassate dal recupero dei crediti sono destinate prioritariamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale agli investitori che hanno acquistato i titoli.
Consolidamento dell’ipoteca
Nel contesto dei mutui, il consolidamento dell’ipoteca si riferisce al periodo di 10 giorni che intercorre tra l’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari e il momento in cui essa acquista piena efficacia giuridica. Il consolidamento dell’ipoteca serve a tutelare la posizione dell’istituto di credito che ha erogato il mutuo in caso di fallimento del venditore. Ove si verifichi tale circostanza decorsi 10 giorni dall’iscrizione, l’avvenuto consolidamento dell’ipoteca garantisce alla banca che il proprio credito sarà soddisfatto prioritariamente rispetto ad altri creditori.
Contratto autonomo di garanzia
Il contratto autonomo di garanzia è un istituto giuridico che si distingue per la sua autonomia rispetto al contratto principale, non essendo soggetto al vincolo di accessorietà tipico della fideiussione. Questo tipo di contratto è generalmente stipulato da una banca o una compagnia di assicurazione, che si impegna a garantire il pagamento di una somma predeterminata al beneficiario nel caso in cui il debitore principale non adempia alle proprie obbligazioni.
D
Datore di ipoteca
Il datore di ipoteca è il proprietario di un immobile sul quale viene costituita un’ipoteca, generalmente in relazione a un contratto di mutuo. Questo soggetto può coincidere con il mutuatario, ovvero la persona che riceve il prestito, ma non è sempre così. Esiste anche la figura del terzo datore di ipoteca, che è un soggetto estraneo al rapporto debitorio, ma che autorizza la banca a iscrivere l’ipoteca su un proprio immobile a garanzia del debito altrui.
E
Erogazione del mutuo
L’erogazione del mutuo consiste nella consegna alla parte mutuataria della somma presa a mutuo dalla banca. L’erogazione avviene generalmente in concomitanza con la stipula dell’atto notarile. In alcuni casi l’erogazione del mutuo viene subordinata al c.d. consolidamento dell’ipoteca. L’articolo 39 del Testo Unico Bancario stabilisce infatti che le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non possono essere soggette a revocatoria fallimentare se iscritte almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza di fallimento. Questa cautela assicura all’istituto di credito un grado di tutela più elevato, in quanto l’ipoteca, una volta consolidata, acquista piena opponibilità nei confronti di eventuali creditori concorrenti.
Esecuzione forzata
L’esecuzione forzata rappresenta il complesso di strumenti giuridici attraverso i quali un creditore, munito di un titolo esecutivo (provvedimento giudiziario o documento stragiudiziale), può ottenere coattivamente la soddisfazione del proprio credito nei confronti del proprio debitore inadempiente. Essa può assumere due forme principali: 1) esecuzione in forma specifica: tende a realizzare esattamente la prestazione dovuta dal debitore. Ciò avviene, ad esempio, per la consegna o il rilascio di un bene (art. 2930 c.c.) oppure per l’adempimento di un obbligo di fare (art. 2931 c.c.); 2) esecuzione per espropriazione: consiste nella conversione in denaro dei beni del debitore, al fine di soddisfare il credito. In questo caso, il creditore non ottiene il bene specifico dovuto, ma un equivalente in denaro ricavato dalla vendita all’asta dei beni pignorati.
Estinzione anticipata del mutuo
Il mutuatario ha la possibilità di rimborsare il capitale residuo del mutuo prima della scadenza contrattualmente prevista. L’estinzione anticipata del mutuo può essere effettuata in forma totale, estinguendo l’intero debito residuo, o in forma parziale, con facoltà di anticipare il pagamento di una o più rate, riducendo la durata residua, fermo restando l’importo delle rate ancora dovute oppure di estinguere parte del debito residuo con l’effetto di diminuire l’importo delle rate di ammortamento successive, ferma restando la scadenza originaria. La Legge Bersani del 2007 ha abolito le penali di anticipata estinzione per i mutui stipulati, a seconda dei casi, prima del 2 febbraio o del 3 aprile 2007, a condizione che siano destinati all’acquisto o alla ristrutturazione di abitazioni oppure allo svolgimento della propria attività economica da parte di persone fisiche. Per i mutui stipulati prima di queste date, le penali possono ancora essere applicate, ma con un tetto massimo stabilito in base ad un accordo raggiunto tra ABI e le Associazioni dei consumatori.
F
Fallimento
Il fallimento è una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dei beni dell’imprenditore insolvente, con l’obiettivo di soddisfare i creditori del medesimo in modo equo e paritario, fatte salve le legittime cause di prelazione. La procedura fallimentare si articola in diverse fasi: 1) il tribunale, su richiesta dell’imprenditore, di un creditore o del Pubblico Ministero, dispone con sentenza il fallimento e procede alla nomina del Giudice Delegato e del Curatore Fallimentare; 2) i creditori devono presentare le loro richieste di ammissione al passivo, che verranno esaminate dal Curatore Fallimentare e dal Giudice Delegato; 3) il Curatore provvede alla vendita dei beni del fallito per generare fondi da distribuire ai creditori, previa approvazione da parte del Comitato dei Creditori del programma di liquidazione; 4) le somme ricavate dalla liquidazione vengono distribuite tra i creditori secondo l’ordine di prelazione stabilito dalla legge (prima i creditori privilegiati e poi quelli chirografari); 5) Una volta completate le operazioni di distribuzione, il fallimento viene chiuso e il fallito, se ne ricorrono i presupposti, può richiedere l’esdebitazione, riacquistando la capacità di esercitare un’impresa commerciale.
Fideiussione
La fideiussione è un contratto attraverso il quale un soggetto, il fideiussore, si obbliga nei confronti del creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione assunta da un altro soggetto, il debitore principale. Il fideiussore risponde con il proprio intero patrimonio, a differenza delle garanzie reali (come il pegno o l’ipoteca) che si riferiscono a beni specifici. La fideiussione è un contratto accessorio rispetto al contratto principale. Ciò significa che esiste e ha validità solo se esiste l’obbligazione principale. La fideiussione non richiede né il consenso preventivo né l’accettazione del debitore garantito per la sua efficacia, essendo il suo interesse considerato giuridicamente irrilevante. Il vincolo di garanzia, infatti, si instaura tra creditore e fideiussore, a prescindere dalla volontà del debitore.
Fondo di garanzia mutui prima casa
Il Fondo di garanzia mutui prima casa è uno strumento di politica abitativa, finalizzato a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte dei cittadini. Tale strumento opera attraverso la concessione di una garanzia pubblica, a favore delle istituzioni finanziarie eroganti, su una quota parte del finanziamento concesso. La finalità ultima del Fondo è quella di mitigare il rischio di credito per le banche, incentivandole così a erogare mutui a condizioni più vantaggiose in termini di tassi d’interesse e di requisiti di accesso. In tal modo, si agevola l’acquisizione della prima casa, in particolare da parte di categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela, quali giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali e famiglie numerose con basso reddito. Il soggetto gestore del Fondo è la Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituita con lo scopo di gestire servizi assicurativi di rilevanza generale.
G
Garante mutuo
Il garante del mutuo (o fideiussore) è il soggetto che si obbliga in solido con il mutuatario a rimborsare il finanziamento concesso dalla banca, ove quest’ultimo non adempia. Tale figura ha lo scopo di rafforzare la tutela della posizione creditoria dell’istituto di credito, offrendo una garanzia aggiuntiva all’ipoteca, in ordine al regolare pagamento delle rate del mutuo. Per essere accettato come garante, il fideiussore deve soddisfare una serie di requisiti: non deve avere un’età superiore ai 75 anni al termine del mutuo; deve disporre di un reddito stabile, di un patrimonio adeguato e avere una buona storia creditizia, ovvero l’assenza di ritardi nei pagamenti di precedenti finanziamenti.
I
Interessi moratori
Gli interessi moratori sono gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento di una obbligazione pecuniaria. La loro funzione principale è quella di risarcire il creditore per il danno subito a causa del ritardo nell’adempimento. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno in cui si verifica la mora, ovvero il ritardo imputabile al debitore. Secondo l’articolo 1224 del Codice civile, tali interessi sono dovuti anche se non erano stati pattuiti in precedenza e indipendentemente dalla dimostrazione di un danno da parte del creditore. Il saggio degli interessi moratori è stabilito dalla legge (tasso legale). Tuttavia le parti possono concordare un tasso diverso (tasso convenzionale) ma deve essere formalizzato per iscritto e non deve superare i limiti previsti dalla legge antiusura.
Ipoteca
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che consente al creditore di essere soddisfatto con preferenza, rispetto ad altri creditori non privilegiati o con ipoteca di grado inferiore, sul prezzo ricavato della vendita all’asta del bene oggetto della garanzia. Possono essere ipotecati i beni immobili, i beni mobili registrati, le rendite dello Stato e i diritti reali di godimento su beni immobili (ad eccezione della servitù e dei diritti di uso e di abitazione). Il Codice civile, relativamente alle modalità costitutive del diritto, prevede tre tipologie di ipoteca: 1) ipoteca legale (art. 2817): attribuita dalla legge a determinati creditori senza necessità del consenso del debitore; 2) ipoteca giudiziale (art. 2818): concessa a chi ha ottenuto a suo favore una sentenza di condanna per il pagamento di somme o per l’adempimento di un’altra obbligazione ovvero per il risarcimento dei danni; 3) ipoteca volontaria (art. 2821): deriva da un contratto o da una dichiarazione unilaterale di volontà del concedente, che deve essere formalizzata per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, a pena di nullità.
L
Lettera di patronage
La lettera di patronage è una dichiarazione resa in forma epistolare e rilasciata da un soggetto (patron, spesso una società controllante) ad un istituto di credito per facilitare l’ottenimento o il mantenimento di un finanziamento di un altro soggetto (patronnant). Rappresenta un’alternativa alle garanzie personali tipiche come la fideiussione, anche se con l’assunzione di impegni meno stringenti. La funzione della lettera di patronage non è quella di assumere l’obbligo di eseguire la prestazione dovuta dal debitore principale quanto piuttosto quella di rafforzare nel creditore il convincimento che il patronnant sia un soggetto adempiente. Si distingue tra lettere deboli e forti. Le prime si limitano a dichiarare un’influenza dominante o il controllo sul patronnant, mentre le seconde comportano l’assunzione di obblighi concreti (ad esempio, si garantisce che il soggetto controllato rimarrà in condizioni patrimoniali tali da poter onorare il proprio debito). Le lettere deboli, in caso di dichiarazioni false, generano responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative. Le lettere forti, data la loro natura negoziale, comportano invece responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..
Loan To Value (LTV)
Il Loan to Value (LTV) è un indicatore finanziario utilizzato nel settore creditizio che esprime il rapporto tra l’importo del finanziamento concesso e il valore dell’immobile posto a garanzia del prestito. Questo parametro rappresenta uno strumento fondamentale nella valutazione del rischio associato ai mutui ipotecari. Per determinare il valore dell’immobile, gli istituti di credito considerano generalmente il minore tra il valore di perizia e il prezzo concordato per l’atto di compravendita. Convenzionalmente, la soglia critica del LTV è fissata all’80%: per valori superiori, gli istituti di credito sono obbligati a richiedere una garanzia supplementare, come una polizza assicurativa. Nel caso di immobili gravati da più ipoteche, si utilizza invece il Combined Loan to Value (CLTV), che considera la somma di tutti i finanziamenti rispetto al valore dell’immobile.
M
Mutuante
Il mutuante è il soggetto che, nell’ambito del contratto di mutuo, trasferisce la proprietà di una determinata quantità di denaro o di altri beni fungibili al mutuatario, il quale si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, maggiorate degli interessi pattuiti ove previsti. In ambito creditizio e finanziario, il mutuante assume la qualifica di creditore, configurandosi tipicamente come istituto bancario, ente finanziario o altro soggetto autorizzato all’erogazione del credito, che concede in prestito la somma capitale oggetto del rapporto obbligatorio. La posizione giuridica del mutuante è caratterizzata dal diritto alla restituzione del tantundem eiusdem generis secondo le modalità e le tempistiche contrattualmente stabilite, nonché dalla facoltà di richiedere garanzie reali o personali a tutela dell’adempimento dell’obbligazione restitutoria, oltre alla legittimazione attiva per le azioni a tutela del proprio credito in caso di inadempimento della controparte.
Mutuatario
Il mutuatario costituisce la parte passiva del rapporto di mutuo che, acquisendo la disponibilità delle somme o dei beni fungibili oggetto del contratto, assume l’obbligazione principale di restituzione secondo le modalità temporali e quantitative pattuite nel contratto. La sua posizione giuridica si caratterizza per la legittima facoltà di godimento e disposizione del capitale ricevuto, unitamente all’assunzione degli oneri accessori quali il pagamento degli interessi corrispettivi, compensativi o moratori. Nell’ambito del credito fondiario e ipotecario, il mutuatario è tenuto all’osservanza di specifici vincoli di destinazione delle somme e alla prestazione di idonee garanzie, potendo incorrere in decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. in caso di diminuzione delle garanzie prestate. Il mutuatario può configurarsi come persona fisica o giuridica e, nei contratti con consumatori, beneficia di specifica tutela normativa riguardo alla trasparenza delle condizioni contrattuali, al diritto di recesso e alle limitazioni in materia di estinzione anticipata dell’obbligazione restitutoria.
Mutuo 100%
Il mutuo 100% è un finanziamento che copre l’intero valore dell’immobile, superando il limite massimo di finanziabilità di un mutuo fondiario dell’80%. È rivolto principalmente a giovani coppie o acquirenti di prima casa con capitale iniziale limitato ma con adeguata capacità di rimborso a lungo termine. Dato il maggiore rischio assunto dall’istituto di credito, i requisiti per accedere a questo tipo di mutuo sono più stringenti rispetto a quelli tradizionali. Oltre alle garanzie standard, vengono richieste garanzie integrative per assicurare la solvibilità del debito. Tra queste figurano: 1) polizze assicurative a copertura dell’eccedenza fino al 20% del valore dell’immobile; 2) la presenza di un garante che si impegni a far fronte personalmente al pagamento in caso di insolvenza del richiedente; 3) ipoteche non solo sull’immobile oggetto del mutuo ma eventualmente anche su altri beni di proprietà del mutuatario o di terzi. Un’alternativa per ottenere un finanziamento superiore all’80% è richiedere la garanzia pubblica del Fondo Prima Casa gestito da Consap.
Mutuo a tasso fisso
Il mutuo a tasso fisso è una forma di finanziamento bancario caratterizzata da un tasso di interesse che rimane invariato per tutta la durata del contratto, assicurando rate costanti indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato finanziario. Questo tipo di mutuo offre particolare vantaggio quando, successivamente alla stipula, si verifica un incremento generalizzato dei tassi di interesse, mentre risulta meno conveniente in caso di loro diminuzione. Il tasso applicato dall’istituto di credito viene determinato sommando l’IRS (Interest Rate Swap) relativo alla durata del contratto allo spread annuo stabilito dalla banca La stabilità dell’importo delle rate nel tempo rappresenta un elemento significativo per il mutuatario, consentendogli una gestione semplificata delle scadenze di pagamento, specialmente quando non si prevedono variazioni sostanziali del reddito futuro. Questa caratteristica rende facilmente prevedibili sia l’incidenza della rata sulla capacità di risparmio sia la sostenibilità complessiva del piano di rimborso.
Mutuo a tasso misto
Il mutuo a tasso misto è una tipologia di finanziamento che consente di modificare, durante il piano di ammortamento, la natura del tasso applicato, passando da fisso a variabile o viceversa a scadenze predeterminate contrattualmente. Questa soluzione offre la flessibilità di adeguare il proprio finanziamento all’andamento del mercato, consentendo una gestione attiva del mutuo nel tempo. Il vantaggio principale è la possibilità di ottimizzare il costo del finanziamento in base alle condizioni economiche. Tuttavia, questa flessibilità comporta generalmente l’applicazione di uno spread più elevato rispetto ai mutui tradizionali a tasso fisso o variabile.
Mutuo a tasso variabile
Il mutuo a tasso variabile è un finanziamento in cui gli interessi si modificano periodicamente in base all’andamento del costo del denaro, seguendo le variazioni dell’indice di riferimento, tipicamente l’Euribor (Tasso interbancario medio applicato dalle banche dell’Unione Europea ai depositi). Il tasso applicato alle rate si compone di due elementi: l’Euribor, componente variabile che viene periodicamente aggiornata, e lo spread, percentuale fissa che la banca aggiunge come proprio margine di guadagno per tutta la durata del contratto, entro i limiti del tasso di usura. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rileva trimestralmente i tassi medi (tasso effettivo globale medio) e stabilisce un “tasso-soglia” oltre il quale si configura il reato di usura, secondo il metodo di calcolo definito dal DL n.70/2011.
Mutuo chirografario
Il mutuo chirografario è un finanziamento non assistito da una garanzia ipotecaria. Il termine deriva da “chirografo” (scritto a mano), riferendosi al documento firmato dal contraente che costituisce l’elemento costitutivo del contratto. L’aspetto qualificante di tale fattispecie creditizia risiede nel fatto che la stessa si fonda esclusivamente sull’obbligazione personale e sulla capacità patrimoniale del soggetto finanziato, il quale garantisce l’adempimento con la totalità del proprio patrimonio ex art. 2740 c.c.. Per questo motivo, gli istituti di credito concedono tale finanziamento solo a soggetti che dimostrano una solida capacità finanziaria. Dato il maggior rischio per la banca, questi mutui presentano alcune limitazioni rispetto ai mutui tradizionali: limitazione degli importi erogabili, tassi d’interesse più elevati e durata massima inferiore, che mediamente si attesta intorno ai 10 anni e non supera quasi mai i 15 anni.
Mutuo di consolidamento
Il mutuo di consolidamento debiti rappresenta uno strumento finanziario finalizzato all’ottimizzazione dell’esposizione debitoria mediante la riunione di molteplici posizioni passive (prestiti, mutui, fidi, leasing) in un unico rapporto obbligatorio. L’operazione comporta l’estinzione anticipata dei finanziamenti preesistenti mediante la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale caratterizzato da condizioni economiche ottimizzate: riduzione del tasso d’interesse, diminuzione dell’importo della rata e dilazione del periodo di ammortamento. Frequentemente l’operazione contempla anche l’erogazione di ulteriore liquidità a disposizione del soggetto finanziato. Dal punto di vista tecnico-giuridico, lo strumento può configurarsi come mutuo per liquidità non finalizzato all’acquisizione o alla ristrutturazione immobiliare. Tale istituto si distingue giuridicamente sia dalla surroga sia dalla rinegoziazione del mutuo.
Mutuo di scopo
Il mutuo di scopo è un contratto mediante il quale il mutuante fornisce risorse finanziarie al mutuatario, che si impegna non solo a restituire il capitale con relativi interessi, ma anche a utilizzare i fondi per una finalità specifica prestabilita. Questa destinazione vincolata costituisce elemento essenziale del contratto, rilevante per entrambe le parti: per il mutuante rappresenta condizione per l’erogazione, per il mutuatario presupposto per la stipulazione. Il mancato rispetto della destinazione può comportare la risoluzione del contratto per inadempimento. Si distinguono due tipologie: il mutuo di scopo legale, quando la finalità è prevista dalla legge, e quello volontario, quando è concordata tra le parti.
Mutuo fondiario
Il mutuo fondiario, disciplinato dagli articoli 38 e ss del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), rappresenta una forma di finanziamento bancario a medio-lungo termine caratterizzato dalla costituzione di un’ipoteca di primo grado sull’immobile cauzionale come garanzia principale. Questa tipologia di finanziamento può essere erogata esclusivamente da istituti di credito e prevede che l’immobile oggetto di garanzia sia libero da precedenti ipoteche o gravami pregiudizievoli al momento della stipula. Sebbene non sia tecnicamente configurabile come contratto di scopo, nei contratti di mutuo fondiario viene sempre specificata la destinazione del finanziamento, che può riguardare l’acquisto di un’abitazione principale o secondaria, interventi di ristrutturazione, ottenimento di liquidità o rinegoziazione di mutui esistenti. L’importo finanziabile è generalmente limitato all’80% del valore periziato dell’immobile, con possibilità di superare tale soglia mediante l’utilizzo di garanzie aggiuntive, mentre la durata del piano di rimborso non può essere inferiore a 18 mesi. Il mutuo fondiario offre generalmente condizioni economiche più vantaggiose rispetto ai mutui ipotecari ordinari.
Mutuo ipotecario
Il mutuo ipotecario è un contratto di finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca su un bene immobile, che costituisce la principale forma di garanzia reale a tutela dell’istituto erogante, consentendo al creditore di soddisfarsi sul bene in caso di inadempimento del debitore. La stipula del mutuo ipotecario richiede necessariamente la forma dell’atto pubblico notarile, sia per la costituzione dell’ipoteca che per il perfezionamento del contratto di finanziamento. L’importo erogabile viene determinato attraverso una perizia tecnica che valuta il valore dell’immobile, considerando che la garanzia deve coprire capitale, interessi e oneri accessori. Il mutuo ipotecario può prevedere diverse strutture di tasso: fisso, variabile o misto con opzioni di cambio del tasso nel corso del rapporto.
Mutuo prima casa
Il mutuo prima casa è un finanziamento finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, caratterizzato da specifiche agevolazioni fiscali e condizioni vantaggiose rispetto alle altre tipologie di mutuo. La normativa prevede benefici fiscali significativi per chi sottoscrive un mutuo prima casa, tra cui la detraibilità dall’Irpef del 19% degli interessi passivi e oneri accessori fino a un massimo di 4.000 euro annui. L’operazione gode inoltre dell’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata dello 0,25% sull’importo finanziato, in luogo del 2% previsto per i mutui destinati all’acquisto di seconde case. Gli istituti di credito offrono generalmente condizioni più favorevoli per questa tipologia di mutuo, con tassi d’interesse competitivi e possibilità di copertura fino all’80% del valore dell’immobile. In casi specifici, la percentuale può aumentare grazie alla sottoscrizione di un’apposita polizza da parte della banca o a garanzie pubbliche come il Fondo di Garanzia Prima Casa, che agevola l’accesso al credito per giovani coppie, famiglie monogenitoriali e under 36.
Mutuo SAL (Stato Avanzamento Lavori)
Il mutuo SAL (Stato Avanzamento Lavori) è un finanziamento specificamente concepito per la costruzione o ristrutturazione di immobili. A differenza del mutuo fondiario tradizionale, che viene erogato in un’unica soluzione per l’acquisto di immobili già esistenti, il mutuo SAL prevede una erogazione frazionata in più tranche, correlate alle diverse fasi di completamento del progetto edilizio. Il meccanismo operativo inizia con un’erogazione iniziale basata sul valore dell’immobile in costruzione o ristrutturazione, certificato da una perizia. Successivamente, al raggiungimento di ciascuna fase costruttiva predeterminata, una nuova perizia attesta l’avanzamento dei lavori, consentendo l’erogazione della tranche corrispondente. Questo processo si ripete fino al completamento dell’opera. Durante la fase costruttiva o ristrutturativa, il mutuatario beneficia di un regime di preammortamento, versando esclusivamente gli interessi sulle somme già erogate. Solo al completamento dell’immobile e all’erogazione dell’ultima tranche ha inizio il piano di ammortamento ordinario con il rimborso del capitale. Questa struttura consente una distribuzione equilibrata del rischio: il mutuatario paga inizialmente solo interessi, mentre la banca eroga progressivamente il finanziamento in corrispondenza dell’effettivo incremento di valore dell’immobile.
Mutuo a tasso variabile con rata costante
Il mutuo a tasso variabile con rata costante rappresenta una formula di finanziamento ibrida che combina elementi del mutuo a tasso variabile con la prevedibilità economica tipica del mutuo a tasso fisso. In questa tipologia, l’importo periodico da rimborsare rimane invariato per tutta la durata contrattuale, nonostante il tasso d’interesse applicato subisca fluttuazioni in base all’andamento del parametro di riferimento. La peculiarità di questo prodotto finanziario risiede nel meccanismo di adeguamento: mentre nei mutui a tasso variabile tradizionali le oscillazioni dei tassi provocano variazioni nell’importo della rata, in questo caso è la durata complessiva del finanziamento ad essere ricalcolata. In presenza di un aumento dei tassi, il piano di ammortamento si allunga automaticamente, poiché una porzione maggiore della rata costante viene destinata al pagamento degli interessi, rallentando il rimborso del capitale. Viceversa, un calo dei tassi comporta una riduzione della durata. Questa soluzione offre al mutuatario una maggiore stabilità finanziaria e capacità di pianificazione delle spese familiari, pur esponendolo al rischio di un prolungamento significativo del debito in scenari di crescita persistente dei tassi d’interesse, con potenziali ripercussioni sui costi complessivi dell’operazione.
Mutuo a tasso variabile con CAP
Il mutuo a tasso variabile con CAP rappresenta una soluzione di finanziamento che combina elementi del mutuo a tasso variabile con una protezione tipica dei prodotti a tasso fisso. La caratteristica distintiva è la presenza di un limite massimo (CAP) all’oscillazione del tasso d’interesse. In questo tipo di mutuo, il tasso segue l’andamento dell’Euribor, ma non può mai superare la soglia massima stabilita nel contratto. Questa struttura permette al mutuatario di beneficiare delle eventuali riduzioni dell’Euribor, pagando rate più basse nei periodi favorevoli, mentre garantisce una protezione contro aumenti eccessivi dei tassi di mercato. Il CAP rappresenta quindi una garanzia per il cliente, che conosce in anticipo l’importo massimo che potrà raggiungere la rata. Tuttavia, questa protezione ha un costo: il tasso di partenza di questi mutui è generalmente più elevato rispetto ai mutui a tasso variabile tradizionali, poiché la banca si assume il rischio di potenziali aumenti dei tassi di mercato.
P
Patto commissorio
L’articolo 2744 del Codice civile sancisce la nullità del patto commissorio, ovvero dell’accordo che prevede il trasferimento automatico della proprietà di un bene ipotecato o dato in pegno al creditore in caso di mancato pagamento del debito. Tale nullità permane anche se il patto viene stipulato successivamente alla costituzione della garanzia. La ratio di questa disposizione è stata variamente individuata: dalla tutela del debitore contro le pressioni del creditore, alla protezione degli altri creditori, fino alla salvaguardia dell’interesse sociale contro sistemi di garanzia alternativi privi di proporzionalità tra debito e garanzia. Nonostante il testo letterale dell’articolo limiti il divieto alle garanzie reali tipiche, giurisprudenza e dottrina lo hanno esteso a qualsiasi negozio finalizzato al trasferimento di proprietà come conseguenza dell’inadempimento, indipendentemente dal suo contenuto formale.
Patto marciano
Il patto marciano costituisce una fondamentale eccezione al divieto di patto commissorio sancito dall’art. 2744 c.c. Mentre il patto commissorio illecitamente determina il trasferimento automatico della proprietà del bene al creditore in caso di inadempimento, il patto marciano si caratterizza per un elemento essenziale di equilibrio: l’obbligo del creditore insoddisfatto di corrispondere al debitore la differenza tra il valore del bene (generalmente stimato da un terzo imparziale) e l’ammontare del credito.
Pegno
Il pegno è un diritto reale di garanzia su beni mobili o crediti del debitore o di terzi, che assicura il soddisfacimento di un’obbligazione in caso d’inadempimento. Rappresenta una protezione per il creditore, garantendogli il recupero del proprio credito, mentre consente al debitore di ottenere liquidità senza alienare definitivamente il bene. Le caratteristiche fondamentali del pegno comprendono l’accessorietà, per cui esiste, è valido ed efficace solo in presenza di un’obbligazione pecuniaria tra le parti; l’inerenza, che consente al creditore di “seguire” il bene anche se trasferito a terzi; l’indivisibilità, che garantisce il credito integralmente fino al completo soddisfacimento; e la prelazione, che garantisce priorità rispetto ai creditori non privilegiati. Possono costituire oggetto di pegno i beni mobili sia registrati che non, e le universalità di mobili come l’azienda. È ammissibile anche il pegno di credito, quando il debitore dà in garanzia un credito vantato verso terzi.
Penale estinzione anticipata
La penale per estinzione anticipata è una somma di denaro dovuta per rimborsare un finanziamento prima della scadenza. Dal 2007, con il Decreto Bersani (convertito nella legge 40/2007), tale penale è stata abolita per diverse tipologie di mutui. Sono esenti i mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di una casa, e quelli per l’acquisto di immobili ad uso commerciale, produttivo o professionale stipulati da persone fisiche. Per i mutui stipulati prima del 2007 la penale resta applicabile, ma con tetti massimi stabiliti dalla legge.
Perizia immobiliare per mutuo
La perizia immobiliare rappresenta una fase fondamentale dell’istruttoria per la concessione di un mutuo, consistendo nell’esame approfondito dell’immobile offerto come garanzia. Questa valutazione analizza sia le caratteristiche di mercato che gli aspetti urbanistici e catastali del bene, fornendo alla banca informazioni precise sul valore dell’immobile e sulla sua regolarità edilizia e catastale. Questo processo costituisce una tutela sia per l’istituto di credito che per l’acquirente, garantendo la solidità dell’operazione finanziaria. L’istruttoria si articola in fasi distinte: inizialmente la banca esegue una delibera reddituale per valutare il merito creditizio del richiedente. Solo dopo un esito positivo di questa prima fase si procede con la perizia, senza la quale l’iter di approvazione si interrompe. La perizia influisce anche sul Loan to Value (LTV), ovvero il rapporto percentuale tra il valore del finanziamento concesso e quello dell’immobile. Generalmente, le banche erogano fino all’80% del valore stimato, con tassi d’interesse che aumentano proporzionalmente alla percentuale concessa. Per determinare l’importo erogabile, l’istituto adotta un criterio prudenziale, considerando il minore tra il valore periziato e il prezzo di compravendita.
Piano di ammortamento
Il piano di ammortamento è il programma di restituzione rateale di un finanziamento, che si attua mediante suddivisione dei pagamenti in quote capitale e quote interessi. Nel caso di mutui a tasso variabile, questo schema ha valore puramente indicativo poiché soggetto a continue modifiche. In Italia il modello più diffuso è quello alla francese, che prevede rate costanti con quota di capitale crescente e quota di interessi decrescente. Spesso i piani includono un periodo di preammortamento iniziale in cui si rimborsano solo gli interessi, permettendo di allineare le scadenze a date convenzionali e talvolta utilizzato come leva di marketing per alleggerire temporaneamente l’onere del debitore.
Pignoramento
Il pignoramento rappresenta l’atto iniziale della procedura di espropriazione forzata. Viene eseguito dall’Ufficiale Giudiziario che intima al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito. Il debitore può evitare l’esecuzione versando immediatamente la somma dovuta o richiedendo la conversione, sostituendo i beni pignorati con una somma di denaro equivalente al debito maggiorato degli interessi e delle spese. È inoltre possibile domandare la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni eccede l’ammontare del credito. La procedura varia secondo il tipo di pignoramento: per quello mobiliare si procede tramite istanza all’Ufficiale Giudiziario, mentre per il pignoramento presso terzi è necessaria la notifica al debitore e al terzo, seguita dall’iscrizione a ruolo. L’ordinamento prevede due forme di opposizione: l’opposizione all’esecuzione, che contesta il diritto stesso del creditore a procedere (ad esempio per beni impignorabili), e l’opposizione agli atti esecutivi, che contesta la regolarità formale degli atti della della procedura. Entrambe possono essere promosse sia prima che dopo l’inizio dell’esecuzione. Il pignoramento ha un’efficacia limitata a 90 giorni, trascorsi i quali diventa inefficace se non viene depositata istanza di vendita o assegnazione.
Portabilità del mutuo
La portabilità del mutuo, introdotta dalla legge Bersani-bis (L. 40/2007), mira a promuovere la concorrenza bancaria agevolando la sostituzione dei mutui con altri più vantaggiosi. Si basa sul meccanismo della “surrogazione per volontà del debitore” previsto dall’articolo 1202 del Codice civile, precedentemente poco utilizzato per complessità operative. Il processo prevede la stipula di un nuovo mutuo con una banca diversa, esplicitamente finalizzato all’estinzione del precedente. Il debitore deve dichiarare alla vecchia banca che l’estinzione avviene con denaro proveniente dal nuovo finanziamento, ottenendo una quietanza che documenti tale dichiarazione. Infine, con l’atto di surrogazione, il debitore trasferisce le garanzie (principalmente l’ipoteca) dal vecchio al nuovo mutuo. Si tratta quindi di “portabilità dell’ipoteca” più che del mutuo stesso, differenziandosi dalla rinegoziazione che modifica le condizioni del mutuo esistente con la stessa banca. Le innovazioni della legge Bersani riguardano anche l’eliminazione dei costi e delle commissioni per i clienti che si sostanziano in: mantenimento dei benefici fiscali del vecchio mutuo, esenzione dall’imposta sostitutiva sul nuovo, esenzione da imposte sull’operazione di surrogazione e divieto per le banche di imporre costi per la procedura.
Postergazione di ipoteca
La postergazione di ipoteca è espressamente riconosciuta dall’art. 2843 del Codice civile. Trattasi di un accordo bilaterale mediante il quale i creditori ipotecari modificano l’ordine di preferenza nel processo esecutivo stabilito dalle iscrizioni nei registri immobiliari. La postergazione non compromette il legame tra credito e ipoteca, né altera la validità delle ipoteche coinvolte. L’accordo deve rispettare i limiti dell’autonomia privata e non può pregiudicare i diritti di terzi. È rilevante distinguere tra posposizione di grado (tra creditori con ipoteche contigue) e permuta del grado (tra ipoteche non contigue). La modifica dei gradi ipotecari non produce effetti fino all’avvenuta esecuzione dell’annotazione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, come espressamente stabilito dall’art. 2843, secondo comma, del Codice civile.
Preammortamento
Il preammortamento rappresenta una fase preliminare del mutuo durante la quale il mutuatario corrisponde alla banca esclusivamente gli interessi maturati, senza ancora rimborsare il capitale. Questo periodo intercorre tra la stipula del contratto e l’avvio del vero e proprio piano di ammortamento, quando inizia il rimborso graduale della somma prestata. Il preammortamento tecnico costituisce la modalità più diffusa presso gli istituti di credito, poiché consente di standardizzare le scadenze delle rate successive. Grazie a questo meccanismo, tutte le rate del mutuo matureranno sistematicamente nello stesso giorno di ogni mese, garantendo una gestione ordinata dei pagamenti.
Prefinanziamento
Il prefinanziamento è una forma di finanziamento ponte che gli istituti di credito concedono ai propri clienti, una volta che la fase istruttoria è terminata, in attesa dell’erogazione di un prestito principale di maggiore entità e durata. La formula solitamente utilizzata dalle banche è quella dello scoperto di conto corrente. L’importo del prefinanziamento è generalmente inferiore rispetto al finanziamento principale e viene concesso per periodi di tempo limitati. I tassi di interesse applicati sono spesso più elevati rispetto ai mutui tradizionali, riflettendo il carattere temporaneo e il maggiore rischio dell’operazione. Una volta erogato il finanziamento principale, il prefinanziamento viene automaticamente estinto utilizzando parte della somma ottenuta con il mutuo definitivo, garantendo così continuità finanziaria senza sovrapposizioni onerose per il debitore.
Prestito vitalizio ipotecario
Il prestito vitalizio ipotecario è un particolare tipo di finanziamento destinato a soggetti di età superiore a 60 anni, proprietari di un immobile residenziale. Permette di ottenere liquidità offrendo sullo stesso un’ipoteca di primo grado, senza l’obbligo di lasciare l’abitazione. Si distingue dal mutuo per il rimborso integrale in unica soluzione, anziché rateale, che avviene alla morte del beneficiario o in circostanze specifiche come la vendita dell’immobile ipotecato, modifiche strutturali non autorizzate, o procedimenti esecutivi. Durante la vita del soggetto finanziato non è previsto alcun rimborso, salvo accordi per il pagamento graduale degli interessi per evitarne la capitalizzazione. Gli eredi hanno 12 mesi per decidere se rimborsare il debito e mantenere la proprietà. In caso contrario, la banca può vendere l’immobile, soddisfare il proprio credito e restituire loro l’eventuale eccedenza. L’importo finanziabile dipende dal valore dell’abitazione e dall’età del richiedente.
Privilegio
Il privilegio è una causa di prelazione legale che attribuisce al creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad altri creditori in ragione della natura del credito. Si distingue dalle altre garanzie reali per il suo fondamento esclusivamente legislativo, sottratto all’autonomia privata e finalizzato a derogare il principio della parità di trattamento tra creditori. Le norme che disciplinano i privilegi hanno carattere eccezionale e non ammettono interpretazione analogica, salvo eccezioni come i crediti previdenziali e assistenziali che trovano fondamento costituzionale. Il privilegio costituisce un accessorio del credito e non può esistere indipendentemente da esso, precludendo ogni possibilità di trasferimento autonomo. L’onere probatorio della sussistenza del privilegio grava sul creditore che intende farlo valere nei confronti degli altri creditori. La giurisprudenza richiede la specificazione della causa di prelazione invocata, non essendo sufficiente una generica richiesta di ammissione con privilegi spettanti.
Purgazione delle ipoteche
La purgazione delle ipoteche è un procedimento che consente al terzo acquirente di un bene immobile gravato da ipoteca di liberarlo dai vincoli ipotecari, corrispondendo ai creditori iscritti il prezzo o il valore del bene, anziché l’intero ammontare dei crediti garantiti. Questo istituto, disciplinato dagli articoli 2889-2895 del Codice civile, nasce dall’esigenza di favorire la libera circolazione dei beni immobili. In assenza di tale strumento, la presenza di iscrizioni ipotecarie scoraggerebbe gli acquisti, poiché l’acquirente sarebbe tenuto a soddisfare integralmente i creditori, anche quando il loro credito supera il valore del bene. Il procedimento può essere attivato esclusivamente dal terzo acquirente che non sia personalmente obbligato verso i creditori iscritti e che abbia trascritto il proprio titolo d’acquisto. La legittimazione sussiste sia per gli acquisti a titolo oneroso che gratuito, inter vivos o mortis causa. I creditori ipotecari conservano forme di tutela attraverso la possibilità di formulare offerte in aumento (rincaro), superando di almeno un decimo il prezzo offerto dall’acquirente, attivando così la procedura di vendita all’asta del bene.
R
Responsabilità patrimoniale del debitore
La responsabilità patrimoniale costituisce una tutela del credito secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con il suo intero patrimonio, presente e futuro. Questo meccanismo garantisce ai creditori la possibilità di soddisfare i propri diritti attraverso l’esecuzione forzata sui beni del debitore inadempiente, configurandosi il patrimonio di quest’ultimo come garanzia generica a tutela degli interessi creditizi. Il principio si caratterizza per il concetto di universalità, coinvolgendo tutti i beni del debitore salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, e per quello di patrimonialità, escludendo qualsiasi coinvolgimento della persona fisica. La responsabilità opera secondo criteri di proporzionalità, limitandosi all’entità effettiva del debito e rispettando l’esigenza di non compromettere la dignità del debitore. L’ordinamento prevede alcune limitazioni che sottraggono determinati beni dall’aggressione creditoria come, ad esempio, il fondo patrimoniale o l’eredità accettata con beneficio d’inventario, che creano patrimoni separati inaggredibili dai creditori in presenza di determinate circostante previste dalla legge.
Riduzione di ipoteca
La riduzione di ipoteca è un istituto che consente di adeguare l’entità del vincolo ipotecario all’ammontare effettivo del credito garantito o al valore reale dei beni sottoposti a garanzia. Questo strumento nasce dall’esigenza di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato permettere al creditore di iscrivere rapidamente l’ipoteca anche quando il credito non sia ancora quantificato con precisione, dall’altro evitare che nei pubblici registri immobiliari risulti un vincolo sproporzionato rispetto alla reale entità del debito garantito. L’azione può essere promossa dal debitore, da eventuali acquirenti dei beni vincolati e da altri creditori che abbiano interesse alla riduzione del gravame. Il procedimento richiede la presentazione al conservatore dei registri immobiliari di un titolo giustificativo, che può consistere in un atto di consenso del creditore oppure in una sentenza passata in giudicato. La riduzione può attuarsi attraverso la diminuzione dell’importo per cui è stata iscritta l’ipoteca oppure mediante la concentrazione del vincolo su un numero inferiore di beni rispetto a quelli inizialmente concessi in ipoteca, liberando così parte del patrimonio del debitore.
Rinegoziazione del mutuo
La rinegoziazione del mutuo consiste nella modifica consensuale di alcune clausole contrattuali di un finanziamento, ottenuta attraverso un accordo diretto tra il cliente e la propria banca, senza necessità di coinvolgere nuovi istituti di credito. Questo strumento permette di adattare le condizioni originarie alle mutate esigenze economiche del mutuatario, offrendo maggiore flessibilità nella gestione del debito. Le modifiche più frequentemente oggetto di rinegoziazione comprendono il tasso di interesse e il relativo spread applicato dalla banca, la durata complessiva del mutuo per variare l’importo delle rate mensili, e la tipologia contrattuale, consentendo ad esempio il passaggio da tasso fisso a variabile o viceversa. Talvolta è possibile rivedere anche le spese accessorie di gestione del finanziamento. Il principale beneficio di questo strumento risiede nell’assenza di costi aggiuntivi per il cliente, non essendo necessario un nuovo atto notarile. Tuttavia, è importante sottolineare che la rinegoziazione non costituisce un diritto del mutuatario: la banca mantiene piena discrezionalità nell’accettare o respingere la proposta.
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Sequestro conservativo
Il sequestro conservativo è uno strumento processuale la cui funzione è quella di tutelare i creditori dal rischio di rimanere insoddisfatti a causa dell’impoverimento patrimoniale del debitore. Consiste nel vincolo giuridico apposto sui beni del debitore per conservarne la garanzia patrimoniale, impedendo atti dispositivi che potrebbero pregiudicare il successivo recupero del credito. Per ottenere questa misura cautelare devono sussistere due presupposti essenziali: il fumus boni iuris, ovvero la probabile esistenza del diritto vantato dal creditore, e il periculum in mora, cioè il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Il creditore può richiedere il sequestro prima ancora di instaurare il giudizio di merito, quando sussiste il pericolo che il debitore possa depauperare il proprio patrimonio. Il provvedimento di sequestro produce effetti analoghi al pignoramento, rendendo inopponibili al creditore sequestrante le successive alienazioni o disposizioni del bene. Una volta ottenuta sentenza favorevole di condanna, il sequestro si converte automaticamente in pignoramento, consentendo di procedere all’espropriazione forzata. La misura può riguardare qualsiasi bene pignorabile, dai mobili agli immobili, dai crediti alle quote societarie, fungendo da efficace presidio preventivo contro le manovre elusive del debitore.
Surroga del mutuo
La surroga del mutuo consente al debitore di trasferire il proprio finanziamento ipotecario da una banca a un’altra, mantenendo l’ipoteca originaria sull’immobile. Conosciuta anche come “portabilità del mutuo”, questa operazione permette di sostituire il contratto iniziale con uno nuovo, mantenendo invariato il capitale residuo, ma con condizioni economiche più favorevoli, come tassi di interesse più bassi, rate ridotte o maggiore flessibilità contrattuale. Introdotta in Italia nel 2007, la surroga è garantita come procedura gratuita per il mutuatario, poiché tutte le spese di trasferimento sono a carico della banca subentrante. Per poter accedere a questa possibilità, il mutuo deve essere regolare nei pagamenti e l’immobile deve conservare un valore sufficiente rispetto al debito residuo. La banca che acquisisce il mutuo valuterà inoltre la capacità di rimborso del cliente. Questa opzione risulta particolarmente vantaggiosa per i mutui a lungo termine con un’elevata quota di interessi ancora da rimborsare, consentendo un significativo risparmio nel tempo.
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Titolo esecutivo
Il titolo esecutivo costituisce il presupposto indispensabile per l’avvio di qualsiasi procedura di esecuzione forzata, secondo il principio nulla executio sine titulo. È il documento che certifica l’esistenza di un diritto di credito e consente al creditore di ottenere coattivamente la prestazione dovuta quando il debitore non adempie spontaneamente. Il diritto di credito incorporato nel titolo deve presentare tre caratteristiche fondamentali: essere certo, ossia chiaramente individuato nel suo contenuto; liquido, cioè determinato o facilmente determinabile con meri calcoli aritmetici; ed esigibile, vale a dire immediatamente attuabile in quanto non sottoposto a termini o condizioni sospensive. I titoli esecutivi si distinguono in due categorie principali. I titoli giudiziali comprendono, tra gli altri, le sentenze di condanna, i decreti ingiuntivi e i provvedimenti giudiziari che la legge qualifica come esecutivi. I titoli stragiudiziali, invece, includono gli atti notarili, le scritture private autenticate relative a obbligazioni pecuniarie e i titoli di credito, quali cambiali e assegni. Questa distinzione rileva anche rispetto al tipo di esecuzione consentita: solo alcuni titoli, infatti, permettono l’esecuzione per consegna o rilascio, mentre altri si limitano a permettere l’espropriazione forzata di somme di denaro.