Divisione fatta dal testatore

Definizione legale

La divisione fatta dal testatore è la disposizione con cui il de cuius provvede personalmente a ripartire i propri beni tra gli eredi, attribuendo a ciascuno beni determinati o porzioni concrete del patrimonio.

Quando la scheda testamentaria realizza davvero questo risultato, non ci si trova davanti a semplici istruzioni per una futura divisione, ma a un atto che produce un effetto attributivo diretto già al momento dell’apertura della successione (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019).

Divisione fatta dal testatore - Copertina

Analisi giuridica

In termini pratici, il testatore non si limita a dire come gli eredi dovranno dividersi i beni: li divide lui stesso.

È questo il tratto che distingue la divisione testamentaria dalla diversa ipotesi in cui il testatore fissa soltanto criteri o regole per la successiva formazione delle porzioni.

Che cosa significa, in concreto

La funzione della divisione fatta dal testatore è evitare, in tutto o in parte, che i beni ereditari restino in comunione tra gli eredi. Se il testatore individua con sufficiente precisione quali beni spettano a ciascuno, ciascun assegnatario acquista la propria porzione senza dover attendere una successiva divisione giudiziale o convenzionale.

La Cassazione descrive questa figura come una “divisio inter liberos”: il testatore distribuisce tra gli eredi le proprie sostanze mediante l’assegnazione di quote concrete, con effetti reali e immediati (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019). Da qui deriva una conseguenza molto rilevante: per i beni già direttamente attribuiti, la comunione ereditaria può non sorgere affatto.

Differenza rispetto alle norme per la divisione

Non ogni testamento che parla di beni e riparti contiene una divisione fatta dal testatore. La distinzione decisiva è questa:

  • se il testatore assegna direttamente i beni ai singoli eredi, si è nell’ambito della divisione fatta dal testatore;
  • se il testatore detta solo regole o criteri per una futura ripartizione, si rientra nelle norme per la divisione, che vincolano gli eredi ma non sostituiscono l’attività divisoria.

Sul piano pratico, conta molto il linguaggio della scheda testamentaria e, soprattutto, la sostanza dell’operazione voluta dal de cuius. Il giudice, quando il testo non è del tutto lineare, deve ricostruire l’effettiva volontà testamentaria verificando se il testatore abbia inteso ripartire immediatamente i beni oppure soltanto orientare la futura divisione.

Quali effetti produce

L’effetto tipico della divisione fatta dal testatore è l’attribuzione immediata dei beni assegnati agli eredi. Questo comporta che, per quei beni, l’erede non riceve una semplice quota ideale da trasformare più avanti in una porzione concreta, ma diventa titolare esclusivo della porzione che il testatore gli ha destinato.

La conseguenza più nota è l’assenza, totale o parziale, della comunione ereditaria sui beni già divisi.

La Cassazione ha più volte affermato che, quando la ripartizione testamentaria è completa sul punto, il giudice non “scioglie” una comunione: si limita piuttosto a prendere atto di un effetto già prodotto dalla volontà del testatore (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019).

Quando ricorre davvero

Per parlare di divisione fatta dal testatore non basta che nella scheda compaiano beni determinati. Occorre che emerga una volontà di riparto patrimoniale immediato tra soggetti chiamati come eredi, con attribuzione di beni intesi come componenti delle rispettive porzioni ereditarie.

In molti casi il confine con altre figure testamentarie non è semplice.

Un’attribuzione di beni specifici può infatti assumere natura diversa, ad esempio di istituzione ereditaria ex re certa oppure di legato, se dal testo non risulta che il testatore abbia voluto effettuare una vera divisione del patrimonio. Per questo l’interpretazione del testamento resta un passaggio decisivo.

Beni non compresi nella divisione

Può accadere che il testatore divida solo una parte del patrimonio o che alcuni beni restino fuori dalla ripartizione. In tal caso, la divisione testamentaria non viene necessariamente meno: occorre distinguere tra i beni espressamente attribuiti e quelli rimasti esclusi.

Per i beni non compresi, la regola generale è che essi seguano la disciplina successoria ordinaria, salvo che dal testamento emerga una diversa volontà del de cuius. In pratica, si può avere una successione “mista”: divisione diretta su alcuni cespiti e comunione o devoluzione secondo legge sugli altri.

Rapporto con i legittimari

La divisione fatta dal testatore può comprendere anche la parte non disponibile, ma non può sacrificare i diritti dei legittimari oltre i limiti consentiti. Se il testatore non include nella divisione un legittimario o un erede istituito, il problema non è solo interpretativo: entrano in gioco specifici rimedi previsti dall’ordinamento.

La giurisprudenza ha chiarito che, quando il legittimario sia stato compensato dal testatore con attribuzioni non idonee a soddisfare la sua quota in natura, egli può rifiutare tale sistemazione e far valere i rimedi spettanti, nei limiti e con le condizioni richieste dal caso concreto (Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 18561 del 30/06/2021).

Nullità per preterizione e azione di riduzione

I due snodi principali sono la preterizione e la lesione di legittima.

La preterizione ricorre quando nella divisione testamentaria non è stato compreso un legittimario o un erede istituito.

In questa ipotesi la divisione è nulla. Diverso è il caso in cui il legittimario sia stato incluso, ma abbia ricevuto meno di quanto gli spetta come quota di riserva: qui il rimedio non è la nullità dell’intera divisione per esclusione, bensì l’azione di riduzione nei confronti degli altri coeredi, secondo la disciplina successoria applicabile.

La Cassazione ha anche precisato che il legittimario, dopo l’apertura della successione, può scegliere se attenersi all’assetto predisposto dal testatore oppure contestarlo nei modi previsti dalla legge; ma, se intende far valere la tutela piena della legittima contro una determinata attribuzione testamentaria, quella scelta ha conseguenze tecniche precise (Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 18561 del 30/06/2021).

Perché la distinzione è così importante nelle liti ereditarie

Capire se si sia davanti a una vera divisione fatta dal testatore cambia l’impostazione dell’intera controversia. Se la divisione è effettiva, spesso non c’è una comunione da sciogliere sui beni assegnati; se invece il testatore ha dato solo criteri per la futura ripartizione, la comunione sorge e potrà essere necessario procedere alla divisione.

Anche le domande accessorie cambiano. Ad esempio, la richiesta di rendiconto dei frutti presuppone normalmente l’esistenza di beni comuni goduti da uno solo dei condividenti; se la comunione è stata evitata dalla divisione testamentaria, la questione si sposta su un piano diverso, perché il rapporto tra le parti non è più quello tipico dei comproprietari (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019).

Come si interpreta un testamento che sembra dividere i beni

Chi legge una scheda testamentaria deve porsi alcune domande molto concrete. Il testatore ha prima individuato gli eredi e poi assegnato a ciascuno beni ben determinati? Ha costruito vere porzioni? Oppure ha soltanto indicato preferenze, criteri di stima o modalità di futura formazione dei lotti?

La risposta non dipende da formule sacramentali. Conta l’insieme della scheda, la coerenza del disegno successorio e la possibilità di ricavare, dal testo, una volontà distributiva immediata e autosufficiente. Quando questa volontà emerge, la disciplina della divisione fatta dal testatore diventa il punto di riferimento naturale.

Profili pratici da verificare prima di agire

Prima di impostare una contestazione o una domanda giudiziale, conviene verificare con precisione:

  • se il testamento attribuisce beni specifici come porzioni ereditarie;
  • se tutti gli eredi istituiti e i legittimari sono stati considerati;
  • se vi sono beni rimasti fuori dalla ripartizione;
  • se il problema riguarda una preterizione, una lesione di legittima o solo un dubbio interpretativo;
  • se la domanda da proporre è davvero una divisione ereditaria, oppure piuttosto un’azione di nullità o di riduzione.

Una buona parte del contenzioso successorio nasce proprio da un errore iniziale di qualificazione del testamento.

Divisione fatta dal testatore - Definizione legale

Domande frequenti

Che cos’è la divisione fatta dal testatore in parole semplici?

È il caso in cui il testatore divide lui stesso i beni tra gli eredi, invece di lasciare a loro o al giudice il compito di farlo dopo la morte. Se la divisione è chiara e completa, ciascun erede riceve direttamente i beni assegnati.

La divisione fatta dal testatore evita sempre la comunione ereditaria?

Sui beni effettivamente ripartiti sì, perché l’assegnazione produce normalmente un effetto diretto già all’apertura della successione. Se però alcuni beni restano esclusi dal testamento, su quelli può ancora sorgere la comunione.

Come capire se il testamento divide davvero i beni o dà solo istruzioni?

Bisogna vedere se il testatore ha attribuito beni determinati come quote concrete spettanti ai singoli eredi. Se invece ha solo indicato criteri, preferenze o modalità per il futuro riparto, la divisione vera e propria non c’è ancora.

Se un legittimario non è stato considerato, il testamento è nullo?

Non tutto il testamento, ma la divisione testamentaria può essere nulla se ha pretermesso un legittimario o un erede istituito. Se invece il legittimario è stato incluso ma ha ricevuto meno del dovuto, il problema riguarda di regola la tutela della quota di riserva.

Si può impugnare una divisione fatta dal testatore?

Sì, ma bisogna individuare il rimedio corretto, che cambia a seconda del vizio: esclusione di un legittimario, lesione di legittima o semplice controversia sull’interpretazione della scheda. Proprio per questo, prima di agire occorre qualificare bene la disposizione testamentaria.


Fonti giuridiche e riferimenti

  • Art. 734 c.c. — Divisione fatta dal testatore
  • Art. 735 c.c. — Preterizione di eredi e lesione di legittima
  • Art. 733 c.c. — Norme date dal testatore per la divisione
  • Cass. civ., sez. II, ord. 17 aprile 2019, n. 10761 (Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019)
  • Cass. civ., sez. II, sent. 30 giugno 2021, n. 18561 (Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 18561 del 30/06/2021)
  • Cass. civ., sez. II, sent. 8 novembre 2023, n. 31125 (Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 31125 del 08/11/2023)

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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