Documenti per il rogito notarile: la checklist completa per una compravendita sicura

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SCRITTO DA NOTAI DI TORINO

Notaio Lorenzo Bigiotto e Notaio Marina Strippoli. Nella loro attività professionale si occupano di successioni e famiglia, del settore immobiliare, e di quello commerciale.

L’acquisto di un immobile è un passaggio fondamentale che si perfeziona con il rogito notarile, l’atto pubblico con cui si realizza il trasferimento della proprietà. Per arrivare preparati e per assicurare la validità del negozio giuridico è essenziale predisporre per tempo tutti i documenti per il rogito, sia da parte del venditore sia da parte dell’acquirente.

La raccolta della documentazione grava in via principale sulla parte venditrice, mentre al notaio competono i controlli preliminari, le cosiddette visure ipotecarie e catastali, diretti ad accertare la piena titolarità del venditore e l’assenza di gravami pregiudizievoli.

In breve, cosa serve per il rogito: i documenti essenziali sono: carta d’identità e codice fiscale di ognuna delle parti, atto di provenienza, visura e planimetria catastale, titoli edilizi, Attestato di Prestazione Energetica (APE) e, per i soli terreni, il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU). Gli altri documenti dipendono dal caso concreto (regolamento di condominio, mediazione, bonus edilizi).


Checklist rapida dei documenti per il rogito

  1. Carta d’identità e codice fiscale di ognuna delle parti
  2. Atto di provenienza
  3. Visura catastale
  4. Planimetria catastale
  5. Titoli edilizi 
  6. Attestato di Prestazione Energetica (APE)
  7. Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) solo per i terreni
  8. Documenti aggiuntivi a seconda del caso (regolamento di condominio, mediazione, bonus edilizi)
Documenti per il rogito notarile - Copertina

Il ruolo del notaio e le verifiche preliminari prima del rogito

Per gli atti di trasferimento di beni immobili la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità [art. 1350 c.c.] e il rogito assume la veste di atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., con la pubblica fede (cioè il valore di prova privilegiata) che ne deriva. È questa la ragione per cui l’intervento del notaio è indispensabile: garantire legalità, certezza ed efficacia al trasferimento.

Il notaio non è un mero certificatore della volontà delle parti, ma un professionista tenuto a una prestazione complessa, da eseguire con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.: la Cassazione ne ha tratto la responsabilità professionale del notaio che ometta i controlli dovuti [Cass. Civ., Sez. 3, n. 7283/2021]. Tale dovere non si esaurisce nella redazione dell’atto, ma si estende a tutte le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurarne la serietà e la certezza [Cass. Civ., Sez. 3, n. 25919/2019].

È utile chiarire un punto spesso frainteso: per effetto del principio consensualistico [art. 1376 c.c.], la proprietà si trasferisce già con il consenso legittimamente manifestato; il rogito e la successiva trascrizione nei registri immobiliari [artt. 2643-2644 c.c.] servono invece a rendere l’acquisto opponibile ai terzi, cioè a renderlo prevalente rispetto a chiunque vanti diritti sullo stesso bene.

Quali documenti controlla il notaio prima del rogito

Il notaio non procura i documenti, ma li verifica. In particolare:

  • Indagine sulla volontà delle parti. Ricostruisce le reali intenzioni dei contraenti per redigere un atto che rispecchi fedelmente il regolamento negoziale concordato e sia idoneo a produrre gli effetti voluti.
  • Visure ipotecarie e catastali. È l’obbligo più rilevante. Il notaio esegue le ispezioni presso i registri immobiliari per un periodo di almeno vent’anni, termine non casuale, poiché coincide con quello dell’usucapione ordinaria e consente di verificare la continuità delle trascrizioni, al fine di accertare l’effettiva titolarità del bene e l’assenza di formalità pregiudizievoli quali ipoteche, pignoramenti o altri vincoli. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’omissione di questa verifica fonda la responsabilità professionale del notaio [Cass. Civ., Sez. 3, n. 21775/2019].
  • Conformità catastale soggettiva. Prima della stipulazione, l’art. 29, comma 1-bis, della Legge n. 52/1985 impone al notaio di individuare gli intestatari catastali e di verificarne la coincidenza con le risultanze dei registri immobiliari, provvedendo all’allineamento ove necessario. A differenza della conformità oggettiva (vedi oltre), questo obbligo non è assistito dalla sanzione di nullità dell’atto: il suo mancato adempimento può però impegnare la responsabilità professionale del notaio.

Regolarità urbanistica: cosa verifica (e cosa non verifica) il notaio

La distinzione tra verifica ipo-catastale e regolarità urbanistica è centrale: la prima attiene alla certezza dei diritti, la seconda alla conformità edilizia dell’immobile.

Il notaio garantisce la legalità formale dell’atto, assicurandosi che esso contenga le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge, ma non esegue un sopralluogo tecnico e non risponde della corrispondenza fisica tra immobile e titoli edilizi, salvo specifico incarico. La veridicità di quelle dichiarazioni resta in capo al venditore, che ne risponde.

Attenzione. Il fatto che il notaio stipuli il rogito non significa che abbia verificato materialmente l’assenza di abusi edilizi: la conformità urbanistica dello stato di fatto andrebbe accertata da un tecnico abilitato prima della vendita.

Su questo profilo è intervenuta la pronuncia di riferimento. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità prevista per il difetto delle menzioni urbanistiche [art. 46 D.P.R. n. 380/2001; artt. 17 e 40 Legge n. 47/1985] ha natura “testuale” e formale. L’atto è valido purché contenga la dichiarazione del venditore sugli estremi di un titolo edilizio realmente esistente e riferibile all’immobile.

Le eventuali difformità costruttive conservano rilievo su altri piani (amministrativo, penale, vizi della cosa venduta), ma non travolgono la validità del trasferimento; e una dichiarazione mendace equivale, ai fini della nullità, alla sua assenza [Cass. Civ., Sez. Un., n. 8230/2019].

Proprio per blindare questo profilo, nella prassi è ormai diffusa, in diverse realtà professionali e Consigli notarili locali, la raccomandazione al venditore di far redigere da un tecnico abilitato (architetto, geometra o ingegnere) una relazione di regolarità (o conformità) edilizia e urbanistica prima del rogito.

Si tratta di una cautela non imposta dalla legge ma fortemente consigliata, perché individua per tempo eventuali difformità sanabili ed evita che emergano all’ultimo, con il rischio di rinvio della stipulazione.

Quali documenti servono per il rogito: la checklist completa

Prima di esaminare i singoli documenti, è utile tenere presente che ciascun elemento della documentazione dialoga con le verifiche notarili e con le dichiarazioni che il venditore deve rendere in atto.

Che si tratti dei documenti per vendere casa (a carico del venditore) o di quelli che interessano chi deve acquistare casa, ogni certificazione, titolo edilizio o dato catastale incide sulla commerciabilità del bene e sulla regolarità della compravendita.

Documenti anagrafici per il rogito (acquirente e venditore)

  • Carta d’identità e codice fiscale, in corso di validità, per tutte le parti che intervengono nell’atto.
  • Estratto dell’atto di matrimonio o certificato di stato libero / di unione civile. Serve a individuare il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e ad assicurare, ove occorra, il consenso di entrambi i coniugi.
  • Permesso di soggiorno, per i cittadini extracomunitari residenti in Italia.

Documenti dell’immobile per il rogito (a carico del venditore)

  • Atto di provenienza. È il titolo in forza del quale il venditore è divenuto proprietario (precedente rogito di acquisto, dichiarazione di successione, atto di donazione) e consente di ricostruire la storia della proprietà. Attenzione al caso della successione: la dichiarazione di successione ha valenza fiscale e da sola non legittima la vendita. Se l’immobile proviene da eredità, occorre che l’accettazione dell’eredità, anche tacita, risulti trascritta nei registri immobiliari per garantire la continuità delle trascrizioni; ove manchi, vi si provvede contestualmente al rogito, con i relativi costi a carico del venditore. 
  • Documentazione catastale. Occorre la visura catastale (dati identificativi: foglio, particella, subalterno, rendita catastale e intestatari) e la planimetria catastale depositata. A pena di nullità, l’atto deve contenere la dichiarazione del venditore di conformità dello stato di fatto dell’immobile ai dati catastali e alla planimetria (art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/1985, introdotto dall’art. 19, comma 14, del D.L. n. 78/2010): la planimetria, in altre parole, deve corrispondere all’effettivo stato dei luoghi.
  • Documentazione urbanistico-edilizia. L’atto deve menzionare, per dichiarazione del venditore, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, a pena di nullità [art. 46, D.P.R. n. 380/2001]. Per gli immobili la cui costruzione sia iniziata anteriormente al 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale circostanza [art. 40, Legge n. 47/1985]. In presenza di condono o sanatoria, va prodotta l’intera documentazione, comprese le quietanze di pagamento dell’oblazione.
  • Certificato di agibilità (o abitabilità). La sua assenza non determina la nullità del rogito, ma può integrare un inadempimento idoneo a incidere sulla commerciabilità del bene.
  • Attestato di Prestazione Energetica (APE). Redatto da tecnico abilitato, descrive le caratteristiche energetiche dell’immobile e va allegato all’atto. Attenzione a un equivoco molto diffuso: la mancata allegazione non comporta più la nullità del contratto. La sanzione della nullità, originariamente prevista dalla Legge n. 90/2013, è stata sostituita dal D.L. n. 145/2013 (“Destinazione Italia”), convertito dalla Legge n. 9/2014, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro, dovuta in solido dalle parti. Restano fermi gli obblighi di dotazione, di consegna all’acquirente e di inserimento in atto della clausola con cui questi dichiara di aver ricevuto l’attestato.
  • Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU). Obbligatorio, a pena di nullità, per gli atti tra vivi che trasferiscono, costituiscono o sciolgono diritti reali su terreni [art. 30, D.P.R. n. 380/2001]. L’obbligo non si applica quando il terreno è pertinenza di un edificio censito al catasto fabbricati e l’area di pertinenza ha superficie inferiore a 5.000 mq, alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù. Il certificato ha validità di un anno dal rilascio, purché nel frattempo non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici.

Documenti aggiuntivi per il rogito (se pertinenti)

  • Regolamento di condominio e dichiarazione liberatoria dell’amministratore, che attesta la regolarità del venditore nel pagamento delle spese condominiali e l’assenza di delibere per lavori straordinari deliberati e non saldati.
  • Documentazione relativa ai bonus e alle detrazioni fiscali edilizie. Se l’immobile è stato oggetto di interventi agevolati (recupero edilizio, riqualificazione energetica), le quote di detrazione non ancora godute si trasferiscono di regola all’acquirente, salvo diverso accordo da disciplinare espressamente in atto.
  • Documentazione sulla mediazione. Se la compravendita è stata intermediata da un’agenzia, nell’atto vanno indicati i dati dell’agente e le modalità di corresponsione della provvigione.

Tabella riepilogativa: chi fornisce i documenti, dove si richiedono e in quanto tempo

DocumentoChi lo fornisceDove si richiedeTempi indicativiNota operativa
Carta d’identità e codice fiscaleEntrambe le parti—ImmediatoDefiniscono identità, capacità d’agire e regime patrimoniale.
Atto di provenienzaVenditoreNotaio rogante / Agenzia delle Entrate (successioni)VariabileSe da successione, verificare la trascrizione dell’accettazione (anche tacita).
Visura e planimetria catastaleVenditoreAgenzia delle EntrateImmediatoLa planimetria deve corrispondere allo stato di fatto.
Titoli edilizi / pratiche di sanatoriaVenditoreArchivio edilizio del Comune30-90 giorni (a seconda del Comune)Principale “collo di bottiglia”: muoversi con largo anticipo.
APEVenditoreTecnico abilitato2-7 giorniObbligatorio; la mancata allegazione comporta sanzioni da 3.000 a 18.000 €.
CDU (solo terreni)VenditoreUfficio tecnico del ComuneFino a 30 giorniObbligatorio per i terreni, salvo pertinenze inferiori a 5.000 mq.
Liberatoria spese condominialiVenditoreAmministratore di condominioPochi giorniAttesta arretrati e delibere di spesa straordinaria.

In che ordine procurare i documenti (e con quanto anticipo)

La documentazione non si raccoglie a caso: alcune verifiche hanno tempi burocratici lunghi, perciò conviene seguire una sequenza. I tempi indicati sono orientativi e variano da Comune a Comune.

  1. Subito dopo il preliminare: esaminare l’atto di provenienza e, se l’immobile proviene da eredità, verificare con il notaio l’accettazione (anche tacita) e la sua trascrizione.
  2. Almeno 60 giorni prima: se non si dispone dei progetti originari, presentare l’istanza di accesso agli atti all’archivio edilizio del Comune per recuperare titoli e varianti: è il passaggio più lento.
  3. In parallelo: incaricare il tecnico per l’APE e per l’eventuale relazione di conformità edilizia e catastale.
  4. Nelle settimane precedenti: ottenere la liberatoria condominiale e raccogliere la documentazione dei bonus edilizi.

Modalità di pagamento e adempimenti finali

Completata la raccolta della documentazione, restano gli adempimenti economici dell’atto, anch’essi disciplinati dalla legge.

Tracciabilità dei pagamenti: la legge impone alle parti di rendere in atto un’apposita dichiarazione sostitutiva con l’indicazione analitica delle modalità di adempimento del corrispettivo (assegni circolari, bonifici bancari) e i relativi estremi [art. 35, comma 22, D.L. n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006; in tema, Risoluzione Agenzia Entrate n. 53/E del 2014].

Deposito prezzo: a tutela dell’acquirente, la Legge n. 147/2013 consente di versare il saldo del prezzo su un conto corrente dedicato del notaio, il quale svincola la somma in favore del venditore soltanto dopo aver trascritto l’atto e verificato l’assenza di nuove formalità pregiudizievoli.

Errori da evitare prima del rogito

  1. Dati catastali (in particolare gli intestatari) non allineati ai registri immobiliari.
  2. Planimetria catastale non aggiornata rispetto allo stato di fatto.
  3. APE scaduto o non conforme.
  4. Condono o sanatoria non ancora definiti, oppure oblazione non pagata.

Domande frequenti

Documenti, dichiarazioni e menzioni: che differenza c’è?

È una distinzione utile per leggere tutto il resto. I documenti, atto di provenienza, visura, planimetria, titoli edilizi, APE, CDU, sono ciò che il venditore reperisce e consegna al notaio. Le dichiarazioni e le menzioni sono invece le affermazioni che compaiono nel testo dell’atto (ad esempio la menzione degli estremi del titolo edilizio o la dichiarazione di conformità catastale), che il venditore rende proprio sulla base di quei documenti. La differenza non è solo formale: in diversi casi è l’assenza della dichiarazione o della menzione nell’atto, e non quella del documento in sé, a incidere sulla validità del rogito.

Chi procura i documenti per il rogito?

Di regola, il venditore ha l’onere di reperire e sostenere i costi dei documenti che attestano la proprietà e la regolarità dell’immobile.

Che cosa controlla il notaio prima del rogito?

Il notaio svolge due tipi di attività. Da un lato verifica: esegue le visure ipotecarie e catastali ventennali (titolarità del venditore e assenza di gravami) e l’allineamento tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. Dall’altro assicura che l’atto contenga le dichiarazioni e le menzioni obbligatorie, urbanistiche, di conformità catastale e relative all’APE, rese dal venditore.

Cosa succede se manca un documento o una dichiarazione obbligatoria?

Occorre distinguere. L’assenza nell’atto di una dichiarazione o di una menzione essenziale, come la menzione del titolo edilizio o la dichiarazione di conformità catastale oggettiva, può impedire la stipulazione o determinare la nullità del rogito. La mancanza di un documento di supporto, invece, di norma impedisce semplicemente al notaio di procedere finché non viene prodotto. Altri documenti ancora, come la liberatoria condominiale o il certificato di agibilità, non incidono sulla validità dell’atto, ma la loro assenza può esporre le parti a rischi, sanzioni o contestazioni successive. Sarà il notaio a valutare, caso per caso, se quanto disponibile è sufficiente per procedere.

Il notaio controlla se la casa presenta abusi edilizi?

No. Il notaio non esegue un sopralluogo tecnico per accertare la corrispondenza fisica dell’immobile ai titoli edilizi. Il suo compito è assicurare che nell’atto sia inserita la dichiarazione di conformità urbanistica del venditore, che resta responsabile della relativa veridicità. Va inoltre ricordato che, secondo le Sezioni Unite, la presenza di un abuso edilizio non rende di per sé nullo l’atto: il contratto è valido se reca la dichiarazione degli estremi di un titolo edilizio reale e riferibile all’immobile, mentre la difformità rileva su altri piani [Cass. Civ., Sez. Un., n. 8230/2019].

Quanto tempo prima del rogito vanno consegnati i documenti?

È opportuno consegnare l’intera documentazione non appena conferito l’incarico, di norma dopo la sottoscrizione del contratto preliminare. Ciò consente al notaio di disporre del tempo necessario per le verifiche e per la soluzione tempestiva di eventuali criticità.


Conclusione

Arrivare al rogito con la documentazione completa, conforme e in corso di validità non è un adempimento burocratico fine a sé stesso: è ciò che consente al notaio di completare le verifiche, di far rendere in atto le dichiarazioni e le menzioni dovute e di garantire un trasferimento certo e opponibile ai terzi.

Per questo conviene predisporre per tempo i documenti per il rogito notarile e affidarli al notaio già subito dopo il preliminare: è il modo più semplice per evitare il rinvio della stipulazione e per vendere, o acquistare, casa senza sorprese.

Autori


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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