Divisione ereditaria

Definizione legale

La divisione ereditaria è l’atto o il procedimento con cui si scioglie la comunione che si forma tra più eredi all’apertura della successione. Al posto della contitolarità pro quota dell’intero patrimonio del defunto, ciascun coerede ottiene la titolarità esclusiva di beni determinati, di valore proporzionale alla propria quota.

Il codice civile la disciplina agli articoli 713 e seguenti. Il principio cardine è che i coeredi possono sempre domandarla, salvi i limitati casi in cui il testatore la differisca (in presenza di eredi minori o per non oltre un quinquennio dalla morte) o la legge la impedisca temporaneamente, ad esempio quando tra i chiamati vi è un concepito.

Divisione ereditaria - Copertina

Analisi giuridica

Sul piano degli effetti, l’art. 757 c.c. stabilisce che ogni erede è reputato solo e immediato successore nei beni componenti la sua quota, come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Questa retroattività ha a lungo alimentato la tesi della natura meramente dichiarativa della divisione.

Le Sezioni Unite (sent. n. 25021/2019) l’hanno superata: oggi la divisione è qualificata come atto a efficacia costitutiva e traslativa, perché ciascun condividente perde la comproprietà sul tutto e acquista la proprietà individuale dei beni assegnati .

Come si arriva alla divisione: le tre forme

La divisione può essere disposta dallo stesso testatore. Occorre però distinguere due ipotesi:

  • Regole per la futura divisione (art. 733 c.c.): il de cuius si limita a dettare criteri vincolanti per gli eredi.
  • Divisione fatta direttamente dal testatore (art. 734 c.c.): il testatore individua i beni da attribuire a ciascuno e impedisce così che la comunione sorga. La sentenza che eventualmente ne prenda atto ha efficacia solo dichiarativa .

Quando manca una divisione testamentaria, i coeredi possono accordarsi tra loro con un contratto di divisione, di norma per atto notarile se vi sono immobili. In alternativa, chiunque di essi può rivolgersi al giudice. La domanda giudiziale va proposta nei confronti di tutti gli eredi e degli eventuali creditori opponenti, che sono litisconsorti necessari. Va preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione.

Esiste anche una via intermedia: la divisione a domanda congiunta dell’art. 791-bis c.p.c. È utilizzabile quando non vi è contrasto sul diritto a dividere né sulle quote, e consente di affidare le operazioni a un notaio o a un avvocato nominato dal tribunale.

Le operazioni divisionali

La divisione ereditaria ha natura tendenzialmente universale: riguarda l’intero asse e non i singoli beni considerati isolatamente. Per questo segue una sequenza logica di operazioni.

Si parte dalla ricostruzione della massa. Vi confluiscono anche i frutti percepiti durante l’indivisione: quelli già separati restano comuni e non diventano automaticamente dell’assegnatario del bene che li ha prodotti .

Il coerede che ha goduto in via esclusiva dei beni comuni è tenuto al rendiconto. Si tratta di un’operazione contabile che, pur non essendo pregiudiziale alla domanda, precede la formazione delle quote. Sul relativo diritto non decorre la prescrizione finché dura la comunione .

Viene poi la collazione. Discendenti e coniuge conferiscono alla massa quanto ricevuto in donazione dal defunto, in natura o per imputazione, salvo dispensa. Non serve una domanda autonoma: è sufficiente la domanda di divisione con l’indicazione dei beni donati. Chi intende far valere la collazione nel processo deve però rispettare le preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto .

Ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c., i debiti di un coerede verso il defunto o verso gli altri coeredi in dipendenza della comunione si imputano alla sua quota. Gli altri effettuano prelevamenti corrispondenti dalla massa e la divisione si svolge sul residuo. Queste regole non sono inderogabili: le parti possono preferire regolare le reciproche posizioni con condanne in denaro, compensandole con gli eventuali conguagli .

Solo a questo punto si procede alla stima dei beni e alla formazione delle porzioni. Ogni coerede ha diritto alla sua parte in natura (art. 718 c.c.), e le porzioni devono essere composte, per quanto possibile, da beni di eguale natura e qualità (art. 727 c.c.). L’ineguaglianza in natura si compensa con conguagli in denaro. Le porzioni uguali si assegnano per estrazione a sorte, quelle diseguali per attribuzione.

Beni non comodamente divisibili

La regola della divisione in natura cede quando un immobile non è comodamente divisibile. È il caso in cui il frazionamento richiede opere di costo sproporzionato, compromette la funzionalità del bene o ne determina un sensibile deprezzamento. La valutazione spetta al giudice di merito.

In questa ipotesi l’art. 720 c.c. prevede che il bene sia attribuito per intero, preferibilmente al coerede titolare della quota maggiore o a più coeredi che lo chiedano congiuntamente, con addebito dell’eccedenza. L’attribuzione presuppone un’espressa richiesta dell’interessato. Se nessuno la formula, il bene va venduto all’incanto e il ricavato si ripartisce secondo le quote.

L’interessato deve anche sapere che gli interessi sul conguaglio hanno natura corrispettiva. Decorrono dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, non dalla domanda .

Divisione per stirpi e decesso di un coerede

Quando opera la rappresentazione, la divisione avviene per stirpi. Si formano tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi, senza obbligo di creare sub-porzioni all’interno di ciascuna stirpe, salvo accordo unanime .

Un principio analogo vale se un coerede muore dopo aver accettato ma prima che la divisione si concluda. I suoi successori partecipano come collettività, ricevono unitariamente la porzione che sarebbe spettata al loro dante causa e la suddividono poi tra loro in una distinta divisione .

Divisione parziale

L’universalità della divisione può essere derogata dall’accordo di tutti i condividenti. Può esserlo anche in sede giudiziale, quando la domanda riguarda solo alcuni beni e gli altri coeredi non chiedono di estenderla all’intero asse.

In questi casi ciò che si attribuisce vale come acconto sulla porzione definitiva. I beni non divisi restano in comunione ereditaria, soggetta alle regole, anche processuali, della divisione di eredità. Anche le cause di divisione parziale rientrano nella competenza del giudice del luogo di apertura della successione.

Profili fiscali

Ai fini dell’imposta di registro, la divisione con quote di fatto corrispondenti alle quote di diritto sconta l’aliquota dell’1%. Se invece a un condividente vengono assegnati beni di valore eccedente la sua quota, l’eccedenza è tassata come vendita (art. 34 del d.P.R. 131/1986). Non rileva che il conguaglio sia effettivamente pagato o che vi si rinunci per spirito di liberalità .

Non vi è però tassazione come trasferimento quando l’attribuzione dell’immobile indivisibile a uno o più coeredi è bilanciata da conguagli pari al valore delle quote degli altri: in tal caso nessuno si arricchisce oltre la propria quota . La massa comune, infine, va determinata secondo i criteri civilistici e comprende anche il valore delle donazioni soggette a collazione .

Divisione ereditaria - Definizione legale

Domande frequenti

Un coerede può opporsi alla divisione dell’eredità?

No, perché il diritto di chiedere la divisione è potestativo e può essere esercitato in qualsiasi momento da ciascun coerede. Il coerede contrario può solo contestare le modalità, come la stima, la formazione dei lotti o la divisibilità dei beni, e le resistenze ingiustificate possono costargli la condanna alle spese.

Se un immobile ereditato non si può dividere, che cosa succede?

Il bene viene attribuito per intero al coerede che ne fa richiesta, preferibilmente quello con la quota maggiore, che verserà agli altri un conguaglio in denaro. Se nessuno lo chiede, l’immobile viene venduto all’asta e il ricavato è ripartito secondo le quote.

Il fratello che abita da solo nella casa di famiglia deve pagare qualcosa agli altri eredi?

Chi ha goduto in via esclusiva di un bene ereditario deve rendere il conto e corrispondere agli altri coeredi la quota dei frutti, normalmente commisurata al valore locativo. Questo debito viene imputato alla sua quota in sede di divisione, e il relativo diritto non si prescrive finché dura la comunione.

Le donazioni ricevute in vita dal defunto incidono sulla divisione?

Sì, perché figli, discendenti e coniuge devono conferire alla massa quanto ricevuto per donazione, salvo che il defunto li abbia dispensati. La collazione avviene di solito per imputazione: il valore donato viene scalato dalla quota del donatario e gli altri prelevano beni di pari valore.

Quanto costa fiscalmente una divisione ereditaria?

Se ciascuno riceve beni corrispondenti alla propria quota, si applica l’imposta di registro dell’1% oltre alle imposte ipotecaria e catastale, quando vi sono immobili. Se invece qualcuno riceve più della sua quota senza un conguaglio perequativo, l’eccedenza è tassata come una compravendita.


Fonti giuridiche e riferimenti

  • Codice civile, artt. 713–768 (Libro II, Titolo IV, “Della divisione”) e art. 1116.
  • Codice di procedura civile, artt. 784 e seguenti e art. 791-bis (divisione giudiziale e a domanda congiunta).
  • Cass., Sez. Seconda Civile, ord. n. 18021 del 23/06/2023, che richiama Cass. Sez. Un. n. 25021/2019 (natura costitutiva, universalità e divisione parziale).
  • Cass., Sez. Seconda Civile, sent. n. 5920 del 06/03/2025 (collazione nel giudizio di divisione).
  • Cass., Sez. Seconda Civile, sent. n. 22500 del 30/06/2026 (imputazioni, prelevamenti e spese del giudizio divisionale).
  • Cass., Sez. Quinta Civile, ord. n. 30956 del 29/10/2021 (conguagli e imposta di registro).

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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