Definizione legale
Il legato alternativo è la disposizione testamentaria a titolo particolare che attribuisce al legatario due o più prestazioni diverse, poste in alternativa tra loro. L’onerato si libera eseguendone una sola.
Ne è un esempio la formula: «lascio a Mario l’appartamento di via Roma oppure il fondo agricolo di Pavia». Il codice civile lo disciplina all’art. 665, secondo cui la scelta spetta all’onerato, a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo.
Per tutto ciò che la norma successoria non regola si applicano le regole sulle obbligazioni alternative (artt. 1285-1291 c.c.). Il legato alternativo è infatti un rapporto obbligatorio con oggetto plurimo, che si concentra su una sola prestazione nel momento in cui viene effettuata la scelta.
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Chi sceglie e come si esercita la scelta
La regola di partenza favorisce l’onerato, cioè l’erede o il legatario tenuto a eseguire il lascito. La ragione è semplice: il codice presume che il testatore, in mancanza di indicazioni diverse, abbia voluto lasciare la decisione a chi deve adempiere.
Il testatore può però attribuire la scelta al legatario stesso oppure a un terzo di sua fiducia, ad esempio l’esecutore testamentario. Conviene esprimere questa volontà in termini inequivoci, perché nel dubbio prevale la regola legale.
La scelta è un atto unilaterale recettizio. Diventa irrevocabile quando è comunicata all’altra parte o, se spetta a un terzo, a entrambe le parti. Chi sceglie non può dividere le prestazioni, ad esempio pretendendo metà dell’appartamento e metà del fondo: deve optare per l’una o per l’altra nella loro interezza.
Il legislatore ha previsto anche il caso dell’inerzia, situazione frequente quando tra eredi e legatario i rapporti sono tesi. Se la parte cui spetta la scelta non la esercita entro il termine stabilito, la scelta passa all’altra parte. Se a dover scegliere è un terzo e questi non provvede, decide il giudice.
In mancanza di un termine fissato dal testatore, l’interessato può chiedere al giudice di assegnarlo. Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, da promuovere davanti all’autorità del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi (art. 81 disp. att. c.c.).
Acquisto del legato ed effetti della scelta
L’art. 649 c.c. stabilisce che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Il legatario diventa quindi titolare del diritto all’apertura della successione. Nel legato alternativo, però, finché la scelta non è compiuta, quel diritto ha ancora un oggetto indeterminato.
L’effetto traslativo immediato, tipico del legato di cosa determinata appartenente al testatore, non può quindi operare alla morte del de cuius. Si produce con la concentrazione dell’obbligazione su uno dei beni. In dottrina si discute se gli effetti della scelta retroagiscano all’apertura della successione. La tesi che li ritiene decorrenti dalla scelta è oggi prevalente nella pratica notarile, anche per i riflessi sulla trascrizione e sulla circolazione dei beni.
Resta fermo un principio: una volta effettuata la scelta e ottenuto il bene, il legatario deve comunque domandarne il possesso all’onerato.
Impossibilità di una delle prestazioni
Può accadere che uno dei beni perisca o diventi indisponibile prima della scelta, ad esempio per crollo, espropriazione o vendita da parte dell’erede. Le soluzioni variano secondo la causa dell’impossibilità e secondo chi è titolare della scelta.
Se l’impossibilità non è imputabile a nessuno, il legato diventa semplice e si concentra sulla prestazione rimasta possibile. Se invece deriva da colpa dell’onerato e la scelta spetta al legatario, quest’ultimo può:
- pretendere la prestazione residua;
- oppure chiedere il risarcimento per quella divenuta impossibile.
Se tutte le prestazioni diventano impossibili per causa non imputabile, il legato si estingue.
Distinzione dal legato con facoltà alternativa
Il legato alternativo va tenuto distinto dal legato con facoltà alternativa. In quest’ultimo l’oggetto è uno solo e già determinato. All’onerato o al legatario è riconosciuta soltanto la possibilità di sostituire quel bene con un’altra prestazione, di regola una somma di denaro.
L’esempio tipico è il legato di cosa dell’onerato o di un terzo previsto dall’art. 651 c.c. L’erede è tenuto a procurare il bene al legatario, ma può liberarsi pagandone il giusto prezzo. La Cassazione ha precisato che questa obbligazione ha natura facoltativa e non alternativa. Il prezzo sostitutivo costituisce un debito di valore, da determinare al momento della liquidazione e non all’apertura della successione (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 16593 del 27/05/2026).
La differenza ha conseguenze concrete. Nell’obbligazione facoltativa, se il bene principale perisce senza colpa, l’onerato è liberato del tutto. Nel legato alternativo, invece, il lascito sopravvive concentrandosi sulla prestazione residua.
Diverso ancora è il legato di genere (art. 664 c.c.). Qui l’oggetto è individuato per categoria, ad esempio «un’auto» o «cento quintali di grano», e non come scelta tra beni specifici e già individuati.
Profili pratici nella redazione del testamento
Chi intende disporre un legato alternativo dovrebbe curare quattro aspetti della clausola:
- descrivere con precisione ciascun bene, con dati catastali per gli immobili ed estremi identificativi per i beni mobili registrati;
- indicare espressamente chi deve scegliere;
- fissare un termine per la scelta;
- quando le prestazioni hanno valori molto diversi, chiarire se l’eventuale differenza debba incidere sull’imputazione alla quota o sui conguagli tra coeredi.
Una formulazione accurata evita il ricorso al giudice e riduce il rischio che la disposizione venga riqualificata come legato con facoltà alternativa, con effetti molto diversi.

Domande frequenti
Chi decide quale bene spetta al legatario in un legato alternativo?
Salvo diversa previsione del testamento, la scelta spetta all’erede o al legatario onerato di eseguire il lascito. Il testatore può però affidarla al legatario stesso o a un terzo, purché lo dica espressamente.
Cosa succede se chi deve scegliere non lo fa?
Se la scelta non viene esercitata entro il termine stabilito, passa all’altra parte, mentre l’inerzia del terzo comporta la decisione del giudice. In assenza di un termine nel testamento, l’interessato può chiedere al tribunale di fissarlo.
Il legatario può rinunciare a uno solo dei beni e prendere l’altro?
Non si tratta di una rinuncia parziale: il legatario, se titolare della scelta, opta per una delle prestazioni e con ciò il legato si concentra su di essa. Se la scelta spetta all’onerato, il legatario può solo accettare il bene scelto o rinunciare all’intero legato.
Se uno dei beni legati va distrutto, il legato si perde?
No, se l’altro bene esiste ancora: il legato si concentra sulla prestazione rimasta possibile. Si estingue solo se tutte le prestazioni diventano impossibili per causa non imputabile all’onerato.
Che differenza c’è tra legato alternativo e legato con facoltà alternativa?
Nel legato alternativo l’oggetto è plurimo fin dall’origine e si sceglie tra beni equiparati. Nel legato con facoltà alternativa l’oggetto è uno solo e l’onerato ha soltanto la possibilità di sostituirlo, tipicamente pagandone il valore.
Fonti giuridiche e riferimenti
- Codice civile, art. 665 – Scelta nel legato alternativo
- Codice civile, artt. 1285-1291 – Obbligazioni alternative
- Codice civile, art. 649 – Acquisto del legato
- Disposizioni di attuazione del Codice civile, art. 81 – Fissazione giudiziale del termine per la scelta (REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 318 / Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie / Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie-art. 81)
- Cass. civ., Sez. II, ordinanza 27 maggio 2026, n. 16593 – Natura facoltativa e non alternativa dell’obbligazione ex art. 651 c.c.
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.
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