La surroga del mutuo consente al mutuatario di estinguere il mutuo in essere con la propria banca e stipularne uno nuovo con un istituto diverso, a condizioni più vantaggiose, in particolare con un tasso di interesse più basso, senza sostenere alcun costo.
Il tratto distintivo dell’operazione rispetto a una normale sostituzione di mutuo sta nella sorte dell’ipoteca: questa non viene cancellata e reiscritta, ma semplicemente annotata a favore della nuova banca, conservando il grado e la data dell’iscrizione originaria.
La portabilità del mutuo trova fondamento nell’art. 120-quater del Testo Unico Bancario (TUB), norma speciale che disciplina il trasferimento bancario del finanziamento, e nell’art. 1202 del Codice civile, la base codicistica dell’istituto. Sul piano tecnico, il contratto di mutuo originario si estingue ma l’ipoteca sopravvive e si trasferisce al nuovo creditore con lo stesso grado.
Indice
Surroga del mutuo e portabilità: cosa sapere subito
Una mappa di orientamento prima di entrare nel dettaglio.
| Aspetto | In sintesi |
|---|---|
| Cos’è | Estinzione del mutuo esistente e stipula di un nuovo contratto con una banca diversa, con trasferimento dell’ipoteca senza nuova iscrizione |
| Costo per il cliente | Zero: nessuna penale, nessuna spesa di istruttoria, nessun onere notarile |
| Termine procedurale | 30 giorni lavorativi dalla richiesta della banca subentrante a quella originaria |
| Cambio di tasso | Sì: da variabile a fisso, da fisso a variabile, o rinegoziazione dello spread |
| Differenza dalla sostituzione | Nella surroga l’ipoteca si annota senza una nuova iscrizione; nella sostituzione si cancella e si reiscrive ex novo |
| Numero di volte | Illimitate: ogni volta che si trovano condizioni più vantaggiose |

Quando conviene davvero la surroga del mutuo?
Non in tutti i casi la portabilità del mutuo comporta un vantaggio reale. La tabella seguente aiuta a orientarsi rapidamente.
| Criterio | Conviene quando… | Non conviene quando… |
|---|---|---|
| Differenziale di tasso | Superiore a 0,4–0,5 punti percentuali | Inferiore a 0,3 punti percentuali |
| Durata residua del piano | Molti anni davanti: il risparmio si accumula nel tempo | Pochi anni residui: la quota interessi è ormai marginale |
| Tipo di tasso attuale | Si vuole passare da variabile a fisso per ridurre l’esposizione ai rialzi | Si è già a tasso fisso competitivo: il vantaggio è limitato |
| Merito creditizio | Solido e invariato rispetto alla stipula originaria | Peggiorato: la nuova banca potrebbe non accettare o applicare condizioni meno favorevoli |
| Stato dell’immobile | Conforme urbanisticamente e catastalmente | Difformità non sanate: la perizia può bloccare la pratica |
| Fase del piano di ammortamento | Prima metà del piano: la quota interessi è ancora alta | Seconda metà: si paga prevalentemente capitale, il tasso conta meno |
Un esempio concreto: quanto si risparmia con la surroga del mutuo?
Per rendere tangibile il vantaggio, ecco una simulazione su un caso tipico: debito residuo di 150.000 euro, piano residuo di 20 anni, passaggio da un tasso del 3,50% a uno del 2,60%. I valori sono indicativi e calcolati con ammortamento alla francese a rata costante.
| Scenario | Tasso 3,50% (attuale) | Tasso 2,60% (surroga) |
|---|---|---|
| Debito residuo | 150.000 € | 150.000 € |
| Durata residua | 20 anni | 20 anni |
| Rata mensile (ca.) | 870 € | 800 € |
| Totale interessi | 58.700 € | 42.100 € |
| Risparmio mensile | — | circa 70 €/mese |
| Risparmio totale | — | circa 16.600 € in 20 anni |
In questo scenario il risparmio mensile è di circa 70 euro, per un beneficio complessivo di oltre 16.000 euro sull’orizzonte del mutuo. Con differenziali di tasso più contenuti, o mutui in fase avanzata di ammortamento, il vantaggio si riduce proporzionalmente: è sempre utile richiedere una simulazione personalizzata alla banca subentrante prima di procedere.
Surroga mutuo: cos’è in pratica?
La nuova banca eroga una somma pari al debito residuo e la versa alla banca originaria, che rilascia quietanza ed esce dal rapporto. Il vecchio contratto di mutuo si estingue. Contestualmente, il mutuatario stipula un nuovo contratto con la banca subentrante, alle condizioni concordate: tasso, durata e spread.
Il tratto che distingue la surroga da una normale sostituzione di mutuo non risiede nella sopravvivenza del contratto, ma nella sorte dell’ipoteca. Questa non viene cancellata e reiscritta ex novo, ma annotata a favore della nuova banca ai sensi dell’art. 2843 c.c., conservando il grado e la data dell’iscrizione originaria. È questa continuità della garanzia reale a rendere l’operazione esente da imposta sostitutiva e priva di costi per il cliente.
La differenza tra portabilità del mutuo e surrogazione civilistica
I termini “surroga del mutuo” e “portabilità del mutuo” indicano la stessa operazione. “Portabilità” è la denominazione prevista dall’art. 120-quater TUB nel contesto bancario; “surroga” è il termine civilistico, derivato dall’art. 1202 c.c. Sul piano degli effetti esiste però una distinzione tecnica rilevante: la surrogazione ex art. 1202 c.c. produce i propri effetti tra le parti anche in assenza di annotazione ipotecaria, mentre la portabilità bancaria ex art. 120-quater TUB richiede l’annotazione ai sensi dell’art. 2843 c.c. per rendere efficace il trasferimento della garanzia reale.
Dopo quanto tempo si può fare la surroga del mutuo?
Quando si può richiedere
La legge non fissa alcun termine minimo. La surroga del mutuo può essere richiesta in qualsiasi momento del finanziamento, anche se il credito non è ancora esigibile o se era stato pattuito un termine a favore del creditore originario. Non esiste neppure un limite al numero di volte: il trasferimento del mutuo è ripetibile ogni volta che si trovano condizioni più convenienti.
La surroga è un diritto potestativo del debitore, esercitabile senza il consenso della banca originaria, la quale è tenuta per legge a cooperare. La banca subentrante, invece, valuta la pratica in piena autonomia e non ha alcun obbligo di accettare: l’obbligo di cooperazione riguarda solo l’istituto uscente.
Cosa succede se la banca originaria ritarda?
La surrogazione deve perfezionarsi entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca subentrante di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del debito residuo. Se il ritardo è imputabile all’istituto uscente, scatta un indennizzo automatico pari all’1% del valore del finanziamento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
L’indennizzo non opera se la pratica non viene accettata dalla banca subentrante, né se il ritardo è imputabile al debitore.
Oltre all’indennizzo automatico, il debitore può agire per il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1218 c.c. Il danno concreto va in ogni caso dimostrato: differenziale di tasso perduto, maggiori interessi corrisposti nel periodo di ritardo, mancato fissaggio di condizioni favorevoli.
Quando la surroga del mutuo non è possibile
La banca originaria non può rifiutare la surroga. La banca subentrante, invece, valuta liberamente la pratica. I casi più frequenti in cui la portabilità del mutuo non va a buon fine:
- LTV elevato: se il debito residuo è elevato rispetto al valore attuale dell’immobile, la nuova banca può ritenere la garanzia insufficiente.
- Difformità urbanistiche o catastali: irregolarità non sanate possono rendere la garanzia non idonea: la banca subentrante acquisisce la medesima ipoteca e deve poterla escutere.
- Trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli: la presenza di pignoramenti trascritti o di ipoteche iscritte successivamente al mutuo originario non pregiudica il grado della banca subentrante, ma segnala un profilo di rischio sul debitore che può indurre la nuova banca a non accettare la pratica.
- Mutui con garanzie pubbliche: i finanziamenti con il Fondo di Garanzia Prima Casa possono presentare vincoli specifici da verificare caso per caso.
- Merito creditizio deteriorato: segnalazioni CRIF o pregresse morosità possono indurre la banca subentrante a non accettare il trasferimento.

Quali documenti servono per la surroga del mutuo?
Per avviare la pratica, il cliente fornisce alla banca subentrante la documentazione necessaria per valutare il merito creditizio e la garanzia immobiliare. L’elenco può variare tra istituti; nella prassi comprende:
- Documento d’identità in corso di validità e Codice fiscale di tutti i cointestatari.
- Ultime dichiarazioni dei redditi o Certificazione Unica (CU).
- Piano di ammortamento in corso con evidenza del debito residuo.
- Atto di mutuo originario con le condizioni contrattuali.
- Nota di iscrizione ipotecaria per verifica di grado, data e importo.
- Visura catastale aggiornata dell’immobile dato in garanzia.
- Atto di provenienza dell’immobile (rogito di compravendita o altro titolo di acquisto).
- Polizza scoppio e incendio in corso da trasferire o vincolare a favore della nuova banca.
Come funziona la surroga del mutuo: il meccanismo giuridico
Il quadro normativo
La surroga del mutuo, nella sua formulazione moderna, nasce con il D.L. n. 7/2007, il cosiddetto decreto Bersani-bis. L’art. 8 di quel decreto ha introdotto la portabilità bancaria con l’obiettivo di stimolare la concorrenza nel mercato del credito. Quel testo ha dato nuova vita alla surrogazione per volontà del debitore prevista dall’art. 1202 c.c., adattandola alle specificità del rapporto bancario.
Come avviene la surroga del mutuo
Nella prassi notarile, la surroga si perfeziona ormai di rado con la partecipazione contestuale di tutte e tre le parti: debitore, banca originaria e banca subentrante.
Più frequentemente avviene mediante due atti separati ma ravvicinati: il nuovo contratto di mutuo e la quietanza con dichiarazione di surroga.
Quali atti compongono la surroga
La sequenza si articola in quattro momenti, che nella pratica si realizzano in un’unica seduta. La Corte di Cassazione ha stabilito che la compresenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 1202 c.c., debitamente documentati nelle forme di legge, è condizione imprescindibile per la produzione dell’effetto surrogatorio e per la costituzione di un titolo idoneo all’annotazione ipotecaria: la mancanza anche di uno solo di essi impedisce il perfezionamento della fattispecie [Cass. Civ., Sez. 2, nn. 4526-4527/2021].
1. Stipulazione del nuovo contratto di mutuo e dichiarazione di surroga
Il cliente firma il nuovo contratto con la banca subentrante. Il contratto deve indicare espressamente che le somme erogate sono destinate a estinguere il debito preesistente e contenere la dichiarazione del debitore di voler surrogare la nuova banca nei diritti del creditore originario. È in questo atto che si produce la modificazione soggettiva del rapporto e nasce il titolo idoneo all’annotazione ipotecaria. Il costo dell’atto è a carico della banca subentrante.
2. Adempimento del debito residuo
La banca subentrante estingue contestualmente il debito residuo con la banca originaria.
3. Rilascio della quietanza
La banca originaria rilascia la quietanza di adempimento, contenente, ai sensi dell’art. 1202 c.c., la dichiarazione del debitore sulla provenienza delle somme. Il creditore originario non può rifiutarsi di inserire tale dichiarazione. La quietanza non serve solo per l’annotazione ipotecaria: è prova dell’adempimento a fini bancari, fiscali e documentali. Se redatta come scrittura privata, richiede la sottoscrizione autenticata per essere utilizzabile nell’iter notarile [Cass. Civ., Sez. 2, nn. 4526-4527 del 19 febbraio 2021].
4. Annotazione ipotecaria
Il notaio trasmette la nota di annotazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in via telematica, tramite il Modello Unico, ai sensi dell’art. 2843 c.c. L’annotazione non costituisce una nuova iscrizione: subentra a quella originaria, conservandone il grado e la data. Da questo momento, la banca subentrante è a tutti gli effetti il nuovo creditore ipotecario, con la stessa prelazione spettante alla banca originaria.
Effetti giuridici della surroga
La surroga produce due effetti giuridici distinti. Il contratto di mutuo si estingue e ne nasce uno nuovo con la banca subentrante, alle condizioni concordate: tasso, durata, spread possono cambiare. L’ipoteca, invece, non si estingue: viene annotata a favore della nuova banca ai sensi dell’art. 2843 c.c., conservando il grado e la data dell’iscrizione originaria. È questa continuità della garanzia reale il tratto che distingue la surroga da un’ordinaria sostituzione di mutuo.
Quanto costa la surroga del mutuo?
Nulla, per il cliente. La gratuità è sancita dall’art. 2, comma 143, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e dall’art. 120-quater TUB: la surroga non comporta penali, commissioni di istruttoria, costi di perizia né oneri notarili a carico del debitore. È esente anche dalla tassa ipotecaria per l’annotazione. Gli onorari notarili vengono regolati dalla banca con il professionista.
Sono nulle le clausole che, pur non prevedendo una penale, producono il medesimo effetto: oneri di istruttoria, partecipazione alle spese, indennizzi equipollenti [Cass. Civ., Sez. 2, nn. 4526-4527/2021]. Il divieto copre sia gli oneri economici sia quelli in natura: sono illegittime le condizioni che impongano al cliente, ove richieste quale presupposto della portabilità, l’apertura di conti correnti, la stipula di polizze assicurative o di altri prodotti bancari collegati. Le linee guida ABI sulla portabilità e le comunicazioni di vigilanza della Banca d’Italia confermano questo orientamento e ne orientano l’applicazione nella prassi degli istituti.
Surroga del mutuo e rinegoziazione: qual è la differenza?
Surroga e rinegoziazione del mutuo rispondono entrambe all’obiettivo di ottenere condizioni più vantaggiose, ma sono istituti giuridicamente distinti.
La rinegoziazione avviene tra il debitore e la propria banca, senza cambio di istituto: le parti modificano consensualmente le condizioni del contratto originario (tasso, durata, spread) mediante un semplice accordo scritto. Non richiede l’intervento del notaio né l’annotazione ipotecaria. Ha il vantaggio della semplicità procedurale, ma il limite di dipendere dalla disponibilità della banca originaria, che non è obbligata ad accettare la modifica.
La strada della surroga si percorre quando la banca non accetta di rinegoziare o offre condizioni insoddisfacenti. A differenza della rinegoziazione, obbliga la banca originaria a cooperare per legge: non può rifiutarsi né addebitare costi. Comporta però l’estinzione del vecchio mutuo, la stipula di uno nuovo e, sul piano della garanzia, l’annotazione dell’ipoteca a favore della nuova banca.
Differenza tra surroga e sostituzione del mutuo
Surroga e sostituzione del mutuo portano entrambe a un nuovo contratto con condizioni diverse, ma si distinguono per la sorte dell’ipoteca: nella surroga viene annotata senza nuova iscrizione, conservando grado e data; nella sostituzione viene cancellata e reiscritta ex novo. Le conseguenze pratiche, economiche e giuridiche sono significative.
| Caratteristica | Surroga del mutuo | Sostituzione del mutuo |
|---|---|---|
| Contratto di mutuo | Si estingue; ne viene stipulato uno nuovo con la banca subentrante | Si estingue; ne viene stipulato uno nuovo con la stessa o altra banca |
| Ipoteca | Annotata ex art. 2843 c.c.: stesso grado e data | Cancellata e reiscritta ex novo |
| Natura giuridica | Non novativa quanto alla garanzia reale | Nuova iscrizione ipotecaria con nuovo grado |
| Imposta sostitutiva | Non dovuta | Dovuta (0,25% prima casa o liquidità; 2% seconda casa) |
| Costi per il cliente | Zero: L. 244/2007, art. 2, co. 143 | A carico del cliente |
| Liquidità aggiuntiva | Non consentita | Possibile |
| Polizza scoppio/incendio | Vincolata a favore della nuova banca, senza costi aggiuntivi | Spesso stipulata ex novo |
| Agevolazioni prima casa | Conservate sul capitale residuo del mutuo originario | Da verificare caso per caso |
| Tempi medi | 4–8 settimane | 8–16 settimane |
| Detrazione IRPEF | Mantenuta sul capitale residuo del mutuo estinto, maggiorato delle spese correlate. | Da verificare con consulente fiscale |
La sostituzione è più costosa ma più flessibile: consente, ad esempio, di richiedere liquidità aggiuntiva rispetto al debito residuo. La surroga, di contro, è a costo zero e preserva il grado e la data dell’ipoteca originaria, un vantaggio tecnico rilevante in presenza di altri creditori iscritti successivamente.
Il ruolo del notaio nella surroga del mutuo
Il notaio è la figura di garanzia centrale dell’operazione. Verifica la regolarità della documentazione, presiede la firma degli atti e trasmette la nota di annotazione ipotecaria in via telematica tramite il Modello Unico Informatico.
Assicura inoltre la continuità della garanzia ipotecaria tra la banca uscente e quella subentrante, evitando qualsiasi sospensione della copertura reale. I suoi onorari sono interamente a carico della banca subentrante.
L’annotazione ipotecaria: effetto costitutivo e conservazione del grado
La portabilità bancaria richiede l’annotazione a margine dell’iscrizione ipotecaria ex artt. 2843 e 2835 c.c. È la condizione necessaria affinché il trasferimento della garanzia sia efficace nei confronti dei terzi (efficacia erga omnes). Senza annotazione, la banca subentrante non acquisisce la prelazione ipotecaria e rimane un creditore privo di garanzia reale [Cass. Civ., Sez. 2, nn. 4526-4527/2021].
Per procedere all’annotazione è indispensabile un titolo idoneo: atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate. Una scrittura privata semplice produce effetti tra le parti, ma non è sufficiente per il trasferimento della garanzia reale erga omnes.
L’annotazione non crea una nuova ipoteca: la banca subentrante mantiene la stessa posizione nella graduatoria dei creditori che spettava alla banca originaria, un vantaggio tecnico decisivo rispetto alla sostituzione, in cui l’ipoteca va iscritta ex novo.
Surroga del mutuo prima casa: le agevolazioni fiscali
La surroga non configura una nuova operazione di mutuo ai fini della detrazione IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il diritto alla detrazione si mantiene, ma è commisurato alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo [Circ. n. 19/E dell’8 luglio 2020]: il cliente mantiene il beneficio, calcolato sulla quota residua del capitale del mutuo originario, entro i limiti di legge. La surroga non incide sull’imposta di registro né sulle agevolazioni prima casa fruite al momento dell’acquisto.
Come si richiede la surroga del mutuo: i passi pratici
Ecco la sequenza operativa per il cliente, dalla ricerca dell’offerta all’annotazione finale:
- Comparare le offerte e scegliere la banca subentrante
Verificare le condizioni di mercato e individuare l’istituto con il tasso di interesse del mutuo più conveniente. È utile richiedere un preventivo scritto con TAEG e un piano di ammortamento simulato.
- Presentare la richiesta formale alla banca subentrante
Consegnare la documentazione richiesta. La nuova banca effettua l’istruttoria e, se la pratica viene accettata, contatta formalmente la banca originaria.
- La banca originaria fornisce il conteggio estintivo
La banca uscente è tenuta a trasmettere il conteggio estintivo aggiornato. L’intera operazione deve perfezionarsi entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il cliente ha presentato la richiesta alla banca subentrante: se il ritardo è dovuto alla banca originaria, scatta l’indennizzo automatico dell’1% mensile.
- Firma dell’atto di surroga davanti al notaio
Il cliente firma il nuovo contratto. La banca subentrante versa il debito residuo; la banca originaria rilascia quietanza con dichiarazione di surroga.
- Annotazione ipotecaria in via telematica
Il notaio trasmette la nota di annotazione tramite il Modello Unico Informatico. Da quel momento la banca subentrante è il nuovo creditore ipotecario, con conservazione del grado e della data dell’iscrizione originaria.
Vantaggi della surroga del mutuo
La surroga del mutuo consente di rinegoziare il tasso, la durata e le condizioni accessorie senza sostenere alcun costo. I principali vantaggi:
| Vantaggio | In che cosa consiste |
|---|---|
| Tasso più basso | La nuova banca applica un tasso fisso o variabile più conveniente. |
| Rata mensile ridotta | A parità di durata residua, il tasso inferiore abbassa subito la rata. |
| Durata più breve | Con rata invariata, si può concordare un piano di ammortamento più corto. |
| Cambio del tipo di tasso | Passaggio da variabile a fisso (o viceversa): utile nelle fasi di rialzo o di ribasso dei tassi d’interesse. |
| Costo zero | L’intera operazione, il notaio, la perizia e le imposte sono a carico della banca subentrante. |
| Detrazione IRPEF conservata | Gli interessi passivi restano detraibili, calcolati sul capitale residuo del mutuo originario. |
Quando la surroga del mutuo non conviene
Non sempre la portabilità del mutuo comporta un risparmio reale. I casi più frequenti in cui la surroga è poco efficace:
- Mutuo in fase avanzata di ammortamento: con l’ammortamento alla francese, nelle ultime rate la quota interessi è minima: un tasso più basso produce risparmio marginale.
- Differenziale di tasso contenuto: inferiore a 0,3 punti percentuali, il vantaggio economico può risultare trascurabile sull’orizzonte residuo del mutuo.
- Merito creditizio peggiorato: se la posizione creditizia si è deteriorata, la banca subentrante potrebbe non accettare la pratica o applicare condizioni meno favorevoli.
In sintesi: cosa sapere prima di procedere
- Costo zero per il debitore.
- È esercitabile in qualsiasi momento, senza limiti di numero, ma la banca subentrante valuta liberamente.
- 30 giorni lavorativi per il perfezionamento della surroga, con indennizzo automatico dell’1% mensile in caso di ritardo imputabile alla banca originaria.
- Notaio necessario per l’atto di surroga e per l’annotazione ipotecaria in via telematica.
- Annotazione = trasferimento della garanzia: si conservano il grado e la data dell’iscrizione originaria.
Conclusioni
La surroga del mutuo rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per ridurre il costo di un finanziamento. È gratuita, ripetibile e non richiede il consenso della banca uscente.
Prima di procedere conviene verificare tre indicatori: il differenziale di tasso, la durata residua del piano e la regolarità dell’immobile. Se questi fattori sono favorevoli, la portabilità del mutuo è tra le scelte finanziarie più accessibili e vantaggiose a disposizione del mutuatario.
Infografica riepilogativa

Domande frequenti
Quando conviene fare la surroga del mutuo?
Conviene quando il nuovo tasso riduce sensibilmente la rata o la durata del piano di ammortamento. Anche un differenziale di 0,5 punti percentuali comporta risparmi significativi su un mutuo a lungo termine. Da valutare con attenzione se il mutuo è quasi estinto o se la durata residua è breve.
La banca originaria può rifiutare la surroga del mutuo?
No. La banca originaria è obbligata per legge a cooperare e non può addebitare costi o penali. La banca subentrante, invece, valuta liberamente la pratica.
Cosa succede all’ipoteca con la surroga del mutuo?
L’ipoteca non viene cancellata: viene annotata ex art. 2843 c.c. a favore della nuova banca, con conservazione di grado e di data. La banca subentrante acquisisce la stessa prelazione spettante alla banca originaria.
Surroga del mutuo dopo quanti anni si può fare?
Nessun limite minimo. La surroga può essere richiesta in qualsiasi momento, anche a pochi mesi dalla stipula originaria.
Quanto ci vuole per fare la surroga del mutuo?
La legge prevede 30 giorni lavorativi per il perfezionamento dell’intera operazione, decorrenti dalla data in cui il cliente presenta la richiesta alla banca subentrante. Nella pratica, i tempi totali si attestano tra 4 e 8 settimane dalla presentazione della domanda.
Quante volte si può fare la surroga del mutuo?
Senza alcun limite. La surroga può essere ripetuta ogni volta che si presentano condizioni più vantaggiose e un istituto disposto ad accettare il subentro.
Chi paga il notaio nella surroga del mutuo?
La banca subentrante, che sostiene il costo, sceglie anche il notaio. Il cliente non ha voce in capitolo nella scelta del professionista, ma non sostiene alcun onere.
Si può ottenere liquidità aggiuntiva con la surroga del mutuo?
No. La surroga trasferisce il debito residuo esistente e non consente importi aggiuntivi. Chi ha bisogno di liquidità valuta la sostituzione del mutuo o un finanziamento separato.
La surroga del mutuo richiede una nuova perizia?
Sì. Tutti gli istituti richiedono una perizia aggiornata sull’immobile per valutare l’adeguatezza della garanzia rispetto al debito residuo. Il costo è a carico della banca subentrante.
Posso surrogare un mutuo cointestato?
Sì, ma è necessario il consenso di tutti i cointestatari. La banca subentrante valuterà il merito creditizio di ciascuno.
Si può fare la surroga con segnalazione CRIF o Centrale Rischi?
La segnalazione non esclude formalmente la surroga, ma rende difficile trovare una banca disposta ad accettare il subentro. Ogni istituto applica propri criteri di valutazione.
Surroga del mutuo prima casa: cosa succede alle agevolazioni?
Il diritto alla detrazione si mantiene, commisurato alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Non si perdono i benefici prima casa già fruiti né si ricalcola l’imposta di registro.
La surroga del mutuo cambia l’imposta di registro?
No. La surroga non configura una nuova compravendita né un mutuo autonomo: non determina il ricalcolo dell’imposta di registro.
Posso surrogare un mutuo con lavori in corso sull’immobile?
Non esiste un divieto normativo, ma la presenza di lavori non completati, specie se privi di autorizzazioni, può incidere sulla perizia e sulla valutazione della banca subentrante.
La surroga del mutuo conviene se mancano pochi anni alla fine?
Di norma no. Con l’ammortamento alla francese, nelle ultime rate la quota interessi è già minima: il risparmio da un tasso più basso è marginale. Meglio valutare con una simulazione del debito residuo effettivo.
Autori
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.
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