Fondo patrimoniale e pignoramento: quando protegge davvero la casa?

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SCRITTO DA NOTAI DI TORINO

Notaio Lorenzo Bigiotto e Notaio Marina Strippoli. Nella loro attività professionale si occupano di successioni e famiglia, del settore immobiliare, e di quello commerciale.

Risposta breve: no, il fondo patrimoniale non rende la casa impignorabile.

Quando il fondo è validamente costituito e opponibile, l’art. 170 c.c. non impedisce comunque l’esecuzione sui beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia, oppure se,  pur essendo estraneo a quei bisogni, il creditore non ne conosceva l’estraneità. Si tratta di un’impignorabilità relativa, che dipende dalla causa del debito e dalla posizione del singolo creditore, non di una qualità del bene.

Questa guida serve a capire, caso per caso, quanto è concreto il rischio che un creditore aggredisca un bene già conferito nel fondo.


Punti chiave

  • Il fondo patrimoniale non rende i beni impignorabili in assoluto: la protezione prevista dall’art. 170 c.c. è relativa e dipende dalla causa del debito e dalla posizione del singolo creditore.
  • Chi invoca l’art. 170 c.c. deve provare la regolare costituzione e opponibilità del fondo, l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore.
  • La natura d’impresa, professionale, fiscale o fideiussoria del debito non è di per sé decisiva: occorre ricostruire concretamente il fatto che ha generato l’obbligazione e il suo rapporto con i bisogni della famiglia.
  • Il termine di cinque anni riguarda la prescrizione dell’azione revocatoria e non rende il fondo “inattaccabile”: pignoramento, ipoteca e revocatoria restano strumenti distinti, con presupposti ed effetti diversi.
Fondo patrimoniale e pignoramento - Copertina

Il fondo patrimoniale non è uno scudo assoluto

Il fondo assoggetta determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) a un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, sottoponendoli, nei rapporti con i creditori, ai limiti dell’art. 170 c.c. Per la definizione dell’istituto, i requisiti di costituzione e gli effetti generali rimandiamo alla voce del glossario notarile dedicata a famiglia e persone.

La norma che interessa qui è l’articolo 170 del codice civile: l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In termini pratici, la protezione opera solo se ricorrono insieme due condizioni:

  1. il debito è estraneo ai bisogni della famiglia;
  2. il creditore ne era consapevole nel momento in cui si è perfezionato l’atto da cui deriva l’obbligazione.

A monte c’è un presupposto ulteriore, che si dà per scontato ma in giudizio va dimostrato: la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente. Chi invoca l’art. 170 c.c. deve quindi provare tre cose, non due: opponibilità, estraneità del debito, consapevolezza del creditore. L’onere della prova dei presupposti che consentono di opporre l’art. 170 c.c. grava sul debitore: è un principio costante in Cassazione [Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 5834/2023; Cass. n. 32146/2024]. Nella pratica è l’ostacolo principale.

Pignoramento, ipoteca e revocatoria non sono la stessa cosa

È la confusione più frequente. Si tratta di tre strumenti giuridicamente distinti, con presupposti e conseguenze diverse.

Pignoramento

È l’atto con cui il creditore, munito di titolo esecutivo, avvia l’espropriazione forzata del bene. È il passaggio che, se consentito, può condurre alla vendita giudiziale.

Iscrizione ipotecaria

È una garanzia reale che il creditore iscrive sull’immobile a tutela del proprio credito. Non equivale a una vendita forzata: vincola il bene e consente, se le condizioni lo permettono, di agire successivamente in via esecutiva.

Le Sezioni Unite hanno qualificato l’iscrizione ipotecaria dell’agente della riscossione ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 come atto riferito a una procedura alternativa all’espropriazione forzata, e non come atto dell’espropriazione [Cass., Sez. Unite, n. 19667/2014].

La giurisprudenza successiva ha nondimeno affermato più volte che, quando l’ipoteca colpisce beni del fondo, si applicano i limiti dell’art. 170 c.c.: l’iscrizione è legittima solo se l’obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non ne conosceva l’estraneità, con onere della prova a carico del debitore [Cass. n. 5385/2013; Cass. n. 6380/2021; Cass. n. 26496/2024; Cass. n. 8394/2026; Cass. n. 25112/2026].

È l’indirizzo attualmente seguito, ma non va presentato come chiuso.

Con ordinanza interlocutoria n. 6787 del 20 marzo 2026 la Terza Sezione civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, per la rilevanza nomofilattica della questione, proprio sulla portata del divieto dell’art. 170 c.c. rispetto all’ipoteca ex art. 77: si tratta di verificare sia se resti applicabile l’indirizzo che ravvisa nell’iscrizione un atto necessariamente funzionale all’espropriazione forzata, sia se e in che modo la natura di quell’ipoteca incida sull’interesse del proprietario a far valere la destinazione del bene ai bisogni della famiglia già dal momento dell’iscrizione.

Chi si trova oggi in questa situazione ha quindi un profilo in evoluzione da monitorare.

Azione revocatoria

È un’azione giudiziale con cui il creditore chiede al giudice di dichiarare inefficace, nei soli suoi confronti, l’atto costitutivo del fondo. Non attacca direttamente il bene: rende il vincolo inopponibile a quel creditore, che potrà così agire esecutivamente sul bene senza che la destinazione ai bisogni della famiglia gli sia opponibile. Il fondo, però, resta valido tra le parti e verso tutti gli altri.

Distinguere i tre atti è il primo passo: da questo dipende quale difesa è astrattamente possibile e con quali tempi.

Quali debiti possono aggredire i beni del fondo?

Il criterio non è la categoria del creditore né la natura formale del debito, ma la relazione tra il fatto che ha generato il debito e i bisogni della famiglia [Cass. n. 4011/2013].

La nozione di “bisogni della famiglia” è ampia: non solo le spese essenziali, ma anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo del nucleo, compreso il potenziamento della capacità lavorativa dei coniugi. Non vi rientrano, invece, le esigenze meramente voluttuarie o quelle caratterizzate da intenti esclusivamente speculativi.

Alcune distinzioni utili

Debiti per bisogni diretti della famiglia (mutuo per la casa familiare, spese mediche, scolastiche, ordinarie di mantenimento): il fondo tendenzialmente non protegge. L’esecuzione è consentita.

Debiti d’impresa o professionali: è il terreno più incerto, e su cui la Cassazione non parla con una voce sola.

Secondo Cass. n. 32146/2024, una delle pronunce più recenti e articolate sul punto, è normale, secondo l’id quod plerumque accidit, che un debito sorto nell’attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge sia attinente ai bisogni familiari: la disciplina costituzionale e codicistica della famiglia (artt. 143 e 144 c.c.) indica che i proventi del lavoro di ciascun coniuge sono destinati alla famiglia in via principale, non residuale.

Non è una presunzione legale in senso tecnico, ma una regola di normalità che il debitore deve superare. La via indicata dalla Corte è precisa: dimostrare un accordo ex art. 144 c.c. con cui i coniugi avevano regolato diversamente l’indirizzo della vita familiare, escludendo che i proventi di quell’attività alimentassero il ménage.

Poco prima, però, Cass. n. 27562/2023 aveva affermato l’opposto in termini generali: nell’esercizio dell’impresa o della professione le obbligazioni si assumono di regola per lo svolgimento dell’attività, non per il soddisfacimento diretto e immediato dei bisogni familiari, sui quali le ricadute sono solo mediate. Nella stessa direzione Cass. n. 31575/2023, ripresa e condivisa proprio da Cass. n. 32146/2024 quanto al riparto dell’onere probatorio.

In pratica: non contare su un esito prevedibile, e non presentare la natura “d’impresa” del debito come un argomento di per sé risolutivo. In entrambi gli orientamenti resta fermo che il richiamo al solo tipo di atto non basta al debitore.

Fideiussioni:

la sola tipologia dell’atto non decide nulla, in nessuna delle due direzioni. Cass. n. 27562/2023 ha valorizzato il fatto che una fideiussione a garanzia di una società commerciale ha la funzione immediata e diretta di garantire le obbligazioni di un soggetto terzo rispetto al nucleo familiare e questo anche quando i coniugi erano gli unici soci.

Ma ha aggiunto che il debitore non assolve il proprio onere limitandosi a invocare il tipo negoziale: serve un accertamento caso per caso, in cui il creditore può a sua volta provare che la garanzia era funzionale al sostentamento familiare.

Anche qui c’è un fronte aperto: con ordinanza interlocutoria n. 6371 del 18 marzo 2026 la Prima Sezione ha rimesso a pubblica udienza la questione dei limiti di opponibilità del fondo quando vengono in rilievo obbligazioni contratte per promuovere l’attività di una società di cui l’obbligato non è socio e nella quale non ha alcun ruolo, né gestorio né lavorativo, ma la cui attività concorre indirettamente ad accrescere i redditi destinati ai bisogni della famiglia.

Debiti fiscali:

stesse regole. Un debito tributario sorto nell’esercizio dell’attività d’impresa può essere ritenuto connesso ai bisogni familiari se quell’attività era la fonte di sostentamento; e la circostanza che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa non basta, da sola, né a dimostrare né a escludere l’estraneità [Cass. n. 8394/2026; Cass. n. 25112/2026].

Non esiste esclusione automatica per i tributi, e in questa materia l’onere probatorio del contribuente è particolarmente gravoso: deve provare anche che l’agente della riscossione fosse consapevole dell’estraneità.

Debiti personali o speculativi:

se il debito è chiaramente estraneo a ogni esigenza familiare e il creditore ne era consapevole, il fondo può offrire protezione. Ma entrambe le circostanze vanno provate.

La tabella pratica del rischio

SituazioneChe cosa va verificatoConseguenza pratica
Mutuo destinato all’acquisto o alla ristrutturazione della casa familiareDestinazione effettiva delle somme, contratto di mutuo, atto di acquistoIl collegamento con i bisogni della famiglia è normalmente diretto: verso quel creditore il fondo non costituisce una barriera
Debito d’impresa o professionaleSe l’attività era fonte di reddito per la famiglia; destinazione concreta delle somme; esistenza di un accordo ex art. 144 c.c. sulla destinazione dei proventiLa natura d’impresa del debito non è di per sé decisiva, né in un senso né nell’altro: serve una valutazione concreta. La Cassazione più recente muove però dalla normale destinazione alla famiglia dei proventi del lavoro dei coniugi
FideiussioneA vantaggio di chi; ruolo del coniuge nella società garantita; data di sottoscrizione della garanzia, non di scadenza dell’obbligazione garantitaEsito non prevedibile a priori: serve una ricostruzione documentale. Ai fini della revocatoria il credito verso il fideiussore può considerarsi sorto già quando la garanzia è stata prestata
Debito fiscaleSe il tributo deriva dall’attività che manteneva la famiglia o da operazioni personali/speculativeLa natura erariale del debito non esclude il collegamento familiare
Debito personale o speculativoDocumentazione sull’impiego delle somme; corrispondenza con il creditoreÈ uno degli scenari in cui l’estraneità può risultare più agevolmente dimostrabile, purché la documentazione sia coerente; resta da provare anche la consapevolezza del creditore
Fondo costituito dopo il sorgere del creditoData dell’atto, data dell’annotazione, data di insorgenza del debitoOltre al pignoramento, va valutato il rischio di azione revocatoria e di art. 2929-bis c.c.
Fondo non annotato a margine dell’atto di matrimonioEstratto dell’atto di matrimonio con annotazioneSenza annotazione il fondo non è opponibile ai terzi

Nessuna riga della tabella dà una risposta automatica: indica quale fatto va accertato e in che direzione pende il rischio.

Conta la data in cui è nato il debito?

Sì, ma non nel modo in cui si crede comunemente.

Il falso mito: “dopo cinque anni dalla costituzione del fondo i beni diventano inattaccabili”. Non è una regola del diritto italiano. Il termine quinquennale (art. 2903 c.c.) riguarda la prescrizione dell’azione revocatoria, non la possibilità di eseguire. Trascorso quel termine il creditore non può più contestare la costituzione del fondo in via revocatoria, ma può comunque pignorare o iscrivere ipoteca se il debito è riconducibile ai bisogni della famiglia o se non conosceva la sua estraneità.

La tempistica conta invece qui:

  • Opponibilità del fondo. Il fondo è opponibile ai terzi solo dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La trascrizione immobiliare ex art. 2647 c.c. ha funzione di mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione [Cass., Sez. Unite, n. 21658/2009]. Senza annotazione, quindi, il fondo non è opponibile: se un creditore agisce prima di quel momento, il vincolo non gli può essere opposto. Sugli aspetti formali di trascrizione, annotazione e scioglimento rimandiamo all’approfondimento sulla trascrizione della domanda giudiziale.
  • Decorrenza della revocatoria. Il quinquennio decorre dall’annotazione, momento in cui l’atto diventa opponibile ai terzi, e non dalla stipula [Cass. n. 22622/2020].
  • Fondo costituito dopo il debito. La revocatoria è più facilmente esperibile. Se il fondo è anteriore al credito resta possibile, ma il creditore dovrà dimostrare la dolosa preordinazione.
  • Attenzione a quando nasce il credito del fideiussore. Per chi ha prestato una garanzia, la qualità di debitore risale al momento in cui la fideiussione è stata sottoscritta, non a quello in cui il debitore principale è diventato inadempiente [Cass. n. 27178/2025]. Un fondo costituito anni dopo la firma di una fideiussione, ma prima che emergessero i problemi della società garantita, è quindi un atto successivo al sorgere del credito.
  • Art. 2929-bis c.c. Il creditore munito di titolo esecutivo, pregiudicato da un atto a titolo gratuito o da un vincolo di indisponibilità costituito dopo il sorgere del credito, può procedere a esecuzione forzata senza prima ottenere una sentenza di revocatoria, a condizione di trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.

Che cosa deve raccogliere chi vuole opporre il fondo

Chi intende opporre il fondo all’iniziativa di un creditore deve poter dimostrare tre cose: la regolare costituzione e opponibilità del fondo, l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza del creditore.

Non basta affermare che il debito è “d’impresa” o “personale”: occorre ricostruire la finalità concreta dell’obbligazione nel momento in cui è sorta.

Documenti tipicamente rilevanti:

  • atto costitutivo del fondo e nota di trascrizione;
  • estratto dell’atto di matrimonio con l’annotazione;
  • contratti da cui deriva il debito e relative fatture;
  • corrispondenza con il creditore, anteriore o contestuale al sorgere del credito;
  • estratti conto o altra documentazione sulla destinazione delle somme;
  • dichiarazioni dei redditi e documentazione sull’attività svolta all’epoca;
  • eventuale accordo tra i coniugi sull’indirizzo della vita familiare e sulla destinazione dei proventi.

La valutazione è sempre concreta. Non esistono presunzioni assolute a favore del debitore.

Il fondo può essere dichiarato inefficace?

Sì. Il creditore che si ritenga pregiudicato può esperire l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). L’azione non rende nullo il fondo: lo rende inopponibile a quel creditore, che potrà agire sul bene come se il vincolo non ci fosse.

I presupposti sono l’esistenza di un credito (anche litigioso o eventuale), il pregiudizio alle ragioni del creditore e la consapevolezza del debitore di arrecarlo. Ai fini della revocatoria ordinaria la giurisprudenza qualifica la costituzione del fondo come atto a titolo gratuito, anche quando compiuto da entrambi i coniugi: non serve quindi provare la malafede del terzo [Cass. n. 27178/2025].

Due conseguenze pratiche spesso trascurate:

  • Vinta la revocatoria, il test dell’art. 170 c.c. non si applica più a quel creditore. Non serve più verificare se il debito fosse inerente ai bisogni della famiglia né se il creditore ne conoscesse l’estraneità: quel creditore agisce sui beni come se il vincolo non esistesse, pur restando il fondo validamente costituito. È il motivo per cui la revocatoria è, per il creditore, la strada più radicale.
  • Il creditore già garantito da ipoteca anteriore può non avere interesse ad agire in revocatoria sui beni gravati: nella misura in cui l’ipoteca assicura effettivamente la soddisfazione del credito, il diritto di sequela lo tutela comunque e manca l‘eventus damni. Su quei beni può quindi mancare l’eventus damni, nella misura in cui la garanzia sia effettivamente sufficiente: la valutazione è concreta e tiene conto dell’entità del credito, del valore del bene e del grado dell’ipoteca.

Attenzione a due precisazioni recenti. La costituzione del fondo, in sé, è un atto lecito: sottrarre beni alla garanzia generica per destinarli ai bisogni della famiglia risponde a uno scopo che il legislatore ritiene meritevole di tutela, e il creditore non può contestarla come simulata se la volontà dei coniugi di creare il vincolo era effettiva [Cass. n. 12247/2025]. Lo strumento corretto, in quel caso, è la revocatoria, non l’azione di simulazione.

Revocatoria e pignoramento restano strumenti distinti: la prima rende il vincolo inopponibile al creditore che l’ha ottenuta, il secondo aggredisce il bene. Un creditore può usarli entrambi, in sequenza o autonomamente.

Che cosa fare se è già arrivato un atto

Non vendere, donare o trasferire il bene per sottrarlo al creditore. È la reazione istintiva più dannosa: espone a una nuova revocatoria, all’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. e, in materia tributaria, a possibili profili penali. Lo stesso vale per la donazione dell’immobile a figli o familiari, che apre un fronte ulteriore di contestazione (si veda l’approfondimento sull’impugnazione della donazione).

Il percorso prudente è questo:

  1. Identificare il tipo di atto. Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, iscrizione già eseguita, atto di precetto, pignoramento immobiliare, citazione in revocatoria: presupposti e rimedi sono diversi.
  2. Raccogliere i documenti. Atto costitutivo con note di trascrizione e annotazione, documentazione sul credito, contratti e fatture sulla finalità dell’obbligazione.
  3. Verificare le date. Costituzione del fondo, annotazione a margine dell’atto di matrimonio, insorgenza del credito, data dell’atto del creditore.
  4. Rivolgersi tempestivamente a un professionista. Avvocato specializzato in diritto civile. I termini per reagire sono spesso brevi e i margini di difesa si riducono sensibilmente se si interviene tardi.

Quattro domande per orientarsi

  1. Che tipo di debito è? Mutuo, debito d’impresa, fideiussione, tributo, spesa personale: da dove nasce concretamente?
  2. È collegato ai bisogni della famiglia? L’obbligazione era funzionale al mantenimento o allo sviluppo del nucleo? Chi deve dimostrarlo e con quali documenti?
  3. Quando è sorto rispetto al fondo? Il credito è anteriore o successivo alla costituzione e, soprattutto, all’annotazione?
  4. Come sta agendo il creditore? Ipoteca, pignoramento o revocatoria: ogni strumento richiede una risposta distinta.

Il fondo patrimoniale può essere utile nell’ambito di una pianificazione patrimoniale consapevole e trasparente. Ma la sua efficacia protettiva non è automatica né illimitata: dipende dalla natura dei debiti, dalla documentazione disponibile e dalla tempestività con cui ci si attiva.


Domande frequenti

Quali creditori possono aggredire il fondo patrimoniale?

Possono agire sui beni del fondo i creditori il cui credito sia stato contratto per i bisogni della famiglia, intesi in senso ampio, e quelli che, pur trattandosi di un debito estraneo a tali bisogni, non ne conoscevano l’estraneità; sempre che il fondo sia loro opponibile. Non esiste una lista predefinita per categorie di creditore: conta la finalità concreta del debito.

I beni del fondo patrimoniale possono essere pignorati?

Sì, quando il debito è connesso ai bisogni della famiglia o quando il creditore non conosceva la sua estraneità a tali bisogni. La protezione non è assoluta e l’onere di dimostrare i presupposti dell’impignorabilità grava sul debitore.

Il fondo patrimoniale protegge dai debiti fiscali?

Non automaticamente. Un debito tributario relativo all’attività lavorativa che costituiva la principale fonte di reddito familiare può essere ritenuto connesso ai bisogni della famiglia. La valutazione dipende dai fatti concreti.

Il fondo patrimoniale è inattaccabile dopo cinque anni?

No. Il termine quinquennale riguarda la prescrizione dell’azione revocatoria, non il pignoramento o l’iscrizione ipotecaria. Decorso il quinquennio dall’annotazione senza interruzioni né sospensioni rilevanti, il creditore non può più esercitare l’azione revocatoria ordinaria, ma può agire in altro modo se ne ricorrono i presupposti.

I beni del fondo possono essere ipotecati?

Sì. Per l’ipoteca esattoriale ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’iscrizione sui beni del fondo è soggetta ai limiti dell’art. 170 c.c.: il debitore deve dimostrare l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore [Cass. n. 26496/2024; Cass. n. 8394/2026; Cass. n. 25112/2026]. La questione non è però da considerarsi chiusa: nel marzo 2026 la Terza Sezione civile l’ha rimessa a pubblica udienza per la sua rilevanza nomofilattica.


Riferimenti normativi

Normativa (testi su Normattiva)

  • Art. 167 c.c. – Costituzione del fondo patrimoniale
  • Art. 170 c.c. – Esecuzione sui beni e sui frutti
  • Art. 2740 c.c. – Responsabilità patrimoniale
  • Art. 2901 c.c. – Azione revocatoria
  • Art. 2903 c.c. – Prescrizione dell’azione revocatoria
  • Art. 2929-bis c.c. – Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità
  • Art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Iscrizione ipotecaria dell’agente della riscossione

Giurisprudenza di legittimità

  • Cass., Sez. Unite, sent. n. 21658 del 13 ottobre 2009 – opponibilità ai terzi dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio; trascrizione come pubblicità-notizia
  • Cass., Sez. III, sent. n. 4011 del 19 febbraio 2013 – criterio del fatto generatore del debito; nozione ampia di bisogni della famiglia; onere della prova sul debitore
  • Cass., Sez. III, sent. n. 5385 del 5 marzo 2013 – applicabilità dell’art. 170 c.c. all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973
  • Cass., Sez. Unite, sent. n. 19667 del 18 settembre 2014 – natura non espropriativa dell’ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973
  • Cass., Sez. III, ord. n. 22622 del 16 ottobre 2020 – dies a quo della prescrizione della revocatoria dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio
  • Cass., Sez. III, ord. n. 6380 dell’8 marzo 2021 – conferma dell’applicabilità dell’art. 170 c.c. all’ipoteca esattoriale
  • Cass., Sez. VI, ord. n. 5834 del 27 febbraio 2023 – onere della prova dei presupposti di impignorabilità
  • Cass., Sez. III, ord. n. 27562 del 28 settembre 2023 – fideiussione a garanzia di obbligazioni societarie; obbligazioni d’impresa e bisogni della famiglia
  • Cass., Sez. III, ord. n. 31575 del 13 novembre 2023 – riparto dell’onere probatorio; l’inerenza non discende dalla tipologia dell’attività
  • Cass., Sez. V, sent. n. 26496 dell’11 ottobre 2024 – applicazione dell’art. 170 c.c. all’ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973; onere probatorio del contribuente
  • Cass., Sez. III, sent. n. 32146 del 12 dicembre 2024 – ordinaria destinazione alla famiglia dei proventi del lavoro dei coniugi; deroga con accordo ex art. 144 c.c.; onere probatorio a carico del debitore
  • Cass., Sez. I, ord. n. 12247 del 9 maggio 2025 – liceità dello scopo segregativo; simulazione e revocatoria come strumenti distinti
  • Cass., Sez. III, ord. n. 27178 del 10 ottobre 2025 – natura gratuita dell’atto costitutivo; effetti dell’accoglimento della revocatoria; nascita del credito del fideiussore; eventus damni e ipoteca anteriore
  • Cass., Sez. I, ord. interlocutoria n. 6371 del 18 marzo 2026 – rimessione a pubblica udienza: opponibilità del fondo e obbligazioni a garanzia di una società in cui l’obbligato non rivesta alcun ruolo
  • Cass., Sez. III, ord. interlocutoria n. 6787 del 20 marzo 2026 – rimessione a pubblica udienza: portata del divieto ex art. 170 c.c. rispetto all’ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973
  • Cass., Sez. V, ord. n. 8394 del 2026 – ipoteca esattoriale su beni del fondo; onere probatorio del contribuente socio
  • Cass., Sez. Tributaria, ord. n. 25112 dell’8 settembre 2026 – natura dell’ipoteca ex art. 77 e condizioni ex art. 170 c.c.; criterio del fatto generatore

Autori


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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