Si può vendere casa con la successione ancora in corso? Per rispondere alla domanda occorre prima sciogliere un’ambiguità: l’espressione “successione in corso” indica due situazioni giuridicamente distinte.
Può significare che la dichiarazione di successione non è ancora stata presentata oppure che non si è ancora perfezionato l’acquisto della qualità di erede, o non si è ancora sciolta la comunione ereditaria: l’eredità non è stata accettata oppure spetta a più coeredi e il bene resta indiviso in attesa di divisione. Sono ostacoli di natura diversa, l’uno tributario, l’altro civilistico, che si rimuovono in modi diversi, e da questa distinzione dipende l’intera risposta.
Sul piano fiscale la regola è netta: finché la dichiarazione di successione non risulta presentata, il notaio non può ricevere alcun atto di trasferimento per causa di morte [art. 48 D.Lgs. 346/1990]. È una condizione preliminare a qualunque vendita, e la sua mancanza blocca l’operazione a monte, prima ancora di ogni valutazione sulla titolarità del bene.
Sul piano civilistico ciò che conta è chi abbia il potere di disporre. Il vero nodo non è il caso, pacifico, in cui tutti i coeredi siano d’accordo: con il consenso unanime l’immobile si vende come qualunque altro. Il problema sorge quando quel consenso manca e un singolo coerede intende disporre da solo. Qui la legge distingue nettamente.
Il coerede non può trasferire con effetti reali un bene determinato della massa: prima della divisione non ne è proprietario uti singulus, sicché l’atto vale solo come vendita obbligatoria, con efficacia traslativa sospesa fino a che quel bene gli venga assegnato in sede di divisione [Cass. civ., sez. II, ord. n. 4831/2019].
Può invece alienare la propria quota ereditaria, intesa come universitas: in tal caso l’acquirente subentra nella comunione, ma scattano il diritto di prelazione degli altri coeredi e, ove pretermessi, il retratto successorio [art. 732 c.c.; Cass. civ., sez. II, ord. n. 18548/2024].
La risposta, dunque, non è uniforme: dipende da quale dei due piani sia ancora aperto e, sul versante civilistico, dal numero degli eredi e dall’oggetto dell’atto, il singolo bene o la quota. I paragrafi che seguono sviluppano ordinatamente i due piani e i singoli casi.
Indice
Punti chiave
- Senza prova della dichiarazione di successione il notaio non può ricevere l’atto di vendita.
- La dichiarazione di successione non equivale ad accettazione dell’eredità né chiude la successione.
- In comunione ereditaria, il singolo coerede non può trasferire con effetti reali un bene determinato prima della divisione.
- Il coerede può alienare la quota ereditaria, ma restano prelazione dei coeredi e retratto successorio.

Apertura della successione e acquisto della qualità di erede: la differenza che conta
Nel nostro ordinamento l’eredità si acquista con l’accettazione, il cui effetto retroagisce al momento dell’apertura della successione [art. 459 c.c.]. La sola morte del de cuius, o la sola delazione (chiamata) all’eredità, non basta dunque a fondare in modo pieno la qualità di erede.
L’accettazione può essere espressa [art. 475 c.c.] oppure tacita, quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede [art. 476 c.c.]. Sul piano della responsabilità per i debiti ereditari, occorre inoltre distinguere tra accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d’inventario [art. 484 c.c.].
Per gli immobili interviene la pubblicità immobiliare disciplinata dall’art. 2648 c.c., che impone la trascrizione dell’acquisto dei diritti reali immobiliari per causa di morte e consente di trascrivere l’accettazione tacita sulla base dell’atto che la integra, purché risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.
Il presupposto fiscale: senza dichiarazione di successione il notaio non può rogare (art. 48 TUS)
Il piano fiscale, già anticipato, merita una precisazione, perché è la prima barriera che si incontra. L’art. 48, comma 2, del Testo Unico sulle successioni e donazioni [D.Lgs. 346/1990] vieta ai pubblici ufficiali, notaio compreso, di compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte se non viene fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione. La presentazione va dimostrata anche quando la dichiarazione sia stata depositata oltre i termini ordinari.
Attenzione, però, a non confondere due piani. La presentazione della dichiarazione di successione non “chiude” la successione e non equivale ad accettazione dell’eredità: si tratta di un adempimento tributario dovuto anche dal chiamato che non intenda accettare, sicché la denuncia, di per sé, non integra accettazione tacita.
Sul piano civilistico la successione si apre con la morte [art. 456 c.c.] e si definisce con l’accettazione [art. 459 c.c.] e, in presenza di più eredi, con la divisione della comunione ereditaria. In altri termini: superato il filtro fiscale dell’art. 48, può comunque restare aperto l’ostacolo civilistico, ed è quest’ultimo a decidere se e come si vende. Le sezioni che seguono affrontano proprio questo secondo piano, dando per presupposta la regolare presentazione della dichiarazione.
Vendere casa con più eredi: bene determinato o quota?
Ripreso il filo del nodo civilistico, conviene approfondire perché il singolo coerede non possa disporre con effetti reali del bene determinato. La ragione sta nella struttura stessa della comunione ereditaria: finché la divisione non interviene, ciascun coerede è titolare di una quota dell’eredità intesa come universalità, non di una frazione ideale di proprietà di quello specifico immobile [Cass. civ., sez. II, ord. n. 4831/2019].
La distinzione rispetto alla comunione ordinaria è netta, e la Cassazione la sottolinea espressamente: nella comunione ereditaria non opera la regola della vendita di cosa parzialmente altrui [art. 1480 c.c.] valida per la comproprietà ordinaria. Il coerede, prima della divisione, non vanta una quota di comproprietà sul singolo cespite, ma soltanto una quota sull’universitas dell’asse; l’efficacia traslativa di un atto sul bene determinato resta perciò sospesa fino all’assegnazione di quel bene al venditore in sede di divisione.
Il fondamento di questo assetto è l’art. 757 c.c.: per effetto della natura dichiarativa della divisione, ogni coerede è reputato successore immediato di tutti i soli beni compresi nella propria quota, o a lui pervenuti con la successione, come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
Esempio pratico. Tre fratelli ereditano in parti uguali un appartamento. Uno solo decide di venderlo e firma il contratto con un acquirente. Finché non interviene la divisione, o finché non vendono tutti e tre insieme, quell’atto non trasferisce la proprietà del bene: produce effetti solo obbligatori [Cass. civ., sez. II, ord. n. 4831/2019], e l’acquirente non diventa proprietario immediato. Diventerà titolare effettivo solo se, in sede di divisione, l’appartamento sarà assegnato proprio al fratello venditore.
Quando si può vendere l’immobile ereditato con la successione ancora aperta
Una volta superato il filtro fiscale dell’art. 48 TUS, la possibilità di vendere dipende esclusivamente dalla struttura civilistica dell’operazione. I casi in cui la vendita è giuridicamente solida sono essenzialmente quattro.
a) Se c’è un solo erede
Una volta acquistata l’eredità con l’accettazione [art. 459 c.c.], il problema della comunione ereditaria non si pone. Resta però essenziale la regolarità della continuità delle trascrizioni e della pubblicità immobiliare ex art. 2648 c.c., per garantire l’opponibilità ai terzi.
b) Se tutti i coeredi vendono insieme
Quando tutti i coeredi partecipano all’atto, la criticità della vendita del singolo bene da parte di uno soltanto viene meno: la volontà dispositiva proviene dall’intera comunione ereditaria, che dispone del bene nella sua interezza.
c) Se prima si procede alla divisione ereditaria
Se l’immobile viene assegnato a uno dei coeredi in sede di divisione, costui, divenutone unico assegnatario, può poi alienarlo come bene ormai uscito dalla massa comune, superato così l’ostacolo che, prima della divisione, rendeva la vendita del singolo coerede solo obbligatoria. È la via più solida quando si vuole trasferire un bene specifico.
d) Se non si vende la casa, ma la quota ereditaria
L’ordinamento ammette che il coerede alieni la propria quota ereditaria [art. 1103 c.c.]: in tal caso l’acquirente subentra nella comunione ereditaria. Quando l’atto, pur riferendosi a singoli beni, esaurisce l’intero complesso dei beni ricaduti nella quota dell’alienante, va qualificato come cessione di quota ereditaria, riconducibile alla vendita di eredità degli artt. 1542 ss. c.c., con efficacia reale e ingresso del terzo nella comunione, a differenza della vendita del singolo bene isolato, che resta a effetti obbligatori [Cass. civ., sez. II, ord. n. 18548/2024].
La Cassazione precisa che è proprio questa distinzione a governare anche l’ammissibilità del retratto successorio, e che la qualificazione dell’atto, cessione di quota o vendita di bene determinato, è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Attenzione al retratto successorio. La prelazione dell’art. 732 c.c. non è un dettaglio: se gli altri coeredi non vengono interpellati prima della cessione a un estraneo, possono riscattare la quota direttamente dall’acquirente, anche a distanza di tempo, finché dura lo stato di comunione ereditaria. È il profilo che più incide sulla stabilità dell’acquisto di una quota ereditaria, e va verificato prima di concludere.
Cosa rischia l’acquirente che compra da un solo coerede
Il rischio principale è molto concreto: acquistare da chi non può trasferire subito la proprietà di quella casa.
Secondo la Cassazione, l’acquirente di un bene in comunione ereditaria comprato da un solo coerede non consegue né la proprietà esclusiva della porzione materiale del bene, né una quota ideale di quel singolo immobile, perché il coerede alienante non ne è titolare uti singulus prima della divisione; per questo l’alienazione conserva di regola effetti meramente obbligatori [Cass. civ., sez. II, ord. n. 4831/2019].
Attenzione: fin dove può arrivare il rischio. Una pronuncia di merito recente mostra l’esito più severo. Il Tribunale di Tivoli [sent. n. 340/2026] ha dichiarato la nullità della vendita della quota di un singolo terreno ereditario (una “quotina”), alienata da un coerede prima della divisione, quando quel terreno era poi stato assegnato a un altro coerede: venuta meno la condizione dell’assegnazione al venditore, l’atto è rimasto privo di effetto traslativo ed è stato travolto, con restituzione del bene all’avente diritto e garanzia per evizione a carico del venditore. La pronuncia non contraddice il principio dell’effetto obbligatorio, anzi vi aderisce, ma ne trae la conseguenza estrema nel caso in cui quell’effetto non possa più realizzarsi. Per chi compra, il messaggio è chiaro: il rischio non è soltanto un acquisto differito, ma la possibile caducazione dell’intero contratto.
Un ulteriore profilo di rischio attiene alla continuità delle trascrizioni. La trascrizione dell’accettazione dell’eredità rileva ai fini dell’opponibilità ai terzi e per evitare vuoti nella catena delle formalità; la sua mancanza, però, come ha precisato la stessa Cassazione tributaria, non incide sulla validità dell’atto dispositivo, ma si colloca su un piano diverso, quello della pubblicità immobiliare [Cass. civ., sez. V, ord. n. 20520/2024].
Quali documenti servono per vendere un immobile ereditato
Per alienare un immobile proveniente da successione, i documenti giuridicamente centrali sono:
- la dichiarazione di successione, obbligatoria in presenza di beni immobili e presupposto della voltura catastale: la prova della sua presentazione è anzi condizione perché il notaio possa ricevere l’atto [art. 48 TUS];
- il titolo da cui risulti l’accettazione dell’eredità, espressa o tacita [artt. 459, 475 e 476 c.c.] e la relativa trascrizione dell’accettazione, o un titolo idoneo a richiederla, ai sensi dell’art. 2648 c.c.;
- il titolo di provenienza dell’immobile in capo al de cuius, perché la dichiarazione di successione ha valenza essenzialmente fiscale e non basta, da sola, a comprovare la titolarità dominicale.
Vale la pena ribadire un punto già visto: la dichiarazione di successione è necessaria per stipulare, ma non è sufficiente. Non sostituisce il titolo d’acquisto, non prova da sola la titolarità dominicale e non equivale ad accettazione dell’eredità. È il titolo di provenienza, unito all’accettazione e alla sua trascrizione, a rendere il bene effettivamente commerciabile.
La trascrizione dell’accettazione tacita: è obbligatoria? (e la riforma 2025)
L’art. 2648 c.c. consente di trascrivere l’accettazione tacita sulla base dell’atto che la contiene o la presuppone. Dal 2025 la disciplina è stata ampliata: la trascrizione può essere richiesta anche in forza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’accettazione tacita o l’acquisto della qualità di erede ai sensi dell’art. 485 c.c. [L. 2 dicembre 2025, n. 182].
È una semplificazione di notevole impatto operativo, perché agevola la regolarizzazione della continuità delle trascrizioni in sede di vendita. Nella prassi, del resto, quando l’erede non ha mai formalizzato l’accettazione, è il notaio a trascrivere l’accettazione tacita contestualmente al rogito di compravendita, risparmiando al venditore tempi morti e un atto separato.
Sul piano tributario, la Cassazione ha affermato che la trascrizione dell’accettazione tacita è formalità autonoma rispetto al successivo atto traslativo ed è soggetta ad autonoma tassazione, non rientrando nel regime esonerativo previsto per gli atti direttamente conseguenti alla compravendita [Cass. civ., sez. V, ord. n. 20520/2024]. Ciò conferma l’autonomia giuridica della trascrizione dell’accettazione rispetto al rogito di vendita.
Vendere casa con successione in corso: la risposta definitiva
Sì, si può vendere casa con la successione in corso, ma a due condizioni: che sia stata presentata la dichiarazione di successione [art. 48 TUS], senza la cui prova il notaio non può rogare, e che la struttura giuridica dell’operazione sia corretta sul piano civilistico. In sintesi:
- no, finché non è stata presentata la dichiarazione di successione: in difetto della relativa prova il notaio non può ricevere l’atto e la vendita non è materialmente stipulabile [art. 48 TUS];
- sì, se vende l’unico erede dopo l’accettazione [art. 459 c.c.];
- sì, se vendono tutti i coeredi congiuntamente;
- sì, se prima si procede alla divisione e l’immobile viene assegnato al venditore [Cass. civ., sez. II, ord. n. 4831/2019];
- non in modo pienamente sicuro, se un solo coerede aliena un immobile ancora indiviso: di regola la vendita non trasferisce immediatamente la proprietà e, se il bene viene poi assegnato ad altri in divisione, l’atto può restare privo di effetto traslativo fino alla nullità [Trib. Tivoli, sent. n. 340/2026];
- possibile con diverso inquadramento, se l’atto ha a oggetto la quota ereditaria o l’intero compendio spettante al coerede, con ingresso dell’acquirente nella comunione ereditaria e fatto salvo il diritto di prelazione dei coeredi ex art. 732 c.c. [Cass. civ., sez. II, ord. n. 18548/2024].
In definitiva, vendere casa con la successione in corso è possibile, ma solo se la struttura civilistica è corretta e la continuità delle trascrizioni è garantita: diversamente l’atto rischia di esporre venditore e acquirente a un contenzioso che una corretta impostazione notarile avrebbe evitato in partenza.
Domande frequenti
Si può vendere se non è stata ancora presentata la dichiarazione di successione?
No. L’art. 48 TUS vieta al notaio di ricevere atti di trasferimento per causa di morte senza la prova della presentazione della dichiarazione. Va quindi presentata prima del rogito. Presentarla, però, non equivale ad accettare l’eredità né “chiude” la successione sul piano civilistico.
Serve il consenso di tutti gli eredi per vendere la casa?
Se l’immobile è ancora in comunione ereditaria, per alienare quello specifico bene devono partecipare tutti i coeredi. Se dispone uno solo, di norma non trasferisce subito la proprietà della casa [Cass. civ., sez. II, ord. n. 4831/2019].
La dichiarazione di successione basta per vendere?
È necessaria, senza la prova della sua presentazione il notaio non può rogare [art. 48 TUS], ma non è sufficiente. Ha rilievo soprattutto fiscale e, da sola, non sostituisce il titolo d’acquisto, non equivale ad accettazione dell’eredità né risolve i problemi di continuità delle trascrizioni. Occorre verificare anche l’accettazione dell’eredità e la pubblicità immobiliare ex art. 2648 c.c.
Cosa rischia l’acquirente se compra da un solo coerede?
Rischia di non acquistare immediatamente la proprietà del bene, perché l’alienazione può avere effetti meramente obbligatori fino alla divisione [Cass. civ., sez. II, ord. n. 4831/2019]. Nei casi in cui il bene venga poi assegnato a un altro coerede, la giurisprudenza di merito ha dichiarato la nullità dell’atto, con restituzioni e garanzia per evizione [Trib. Tivoli, sent. n. 340/2026].
Autori
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.
