Accettazione espressa di eredità

Definizione legale

L’accettazione espressa di eredità è l’atto con cui il chiamato all’eredità manifesta in modo diretto e formale la propria volontà di acquistare la qualità di erede. Ai sensi dell’art. 475 c.c., essa ricorre quando il chiamato, in un atto pubblico o in una scrittura privata, dichiara espressamente di accettare l’eredità oppure assume il titolo di erede.

Si tratta di un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, a forma scritta richiesta ad substantiam: la sua mancanza determina la nullità dell’atto.

L’accettazione espressa non tollera condizioni o termini — è un cosiddetto actus legitimus — e non può essere parziale: chi accetta, accetta l’intero patrimonio relitto, con tutti i diritti e i debiti che lo compongono. Qualunque limitazione in tal senso è colpita da nullità.

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Caratteristiche essenziali

L’accettazione espressa si distingue per alcune proprietà strutturali che ne definiscono l’ambito applicativo.

Sul piano formale, può avvenire mediante atto pubblico ricevuto da un notaio o da altro pubblico ufficiale, oppure mediante scrittura privata con sottoscrizione del chiamato.

Non è richiesta l’autenticazione della firma affinché l’atto produca i propri effetti tra le parti, ma essa è necessaria ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, ove l’eredità comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

Sul piano sostanziale, l’accettazione espressa produce effetti retroattivi: si considera che il chiamato abbia acquistato la qualità di erede al momento dell’apertura della successione, cioè dalla data di morte del de cuius.

Questo meccanismo — previsto dall’art. 459 c.c. — garantisce la continuità nella titolarità dei beni tra defunto ed erede, evitando vuoti giuridici nella gestione del patrimonio.

L’atto è inoltre irrevocabile: una volta perfezionata l’accettazione, il chiamato acquista definitivamente la qualità di erede e non può tornare sui propri passi. Il principio romano semel heres semper heres resta pienamente vigente nell’ordinamento italiano.

Come si effettua: modalità operative

Nella pratica, l’accettazione espressa pura e semplice avviene di solito con una dichiarazione resa davanti a un notaio o inserita all’interno di un atto dispositivo (ad esempio, una compravendita) in cui il chiamato assume espressamente il titolo di erede. È sufficiente che tale assunzione risulti da una scrittura privata: non occorre necessariamente un atto pubblico.

L’accettazione con beneficio d’inventario, invece, richiede una procedura più articolata. La dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. Entro un mese dall’inserzione, il cancelliere deve provvedere alla trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario nelle forme prescritte dal codice di procedura civile: se l’inventario non viene completato nei termini, il chiamato decade dal beneficio ed è considerato erede puro e semplice.

Il beneficio d’inventario produce un effetto fondamentale: tiene distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, con la conseguenza che quest’ultimo risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti, e conserva verso l’eredità tutti i diritti che aveva verso il defunto.

Accettazione espressa, tacita e presunta: differenze

L’ordinamento prevede tre distinte modalità attraverso cui può realizzarsi l’acquisto della qualità di erede, e comprenderle aiuta a orientarsi nei casi concreti.

L’accettazione espressa richiede una dichiarazione formale, scritta, inequivoca. L’accettazione tacita si verifica, ai sensi dell’art. 476 c.c., quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede: vendere un bene ereditario, proporre un’azione di divisione, pagare i debiti del de cuius con denaro dell’eredità.

Attenzione, però: atti come la presentazione della dichiarazione di successione o il pagamento delle relative imposte non integrano accettazione tacita, trattandosi di adempimenti di natura prevalentemente fiscale [Cass. n. 4843/2019].

L’accettazione presunta o ex lege, disciplinata dall’art. 485 c.c., opera in modo automatico quando il chiamato si trova già nel possesso di beni ereditari e non redige l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione: in quel caso è considerato erede puro e semplice per il solo decorso del tempo, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà.

Termini da rispettare

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). Il termine decorre anche se il chiamato non è a conoscenza della delazione, e può essere abbreviato su istanza di chiunque vi abbia interesse mediante la cosiddetta actio interrogatoria (art. 481 c.c.), che consente al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato deve decidere se accettare o rinunciare.

Per il chiamato che si trovi già nel possesso di beni ereditari, i termini sono ben più brevi: tre mesi per redigere l’inventario, seguiti da quaranta giorni per rendere la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario. Il mancato rispetto di questi termini produce l’accettazione pura e semplice per effetto di legge.

Accettazione espressa di eredità - Definizione legale

Domande frequenti

È possibile accettare l’eredità solo per alcuni beni e rinunciare agli altri?

No: l’accettazione è sempre totale e indivisibile. Chi accetta subentra nell’intero patrimonio del defunto, con tutti i beni, i crediti e i debiti che lo compongono, senza possibilità di selezione.

Cosa succede se ho firmato una scrittura privata in cui mi definivo “erede” senza volerlo fare espressamente?

Assumere il titolo di erede in una scrittura privata costituisce accettazione espressa dell’eredità, anche se l’atto aveva un fine diverso. L’effetto giuridico si produce indipendentemente dall’intenzione soggettiva, ed è irrevocabile.

La dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate vale come accettazione dell’eredità?

No. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale obbligatorio, ma non produce alcun effetto sul piano civilistico: non costituisce né accettazione espressa né tacita dell’eredità e non è sufficiente ad attribuire la qualità di erede.

Quanto tempo ho per decidere se accettare l’eredità?

In linea generale, il termine ordinario è di dieci anni dall’apertura della successione. Se però ci si trova già nel possesso di beni ereditari, i tempi si accorciano drasticamente: occorre redigere l’inventario entro tre mesi, pena l’acquisto automatico dell’eredità come erede puro e semplice.


Fonti giuridiche e riferimenti

  • Codice civile, artt. 459, 470, 474, 475, 476, 480, 481, 484, 485, 490, 2648
  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4843 del 19 febbraio 2019 (sulla rilevanza fiscale degli atti e sull’accertamento del comportamento complessivo del chiamato ai fini dell’accettazione tacita)
  • Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 19711 del 21 settembre 2020 (sull’assunzione del titolo di erede in scrittura privata come accettazione espressa)
  • Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 15663 del 23 luglio 2020 (sul principio semel heres semper heres e sull’irrevocabilità dell’accettazione)
  • L. 2 dicembre 2025, n. 182, art. 41 (modifica all’art. 2648, terzo comma, c.c.: possibilità di trascrivere l’accettazione tacita sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata)

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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