Definizione legale
La cancellazione di ipoteca è la formalità pubblicitaria con cui l’iscrizione ipotecaria precedentemente eseguita viene eliminata dai registri immobiliari, determinando, in quanto contrarius actus rispetto all’iscrizione, l’estinzione del vincolo reale gravante sull’immobile.
È disciplinata dagli artt. 2878 e seguenti del Codice civile e produce effetti sia nei confronti del debitore sia, soprattutto, nei confronti dei terzi.
L’estinzione del debito garantito non comporta automaticamente il venir meno del vincolo: finché non interviene la cancellazione, l’iscrizione permane nei registri immobiliari e nelle risultanze delle visure ipotecarie, con potenziale pregiudizio per la commerciabilità dell’immobile. Individuare il soggetto onerato, la procedura applicabile, i tempi e i costi assume, pertanto, rilievo pratico tanto per l’alienante quanto per l’acquirente.
Quadro di sintesi:
- La cancellazione di ipoteca elimina dai registri immobiliari l’iscrizione ipotecaria e opera erga omnes.
- Per i mutui bancari estinti opera la cancellazione automatica (procedura Bersani-bis): la banca trasmette la comunicazione al Conservatore e la formalità è eseguita d’ufficio, senza oneri per il debitore.
- Negli altri casi occorre l’assenso del creditore in forma autentica ovvero, in caso di rifiuto, un provvedimento del giudice.
- Una volta eseguita, la cancellazione di ipoteca è irreversibile: è il principio cardine dell’intero istituto.
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Natura giuridica e funzione della cancellazione di ipoteca
La cancellazione di ipoteca assolve a una duplice funzione, che la giurisprudenza di legittimità ha nettamente distinto [Cass. n. 20434/2022]:
- Pubblicità-notizia. Ove l’ipoteca risulti già estinta sul piano sostanziale per una delle cause di cui all’art. 2878 c.c. (estinzione dell’obbligazione garantita, perimento del bene, rinuncia del creditore), la cancellazione si limita a rendere conoscibile ai terzi una vicenda estintiva già verificatasi. L’iscrizione sopravvissuta costituisce mera apparenza, idonea unicamente a ostacolare la libera circolazione del bene.
- Causa estintiva autonoma. Ai sensi dell’art. 2878, n. 1, c.c., la cancellazione è essa stessa causa di estinzione dell’ipoteca, con la medesima efficacia costitutiva propria dell’iscrizione. In difetto di altra ragione estintiva, è la cancellazione a determinare il venir meno della garanzia reale.
Da entrambi i profili discende il principio che funge da chiave di volta dell’intero istituto: una volta eseguita, la cancellazione produce l’estinzione definitiva e irreversibile dell’ipoteca, ancorché compiuta in assenza dei presupposti legittimanti, per errore o in forza di un atto invalido. L’unico rimedio per il creditore pregiudicato è la reiscrizione ex nunc ai sensi dell’art. 2881 c.c., con grado decorrente dalla nuova iscrizione e senza recupero del grado originario [Cass. n. 33740/2022].
Estinzione dell’obbligazione e cancellazione dell’ipoteca
Stante la natura accessoria dell’ipoteca rispetto al credito garantito, l’estinzione dell’obbligazione principale, per adempimento o altra causa, comporta l’estinzione sostanziale dell’ipoteca tra le parti. Nei confronti dei terzi, peraltro, il vincolo continua ad apparire efficace sino a quando l’iscrizione non sia formalmente cancellata; tale inopponibilità trova fondamento espresso nell’art. 2879 c.c.
Se ne ricava una duplice prospettiva:
- Tra creditore e debitore. Estinta l’obbligazione, l’ipoteca viene meno quale garanzia. Il creditore soddisfatto è tenuto a prestare il consenso alla cancellazione ai sensi dell’art. 1200 c.c., ma non a richiederla di propria iniziativa.
- Nei confronti dei terzi. La cancellazione di ipoteca resta necessaria per rimuovere l’apparenza del vincolo. Il permanere dell’iscrizione, pur in presenza di un credito estinto, può compromettere la commerciabilità del bene.
In ambito negoziale, la clausola con cui il promittente venditore si impegni a “estinguere” l’ipoteca prima del rogito va interpretata secondo buona fede [art. 1375 c.c.]: è sufficiente l’estinzione dell’obbligazione garantita, corredata del consenso autentico del creditore alla cancellazione e della presentazione del titolo al competente ufficio, senza che occorra attendere il completamento materiale della formalità, qualora ciò dipenda dai tempi organizzativi della pubblica amministrazione [Cass. n. 20434/2022]. Ne consegue che l’alienazione può legittimamente perfezionarsi anche prima che la cancellazione risulti formalmente conclusa.
Le procedure di cancellazione di ipoteca
La via percorribile varia in funzione dell’origine del vincolo e della collaborazione del creditore.
| Via | Presupposto | Soggetto che la attiva | Onere per il debitore |
|---|---|---|---|
| Bersani-bis (automatica) | Mutui e finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ed estinti | La banca, con comunicazione al Conservatore | Nessuno |
| Ordinaria (con assenso) | Crediti diversi dai mutui, o mutui per i quali non si applica la Bersani | L’interessato, con atto notarile di assenso | Imposte e onorario notarile |
| Giudiziale (art. 2884 c.c.) | Rifiuto del consenso a fronte di debito estinto | L’interessato, in sede contenziosa | Spese a carico del creditore soccombente |
| Da espropriazione (art. 586 c.p.c.) | Immobile aggiudicato all’asta | Il giudice dell’esecuzione, con decreto di trasferimento | Imposte e onorario del delegato |
La procedura ordinaria
Ai sensi dell’art. 2882 c.c., la cancellazione di ipoteca è eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari, oggi Servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, su presentazione di:
- titolo: l’atto di assenso del creditore, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata (artt. 2821, 2835, 2837 c.c.);
- nota di cancellazione: la richiesta di esecuzione della formalità, trasmessa in via telematica (art. 2886 c.c.);
- tributi: imposta e tassa ipotecaria di cui al D.Lgs. n. 347/1990.
In alternativa al consenso, la cancellazione può essere ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo dell’autorità competente (art. 2884 c.c.).
L’atto di assenso ha natura negoziale. Proprio in quanto preordinato anche alla tutela dei terzi, che fanno affidamento sull’estinzione del vincolo, in coerenza con la funzione di pubblicità sopra delineata. Esso è, di regola, irrevocabile e produce effetti nei confronti di tutti.
Occorre tuttavia distinguere due piani. Sino a quando la formalità non sia eseguita, il negozio di assenso resta soggetto agli ordinari vizi del consenso (annullabilità, nullità) e può essere caducato; una volta eseguita la cancellazione, per contro, l’effetto estintivo opera erga omnes in modo irreversibile, residuando in capo al creditore la sola reiscrizione ai sensi dell’art. 2881 c.c.
In ragione della sua estensione, la formalità può essere totale (eliminazione integrale dell’iscrizione) o configurarsi come restrizione di beni (cancellazione parziale, limitata a uno o più cespiti o a una quota), istituto di particolare rilievo nelle ipoteche frazionate.
La cancellazione automatica: la procedura Bersani-bis
Per le ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari, ovvero da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, l’art. 40-bis T.U.B. (introdotto dal D.L. n. 7/2007 e trasfuso nel Testo unico dal D.Lgs. n. 141/2010) prevede l’estinzione automatica: l’ipoteca si estingue ipso iure alla data di estinzione dell’obbligazione garantita, in deroga al regime di perenzione ventennale dell’iscrizione di cui all’art. 2847 c.c.
La banca trasmette al Conservatore, entro trenta giorni e senza oneri per il debitore, la comunicazione attestante la data di estinzione; il Conservatore procede d’ufficio alla cancellazione. L’effetto non si produce qualora il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunichi entro il medesimo termine all’Agenzia delle Entrate e al debitore la permanenza dell’ipoteca.
Va precisato che, in caso di mutuo frazionato, l’estinzione automatica opera limitatamente alla quota di ipoteca corrispondente alla porzione di mutuo estinta, di norma accollata al singolo acquirente: l’adempimento della singola quota non comporta la cancellazione dell’ipoteca originaria gravante sull’intero compendio.
La cancellazione a seguito di espropriazione forzata
Con il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586 c.p.c. è ordinata la liberazione dell’immobile aggiudicato da ipoteche e pignoramenti.
La formalità si configura tecnicamente come annotazione di restrizione di beni, anche ove i beni liberati coincidano con l’intero compendio ipotecato, con conseguente applicazione del regime fiscale proprio delle restrizioni, di cui si dirà nei profili fiscali [Circolare AdE n. 8/E/2015].
Effetti della cancellazione di ipoteca
| Aspetto | Effetto |
|---|---|
| Definitività | L’ipoteca è estinta in modo irreversibile, ancorché la cancellazione sia illegittima |
| Efficacia soggettiva | Opera erga omnes, anche nei confronti dei terzi |
| Rimedio per cancellazione illegittima | Reiscrizione ex nunc ex art. 2881 c.c. |
| Trattamento fiscale | Misura fissa per l’assenso “puro”; proporzionale ove l’atto estingua anche l’obbligazione (v. profili fiscali) |
I profili fiscali della cancellazione di ipoteca
Sul piano tributario occorre distinguere due livelli.
Il primo riguarda l’atto di assenso. Ove si tratti di consenso puro alla rimozione della formalità, privo di incidenza sul rapporto obbligatorio, esso sconta l’imposta di registro in misura fissa [art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986]. Qualora l’atto integri anche il titolo estintivo diretto del debito (remissione del debito o quietanza, se rese in forma autentica), trova applicazione l’imposta proporzionale di cui all’art. 6 della medesima Tariffa.
Il secondo livello riguarda la formalità presso il Servizio di pubblicità immobiliare, autonomamente soggetta alla tassa e all’imposta ipotecaria (D.Lgs. n. 347/1990). Nella procedura Bersani-bis, invece, la cancellazione d’ufficio non comporta alcun onere per il debitore.
Le annotazioni di restrizione di beni eseguite in forza di decreto di trasferimento sono soggette all’imposta ipotecaria, commisurata al minor valore tra l’ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili liberati [Circolare AdE n. 8/E/2015].

Domande frequenti
In quanto tempo si cancella un’ipoteca?
I tempi dipendono dalla procedura. Nella Bersani-bis, la banca è tenuta a comunicare l’estinzione entro 30 giorni, dopodiché il Conservatore procede d’ufficio. Nella procedura ordinaria, una volta redatto l’atto di assenso e trasmessa la nota in via telematica, la procedura si conclude in tempi contenuti. È in ogni caso opportuno verificare l’esito mediante una visura.
Quali sono i costi della cancellazione e quando occorre il notaio?
La cancellazione automatica dell’ipoteca relativa ai mutui bancari non comporta oneri per il debitore né richiede l’intervento del notaio. La cancellazione volontaria, estranea a tale regime, comporta invece l’obbligo di corrispondere le imposte e l’onorario notarile per l’atto di assenso.
È possibile vendere l’immobile prima della cancellazione di ipoteca?
Sì. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che l’obbligazione sia estinta e che sussistano il consenso autentico del creditore e la presentazione del titolo all’ufficio; non è richiesto attendere il completamento materiale della cancellazione, di norma condizionato dai tempi dell’amministrazione.
Come si verifica l’avvenuta cancellazione di ipoteca?
Mediante ispezione ipotecaria (visura) presso i registri immobiliari tenuti dall’Agenzia delle Entrate, da cui risulta l’annotazione di cancellazione o di restrizione gravante sull’immobile.
Cosa accade se il creditore rifiuta di prestare il consenso alla cancellazione dopo l’adempimento del debito?
Il debitore, o chiunque vi abbia interesse, può adire il tribunale per ottenere la cancellazione giudiziale ai sensi dell’art. 2884 c.c., fornendo prova dell’estinzione del credito. Il creditore inadempiente, oltre a sopportare le spese di lite secondo soccombenza, può essere condannato al risarcimento dei danni cagionati dal rifiuto illegittimo.
L’estinzione del mutuo bancario comporta automaticamente la cancellazione dell’ipoteca?
Per i mutui bancari e finanziari l’ipoteca si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione (art. 40-bis T.U.B.) e la cancellazione è eseguita d’ufficio su comunicazione del creditore. L’automatismo non opera ove il creditore comunichi tempestivamente un giustificato motivo ostativo.
Un’ipoteca che risulta cancellata dall’immobile oggetto di acquisto è definitivamente estinta?
Sì: la cancellazione produce effetti definitivi e irreversibili nei confronti di tutti, anche se eseguita erroneamente o in difetto dei presupposti. Il creditore eventualmente pregiudicato potrà unicamente procedere a una nuova iscrizione, con grado decorrente dalla reiscrizione.
Su chi grava l’onere di richiedere la cancellazione dopo l’adempimento del debito?
L’onere grava su chiunque vi abbia interesse e, in primo luogo, sul debitore proprietario dell’immobile. Il creditore soddisfatto è tenuto soltanto a prestare il consenso nelle forme di legge e a renderlo disponibile, non a promuovere la cancellazione della formalità.
In conclusione
La cancellazione di ipoteca chiude il ciclo della garanzia reale e restituisce all’immobile la piena commerciabilità: la conoscenza dei relativi presupposti, procedure, tempi e costi si rivela essenziale sia per il debitore sia per il terzo acquirente del bene immobile.
Fonti giuridiche e riferimenti
- Artt. 2878, 2881, 2882, 2884 c.c.
- Art. 40-bis T.U.B.
- Cass., Sez. II, ord. n. 20434 del 24 giugno 2022
- Cass., Sez. III, ord. n. 33740 del 16 novembre 2022
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 4 marzo 2015
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.